La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto importanti agevolazioni fiscali a favore dei contri­buenti che sostengono spese per tale scopo.
I benefici consistono in una detrazione dalle imposte sui redditi del
55 per cento delle spese sostenute dal contribuente entro il 31
dicembre 2007, da ripartire in tre rate annuali di pari importo, entro
un limite massimo di detrazione diverso a seconda della tipologia dell’intervento eseguito.
Con il decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concer­to con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stati individuati in modo dettagliato i tipi di intervento per i quali si può fruire delle nuove agevolazioni tributarie e tutti gli adempi­menti necessari per ottenerle.
In particolare, per quanto attiene alla determinazione del risparmio energetico conseguito, alla certificazione energetica e al significato della terminologia, occorre far riferimento al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 integrato con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, concernente “attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energeti­co in edilizia”.
Salvo le normative tecniche rilevanti ai fini dell’agevolazione, l’incentivo fiscale introdotto è simile nelle grandi linee all’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie tuttora in vigore, anche se, come si dirà nella presente guida, diversi sono gli aspetti procedurali per poterlo ottenere.
Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza ener­getica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico (per il riscaldamento, il raffreddamento, la venti­lazione, l’illuminazione);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria cata­stale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta.
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. L’e­sclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggetta­ti a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni cli­matiche e della tipologia.
In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio:
- essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto del­l’intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari;
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unica­mente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle sud­dette unità;
- nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’incenti­vo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se tito­lari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi al l’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo gra­do e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immo­bile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limi­tatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui il contribuente finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipo­tesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenu­to dalla società di leasing. Non assumono, pertanto, rilievo ai fini della detrazione i cano­ni di leasing addebitati all’utilizzatore.
ATTENZIONE
In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare. Questo si verifica quando si trasferi­scono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso. Il beneficio rimane inve­ce in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

La detrazione d’imposta del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esem­pio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).
Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il rispar­mio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Il beneficio fiscale è però compatibile con altre agevolazioni di natura non fiscale (contri­buti, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico.
ATTENZIONE
Nel caso in cui vengano concessi contributi o incentivi erogati per la realizzazione di interventi di risparmio ener­getico per i quali si è fruito, in periodi d’imposta precedenti, della detrazione del 55%, la parte delle spese rimbor­sate dal contributo dovranno essere assoggettate a tassazione separata.

Per completezza si segnala che per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifi­ci, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55 per cento, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, per­tanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
A questo proposito si evidenzia che anche per l’anno 2007, le prestazioni di servizi con­sistenti nella realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rea­lizzati su immobili residenziali, sono assoggettate all’aliquota IVA del 10 per cento, a con­dizione che in fattura sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la esecuzione dei lavori.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota IVA ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appalta­tore fornisca beni di valore significativo (definiti dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, quali ad esempio infissi e caldaie) l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valo­re dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo com­plessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il rag­giungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale infe­riore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell’alle­gato C del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 (vedi appendice).
Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme siste­matico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica rich iesta dalla norma.
L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in ter-mini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione inverna­le. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (alle­gato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).
Il risparmio è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell’allegato C del decreto 19 febbraio 2007 che sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classifi­cato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di for-ma che lo stesso presenta.
ATTENZIONE
L’indice di risparmio per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico del­l’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esi­stenti, riguardanti strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), finestre compren­sive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, evi­denziati nella tabella di cui all’allegato D del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (vedi appendice), la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla disper­sione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpa­te al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
ATTENZIONE
La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originaria­mente già conformi agli indici indicati nella tabella D, non consente di fruire della detrazione poichè il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso è necessario quindi che a seguito dei lavori tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione (vedi capitolo 4 ) deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D .
In assenza delle disposizioni di attuazione nel decreto ministeriale, i lavori eseguiti su pavimen­ti e coperture (strutture opache orizzontali) non consentono invece di usufruire della detrazione in questione. La detrazione dei lavori, tuttavia, può essere fruita qualora l’intervento sulle strut­ture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico indicati ai fini della detrazione prevista per la qualificazione energetica globale dell’edificio.

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito com­merciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Ai fini dell’asseverazione (vedi capitolo 4) dell’intervento concernente l’istallazione dei pannelli solari è richiesto:
- un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici);
- che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli rea­lizzati in autocostruzione.
ATTENZIONE
Anche l’installazione dei pannelli solari deve essere realizzata su edifici esistenti.

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e instal­lare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di siste­mi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diver­si dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.
ATTENZIONE
In questa agevolazione sono compresi anche gli interventi riguardanti la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonchè la trasfor­mazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre è esclusa la tra­sformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.
Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione si rinvia al capitolo 4 che illustra le specifiche tecniche e le prescrizioni relativamente all’asseverazione degli interventi di cli­matizzazione invernale.

SPESE DETRAIBILI
Le spese per le quali è possibile fru ire della detrazione comprendo­no sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio.
In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle struttu­re opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione inverna­le e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese:
a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accesso­rie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristi­che termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con inte­grazioni e sostituzioni;
c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche
ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organ icamente collegati alle utenze, anche
in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parzia­le o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzio­ne, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relati­vi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione del-le opere murarie ad essi collegate.

CALCOLO E LIMITI DELLA DETRAZIONE
L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES, in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute nel 2007 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.
Più specificatamente:
per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa (come le persone fisiche, gli enti non commerciali, gli esercenti arti e professioni) sono detraibili le spese per le quali il paga­mento è effettuato mediante bonifico bancario o postale dal 1° gennaio al 31 dicem­bre 2007;
per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, per i quali i lavori ineriscono all’esercizio dell’attività commerciale, sono detraibili le spese imputabili al periodo d’imposta in cor­so al 31 dicembre 2007.
La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo: si deve far valere quindi nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi.
Il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto del­l’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere rife­rito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne le ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In quest’ultimo caso, l’ammontare di 100.000 euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detra­zione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA
- l’asseverazione che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le infor­mazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può esse­re sostituito da una certificazione dei produttori (vedi più avanti);
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005) o dalle Regioni. In assenza delle citate procedure, dopo l’esecuzione dei lavori può essere pro­dotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energetica”. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nel­l’allegato A del decreto attuativo (vedi appendice) ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007) , con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B del decreto attuativo (vedi appendice);
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo (vedi appendice). La scheda deve contenere: i dati identi­ficativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il rela­tivo costo, specificando l’importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informa­tiva devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nel­l’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agro­nomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

I DOCUMENTI DA TRASMETTERE
Entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, devo­no essere trasmesse all’Enea telematicamente (attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) o per raccomandata:
copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decre­to – vedi appendice);
la scheda informativa (allegato E del decreto – vedi appendice), relativa agli interventi realizzati.
I contribuenti titolari di reddito d’impresa con periodo d’imposta non coincidente con l’an­no solare, devono inviare detta documentazione non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
La scheda informativa può essere compilata direttamente sul sito internet dell’Enea: www.acs.enea. it.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma),
va indicato il riferimento: Finanziaria 2007, riqualificazione energetica.

COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
- i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spe­se sostenute mediante bonifico bancario o postale
- i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

ATTENZIONE
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determina­zione di tale tipologia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputa­zione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e, per i beni mobili, alla data di con­segna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazio­ne finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:
- il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;
- le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realiz‑
zazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55%
è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la
realizzazione dell’intervento;
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella del-la tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

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