Il condominio sostituto d'imposta

In numerosi adempimenti fiscali il condominio svolge il ruolo di sostituto d'imposta. Ogni volta che corrisponde compensi in denaro o in natura è tenuto a versare le relative ritenute d'acconto, a rilasciare la certificazione prevista e a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

L'obbligo di effettuare le ritenute si verifica, ad esempio, quando vengono corrisposte somme o valori che costituiscono redditi di lavoro dipendente (ad esempio, lo stipendio del portiere) oppure quando si effettuano pagamenti che sono da qualificare come redditi di lavoro autonomo (come quelli corrisposti per contratti di appalto di opere e/o servizi).

Inoltre, quando il condominio ha alle proprie dipendenze lavoratori dipendenti o assimilati, l'amministratore deve rispettare anche le altre disposizioni previste in materia: tenuta del libro paga e libro matricola, adempimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.

Certificazione e dichiarazione dei sostituti d'imposta

Il condominio ogni anno deve provvedere, entro il 28 febbraio, al rilascio della certificazione unica che attesti l'ammontare delle somme e i valori corrisposti nell'anno precedente.

In generale, le certificazioni che il condominio deve rilasciare sono il Cud (se sono stati corrisposti compensi di lavoro dipendente o assimilato) e una certificazione a schema libero, se sono stati corrisposti compensi per lavoro autonomo o per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

Poiché il condominio è sostituto d'imposta, i dati e le ritenute effettuate e il loro relativo versamento devono essere indicati nella dichiarazione del modello 770 semplificato dell'anno successivo, che va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

L'Ici del condominio

Il versamento dell'Ici per gli immobili del condominio (ad esempio, i locali della portineria, l'alloggio del portiere, il locale per la caldaia) deve essere effettuato dall'amministratore, previa dichiarazione degli immobili posseduti dal condominio al comune in cui gli stessi si trovano.

Le ristrutturazioni e gli interventi per il risparmio energetico

La legge finanziaria per il 2008 ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 sia le detrazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia che quelle previste per gli interventi sul risparmio energetico.

Con riferimento al condominio, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie possono essere effettuate sulle parti comuni di edifici residenziali.

La detrazione è pari al 36% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa di 48mila euro per ciascun anno, riferito alla singola unità immobiliare.

A partire dal 1° gennaio 2002, se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori relativi allo stesso edificio, ai fini del computo massimo delle spese detraibili si deve tener conto della spesa già sostenuta.

L'agevolazione spetta al singolo condòmino nel limite della quota a lui imputata; per fruire della detrazione, è necessario che la quota di spesa sia stata effettivamente versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si chiede la detrazione. Questa va ripartita in 10 anni; per i contribuenti con età compresa tra i 75 e gli 80 anni possono invece suddividere il beneficio in un tempo minore (5 e 3 anni).

Per quanto riguarda gli interventi per il risparmio energetico, la detrazione Irpef è pari al 55% delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa che varia a seconda del tipo di intervento. La detrazione, a scelta del contribuente, può essere ripartita in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo. La pubblicazione illustra gli interventi "agevolabili", gli importi massimi di spesa sui quali è possibile calcolare lo sconto fiscale, gli adempimenti per fruire della detrazione, come vanno effettuati i pagamenti e quali sono i documenti che il contribuente deve conservare.

Fonte: Agenzia Entrate

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