Le attività commerciali marginali degli enti in esame vengono tassate come “reddito di impresa” e seguono le regole di determinazione dell’imposta previste per le “imprese commerciali”; lo stesso vale per la determinazione delle imposte ai fini IRAP e IVA.

Per ciascuna delle due categorie fiscali degli enti non profit:
• enti non commerciali
• ONLUS

Gli enti non commerciali
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dalla somma dei redditi delle seguenti categorie (voce 12 glossario):
1. redditi fondiari (fabbricati e terreni)
2. redditi di capitale (rendite finanziarie, partecipazioni, ecc.)
3. redditi di impresa (produzione di beni e servizi, commercio, intermediazione,
ecc.)
4. redditi diversi (categoria residuale dove sono collocate ad esempio: le plusvalenze, le vincite, gli obblighi di fare non fare e permettere, ecc.)
Sono esclusi dalla determinazione del reddito:
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche.
Tali fondi non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, sono esclusi da Iva, ed esenti da ogni tributo, purché le raccolte pubbliche:
• siano rivolte a una massa indistinta di soggetti
• siano occasionali
• vengano svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
• i servizi prestati o i beni ceduti siano di modico valore
• venga redatto un apposito e separato rendiconto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
b) i contributi corrisposti agli enti non commerciali da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sanitaria o assistenziale aventi finalità sociale ai sensi della legge che riordina la disciplina in materia sanitaria
(D.Lgs 30/12/92 n. 502).
Non si considerano attività commerciali le attività per le quali sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
• non rientrano nelle attività di impresa;
• sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
• non esiste una specifica organizzazione;
• i relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.

I costi di un ente non commerciale si distinguono in:
• costi relativi all’attività istituzionale;
• costi relativi all’attività commerciale;
• costi promiscui: relativi sia all’attività istituzionale che a quella commerciale.
I costi promiscui sono deducibili dal reddito dell’attività commerciale in base al seguente rapporto:
ricavi da reddito d’impresa/totale proventi.
dove per totale proventi si intende l’ammontare complessivo dei ricavi, comprese le entrate istituzionali.
Nel caso di immobili utilizzati promiscuamente è deducibile, per la sola parte relativa al rapporto sopra esposto:
• la rendita catastale se di proprietà
• il canone di locazione se in affitto;
• il canone di leasing se in leasing;

L’IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive
Presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi; tale attività è soggetta ad Irap anche se non ha carattere commerciale.
A seconda che ci si riferisca ad attività istituzionali, attività commerciali o attività commerciali in regime forfetario, vi è una differenziazione nella determinazione della base imponibile.
a) Per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale, la base imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo retributivo, ed è costituita dall’ammontare di:
• retribuzioni spettanti al personale dipendente;
• compensi per il personale assimilati al reddito di lavoro dipendente;
• compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
• compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale.
b) Per gli enti che svolgono oltre all’attività istituzionale anche attività commerciale, la base imponibile si determina con riferimento al cosiddetto metodo misto, il quale richiede che le due attività siano distintamente identificabili.
Per l’attività istituzionale, l’Irap si applica con il metodo retributivo di cui sopra, tenendo presente che non vanno considerati i compensi e le retribuzioni relativi al personale impiegato nell’attività commerciale.
Per la parte commerciale, invece, la base imponibile si determina applicando le regole proprie previste per le imprese commerciali.
c) L’ente che determina il reddito con il regime forfetario ha, infine, la facoltà di calcolare l’Irap assumendo come base imponibile dell’attività commerciale, la somma dei seguenti elementi:
• il reddito d’impresa determinato forfetariamente;
• le retribuzioni spettanti al personale dipendente;
• i compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;
• i compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale;
• gli interessi passivi.

L’ I.V.A. - Imposta sul Valore Aggiunto
Gli enti non commerciali sono soggetti passivi d’imposta ai fini Iva solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Sono in ogni caso considerate commerciali le seguenti attività:
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
• trasporto e deposito (merci e persone);
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• prestazioni alberghiere o di alloggio;
• servizi portuali e aeroportuali;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per l’attività commerciale, l’IVA si determina nei modi ordinari, con possibilità di detrarre l’imposta sugli acquisti, solo se contabilmente separata dall’attività istituzionale.

Agevolazioni fiscali per enti di tipo associativo
Gli enti associativi sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali e sono ulteriormente agevolati per le attività svolte nell’ambito della vita associativa.
Infatti, le somme versate dai soci o associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo dell'ente associativo; mentre le somme, i contributi e le quote supplementari, pagate dai soci o associati per attività commerciali che l’ente
svolge nei loro confronti, concorrono a formare il reddito.

Associazioni con disciplina particolare.
Regole diverse sono stabilite per le associazioni :
1. politiche
2. sindacali e di categoria
3. religiose
4. assistenziali
5. culturali
6. sportive e dilettantistiche
7. di promozione sociale
8. di formazione extra-scolastica
a condizione che gli atti costitutivi o gli statuti, redatti mediante la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contengano clausole, dirette a:
a) non distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo i casi imposti dalla legge;
b) trasferire il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente che possano essere poste limitazioni temporali alla partecipazione dei soci alla vita associativa, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto nelle riunioni assembleari;
d) redigere un rendiconto economico e finanziario annuale

Per queste associazioni, la regola fiscale per cui le somme, contributi e quote supplementari, pagate dai soci o associati per attività commerciali svolte dall’ente nei loro confronti concorrono a formare il reddito complessivo dell’ente, non si applica se le prestazioni di servizi o le
cessioni dei beni sono effettuate:
• in diretta attuazione degli scopi istituzionali, e
• verso i soci o associati che partecipano pienamente a tutti i diritti ed obblighi sociali: eleggibilità alle cariche sociali, diritto di voto.

Anche per questi enti, sono in ogni caso considerate commerciali, le seguenti attività:
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
• trasporto e deposito (merci e persone);
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• prestazioni alberghiere o di alloggio;
• servizi portuali e aeroportuali;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
La presunzione di commercialità di queste attività viene attenuata da specifiche eccezioni, identificate nella tabella che segue con la voce "Non commerciale".

Ulteriori agevolazioni.
Imposte dirette e Iva
La legge quadro n. 383 del 2000 prevede un’importante agevolazione per le APS che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati. Queste non costituiscono attività commerciale, così come quelle rese agli associati.

Imposta sugli intrattenimenti
Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

Imposta di bollo
Sono esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento di quote e contributi associativi ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.

Tributi locali
Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le APS.

Le ONLUS.

Imposte sui redditi
Come già detto, lo svolgimento delle attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciale se queste sono finalizzate al conseguimento di scopi di solidarietà sociale. In tal caso le attività vengono sostanzialmente “decommercializzate”.
A differenza delle attività istituzionali, le attività connesse, mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Rimangono ugualmente fuori da ogni forma di tassazione:
• le quote associative;
• le liberalità ricevute;
• i fondi derivanti da occasionali raccolte pubbliche;
• i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione.
Tali contributi sono esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria
L’esclusione dall’imposizione sui redditi dell’attività complessivamente svolta dalle Onlus (attività istituzionali, connesse e accessorie) concerne solo i redditi di impresa; non interessa invece le categorie dei redditi di fabbricati, di capitale e diversi, i quali dovranno di conseguenza
essere assoggettati a tassazione.

IVA
Meno incisivo è l’aspetto agevolativo nel campo IVA, dal momento che le Onlus sopportano l’IVA come consumatori finali.
Nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, le Onlus possono effettuare anche cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivi, assoggettando ad IVA solo le attività qualificabili come commerciali (indipendentemente dalla “decommercializzazione” stabilita ai fini delle imposte sui redditi).
Se svolte dalle ONLUS sono esenti dall’applicazione dell’IVA le seguenti attività:
• trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per tali fini (art.
10 n. 15 DPR 633/72);
• prestazioni di ricovero e cura (art. 10 n. 19);
• prestazioni educative dell’infanzia (art. 10 n. 20);
• prestazioni socio sanitarie (art. 10 n. 27-ter).

Se svolte nei confronti delle ONLUS:
• sono escluse dall’applicazione dell’Iva le prestazioni di divulgazione pubblicitaria volte alla promozione delle attività istituzionali delle ONLUS, rese a titolo gratuito (art. 3, comma 3, DPR 633/72);
• sono altresì esclusi i proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni;
• sono esenti le cessioni gratuite di beni per i quali è stata recuperata l’imposta all’atto dell’acquisto o dell’importazione.
L’ONLUS non è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le sole attività istituzionali; mentre è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale per le attività connesse.
Tuttavia, rimane per tutte le attività di natura commerciale (sia istituzionali che connesse) l’obbligo di emissione della fattura, fatta eccezione per le attività del commercio al minuto.

ALTRE IMPOSTE
• Ritenute alla fonte
Sui contributi corrisposti dagli Enti Pubblici alle ONLUS non si applica la ritenuta d’acconto del 4%
• Imposta di bollo
È prevista l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste da Onlus.
• Tasse sulle concessioni governative
È prevista l’esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le ONLUS.
• Imposta sulle successioni e donazioni
È prevista l’esenzione totale dell’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS.
• Tributi Locali
È previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) possano deliberare a beneficio delle ONLUS, la riduzione o l’esenzione dai tributi di loro competenza: ICI, imposta pubblicità e affissioni, ecc.
• Imposta di Registro
Per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, ecc.) effettuati nei confronti delle Onlus, il pagamento dell’imposta di registro è previsto in misura fissa (e 129,11), a condizione
che sia espressamente dichiarata nell’atto costitutivo l’intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall’acquisto.
L’imposta fissa di registro (e 129,11) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto dell’ONLUS.
• Imposta sugli intrattenimenti
È prevista l’esenzione totale dell’imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte dalle Onlus, a condizione che:
• siano svolte occasionalmente;
• siano realizzate nell’ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• sia data comunicazione alla SIAE, territorialmente competente, prima dell’inizio della manifestazione.
• Lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
Le Onlus che organizzano lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza devono darne comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune interessato dalla manifestazione.
Si ricorda che, nell’ambito delle disposizioni che regolano le manifestazioni a premi, è contenuta una disposizione di favore, che prevede la devoluzione alle ONLUS dei premi non assegnati o non ritirati nei concorsi a premio, diversi da quelli rifiutati.
Le ONLUS di diritto possono utilizzare, a scelta, la normativa fiscale relativaalle Onlus, o quella della propria legge speciale se più favorevole.

0 commenti:

 
Top