lunedì 20 luglio 2009

Gli accertamenti nelle srl a ristretta base societaria si allargano ai soci.

Di frequente, dagli accertamenti fiscali eseguiti nei confronti delle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria conseguono implicazioni anche per i soci. Nell'ambito degli accertamenti che terminano con la rettifica di maggiori ricavi o con il disconoscimento di costi definiti come fittizi, l'amministrazione finanziaria è solita contestare anche ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, i ricavi non tassati o i costi indebitamente dedotti dalla società.

Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 19 luglio 2009

Quesito: avvio attività e-commerce.

Sono attualmente impiegato con assunzione a tempo indeterminato, guadagno 1200 euro netti al mesee vorrei incrementare il mio guadagno aprendo un e-commerce
considerando che non ho da anticipare soldi per programmazione e gestione del sito, non ho da anticipare soldi per merce ( poichè i fornitori mi fanno il pagamentosul venduto )Quale sarebbe in termini di utile lordo la cifra che mi permetterebbe di guadagnare ( a tasse e spese fiscali pagate ) all'incirca 1000 euro al mese?
lo so che è molto approssimativa, ma anche la risposa mi basterebbe indicativa,giusto per capire se è una cosa fattibile o decisamente insostenibile.

Quesito: agevolazioni prima casa.

Da circa due mesi ho comprato una casa nuova.Mutuo intestato direttamente a me (100 %) e casa cointestata al 50 % a me e 50 % alla mia ragazza polacca.Lei ha la residenza in polonia e non può spostarla in italia perchè ha una società in polonia.Volevo sapere se lei deve spostare lo stesso la residenza in italia per avere diritto alle agevolazione per l'acquisto della prima casa oppure può rimanere tutto così?Secondo: oltre alle agevolazioni della prima casa potrebbe avere qualche problema con il fisco avendo comprato casa in italia ma avendo un reddito non riconosciuto?

sabato 18 luglio 2009

IVA. Custodia di beni per conto terzi non residenti.

La società che intende istituire un deposito Iva per la custodia di beni per conto di un soggetto non residente e la successiva vendita della merce all'interno del deposito, deve assumere la veste di rappresentante fiscale e "formalizzare" sia l'acquisto intracomunitario che la successiva vendita dei beni introdotti. E’ in sintesi il parere dell’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 180/e del 10 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

Riporto delle perdite in caso di scissione.

Qualsiasi flessione dei ricavi che rilevi ai fini del mancato superamento del test di vitalità costituisce un segnale di depotenziamento aziendale che rileva ai fini della valutazione presente e prospettica dell'impresa. Ne consegue l’impossibilità di modificare l’applicazione del test di vitalità al fine di neutralizzare l’effetto sui ricavi derivante da modifiche organizzative e/o produttive.

(risoluzione n. 183/e del 13 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

Spese di rappresentanza.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità sulla disciplina fiscale delle spese di rappresentanza, introdotte dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008.

(circolare n. 34/e del 13 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

Acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti sui nuovi incentivi fiscali, introdotti dall’articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza, tv e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione.

(circolare n. 35/e del 16 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

venerdì 17 luglio 2009

Convenzione contro la doppia imposizione fra Italia e India.

CONVENZIONE  TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: 

Capitolo I 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 2 

Imposte considerate

1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono: 

a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta (surtax); 

(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");

b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti. 

Capitolo II 

DEFINIZIONI 

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 

a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed in conformità con quella internazionale; 

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; 

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; 

d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non include gli ammontari dovuti per un'inadempienza od omissione relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta una penalita' applicata relativamente a dette imposte; 

e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; 

f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una società od una persona giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti; 

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 

h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno precedente", così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); 

i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; 

j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore nello Stato contraente; 

k) il temine "autorità competente" designa per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze (Dept. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 

Art. 4 

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto Stato, è considerata ivi residente. 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status di residente ai fini della presente Convenzione è determinata dalle seguenti norme: 

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (da qui in avanti denominato "centro degli interessi vitali"); 

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; 

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa èresidente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. 

Art.  5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 

b) una succursale; 

c) un ufficio; 

d) un'officina; 

e) un laboratorio; 

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; 

g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito per altri; 

h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; 

i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di ricerca o sfruttamento di risorse naturali; 

j) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione (insieme ad eventuali altri cantieri od attività) abbiano una durata superiore a sei mesi, o quando l'attività di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla vendita di macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli oneri dovuti per la predetta attività di progettazione o di supervisione eccedano il 10% del prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi. Resta inteso che ai fini del presente paragrafo un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita un'attività tramite detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative attrezzature od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o da utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali nello Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; 

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; 

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, o di attività analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi da a) ad e) non saranno applicabili se l'impresa ha un'altra sede fissa d'affari nell'altro Stato contraente per qualsiasi altro fine diverso da quello specificato nei suddetti sotto-paragrafi.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: 

a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; 

b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto dell'impresa stessa; 

c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato, interamente o quasi a favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra impresa controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso controllo comune, come detta impresa; 

d) agendo in tal modo, detta persona produce o trasforma in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti all'impresa stessa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa stessa o per conto di quella impresa o di un'altra controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso comune controllo, come detta impresa, egli non sarà considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. 

Capitolo III 

IMPOSIZIONE DEI REDDITI 

Art. 6 

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi derivanti dalle imprese agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti od altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili sono considerati beni immobili. 

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione. 

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili: 

(a) a detta stabile organizzazione; 

(b) alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta stabile organizzazione; o 

(c) alle altre attività d'impresa svolte in detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche od analoghe in condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono essere valutati su di una base ragionevole. 

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per l'attività industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione. 

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. 

Art. 8

Navigazione aerea

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati. contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 

3. Ai fini del presente articolo: 

a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e 

b) l'espressione "esercizio di aereomobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

Art. 9

Navigazione marittima

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio impegnati nell'esercizio di navi. 

3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono considerati reddito derivante da dette operazioni cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 12. 

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono inclusi: 

a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale, e 

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso equipaggiamento per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto di merci in traffico internazionale.

5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero. 

Art. 10 

Imprese associate

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 

Art. 11 

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, tali dividendi, possono essere tassati anche nello Stato Contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta così applicata non può eccedere: 

a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 10 per cento delle azioni della societa' che corrisponde ai dividendi; 

b) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 (a) si applicano ai dividendi derivanti dagli investimenti effettuati successivamente alla data della firma della presente Convenzione. 

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la società distributrice. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente in cui la società che corrisponde i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o reddito dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi corrisposti o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 

Art. 12 

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato Contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: 

a) il debitore degli interessi è il governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o 

b) gli interessi sono pagati ad enti ed organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati Contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il percettore degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa , gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 13 

Canoni e corrispettivi per servizi tecnici

1. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente di un altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, detti canoni e corrispettivi per servizi tecnici possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovrà essere superiore al 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici. 

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali, o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 

4. Ai fini del presente articolo l'espressione "corrispettivi per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, in corrispettivo di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto, la proprietà o il contratto in virtù di cui i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o non di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 14

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aereomobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

4. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale di una societa' i cui beni consistono direttamente o indirettamente principalmente di beni immobili situati nello Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 

5. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, in una società residente di uno Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 

6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente. 

Art. 15

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo: 

a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o

b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 

Art. 16

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che il residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se: 

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e 

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e 

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo; le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

Art. 17 

Compensi e gettoni di presenza

I compensi e i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente. 

Art. 18

Artisti ed atleti

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio, della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16, essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito proveniente dalle prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo residente di uno Stato Contraente esercita personalmente ed in tale qualità nell'altro Stato Contraente, è imponibile soltanto nel detto primo Stato Contraente, se le attività esercitate nell'altro Stato Contraente sono totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 7, 15 e 16, quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità in uno Stato Contraente è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, tale reddito è  imponibile solo nell'altro Stato Contraente se detta altra persona è in tutto o quasi finanziata con fondi pubblici di detto primo Stato, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. 

Art. 19

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 20 

Funzioni pubbliche

1. 

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalitàdi detto Stato; oppure ii) non sia divenuto residente di detto Stato solamente al fine di rendere quei servizi. 

2. 

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in quello Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità. 

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. 

Art. 21 

Professori, insegnanti e ricercatori

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare od effettuare ricerche presso un'università, collegio scuola od altro istituto d'istruzione, appartenente al Governo o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca. 

2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate. 

Art. 22 

Studenti e apprendisti

1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente: 

a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o

b) in qualità di apprendista, o 

c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o premio di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente: i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; ii) per le borse di studio, assegni o premi; e iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente per un periodo di tempo necessariamente richiesto per il completamento degli studi, della ricerca o della formazione professionale, a seconda dei casi.

2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purché tali remunerazioni non eccedano nell'anno 5.000.000 di lire italiane o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi. 

Art. 23 

Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Capitolo IV

Art. 24

Metodo per evitare le doppie imposizioni

1. Le leggi in vigore in entrambi gli Stati contraenti continueranno a disciplinare la tassazione dei redditi nell'ambito dei rispettivi Stati contraenti a meno che nella presente Convenzione non vi siano disposizioni contrarie. 

2. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformitàcon i seguenti paragrafi del presente articolo. 

3. 

a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito della proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India è una società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito (income tax), ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa. 

4. 

a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in India, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 

b) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi, sui canoni o sui compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata. 

5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni della presente Convenzione non è assoggettabile ad imposizione in uno Stato ontraente, può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi. 

Capitolo V 

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 25 

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse circostanze e condizioni. 

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività nelle stesse circostanze e condizioni. 

3. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti in detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che sono accordate in base alla legislazione soltanto alle persone residenti. 

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono state assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa dell'imposizione e degli obblighi relativi cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni. 

5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 

Art. 26 

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore. 

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato o se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno, altresì, consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti. 

Art. 27

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni e le frodi fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, oppure dalle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o le autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: 

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; 

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 28

Attività diplomatiche e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 

Art. 29

Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta o per conto del contribuente o dello Stato contraente di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni della presente Convenzione. 

2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono state effettuate le ritenute alla fonte e devono essere corredate di un attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui l'istante è residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 

2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 

a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; 

b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cesserà di produrre i suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente Convenzione avranno effetto in conformità delle disposizioni del paragrafo 2. 

Art. 31

Denuncia

1. La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare. 

2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: 

a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; 

b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 

Fatta in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 

  Per il Governo della  Repubblica indiana

(M. V. Chandrashekara Murthy)

 Per il Governo della Repubblica italiana

(Claudio Vitalone)

 


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. 

Resta inteso che:

a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione" indica le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, nonche' i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese rimborsate e, in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione; 

b) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal Governo dell'India; 

c) con riferimento all'articolo 20, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS.), alle Poste dello Stato italiano (PP.TT.), all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero Italiano (I.C.E.), all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonché agli enti o alle istituzioni corrispondenti indiani, sono contemplate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 del predetto articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, inserire nella lista precedente altri enti o istituti pubblici. 

d) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4 (b), per "imposta non prelevata in tutto o in parte" s'intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte, come imposta indiana e con riferimento al periodo d'imposta, ma che non lo sono state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzione d'imposta concessa per detto anno ai sensi: i. delle sezioni 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(15) (iv), 10A, 32AB, 80HH, 80HHC, 80-I e 80-0 dell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma della presente Convenzione, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da modificarne i principi generali; ii. delle altre disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le autorità competenti degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne i principi generali. 

e) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione; 

f) con riferimento al paragrafo 3, dell'articolo 29 le disposizioni in esso contenute non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati contraenti di trovare un accordo amichevole in ordine ad una procedura diversa per concedere i benefici fiscali previsti dalla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 

Fatto in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 

Inerenza ai fini Irap soddisfatta con deduzioni nei limiti del Tuir.

La circolare 36/E del 16 luglio fornisce ulteriori chiarimenti ai fini della corretta determinazione della base imponibile Irap e integra le precisazioni già contenute nella precedente circolare 27/2009.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 50, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irap prevedendo, tra l'altro, lo "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito.

In altri termini, il legislatore ha reso irrilevanti ai fini Irap le variazioni fiscali operate ai fini Ires con l'obiettivo di rendere la base imponibile più aderente ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.

 

Determinazione della base imponibile Irap

In linea generale, la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico. In particolare, la base imponibile Irap è determinata mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).

La circolare ha chiarito, al riguardo, che ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito, è necessario che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap.

Tale inerenza è declinata dal contribuente nella compilazione del conto economico ed è sindacabile dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In particolare, il sindacato di inerenza si pone con riferimento a determinati costi per i quali il Tuir introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità.

In tali casi, per esigenze di semplificazione, la circolare ha ritenuto sussistente l'inerenza se il contribuente deduce ai fini Irap importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.

Ad esempio, se l'impresa sostiene degli oneri di utilità sociale che imputa in una voce rilevante del conto economico, tali oneri potranno essere dedotti dal tributo regionale secondo le limitazioni contenute nell'articolo 100 del Tuir. La deduzione per un ammontare non superiore a quello stabilito del Tuir, infatti, fa considerare sussistente il requisito dell'inerenza.

Analoghe considerazioni possono essere estese alle spese:

•relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione, deducibili ai fini Ires nei limiti stabiliti dall'articolo 109, comma 9 del Tuir

•di rappresentanza, deducibili ai fini Ires con le limitazioni di cui all'articolo 108, comma 2, del Tuir

•relative a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, deducibili ai fini Ires nei limiti dell'articolo 164, comma 1, del Tuir.

La circolare fornisce, inoltre, due chiarimenti riguardanti la determinazione della base imponibile Irap in presenza di contributi erogati sulla base di norme di legge e di aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati industriali.

In particolare, i contributi correlati all'assunzione di nuovi dipendenti assumono rilevanza ai fini Irap nei limiti dell'ammontare del costo del personale ammesso in deduzione dal comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap (Dlgs 446/1997).

Anche ai fini Irap, inoltre, si applica l'indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali prevista - dall'articolo 36, comma 7, del decreto legge 223/2006 - ai fini Ires. In altri termini, il valore delle aree sottostanti o di pertinenza dei fabbricati strumentali, determinato con le regole forfetarie stabilite dai commi 7 e 7-bis del citato articolo 36, non è deducibile neppure dall'imponibile Irap.

Con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile Irap delle banche, la circolare ha precisato, infine, che le componenti valutative che possono assumere rilevanza al momento della cessione dei crediti sono esclusivamente quelle imputate in bilancio in vigenza del nuovo regime. Restano, al contrario, escluse dal computo della base imponibile le rettifiche e le riprese di valore operate prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, vale dire quando la deducibilità/imponibilità di tali componenti, sulla base della previgente formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, non era in ogni caso ammessa dal legislatore.

 

Regime transitorio

La circolare ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti su come dedurre dalla base imponibile Irap il maggior valore fiscale di un bene materiale rispetto a quello civilistico.

Può verificarsi, infatti, che il bene abbia, nel periodo d'imposta 2008, un valore fiscale più alto rispetto al valore civile in quanto sul bene stesso sono state effettuate:

•quote di ammortamento non dedotte nella previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi

•svalutazioni di beni materiali imputate in bilancio ante riforma Irap ma irrilevanti ai fini del tributo regionale

•rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 469 e seguenti della legge 266/2005 in cui gli effetti fiscali si producevano solo a partire dal 1° gennaio 2008 mentre quelli civili emergevano già dal 2006.

La circolare ha precisato che, in tutte le fattispecie sopra evidenziate, il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988.

Tale criterio era stato già affermato nella precedente circolare 27/2009, con riferimento alla deducibilità delle quote di ammortamento non dedotte nella previgente disciplina. La circolare, in sostanza, ha esteso la regola anche alla deducibilità del maggior valore derivante da svalutazioni operate ante riforma Irap e da rivalutazioni effettuate ai sensi della legge 266/2005.


Fonte: Agenzia Entrate

Bonus arredi per ogni abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia.

Bonus arredi, istruzioni per l'uso. Con la circolare n. 35/E del 16 luglio, l'agenzia delle Entrate illustra l'agevolazione introdotta dal decreto legge 5/2009 a favore di chi acquista mobili ed elettrodomestici per arredare immobili oggetto di ristrutturazione e consistente in una detrazione Irpef del 20% della spesa sostenuta.

Chi può accedere alla detrazione

Il bonus riguarda i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.

Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l'accesso all'ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.

I beni che danno diritto al bonus

La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. I beni agevolabili sono i mobili, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, i televisori e i computer. Il loro acquisto deve avvenire necessariamente tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un'altra disposizione normativa già riconosce - in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+ e contestuale "rottamazione" dell'usato - la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono comunque cumulabili.

Consistenza del beneficio

L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.

Il tetto di 10mila euro - sottolinea la circolare - deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Pertanto:

•se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro

•se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10mila euro), sempre che ovviamente siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti per la fruizione del bonus ristrutturazioni.

Bonus anche senza i provvedimenti per il monitoraggio

La circolare precisa infine che il riconoscimento del beneficio non è subordinato ai provvedimenti che il ministero per lo Sviluppo economico è chiamato ad adottare per monitorare gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, anche in assenza di tali provvedimenti, il bonus spetta comunque per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio scorso.


Fonte: Agenzia Entrate

Assegni con tempi abbreviati.

Il Decreto Legge numero 78 del 2009 introduce delle disposizioni relative ai giorni di valuta per gli assegni circolari e bancari; secondo quanto contenuto negli emendamenti presentati alla Camera, a decorrere dal 1° Novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai oltrepassare, per gli assegni circolari, quattro giorni lavorativi successi alla data del versamento e, per gli assegni bancari, cinque giorni lavorativi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Deducibilità anche se la clientela è solo potenziale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solamente le spese di ospitalità sopportate a diretto vantaggio della clientela possono essere dedotte per intero, anche se si tratta di clienti solo potenziali; inoltre, anche gli oneri diretti a beneficio di altri soggetti possono rilevare in applicazione del principio generale di inerenza stabilito dall'articolo 109 del Tuir.

Fonte: Il Sole 24 Ore

martedì 14 luglio 2009

Quesito: chiarimento iva 2009.

Quest’anno è previsto che la dichiarazione Irap debba essere compilata separatamente dalla dichiarazione IVA. Vorrei sapere se per la compilazione di quest’ultima deve essere utilizzato il modello autonomo, anziché quello dell’Unico ENC, come fatto in passato.

Quesito: Fattura di Prestazioni a Soc. Indiana.

abbiamo emesso alcune fatture Fuori campo IVA ex art.7 DPR 633/72 (per prestazioni e spese viaggio) ad una società Indiana per attività di consulenza svolte sul posto. In sede di pagamento hanno decurtato il 20% a titolo di “20% withholding tax payable to the Indian Government as per the bilateral agreement with the Italian Government”. E’ corretto ? Come possiamo recuperare in Italia il 20% non pagato ?

Quesito: Inquadramento e codice attività.

ho una ditta individuale, il mio lavoro consiste nella realizzazione di siti internet. Sono iscritta alla Camera di Commercio come artigiana. Mi hanno consigliato di cambiare la mia attività inquadrandomi come libero professionista. Mi può dare un consiglio? Mi può dire a quale codice di attività può appartenere la mia tipologia di lavoro?

Quesito: eredità e successione.

Mio padre è morto circa 15 anni fa e possiede con mia madre la casa dove abitano, più tre terreni agricoli. Siamo 11 figli e mia madre è ancoro in vita. chiedo come vanno suddivisi i bene di mio padre, quali spettano a mia madre e come dobbiamo fare se uno dei figli non accetta un accordo.

Trattamento dei costi per eventi con i soli dipendenti in azienda.

Spese di rappresentanza deducibili dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute e non più in modo forfetario, ma in funzione del volume dei ricavi secondo un determinato plafond.

La circolare 34/E del 13 luglio illustra le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 33, lettera p) e dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008, fornendo indicazioni ai contribuenti anche sulla documentazione necessaria per ottenere la deduzione e su come indicare le spese in dichiarazione.

Inerenza e congruità

La circolare ricorda in primo luogo quali sono i criteri che qualificano le spese di rappresentanza, riportando la casistica individuata dal decreto Mef.

Inerenza e congruità sono i due requisiti che le spese di rappresentanza devono possedere per garantirsi la deducibilità. Deve quindi trattarsi di spese gratuite (elemento che le contraddistingue dalle spese di pubblicità) finalizzate alla promozione sul mercato delle attività e/o dei beni o servizi dell'azienda o alla gestione delle pubbliche relazioni; inoltre, devono essere ragionevoli, cioè funzionali al raggiungimento di obiettivi economici, oppure coerenti con le pratiche e gli usi commerciali propri del settore in cui opera l'impresa.

Tipologia di spese

Sono spese di rappresentanza - per citare solo qualche esempio - quelle sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o dell'inaugurazione di nuovi stabilimenti o uffici o ancora in occasione di mostre e fiere in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa; quelle per viaggi turistici durante i quali si svolgono attività di promozione di beni e servizi prodotti o ceduti dall'azienda.

A tal proposito, la circolare puntualizza che non possono essere qualificate di rappresentanza le spese sostenute per eventi aziendali cui partecipano esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto, non configurandosi come "significativa attività promozionale", viene meno il requisito della ragionevolezza.

Per quanto riguarda i viaggi turistici con promozione di beni e servizi, l'impresa deve attestare, tramite idonea documentazione, l'effettivo svolgimento e la "significatività" delle attività promozionali.

Infine, per gli eventi di intrattenimento in occasione di mostre e fiere, occorre documentare la circostanza che i propri beni siano stati effettivamente esposti.

Plafond di deducibilità

Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per gli esercizi precedenti, valgono ancora i "vecchi" criteri: deduzione forfetaria di un terzo delle spese, suddivisa in parti uguali nel periodo di sostenimento e nei quattro successivi.

Secondo le nuove disposizioni, le spese sono deducibili in funzione dei ricavi e dei proventi della gestione dichiarati nel periodo d'imposta in cui sono effettuate.

In pratica, possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:

•all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro

•allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

•allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

La parte delle spese che eccede il plafond non può essere dedotta e in dichiarazione andrà indicata come variazione in aumento; se invece il tetto delle spese è inferiore al plafond previsto, la differenza non potrà essere utilizzata come copertura di spese sostenute in esercizi successivi.

In dichiarazione, l'intero importo delle spese di rappresentanza va riportato come variazione in aumento, quello delle spese deducibili come variazione in diminuzione. Nell'esempio, quindi, la società, in Unico 2009, indicherà tra le variazioni in aumento, all'interno del quadro RF, rigo RF24, colonne 1 e 2, l'importo di 400.000. Nel rigo RF43, invece, colonna 1 e 2, tra le variazioni in diminuzione, andrà riportato 350.000.

In presenza di spese di rappresentanza sostenute in periodi di imposta in cui era in vigore la precedente disciplina, nel rigo RF43 andranno indicate anche le variazioni in diminuzione relative ai "quinti" delle spese la cui deduzione è stata rinviata.

Beni di valore non superiore a 50 euro

La circolare, dopo aver ricordato che la Finanziaria ha elevato a 50 euro (rispetto ai precedenti 25,82 euro) il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita è integralmente deducibile e che il decreto Mef ne ha stabilito l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'importo complessivo delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità, sottolinea che tale disposizione si applica esclusivamente ai "beni" e non anche alle spese relative a "servizi".

Inoltre, tali omaggi devono comunque essere effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondere ai criteri di ragionevolezza e coerenza.

Quando poi l'omaggio è composto da più beni (ad esempio, un cesto natalizio), il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono.

Vitto e alloggio

Ulteriori chiarimenti riguardano le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro) che si configurano come spese di rappresentanza. Esse soggiacciono prima alla limitazione prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (deducibilità nei limiti del 75%) e poi vanno sommate alle eventuali altre spese di rappresentanza per l'applicazione della deducibilità entro i limite di congruità.

Esempio tratto dalla circolare

Si consideri l'ipotesi di un'impresa che nell'anno d'imposta 2009 abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 70.000.000 e abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 400.000, così suddivise:

a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 100.000;

b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 300.000. Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 75.000 (100.000 x 75%).

Tale importo (75.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (300.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 375.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, pari a euro 350.000.

Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 50.000 (400.000 - 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Imprese di nuova costituzione

Trattamento speciale per le imprese di nuova costituzione. Nella fase di start up, infatti, di norma accade che vengono sostenuti costi rilevanti prima di conseguire ricavi, con impossibilità quindi di dedurre le spese. Per evitare tale inconveniente, la norma consente la deduzione delle spese di rappresentanza nell'anno di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo. Ciò è possibile se le medesime spese effettuate nei due periodi sono inferiori al relativo plafond di deducibilità.

Sono escluse da tale agevolazione le spese per ospitalità dei clienti in quanto - per espressa previsione normativa - "non costituiscono spese di rappresentanza" e i piccoli omaggi di valore unitario, poiché non soggetti ai limiti quantitativi previsti dal decreto e deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento.

Spese di ospitalità

Non sono spese di rappresentanza e quindi sono pienamente deducibili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti (attuali o potenziali) in occasione di mostre, fiere, visite agli stabilimenti dell'impresa. Per la loro forte connotazione commerciale, in quanto strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa, sono considerate alla stregua dei costi ordinari di produzione e, quindi, non soggette alle limitazioni previste per le spese di rappresentanza.

La circolare precisa che non rientrano in tale previsione le spese di ospitalità sostenute per soggetti diversi dai clienti, quali i fornitori e i giornalisti che partecipano all'evento e gli agenti della stessa impresa, non sussistendo un collegamento diretto tra le spese e il conseguimento di ricavi.

Se la spesa è effettuata in modo indistinto per clienti e altri destinatari (ad esempio, un buffet in occasione di una fiera), la stessa viene considerata di rappresentanza e sottoposta allo specifico regime fiscale.

Attività di controllo

Per consentire all'Amministrazione finanziaria un'efficace attività di controllo, la norma richiede l'assolvimento di determinati oneri documentali.

Relativamente alle spese di ospitalità dei clienti, occorre tenere un'apposita documentazione dalla quale risultino le generalità degli ospiti, durata e luogo dell'evento e la natura dei costi sostenuti. In particolare - specifica la circolare - deve risultare il nesso "tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali, e la loro partecipazione all'evento promozionale".

Per le spese di rappresentanza, l'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente di fornire indicazioni sull'ammontare complessivo delle erogazioni e su quello di ricavi e proventi utilizzati per calcolare la percentuale di deducibilità.

Indetraibilità Iva

La norma dispone che l'Iva sulle spese di rappresentanza è indetraibile. Fanno eccezione quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.

Se il contribuente, precedentemente all'entrata in vigore del decreto, ha liquidato l'imposta esercitando il diritto alla detrazione su spese per le quali, in base ai nuovi criteri, lo stesso non spetta più, potrà effettuare il conguaglio della detrazione in sede di dichiarazione annuale Iva, senza sanzioni e interessi.


Fonte: Agenzia Entrate