Le operazioni triangolari.
Vengono esaminati qui di seguito alcuni casi tra i più frequenti, ove vengono messi in evidenza gli adempimenti IVA, doganali e Intrastat.
CASO n° 1 - Cessione a cliente italiano e consegna in Paese comunitario
Operatore italiano (IT1) vende beni ad altro operatore italiano (IT2) e li spedisce per conto di IT2 a soggetto lituano (LT) in Lituania.

•effettua un'operazione in triangolazione, per la quale emette fattura nei confronti di IT2 non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 58, comma 1, L. 427/93;
•consegna a LT i beni per conto di IT2. La prova che consente di superare la presunzione di consegna nello Stato è rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto, comprendente anche la lettera con cui IT1 incarica il trasporto dei beni nell'altro Stato comunitario.
Obblighi di IT2:
•effettua nei confronti di LT una cessione intracomunitaria non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93;
•compila l'Intra-1 bis con riferimento al periodo di registrazione della fattura.
CASO n° 2 - Cessione a cliente comunitario e consegna in altro Stato comunitario
Un operatore italiano (IT) vende beni a operatore polacco (PL) e spedisce per conto di PL a soggetto tedesco (DE) in Germania.

•emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) L. 427/93, nei confronti di PL e consegna per suo conto in DE;
•conserva prova documentale relativa alla consegna dei beni in DE (CMR);
•compila l'elenco riepilogativo delle cessioni indicando, in particolare, il codice ISO "DE" nella colonna n° 12 relativa al paese di destinazione dei beni.
CASO n° 3 - Acquisto da fornitore comunitario e successiva cessione a cliente di altro Stato comunitario con trasferimento diretto dei beni
•effettua un acquisto intracomunitario. Deve integrare e registrare la fattura ricevuta da HU ai sensi dell'art. 46 e 47 della L. 427/93, senza esporre l'IVA a norma dell'art. 40, comma 2, della medesima legge 427/93;
•emette fattura non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), L. 427/93, nei confronti di CZ designandolo con annotazione sulla fattura quale debitore dell'imposta;
•compila l'Intra-2 bis dalla colonna n° 1 alla colonna n° 6 relativamente all'acquisto da HU indicando nella colonna n° 6, relativa alla natura della transazione, la lettera "A".
•compila l'Intra-1bis dalla colonna n° 1 a quella n° 5 relativamente alla cessione nei confronti di CZ indicando nella colonna n° 5, relativa alla natura della transazione, la lettera "A".
CASO n° 4 - Cessione a cliente extra-UE con consegna in Paese comunitario
Perché diventi operazione intracomunitaria CH deve nominare un rappresentante fiscale in un Paese comunitario diverso dall'Italia.
CASO n° 5 - Cessione a cliente comunitario e spedizione per suo conto in Paese extra-UE
•IT effettua una cessione all'esportazione. La cessione è non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8, 1° comma, lettera "a", D.P.R. 633/72, quando il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell'Unione Europea è a cura o a nome del cedente nazionale. In questo caso il Documento Amministrativo Unico (DAU) o bolla doganale è emesso a nome del cedente nazionale. L'esportazione di IT deve risultare da documento doganale debitamente vistato. La cessione è invece non imponibile IVA ai sensi dell'articolo 8, 1° comma, lettera "b", quando il trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell'Unione Europea è a cura del cessionario non residente (FR) o per suo conto. In questo caso la bolla doganale è intestata a FR e l'esportazione di IT deve risultare da vidimazione apposta sulla fattura dall'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunit�. IT deve entrare in possesso della fattura vistata entro 90 giorni dalla consegna dei beni.
•IT non compila l'Intrastat.
CASO n° 6 - Acquisto da fornitore extra-Ue merce proveniente da paese comunitario
Tale operazione diverrebbe intracomunitaria qualora il fornitore svizzero acquisisse una partita IVA in uno Stato comunitario diverso dall'Italia.
CASO n° 7 - Acquisto da fornitore comunitario merce proveniente da paese extra-UE
IT non compila l'Intrastat.
Quadrangolazione
Operatore italiano (IT1) acquista beni da fornitore francese (FR) e li cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale li rivende ad operatore spagnolo (ES). I beni dalla Francia vengono inviati direttamente in Spagna.

Allo stato attuale, l'operazione quadrangolare non può godere delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare, ma è necessaria un'interruzione dei rapporti mediante la nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni.
IT1 non effettua, come detto, un acquisto intracomunitario, né può applicarsi l'art. 40, comma 2 della legge 427/93, in quanto l'ipotesi di cui al citato articolo 40, presuppone che venga comprovato che il bene sia stato assoggettato ad imposta in altro Stato comunitario (Circolare Ministero Finanze n° 145/E del 10.6.1998).
Fonte: Governo



















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