Dal 1° gennaio 2007, i contribuenti che hanno familiari a carico usufruiscono, in luogo delle vecchie deduzioni dal reddito, di detrazioni d’imposta, nella misura indicata dall’art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Le detrazioni per i familiari a carico sono di importo variabile in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche), disponendo che tale importo diminuisca con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

In favore delle famiglie numerose, la legge finanziaria per il 2008 ha introdotto, in aggiunta a quelle ordinarie e con effetto dal 2007, un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario.

I presupposti per ritenere una persona fiscalmente a carico, così come le disposizioni che regolano il riconoscimento del beneficio, sono rimasti sostanzialmente invariati e sono:

-          il limite massimo di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato a carico, che rimane pari a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro vanno considerate anche la rendita dell’abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Vanno inoltre considerati a tali fini i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto, dai lavoratori dipendenti che prestano l’attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino;

-       l’attribuzione delle detrazioni solo per i mesi in cui si verificano le condizioni richieste;

-       l’assegnazione dell’intero importo della detrazione per i figli, al genitore che ha a carico anche il coniuge;

-       la possibilità di applicare per il primo figlio, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico, nel caso in cui l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, oppure quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell’anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Spettano per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti altri casi:

-       per i figli del contribuente rimasto vedovo /a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;

-       per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

La detrazione per i figli è stata fissata in 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni). Essa aumenta dei seguenti importi:

-       220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;

-       200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento.

È prevista, infatti, la spartizione al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

È il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

-       se non c’è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l’affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;

-       quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all’altro genitore.

In quest’ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l’obbligo di riversare all’altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

La detrazione “teorica” per il coniuge a carico è stata stabilita in 800 euro. L’ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L’unico caso in cui si dispone di un importo fisso (pari a 690 euro) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all’interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Se il risultato del rapporto (reddito complessivo /15.000) è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 euro. Se uguale a zero la detrazione non spetta.

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

Il coefficiente derivante dal rapporto va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del calcolo è pari a 0,486978, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4869).

Se il risultato del rapporto è uguale a zero o negativo la detrazione non spetta. Si annulla, infatti, quando il reddito complessivo arriva a 80.000 euro.

La detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

Dal periodo d’imposta 2007 è stata introdotta una specifica detrazione Irpef a favore delle famiglie in cui sono presenti almeno quattro figli a carico.

La detrazione, che va ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste per ogni figlio a carico, è pari a 1.200 euro e deve essere ripartita, nella misura del 50 per cento, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori.

La detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena, non dipende dal livello di reddito del beneficiario e non va ragguagliata al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La nuova norma precisa inoltre che, qualora l’ulteriore detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un credito di ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza nella imposta dovuta.

Tale credito:

-       è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);

-       può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F4 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell’Irpef relativa al periodo d’imposta successivo o chiesto a rimborso;

-       è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d’imposta;

-       relativamente all’anno 2007, è attribuito in unica soluzione; quello spettante a partire dall’anno 2008 va riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.


Fonte: Agenzia Entrate

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