1 REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME
1.1 Contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali
D. Un 'imp resa ha beneficiato di un contributo pubblico a fondo perduto in
c/impianti di 8.000 euro.
Si chiede di conoscere se l'importo del suddetto contributo in conto
impianti possa essere computato, ai fini del parametro d'ingresso di 15.000
euro, a decurtazione del corrispettivo di acquisto di un bene strumentale.
R. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge finanziaria
2008, una delle condizioni da soddisfare per l'applicabilità del regime dei
contribuenti minimi è che nel triennio solare precedente non siano stati
effettuati acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro, rilevando, per il raggiungimento di detto limite,
anche gli acquisti effettuati mediante contratti di app alto e di locazione,
pure finanziaria. Dal tenore letterale del citato comma 97 che, ai fini
della misurazione del parametro dei 15.000 euro, attribuisce rilievo al
corrispettivo sostenuto ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972,
emerge che, nel caso di specie, anche se l'effettivo onere dell'acquisto non
è ricaduto per intero sul contribuente, debba essere preso in considerazione
il corrispettivo complessivo del bene strumentale acquisito, a prescindere,
quindi, dalle modalità con le quali l'acquisto medesimo è stato finanziato.
D'altra parte, la soluzione contraria determinerebbe un'ingiustificata
disparità di trattamento tra due identiche imprese che hanno acquistato il
medesimo bene strumentale,

facendo rientrare nel regime dei minimi l'impresa che ha goduto
dell'agevolazione finanziaria per l'investimento ed escludendo, invece,
quella che ha sostenuto per intero l'effettivo onere dell'operazione di cui
trattasi.
1.2 Partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti
D. Si chiede se l'accesso al regime dei minimi è precluso nel caso di un
professionista che abbia costituito nel 2007 un raggruppamento temporaneo di
professionisti ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. g), del D.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 (ex articolo 17, comma 1, lettera g, della legge 11
febbraio 1994, n. 109.)
R. Il comma 99 della legge finanziaria per il 2008 prevede che non sono
considerati contribuenti minimi "gli esercenti attività d'impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società
di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del
medesimo Testo unico".
I raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90 del d.lgs. n. 163
del 2006, codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture
pubblici, sono costituiti tra professionisti per l'espletamento delle
prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
di lavori, nonché alla direzione dei lavori e ad altri incarichi di supporto
tecnico-amministrativo.
Nella specie, è rilevante distinguere l'ipotesi in cui le attività
affidate al raggruppamento temporaneo siano svolte dai singoli
professionisti in modo autonomo e separato, dall'ipotesi in cui le attività
non siano separabili o comunque siano svolte in modo unitario, avvalendosi
di un'unica organizzazione comune.

Nel primo caso, si ritiene che il raggruppamento temporaneo non
costituisca un soggetto autonomo che assume rilevanza ai fini
dell'applicazione del comma 99 della legge finanziaria 2008. Diversamente,
nella seconda ipotesi, il raggruppamento temporaneo si configura come
società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla
società in nome collettivo, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, che impedisce
l'accesso del professionista che vi partecipa al regime dei contribuenti
minimi.
1.3 Rilevanza dei ricavi relativi ad attività cessata nel 2007
D. Con la circolare n. 73 del 2007 è stato precisato che, ai fini della
verifica del limite di 30.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell'anno
solare precedente, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno nel caso di
inizio attività nel corso del 2007. Al fine di valutare il soddisfacimento
della condizione di cui sopra, si chiede di sapere se la medesima procedura
debba essere applicata anche in caso di cessazione di attività nel corso del
2007 ed inizio di una nuova attività nel 2008, diversa da quella precedente,
per la quale si intende usufruire del regime dei minimi.
R. L'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008 prevede che,
ai fini dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi, si considerano
contribuenti minimi "le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti
o professioni che ... nell'anno solare precedente ... hanno conseguito
ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori
a 30.000 euro".
La norma citata fa riferimento ai ricavi o compensi complessivamente
conseguiti dall'imprenditore o professionista, prescindendo dalla attività
cui si riferiscono. In altri termini, la condizione di acceso al regime in
esame riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e
non la specifica attività svolta.

Nel caso prospettato, quindi, si ritiene che i ricavi o compensi
conseguiti nell'anno precedente in relazione all'attività cessata rilevino
per la verifica del limite dei 30.000 euro e che, inoltre, sia necessario
effettuare il ragguaglio ad anno del relativo importo.
1.4 Effetti della mancata revoca del regime agevolato ex articolo 13
della legge n. 388 del 2000
D. Un contribuente, che nel corso dell'anno 2007 rientrava nel regime
agevolato ex articolo 13 della legge n. 388 del 2000, intende ora avvalersi
del regime dei contribuenti minimi. Tuttavia, per dimenticanza, non ha
effettuato la revoca del regime di cui all'articolo 13. Si chiede se può
comunque, adottando il relativo comportamento concludente, rientrare nel
regime dei contribuenti minimi.
R. La sussistenza dei requisiti normativi e il comportamento concludente
costituiscono il presupposto per accedere al regime dei contribuenti minimi.
Come precisato nella circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, al punto 3.6, il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2001
(punto 2.2) prevede, a carico del contribuente che ha aderito al regime
agevolato di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'onere
di comunicare all'Amministrazione finanziaria la revoca dell'opzione da tale
regime.
Il contribuente già in regime agevolato ex art. 13 della legge n.
388 del 2000 che ha optato per il regime dei minimi attraverso il
comportamento concludente, può sicuramente continuare ad adottare il nuovo
regime, ma permane l'obbligo di comunicare, con la massima tempestività, la
revoca del regime agevolato in precedenza applicato per consentire
all'Amministrazione di qualificare inequivocabilmente la scelta operata.

1.5 Compensi corrisposti a personale dipendente
D. A febbraio 2007 un contribuente ha corrisposto il TFR a un dipendente
cessato nel 2006. Detto contribuente può accedere al regime dei minimi
considerando che non ha sostenuto spese per lavoratori dipendenti o
collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del TUIR,
bensì spese di cui all 'art. 17, comma 1, lettera a) del TUIR?
R. Il comma 96, numero 3), della legge finanziaria per il 2008, stabilisce
che ai fini dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi occorre,
tra l'altro, che i contribuenti interessati non abbiamo "sostenuto spese per
lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1,
lettere c) e c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917...".
Tra le spese per lavoratori dipendenti rientrano sia quelle
sostenute per gli emolumenti correnti corrisposti al dipendente sia quelle
sostenute per il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 17 del
TUIR.
Con riferimento al caso ipotizzato nel quesito, occorre considerare
che la norma fa riferimento alle spese "sostenute", da valutare, quindi,
secondo le ordinarie regole del TUIR. In particolare, le spese relative al
TFR si considerano sostenute, tanto per gli imprenditori, quanto per i
professionisti, nel periodo di imposta in cui le stesse maturano.
Nel caso in esame, quindi, la spesa per il TFR, corrisposto nel 2007
ad un dipendente il cui rapporto di lavoro è cessato nel 2006, si deve
considerare sostenuta in tale ultimo periodo di imposta, con la conseguenza
che al contribuente in questione non è precluso l'accesso al regime dei
minimi.
1.6 Beni strumentali rilevanti
D. L'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge finanziaria per il 2008,
con riferimento alle condizioni per l'accesso al regime dei contribuenti
minimi,

richiede che nel triennio solare precedente non siano stati
effettuati acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto
e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a
15.000 euro. Non è, tuttavia, specificato se per beni strumentali si debbano
intendere solo i "beni mobili strumentali" o anche gli "immobili strumentali
". In particolare, vanno computati nel limite di euro 15.000 anche gli
importi corrisposti per la locazione dell'immobile in cui è svolta
l'attività?
R. Ai fini dell'individuazione degli acquisti di beni strumentali, il cui
acquisto ai fini dell'accesso al regime non deve superare nel triennio
solare precedente l'importo di euro 15.000, vanno considerati i beni
strumentali sia mobili che immobili. Il legislatore, infatti, fa generico
riferimento ai beni strumentali, tra i quali rientrano sicuramente anche
quelli immobili. Poiché al raggiungimento del limite in commento rilevano
gli "acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di
locazione, pure finanziaria", dovranno essere considerati anche gli importi
corrisposti per la locazione dell'immobile in cui è svolta l'attività
economica.
1.7 Individuazione del triennio di riferimento per il limite
relativo ai beni strumentali acquistati
D. Il triennio di attività entro cui computare il limite di acquisto dei
beni strumentali di euro 15.000 deve essere inteso come triennio di
operatività effettiva o come triennio dalla richiesta di apertura della
partita IVA? Ad esempio, un 'impresa che ha richiesto la partita IVA il
primo settembre 2005, ma ha iniziato l'attività il primo gennaio 2006, deve
computare nel limite di euro 15.000 anche i beni strumentali acquistati da
settembre a dicembre 2005, periodo in cui il soggetto è stato inattivo?

R. Nell'individuazione degli acquisti di beni strumentali rilevanti per il
raggiungimento del limite di euro 15.000, deve farsi riferimento al
"triennio solare precedente", a prescindere dall'effettiva operatività del
soggetto. Nel caso di specie, in particolare, rileveranno tutti gli acquisti
di beni strumentali effettuati nei tre anni solari precedenti al 2008, ossia
nel 2005, nel 2006 e nel 2007.
1.8 Limite dei beni strumentali, rilevanza dell'IVA
D. Il costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali ai fini
dell'ingresso e della permanenza nel regime dei minimi deve essere
considerato al netto o al lordo dell'IVA?
R. Ai fini dell'applicazione del regime dei minimi i contribuenti nel
triennio solare precedente non devono aver effettuato acquisti di beni
strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure
finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro (articolo
1, comma 96, lettera b) della legge finanziaria 2008).
Nell'ammontare degli acquisti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
del D.M. 2 gennaio 2008, si assumono i corrispettivi relativi alle
operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Occorre fare riferimento, dunque, all'ammontare dei corrispettivi
degli acquisti che rilevano secondo le ordinarie regole dell'imposta sul
valore aggiunto, laddove, nel sistema dell'IVA, i corrispettivi delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi costituiscono la base
imponibile cui è commisurata l'imposta.
In definitiva, sia in fase di accesso al regime che durante la sua
applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali di
cui alla lettera b) del comma 96, deve essere verificato con riferimento al
costo sostenuto al netto

dell'imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il
diritto di detrazione (cfr. circolare n. 7/E del 2008, quesito 2.8, lett.
b).
1.9 Rilevanza delle prestazioni occasionali nel calcolo del limite
dei ricavi o compensi
D. Il contribuente apre una partita IVA nel 2008 con un certo codice
attività (commercio al dettaglio), prevede contestualmente di effettuare
delle prestazioni occasionali (altra attività di consulenza) per le quali
non chiede l'apertura della partita IVA. I compensi eventualmente percepiti
per queste collaborazioni rientrano nei ricavi dei minimi, ovvero si
cumulano ai fini del limite di 30.000 euro? Oppure rimangono fuori dal
regime?
R. Il limite dei 30.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime dei
minimi è riferito ai ricavi o compensi percepiti nell'esercizio di imprese
arti o professioni. Nel caso prospettato, di imprenditore che percepisce
anche compensi occasionali per prestazioni di consulenza, detti compensi,
nel presupposto che costituiscano effettivamente compensi di lavoro autonomo
occasionale non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, qualificabili,
pertanto, come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, non
rilevano per la verifica del superamento del limite dei 30.000 di ricavi o
compensi.
L'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria 2008, infatti, fa
riferimento solo ai ricavi o compensi percepiti da persone fisiche esercenti
attività di impresa, arti o professioni.
1.10 Involuzione di una società di persone in ditta individuale
D. Nel corso del 2007, essendo venuta meno la pluralità dei soci in una
società in nome collettivo, si è verificata un 'involuzione di detta società
in

un 'imp resa individuale. Ai fini della verifica delle condizioni di
accesso al regime dei minimi da parte della ditta individuale occorre fare
riferimento alla situazione della società ante modificazione?
R. Indipendentemente dalla qualificazione "civilistica" dell'operazione in
commento, la continuità oggettiva dell'attività d'impresa - pur in presenza
di una discontinuità soggettiva tra l'ente societario e la persona fisica
che prosegue l'attività - determina la sostanziale "neutralità fiscale"
dell'operazione di "trasformazione", analogamente a quanto avviene in caso
di donazione d'azienda con prosecuzione dell'attività (vedasi la circolare
n. 7 del 2008, quesito 2.7). Pertanto, ai fini della verifica della
sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime dei minimi da parte
dell'impresa individuale, essendovi continuazione dei valori fiscali dei
beni, saranno rilevanti i valori della società ante modificazione. Con
riferimento, ad esempio, al limite di euro 15.000 relativo ai beni
strumentali si dovrà far riferimento anche agli acquisti effettuati dalla
società nel triennio precedente.
1.11 Attività soggette ad aggio o ricavo fisso
D. Con riguardo ai contribuenti che svolgono attività soggette ad aggio (ad
esempio venditori di generi di monopolio) o a ricavo fisso (ad esempio
distributori di carburante), ai fini della verifica del limite dei ricavi di
30.000 euro assume rilievo l'intero corrispettivo della rivendita?
R. L'articolo 18, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, prevede che
"Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di
periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di
carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo
corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di
monopolio, valori bollati e

postali, marche assicurative e valori similari, si considerano
ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori".
Benché la richiamata norma attribuisca rilievo al ricavo fisso o
all'aggio fisso ai fini del limite distintivo del regime di contabilità, è
da ritenere che la stessa possa utilmente essere invocata anche ai fini
della misurazione del parametro dei ricavi rilevanti ai fini dell'accesso al
regime dei minimi.
Nei confronti dei predetti soggetti che svolgono attività di
rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della
verifica del limite dei ricavi di 30.000 euro, in generale, assume rilievo,
pertanto, l'aggio o il ricavo fisso. Si rammenta, tuttavia, che ai sensi
dell'articolo 1, comma 99, della legge finanziaria 2008 non possono
applicare il regime dei contribuenti minimi coloro che si avvalgono dei
regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; tra tali regimi -
elencati nel paragrafo 2.2 della circolare n. 73/E del 2007 - figura quello
applicabile ai venditori di generi di monopolio [esempio: vendita sali e
tabacchi (articolo 74, primo c. del DPR n. 63 3/72); commercio dei
fiammiferi (articolo 74, primo c. del DPR n. 633/72] che svolgono attività
soggette ad aggio. In tali casi, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'anno precedente, il regime dei minimi è comunque precluso.
1.12 Rilevanza delle operazioni prive del requisito della
territorialità ai fini IVA
D. Un contribuente residente in Italia svolge prestazioni di lavoro autonomo
all'estero (traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime
di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si chiede se, fatti salvi gli altri i requisiti richiesti dalla
norma, il contribuente possa utilizzare il regime dei minimi.

R. L'effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell'IVA
il requisito della territorialità non precludono al contribuente l'accesso
al regime dei minimi.
La disposizione dell'articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il
2008, infatti, preclude l'accesso al regime ai soggetti che abbiano
effettuato cessioni all'esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal
D.M. del 2 gennaio 2008, le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71
e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nulla dispone la predetta norma in relazione alle operazioni di cui
all'articolo 7 del medesimo decreto.
Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano
ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il
quale è precluso l'accesso al regime dei minimi.

2 RETTIFICA DELLA DETRAZIONE
2.1 Beni ammortizzabili di costo unitario inferiore ad euro 51 6,46
o con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento
D. Si chiede di conoscere se la rettifica della detrazione debba effettuarsi
anche per i "beni ammortizzabili" di costo unitario inferiore ad euro 516,46
o con coefficiente di ammortamento superiore al 25 per cento.
R. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972, i
beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e quelli il cui
coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è
superiore al 25 per cento non sono considerati beni ammortizzabili ai fini
della rettifica della detrazione.
In relazione a detti beni si applica, quindi, la disposizione del
comma 3 del citato articolo 19-bis2, secondo cui se mutamenti nel regime
fiscale dell'attività comportano la detrazione dell'imposta sugli acquisiti
in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita
limitatamente ai beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.
Pertanto, in relazione ai beni in questione, in fase di accesso al
regime dei contribuenti minimi, è necessario effettuare la rettifica della
detrazione solo se gli stessi non sono stati ancora utilizzati o ceduti,
diversamente non occorrerà effettuare detta rettifica.
2.2 Canoni di leasing
D. In sede di accesso al regime dei minimi, ai fini della rettifica prevista
dall'articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972 occorre tener presente anche i
canoni di leasing pagati anticipatamente e l'eventuale maxicanone iniziale?

R. La rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del DPR n. 633
del 1972 deve essere effettuata anche per i servizi non ancora utilizzati,
e, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, del citato DPR n. 633 del 1972
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il leasing è considerato in ogni
caso una prestazione di servizi.
Pertanto, in sede di accesso al regime dei minimi occorrerà
effettuare le apposite rettifiche dell'imposta detratta relativa al canone
corrisposto anticipatamente ed maxicanone iniziale.
Per procedere alla rettifica i contribuenti minimi dovranno
verificare l'imposta complessivamente detratta e versare la frazione di
imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della
rata. Esempio: contribuente che accede al regime dei minimi il 1° gennaio
2008. Rata semestre 1° settembre 2007/29 febbraio 2008: 1.800 euro di cui
300 di IVA (interamente detratta). Imposta da versare euro 100 (300/6(mesi
di riferimento rata) x 2 (mesi relativi al periodo in cui si applica il
regime dei minimi).
Maxicanone corrisposto in data 1° settembre 2006 euro 7.200, di cui
1.200 di IVA (interamente detratta); durata del contratto di leasing anni 5.
Imposta da versare a seguito della rettifica euro 880 (1.200/60 -mesi di
durata del contratto) x 44 (mesi residui di durata del contratto al momento
di ingresso nel regime).
2.3 Deducibilità dell'imposta rettificata ai fini delle imposte
dirette
D. L'imposta sul valore aggiunto versata a seguito della rettifica della
detrazione operata ai sensi del comma 101 della legge finanziaria 2008
costituisce costo deducibile per i contribuenti minimi?
R. Ai sensi del citato comma 101, l'applicazione del regime dei contribuenti
minimi comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19bis2
del

D.P.R. n. 633 del 1972. La relativa imposta deve essere versata in unica
soluzione o in cinque rate annuali di pari importo, nel termine per il
versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto.
L'imposta versata, in unica soluzione o in cinque rate, costituisce costo
deducibile per il contribuente minimo.
Detta imposta, infatti, può essere assimilata, quanto al suo trattamento ai
fini delle imposte dirette, all'imposta assolta dal contribuente minimo
sugli acquisti che, in quanto non detraibile in costanza di regime,
rappresenta un costo deducibile (cfr. anche risposta n. 3.9).
L'articolo 1, comma 101, della legge finanziaria 2008 e l'articolo 7, comma
1, lettera e) del D.M. 2 gennaio 2008, prevedono, inoltre, che "la rettifica
della detrazione deve essere effettuata pure in caso di passaggio, anche per
opzione, al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all'anno
dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a
saldo dell'imposta relativa a tale anno". In tal caso, la rettifica - in
aumento - dell'imposta detraibile determina una sopravvenienza che rileverà
ai fini delle imposte dirette secondo le regole ordinarie.

3 APPLICAZIONE DEL REGIME
3.1 Dichiarazioni d'intento ricevute dai contribuenti minimi
D. Si chiede di conoscere se tra le cessioni all'esportazione che precludono
l'accesso al regime dei contribuenti minimi rientrano anche le cessioni
interne a seguito di dichiarazione di intento di cui all'art. 8, lettera c),
del D.P.R. 633/1972.
Inoltre, si chiede quale debba essere il comportamento del
contribuente che applica il regime dei minimi e riceve una lettera di
intento, ovvero la richiesta di non applicazione dell 'iva da parte di un
esportatore abituale.
R. L'articolo 1, comma 96, lettera a) numero 2), della legge finanziaria
2008 prevede espressamente che si considerano contribuenti minimi le persone
fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell'anno
solare precedente "non hanno effettuato cessioni all'esportazione". In
proposito l'articolo 2, comma 2, del D.M. 2 gennaio 2008 stabilisce che "...
costituiscono cessioni all'esportazione quelle di cui agli articoli 8,
8-bis, 9, 71 e 72 del decreto" Iva.
Ciò posto, si evidenzia che l'eventuale emissione - durante l'anno
solare precedente - di fatture senza addebito dell'imposta ai sensi
dell'articolo 8, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972, a seguito di
dichiarazione d'intento ricevuta dal cessionario o committente, preclude
l'accesso al regime dei contribuenti dei minimi.
Si precisa, inoltre, che l'eventuale dichiarazione d'intento
ricevuta dal contribuente che - avendone i requisiti - applica il regime dei
minimi dovrà essere restituita al cessionario o committente, precisando che,
in ogni caso, l'operazione avverrà senza addebito d'imposta si sensi
dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria 2008.

3.2 Componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti a quello
di ingresso nel regime: plusvalenza realizzata nel 2007
D. Un contribuente realizza una plusvalenza nel 2007. Si chiede conferma che
tale, possedendo i requisiti per essere rateizzata, possa concorrere alla
determinazione del reddito relativo al periodo d'imposta 2007 non solo per
la prima rata ma anche per le residue, in ogni caso applicando le
disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge finanziaria per il
2008.
R. L'articolo 1, comma 106, della legge finanziaria per il 2008 prevede che
i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti
a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
TUIR "...partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per
l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare
di 5000 euro. (...) In caso di importo negativo della somma algebrica, lo
stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito." Si
conferma, pertanto, che nella fattispecie prospettata nel quesito torna
applicabile la disposizione di cui al citato comma 106 della legge
finanziaria per il 2008.
3.3 Determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
beni strumentali
D. Come viene calcolata la plusvalenza determinata dalla cessione di un bene
strumentale venduto dal contribuente minimo durante il periodo di
applicazione del regime speciale ovvero venduto dopo l'uscita dal regime dei
minimi?
R. Il costo del bene strumentale acquistato durante l'applicazione del
regime dei minimi è deducibile nell'esercizio in cui è sostenuto per
l'intero importo, ai

sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge finanziaria per il
2008. Quando lo stesso bene viene venduto, sia durante la permanenza nel
regime speciale che successivamente all'uscita dal regime medesimo, la
relativa plusvalenza è costituita dall'intero ammontare del corrispettivo
percepito. Per converso, qualora il bene strumentale sia stato acquistato
nel corso di un periodo d'imposta anteriore rispetto a quello di
applicazione del regime dei minimi, la relativa plusvalenza, sia essa
realizzata o meno in un periodo interessato dal regime dei minimi, è
costituita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 2
gennaio 2008, dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri
accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, calcolato
cioè al netto degli ammortamenti dedotti.
3.4 Somma algebrica di componenti di reddito di esercizi precedenti
all'ingresso nel regime che esprime un valore negativo
D. Si chiede di precisare il trattamento fiscale dei componenti positivi e
negativi riferibili ad esercizi precedenti a quello di applicazione del
regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione sia rinviata a
periodi d'imposta successivi, nell'ipotesi in cui la loro somma algebrica
esprime un valore negativo superiore a 5.000 euro.
R. L'articolo 1, comma 106, della legge finanziaria per il 2008 prevede che
i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad esercizi precedenti
a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui
tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del
TUIR "...partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per
l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare
di 5000 euro. (...) In caso di importo negativo della somma algebrica, lo
stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito".

Ciò posto, riguardo alla fattispecie prospettata con il quesito, ad
ulteriore integrazione di quanto precisato con la circolare n. 73/E del 21
dicembre 2007, paragrafo 4.2, si precisa che qualora il risultato della
somma algebrica tra l'importo complessivo delle quote residue delle
componenti attive e l'importo complessivo delle quote residue delle
componenti negative esprima un valore negativo superiore a 5000 euro (ad
esempio - 7000 euro) lo stesso può essere dedotto integralmente.
Ciò è coerente, del resto, con le istruzioni al modello Unico
persone fisiche 2008, fascicolo terzo, quadro RG, rigo RG 20, secondo cui in
caso di importo negativo, l'intero ammontare risultante dalla somma
algebrica deve essere indicato tra i componenti negativi.
3.5 Trattamento delle quote ammortamento residue dei beni
strumentali acquistati prima dell'ingresso nel regime
D. Entrando nel regime dei minimi, come vengono trattate le quote di
ammortamento residue dei beni strumentali acquistati prima dell'ingresso nel
regime?
R. In deroga alle disposizioni previste dal Testo unico delle
Imposte sui redditi, il regime dei contribuenti minimi prevede che il
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime
è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi
percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o della
professione.
Ciò posto, durante l'applicazione del regime il contribuente non può
dedurre le quote di ammortamento relative ai beni strumentali acquistati
anteriormente all'acceso al regime. Le eventuali quote residue di
ammortamento rileveranno, invece, dopo l'uscita dal regime, ovviamente a
condizione che il bene non sia stato nel frattempo dismesso.

In altri termini, durante l'applicazione del regime dei minimi gli
ammortamenti non sono deducibili ed il residuo costo fiscale dei beni
strumentali resta sospeso.
3.6 Registrazione delle fatture ricevute da un contribuente minimo
D. Un contribuente in contabilità ordinaria riceve una fattura emessa da un
soggetto che si avvale del regime semplificato per i contribuenti minimi.
Come deve annotare tale fattura nei propri registri IVA ("non imponibile ",
"fuori campo IVA" o con l'annotazione che trattasi di "operazione effettuata
ai sensi dell 'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008")?
R. Si ritiene corretto, in tal caso, che il soggetto in contabilità
ordinaria indichi, nei propri registri IVA, che l'acquisto è stato
effettuato da un contribuente minimo, registrando la corrispondente fattura
con l'annotazione che trattasi di "operazione effettuata ai sensi
dell'articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008". Il
medesimo soggetto è tenuto ad includere nell'elenco fornitori i dati
dell'operazione.
3.7 Modalità di determinazione dell'acconto per le imprese familiari
D. Nella circolare n. 73 del 2007, paragrafo 5, sono state precisate le
modalità con cui vanno effettuati i versamenti del saldo e degli acconti
delle imposte sui redditi.
In particolare è riportato l'esempio di un soggetto che, avvalendosi
del regime dei contribuenti minimi a decorrere dal periodo d'imposta 2008,
deve calcolare gli acconti da versare nel corso dello stesso anno 2008
avendo riguardo all'imposta dovuta evidenziata nella dichiarazione dei
redditi relativa all'anno 2007.

Risulta, in altri termini, che l'unica modalità di determinazione
dell'acconto è il metodo storico, con esclusione di quello previsionale.
Nello stesso paragrafo, inoltre, è stato chiarito che "nel caso di imp rese
familiari, l'acconto è dovuto, anche per conto dei collaboratori familiari,
dal titolare dell'impresa ".
In relazione a quest'ultima affermazione si chiede con quali modalità devono
essere determinati gli acconti dovuti nel primo anno di adesione al regime
dal titolare dell'impresa familiare e dai collaboratori.
R. L'articolo 1, comma 117, della legge finanziaria per il 2008 stabilisce
che "ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario
di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene
conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116", ovvero le
disposizioni relative a regime in commento.
Ne consegue che, come affermato nel quesito, per i soggetti che accedono al
regime dei minimi l'unica modalità di determinazione dell'acconto dovuto per
l'anno di accesso è il metodo storico, con esclusione di quello
previsionale.
In caso di imprese familiari, il medesimo comma 117 precisa che "l'acconto è
dovuto dal titolare anche per la quota imp utabile ai collaboratori dell
'imp resa familiare."
Nel caso di imprese familiari, infatti, ai sensi del comma 105, l'imposta
sostitutiva da versare sul reddito d'impresa è calcolata sul reddito al
lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari ed è
dovuta solo dall'imprenditore.
Con la circolare n. 7 del 2008, quesito n. 6.11, è stato sottolineato che,
per evitare una doppia tassazione, i collaboratori familiari sono esonerati
dagli obblighi dichiarativi e di versamento, limitatamente al reddito
dell'impresa familiare. Tale esonero riguarda anche il versamento degli
acconti d'imposta

per la parte riferibile al reddito derivante dalla partecipazione
all'impresa familiare.
Ciò premesso, per la determinazione degli acconti dovuti per l'anno
di
accesso al regime dei minimi si ritiene corretto operare nel modo seguente:
- l'imprenditore, titolare dell'impresa familiare, deve sommare al
proprio acconto determinato con il metodo storico, pari al 98 per cento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno
precedente all'accesso al regime, anche il 98 per cento dell'imposta
risultante dalla dichiarazione dei propri collaboratori, per la quota parte
riferibile al reddito di partecipazione all'impresa familiare. Tale quota
dell'imposta deve essere determinata in proporzione all'incidenza del
reddito di partecipazione sul reddito complessivo del collaboratore;
- i collaboratori, invece, potranno versare il proprio acconto sia
utilizzando il metodo storico, ossia commisurando l'acconto al 98 per cento
della quota di imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno
precedente riferibile ai redditi diversi da quello di partecipazione
all'impresa familiare (determinato come sopra), sia utilizzando il metodo
previsionale, sempre con riguardo all'imposta relativa ad eventuali altri
redditi posseduti, diversi da quello di partecipazione all'impresa
familiare.
3.8 Applicazione delle ritenute di acconto nei confronti dei
contribuenti minimi
D. Si chiede di conoscere se ai compensi percepiti dai contribuenti minimi
si applicano le ritenute d'acconto ed in particolare la ritenuta d'acconto
prevista dal comma 43 della legge 27 dicembre 2006 296 (legge finanziaria
2007) che ha introdotto l'obbligo per il condominio di applicare una
ritenuta d'acconto sul reddito del 4%, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate
nell'esercizio d'impresa.

R. L'articolo 1, comma 105 della legge finanziaria per il 2008 stabilisce
che i contribuenti minimi devono applicare sul reddito di impresa o di
lavoro autonomo un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, nonché
delle addizionali comunali e regionali, pari al 20 per cento.
L'articolo 6 del D.M. del 2 gennaio 2008 ha precisato che le
ritenute devono considerarsi a titolo d'acconto della predetta imposta
sostitutiva e che l'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dal tenore di
queste due norme si desume che i contribuenti minimi subiscono le ritenute
di cui al Titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi comprese
quelle previste sui corrispettivi dovute dal condominio all'appaltatore
previste dall'articolo 25-ter, introdotto dall'articolo 1, comma 43 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
3.9 Deducibilità componenti negativi per i contribuenti minimi
D. Il nuovo regime dei contribuenti minimi non prevede l'applicazione della
rivalsa e nemmeno della detrazione. Si chiede se l'Iva pagata sugli acquisti
rappresenta per l'operatore un costo deducibile?
R. Si conferma che l'imposta sul valore aggiunto addebitata a titolo di
rivalsa ai contribuenti minimi rappresenta per questi ultimi un costo
deducibile.
3.10 Invio telematico dei corrispettivi
D. I contribuenti minimi sono tenuti all'invio telematico dei corrispettivi
previsto dai commi da 33 a 37-ter dell'art. 37 del d.l. n. 223/06?

R. La disciplina dei contribuenti minimi recata dalla legge finanziaria 2008
non prevede alcuno specifico obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi, a differenza di quanto aveva previsto l'art. 32-bis del
d.P.R. n. 633/72 per i contribuenti che adottavano il regime dei c.d. minimi
in franchigia (regime espressamente abrogato proprio dall'articolo 1, comma
116, della legge finanziaria 2008).
La stessa disciplina, inoltre, non esplicita una esclusione dei
contribuenti minimi dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi
previsto dai commi da 33 a 37-ter dell'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006.
Queste ultime disposizioni, comunque, non hanno ancora trovato attuazione
(non essendo stati emanati il Regolamento di cui al comma 37-ter ed i
provvedimenti di cui al comma 34), per cui, al momento, l'obbligo in
questione non sussiste.
3.11 Comunicazione dati Iva dei contribuenti minimi
D. A pagina 2 delle istruzioni al Modello di comunicazione dati IVA 2008 è
scritto che i contribuenti minimi sono esonerati dalla predetta
comunicazione. Considerato che tali contribuenti per l'anno 2007 applicano
l'IVA nei modi ordinari, si chiede conferma di detto esonero.
R. Il modello da utilizzare per la presentazione della comunicazione dati
Iva, in considerazione dell'esiguità e della semplicità dei dati richiesti,
non è aggiornato annualmente, ma viene revisionato solo quando intervengono
modifiche normative che lo richiedono.
Quest'anno, infatti, il modello è stato aggiornato sostanzialmente
al fine di recepire la nuova classificazione delle attività economiche ATECO
2007. Nell'ambito delle istruzioni, è stato integrato l'elenco dei soggetti
esonerati dalla presentazione della comunicazione dati Iva introducendo il
riferimento ai contribuenti minimi che hanno aderito al regime previsto
dalla legge finanziaria 2008. Tale ipotesi di esonero, in ogni caso, si
rende applicabile a

partire dalla comunicazione dati relativa all'anno d'imposta 2008,
primo anno di operatività del nuovo regime, da presentare entro febbraio
2009.
Occorre comunque tenere presente che l'articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322 del 1998, che
disciplina l'adempimento della comunicazione dati Iva, prevede una specifica
ipotesi di esonero per i contribuenti Iva persone fisiche che nell'anno
oggetto della comunicazione hanno conseguito un volume d'affari fino
25.822,84 euro. Ne consegue che la maggior parte dei contribuenti che hanno
aderito al regime dei minimi, effettuati i dovuti confronti tra i ricavi e
il volume d'affari conseguiti, saranno di fatto esonerati dall'obbligo di
presentare la comunicazione dati relativa all'anno d'imposta 2007.
3.12 Contributi integrativi dovuti da contribuenti minimi iscritti
alle Casse di previdenza private
D. Si chiede di specificare la corretta collocazione del regime dei minimi
nel sistema dell'IVA e, in particolare, di chiarire se i contribuenti minimi
iscritti ad enti previdenziali privati sono obbligati ad addebitare in
fattura ed a versare il contributo integrativo dovuto ai sensi dell'articolo
8 del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e delle disposizioni di legge,
statutarie e regolamentari che disciplinano il sin golo ente di
appartenenza.
R. Il regime dei contribuenti minimi costituisce un particolare regime
fiscale, destinato a determinati contribuenti di ridotte dimensioni, che
comporta importanti semplificazioni ed agevolazioni sotto il profilo
esclusivamente tributario.
Detto regime non incide in alcun modo sugli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia previdenziale ed assistenziale, né sui
conseguenti obblighi contributivi.

Per quanto attiene specificamente l'obbligo di versamento all'ente di
previdenza del c.d. contributo integrativo di cui all'articolo 8 del D.Lgs.
10 febbraio 1996, n. 103 ed alle altre disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari che disciplinano il singolo ente previdenziale, si conferma
che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura detto
contributo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e procedere
al versamento nei modi ordinari.
La circostanza che i contribuenti minimi non sono tenuti ad addebitare in
fattura l'imposta sul valore aggiunto, infatti, non comporta alcuna
conseguenza rispetto all'obbligo contributivo in questione.
Al riguardo si precisa che i contribuenti minimi, in relazione all'attività
svolta, sono comunque soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto,
anche se non hanno l'obbligo di addebitare l'imposta in fattura, e sono
tenuti a richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA all'inizio
dell'attività ed al rispetto di determinati obblighi formali, seppure
limitati alla certificazione dei corrispettivi ed alla conservazione dei
documenti di spesa.
Si osserva, inoltre, che il citato articolo 8 del D.Lgs. n. 103 del 1996
commisura il contributo integrativo al "fatturato lordo", senza dare quindi
rilievo al regime IVA dell'operazione.
Infine, è appena il caso di osservare che le discipline dei singoli enti di
previdenza, nella maggior parte dei casi, commisurano il contributo
integrativo al volume d'affari realizzato dall'iscritto ai fini dell'IVA. Al
riguardo, si ricorda che l'articolo 20 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
definisce volume d'affari "l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, regist rate o soggette
a registrazione con riferimento a un anno solare ...", compreso, quindi,
anche l'ammontare delle operazioni poste in essere dai contribuenti minimi.

3.13 Elenco clienti e fornitori
D. I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori
di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del DPR 31 luglio 1998, n. 322,
devono includere nei predetti elenchi i dati relativi ai contribuenti minimi
nei confronti dei quali sono state emesse fatture (elenco clienti) o sono
stati effettuati acquisti (elenco fornitori)?
R. Come è noto, sono obbligati alla trasmissione dell'elenco clienti e
fornitori tutti i soggetti passivi Iva che hanno emesso o ricevuto fatture
relative ad operazioni attive o passive rilevanti ai fini Iva.
Si osserva al riguardo che i contribuenti minimi, ancorché non
possano esercitare il diritto di rivalsa né possano detrarre l'Iva assolta
sugli acquisti, sono, comunque, titolari di ordinaria partita IVA. Ciò
induce a ritenere che gli stessi non siano estranei al regime IVA e che,
pertanto, le operazioni effettuate da (o nei confronti dei) medesimi,
debbano essere incluse negli elenchi clienti e fornitori predisposti dai
soggetti obbligati alla loro presentazione.
3.14 Produttori agricoli che scelgono di non avvalersi dei regimi
speciale IVA agricoltura
D. Con la circolare n. 7/E del 2008 è stato affermato che se i produttori
agricoli scelgono di non avvalersi del regime speciale IVA previsto dagli
articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972 devono applicare il regime dei
contribuenti minimi, se ne ricorrono i presupposti, sia per la parte di
attività agricola che supera i limiti dell'articolo 32 del TUIR, produttiva
di reddito d'impresa, sia per le altre attività di impresa eventualmente
esercitate.
In proposito si chiede di sapere se, in presenza dei requisiti per
essere considerato contribuente minimo, l'agricoltore possa, comunque,
applicare le previsioni dell'articolo 56, comma 5, e 56-bis del TUIR che
prevedono

modalità forfetarie di determinazione del reddito d'impresa. In caso
di risposta positiva si chiede, altresì, di sapere come debbano essere
trattate le ulteriori attività di impresa, arte o professione eventualmente
esercitate.
R. La circolare n. 7/E del 2008 ha chiarito che le limitazioni conseguenti
all'applicazione del regime speciale IVA non operano nell'eventualità che
l'attività agricola venga trattata, ai fini IVA, secondo le disposizioni
proprie del regime ordinario e non ai sensi degli articoli 34 e 34-bis. In
tal caso il contribuente in presenza dei requisiti dovrà applicare (salvo
opzione) il regime dei contribuenti minimi per le altre attività di impresa
eventualmente esercitate e per la restante attività agricola che ai fini
dell'imposta sul reddito esprima reddito d'impresa compresa quella alla
quale si applicano le disposizioni dell'articolo 56 bis del TUIR.
Pertanto, qualora il contribuente decida di non applicare il regime
speciale IVA di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633 del 1972, il
regime naturale a cui assoggettare il reddito d'impresa prodotto tramite
l'attività agricola e le ulteriori attività d'impresa esercitate è quello
dei contribuenti minimi, sempre che ne ricorrano i presupposti.
Tuttavia il contribuente può scegliere di non applicare il regime
dei minimi e, quindi, di determinare il reddito seguendo le disposizioni del
TUIR ed in particolare di applicare le specifiche regole dettate
dall'articolo 56, comma 5, e 56-bis. In tal caso, la scelta per
l'applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione
dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa,
arte o professione esercitate.
3.15 Attività agricole connesse
D. Un contribuente che applica il regime di cui all'articolo 34-bis del
d.P.R. n. 633 del 1972 può avvalersi del nuovo regime dei contribuenti
minimi? In

caso di risposta positiva come andranno trattate le eventi ulteriori
attività di impresa, arte o professione esercitate?
R. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla produzione
di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo
2135 del codice civile, sono assoggettate, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, al regime speciale per le attività agricole connesse previsto
dall'articolo 34-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, salva l'opzione per il
regime ordinario.
Tali attività, ai fini delle imposte sul reddito sono produttive di reddito
d'impresa, da determinarsi secondo regole peculiari dettate dall'articolo
56-bis, comma 3, del TUIR.
Qualora il contribuente, ai fini IVA, decida di applicare il regime di cui
al citato articolo 34-bis non potrà avvalersi del regime dei contribuenti
minimi né per l'attività agricola connessa né per le ulteriori attività di
impresa, arte o professione eventualmente esercitate.
Ad integrazione di quanto chiarito con la circolare n. 7/E del 2008 si
precisa che, qualora il contribuente decida di non applicare il regime IVA
speciale per le attività agricole connesse, il suo regime naturale, sempre
che ne riscorrano i presupposti, sarà quello dei contribuenti minimi sia per
tali attività che per le ulteriori attività d'impresa arte o professione
eventualmente esercitate.
Nell'ipotesi da ultimo descritta sarà, comunque, facoltà del contribuente
scegliere, tramite opzione di non applicare il regime dei minimi e di
determinare il redito imponibile ai fini IRPEF secondo le specifiche regole
dettate dall'articolo 56-bis del TUIR. In tal caso, la scelta per
l'applicazione delle regole del testo unico, con la conseguente esclusione
dal regime dei minimi, varrà anche per le ulteriori attività di impresa,
arte o professione esercitate.

4 USCITA DAL REGIME
4.1 Regolarizzazione degli adempimenti IVA nel caso di uscita dal regime con
effetto dal periodo di imposta in corso
D. Un contribuente che applica il regime dei minimi nel corso dell'anno
solare consegue ricavi o compensi per un importo che il limite dei 30.000
euro di oltre il 50 per cento (cioè realizza ricavi o compensi per un
importo superiore a 45.000 euro).
Nella circolare n. 7/E del 2008, si afferma che il soggetto deve scorporare
l'IVA dai corrispettivi e adempiere ai versamenti dovuti, detraendo l'IVA
sugli acquisti effettuati.
Si chiede se tale soggetto sia tenuto ad effettuare, sia pure in ritardo, i
versamenti periodici dell'IVA, eventualmente usufruendo del ravvedimento
operoso per quelli i cui termini sono già scaduti, oppure se deve versare
l'IVA dovuta solo a saldo, senza alcun ravvedimento.
R. L'articolo 1, comma 111, della legge finanziaria per il 2008, nel caso di
cessazione dal regime dei minimi con effetto immediato per effetto del
superamento del limite dei ricavi o compensi di oltre il 50 per cento,
dispone che "sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno
solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la
corresponsione dei suddetti compensi, salvo il diritto alla detrazione
dell'imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo."
Per i ricavi o compensi conseguiti dopo il superamento di oltre il 50 per
cento del predetto limite, quindi, il contribuente dovrà sicuramente
addebitare l'imposta in fattura al cessionario o committente.

Per i ricavi o compensi in relazione ai quali, in applicazione delle
disposizioni sul regime dei contribuenti minimi, non ha addebitato l'imposta
in fattura, il contribuente dovrà determinare la stessa mediate scorporo dal
corrispettivo indicato nella fattura medesima.
L'articolo 8 del D.M. 2 gennaio 2008 disciplina in dettaglio gli obblighi
che conseguono nella fattispecie.
Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, detta disposizione
prevede che il contribuente:
1) deve istituire i registri IVA entro il termine per l'effettuazione
della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui e' stato
superato il predetto limite;
2) per le operazioni che determinano il superamento del predetto limite
e per quelle effettuate successivamente, deve adempiere agli obblighi
ordinariamente previsti. Pertanto, il contribuente deve effettuare la
liquidazione periodica dell'imposta relativa al periodo (mese o trimestre)
ancora in corso al momento del superamento del limite dei ricavi e quelle
dei periodi successivi, versando la relativa imposta nei termini ordinari;
3) deve presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale
relative all'anno in cui e' stato superato il predetto limite entro i
termini ordinariamente previsti, versando l'imposta a saldo entro il termine
ordinariamente previsto;
4) deve annotare nei registri IVA i corrispettivi delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi e l'ammontare degli acquisti effettuati
anteriormente al superamento del predetto limite entro il termine per la
presentazione della dichiarazione annuale. I dati relativi alle predette
operazioni, attive e passive, devono essere riepilogati sia nella
comunicazione dati che nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA.
L'imposta relativa a tali cessioni e prestazioni, determinata mediate
scorporo dal corrispettivo indicato in fattura, al netto della detrazione
dell'imposta

relativa agli acquisti, deve essere computata ai fini della
determinazione dell'imposta da versare a saldo, nei termini ordinari.
Il contribuente, quindi, non è tenuto ad effettuare le liquidazioni
dei periodi (mesi o trimestri) precedenti a quello nel corso del quale ha
superato il limite di ricavi previsto dalla norma, ma deve tenere conto
dell'imposta, a debito o a credito, derivante dalle operazioni assoggettate
al regime dei minimi solo in sede di determinazione dell'imposta a saldo
risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni o
interessi.
4.2 Trattamento delle rimanenze di merci residue
D. Nel caso di uscita dal regime dei minimi nel 2° anno, si ipotizzi la
seguente fattispecie:
- rimanenze al 01/01/2008 Euro 35.000, sulle quali è stata operata la
rettifica della detrazione;
- corrispettivi del 1° anno Euro 20.000;
- costi sostenuti Euro 5.000.
Alla fine dell'anno 2008 le rimanenze residue sono pari a 15.000
(35.000 meno 20.000), mentre il periodo d'imposta chiude con una perdita
pari a 5.000, ossia all'ammontare dei costi sostenuti.
Tenendo conto che sulle rimanenze è stata effettuata la rettifica
della detrazione IVA all'entrata nel regime, si chiede di conoscere la sorte
delle rimanenze residue di 15.000 all'uscita dal regime.
R. Nell'esempio descritto (ingresso nel regime e fuoriuscita dopo un solo
anno) ai fini delle imposte dirette le rimanenze finali risultanti a seguito
dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi rileveranno, come
esistenze iniziali del periodo successivo soggetto al regime ordinario, per
la parte che eccede l'ammontare dei componenti positivi prodotti in tale
periodo (nel caso prospettato euro 15.000).

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal
regime dei contribuenti minimi a quello ordinario occorrerà procedere
nuovamente alla rettifica della detrazione - in aumento - ai sensi
dell'articolo 19-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. articolo 1, comma
101, della legge finanziaria 2008).
Poiché le merci residue saranno cedute con addebito dell'IVA occorre
ripristinare il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.
Per effettuare tale rettifica dovrà predisporsi un'apposita
documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, le
quantità e i valori dei beni merce.
4.3 Liquidazione dell'impresa
D. In caso di liquidazione dell'impresa individuale che si protrae per i tre
esercizi successivi, compreso quello in cui la liquidazione stessa ha avuto
inizio, il contribuente minimo, che nel corso del triennio è uscito dal
regime speciale, come determinerà il reddito d'impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione ai sensi
dell'articolo 182, comma 2, del TUIR?
R. Si ritiene che i periodi d'imposta interessati dalla liquidazione
dell'impresa individuale (formalità non obbligatoria ai fini della
cessazione dell'attività) non possano essere trattati secondo le
disposizioni proprie del regime dei minimi.
Tale conclusione discende dalla sostanziale incompatibilità delle
norme fiscali in tema di liquidazione delle imprese di cui all'articolo 182
del TUIR con quelle che disciplinano il regime dei minimi.
Invero, nell'esempio prospettato non sembra conciliabile la
determinazione unitaria e necessariamente omogenea del reddito relativo al
maxi-periodo di liquidazione con una ipotizzata disciplina diversificata (in
parte dettata dal regime ordinario e in parte da quello dei minimi) degli
anni compresi nel maxi-periodo.


CIRCOLARE N. 13/E

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