<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964</id><updated>2012-02-16T08:31:50.818+01:00</updated><category term='Seconda attività'/><category term='Imposta'/><category term='Conciliazione'/><category term='Studio associato'/><category term='Querela'/><category term='Beni uso promiscuo'/><category term='Concessionarie auto'/><category term='Erogazioni liberali'/><category term='Centro Operativo Pescara'/><category term='Consenso informato'/><category term='Sottocosto'/><category term='Rendite immobiliari'/><category term='Impianto fotovoltaico'/><category term='Protesto'/><category term='Marchio CE'/><category term='Polizza infortuni'/><category term='Fatturazione elettronica'/><category term='Cinque per mille'/><category term='Statuto imprese'/><category term='Leasing immobiliare'/><category term='Indagini bancarie'/><category term='Lavori usuranti'/><category term='A.I.A.'/><category term='Guida in stato di ubriachezza'/><category term='Quadro RU'/><category term='Indagini polizia giudiziaria'/><category term='Comunicazione Unica'/><category term='Spese mediche'/><category term='Produttività'/><category term='notifica cartelle esattoriali'/><category term='Tipologia contratto'/><category term='Controversie fiscali'/><category term='Riallineamento'/><category term='Tia'/><category term='Off-Shore'/><category term='Attività non imponibili IVA'/><category term='Ipoteche'/><category term='S.p.a.'/><category term='Ricorso per cassazione'/><category term='Ricevuta fiscale'/><category term='Donazioni'/><category term='Acquisto casa'/><category term='Firma digitale'/><category term='Organizzazione'/><category term='Pex'/><category term='Laurea'/><category term='Fatture false'/><category term='PMI'/><category term='Esenzione imposte'/><category term='Oro'/><category term='Tipografia'/><category term='Recesso soci'/><category term='Caf'/><category term='Azioni'/><category term='Patteggiamento'/><category term='Deposito titoli'/><category term='IAS'/><category term='Detassazione straordinari'/><category term='Operazioni bancarie'/><category term='Infortuni lavoro'/><category term='Moduli / Fac-simile'/><category term='Aiuti di Stato'/><category term='Telefonia mobile'/><category term='Manutenzione straordinaria'/><category term='Quadro RW'/><category term='Decreto legge'/><category term='Servizio pubblicitario'/><category term='Beni culturali'/><category term='Aliquote'/><category term='Cessione del quinto'/><category term='Convenzione Italia-USA'/><category term='Diversamente abile'/><category term='Ddt'/><category term='Spese telefoniche'/><category term='Ganasce fiscali'/><category term='Specializzazione'/><category term='Risoluzione Agenzia Entrate'/><category term='ricorso'/><category term='Operazioni finanziarie'/><category term='Trasparenza'/><category term='Corrispettivi'/><category term='Tessera sanitaria'/><category term='Caparra risarcitoria'/><category term='Impianti sportivi'/><category term='Trattamento costi personale'/><category term='Rivalutazione retribuzioni'/><category term='Quesiti'/><category term='Camini e stufe'/><category term='Finanziaria 2012'/><category term='Condominio'/><category term='Concorrenza sleale'/><category term='Acquisto Veicoli'/><category term='Successione'/><category term='Marche da bollo'/><category term='Dichiarazione di intento'/><category term='Segreto bancario'/><category term='lavoro tempo determinato'/><category term='Antiriciclaggio'/><category term='accertamento immobiliare'/><category term='Vidimazione'/><category term='Onere della prova'/><category term='accertamenti tributari'/><category term='DiResCo'/><category term='Giochi on-line'/><category term='Manovra omnibus'/><category term='Rappresentanza contribuenti'/><category term='Finanziaria 2011'/><category term='Risconti'/><category term='Ravvedimento operoso'/><category term='responsabilità professionista'/><category term='Responsabilità'/><category term='Iva ridotta'/><category term='Lavoro irregolare'/><category term='equitalia'/><category term='Co.Co.Co.'/><category term='DIA'/><category term='Addizionale'/><category term='Cooperativa'/><category term='Decreto semplificazioni'/><category term='Contenzioso'/><category term='D.L. 78/2010'/><category term='Reti di imprese'/><category term='Finanziamenti'/><category term='imposta bollo'/><category term='Tutela consumatori'/><category term='Rendite finanziarie'/><category term='Risarcimento'/><category term='Concessione governativa'/><category term='Inerenza'/><category term='Multa'/><category term='E-learning'/><category term='Doppie imposizioni'/><category term='Informatizzazione'/><category term='Province'/><category term='mutuo'/><category term='Climatizzatore'/><category term='Impresa in crisi'/><category term='Carta digitale'/><category term='indagini finanziarie'/><category term='Fondi Comuni di Investimento'/><category term='Previndai'/><category term='CCNL'/><category term='PVC'/><category term='Congruità'/><category term='Contratti utenze'/><category term='Versamenti fiscali'/><category term='Responsabilità soci'/><category term='Massimali e minimali'/><category term='Siae'/><category term='Tesserino elettronico'/><category term='Modello AA5'/><category term='Tabacchi'/><category term='Modello VR'/><category term='Bollo auto'/><category term='Bonus'/><category term='Bonus sicurezza'/><category term='Patente'/><category term='CUD'/><category term='Volture'/><category term='Lavoro autonomo'/><category term='Diritti camerali'/><category term='Legge stabilità'/><category term='Codice Atecofin'/><category term='Lavoro straordinario'/><category term='Fatture irregolari'/><category term='Cig'/><category term='Case fantasma'/><category term='Modello IVA 26'/><category term='Rinnovo contrattuale'/><category term='Scheda carburante'/><category term='IMU'/><category term='Servizi internazionali'/><category term='Anagrafe Tributaria'/><category term='Demansionamento'/><category term='Studenti'/><category term='Distanze immobili'/><category term='Congressi'/><category term='Imposta patrimoniale'/><category term='Prestazione professionale'/><category term='Decreto sviluppo'/><category term='Co.Co.Pro.'/><category term='Contratto agenzia'/><category term='Contratti di lavoro'/><category term='Tlc'/><category term='Acquisto PC'/><category term='Risparmio energetico'/><category term='ISEE'/><category term='Nota spese'/><category term='sequestro'/><category term='Holding'/><category term='Indennità suppletiva di clientela'/><category term='Fair value'/><category term='Operazioni a premio'/><category term='Immobili storici'/><category term='Circolare Agenzia Entrate'/><category term='Modello AA7'/><category term='Prestazioni sanitarie'/><category term='Cessione gratuita'/><category term='Documenti tributari'/><category term='Sede lavoro'/><category term='Servizi pubblici locali'/><category term='Dispositivi medici'/><category term='Caritas'/><category term='Consiglio Direttivo'/><category term='Retta ricovero'/><category term='Interessi mora'/><category term='Fondo patrimoniale'/><category term='Inabilità'/><category term='Modello TR'/><category term='Nautica da diporto'/><category term='Parto prematuro'/><category term='Condono fiscale'/><category term='Casa riposo'/><category term='Interpello'/><category term='Lavori in economia'/><category term='Auto blu'/><category term='Processo breve'/><category term='Ritardato pagamento contributi'/><category term='Libri sociali'/><category term='Stato di ebrezza'/><category term='Costi da reato'/><category term='Adempimenti non commerciali'/><category term='Ricorsi'/><category term='Contributi previdenziali'/><category term='Studi di settore'/><category term='Opposizione'/><category term='Modello EAS'/><category term='Scontrino parlante'/><category term='Carbon fossile'/><category term='Operazioni intracomunitarie'/><category term='INPS'/><category term='Prestazioni socio-sanitarie'/><category term='Phishing'/><category term='Quadro RL'/><category term='Modello 181 US'/><category term='REACH'/><category term='Premi'/><category term='Sistemi di pagamento'/><category term='Carta di soggiorno'/><category term='8 per mille'/><category term='Non residente'/><category term='Agevolazioni'/><category term='avviso bonario'/><category term='Contributo integrativo'/><category term='Avviso fiscale'/><category term='Congedo militare'/><category term='Enasarco'/><category term='Autocertificazione'/><category term='Formazione universitaria'/><category term='Aire'/><category term='Fondo Solidarietà del Credito'/><category term='Outsourcing'/><category term='Ispezioni'/><category term='Modello AA9'/><category term='Lavoratori frontalieri'/><category term='Apertura società'/><category term='Celiachia'/><category term='Spese universitarie'/><category term='Abbigliamento'/><category term='Fondo rustico'/><category term='Farmaco'/><category term='Dipendente Statale'/><category term='Etc'/><category term='Bonifico bancario'/><category term='Gestione separata'/><category term='Dazi'/><category term='Interessi usurari'/><category term='Ammortamento'/><category term='UNIEMENS'/><category term='Transfer pricing'/><category term='Utili'/><category term='Villaggi vacanze'/><category term='Animali vivi'/><category term='Enpals'/><category term='Pubblica Amministrazione'/><category term='Cambiale'/><category term='Case da gioco'/><category term='Rifiuti'/><category term='5 per mille'/><category term='Social network'/><category term='Farmacie comunali'/><category term='Familiari a carico'/><category term='Certificazione Aeo'/><category term='Riduzione personale'/><category term='Usucapione'/><category term='Destinazione d&apos;uso'/><category term='Assegno'/><category term='Compensazione'/><category term='Cessione quote'/><category term='Autofattura'/><category term='Scontrino fiscale'/><category term='Temporanea importazione'/><category term='Vincite on-line'/><category term='Fattura fittizia'/><category term='Cessione terreno'/><category term='Contribuenti minimi'/><category term='Somministrazione alimenti e bevande'/><category term='Bonus occupazione'/><category term='Stock option'/><category term='Conferimento'/><category term='Farmacie'/><category term='Attività emerse'/><category term='Condono tombale'/><category term='svil'/><category term='termini processuali'/><category term='Lavoro all&apos;estero'/><category term='Acquisto intracomunitario'/><category term='Sc'/><category term='MMG'/><category term='Codice amministrazione digitale'/><category term='Dichiarazioni extraprocessuali'/><category term='Factoring'/><category term='Rimanenze merci'/><category term='Vasca idromassaggio'/><category term='Collezionismo'/><category term='Social card'/><category term='Imposte sostitutive'/><category term='Frodi IVA'/><category term='Accise'/><category term='operatore qualificato'/><category term='Bancarotta'/><category term='Invitalia'/><category term='Artigiani'/><category term='Parentela'/><category term='Cooperazione internazionale'/><category term='Tassazione'/><category term='Origine'/><category term='Liquidazione società'/><category term='Attività agricola'/><category term='Spese inerenti'/><category term='IRPEF'/><category term='Accomandante'/><category term='Imposte anticipate'/><category term='Srl'/><category term='ICI'/><category term='Fabbricati rurali'/><category term='superbollo'/><category term='Acquisto terreno'/><category term='San Marino'/><category term='Manovra fiscale'/><category term='Festività'/><category term='Contante'/><category term='Sigarette'/><category term='Modello CUPE'/><category term='Modello IVA 79'/><category term='Spese manutenzione'/><category term='Limiti dimensionali'/><category term='Targa'/><category term='Convenzione Italia-Olanda'/><category term='Omesso versamento'/><category term='Biglietti online'/><category term='Ebay'/><category term='Gratuito patrocinio'/><category term='Dismissione pc'/><category term='Enti non commerciali'/><category term='Cauzioni'/><category term='Avviamento'/><category term='Tassa iscrizione albo'/><category term='Residente all&apos;estero'/><category term='LCR'/><category term='Rateazione imposte'/><category term='IVA indetraibile'/><category term='Energia termica'/><category term='Testamento olografo'/><category term='agenzia entrate'/><category term='Modello RED'/><category term='Contributi'/><category term='Confisca'/><category term='Reddito'/><category term='Codice della Strada'/><category term='sanzione penale'/><category term='Turismo'/><category term='Locazione'/><category term='Google'/><category term='770'/><category term='Forex'/><category term='Società di comodo'/><category term='Badante'/><category term='Spese processuali'/><category term='Amministratore società'/><category term='Dichiarazione congiunta'/><category term='Ingiunzione pagamento'/><category term='Atto notarile'/><category term='Servizi comunali'/><category term='Conviventi'/><category term='Segreto professionale'/><category term='Incentivi'/><category term='Liberalizzazione'/><category term='Pubblicazioni'/><category term='Legge Tupini'/><category term='Vendita occasionale'/><category term='INPGI'/><category term='Atti esecutivi'/><category term='Agenti'/><category term='Valutazione rimanenze finali'/><category term='Società dilettantistiche'/><category term='Poste in valuta'/><category term='Pro-rata'/><category term='Consolidato'/><category term='Molestie via mail'/><category term='liticonsorzio'/><category term='Apprendistato'/><category term='Soggetti IFRS'/><category term='Transazione'/><category term='Ambasciata'/><category term='Lavoro dipendente'/><category term='Ristrutturazione'/><category term='contradditorio'/><category term='INE'/><category term='DM10'/><category term='Truffa'/><category term='quesito'/><category term='Modello CRT'/><category term='Omaggi'/><category term='Società anonima'/><category term='Associazione Sportiva'/><category term='Associazione'/><category term='Azione sociale'/><category term='Accertamento sintetico'/><category term='Coltivatori diretti'/><category term='Formazione all&apos;estero'/><category term='Editoria'/><category term='Avviso giacenza'/><category term='Legge comunitaria'/><category term='Servizi funebri'/><category term='Professionisti'/><category term='Accertamento induttivo'/><category term='Aumento capitale'/><category term='Fallimento'/><category term='Spese carburante'/><category term='Intermediazione'/><category term='Royalties'/><category term='Permessi giornalieri'/><category term='UNICO Enc'/><category term='Appalti'/><category term='Congedi parentali'/><category term='Coniuge separato'/><category term='Cedolare'/><category term='Decreto omnibus'/><category term='Sponsorizzazioni'/><category term='Concorsi pubblici'/><category term='Consorzi'/><category term='Territorialità IVA'/><category term='Cessione intracomunitaria'/><category term='Separazione dei beni'/><category term='Esportatore abituale'/><category term='data pagamento retribuzione'/><category term='Blogger'/><category term='Redditometro'/><category term='Visure catastali'/><category term='Registratori di cassa'/><category term='Modello C17'/><category term='Lotto comunale'/><category term='Compravendita valute'/><category term='Imprese estere'/><category term='Servizi bancari'/><category term='tabelle aci'/><category term='Plusvalenze'/><category term='IRES'/><category term='Accentramento Contributivo'/><category term='Acquisto beni'/><category term='Estinsione società'/><category term='coniuge divorziato'/><category term='Mezzogiorno'/><category term='Condoni'/><category term='Cessione azienda'/><category term='Disposizioni tributarie'/><category term='Rapporto lavoro'/><category term='Detrazione mobili'/><category term='Liti fiscali'/><category term='Lavoratori domestici'/><category term='Galenici'/><category term='Posti auto'/><category term='Decreto Liberalizzazioni'/><category term='Imputazione costi'/><category term='Prestiti fra privati'/><category term='Valutazione crediti'/><category term='omi'/><category term='No Tax Area'/><category term='Sicurezza'/><category term='Colf'/><category term='Autocompensazione'/><category term='Irregolarità catastali'/><category term='Regime agevolato'/><category term='Diritto autore'/><category term='Sublocazione'/><category term='OCSE'/><category term='Arbitrato irrituale'/><category term='Contributo unificato'/><category term='Compensi soggetti'/><category term='Software'/><category term='Cessione beni'/><category term='SIIQ'/><category term='Redditi fabbricati'/><category term='Start up'/><category term='Class action'/><category term='Scatti anzianità'/><category term='Domicilio fiscale'/><category term='Spese vitto e alloggio'/><category term='Tariffe'/><category term='Revoca incarico dirigenziale'/><category term='DL Antiscalate'/><category term='Sanatoria'/><category term='Visite mediche'/><category term='Posta certificata'/><category term='Incoterms'/><category term='Indennità fine rapporto'/><category term='Affitto azienda'/><category term='Cointeressenze'/><category term='Deposito merci'/><category term='SCIA'/><category term='Gruppo societario'/><category term='Studio professionale'/><category term='Conservazione documenti'/><category term='Posta celere'/><category term='Hobby'/><category term='PRA'/><category term='Società di persone'/><category term='Invenzioni'/><category term='Dogane'/><category term='Pignoramenti'/><category term='Case di cura'/><category term='Abbonamenti'/><category term='Maternità'/><category term='Richio d&apos;impresa'/><category term='Gazzetta Ufficiale'/><category term='Marchi'/><category term='Nuda proprietà'/><category term='Bonus energetico'/><category term='Subappalto'/><category term='Contraffazione'/><category term='Pensionati pubblici'/><category term='Sgravi contributivi'/><category term='Auto ecologica'/><category term='Annesso rustico'/><category term='Assicurazione'/><category term='Assicurazioni estere'/><category term='Lavoro domestico'/><category term='Cfc'/><category term='Bonus famiglia'/><category term='RAEE'/><category term='Certificati malattia'/><category term='Modello ANR/3'/><category term='Cessazione attività'/><category term='Perquisizioni domiciliari'/><category term='Legge 73/2010'/><category term='Federalismo fiscale'/><category term='privacy'/><category term='Lavori su ordinazione'/><category term='Registro imprese'/><category term='RLS'/><category term='Accertamenti bancari'/><category term='Datori lavoro'/><category term='indennità inail'/><category term='Pensionamento'/><category term='Franchising'/><category term='Lotterie'/><category term='Stess lavoro'/><category term='Comodato d&apos;uso'/><category term='Pensioni privilegiate'/><category term='Auto usate'/><category term='agevolazione fiscale'/><category term='F24 EP'/><category term='Decreto proroghe'/><category term='Francobollo elettronico'/><category term='Registro donazioni'/><category term='Dichiarazione integrativa'/><category term='Agenzia Dogane'/><category term='ACE'/><category term='Giudicato esterno'/><category term='Spese pubblicità'/><category term='Iasb'/><category term='Buoni acquisto'/><category term='Lavoro'/><category term='Controllo automatizzato'/><category term='fabbricati cielo terra'/><category term='Prima casa'/><category term='Veicoli storici'/><category term='Disoccupazione'/><category term='Avallo'/><category term='Chiusura impresa'/><category term='GSE'/><category term='Ratei'/><category term='Prestazioni alberghiere'/><category term='istanza di interpello'/><category term='Piano casa'/><category term='Titolo di credito'/><category term='Cliniche private'/><category term='Imposta acquisto veicoli'/><category term='Manovra estate'/><category term='&#xD;ProduttivitàPremi'/><category term='Redditi vari'/><category term='Acquisizione d&apos;ufficio documentazione'/><category term='Astensione dal lavoro'/><category term='Rolling spot'/><category term='Provvedimenti cautelari'/><category term='Prestazioni musicali'/><category term='Mercatini'/><category term='Accertamenti esecutivi'/><category term='Sanzioni'/><category term='Conto corrente'/><category term='Contabilità'/><category term='Bene strumentale'/><category term='Abuso di diritto'/><category term='Borse studio'/><category term='Acquisti on-line'/><category term='Integratori alimentari'/><category term='Abruzzo'/><category term='Proprietà contadina'/><category term='Consulenze estere'/><category term='Trasferimento fondi'/><category term='controlli bancari'/><category term='Bonus ricerca'/><category term='Società agricole'/><category term='Energia'/><category term='sospensione atti esecutivi'/><category term='Multiproprietà'/><category term='Reati ambiantali'/><category term='Giudizio tributario'/><category term='Fondi immobiliari'/><category term='Revisione contabile'/><category term='Concessionarie opere pubbliche'/><category term='Timbro informatico'/><category term='Detrazione'/><category term='Evasione'/><category term='TOSAP'/><category term='Tributi'/><category term='Box'/><category term='Enti locali'/><category term='Compensazione volontaria'/><category term='Extra-UE'/><category term='F24-Accise'/><category term='Riscossione'/><category term='Orari di lavoro'/><category term='Azione di responsabilità'/><category term='Revocatoria fallimentare'/><category term='Sostegno precari'/><category term='Credito d&apos;imposta'/><category term='Codice fiscale'/><category term='Manovra Monti'/><category term='Pec'/><category term='Mobilità'/><category term='Mediazione'/><category term='Rogito'/><category term='Terapie cellulari'/><category term='Manovra correttiva'/><category term='Energie rinnovabili'/><category term='Adesione'/><category term='Vendita terreni'/><category term='Acquisto immobile'/><category term='Vies'/><category term='Elenco contribuenti'/><category term='Imbarcazioni'/><category term='Investimenti'/><category term='IVA 74/bis'/><category term='Beni ammortizzabili'/><category term='Spese di rappresentanza'/><category term='OIC'/><category term='Sentenze'/><category term='Farmaci acquistati all&apos;estero'/><category term='Libera concorrenza'/><category term='Badanti'/><category term='Trasporto c/terzi'/><category term='Spese dottorato di ricerca'/><category term='Seconda casa'/><category term='Esenzione ICI'/><category term='Pegno'/><category term='Sfruttamento immagine'/><category term='Groupage'/><category term='VIA'/><category term='Consulenti'/><category term='Importazioni'/><category term='IVA consolidata'/><category term='Invio telematico'/><category term='Noleggi'/><category term='Trasferimento immobili'/><category term='Comunione legale'/><category term='Rappresentanza legale'/><category term='Cartolarizzazioni'/><category term='Società fiduciarie'/><category term='Riassicurazione'/><category term='Autotutela'/><category term='Locazione stand'/><category term='Società cancellata'/><category term='Concordato fallimentare'/><category term='Quadrangolazione'/><category term='Medici in formazione'/><category term='Credito documentario'/><category term='Enti pubblici'/><category term='Prestiti a dipendenti'/><category term='Lavoro part-time'/><category term='assistenza partoriente'/><category term='Busta paga'/><category term='Principi contabili'/><category term='Lavoratori extracomunitari'/><category term='Collegio sindacale'/><category term='UNICO'/><category term='accertamenti immobiliari'/><category term='Conformità'/><category term='Fatture inesistenti'/><category term='Illeciti aziendali'/><category term='Capitale sociale'/><category term='Onlus'/><category term='ISO 9001'/><category term='Tassazione investimenti'/><category term='Moratoria'/><category term='Autotrasporto'/><category term='730'/><category term='UE'/><category term='Diritti marittimi'/><category term='MUD'/><category term='Aree svantaggiate'/><category term='Metano'/><category term='Interessi legali'/><category term='Totalizzazione'/><category term='Pertinenze'/><category term='Pensionati all&apos;estero'/><category term='Sas'/><category term='Imposta sostitutiva'/><category term='Attività esenti IVA'/><category term='Termini decadenza'/><category term='Dichiarazione omessa'/><category term='credito IVA'/><category term='Lavoratori in prestito'/><category term='Vaticano'/><category term='Calamità naturali'/><category term='Taxi'/><category term='Atti amministrativi'/><category term='Iscrizione a ruolo'/><category term='Ricavi irregolari'/><category term='Rottamazione'/><category term='Convenzione Italia-Germania'/><category term='Frode'/><category term='Conguagli'/><category term='Giudizio immediato'/><category term='Revisione legale'/><category term='Prestazione occasionale'/><category term='Decreto salva italia'/><category term='Obbligo dichiarazione'/><category term='Vendite on-line'/><category term='Occultamento'/><category term='Procura speciale'/><category term='Internet'/><category term='Rimborsi'/><category term='Fidejussione'/><category term='Permuta'/><category term='Partita IVA'/><category term='Fermo amministrativo'/><category term='Integrativo'/><category term='Patrimonio immobiliare'/><category term='Annullamento atto'/><category term='Imballaggi'/><category term='Modello 5000-IT'/><category term='Elenco clienti-fornitori'/><category term='Cessione clientela'/><category term='Cumulo redditi'/><category term='informazionefiscaleinrete'/><category term='Bonus fiscale'/><category term='chiusura'/><category term='Sconto IVA'/><category term='Anticrisi'/><category term='LIFO'/><category term='Provenienza merci'/><category term='Audit'/><category term='Aree pubbliche'/><category term='Disdetta'/><category term='Comunicazioni'/><category term='Commissione massimo scoperto'/><category term='ENPAM'/><category term='Costruzione immobili'/><category term='Rivalutazione terreni'/><category term='giurisprudenza'/><category term='Iva di gruppo'/><category term='Paradisi fiscali'/><category term='Direct marketing'/><category term='Intrastat'/><category term='responsabilità liquidatore'/><category term='Processo civile'/><category term='Illeciti'/><category term='liti pendenti'/><category term='Imposte comunali'/><category term='Opera d&apos;arte'/><category term='Spesometro'/><category term='Furto identità'/><category term='INAIL'/><category term='Sistri'/><category term='Locazione immobiliare'/><category term='auto privata'/><category term='Scadenze fiscali'/><category term='Trascrizione immobile'/><category term='Reverse charge'/><category term='Acquisto attività'/><category term='Capitali all&apos;estero'/><category term='Caldaia'/><category term='R.U.P.'/><category term='Contributo solidarietà'/><category term='Prezzo-valore'/><category term='tasso interesse legale'/><category term='Atto di impugnazione'/><category term='Indeducibilità costi'/><category term='Garanzie procedimentali'/><category term='Pensioni integrative'/><category term='Entratel'/><category term='Fusione societaria'/><category term='Tassi di interesse'/><category term='E-commerce'/><category term='Edilizia'/><category term='Operazioni triangolari'/><category term='Antitrust'/><category term='Imposta aerei privati'/><category term='Espropriazioni'/><category term='Permesso soggiorno'/><category term='Ferie'/><category term='Nail center'/><category term='Dichiarazioni'/><category term='Mutui ipotecari'/><category term='Tarsu'/><category term='Campioni'/><category term='Sospensione della pena'/><category term='Peculato'/><category term='Opere ultrannuali'/><category term='Provvigioni'/><category term='Impronta digitale'/><category term='Preparati alimentari'/><category term='Spese apertura'/><category term='Incorporazione'/><category term='borsa'/><category term='Titoli debito'/><category term='Indennità'/><category term='Iva'/><category term='Service Tax'/><category term='Vendita immobile'/><category term='Invalidità'/><category term='F23'/><category term='Fattura'/><category term='Intercettazioni'/><category term='Regime fiscale'/><category term='Peschereccio'/><category term='Inquilini'/><category term='Rinegoziazione'/><category term='Lavoro ditta estera'/><category term='Impresa familiare'/><category term='Assegni familiari'/><category term='Avvocato'/><category term='Abitazione principale'/><category term='D.Lgs 81/2008'/><category term='Cartella di pagamento'/><category term='Catasto'/><category term='Servizi intracomunitari'/><category term='Trasferte'/><category term='Basilea III'/><category term='Autoveicoli'/><category term='Scudo fiscale'/><category term='Cooperazione fra imprese'/><category term='Scritture contabili'/><category term='Valore immobile'/><category term='Dichiarazione dei redditi'/><category term='Armatore'/><category term='Smart card'/><category term='Manager'/><category term='Black list'/><category term='Acconti'/><category term='Scissione'/><category term='Cellule staminali'/><category term='Accertamenti fiscali'/><category term='Vendita CD'/><category term='Azioni proprie'/><category term='Assistenza disalibi'/><category term='Snc'/><category term='Canone RAI'/><category term='Disabile'/><category term='Dividendi'/><category term='Agriturismi'/><category term='Residenza fiscale'/><category term='Riscatto'/><category term='Dimissioni'/><category term='Enti non profit'/><category term='Usufrutto'/><category term='Semplificazioni'/><category term='Ditte individuali'/><category term='Operazioni straordinarie'/><category term='Slot machine'/><category term='Rivalutazione beni impresa'/><category term='Avviso accertamento'/><category term='Sostituto d&apos;imposta'/><category term='F24'/><category term='Banche'/><category term='RC Auto'/><category term='Maxiemendamento'/><category term='Cessione Immobile'/><category term='Nucleo familiare'/><category term='Nuove iniziative'/><category term='iva 21%'/><category term='Concessione edilizia'/><category term='INPDAP'/><category term='imposta registro'/><category term='Acquisto quote'/><category term='Preliminare compravendita'/><category term='Compensi amministratori'/><category term='Enti ricerca'/><category term='Enpa'/><category term='Fondi pensione'/><category term='Casalinghe'/><category term='Bed and Breakfast'/><category term='Incentivo all&apos;esodo'/><category term='Confisca veicolo'/><category term='Dematerializzazione'/><category term='Casa editrice'/><category term='Beni strumentali'/><category term='Web'/><category term='Notifica tributaria'/><category term='Apertura laboratorio'/><category term='Interessi passivi'/><category term='Lettera di credito'/><category term='Elusione fiscale'/><category term='Quadro RC'/><category term='Prescrizione'/><category term='Insolvenze'/><category term='Tirocinio'/><category term='Finanziaria 2010'/><category term='Detassazione investimenti'/><category term='Convenzione Italia-Regno Unito'/><category term='Depositi IVA'/><category term='Tasse universitarie'/><category term='rimborsi sentenze favore contribuente'/><category term='IVS'/><category term='Rappresentante fiscale'/><category term='Codice Tributo'/><category term='deducibilità compensi amministratori'/><category term='Svalutazione'/><category term='Servizio civile'/><category term='Affidamento lavori pubblici'/><category term='Modello IVA'/><category term='Figli naturali'/><category term='Licenziamento'/><category term='Dilazione pagamenti'/><category term='Collaboratori'/><category term='Deduzione'/><category term='Tremonti-ter'/><category term='IRAP'/><category term='Casellario informatico'/><category term='Ticket'/><category term='Verifica fiscale'/><category term='questionario'/><category term='Decreto milleproroghe'/><category term='Bonus lavoratori'/><category term='Imposta di successione'/><category term='Credito al consumo'/><category term='Dichiarazione IVA'/><category term='Scommesse'/><category term='Beni in uso ai soci'/><category term='Auto aziendale'/><category term='Bilancio'/><category term='Penale contrattuale'/><category term='Fasb'/><category term='RiOL'/><category term='blaù'/><category term='Polizza vita'/><category term='Polizze estere'/><category term='aggio cassa notariato'/><category term='Fringe benefit'/><category term='Raccomandata'/><category term='Contratto estimatorio'/><category term='Concordato preventivo'/><category term='Partecipazioni'/><category term='Leasing'/><category term='Affittacamere'/><category term='retta asilo'/><category term='Traduttore'/><category term='Advance Payment Guarantee'/><category term='infortunio casalinga'/><category term='Trading on-line'/><category term='Eredità'/><category term='Assunzione'/><category term='Capital Gain'/><category term='Spese conservatorio'/><category term='Crediti'/><category term='Segreto industriale'/><category term='Ritenute'/><category term='Etichettatura alimenti'/><category term='Procedure concorsuali'/><category term='Conto vendita'/><category term='Vendite private'/><category term='Plafond'/><category term='Stagionali'/><category term='Merito sociale'/><category term='Perdite bilancio'/><category term='Figli a carico'/><category term='giudizio di ottemperanza'/><category term='Aliquote IVA UE'/><category term='Regime del margine'/><category term='Lavoro nero'/><category term='Figli legittimi'/><category term='TFR'/><category term='Processo tributario'/><category term='Diritto di superficie'/><category term='Praticantato'/><category term='Quote tonno'/><title type='text'>Il Commercialista in Rete</title><subtitle type='html'>Il Quotidiano del Professionista.</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>8544</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-102580673613005578</id><published>2012-02-16T08:31:00.001+01:00</published><updated>2012-02-16T08:31:51.048+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Capitali all&apos;estero'/><title type='text'>Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Uno studio di architettura italiano (ITA 1) riceve un incarico da un committente italiano (ITA 2) per lavori di progettazione su un immobile situato a Nizza, di proprietà di persona fisica francese. Tutto il lavoro dello studio di architettura verrà svolto in Italia. ITA 1 fattura ad ITA 2 con Iva 21% in quanto la progettazione è svolta in Italia, oppure emette fattura fuori campo iva ai sensi dell'art. 7 quater D.P.R.n. 633/72 perchè l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia visto che l'immobile è ubicato all'estero? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Le prestazioni di servizi relative ai beni immobili ex art. 7-quater, co. 1, lett. a), del Decreto IVA si reputano effettuate in Italia se l’immobile si trova nel territorio dello Stato, altrimenti l’operazione non rileva in Italia.&lt;br /&gt;Pertanto, a nostro parere, nel caso indicato, la fattura va emessa fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-102580673613005578?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/102580673613005578/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=102580673613005578' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/102580673613005578'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/102580673613005578'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/progettazione-di-immobile-situato-fuori_16.html' title='Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6149545409066382355</id><published>2012-02-16T08:30:00.002+01:00</published><updated>2012-02-16T08:31:04.490+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Credito d&apos;imposta'/><title type='text'>Imposte versate oltre il dovuto: non è l’ufficio a porvi rimedio.</title><content type='html'>In tema di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis DPR n. 600/73, il potere degli uffici finanziari di correzione degli “errori materiali e di calcolo” commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta, pur potendo concernere anche gli errori in danno del dichiarante, resta circoscritto agli errori inequivocabili e rilevabili “ictu oculi” dalla dichiarazione stessa, senza estendersi alle eventuali eccedenze di imposte versate. Pertanto è onere del contribuente attivarsi, nei termini di decadenza previsti dalla legge, per chiedere il rimborso di tali eccedenze.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6149545409066382355?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6149545409066382355/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6149545409066382355' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6149545409066382355'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6149545409066382355'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/imposte-versate-oltre-il-dovuto-non-e.html' title='Imposte versate oltre il dovuto: non è l’ufficio a porvi rimedio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1596540114154037607</id><published>2012-02-16T08:30:00.001+01:00</published><updated>2012-02-16T08:30:41.641+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Regime Iva per l’attività di agriturismo.</title><content type='html'>Ho ristrutturato un vecchio casale per adibirlo ad agriturismo. L’attività di agriturismo gode di un regime speciale Iva o ci sono limitazioni soggettive?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coloro che svolgono attività di agriturismo di cui alla legge n. 730/1985 applicano un regime speciale Iva. Essi, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.&lt;br /&gt;Il regime forfetario per l’agriturismo non prevede limitazioni soggettive. Il contribuente, tuttavia, ha facoltà di non avvalersi del regime forfetario, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente (l’opzione ha effetto per l’anno precedente). L’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all’ufficio delle Entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno precedente ed è vincolante per tre anni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1596540114154037607?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1596540114154037607/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1596540114154037607' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1596540114154037607'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1596540114154037607'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/regime-iva-per-lattivita-di-agriturismo.html' title='Regime Iva per l’attività di agriturismo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8293709256273520295</id><published>2012-02-16T08:29:00.000+01:00</published><updated>2012-02-16T08:30:09.608+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Reddito'/><title type='text'>La lite sul reddito dell’impresa  deve precedere quella sull’Irpef.</title><content type='html'>Per decidere sulla fondatezza di un accertamento eseguito nei confronti di un socio, occorre attendere che il contenzioso con la sua impresa non sia pendente. Il giudice, pertanto, deve sospendere la lite nei confronti della persona fisica in attesa della definizione del reddito societario.&lt;br /&gt;È quanto prevede l’ordinanza della Cassazione n. 1867/2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;A una società di capitali veniva rettificato il reddito d’impresa Irpeg e, conseguentemente, sul presupposto della ristretta base azionaria e della distribuzione occulta di dividendi, l’ente impositore contestava il maggior reddito Irpef, pro quota, anche ai soci. Dopo il ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale annullava l’accertamento nei confronti della società e, conseguentemente, ancorché tale pronuncia non fosse divenuta definitiva, annullava anche l’atto relativo al socio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Amministrazione finanziaria, nell’impugnare in sede di legittimità la sentenza sfavorevole relativa al socio, evidenziava che, in violazione di legge, il giudice di appello aveva applicato la pronuncia relativa alla società, a beneficio del socio, pur non essendo ancora la prima divenuta definitiva ex articolo 2909 del codice civile. Rilevava, quindi, che la Commissione del riesame, prima di decidere la vertenza del socio, avrebbe dovuto sospendere il procedimento, a norma dell’articolo 295 del codice di procedura civile e attendere il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della società.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;La Cassazione accoglie il ricorso riaffermando il principio che la sospensione necessaria del processo si applica anche al giudizio tributario quando pendano innanzi a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare, la Suprema corte ha precisato, nella pur apparente succinta motivazione, che nel caso in questione, i due procedimenti tra società e socio erano legati da rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro. Conseguentemente, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio in attesa della definizione del reddito della società a ristretta compagine sociale, proprio per i riflessi che ha la definizione dell’accertamento societario rispetto a quello dei singoli soci. E’ proprio l’inosservanza di questo consolidato principio (Cassazione, sentenze 10270/2011, 20721/2010, 7564/2003 e 10951/2002) che ha valorizzato i motivi di ricorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, è ormai prassi consolidata degli uffici finanziari dar seguito a un atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, con ulteriori avvisi di accertamento a carico dei soci della medesima. Infatti, mentre, per legge (articolo 5 del Tuir), per le società di persone vige il cosiddetto “principio di trasparenza” (secondo cui i redditi delle stesse sono imputati a ciascun socio nell’anno di produzione, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili), analoga norma tributaria non è prevista per le società di capitali, i cui dividendi costituiscono reddito, per i soci, solo nel periodo di imposta in cui sono effettivamente percepiti (articolo 45 del Tuir). Detta procedura trova supporto in una costruzione di carattere meramente presuntivo, sulla scorta dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973 (Cassazione 20870/2010), in base alla quale gli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare (affectio societatis) si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria (Cass.azione, sentenze 6517/1992, 17016/2002 e 9755/2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal momento che gli enti impositori equiparano le società di capitali a ristretta base sociale a quelle di persone, e che gli atti impositivi che interessano la società sono inscindibilmente connessi a quelli che ne scaturiscono in capo ai soci, appare correttamente adattabile alla casistica in esame il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 14815/2008, in base al quale, in materia di accertamento “unitario” delle società di persone e dei loro soci, si applica la disciplina processuale del litisconsorzio necessario, definito secondo canoni autonomi nel processo tributario, in base all'inscindibilità della causa. Ne consegue che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contradditorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va da sé che il giudizio rispondente a questi canoni deve essere deciso inscindibilmente e unitariamente nei confronti della società e dei soci, con antecedenza logico-giuridica del primo sul secondo, rispetto al quale la decisione è destinata a riverberare i propri effetti, ex articolo 295 codice di procedura civile (Cassazione 6159/2007).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8293709256273520295?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8293709256273520295/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8293709256273520295' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293709256273520295'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293709256273520295'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-lite-sul-reddito-dellimpresa-deve.html' title='La lite sul reddito dell’impresa  deve precedere quella sull’Irpef.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5791293172979318712</id><published>2012-02-16T08:28:00.000+01:00</published><updated>2012-02-16T08:29:38.714+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Disoccupazione'/><title type='text'>Assunzione di lavoratori disoccupati: l'agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Può un datore di lavoro assumere con l'agevolazione della legge 407/90 presso la propria azienda la stessa lavoratrice assunta precedentemente con contratto di apprendistato e dimessasi? In capo all'azienda permane il requisito di non aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione, mentre la lavoratrice risulta disoccupata da oltre 24 mesi perché anche se assunta part time non ha superato gli 8.000 euro di reddito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;A tutti i datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, come introdotto dall'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, nei casi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche part-time, di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in commento, è necessario che, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'eventuale assunzione, non abbia effettuato licenziamenti e che il lavoratore sia in possesso dello stato di disoccupato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poiché i datori di lavoro non devono assumere in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi, l'Inps, con messaggio n. 20607/2007, ha precisato che, tale condizione, può ritenersi esclusa se l'assunzione interviene una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra i lavoratori licenziati e sospesi non sono da considerarsi i rapporti di lavoro conclusi per dimissioni o per scadenza del termine inizialmente fissato (INPS messaggio n. 20399/2005 e M.L. interpello n. 37/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò premesso, quindi, il caso proposto nel quesito, ancorché carente di ulteriori indicazioni, a parere di chi scrive, sembrerebbe rientrare nella fattispecie esclusa dal vincolo preclusivo dei sei mesi e, pertanto, poiché, al momento della nuova assunzione, sussistono i requisiti fondamentali richiesti dalla norma in questione (INPS messaggio n. 19018/1999), si ritiene che il datore di lavoro possa beneficiare dell'agevolazione contributiva in commento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5791293172979318712?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5791293172979318712/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5791293172979318712' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5791293172979318712'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5791293172979318712'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/assunzione-di-lavoratori-disoccupati.html' title='Assunzione di lavoratori disoccupati: l&apos;agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2003544609242908078</id><published>2012-02-15T08:11:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:11:27.442+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: spiegazioni UNICO 2011 relativo all'anno 2010.</title><content type='html'>volevo delle spiegazioni relative all’incentivazione all’esodo.&lt;br /&gt;Il 31 luglio 2010 è cessato il rapporto di lavoro con un’azienda presso la quale lavoravo in qualità di dipendente.&lt;br /&gt;Mi è stato dato il cud 2011 relativo ai redditi dell’anno 2010.&lt;br /&gt;Nel cud la somma di incentivazione all’esodo compare tra le indennità soggette a tassazione separata mi viene calcolata l’importo della ritenuta operata nell’anno poi c’è un riquadro relativo al trf e c’è scritto a quanto ammonta il tfr.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ho provveduto a fare l’unico 2011 relativo relativo ai redditi 2010.&lt;br /&gt;La domanda che mi pongo è la seguente:&lt;br /&gt;nel modello Unico andava messo l’incentivazione anche se è stata tassata alla fonte?  cosa si intende per reddito a tassazione separata?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2003544609242908078?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2003544609242908078/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2003544609242908078' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2003544609242908078'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2003544609242908078'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-spiegazioni-unico-2011-relativo.html' title='Quesito: spiegazioni UNICO 2011 relativo all&apos;anno 2010.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3374906807710835779</id><published>2012-02-15T08:08:00.004+01:00</published><updated>2012-02-15T08:09:30.476+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Trattamento costi personale'/><title type='text'>Trattamento contabile dei costi per il personale.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;I costi del personale di competenza dell'anno 2011 ma che effettivamente verranno pagati nell'anno 2012 vanno considerati come ratei passivi al 31/12/2011? Come vanno rilevate le ferie maturate ma non utilizzate?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Come specificato dal principio contabile OIC n. 19 gli stipendi, le ritenute, i contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale, per cui i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidati ma non ancora corrisposti, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive, vengono iscritti nella voce D.14) "Altri debiti". In particolare, per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite, tale passività corrisponderà al costo totale delle singole ferie maturate (inclusiva di eventuali ferie pregresse non godute) ossia a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recentemente l'organismo italiano di contabilità ha proposto una versione aggiornata del suddetto principio (in discussione entro il 30 giugno 2012) dove viene comunque confermato questo trattamento contabile dei costi per il personale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3374906807710835779?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3374906807710835779/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3374906807710835779' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3374906807710835779'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3374906807710835779'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/trattamento-contabile-dei-costi-per-il.html' title='Trattamento contabile dei costi per il personale.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8293839150428065843</id><published>2012-02-15T08:08:00.003+01:00</published><updated>2012-02-15T08:08:49.191+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Liquidazione Iva trimestrale: rileva il fatturato.</title><content type='html'>La Legge di Stabilità 2012 ha voluto eliminare, dal periodo d’imposta 2012, il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva creatosi a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo 2011 esclusivamente alle soglie di accesso alla contabilità semplificata e non anche alle soglie per la liquidazione Iva trimestrale. La Legge di Stabilità ha, così, parificato i due tipi di soglie e, quindi, anche per la liquidazione Iva trimestrale rilevano i limiti di: € 400.000 (anziché € 309.874,14) per i contribuenti che svolgono attività di servizi e € 700.000 (anziché € 516.456,90) per i contribuenti che svolgono altri tipi di attività. Ora, con Risoluzione n. 15/E di ieri 13 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il richiamo ai limiti fissati per la contabilità semplificata opera solo per gli importi, non anche per i parametri di misura; pertanto, mentre per la contabilità semplificata si fa riferimento alle soglie di ricavi, per la liquidazione Iva trimestrale il riferimento è alle soglie di volume d’affari.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8293839150428065843?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8293839150428065843/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8293839150428065843' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293839150428065843'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293839150428065843'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/liquidazione-iva-trimestrale-rileva-il.html' title='Liquidazione Iva trimestrale: rileva il fatturato.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-941378308854494625</id><published>2012-02-15T08:08:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:08:27.621+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva di gruppo'/><title type='text'>Iva di gruppo: comunicazione opzione entro il 16 febbraio.</title><content type='html'>Entro il prossimo giovedì 16 febbraio le società di capitali legate da rapporti di partecipazione e controllo, che intendono affidare alla capogruppo sia i versamenti Iva periodici sia il conguaglio di fine anno, devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite modello Iva 26, esclusivamente per via telematica. Esercitando tale opzione per la liquidazione Iva di gruppo, la società tenuta alla trasmissione (controllante) è liberata dall’obbligo di inviare le copie del modello ai singoli uffici delle Entrate competenti per le varie controllate. Lo stesso modello è, inoltre, utilizzabile per comunicare anche le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di adesione, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-941378308854494625?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/941378308854494625/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=941378308854494625' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/941378308854494625'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/941378308854494625'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/iva-di-gruppo-comunicazione-opzione.html' title='Iva di gruppo: comunicazione opzione entro il 16 febbraio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2457345318102495987</id><published>2012-02-15T08:07:00.003+01:00</published><updated>2012-02-15T08:07:59.260+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Società agricole'/><title type='text'>Agricoltura: contratto scritto per le cessioni di prodotti.</title><content type='html'>In base all’art. 62 del D.L. n. 1/2012 (D.L. Liberalizzazioni), i contratti agricoli per la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari devono essere redatti in forma scritta, indicando, a pena di nullità , la durata del contratto, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. La norma, che si propone di favorire le fasce più deboli del settore agroindustriale, è già in vigore, ma rischia di mettere in difficoltà le aziende della grande distribuzione, che pagano i generi alimentari anche a sei mesi. Le categorie interessate si auspicano che il legislatore conceda una moratoria di sei mesi senza sanzioni per consentire alle imprese del settore di adeguarsi a tale innovazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2457345318102495987?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2457345318102495987/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2457345318102495987' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2457345318102495987'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2457345318102495987'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/agricoltura-contratto-scritto-per-le.html' title='Agricoltura: contratto scritto per le cessioni di prodotti.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5162565145702837184</id><published>2012-02-15T08:07:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:07:31.060+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quadro RW'/><title type='text'>Immobili all’estero nel quadro RW.</title><content type='html'>Il quadro RW di UNICO accoglie le imposte patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche. L’imposta straordinaria sugli immobili è omologata all’IMU dovuta sugli immobili in Italia: l’aliquota applicabile coincide con quella base dell’IMU, ma non sono previste le riduzioni di aliquota e le detrazioni ammesse, invece, per alcune casistiche di immobili italiani. E’ diversa, inoltre, la base imponibile, in quanto per gli immobili esteri l’imposta patrimoniale è dovuta sul costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per l’IMU, invece, la base imponibile si calcola sulla rendita catastale incrementata in base a determinati moltiplicatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5162565145702837184?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5162565145702837184/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5162565145702837184' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5162565145702837184'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5162565145702837184'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/immobili-allestero-nel-quadro-rw.html' title='Immobili all’estero nel quadro RW.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-329548048874414345</id><published>2012-02-15T08:06:00.002+01:00</published><updated>2012-02-15T08:07:10.937+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Iva in più “fuori” dichiarazione: per riaverla c’è solo il rimborso.</title><content type='html'>La mancata esposizione dell’eccedenza Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, se lo stesso emerge dalle scritture contabili. La modalità di soddisfacimento del credito è tuttavia solo quella del rimborso del credito maturato, sempreché il credito risulti dalle scritture contabili e la richiesta sia esercitata nel rispetto dei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza. Resta, infatti, preclusa la modalità alternativa del recupero dell’eccedenza attraverso la compensazione con la dichiarazione dell’anno successivo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza n. 268 del 12 gennaio 2012 (udienza 23 novembre 2011)&lt;br /&gt;Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Terrusi Francesco&lt;br /&gt;Iva – Eccedenza di versamento – Omessa presentazione della dichiarazione annuale – Diritto al rimborso – Istanza soggetta ai limiti ed alle forme previste dalla legge&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-329548048874414345?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/329548048874414345/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=329548048874414345' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/329548048874414345'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/329548048874414345'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/iva-in-piu-fuori-dichiarazione-per.html' title='Iva in più “fuori” dichiarazione: per riaverla c’è solo il rimborso.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2456577261244776433</id><published>2012-02-15T08:06:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:06:48.203+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riscatto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Laurea'/><title type='text'>Riscatto laurea: deducibilità piena  solo per contributi pagati post 2001.</title><content type='html'>I contributi volontari versati per il cosiddetto riscatto del periodo di laurea sono deducibili per intero dal reddito personale solo se versati successivamente al 1° gennaio 2001.&lt;br /&gt;Questo il principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 1569 del 3 febbraio, che ha fornito una interpretazione sistematica degli articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000, nonché dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prima di esaminare da vicino le argomentazioni della Corte suprema, riepiloghiamo brevemente le disposizioni normative richiamate.&lt;br /&gt;L’articolo 13 del Dlgs 47/2000 – decreto delegato che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare – nel modificare l’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, in materia di oneri deducibili, ha esteso la deducibilità integrale, originariamente prevista solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, “…anche a quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il successivo articolo 16, ha poi previsto che le “Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001”.&lt;br /&gt;Per i contributi volontari versati prima del 1° gennaio 2001, invece, l’articolo 13-bis del Tuir ne consente soltanto una parziale detrazione d’imposta – nel limite del 19% – e per un ammontare complessivo non superiore a 1.291,14 euro, per ciascun periodo d’imposta (cfr risoluzione 205/1995).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;Un contribuente chiede il rimborso dei contributi versati nel 1999 per il riscatto degli anni universitari, ritenendo gli stessi totalmente deducibili in virtù del citato articolo 10 del Tuir.&lt;br /&gt;Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente lo impugna vittoriosamente, sia in primo grado sia in appello.&lt;br /&gt;In particolare, i giudici di secondo grado ritengono che i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea devono essere assimilati ai contributi previdenziali obbligatori previsti dal richiamato articolo 10, essendo gli stessi funzionali al raggiungimento dell’anzianità pensionistica.&lt;br /&gt;Stante la loro natura giuridica, quindi, tali contributi devono essere considerati interamente deducibili dal reddito, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni analoghe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione ed eccepisce la violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir (vigente ratione temporis) nonché dei citati articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000.&lt;br /&gt;Secondo la difesa erariale, i contributi volontari per il riscatto degli anni di laurea – versati anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 10 apportate dal Dlgs 47/2000 (ossia, prima del 1° gennaio 2001) – non sono integralmente deducibili dal reddito personale del contribuente, non essendo la predetta disposizione normativa da considerarsi di interpretazione autentica e, in quanto tale, retroattiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;Per i giudici di legittimità, il ricorso è fondato, sulla base del principio – già consolidato in materia – secondo cui la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito complessivo è “…limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge”, con la conseguenza che la stessa non è applicabile “…nelle diverse ipotesi in cui, invece, la contribuzione si riconnetta a una scelta volontaria del lavoratore”, come nel caso in questione (Cassazione, sentenze 8208/2011, 6724/2008 e 3560/2002).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In altre parole, deve essere escluso che l’articolo 13 del Dlgs 47/2000 – che ha esteso il beneficio della deducibilità alle contribuzioni di carattere facoltativo versate a decorrere dal 1° gennaio 2001 – “…abbia natura di norma interpretativa…”, e quindi efficacia retroattiva, rispetto a ipotesi come quella in esame, soggette, invece, all’articolo 10, comma 1, lettera e) ed all’articolo 13-bis del Tuir nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal richiamato decreto delegato 47.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da ultimo, la Corte suprema si sofferma anche sul dubbio di costituzionalità della normativa in esame, ipotizzato dai giudici di appello, e da questi ultimi posto a fondamento della tesi (erronea) della necessaria equiparazione, a fini fiscali, tra contributi obbligatori e volontari per il riscatto della laurea.&lt;br /&gt;Al riguardo, la Cassazione osserva che il principio costituzionale di uguaglianza, evocato dai giudici di appello, presuppone l’esistenza di situazioni uguali riferibili a uno stesso periodo di tempo.&lt;br /&gt;Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando si ha, come nel caso in esame, il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate, anzi, proprio “…la successione della legge nel tempo, purchè rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sé il fluire del tempo un fatto di disomogeneità delle situazioni poste a confronto”.&lt;br /&gt;Vale a dire che la disciplina degli oneri deducibili costituisce, sia con riferimento all’an sia al quantum, materia riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale, con il richiamato articolo 13-bis del Tuir, l’ha regolata in modo manifestamente ragionevole, in considerazione, appunto, del carattere volontario della contribuzione stessa.&lt;br /&gt;In linea con questa interpretazione della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha emanato, a suo tempo, la risoluzione 298/2002.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2456577261244776433?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2456577261244776433/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2456577261244776433' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2456577261244776433'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2456577261244776433'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/riscatto-laurea-deducibilita-piena-solo.html' title='Riscatto laurea: deducibilità piena  solo per contributi pagati post 2001.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5131925594144317596</id><published>2012-02-15T08:05:00.002+01:00</published><updated>2012-02-15T08:06:04.118+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Onlus'/><title type='text'>Controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.</title><content type='html'>Vorrei chiarimenti sull’applicazione del contributo unificato al valore delle controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 9 del Dpr n. 115/2002 (Tusg - Testo unico delle spese di giustizia) - come modificato dall’articolo 37, comma 6, lettera b), del Dl n. 98/2011 - prevede che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario. L’ammontare del contributo è commisurato al valore della controversia (articolo 13, comma 6-quater, Tusg). Per valore della lite tributaria, “…si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste” (articolo 12, comma 5, Dlgs n. 546/1992).&lt;br /&gt;Il provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997 costituisce una ipotesi di valore indeterminabile della controversia, fattispecie per la quale il contributo è dovuto nella misura di 120 euro per i ricorsi notificati a decorrere dal 17 settembre 2011 (per quelli notificati precedentemente, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari a 30 euro).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5131925594144317596?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5131925594144317596/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5131925594144317596' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5131925594144317596'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5131925594144317596'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/controversie-relative-al-diniego-di.html' title='Controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7497719191451771261</id><published>2012-02-15T08:05:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:05:30.627+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Operazioni finanziarie'/><title type='text'>Attività finanziarie emerse.  Domina il valore di mercato.</title><content type='html'>L’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate e ancora in anonimato e quella straordinaria, che, per il solo 2012, colpisce chi al 6 dicembre scorso aveva ridotto o estinto il conto segretato, vanno calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie - rispettivamente alla data di riferimento e a quella del prelievo - oppure, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. E’ una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato il 14 febbraio, che dà attuazione alle norme contenute nel decreto “salva Italia”, introduttive sul prelievo sui valori emersi avvalendosi delle procedure previste dai decreti legge n. 78/2009 e n. 350/2001.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le due imposte&lt;br /&gt;L’articolo 19 del decreto legge 201/2011 ha introdotto un’imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie “emerse”, fintanto che usufruiscono ancora del regime di riservatezza. Il tributo è del 10 per mille per il 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille dal 2013 in poi.&lt;br /&gt;La stessa norma ha previsto che, per quelle immesse in conti segretati che, al 6 dicembre 2011, erano state in tutto o in parte prelevate, fosse dovuta, per il solo 2012, un’imposta straordinaria una tantum, pari al 10 per mille.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le regole del rimbalzo fra conti&lt;br /&gt;Il provvedimento, oltre a ricordare che l’omesso pagamento dei 2 tributi è punito con una sanzione pari all’importo non versato, dà indicazione operative per i casi in cui le attività finanziarie siano transitate su conti diversi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nello specifico, quando il contribuente ha trasferito il conto segretato, mantenendo il regime della riservatezza, tenuto al prelievo delle imposte è l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nel caso, invece, in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso un altro intermediario in un conto non segretato, il primo intermediario applica l’imposta speciale annuale sulle attività finanziarie ancora segretate e quella straordinaria sui valori eventualmente trasferiti o prelevati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7497719191451771261?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7497719191451771261/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7497719191451771261' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7497719191451771261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7497719191451771261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/attivita-finanziarie-emerse-domina-il.html' title='Attività finanziarie emerse.  Domina il valore di mercato.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8317824359902644013</id><published>2012-02-15T08:04:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:04:59.378+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavoro all&apos;estero'/><title type='text'>Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Uno studio di architettura italiano (ITA 1) riceve un incarico da un committente italiano (ITA 2) per lavori di progettazione su un immobile situato a Nizza, di proprietà di persona fisica francese. Tutto il lavoro dello studio di architettura verrà svolto in Italia. ITA 1 fattura ad ITA 2 con Iva 21% in quanto la progettazione è svolta in Italia, oppure emette fattura fuori campo iva ai sensi dell'art. 7 quater D.P.R.n. 633/72 perchè l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia visto che l'immobile è ubicato all'estero? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Le prestazioni di servizi relative ai beni immobili ex art. 7-quater, co. 1, lett. a), del Decreto IVA si reputano effettuate in Italia se l’immobile si trova nel territorio dello Stato, altrimenti l’operazione non rileva in Italia.&lt;br /&gt;Pertanto, a nostro parere, nel caso indicato, la fattura va emessa fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8317824359902644013?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8317824359902644013/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8317824359902644013' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8317824359902644013'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8317824359902644013'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/progettazione-di-immobile-situato-fuori.html' title='Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7310102370599181961</id><published>2012-02-15T08:03:00.000+01:00</published><updated>2012-02-15T08:04:04.991+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Google'/><title type='text'>Nuova privacy di Google.</title><content type='html'>In questi giorni, la società Google ha dovuto interagire con l'Unione Europea, nelle particolari vesti del gruppo art. 29 Working Party, con particolare riferimento alla sua nuova policy sulla privacy, la cui "entrata in vigore" è prevista per il prossimo marzo. Al riguardo, Google pare aver cercato - pur progressivamente e con qualche difficoltà - adeguare tale politica acquisendo e tenendo conto degli spunti utili emersi già negli Stati Uniti e nei Paesi UE.&lt;br /&gt;Ma vediamo più nel dettaglio di seguito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il nuovo testo privacy di Google&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andando ad analizzare l’attuale testo della privacy fornito da Google, si evincono, prima facie, anzitutto i due principali obiettivi perseguiti dalla nuova privacy policy di Google:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) trasparenza e semplificazione delle proprie regole privacy;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) miglioramento dell’esperienza già maturata rispetto ai vari servizi forniti dal colosso americano, in un’ottica evidentemente pragmatica e inevitabilmente economica,poiché l’obiettivo in vero sotteso è lo sviluppo della propria operatività sul mercato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora passiamo però a considerare le finalità del trattamento - o meglio dei trattamenti dati ! - posti in essere da Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le finalità del trattamento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel nuovo testo in questione ritroviamo che i dati personali raccolti dai suoi vari servizi sono utilizzati “per offrire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google medesima e i suoi utenti.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma il medesimo testo precisa che queste informazioni sono utilizzate anche “anche per offrire contenuti personalizzati, ad esempio per visualizzare risultati di ricerca e annunci più pertinenti.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma questo tipo di finalità sottintende una attività di profilazione degli utenti e quella correlata della pubblicità mirata, con tutte le conseguenze problematiche, del caso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conta sottolineare che Google tende a unificare l’erogazione dei propri servizi sotto l’aspetto del godimento dei medesimi da parte degli utenti, in particolare utilizzando il nome specificato dall’utente per il suo profilo Google anche per tutti i servizi abbinati a un account Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va la pena evidenziare anche che la società americana intende anche rappresentare in modo uniforme l’utente rispetto a tutti i i suoi servizi di cui il medesimo utente si avvalga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò con la possibile unificazione della posizione giuridica di “interessato” - ai sensi dell’art. 4 Codice – in capo all’utente di Google che sia dotato anche di un relativo profilo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma anche con il concreto rischio di costruire profili degli utenti sempre più dettagliati e invasivi per l’identità personale e la riservatezza dei medesimi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va evidenziato, tuttavia, che Google tratta le informazioni personali sui suoi server in diversi Paesi sparsi in tutto il mondo e soprattutto tratta dati personali su un server sito in un Paese diverso da quello in cui si trova l’utente, con l’evidente necessità, peraltro, di individuare la normativa applicabile in concreto, volta per volta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Occorre soffermarsi sull’obiettivo manifestato da Google di garantire trasparenza riguardo ai dati che raccoglie in modo da consentire agli utenti di prendere decisioni informate e consapevoli sulla modalità e finalità di utilizzo di tali dati, nonché sui propri diritti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad esempio, gli utenti possono esaminare e controllare alcuni tipi di dati collegati all’account Google, scegliere, e quindi selezionare, i soggetti, rectius gli account, con chi condividere informazioni, o anche “recuperare” propri dati da molti dei servizi offerti dal colosso americano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È interessante anche considerare la facoltà per gli utenti di impostare il browser in modo da bloccare tutti i cookies di Google, compresi quelli associati ai servizi goduti. Ben tenendo a mente tuttavia che vari cookies son in realtà necessari per poter usufruire dei servizi in questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati condivisi sui servizi Google&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Molti dei servizi consentono agli utenti di condividere informazioni con altri utenti fino a renderle pubbliche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò però nella necessaria consapevolezza che tali informazioni, una volta pubbliche, possono essere indicizzate dai motori di ricerca, compreso quello di Google, ma che la detta società offre anche appositi strumenti atti a garantire la non visualizzabilità temporanea o persino la rimozione di contenuti già immessi dagli utenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Google si preoccupa espressamente che gli utenti possano accedere ai loro dati personali, ed eventualmente aggiornarli rapidamente o eliminarli, fatta salva la necessità di conservazione per “legittime finalità commerciali o legali”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È tuttavia indubbio il carattere ambiguo e indeterminato di tale formula, pur con le specifiche date dal testo informativo in questione, quali la tutela dei diritti o della sicurezza di Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Occorre esprimere riserva di giudizio, in attesa di singole concrete questioni, sulla dichiarazione di Google di voler respingere richieste degli utenti che Google definisce “irragionevolmente ripetitive”, mentre può comprendersi tale politica per quelle richieste che richiedano un impegno tecnico eccessivo, come lo sviluppo di un nuovo sistema eccessivamente complicato e costoso a tutela di dati personali non sensibili o che possano porre a rischio la privacy di altre persone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Appare scontato, nonché indifferibile e assolutamente dovuto, l’impegno dichiarato dalla società americana di proteggere i dati personali “raccolti” dalla distruzione accidentale o dolosa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il riferimento evidente è ai casi di “data breach” di cui si occupa la direttiva UE n. 136/2009, solo in parte attuata all’interno degli ordinamenti nazionali e che ha già creato un gran vespaio sulla possibilità di coniugare tutela della privacy e libertà di impresa, e ancor prima corretto funzionamento dei servizi resi dagli operatori della società dell’informazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E soprattutto appare poco logico e chiaro il nesso fra tale impegno e la susseguente dichiarazione di Google che potrebbe decidere di non rimuovere i dati dai suoi sistemi di backup.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per essere compatibile tale trattamento dati con la normativa nazionale e comunitaria occorrerà che Google adegui il periodo di conservazione in questione ai fondamentali principi di proporzionalità e stretta necessità del trattamento di cui all’art. 11 del Codice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comunicazione/cessione dei dati personali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È ora il caso di soffermarsi sul rilevante profilo della comunicazione/cessione dei dati personali raccolti da Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene quest’ultima dichiara di fornire dati personali a società, organizzazioni e persone ch fanno parte del gruppo Google, pur sulla base di non ben chiare istruzioni e nel rispetto delle proprie norme sulla privacy e di altre eventuali misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Google dichiara poi di comunicare i dati in questione anche al di fuori della propria sfera organizzativa, nei seguenti casi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Quando vi sia il consenso dell’utente, con particolare riferimento alla condivisione di dati personali sensibili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qui rimane il dubbio se Google ritenga di non aver bisogno di acquisire il consenso per poter condividere dati personali che siano invece comuni (quali nome,cognome, età….)….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) agli amministratori di dominio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In vero, non desta particolari preoccupazioni invece la previsione secondo cui Google fornisce i dati degli utenti agli amministratori di dominio, come nel caso degli utenti Google Apps, sia per la presumibile - anche se da verificare in concreto - esperienza tecnica di tale tipo di soggetto e anche perché Google delimita espressamente i trattamenti del detto amministratore e fra questi include trattamenti apparentemente poco invasivi per la riservatezza degli utenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la visualizzazione statistica relative alle applicazioni installate;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- il trattamento dei dati dell’account dell’utente per rispettare una legge o una norma vigente, o una richiesta governativa applicabile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Procedure di audit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è del tutto rassicurante l’affermazione di Google che procede alla verifica regolare del rispetto delle norme sulla privacy e al rispetto di diversi “accordi di autoregolamentazione”, evidentemente autoreferenziali, collegati alle best practises in atto, e posti al di fuori di una rigida attività di controllo e verifica da parte delle Authorities nazionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se non altro perché non è facilmente individuabile il substrato di regole e principi sicuramente applicabili a una società che ha comunque sede legale negli Stati Uniti, e quindi in territorio extracomunitario (v. art. 5 del Codice italiano).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del resto non è sempre agevolmente individuabile un sicuro criterio di collegamento fra l’ordinamento comunitario e i vari servizi di Google, tale da radicare la competenza del primo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentre presenta un valore sicuramente rilevante e significativo la dichiarazione di impegno “a non ridurre i diritti degli utenti previsti dalle presenti Norme sulla privacy senza il loro esplicito consenso”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò in chiave di garanzia di rispetto dei principi fondamentali del trattamento dati come quelli di finalità, proporzionalità e necessità del medesimo trattamento, per ciascun tipo di operazione svolta.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7310102370599181961?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7310102370599181961/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7310102370599181961' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7310102370599181961'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7310102370599181961'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/nuova-privacy-di-google.html' title='Nuova privacy di Google.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7308775406664762153</id><published>2012-02-14T08:27:00.002+01:00</published><updated>2012-02-14T08:28:43.745+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: mora per non apposizione marche da bollo su cedolini affitto.</title><content type='html'>dal 2011 ho un contratto di affito, vorrei quindi detrarlo con il modello 730. Il proprietario mi ha però rilasciato i cedolini d'affitto senza la marca da bollo, ed io, ho scoperto solo ora che le marche da bollo dovevano essere apposte prima della data scritta. Come posso fare ora? Ho letto che ci sarebbe una mora da pagare, di quanto in più alla marca da1.81 €?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7308775406664762153?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7308775406664762153/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7308775406664762153' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7308775406664762153'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7308775406664762153'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-mora-per-non-apposizione-marche.html' title='Quesito: mora per non apposizione marche da bollo su cedolini affitto.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6300957721533632742</id><published>2012-02-14T08:27:00.001+01:00</published><updated>2012-02-14T08:27:45.391+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Srl'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: vendita diretta.</title><content type='html'>io e un altro socio stiamo per costituire una srl di&lt;br /&gt;vendita diretta (domicilio del cliente).&lt;br /&gt;Vorremmo sapere se noi stessi&lt;br /&gt;possiamo svolgere l'attività, cioè in qualità di soci. Nel senso che&lt;br /&gt;dobbiamo essere paragonati a degl iincaricati alle vendite con&lt;br /&gt;percentuali etc, ?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6300957721533632742?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6300957721533632742/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6300957721533632742' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6300957721533632742'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6300957721533632742'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-vendita-diretta.html' title='Quesito: vendita diretta.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1998337335080866110</id><published>2012-02-14T08:26:00.000+01:00</published><updated>2012-02-14T08:27:16.230+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vendite private'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: vendite private - obblighi fiscali.</title><content type='html'>Premesso che sono già titolare di una partita IVA di merceologia totalmente diversa, adesso sarebbe mia intenzione far stampare privatamente il mio lavoro e distribuirlo (a pagamento) presso le venti sedi regionali.&lt;br /&gt;Vorrei sapere quali sono gli obblighi fiscali ai quali sarei sottoposto per tale operazione o quale alternativa potrei adottare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1998337335080866110?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1998337335080866110/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1998337335080866110' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1998337335080866110'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1998337335080866110'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-vendite-private-obblighi.html' title='Quesito: vendite private - obblighi fiscali.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5154241255333407294</id><published>2012-02-14T08:25:00.002+01:00</published><updated>2012-02-14T08:26:25.562+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Capitale sociale'/><title type='text'>Reintegro del capitale sociale a seguito di perdite di esercizio e scritture contabili.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;In riferimento agli artt. 2446-2447-2482 bis e 2482 ter c.c. quali le relative scritture contabili a reintegro del capitale in assenza di utili e/o riserve disponibili? In quale voce del patrimonio netto dovrebbero confluire i relativi versamenti da parte dei soci a seguito di specifica delibera? In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi procedere tanto alla riduzione del capitale quanto al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, al momento della relative sottoscrizioni si dovrebbero rispettare anche i presupposti previsti rispettivamente ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c.? In caso di perdite non al di sotto del minimo legale, invece, tali adempimenti sembrerebbero non richiesti. Infine, quale la relativa scrittura contabile per l'abbattimento della perdita a seguito dei versamenti a copertura della medesima? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;In modo schematico, evitando considerazioni di tipo procedurale in relazione ai diversi adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni, si pone in rilievo che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Per la copertura reale delle perdite, che implica l'apporto da parte dei soci di nuovi mezzi nella gestione aziendale al fine di reintegrare le risorse perdute, la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.II.5] Soci c/reintegrazioni a [SP - A.IX] Perdita d'esercizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;in quanto il credito vantato verso i soci non può confluire alla voce A.1 dell'attivo patrimoniale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All'effettivo versamento la rilevazione sarà la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.IV.1] C/C Bancario a [SP C.II.5] Soci c/reintegrazioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Nel caso di copertura mista (con riporto a nuovo di parte della perdita), la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diversi a [SP - A.IX] Perdita d'esercizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.II.5] Soci c/reintegrazioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP - A.VIII] Perdite portate a nuovo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Nell'ipotesi di copertura perdite con rinuncia di crediti da parte dei soci (anche utilizzando versamenti che possono precedere la deliberazione), la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP D.3] Debiti verso soci per finanziamenti a [SP - A.IX] Perdita d'esercizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Nelle situazioni di perdita già preventivata (es. da bilanci straordinari o da situazioni patrimoniali di dettaglio), è anche possibile eseguire versamenti - da parte dei soci - di nuove risorse nel corso dell'esercizio (vedere, in merito, il principio contabile 28 Oic), la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.IV.1] C/C Bancario a [SP A.IX] Versamenti a copertura perdite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tenendo presente che quest'ultimo conto sarà poi girocontato con contropartita in avere del conto "Perdita di esercizio".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini contabili è necessario rispettare i principi di competenza delle rilevazioni in relazione alle delibere assunte e ai conseguenti comportamenti adottati e, quindi, nel fornire la risposta non sono stati seguiti i diversi quesiti, in quanto non conoscendo il deliberato relativo alla situazione non è configurabile l'ipotesi concreta di comportamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso, si ritiene che adattando gli esempi predetti, al caso concreto, è possibile pervenire a dare soluzione alle diverse ipotesi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5154241255333407294?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5154241255333407294/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5154241255333407294' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5154241255333407294'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5154241255333407294'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/reintegro-del-capitale-sociale-seguito.html' title='Reintegro del capitale sociale a seguito di perdite di esercizio e scritture contabili.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8182324438427041802</id><published>2012-02-14T08:25:00.001+01:00</published><updated>2012-02-14T08:25:35.269+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TFR'/><title type='text'>Rivalutazione Tfr: sostituti d’imposta alla cassa entro il 16 febbraio.</title><content type='html'>Entro giovedì 16 febbraio 2012 i sostituti d’imposta dovranno versare il saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti, che si sono determinate nel 2011. L'importo da pagare è ciò che rimane scalando dall'importo complessivo l'acconto corrisposto a dicembre. La scadenza non riguarda la liquidazione "finale" del Tfr, che segue le regole ordinarie, ma la sua rivalutazione annuale, prevista dall'articolo 2120 del codice civile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8182324438427041802?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8182324438427041802/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8182324438427041802' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8182324438427041802'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8182324438427041802'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/rivalutazione-tfr-sostituti-dimposta.html' title='Rivalutazione Tfr: sostituti d’imposta alla cassa entro il 16 febbraio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7998179854320312296</id><published>2012-02-14T08:24:00.000+01:00</published><updated>2012-02-14T08:25:14.463+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Interessi legali'/><title type='text'>Telefisco 2012: Decreto Proroghe e interessi 2011 con ritenuta del 27%.</title><content type='html'>Sugli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati entro il 31.12.2011, anche se esigibili a partire dall’anno successivo, si applica la ritenuta del 27%. Questo è uno dei chiarimenti più importanti forniti in occasione di Telefisco 2012 dagli esperti fiscali circa il contenuto dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011 (Decreto proroghe). Tale norma ha, infatti, regolamentato la decorrenza dell’unificazione al 20% delle precedenti aliquote del 12,50% e del 27% delle ritenute e delle imposte sostitutive da applicare ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7998179854320312296?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7998179854320312296/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7998179854320312296' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7998179854320312296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7998179854320312296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/telefisco-2012-decreto-proroghe-e.html' title='Telefisco 2012: Decreto Proroghe e interessi 2011 con ritenuta del 27%.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2764274701612131103</id><published>2012-02-10T08:14:00.005+01:00</published><updated>2012-02-10T08:15:35.725+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavori in economia'/><title type='text'>Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il comma 3-bis aggiunto dalla L. 22-12-2011, n. 214 all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. A tenore dell'art. 121, tale disposizione contenuta nella Parte II del Codice, in quanto non derogata, si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si richiede pertanto se anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ci si debba obbligatoriamente avvalere della centrale unica di committenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Al fine di rispondere al quesito posto è opportuno premettere che ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, "Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:&lt;br /&gt;a) mediante amministrazione diretta;&lt;br /&gt;b) mediante procedura di cottimo fiduciario".&lt;br /&gt;Con riferimento al cottimo fiduciario, il successivo comma 4 della norma invocata ne conferma la natura di procedura negoziata, con conseguente procedimentalizzazione della fase di affidamento, assoggettata alle regole di evidenza pubblica quali il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuarsi mediante indagini di mercato ovvero elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.&lt;br /&gt;L'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante amministrazione diretta, invece, non sembra annoverabile nel genus delle procedure di evidenza pubblica, atteso che non è procedimentalizzata, neppure dal nuovo D.P.R. 05-10-2010, n. 207, in quanto non sussiste alcun affidamento a terzi di prestazioni.&lt;br /&gt;Tanto premesso, è di particolare interesse evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, Codice Appalti, introdotto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06-12-2011, n. 201, "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".&lt;br /&gt;Benché la norma più su riprodotta si riferisca testualmente all'"acquisizione di lavori, servizi e forniture", dunque senza distinguere tra le varie tipologie di gare ammesse dal Codice Appalti, l'art. 23, comma 5, D.L. 06-12-2011, n. 201, ha espressamente circoscritto l'applicazione dell'invocato art. 33, comma 3-bis, solo alle "gare bandite successivamente al 31 marzo 2012".&lt;br /&gt;Dunque, sembrerebbe che agli Enti Locali con meno di 5.000 abitanti sia fatto divieto di gestire autonomamente ed in proprio i procedimenti finalizzati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in cui la selezione dell'offerente debba avvenire mediante un confronto concorrenziale tra più candidati.&lt;br /&gt;In tal senso sembra deporre anche la relazione di accompagnamento al D.L. 06-12-2011, n. 201, ove è stato evidenziato che la finalità di detta norma è superare la frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure di evidenza pubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2764274701612131103?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2764274701612131103/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2764274701612131103' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2764274701612131103'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2764274701612131103'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/enti-locali-con-meno-di-5000-abitanti-e_10.html' title='Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2065065888664485810</id><published>2012-02-10T08:14:00.003+01:00</published><updated>2012-02-10T08:14:53.433+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Elusione fiscale'/><title type='text'>Lo sconto fiscale vuole fatti non parole, se no è elusione.</title><content type='html'>Con l’ordinanza 1530 del 2 febbraio, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito, in tema di imposta di registro, che è elusione fiscale beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel comune dove è ubicato l’immobile, in quanto solo il dato anagrafico o il lavoro danno diritto al risparmio d’imposta.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;Con avviso di liquidazione, il competente ufficio del Registro revocava i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, concessi al contribuente in sede di registrazione del rogito di acquisto di un immobile, procedendo alla contestazione delle normali imposte. Ciò perché l’interessato non aveva la residenza nel comune in cui era ubicato il bene.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’impugnazione dell’atto veniva per tale ragione respinta sia dalla Commissione tributaria di primo grado sia dalla Ctr.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Con il conseguente ricorso al giudice di legittimità, il ricorrente deduceva principalmente violazione dell’articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, atteso che la legge di Registro non richiederebbe il requisito dello stabilimento della residenza anagrafica nel comune dove è posto l’immobile acquistato. La sentenza impugnata avrebbe quindi privilegiato – anche a danno del principio di buona fede nei rapporti tra le parti, sancito dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente – questo insussistente elemento formale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;Non avendo riscontrato, nel caso concreto, le condizioni indicate dalla norma per la conferma dell’originaria tassazione, non è stato difficile per la Corte suprema approdare a un terzo giudizio conforme, considerato che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che, in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, la legge prevede, tra le altre condizioni, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore. La lettera e la formulazione della norma dell’articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, portano, infatti, a escludere la possibilità di dare rilevanza giuridica alla realtà fattuale, ove in contrasto con il dato anagrafico (Cassazione 1173/2008).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il dato letterale, trova, peraltro, conferma e logico riscontro nelle ulteriori disposizioni della norma, laddove sono previsti gli unici due casi in cui, eccezionalmente, può farsi a meno del dato anagrafico della residenza, ritenendosi meritevole di considerazione la situazione fattuale e, in particolare, quello in cui l’immobile da acquistare sia ubicato nel comune ove il contribuente “svolge la propria attività” e quell’altro, trattandosi di soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, in cui “ha sede l’impresa da cui dipende”. E’ evidente, perciò, che essendo stati espressamente indicati i casi eccettuati in cui, in deroga alla ordinaria previsione, il beneficio può essere riconosciuto sulla base del presupposto fattuale, un’interpretazione della norma, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce a escludere la possibilità di estendere il beneficio ad altre casistiche non contemplate (Cassazione n. 8377/2001).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nella stessa ordinanza 1530/2012, la Cassazione conclude affermando che il principio fatto valere è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Occorre precisare, a quest’ultimo riguardo, che viene comunemente definito come abuso del diritto o elusione fiscale quell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione (che non trova ancora rispondenza in precise norme di diritto positivo) che permette all’Amministrazione finanziaria di recuperare le maggiori imposte su operazioni commerciali, spesso complesse, che, pur non contravvenendo a disposizioni legislative, possono essere ritenute come illegittime in quanto permettono un indebito risparmio fiscale (cfr Cassazione 25537/2011, 18907/2011, 14231/2011).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il trascritto principio comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione (cfr Cassazione 30055/2008, 10257/2008, 8772/2008, 20398/2005).&lt;br /&gt;Tale divieto è ormai assurto al rango di principio generale antielusivo, finalizzato a garantire la piena e compiuta applicazione del sistema comunitario di imposta (cfr Cassazione 4737/2010, 11162/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2065065888664485810?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2065065888664485810/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2065065888664485810' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2065065888664485810'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2065065888664485810'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/lo-sconto-fiscale-vuole-fatti-non.html' title='Lo sconto fiscale vuole fatti non parole, se no è elusione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-680704095977873226</id><published>2012-02-10T08:14:00.001+01:00</published><updated>2012-02-10T08:14:23.344+01:00</updated><title type='text'>Il confronto è indispensabile per uscire dagli “standard”.</title><content type='html'>La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, pur non essendo ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Quest’ultimo ha l’onere di provare, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che ne giustificano l’esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard, ovvero la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo preso in esame (principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009).&lt;br /&gt;Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non viola l’art. 17 della legge n. 400/88 per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere generale e non di atto avente natura regolamentare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-680704095977873226?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/680704095977873226/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=680704095977873226' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/680704095977873226'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/680704095977873226'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/il-confronto-e-indispensabile-per.html' title='Il confronto è indispensabile per uscire dagli “standard”.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7427302378608185544</id><published>2012-02-10T08:13:00.002+01:00</published><updated>2012-02-10T08:14:05.498+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Regime Iva del cambio di destinazione d’uso dell’immobile.</title><content type='html'>Vorrei sapere se l’esenzione dall’Iva è applicabile anche in caso di cambio della destinazione d’uso non collegata a degrado dell’immobile?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del Dpr n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.&lt;br /&gt;Relativamente agli immobili ristrutturati, la norma richiamata non richiede che gli interventi di recupero siano collegati a una condizione di degrado dell’immobile, per cui può trovare applicazione anche in ipotesi di cambio di destinazione d’uso non collegato a degrado del bene (v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2009).&lt;br /&gt;Lo stato di degrado dell’immobile non è necessario neppure ai fini dell’applicabilità della norma di cui al n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % ai “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7427302378608185544?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7427302378608185544/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7427302378608185544' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7427302378608185544'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7427302378608185544'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/regime-iva-del-cambio-di-destinazione.html' title='Regime Iva del cambio di destinazione d’uso dell’immobile.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6400296806428425968</id><published>2012-02-10T08:13:00.001+01:00</published><updated>2012-02-10T08:13:32.291+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Codice Tributo'/><title type='text'>Attività emerse, ecco i codici per bollo e imposta straordinaria.</title><content type='html'>Istituiti i codici tributo “8111”, “8112”, “8113” per versare, tramite modello F24, rispettivamente l’imposta di bollo speciale, l’imposta straordinaria e le relative sanzioni, previste dal decreto Salva Italia, per le attività finanziarie emerse (articolo 19, commi 6, 10 e 12 del Dl 201/2011). Il comma 6 dell’articolo 19 stabilisce, inoltre, che, per gli anni 2012 e 2013, l’aliquota del bollo speciale sale rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille.&lt;br /&gt;È quanto prevede la risoluzione n.14/E del 9 febbraio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In particolare, il codice “8111” consente il versamento dell’imposta di bollo speciale, pari al 4 per mille, sulle attività finanziarie che al 31 dicembre scorso, erano ancora secretate. Con il codice “8112” si potrà pagare l’imposta straordinaria del 10 per mille sui “valori” che al 6 dicembre scorso sono stati in tutto o in parte prelevati dal rapporto acceso presso l’intermediario per effetto della vecchia procedura di emersione. Infine, con il codice “8113” si potranno corrispondere le sanzioni per l’omesso versamento dei tributi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I codici sono esposti nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno del versamento, nel formato “AAAA”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6400296806428425968?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6400296806428425968/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6400296806428425968' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6400296806428425968'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6400296806428425968'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/attivita-emerse-ecco-i-codici-per-bollo.html' title='Attività emerse, ecco i codici per bollo e imposta straordinaria.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8024939741476401999</id><published>2012-02-10T08:12:00.000+01:00</published><updated>2012-02-10T08:13:01.544+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TFR'/><title type='text'>Tfr, saldo ormai dietro l'angolo. Il versamento entro il 16 febbraio.</title><content type='html'>Sostituti d'imposta in cassa entro giovedì 16 febbraio per rispettare, senza sanzioni, l'appuntamento con il saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, che si sono determinate nel 2011. L'importo da pagare è ciò che rimane scalando dall'importo complessivo l'acconto corrisposto a dicembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rivalutazione Tfr e imposta sostitutiva&lt;br /&gt;Innanzitutto è bene chiarire che la scadenza del 16 febbraio non riguarda la liquidazione "finale" del Tfr, che segue le regole ordinarie, ma la sua rivalutazione annuale, prevista dall'articolo 2120 del codice civile che disciplina la materia. Esclusi dal tributo, inoltre, i fondi pensionistici complementari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno (escluse quelle maturate nell'anno stesso) dai sostituti d'imposta per i loro assistiti vengono, dunque, "maggiorate" applicando un coefficiente costituito da un tasso fisso dell'1,5%, più uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.&lt;br /&gt;L'11% per cento di questo aumento di capitale costituisce l'imposta sostitutiva dell'Irpef da versare al Fisco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pagamento in due tempi&lt;br /&gt;Doppia scadenza per "onorare" il tributo: il 16 dicembre dell'anno di competenza in cassa per l'acconto (nella misura del 90%), calcolato con il metodo storico o previsionale, e il successivo 16 febbraio per il versamento del saldo. In cassa, il 16 febbraio, anche i datori di lavoro che hanno saltato l'acconto di dicembre perché sostituti d'imposta soltanto dall'anno precedente a quello per il quale era dovuto l'anticipo, ossia, nel nostro caso, dal 2010. Non scontano l'imposta, invece, per mancanza di rivalutazioni, i sostituti "nati" nel 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il modello F24, via libera alle compensazioni&lt;br /&gt;I titolari di partita Iva possono utilizzare, per il pagamento, soltanto il canale telematico, attraverso il modello F24, che consente di compensare eventuali altri crediti tributari e contributivi: il codice da indicare nella "Sezione Erario" è il 1713.&lt;br /&gt;Gli altri contribuenti possono invece effettuare il versamento anche alle poste, in banca o presso gli agenti della riscossione, presentando il modello F24 in formato cartaceo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8024939741476401999?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8024939741476401999/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8024939741476401999' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8024939741476401999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8024939741476401999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/tfr-saldo-ormai-dietro-langolo-il.html' title='Tfr, saldo ormai dietro l&apos;angolo. Il versamento entro il 16 febbraio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6885099828029513456</id><published>2012-02-10T08:09:00.000+01:00</published><updated>2012-02-10T08:12:31.364+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A.I.A.'/><title type='text'>Variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A, quali gli obblighi e sanzioni.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Questo Ufficio ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per un'acciaieria. Nelle more della validità dell'A.I.A., la ditta che gestisce l'impianto è mutata senza che sia stata fatta al riguardo alcuna comunicazione all'Autorità competente. Gradiremmo conoscere se la comunicazione del subentro di un nuovo gestore dell'impianto autorizzato A.I.A. è doverosa e, in caso affermativo, se l'inadempimento espone l'obbligato e/o gli obbligati a sanzioni penali o amministrative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Al fine di rispondere al quesito giova ricordare che con l'introduzione del Titolo III-bis - L'autorizzazione integrata ambientale - ad opera dell'art. 2, D.Lgs. 29-06-2010, n. 128, si è provveduto ad introdurre la normativa in materia di A.I.A. nel corpo del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, prevedendo l'abrogazione del D.Lgs. 18-02-2005, n. 59.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art. 29-nonies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 contiene la disciplina relativa alla modifica degli impianti o variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A., prevedendo in particolare, che "Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comunicazione del subentro di un nuovo gestore di impianto soggetto ad A.I.A. costituisce un obbligo dei due soggetti attori dell'avvicendamento, il vecchio ed il nuovo gestore. Tuttavia, l'inosservanza di tale obbligo non trova una sanzione penale o amministrativa nel corpus normativo del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 e s.m.i..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, dedicato specificatamente alle sanzioni per violazioni di obblighi previsti dal Titolo III-bis, in materia di A.I.A., non prevede alcuna sanzione per l'inadempimento di questo specifico obbligo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6885099828029513456?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6885099828029513456/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6885099828029513456' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6885099828029513456'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6885099828029513456'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/variazione-del-gestore-di-impianto.html' title='Variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A, quali gli obblighi e sanzioni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8532482767738332305</id><published>2012-02-09T08:29:00.000+01:00</published><updated>2012-02-09T08:30:12.758+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Agenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: progetto rete vendita diretta.</title><content type='html'>mi occupo di realizzare gioielli in argento artigianalmente, attivita' che ho intrapreso da circa 3 mesi con regolare iscrizione alla camera di commercio settore artigiani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho deciso di voler distribuire i miei gioielli attraverso la rete vendita di collaboratori /trici attraverso la vendita diretta.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vi chiedo a questo proposito di spiegarmi quali sono gli obblighi fiscali a cui sono tenuta, quali nei confronti dei collaboratori/trici  e come procedere in tal senso.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8532482767738332305?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8532482767738332305/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8532482767738332305' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8532482767738332305'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8532482767738332305'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-progetto-rete-vendita-diretta.html' title='Quesito: progetto rete vendita diretta.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-348460111192217872</id><published>2012-02-09T08:28:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:29:04.490+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione'/><title type='text'>La deduzione dei canoni di locazione è subordinata alla registrazione del contratto?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;E' corretto per un imprenditore portare in deduzione i canoni di locazione dell'immobile strumentale anche se il proprietario non ha registrato il contratto di affitto?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;La disciplina fiscale relativa alla locazione di beni immobili ha subito, com'è noto rilevanti modifiche ad opera del D.L. n. 223/2006, attraverso la riformulazione dell'articolo 10, comma primo, n. 8) del D.P.R. n. 633/1972. &lt;br /&gt;Tali novità, come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E/2006, comportano che:&lt;br /&gt;i) le locazioni di immobili strumentali scontino il regime dell'esenzione IVA, previsto in linea generale per tutte le locazioni comprese quelle finanziarie con alcune eccezioni. Sono infatti imponibili al tributo:&lt;br /&gt;a) le locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;&lt;br /&gt;b) le locazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno un pro rata di detraibilità non superiore al 25%;&lt;br /&gt;le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l'opzione per l'imponibilità ad IVA.&lt;br /&gt;A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.&lt;br /&gt;La menzionata aliquota, prevista dall'articolo 5, lett. a-bis), della Tariffa, Parte Prima, del citato D.P.R. n. 131/1986 è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, effettuate da locatori che agiscono nella veste di soggetti Iva.&lt;br /&gt;La mancata registrazione del contratto di locazione comporta l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo che possono variare dal 120% a 240% dell'imposta dovuta, oltre che il versamento della stessa.&lt;br /&gt;Tale regime sanzionatorio, non dovrebbe, però, limitare il diritto di deduzione previsto in materia di imposte sui redditi dei canoni corrisposti a fronte della locazione degli immobili strumentali, ma quale dovrebbe essere garantita indipendentemente dal fatto che sia stata omessa la registrazione del contratto medesimo.&lt;br /&gt;Infatti, stante il dettato del'articolo 102, del D.P.R. n. 917/1986, la deduzione dei canoni di locazione sostenuti non è subordinata alla registrazione del contratto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte:IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-348460111192217872?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/348460111192217872/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=348460111192217872' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/348460111192217872'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/348460111192217872'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-deduzione-dei-canoni-di-locazione-e.html' title='La deduzione dei canoni di locazione è subordinata alla registrazione del contratto?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-589761878336852440</id><published>2012-02-09T08:28:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:28:30.587+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='OIC'/><title type='text'>OIC: certificati ambientali rilevanti per competenza.</title><content type='html'>L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha diffuso due principi contabili nazionali nella forma di bozza per commenti da inviare entro il 10 aprile 2012 e relativi ai certificati ambientali, che costituiscono in incentivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotto dal decreto di liberalizzazione del settore energetico. In base ai principi contabili diffusi dall’OIC, i certificati verdi, rilasciati dal Gestore servizi energetici (Gse), devono essere rilevati nella parte ordinaria del bilancio in base al principio di competenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-589761878336852440?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/589761878336852440/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=589761878336852440' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/589761878336852440'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/589761878336852440'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/oic-certificati-ambientali-rilevanti.html' title='OIC: certificati ambientali rilevanti per competenza.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8160411304885694744</id><published>2012-02-09T08:27:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:28:08.272+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto semplificazioni'/><title type='text'>D.L. Semplificazioni: cambio di residenza in due giorni.</title><content type='html'>Il D.L. Semplificazioni prevede una norma con la quale sarebbe possibile cambiare la residenza entro due giorni dalla richiesta. In base a tale norma, infatti, gli effetti giuridici del cambio di residenza decorrono dall’atto della dichiarazione e l’iscrizione va effettuata dal Comune entro due giorni dalla richiesta, contro i 45 giorni attuali. Nella versione finale del D.L. Semplificazioni, la norma concede ora 90 giorni di tempo al Governo a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. Liberalizzazioni per la partenza effettiva di tale procedura ultra-veloce. In questi tre mesi, il Governo ha il compito di uniformare le regole evitando il rischio di “doppie residenze”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8160411304885694744?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8160411304885694744/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8160411304885694744' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8160411304885694744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8160411304885694744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dl-semplificazioni-cambio-di-residenza.html' title='D.L. Semplificazioni: cambio di residenza in due giorni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8342130801196193423</id><published>2012-02-09T08:27:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:27:43.301+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto semplificazioni'/><title type='text'>D.L. Semplificazioni: avvio di un’attività solo con una comunicazione.</title><content type='html'>Il D.L. Semplificazioni continua il programma di semplificazioni relative all’apertura di una nuova attività intrapreso nella primavera del 2010 con il recepimento della direttiva sui servizi e con l’introduzione della procedura Comunica. L’art. 12 dello schema di decreto legge sulle semplificazioni, prevede, infatti, al comma 4, che alcune attività possano essere iniziate sulla base di semplici comunicazioni, senza obbligo di certificazione, e altre siano del tutto libere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8342130801196193423?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8342130801196193423/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8342130801196193423' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8342130801196193423'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8342130801196193423'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dl-semplificazioni-avvio-di-unattivita.html' title='D.L. Semplificazioni: avvio di un’attività solo con una comunicazione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1567737830235774199</id><published>2012-02-09T08:26:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:27:19.995+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Celiachia'/><title type='text'>Test di autorilevazione della celiachia.</title><content type='html'>Vorrei sapere se il test di autorilevazione della celiachia può essere considerato dispositivo medico e se la spesa sostenuta è detraibile? Esiste un elenco dei dispositivi medici consultabile?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (nn. 507/1992, 46/1997 e 332/2000), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative e ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.&lt;br /&gt;Non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.&lt;br /&gt;Per agevolare l’attività dei contribuenti volta a individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il ministero della Salute ha fornito un elenco non esaustivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.&lt;br /&gt;Ai fini della detrazione Irpef ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir, è necessario che:&lt;br /&gt;dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico&lt;br /&gt;si possa comprovare che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee 93/42/Cee , 90/385/Cee e 98/79/Ce; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.&lt;br /&gt;Premesso ciò, il test di autodiagnosi per la celiachia è un dispositivo medico diagnostico in vitro secondo il Dlgs 332/2000 e, pertanto, la relativa spesa di acquisto è detraibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1567737830235774199?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1567737830235774199/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1567737830235774199' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1567737830235774199'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1567737830235774199'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/test-di-autorilevazione-della-celiachia.html' title='Test di autorilevazione della celiachia.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2975679985138422334</id><published>2012-02-09T08:26:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:26:43.797+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Contenzioso'/><title type='text'>La parte contumace in appello si preclude eccezioni e domande.</title><content type='html'>Nel caso di contumacia della parte appellata, alla Commissione tributaria regionale è vietato pronunciarsi su questioni di merito da essa non espressamente riproposte, qualora le stesse non siano state accolte dalla precedente pronuncia emessa dai giudici di primo grado.&lt;br /&gt;Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla pronuncia della Cassazione 295 del 12 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda&lt;br /&gt;Il contenzioso è conseguente all’impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini Irpeg e Ilor.&lt;br /&gt;La parte ricorrente risultava vittoriosa nel giudizio di primo grado. I giudici della Commissione tributaria provinciale, senza entrare nel merito, si limitavano ad accogliere l’eccezione pregiudiziale concernente un vizio di notifica dell’atto.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Contro la sentenza sfavorevole della Ctp, l’Agenzia dell’Entrate proponeva appello. In sede di gravame, il ricorrente sceglieva di rimanere contumace e pertanto non svolgeva alcuna attività difensiva.&lt;br /&gt;Nonostante avesse accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo sanato il vizio di notifica in virtù della costituzione in giudizio in Ctp del ricorrente, la Commissione tributaria regionale annullava l’atto poiché riteneva di dover accogliere le eccezioni di merito formulate dal contribuente col ricorso introduttivo. Ciò a prescindere dalla circostanza che le predette eccezioni non fossero state riproposte nel giudizio di appello.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Agenzia delle Entrate ricorreva, quindi, per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso. Deduceva in particolare che, ai sensi dell’articolo 346 cpc, nonché per il processo tributario dello “speculare” articolo 56 del Dlgs 546/1992, le domande ed eccezioni non riproposte in appello, anche ove l’appellato fosse rimasto contumace, avrebbero dovuto intendersi come rinunciate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La pronuncia della Cassazione&lt;br /&gt;Il Supremo collegio ha accolto il motivo di doglianza dell’Agenzia e, decidendo nel merito, ha respinto definitivamente il ricorso introduttivo del giudizio.&lt;br /&gt;Per i giudici, infatti, l’articolo 346 cpc trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame. Pertanto, vale il principio secondo cui le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, debbono intendersi rinunciate e non più riesaminabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ proprio il carattere devolutivo dell’appello che impone a entrambe le parti l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni, siano esse domande o eccezioni, risolte in senso a essi sfavorevole.&lt;br /&gt;L’unica differenza, secondo la Cassazione, è che “…mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione…”. Tale difetto di interesse, continuano i giudici, può essere imputato anche alla parte che non si è difesa nel giudizio di gravame in quanto ha scelto di non parteciparvi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In definitiva, secondo la Cassazione, la Ctr è incorsa in errore laddove ha considerato come riproposte in appello le questioni sollevate dal ricorrente, anche se questi è rimasto contumace nel giudizio di gravame.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ulteriori considerazioni&lt;br /&gt;Con riferimento al processo tributario, il principio espresso dall’articolo 346 cpc è essenzialmente trasfuso nell’articolo 56 del Dlgs 546/1992 il quale testualmente dispone che “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate”.&lt;br /&gt;Secondo l’unanime e recente orientamento di legittimità, la suddetta rinuncia può essere desunta dal comportamento processuale della parte che non si sia costituita nel giudizio di appello (Cassazione 1239872009, 238/2009, 19648/2008 e 9217/2007).&lt;br /&gt;Ne consegue che l’effetto devolutivo, che è proprio dell’appello, non può essere inteso in senso troppo ampio, ossia come implicita riproposizione al giudice del gravame di tutte le deduzioni, di diritto e di fatto, avanzate dall’appellato in primo grado anche se non accolte dal primo giudice.&lt;br /&gt;Il processo tributario, infatti, è un processo a impulso di parte, ove le stesse parti sono poste in condizione di parità nel rispetto del principio del contraddittorio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In secondo grado, pertanto, l’inerzia della parte contumace presuppone, seppure implicitamente, la carenza di interesse a proseguire il giudizio. D’altro canto, i giudici del gravame, essendo soggetti terzi e imparziali, non possono sostituirsi alle parti colmandone l’inerzia e pronunciandosi su questioni “non devolute”, poiché non esaminate o non accolte nella sentenza di primo grado.&lt;br /&gt;Diversamente opinando, il prolungarsi del giudizio per accertamenti che trascendono gli interessi delle parti, nella valutazione desumibile seppure in maniera implicita dal loro comportamento processuale, violerebbe il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr Cassazione 7316/2003).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Resta comunque inteso che la parte vincitrice, risultata poi contumace in Ctr, a differenza di quella soccombente che deve agire seguendo le rigorose regole procedimentali previste per la presentazione dell’appello, ha il semplice onere di costituirsi in giudizio e riproporre le questioni precedentemente sollevate e non esaminante nella pronuncia della Ctp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2975679985138422334?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2975679985138422334/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2975679985138422334' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2975679985138422334'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2975679985138422334'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-parte-contumace-in-appello-si.html' title='La parte contumace in appello si preclude eccezioni e domande.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-987825126884579101</id><published>2012-02-09T08:25:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:26:12.690+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Reverse charge'/><title type='text'>Reverse charge obbligatorio anche per i dispositivi multicore.</title><content type='html'>Con la risoluzione n. 13/E del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di inversione contabile per le cessioni di dispositivi a circuito integrato.&lt;br /&gt;Come è noto, l’obbligo di inversione contabile alle cessioni di tali sistemi, disciplinato dall’articolo 17, comma 6, lett. c), del Dpr 633/1972, è stato autorizzato, con decisione del Consiglio dell’Ue del 22 novembre 2010, limitatamente a:&lt;br /&gt;“a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;&lt;br /&gt;b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Amministrazione, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti sull’argomento, fornisce ulteriori indicazioni per meglio definire l’ambito di applicazione del reverse charge a tali congegni.&lt;br /&gt;In proposito, sentita l’Agenzia delle Dogane, secondo cui i dispositivi a circuito integrato, quali le unità centrali di elaborazione, “…specie negli ultimi tempi, vengono anche realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che la CPU è costituita da più core, ovvero da più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package, classificabile al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 NC”, l’Agenzia delle Entrate precisa che debbono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il chiarimento segue quanto già precisato con la risoluzione n. 36/2011 riguardo all’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da assoggettare a reverse charge. Il documento di prassi specificava che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il riferimento ai codici NC 8542 3190 e NC 8542 3110 intende individuare, in modo più oggettivo possibile, al fine di soddisfare esigenze di certezze degli utenti, i meccanismi a circuito integrato che devono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile.&lt;br /&gt;Precisa, infine, l’Agenzia che, ai fini dell’applicazione del regime, rileva l’oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell’inversione contabile deve pertanto essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei a essere inseriti in personal computer o sistemi simili, a prescindere dal fatto che siano destinati a essere incorporati in tali apparecchi o in altri congegni come, ad esempio, gli elettrodomestici.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Amministrazione aveva già fornito chiarimenti in materia con la circolare n. 59/2010 e, in particolare, come anticipato, con la risoluzione n. 36/2011, con la quale è stato precisato che:&lt;br /&gt;l’inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e non per le attività di commercio al minuto e attività assimilate, previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante&lt;br /&gt;sono esclusi dall’obbligo di reverse charge anche i soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 che, tuttavia, effettuano il trasferimento dei beni in argomento direttamente a utilizzatori finali. Si tratta delle ipotesi in cui la fornitura del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del “traffico telefonico”, anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più Simcard) più cellulari che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale. Circostanza sussistente quando i telefoni ceduti non eccedono di oltre il 10% il numero delle Simcard consegnate all’utente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-987825126884579101?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/987825126884579101/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=987825126884579101' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/987825126884579101'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/987825126884579101'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/reverse-charge-obbligatorio-anche-per-i.html' title='Reverse charge obbligatorio anche per i dispositivi multicore.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8401007374877188296</id><published>2012-02-09T08:25:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:25:42.985+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><title type='text'>Modelli Unico e Consolidato doc. L’Agenzia cala un poker di definitivi.</title><content type='html'>Dichiarazioni 2012, ultima puntata. Con quattro provvedimenti del 31 gennaio, entrano nella rosa dei definitivi Unico persone fisiche, Unico società di persone, Unico società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale.&lt;br /&gt;Tutti e quattro i modelli hanno acquisito il bollino senza particolari modifiche contenutistiche rispetto alle bozze ed entrano a pieno titolo nella vetrina della sezione “modelli” del sito internet dell’Agenzia.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Segnaliamo, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo, ricordando innanzitutto che in tutti i modelli compare, nel frontespizio, la casella da barrare quando si presenta una dichiarazione integrativa (al massimo entro 120 giorni da quella originaria) per modificare la precedente richiesta di rimborso dell’eccedenza in scelta di utilizzo in compensazione.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In Unico PF, occhio ai quadri RB (ospita nuovi spazi per consentire a chi ha optato per la cedolare secca di inserire i relativi dati), CS (per determinare il contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi), RP (con la nuova sezione in cui riportare i dati catastali degli immobili, indicazione necessaria per fruire del bonus del 36% dopo la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori), RM (vi debuttano le sezioni XV e XVI, destinate, rispettivamente, ai contribuenti tenuti a versare l’imposta sostitutiva per la partecipazione superiore al 5% al fondo comune d’investimento immobiliare e a quelli che sono proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Altre modifiche normative, invece, hanno interessato contemporaneamente più modelli.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Unico SC e il modello CNM hanno recepito l’innovato trattamento delle perdite fiscali, ora evergreen, in base al quale la perdita di un’annualità può essere scalata dal reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Riguarda invece Unico SP e Unico SC il riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali delle operazioni straordinarie, anche nel caso di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, e l’imposta sostitutiva del 5% per coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione a un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5% (vanno segnalati nel quadro RQ).&lt;br /&gt;Nello stesso quadro RQ di Unico SC trova spazio la maggiorazione dell’Ires di 10,5 punti percentuali per i soggetti “non operativi”, mentre nel quadro RF debutta la variazione in aumento per i costi relativi ai beni di impresa concessi in godimento ai soci per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, non più deducibili dal reddito imponibile.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ritocchi anche per il quadro RS, nell’ambito del quale compare il prospetto per calcolare l’agevolazione legata agli aumenti di capitale sotto forma di conferimenti in denaro effettuati dai soci o per la destinazione di utili a riserva, mentre il rigo RS84 di Unico SC recepisce la detrazione del 55% per chi sostituisce gli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore.&lt;br /&gt;Nel rigo RS44 di Unico SP è presente una casella che andrà barrata dai contribuenti che intendono avvalersi, dal 2013, del regime premiale introdotto a favore di chi si rende “trasparente”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sempre in Unico SC, nei quadri RH e RI, viene gestita la modifica del regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani e esteri e della disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Infine, nei quadri RT e RM di Unico SP, i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola possono detrarre dalla relativa imposta sostitutiva da pagare le eventuali somme già versate in occasione di una precedente rivalutazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8401007374877188296?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8401007374877188296/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8401007374877188296' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8401007374877188296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8401007374877188296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/modelli-unico-e-consolidato-doc.html' title='Modelli Unico e Consolidato doc. L’Agenzia cala un poker di definitivi.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8739706936036325157</id><published>2012-02-09T08:24:00.000+01:00</published><updated>2012-02-09T08:25:00.570+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavoro dipendente'/><title type='text'>Registrazione delle telefonate dei dipendenti: è controllo a distanza dei lavoratori?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'installazione di un sistema in grado di fare registrazioni audio delle chiamate in uscita e in entrata, finalizzato al monitoraggio della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela forniti dall'impresa, costituisce un controllo a distanza dei lavoratori soggetto alle regole dello Statuto dei lavoratori e del Codice della privacy?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Se l'impresa che intende installare il sistema di registrazione delle telefonate adotta alcune regole precauzionali che annullano il rischio di trattamenti non autorizzati di dati personali della clientela e dei lavoratori, a mio avviso la fattispecie non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della legge n. 300/70 e del D.Lgs. n. 196/03.&lt;br /&gt;In particolare perché l'apparecchiatura sia legittima è necessario che:&lt;br /&gt;- i controlli non siano fatti in maniera sistematica e automatica, ma solamente a campione;&lt;br /&gt;- le voci degli operatori e dei clienti registrate dal sistema siano criptate, in modo tale da non essere riconoscibili e di non permettere di risalire all'identità del singolo operatore o cliente; &lt;br /&gt;- i primi secondi di conversazione siano eliminati, in modo che sia impossibile ascoltare il nome dell'operatore che ha risposto al cliente; &lt;br /&gt;- non siano tracciati né il nome dell'operatore, né alcun altro dato che possa permettere la sua identificazione;&lt;br /&gt;- il sistema di monitoraggio non fornisca alcun report contenente informazioni sul singolo operatore del servizio assistenza clienti;&lt;br /&gt;- l'accesso ai dati registrati sia tracciabile e sia limitato solamente ai soggetti espressamente autorizzati (cioè formalmente incaricati del trattamento) dall'impresa per la finalità di monitoraggio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8739706936036325157?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8739706936036325157/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8739706936036325157' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8739706936036325157'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8739706936036325157'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/registrazione-delle-telefonate-dei.html' title='Registrazione delle telefonate dei dipendenti: è controllo a distanza dei lavoratori?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2023012218942634372</id><published>2012-02-09T08:23:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:24:25.756+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parentela'/><title type='text'>Zio di primo grado.</title><content type='html'>Lo zio di primo grado facente parte del mio nucleo familiare nel corso dell’anno 2011 può essere considerato tra i familiari a carico nella prossima dichiarazione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini fiscali lo zio di primo grado non può rientrare tra i familiari a carico. Infatti, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir (che rinvia all’articolo 433 del codice civile), si considerano familiari a carico, al verificarsi delle previste condizioni, i genitori (e, in loro assenza, gli ascendenti prossimi, anche naturali), gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2023012218942634372?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2023012218942634372/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2023012218942634372' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2023012218942634372'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2023012218942634372'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/zio-di-primo-grado.html' title='Zio di primo grado.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4947978013120387827</id><published>2012-02-09T08:23:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:23:49.469+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Credito d&apos;imposta'/><title type='text'>Decadenza del credito d'imposta svincolata dai tempi sui "controlli".</title><content type='html'>Non ha rilievo agli effetti del computo e del decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso di eccedenze a credito esposte nella dichiarazione il termine relativo alla disciplina del controllo automatico (articolo 36-bis Dpr 600/1973): questo il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza 633 del 18 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;La controversia trae origine da una richiesta di rimborso Irpeg e Ilor relativa a redditi anni 1989 e 1990 presentata da un Comune per eccedenze di versamenti di imposta.&lt;br /&gt;Le relative dichiarazioni dei redditi, recanti i versamenti in eccedenza, sono state presentate rispettivamente in data 20 ottobre 1990 e 30 ottobre 1991, ossia entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo comunale, avvenuto entro il mese di settembre.&lt;br /&gt;Il rimborso è stato sollecitato dall'ente con una serie di atti a partire dal 5 aprile 2001, fino alla formale diffida all'ottenimento del rimborso notificata all'Agenzia delle Entrate il 23 settembre 2002.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fronte del silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso, il Comune ha proposto ricorso, accolto sia in Ctp che in Ctr.&lt;br /&gt;I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio hanno accolto le doglianze di parte sul presupposto che, ritenute validamente presentate le dichiarazioni dei redditi contenenti le richieste di rimborso, il credito vantato dal Comune non si sarebbe prescritto.&lt;br /&gt;Infatti, sull'assunto in base al quale il termine di prescrizione decennale previsto ex articolo 2946 cc cominci a decorrere dalla scadenza del termine per il controllo formale delle dichiarazioni, individuato dalla Ctr nella data del 1° gennaio 1993, il credito non si sarebbe mai estinto tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti fino al 23 settembre 2002, tutti anteriori alla data di prescrizione del diritto (1 gennaio 2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, contro la decisione di secondo grado.&lt;br /&gt;Il Comune resisteva con controricorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Suprema corte, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc, ha rigettato il controricorso del Comune "in quanto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso comporta, ipso iure, il rigetto del ricorso introduttivo del Comune".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;La Corte di cassazione, decidendo nel merito della questione, ha accolto le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria contro la tesi avanzata dal Comune.&lt;br /&gt;In sintesi, la Commissione tributaria regionale, così come quella provinciale, aveva accolto le doglianze del Comune ritenendo tempestive e valide le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ottobre del 1990 e del 1991 e parimenti tempestive le conseguenti richieste di rimborso, interruttive della prescrizione, notificate a settembre 2002.&lt;br /&gt;A parere delle adite Commissioni, infatti, esse risultavano presentate entro il termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 cc decorrente dalla data di scadenza del termine per i controlli ex articolo 36-bis Dpr 600/1973, ossia il 1° gennaio 1993.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diversa la posizione dell'Agenzia delle Entrate, che contestava su tutta la linea le argomentazioni della controparte. In primo luogo, le dichiarazioni presentate nell'ottobre successivo agli esercizi finanziari non erano valide per violazione dell'articolo 9, comma 2, Dpr 600/1973 vigente ratione temporis, in forza del quale la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.&lt;br /&gt;Al contempo, l'Agenzia contestava l'asserita tempestività della richiesta di rimborso basata sul presupposto che il termine iniziale della prescrizione del diritto al rimborso coincidesse con la data di scadenza del termine del controllo formale della dichiarazione (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) e non con quella di presentazione della dichiarazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Suprema corte, considerando fondate le censure avanzate dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato che è irrilevante, ai fini della decorrenza dei tempi di prescrizione del credito d'imposta, il termine di cui dispone l'Amministrazione finanziaria per i controlli "automatizzati" delle dichiarazioni: nel caso di specie, considerato che l'ultima dichiarazione contenente l'esposizione del credito è stata presentata il 30 ottobre 1991, il termine di prescrizione è maturato il 30 ottobre 2001, prima degli atti interruttivi notificati dal contribuente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, confermando la giurisprudenza della stessa Corte (cfr, Cassazione 2687/2007), i giudici hanno chiarito in prima istanza che, in presenza di un credito d'imposta, ai fini del relativo recupero non trovano applicazioni i termini di decadenza di cui all'articolo 38 del Dpr 602/1973: pertanto, il contribuente non è tenuto alla presentazione di un'apposita istanza (entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento eccedente), in quanto l'Amministrazione, resa edotta mediante la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta nella condizione di conoscere la pretesa creditoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fermo restando questo assunto, dunque, il diritto al recupero del credito d'imposta è sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/1973, né il limite della proponibilità della relativa eccezione, posto dall'articolo 2, comma 58, legge 350/2003.&lt;br /&gt;La prima disposizione è volta, infatti, a imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda (che testualmente recita "Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti") contiene un mero "invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In seconda istanza, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondate anche le ulteriori censure avanzate dall'Agenzia delle Entrate.&lt;br /&gt;In particolare, accogliendo la tesi secondo cui le dichiarazioni dei redditi presentate dall'ente comunale fossero tardive, in quanto inviate con un ritardo di oltre un mese rispetto al termine ordinario previsto dall'articolo 9, comma 2, Dpr 600/1973 (nel testo vigente all'epoca dei fatti), i giudici hanno derivato l'inesistenza delle conseguenti richieste di rimborso perché "se le dichiarazioni in questione sono da considerare inesistenti, nessun valore interruttivo della prescrizione potevano avere i successivi, ma non meglio specificati, atti di sollecito".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richiamando la conforme sentenza 26314/2010, la Corte ha ribadito che la dichiarazione dei redditi presentata tardivamente, seppur costituisca titolo per la riscossione delle imposte corrispondenti agli imponibili ivi indicati, non è idonea a confermare il credito d'imposta da essa risultante, in quanto l'articolo 9, comma 6, Dpr 600/1073, che considerava omesse le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a un mese, era una disposizione di tipo sanzionatorio volta a disincentivare i ritardi nella presentazione della dichiarazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I giudici, considerando il caso concreto, vanno oltre la lettera della norma, affermando che, nonostante il ritardo, il diritto al rimborso permane ugualmente in capo al contribuente, avendo però questi l'onere di presentare apposita istanza, anche nella stessa dichiarazione, "ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso".&lt;br /&gt;Nella specie, l'adito collegio di legittimità ha confermato nel testo della sentenza di non essere nella condizione di verificare la presenza di tale specifica istanza, "ma anche ammesso che (le dichiarazioni) contenessero una formale istanza di rimborso, il Comune, per ottenere quanto richiesto avrebbe potuto e dovuto impugnare il silenzio rifiuto dinanzi al giudice tributario entro il termine di prescrizione decennale (Cass. Sent. n. 6724/2008), ampiamente scaduto quando è iniziato l'odierno contenzioso, che ha ad oggetto il diverso provvedimento di silenzio rifiuto seguito alla diffida notificata all'Agenzia delle entrate il 22 settembre 2002".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4947978013120387827?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4947978013120387827/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4947978013120387827' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4947978013120387827'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4947978013120387827'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/decadenza-del-credito-dimposta.html' title='Decadenza del credito d&apos;imposta svincolata dai tempi sui &quot;controlli&quot;.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2901207893895808613</id><published>2012-02-09T08:22:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:23:17.337+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavori in economia'/><title type='text'>Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il comma 3-bis aggiunto dalla L. 22-12-2011, n. 214 all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. A tenore dell'art. 121, tale disposizione contenuta nella Parte II del Codice, in quanto non derogata, si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si richiede pertanto se anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ci si debba obbligatoriamente avvalere della centrale unica di committenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Al fine di rispondere al quesito posto è opportuno premettere che ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, "Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:&lt;br /&gt;a) mediante amministrazione diretta;&lt;br /&gt;b) mediante procedura di cottimo fiduciario".&lt;br /&gt;Con riferimento al cottimo fiduciario, il successivo comma 4 della norma invocata ne conferma la natura di procedura negoziata, con conseguente procedimentalizzazione della fase di affidamento, assoggettata alle regole di evidenza pubblica quali il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuarsi mediante indagini di mercato ovvero elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.&lt;br /&gt;L'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante amministrazione diretta, invece, non sembra annoverabile nel genus delle procedure di evidenza pubblica, atteso che non è procedimentalizzata, neppure dal nuovo D.P.R. 05-10-2010, n. 207, in quanto non sussiste alcun affidamento a terzi di prestazioni.&lt;br /&gt;Tanto premesso, è di particolare interesse evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, Codice Appalti, introdotto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06-12-2011, n. 201, "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".&lt;br /&gt;Benché la norma più su riprodotta si riferisca testualmente all'"acquisizione di lavori, servizi e forniture", dunque senza distinguere tra le varie tipologie di gare ammesse dal Codice Appalti, l'art. 23, comma 5, D.L. 06-12-2011, n. 201, ha espressamente circoscritto l'applicazione dell'invocato art. 33, comma 3-bis, solo alle "gare bandite successivamente al 31 marzo 2012".&lt;br /&gt;Dunque, sembrerebbe che agli Enti Locali con meno di 5.000 abitanti sia fatto divieto di gestire autonomamente ed in proprio i procedimenti finalizzati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in cui la selezione dell'offerente debba avvenire mediante un confronto concorrenziale tra più candidati.&lt;br /&gt;In tal senso sembra deporre anche la relazione di accompagnamento al D.L. 06-12-2011, n. 201, ove è stato evidenziato che la finalità di detta norma è superare la frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure di evidenza pubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2901207893895808613?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2901207893895808613/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2901207893895808613' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2901207893895808613'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2901207893895808613'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/enti-locali-con-meno-di-5000-abitanti-e.html' title='Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4057703835510193438</id><published>2012-02-09T08:21:00.000+01:00</published><updated>2012-02-09T08:22:08.198+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Credito documentario'/><title type='text'>I termini del credito documentario.</title><content type='html'>Credito documentario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su ordine e precise disposizioni del compratore importatore (ordinante) una banca assume l'impegno inderogabile (salvo diverso accordo delle parti) di pagare al venditore esportatore (beneficiario) una certa somma, contro presentazione conforme, entro il termine di validità del credito, di un insieme di documenti richiesti dall'ordinante e concordati di norma con il beneficiario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca emittente (issuing bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca che, su incarico dell'ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Tale banca è irrevocabilmente impegnata a onorare le prestazioni conformi effettuate alla stessa o alla banca designata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca avvisante (advising bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca su cui viene appoggiata l'apertura di credito documentario. La banca avvisante, dopo aver verificato l'autenticità del credito, lo notifica semplicemente al beneficiario oppure, se richiesta, aggiunge alla notifica la sua conferma. Tale banca assicura l’autenticità del credito, ma non assume alcun altro impegno (salvo che sia anche banca confermante).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca designata (nominated bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione, secondo le modalità indicate dalla banca emittente, ma non è obbligata a onorare la prestazione (salvo che sia anche banca confermante).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca confermante (confirming bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno inderogabile ad effettuare la prestazione, in aggiunta a quello originario della banca emittente. La banca confermante ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare l'incarico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca rimborsante (reimbursement bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che effettua la prestazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beneficiario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colui a favore del quale è aperto il credito documentario (di norma il venditore).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Credito rotativo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per ”revolving credit“ si intende una singola lettera di credito che copre spedizioni multiple di merceologie omogenee frazionate nel tempo. Si tratta di un credito ripristinabile, che viene emesso in presenza di una transazione commerciale distribuita su un lungo periodo, tra il medesimo esportatore e importatore. Questo tipo di L/C si caratterizza per il ripristino dell’importo originario del credito ogni volta che viene utilizzato. Le parti evitano, così, l’apertura di un credito documentario per ogni spedizione, con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Credito confermato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per credito confermato s’intende il credito documentario assistito dall’impegno inderogabile assunto dalla banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare e negoziare una prestazione conforme. Con la conferma, l’esportatore neutralizza il rischio paese e il rischio banca, ben potendo affidarsi alla solvibilità, alla conoscenza e alla professionalità della propria banca nazionale o di una primaria banca estera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Credito trasferibile&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se un credito è trasferibile il venditore (primo beneficiario) ha la facoltà di chiedere alla banca designata di rendere utilizzabile la garanzia, in tutto o in parte, a uno o più soggetti terzi (secondo/i beneficiario/i). Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza in presenza di sub-forniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario si rivolga a terzi per approvvigionarsi delle merci oggetto dell’esportazione. Il credito oggetto della prima transazione (credito trasferibile) permette di regolare/finanziare la seconda transazione (credito trasferito), che è strumentale alla prima. Le parti coinvolte nel trasferimento del credito sono: l’ordinante (importatore), il primo beneficiario (intermediario) e il secondo beneficiario (esportatore).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guarantee of letter of credit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Documento con cui l’importatore si impegna, nei confronti della banca emittente, a fornire i fondi per i pagamenti che saranno effettuati a fronte degli utilizzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modifica di un credito documentario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini previsti dalla garanzia, a causa dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare le condizioni originarie fissate nell’accordo commerciale e riflesse nello strumento di pagamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Norme ed usi uniformi ICC sui crediti documentari&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raccolta di norme della Camera di Commercio Internazionale (ICC) tese ad uniformare e regolare la materia dei crediti documentari a livello internazionale (Pubblicazione NUU 600/07).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ordinante&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'importatore chiede alla propria banca l'apertura del credito a favore del fornitore. Generalmente in questa fase l'istituto bancario richiede la sottoscrizione di un modulo che riporta i termini e le condizioni dell'operazione, secondo gli accordi contrattuali stipulati fra le parti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario la banca chiederà all'ordinante di costituire un deposito in denaro o titoli a garanzia dell'operazione oppure, se richiesta, vaglierà l'opportunità della concessione di un finanziamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espletate tutte le formalità la banca provvede all'emissione dello strumento per l'apertura di credito e alla sua trasmissione ad una banca che si trova nel Paese del venditore per la successiva notifica al beneficiario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riserve&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le riserve bancarie di fatto impediscono nella maggior parte dei casi il corretto utilizzo del credito documentario. La consegna dei documenti alla banca, che deve essere preceduta da un controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni, va fatta nei termini di validità del credito, richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i documenti sono stati consegnati. Ogni banca ha massimo cinque giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per controllare e stabilire se una presentazione è conforme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Silent confirmation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il termine silent confirmation si intende la conferma di una lettera di credito da parte di un istituto bancario o finanziario esterno al credito - di solito si tratta di un forfaiter - in assenza di specifica richiesta/autorizzazione della banca emittente. Ricorrendo a tale strumento, il venditore si garantisce contro il rischio insolvenza banca emittente e il rischio Paese, che vengono trasferiti direttamente al forfaiter con cui ha stipulato il contratto di silent confirmation. &lt;br /&gt;La silent confirmation potrebbe, inoltre, anche coprire il rischio di contestazione sui documenti per riserve pretestuose sollevate dalla banca emittente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stand by letter of credit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La stand-by letter of credit è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario a onorare la sua eventuale richiesta di rimborso Questo strumento riassume le caratteristiche del credito documentario e della lettera di garanzia: per tale ragione è prevista e regolata dalle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari. &lt;br /&gt;Rispetto al credito documentario, la stand-by letter of credit è uno strumento più snello: il pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa stand-by letter (analogamente a quanto avviene per la lettera di garanzia), normalmente a mezzo di bonifico bancario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Star del credere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo star del credere è rappresentata da una garanzia unilaterale di pagamento, vale dire un contratto (extra credito documentario) con cui un soggetto, di solito una banca, si assume l’impegno a coprire il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese. A differenza della silent confirmation, la banca che emette la garanzia sotto forma di star del credere, sarà la stessa banca designata che compare nella lettera di credito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo aver attentamente valutato lo "standing" della banca emittente e la situazione del paese in cui essa opera, la banca designata - proponendo al venditore lo star del credere - diventa di fatto la banca confermante seppur extra credito documentario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricorrendo a tale strumento il beneficiario è garantito non solo contro il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese, ma anche contro il rischio tecnico del controllo documentale. La banca designata con il contratto dello star del credere si assume, infatti, anche il rischio della verifica dei documenti, in quanto pagherà il beneficiario a presentazione di documenti conformi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4057703835510193438?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4057703835510193438/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4057703835510193438' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4057703835510193438'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4057703835510193438'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/i-termini-del-credito-documentario.html' title='I termini del credito documentario.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1971310562678424849</id><published>2012-02-06T15:35:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:36:07.844+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vendite on-line'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: negozio online.</title><content type='html'>sono socio non lavorante presso un centro estetico,non lavorando ma avendo maturato una buona conoscenza delle attrezzature e prodotti del settore,vorrei iniziare l'attività complementare di fornitura all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti stessi.&lt;br /&gt;Ho la voce riportata nello statuto aziendale ma mi viene chiesto uno spazio commerciale che non ho visto che per centro estetico si intende attività artigianale e pertanto i locali sono a uso artigianale.&lt;br /&gt;Non vorrei gravare ulteriormente l'attivita con un affitto di un'altro locale anche perchè ho a disposizione 98 mq interrati uso magazzino deposito non sfruttati.&lt;br /&gt;Vi chiedo un consiglio su come comportarmi e se l'ipotersi di un negozio on line mi possa aiutare per ottimizzare l'attività.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1971310562678424849?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1971310562678424849/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1971310562678424849' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1971310562678424849'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1971310562678424849'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-negozio-online.html' title='Quesito: negozio online.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8085163077528465845</id><published>2012-02-06T15:34:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:35:22.300+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Residente all&apos;estero'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: residenza estero legale rappresentante.</title><content type='html'>Sono amministratore unico di Srl in Italia e vivo a Mosca/Russia per piu' di 6 mesi all'anno, l'ambasciatore mi ha fatto notare che il codice civile prevede che se io non trasferisco la mia residenza commetto un reato. Tra l'altro a me non dispiacerebbe trasferire la residenza.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La mia domanda e': posso trasferire la mia residenza presso l'ambasciata ma comunque continuare a fare l'amministratore in Italia pur pagando le tasse e compilando il modello unico e quindi pagando tutte le regolari tasse ?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8085163077528465845?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8085163077528465845/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8085163077528465845' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8085163077528465845'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8085163077528465845'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-residenza-estero-legale.html' title='Quesito: residenza estero legale rappresentante.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4543750029440890479</id><published>2012-02-06T15:34:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:34:39.156+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Prima casa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: compensazione iva prima casa, riacquisto in fase di costruzione.</title><content type='html'>Ho acquistato abitazione adibita a prima casa nel 2005 (soggetta a IVA 4%).   &lt;br /&gt;Sono trascorsi 5 anni e vendo l'immobile con ri-acquisto di altro fabbricato in costruzione da adibire a prima casa (soggetta sempre a iva 4%) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nuova costruzione non sarà finita (ne rogitata) entro l'anno dalla vendita, ma sarà comunque sottoscritto un compromesso a pagamento tramite anticipi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La data del compromesso può far fede per il recupero IVA come credito d'imposta?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4543750029440890479?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4543750029440890479/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4543750029440890479' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4543750029440890479'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4543750029440890479'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-compensazione-iva-prima-casa.html' title='Quesito: compensazione iva prima casa, riacquisto in fase di costruzione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1414728114282626980</id><published>2012-02-06T15:20:00.003+01:00</published><updated>2012-02-06T15:21:21.431+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intrastat'/><title type='text'>Rettifica del modello Intrastat.</title><content type='html'>Il contribuente che ha commesso errori relativi a operazioni indicate nell'elenco Intrastat, come può effettuare variazioni o rettifiche? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, di operazioni già poste in essere e indicate negli elenchi riepilogativi (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi), i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.&lt;br /&gt;Se invece il contribuente ha omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi (rese o ricevute), è necessario compilare un’apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando l’apposita sezione del modello.&lt;br /&gt;In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette a imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti.&lt;br /&gt;Il contribuente, se si rende conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla correzione nell’immediato, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1414728114282626980?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1414728114282626980/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1414728114282626980' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1414728114282626980'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1414728114282626980'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/rettifica-del-modello-intrastat_06.html' title='Rettifica del modello Intrastat.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6121262910758670273</id><published>2012-02-06T15:20:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:20:43.519+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Azione sociale'/><title type='text'>Esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis, comma 3, c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. In particolare, tale azione è esercitabile da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista da statuto, comunque non superiore a un terzo.&lt;br /&gt;Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità, che seppur esercitata nell'interesse della società, ha quali attori principali i soci, i quali agiscono in nome proprio.&lt;br /&gt;Da qui discende, di conseguenza, l'esigenza che l'atto di citazione sia notificato anche alla società (anche in persona del presidente del collegio sindacale) anche se - ovviamente - i destinatari principali sono gli amministratori di cui si vuol far valere la responsabilità. &lt;br /&gt;La legittimazione passiva della società si spiega, altresì, con la duplice circostanza che:&lt;br /&gt;i) l'eventuale accoglimento della domanda - così come ogni corrispettivo per la rinuncia o frutto di transazione - andrebbe a beneficio solo della società (e, quindi, solo indirettamente dei soci "attori");&lt;br /&gt;ii) sempre nel caso di accoglimento della domanda, la società stessa è tenuta all'integrale rimborso ai soci "attori" di tutte le spese di giudizio e di accertamento sostenute. Tale rimborso - che prescinde da un'apposita pronuncia del giudice - è subordinato alla mancata condanna alle spese e/o all'impossibilità di recupero delle stesse dai convenuti. In caso di soccombenza degli attori, invece, la società non è tenuta ad alcun rimborso.&lt;br /&gt;Con riferimento poi alla possibilità di nominare un curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio, si precisa che ormai da tempo la giurisprudenza (cfr. ex multis Trib. Roma 04/04/2005) ha riconosciuto come pacifica la possibilità - anche per il pubblico ministero - di richiedere al giudice la nomina dello stesso.&lt;br /&gt;Pertanto, tale istanza di nomina può essere richiesta sia nel caso di azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia in caso di azione di responsabilità esercitata dai soci ex art. 2393 bis c.c.&lt;br /&gt;Quanto, infine, ai poteri conferibili al curatore speciale, si ricorda che questi, al cui conferimento provvede il giudice con decreto ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. - sono quelli inerenti all'"attività richiesta con l'istanza di nomina" (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2005 n. 12170).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6121262910758670273?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6121262910758670273/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6121262910758670273' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6121262910758670273'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6121262910758670273'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/esercizio-dellazione-sociale-di_06.html' title='Esercizio dell&apos;azione sociale di responsabilità da parte dei soci.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1270045553641091415</id><published>2012-02-06T15:19:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:19:55.052+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Impronta digitale'/><title type='text'>Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.</title><content type='html'>Con comunicato stampa del 31 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate rinvia di 30 giorni il termine per inviare la comunicazione dell’impronta digitale dell’archivio informatico tributario relativa all’annualità 2010 e pregresse. La scadenza quindi, originariamente fissata al 31 gennaio 2012, slitta al prossimo 1° marzo. I motivi sono dovuti alle numerose segnalazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate, che riportavano le difficoltà nel rispettare il termine di invio, dovute anche “al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1270045553641091415?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1270045553641091415/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1270045553641091415' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1270045553641091415'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1270045553641091415'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/impronta-digitale-il-termine-di-invio_06.html' title='Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6209753859189269948</id><published>2012-02-06T15:18:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:19:25.817+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto proroghe'/><title type='text'>Decreto proroghe al Senato.</title><content type='html'>Il Decreto proroghe è stato approvato in via definitiva dalla Camera e ora passa all’esame del Senato. Nel testo uscito dalla Camera tra le principali misure vi sono: la possibilità di pagare somme ridotte fino al 31 marzo 2012 per definire le liti fiscali pendenti al 31.12.2011, la proroga al 30.06.2012 del Sistri (il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), lo slittamento al 16 luglio 2012 degli adempimenti fiscali e previdenziali nei territori alluvionati di Liguria e Toscana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6209753859189269948?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6209753859189269948/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6209753859189269948' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6209753859189269948'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6209753859189269948'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/decreto-proroghe-al-senato.html' title='Decreto proroghe al Senato.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1936428969307440542</id><published>2012-02-06T15:18:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:18:50.816+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intermediazione'/><title type='text'>Spesa di intermediazione immobiliare.</title><content type='html'>E’ detraibile la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta al momento dell'accettazione della proposta di acquisto finalizzata ad acquistare un appartamento da adibire ad abitazione principale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”. Con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2008 e n. 39/2010, è stato chiarito che l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Il predetto beneficio, pertanto, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia concluso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1936428969307440542?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1936428969307440542/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1936428969307440542' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1936428969307440542'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1936428969307440542'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/spesa-di-intermediazione-immobiliare_06.html' title='Spesa di intermediazione immobiliare.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4981892661194179142</id><published>2012-02-06T15:17:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:18:20.953+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Peschereccio'/><title type='text'>Non imbarca l'Iva il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio.</title><content type='html'>I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella risoluzione n. 10/E dell'1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di Iva finalizzati al recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/Ce e 2009/162/Ue, ha tra l'altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità Iva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dubbi interpretativi&lt;br /&gt;La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, assimilava alle cessioni all'esportazione "le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La norma comunitaria, nell'individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine "vettovagliamento" con l'espressione "provviste di bordo" utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce.&lt;br /&gt;Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all'applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il dubbio deriva, in particolare, dall'articolo 252 del Dpr 43/1973 (Testo unico in materia doganale - Tud), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano "i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo". Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La soluzione dell'Agenzia delle Entrate&lt;br /&gt;Poiché la modifica dell'articolo 8-bis è stata apportata nell'ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell'Amministrazione finanziaria prende le mosse dall'esame della versione in lingua italiana dell'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano "le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo".&lt;br /&gt;L'analisi testuale porta a ritenere che il termine "provviste di bordo" non possa essere identificato con i "beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento", ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 148 della direttiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A sostegno di tale interpretazione, l'Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni "fuelling" (rifornimento) e "provisioning" (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine "ships' provisions" (vettovagliamento).&lt;br /&gt;Dall'analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine "provviste di bordo" è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di "vettovagliamento".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato, poi, che dall'iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine "vettovagliamento" e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972, al termine "provviste di bordo" va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall'articolo 252 del Tud.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4981892661194179142?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4981892661194179142/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4981892661194179142' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4981892661194179142'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4981892661194179142'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/non-imbarca-liva-il-peschereccio-che-fa.html' title='Non imbarca l&apos;Iva il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1614929368117127020</id><published>2012-02-06T15:17:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:17:44.980+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CCNL'/><title type='text'>C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il caso riguarda un dipendente con contratto terziario Confcommercio (commesso addetto alla vendita di materiale elettrico). Il magazzino del negozio è oggi accessibile a tutti (dipendenti e clienti) e spesso, causa furti, viene a mancare parte della merce e del denaro incassato. E' possibile rendere responsabile il dipendente del materiale del magazzino e del denaro derivante dagli incassi? Il tutto, rendendo il magazzino accessibile solo a lui, nonché regolamentando gli eventuali periodi di assenza per malattia/ferie (tipo: stampa e controverifica iniziale dei pezzi del magazzino ad ogni consegna/riconsegna). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Sulla base delle informazioni che ci sono state fornite va preliminarmente osservato che, in via generale, compito dell'addetto alla vendita, o commesso, è quello di commercializzare il prodotto e di assistere il cliente nelle attività di vendita. Se questa è la funzione principale, va però tenuto in considerazione che ve ne sono molte altre, di natura accessoria dipendenti da diversi fattori. Tra queste può rientrare anche l'attività di controllo del magazzino, specie, come nel caso segnalato, quando il magazzino sia adiacente e, di fatto, di supporto all'attività di vendita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In via preliminare, come è noto, il lavoratore, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. è tenuto all'osservanza dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In merito, l'art. 220 del Ccnl Terziario Confcommercio stabilisce che "il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal tenore generale della disposizione di cui sopra e tenendo conto dei principi civilistici su enunciati, ne deriva che la inosservanza dei principali doveri del prestatore di lavoro sarebbe già sufficiente per procedere disciplinarmente, comportando, pertanto, l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze del caso concreto (art. 225 Ccnl Terziario Confcommercio).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fatta tale premessa può dirsi che, in merito a quanto richiesto, sono individuabili le seguenti alternative:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- vietare l'accesso al magazzino ai terzi. Ciò consentirebbe di circoscrivere l'ambito delle eventualità responsabilità in caso di ammanchi, concretamente accertati, solo al personale addetto al punto vendita, determinando i presupposti per agire disciplinarmente in base alle previsioni di legge e del contratto collettivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- nell'ipotesi in cui la limitazione dell'accesso al magazzino ai soli dipendenti non dovesse essere considerata risolutiva, rendere responsabile il dipendente del magazzino sia delle merci in loco che degli incassi. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro indichi concretamente al lavoratore le funzioni che gli competono nonché le effettive mansioni da svolgere in relazione a specifiche esigenze di organizzazione del magazzino e di registrazione delle merci e degli incassi. In tal caso, è da ritenersi opportuno che vengano disciplinati anche aspetti di organizzazione della gestione del magazzino diretti a regolare le ipotesi di assenza del dipendente responsabile, onde provvedere per tempo alla sua sostituzione. A tal fine, si ritiene opportuna la sottoscrizione di un accordo con il quale il lavoratore si assume le nuove responsabilità e le nuove mansioni, purché coerenti con il suo inquadramento contrattuale, prevedendo, altresì, la corresponsione di specifiche indennità del tipo dell'indennità di cassa e maneggio di denaro così come disciplinata dall'art. 205 del Ccnl Terziario Confcommercio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso e in situazioni in cui fosse ritenuto indispensabile per evitare furti, previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento di autorizzazione da parte della DPL, è possibile dotare il magazzino di strumenti di controllo (art. 4 L. n. 300/70; Provv. Garante Privacy 27 aprile 2010) unicamente diretti a tutelare il patrimonio aziendale o, comunque, ad accertare condotte illecite ma che non possono essere finalizzati a controllare il lavoratore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1614929368117127020?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1614929368117127020/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1614929368117127020' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1614929368117127020'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1614929368117127020'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ccnl-terziario-confcommercio-il_06.html' title='C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7611247079983437007</id><published>2012-02-06T15:16:00.004+01:00</published><updated>2012-02-06T15:17:13.123+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRAP'/><title type='text'>Irap 2012 in versione definitiva.</title><content type='html'>Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, è stata approvata la versione definitiva del modello IRAP 2012. Diverse sono le modifiche intervenute rispetto al modello dello scorso anno. Tra le novità, vi è stata l’introduzione di una nuova sezione nel quadro IS, dedicata all’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni. In particolare, in essa andranno specificati gli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7611247079983437007?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7611247079983437007/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7611247079983437007' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7611247079983437007'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7611247079983437007'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/irap-2012-in-versione-definitiva.html' title='Irap 2012 in versione definitiva.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4461516981996989925</id><published>2012-02-06T15:16:00.003+01:00</published><updated>2012-02-06T15:16:53.341+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Targa'/><title type='text'>Ciclomotori con targa fissa entro il 12 febbraio 2012.</title><content type='html'>Entro il 12 febbraio prossimo i ciclomotori e le microcar immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 dovranno passare dal vecchio targhino alla targa fissa. In caso contrario, potrà essere applicata una multa fino a 1.500 euro. L’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) ha ricordato alle assicurazioni che i ciclomotori devono essere assicurati sulla base del telaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4461516981996989925?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4461516981996989925/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4461516981996989925' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4461516981996989925'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4461516981996989925'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ciclomotori-con-targa-fissa-entro-il-12.html' title='Ciclomotori con targa fissa entro il 12 febbraio 2012.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8228587363486772917</id><published>2012-02-06T15:16:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:16:29.190+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Conto corrente'/><title type='text'>Le indagini sui conti correnti non sono presunzioni.</title><content type='html'>Il decreto “salva Italia” ha stabilito che gli operatori finanziari hanno l’obbligo di trasmettere periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni dei contribuenti, nonché ogni informazione utile ai fini dei controllo. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Befera, in un’audizione tenuta in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che le comunicazioni delle movimentazioni finanziarie saranno utilizzate esclusivamente per selezionare le posizioni da sottoporre a controllo. Non saranno, quindi, tradotte automaticamente in presunzioni di maggior reddito o di maggior ricavi o compensi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8228587363486772917?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8228587363486772917/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8228587363486772917' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8228587363486772917'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8228587363486772917'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/le-indagini-sui-conti-correnti-non-sono.html' title='Le indagini sui conti correnti non sono presunzioni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8119955381452200895</id><published>2012-02-06T15:15:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:16:05.203+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRPEF'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRAP'/><title type='text'>Accordo su Irap e addizionale regionale Irpef.</title><content type='html'>Cresce il rapporto di collaborazione tra la Regione Liguria e l’ Agenzia delle Entrate con la convenzione per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. L’intesa è stata raggiunta tra il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Alberta De Sensi e l’assessore regionale alle Risorse finanziarie, Sergio Rossetti.&lt;br /&gt;I contribuenti liguri potranno ricevere assistenza e informazione in proposito presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Irap e addizionale Irpef saranno gestiti interamente dai funzionari delle Entrate, che cureranno la liquidazione e l’iscrizione a ruolo, l’esame delle richieste di rimborso e la tutela della Regione in sede di contenzioso. Per queste due imposte regionali, Regione ed Agenzia delle Entrate collaboreranno a 360 gradi, dall’assistenza ai contribuenti al controllo ed al contenzioso.&lt;br /&gt;“La collaborazione tra i diversi enti presenti sul territorio – sottolinea Alberta De Sensi - produce servizi migliori, aumenta la capacità di controllo e crea benefici per tutti, cittadini ed istituzioni. La stipula della convenzione rappresenta un passo ulteriore nella direzione dell’integrazione dei sistemi telematici per lo scambio di dati e informazioni di interesse comune”.&lt;br /&gt;“La decisione di stipulare l’accordo – ha rilevato l’assessore regionale Sergio Rossetti – deriva dalla considerazione del momento congiunturale molto difficile e dalla necessità di promuovere meccanismi di collaborazione tra i due Enti per contenere i costi. La stipula di questa nuova convenzione rappresenta uno dei primi passi concreti di un nuovo modo di operare tra pubbliche amministrazioni anche molto differenti tra loro per raggiungere l’obiettivo della tutela del contribuente, dell’equità e del contrasto all’evasione”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8119955381452200895?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8119955381452200895/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8119955381452200895' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119955381452200895'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119955381452200895'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/accordo-su-irap-e-addizionale-regionale.html' title='Accordo su Irap e addizionale regionale Irpef.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3283354768124112123</id><published>2012-02-06T15:15:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:15:34.716+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione'/><title type='text'>Canoni di locazione commerciale  non percepiti: no al rimborso Irpef.</title><content type='html'>La Corte di cassazione, con la sentenza n. 651 del 18 gennaio, inserendosi in un contrastante orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che il proprietario-locatore di un locale commerciale non ha diritto al rimborso Irpef relativo ai canoni di locazione non percepiti. Ciò anche se ha ottenuto lo sfratto per morosità del conduttore. Infatti, la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;Un contribuente si è visto accogliere dalla Commissione tributaria provinciale adita la richiesta di rimborso dell’Irpef versata per la locazione di un immobile a uso commerciale, fondata sul fatto che, in realtà, i canoni non erano mai stati percepiti (l’interessato, a seguito mancato pagamento, aveva chiesto e ottenuto dal giudice civile lo sfratto per morosità).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Commissione regionale ha, invece, accolto l’appello dell’ufficio, affermando che l’istanza di rimborso era stata proposta oltre il termine di decadenza previsto all’epoca dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 e che la possibilità di non dichiarare i redditi da locazione non percepiti, in base all‘articolo 8 della legge 431/1998, riguardava i soli contratti di locazione a uso abitativo e non anche a uso commerciale, così come stabilito dalla sentenza 362/2000 della Corte costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il contribuente ha quindi proposto ricorso di legittimità, sostenendo, tra l’altro, con specifico riferimento alla sentenza della Cassazione n. 6911/2003, che i canoni non percepiti non possono in ogni caso costituire base imponibile di qualsivoglia imposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La convalida dello sfratto per morosità&lt;br /&gt;Si premette che la regola generale fissata dal Tuir (articolo 23 del Dpr 917/1986, nel testo vigente ratione temporis) prevede che i canoni di locazione devono essere dichiarati, a prescindere dal fatto se siano stati incassati o meno.&lt;br /&gt;Il legislatore, però, con l’articolo 8, comma 5, della legge 431/1998, ha introdotto un’eccezione al principio generale in base al quale i canoni di locazione sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione. Infatti, in base alla suddetta deroga, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente a condizione che la morosità del locatario risulti dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità.&lt;br /&gt;Al riguardo, il ministero delle Finanze (circolare n. 150/1999) ha precisato che il locatore può non dichiarare i canoni di locazione previsti dal contratto e non riscossi soltanto dal periodo d’imposta in cui ottiene il provvedimento giurisdizionale, a norma dell’articolo 663 cpc ovvero dell’articolo 665 del codice penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione, prendendo posizione su una tematica non pacifica, ha respinto la censura del ricorrente, affermando sostanzialmente che la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito.&lt;br /&gt;Sull’argomento si contendono il campo due opposti orientamenti giurisprudenziali:&lt;br /&gt;il primo, che fa capo alla sentenza 6911/2003, afferma che, in tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l’articolo 35 del Dpr 597/1973, laddove stabilisce che il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non può essere invocato nella diversa ipotesi di tassazione del reddito effettivo di un immobile&lt;br /&gt;il secondo, propugnato dalla successiva pronuncia 12095/2007, sostiene invece che il solo fatto dell’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo, di per sé, a escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile Irpef (articolo 23, Dpr 917/1986), salvo che non risulti la volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva (Cassazione 24444/2005).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La Corte costituzionale aveva precisato in merito che, poiché si può parlare di canoni di locazione solo in presenza di un contratto, se questo viene a cessare per una qualsiasi causa di risoluzione, non si può configurare l’esistenza di un canone dal quale si genera una base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (sentenza 362/2000).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la sentenza 651/2012, dunque, la Corte di legittimità non esita ad accogliere la seconda opinione, decidendo, pertanto, che i canoni di locazione devono essere dichiarati fino alla data in cui è intervenuta la risoluzione del contratto, anche se non incassati (la morosità del locatario risulta dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3283354768124112123?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3283354768124112123/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3283354768124112123' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3283354768124112123'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3283354768124112123'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/canoni-di-locazione-commerciale-non.html' title='Canoni di locazione commerciale  non percepiti: no al rimborso Irpef.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8877553229689779395</id><published>2012-02-06T15:14:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:15:03.840+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione immobiliare'/><title type='text'>Operazioni inerenti locazioni immobiliari: sono escluse dalla comunicazione all'Anagrafe tributaria?1, D.L. n. 78/2010?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;In merito allo spesometro sembrerebbero da escludere le operazioni inerenti locazioni immobiliari: sul punto gradirei conferma che sono esonerati sia i proprietari (imprese individuali, società enti) che emettono le fatture sia per abitativo (esente) che per usi diversi; sia i conduttori. La società immobiliare che riscuote affitti abitativi da soggetti IVA è esonerata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;In merito alla fattispecie considerata, l'Agenzia delle Entrate ha risposto in modo esplicito ai quesiti delle associazioni di categoria con nota del 22/12/2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'esclusione dallo spesometro riguarda anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, tra le quali rientrano a titolo esemplificativo i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisti\cessioni intracomunitarie, e altre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quindi, i contratti di locazione di immobili non rientrano nella comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8877553229689779395?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8877553229689779395/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8877553229689779395' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8877553229689779395'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8877553229689779395'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/operazioni-inerenti-locazioni.html' title='Operazioni inerenti locazioni immobiliari: sono escluse dalla comunicazione all&apos;Anagrafe tributaria?1, D.L. n. 78/2010?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5857048201599334672</id><published>2012-02-06T15:14:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:14:22.023+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazioni'/><title type='text'>Dichiarazioni Iva 2012: pronti i software.</title><content type='html'>Dal 1° febbraio 2012 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i software dedicati alla compilazione ed al controllo on line dei modelli Iva 2012. I pacchetti informatici riguardano, in particolare, le dichiarazioni Iva base e Iva. Le procedure di controllo permettono l’individuazione delle eventuali anomalie o incongruenze rilevate tra i dati inseriti nella dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5857048201599334672?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5857048201599334672/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5857048201599334672' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5857048201599334672'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5857048201599334672'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dichiarazioni-iva-2012-pronti-i.html' title='Dichiarazioni Iva 2012: pronti i software.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2005811678634640023</id><published>2012-02-06T15:13:00.003+01:00</published><updated>2012-02-06T15:13:58.927+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Depositi IVA'/><title type='text'>Depositi Iva: non sempre è necessaria la garanzia.</title><content type='html'>Il Decreto Sviluppo 2011 ha stabilito che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva devono essere effettuate previa prestazione di una garanzia commisurata all’imposta, tranne per gli operatori economici autorizzati (Aeo) ed i soggetti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Tuld). Con la nota n. 148047/2012, tuttavia, l’Agenzia delle Dogane ha fornito agli operatori economici nuove indicazioni per ottenere l’esonero dalla prestazione di tale garanzia. In particolare, viene precisato che i soggetti non residenti possono ottenere il beneficio dell’esonero presentando i documenti del Paese dove ha sede l’impresa. Il soggetto non residente, inoltre, non è tenuto a prestare la garanzia se dimostra di avere la certificazione Aeo rilasciata da un altro Stato comunitario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2005811678634640023?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2005811678634640023/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2005811678634640023' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2005811678634640023'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2005811678634640023'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/depositi-iva-non-sempre-e-necessaria-la.html' title='Depositi Iva: non sempre è necessaria la garanzia.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1830916440487026970</id><published>2012-02-06T15:13:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:13:34.802+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO Enc'/><title type='text'>UNICO ENC 2012 in versione definitiva.</title><content type='html'>L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del modello Unico Enti non commerciali 2012, approvata con provvedimento del 31.01.2012. Il modello conferma le integrazioni e i ritocchi già presenti nella bozza, resisi necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute lo scorso anno, tra cui il “decreto sviluppo” (Dl n. 71/2011), la “manovra di ferragosto (Dl n. 138/2011), il “decreto salva Italia” (Dl n. 201/2011). Nel frontespizio debutta la casella “Dichiarazione integrativa”, per trasformare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione già presentata in richiesta di utilizzo in compensazione, facoltà possibile fino a 120 giorni dal termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia già stato erogato (Dl 70/2011, articolo 7, comma 1, lettera g).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1830916440487026970?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1830916440487026970/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1830916440487026970' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1830916440487026970'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1830916440487026970'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/unico-enc-2012-in-versione-definitiva.html' title='UNICO ENC 2012 in versione definitiva.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5405996665979040500</id><published>2012-02-06T15:12:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:12:58.265+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Redditometro'/><title type='text'>Nuovo redditometro operativo forse già da marzo.</title><content type='html'>Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Befera, il nuovo redditometro potrebbe essere uscire dalla fase sperimentale ed essere operativo già da marzo ed essere uno strumento di orientamento per la prossima dichiarazione dei redditi. Il nuovo redditometro è uno strumento automatico e standardizzato di controllo basato su coefficienti di conversione di spese (ben 100 voci di spesa) in reddito, che consente di determinare una soglia di coerenza reddituale dei contribuenti. La metodologia statistico-matematica è applicata a gruppi omogenei di famiglie differenziate per aree geografiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5405996665979040500?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5405996665979040500/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5405996665979040500' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5405996665979040500'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5405996665979040500'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/nuovo-redditometro-operativo-forse-gia.html' title='Nuovo redditometro operativo forse già da marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2430414012788574556</id><published>2012-02-06T15:11:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:12:26.516+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazione omessa'/><title type='text'>Dichiarazione omessa.</title><content type='html'>Può essere considerata omessa e, dunque, essere considerata reato la dichiarazione tardiva? In caso di omissione sanzionabile, trova applicazione l’articolo 163 del codice penale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il reato di dichiarazione omessa è previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, novellato dall’articolo 2 del Dl 138/2011. La norma stabilisce che si configura l’illecito quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l’imposta evasa è superiore a 30mila euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Al di sotto dei 30mila euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile per dichiarazione omessa. Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato e scattano le sanzioni della reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2 del Dlgs 74/2000). Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.&lt;br /&gt;Per tale illecito, l’istituto della sospensione condizionale della pena – di cui all’articolo 163 del codice penale – non trova applicazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:&lt;br /&gt;- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d’affari&lt;br /&gt;- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2430414012788574556?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2430414012788574556/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2430414012788574556' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2430414012788574556'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2430414012788574556'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dichiarazione-omessa.html' title='Dichiarazione omessa.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6700374461624070895</id><published>2012-02-06T15:10:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:11:40.209+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Amministratore società'/><title type='text'>“Dipendente” e “amministratore”, attività compatibili ma distinte.</title><content type='html'>La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 141/04/2009, aveva già respinto il ricorso di una società, che si opponeva al recupero dell’Ufficio relativo alla deducibilità della retribuzione per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 95, comma 1 (già articolo 62), del Tuir, erogata al dirigente che ricopriva anche funzioni di amministratore. La pronuncia di primo grado viene confermata dalla Ctr Toscana con la sentenza 4/30/12 del 30 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il giudizio atteneva dunque al problema della compatibilità del ruolo di amministratore con quello di lavoratore dipendente, laddove la sovrapposizione delle predette funzioni nell’ambito della stessa società, ad avviso dell’Ufficio, doveva ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussistesse un vincolo di subordinazione e le attività svolte non rientrassero già nel mandato di amministratore.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nel caso di specie, in particolare, come risultava da apposito verbale di assemblea societaria, era stata conferita al dirigente delega nel settore amministrativo, fiscale e finanziario.&lt;br /&gt;Tale delega era peraltro comprensiva di un’ampia gamma di poteri, fra i quali assumevano rilevanza determinante la facoltà di compiere qualsiasi operazione e di rappresentare la società nei confronti della Pubblica amministrazione e in qualsiasi giudizio, la facoltà di conciliare qualsiasi controversia, di riscuotere e stipulare contratti di deposito bancario e titoli ed effettuare ogni altra operazione bancaria. Lo stesso dirigente/amministratore era poi responsabile dell’osservanza delle norme di legge anche per eventuali violazioni compiute dal personale facente parte della sua “giurisdizione”.&lt;br /&gt;La società, da parte sua, nell’impugnare gli avvisi di accertamento, eccepiva come il rapporto di lavoro dipendente del dirigente risultava confermato da regolare iscrizione al libro paga, dalle regolari buste paga e dalla documentazione delle presenze in azienda. La società faceva inoltre presente che esisteva un consiglio di amministrazione formato da sei membri e che solo a tale organo collegiale, oltre che al presidente, spettavano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con effettivi poteri gerarchici su tutto il personale dipendente.&lt;br /&gt;La società sottolineava, infine, come, in base alla giurisprudenza della Corte suprema, la posizione di membro del consiglio di amministrazione fosse già stata considerata compatibile con quella di dipendente, essendo stata considerata incompatibile solo la posizione del presidente e dell’amministratore unico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Ufficio, costituendosi in giudizio, evidenziava invece come la stessa Corte suprema avesse già riconosciuto che “Invero, in tema di idoneità della delega di funzioni aziendali al fine di trasferire la responsabilità incombente sul titolare dell'impresa …” bisogna fare “ricorso al principio di effettività, … il soggetto responsabile va individuato in base, non alle qualifiche formali, ma alle mansioni effettivamente esercitate nell'ambito dell'organizzazione aziendale…” (sentenza 33308/2005) e che "la cumulabilità nello stesso soggetto della qualità di amministratore di una società e di dipendente della medesima deve escludersi allorché non sia configurabile una volontà imprenditoriale che si formi in modo autonomo al dipendente, sì che possano attuarsi i poteri di controllo e disciplinare che caratterizzano in termini di subordinazione lo stesso svolgersi del rapporto di lavoro e in definitiva la causa del relativo negozio costitutivo" (sentenza 7562/1983).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pur riconoscendo dunque che l'amministratore potesse anche essere, in linea teorica, un lavoratore dipendente della società (con deducibilità della relativa retribuzione), l’Ufficio ribadiva però che tale commistione di funzioni era possibile solo a condizione che le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato fossero estranee all'attività tipica di amministratore e che tale separazione fosse evidente e provata, anche considerato che "la natura subordinata, anziché autonoma, del rapporto di lavoro non è presunta neppure juris tantum ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce" (Cassazione, sentenze 4150/1988 e 524/1989).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La Ctp di Firenze, quindi, dopo aver osservato che “l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente implica necessariamente la subordinazione del lavoratore e la sua soggezione al potere di controllo di direzione e disciplinare del datore di lavoro”, riteneva che “nel caso di specie la posizione del Sig … nell’ambito della società … risulta connotata dalla duplice qualificazione, peraltro teoricamente ammissibile, di consigliere di amministrazione e dipendente. Tuttavia è da considerare che il predetto consigliere di amministrazione risulta titolare di una delega per la gestione del settore amministrativo, fiscale e finanziario, a firma libera, cioè in piena autonomia, che gli conferisce poteri talmente ampi da rendere inammissibile la concentrazione nella stessa sua persona della contemporanea asserita posizione di lavoratore dipendente, subordinato cioè ad altrui potere di direzione e controllo”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La Ctp conclude poi affermando che “… mancando in tale asserito rapporto di lavoro, il vincolo di subordinazione, che è imprescindibile elemento costitutivo del rapporto di lavoro dipendente e che costituisce altresì il presupposto di cui all’art. 95 del TUIR per la deduzione del relativo costo …” e non avendo peraltro la società provato che l’amministratore “svolgesse mansioni ed attività che potessero ritenersi non comprese nell’ampio mandato di amministratore delegato”, gli avvisi di accertamento impugnati dovevano considerarsi legittimi.&lt;br /&gt;Il contribuente, contro la citata sentenza, presentava comunque appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana.&lt;br /&gt;Anche l’appello, però, è stato recentemente respinto dai giudici di secondo grado con la sentenza della Ctr Toscana n. 4/30/12 del 30 gennaio.&lt;br /&gt;Il contribuente peraltro, nel cercare di affrontare la questione del rapporto tra l’attività del mandato di amministratore e quella di lavoro subordinato, affermava in sede di appello che i poteri delegati dal consiglio di amministrazione erano un quid pluris rispetto al rapporto di lavoro (e relativo vincolo di subordinazione) esistente tra la società e il contribuente stesso, mirando prevalentemente ad attribuire a quest’ultimo la rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La tesi dell'Ufficio era invece che in questi casi, anche a prescindere dalle deleghe (che, come visto, nel caso di specie già confermavano comunque la insussistenza di un vincolo di subordinazione) bisogna guardare alla sostanza del rapporto, laddove, affinché la prestazione di lavoro sia considerata come effettuata in regime di subordinazione, vi devono essere due condizioni essenziali:&lt;br /&gt;che le attività svolte in forza del contratto di lavoro siano diverse da quelle attribuite allo stesso soggetto in quanto amministratore&lt;br /&gt;che l'amministratore si trovi in posizione subordinata nei confronti della società&lt;br /&gt;Sul piano pratico e procedurale è quindi opportuno (il minus probatorio richiesto) in questi casi:&lt;br /&gt;specificare nella delibera che l'amministratore viene assunto per esercitare un'attività diversa, e comunque estranea, ai suoi compiti di organo della società e indicare in maniera precisa e dettagliata oltre le mansioni attribuite e il relativo trattamento economico-normativo, anche il superiore gerarchico (che non può certo essere il collegio di cui lo stesso consigliere fa parte) cui il dirigente è sottoposto nell'espletamento delle sue mansioni.&lt;br /&gt;Se (almeno) queste due condizioni non vengono rispettate (e provate) il relativo costo non è quindi ascrivibile a lavoro dipendente.&lt;br /&gt;L'amministratore può dunque anche essere legittimamente un lavoratore dipendente della società, a condizione però che le prestazioni rese in funzione del rapporto di lavoro subordinato (e la relativa retribuzione), oltre a svolgersi effettivamente in regime di subordinazione, siano estranee e diverse rispetto all'attività tipica di amministratore (Cassazione, sentenza 329/2002) e che tale separazione sia evidente e provata.&lt;br /&gt;In particolare, nel caso di amministratore delegato è, quindi, esclusa (salvo prova contraria) la possibilità che questi sia titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato, dato che, in questo caso, il dirigente/amministratore esprime la volontà propria della società ed è titolare dei poteri di controllo, di comando e di disciplina.&lt;br /&gt;Per tutti questi motivi, pertanto, la Commissione tributaria regionale sopra citata, ha concluso che "l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente è costituito dalla subordinazione … Nel caso in esame al … è stata data delega per la gestione del settore amministrativo, fiscale e finanziario, in piena autonomia, senza sottoposizione ad alcun controllo da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente … In questa ottica è difficile potere sostenere che il .. ricopriva la funzione di lavoratore dipendente, dato che nessun controllo eseguiva la società sul suo operato e nessuna prova ha fornito la società di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato estranee all'attività tipica di amministratore".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6700374461624070895?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6700374461624070895/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6700374461624070895' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6700374461624070895'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6700374461624070895'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dipendente-e-amministratore-attivita.html' title='“Dipendente” e “amministratore”, attività compatibili ma distinte.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3792225425955455687</id><published>2012-02-06T15:09:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:10:43.814+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Imposta aerei privati'/><title type='text'>Imposta erariale sugli aerei privati. Tutte le regole su come e quando.</title><content type='html'>Approvate, con provvedimento direttoriale del 3 febbraio, le modalità di pagamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati, introdotta dal decreto “salva Italia” (articolo 16, commi da 11 a 15-bis, Dl 201/2011).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tributo deve essere corrisposto tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, con indicazione del codice tributo 3368, appositamente istituito dalla risoluzione n. 11/E del 3 febbraio. Nella sezione “Contribuente” vanno riportati dati anagrafici e codice fiscale di chi versa, mentre nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, oltre al codice tributo nel campo “codice”, devono essere inseriti la lettera “R” nel campo “tipo”, le marche di nazionalità e di immatricolazione dell’aeromobile nel campo “elementi identificativi”, l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.&lt;br /&gt;Con lo stesso documento di prassi, sono stati previsti anche gli specifici codici tributo da utilizzare in caso di ricorso al ravvedimento operoso: 8935 per la sanzione, 1930 per gli interessi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I soggetti impossibilitati a utilizzare il modello F24 possono effettuare un bonifico a favore del Bilancio dello Stato (capo 8 - capitolo 1223), indicando: il codice Bic BITAITRRENT; come causale del bonifico, le generalità di chi è tenuto al versamento dell’imposta, l’identificativo dell’aeromobile, il codice tributo e il periodo di riferimento; il codice Iban IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’imposta è dovuta dal proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o dal locatore finanziario dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, per l’intero periodo di validità del certificato stesso. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta, per ciascun mese di validità, nella misura di un dodicesimo degli importi previsti.&lt;br /&gt;Queste le misure annuali dell’imposta per i velivoli (aeroplani, idrovolanti, anfibi); con peso massimo al decollo:&lt;br /&gt;fino a 1.000 kg., 1,50 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 2.000 kg., 2,45 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 4.000 kg., 4,25 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 6.000 kg., 5,75 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 8.000 kg., 6,65 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 10.000 kg., 7,10 euro al kg&lt;br /&gt;oltre 10.000 kg., 7,55 euro al kg.&lt;br /&gt;Per gli elicotteri, l’imposta è in misura doppia rispetto a quella stabilita per i veicoli dello steso peso.&lt;br /&gt;Per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, il tributo si applica nella misura fissa di 450 euro all’anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se il certificato di revisione era in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), l’imposta dovrà essere versata entro 90 giorni da tale data, rapportata al numero dei mesi compresi tra la data di entrata in vigore del decreto e la scadenza del certificato.&lt;br /&gt;Stessa scadenza di pagamento anche per gli aeromobili il cui rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità è avvenuto tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio italiano per più di 48 ore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3792225425955455687?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3792225425955455687/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3792225425955455687' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3792225425955455687'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3792225425955455687'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/imposta-erariale-sugli-aerei-privati.html' title='Imposta erariale sugli aerei privati. Tutte le regole su come e quando.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-9222390245487503811</id><published>2012-02-02T08:32:00.002+01:00</published><updated>2012-02-02T08:33:15.768+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Reddito'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: reddito extra UE.</title><content type='html'>Lavoro in Ucraina per circa 6 mesi l'anno e percepisco uno stipendio da una societa' del posto, semplicemente come collaboratore.&lt;br /&gt;Ai fini fiscali devo pagare le tasse anche in Italia ?&lt;br /&gt;E se voglio portare i proventi in Italia come posso fare?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-9222390245487503811?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/9222390245487503811/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=9222390245487503811' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/9222390245487503811'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/9222390245487503811'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-reddito-extra-ue.html' title='Quesito: reddito extra UE.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1901838782031394873</id><published>2012-02-02T08:32:00.001+01:00</published><updated>2012-02-02T08:32:42.323+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: unico socio e titolare pensione.</title><content type='html'>un contribuente in qualita' di socio accomnadante di una societa' e titolare di un reddito di pensione di circa ?. 3000,00 e' tenuto alla compilazione del modello unico??&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1901838782031394873?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1901838782031394873/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1901838782031394873' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1901838782031394873'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1901838782031394873'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-unico-socio-e-titolare-pensione.html' title='Quesito: unico socio e titolare pensione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-651832366703594158</id><published>2012-02-02T08:29:00.002+01:00</published><updated>2012-02-02T08:30:09.439+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Azione di responsabilità'/><title type='text'>Esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis, comma 3, c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. In particolare, tale azione è esercitabile da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista da statuto, comunque non superiore a un terzo.&lt;br /&gt;Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità, che seppur esercitata nell'interesse della società, ha quali attori principali i soci, i quali agiscono in nome proprio.&lt;br /&gt;Da qui discende, di conseguenza, l'esigenza che l'atto di citazione sia notificato anche alla società (anche in persona del presidente del collegio sindacale) anche se - ovviamente - i destinatari principali sono gli amministratori di cui si vuol far valere la responsabilità. &lt;br /&gt;La legittimazione passiva della società si spiega, altresì, con la duplice circostanza che:&lt;br /&gt;i) l'eventuale accoglimento della domanda - così come ogni corrispettivo per la rinuncia o frutto di transazione - andrebbe a beneficio solo della società (e, quindi, solo indirettamente dei soci "attori");&lt;br /&gt;ii) sempre nel caso di accoglimento della domanda, la società stessa è tenuta all'integrale rimborso ai soci "attori" di tutte le spese di giudizio e di accertamento sostenute. Tale rimborso - che prescinde da un'apposita pronuncia del giudice - è subordinato alla mancata condanna alle spese e/o all'impossibilità di recupero delle stesse dai convenuti. In caso di soccombenza degli attori, invece, la società non è tenuta ad alcun rimborso.&lt;br /&gt;Con riferimento poi alla possibilità di nominare un curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio, si precisa che ormai da tempo la giurisprudenza (cfr. ex multis Trib. Roma 04/04/2005) ha riconosciuto come pacifica la possibilità - anche per il pubblico ministero - di richiedere al giudice la nomina dello stesso.&lt;br /&gt;Pertanto, tale istanza di nomina può essere richiesta sia nel caso di azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia in caso di azione di responsabilità esercitata dai soci ex art. 2393 bis c.c.&lt;br /&gt;Quanto, infine, ai poteri conferibili al curatore speciale, si ricorda che questi, al cui conferimento provvede il giudice con decreto ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. - sono quelli inerenti all'"attività richiesta con l'istanza di nomina" (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2005 n. 12170).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-651832366703594158?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/651832366703594158/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=651832366703594158' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/651832366703594158'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/651832366703594158'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/esercizio-dellazione-sociale-di_02.html' title='Esercizio dell&apos;azione sociale di responsabilità da parte dei soci.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3120442455986618262</id><published>2012-02-02T08:29:00.001+01:00</published><updated>2012-02-02T08:29:30.659+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Impronta digitale'/><title type='text'>Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.</title><content type='html'>Con comunicato stampa del 31 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate rinvia di 30 giorni il termine per inviare la comunicazione dell’impronta digitale dell’archivio informatico tributario relativa all’annualità 2010 e pregresse. La scadenza quindi, originariamente fissata al 31 gennaio 2012, slitta al prossimo 1° marzo. I motivi sono dovuti alle numerose segnalazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate, che riportavano le difficoltà nel rispettare il termine di invio, dovute anche “al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3120442455986618262?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3120442455986618262/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3120442455986618262' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3120442455986618262'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3120442455986618262'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/impronta-digitale-il-termine-di-invio.html' title='Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5689064218854783253</id><published>2012-02-02T08:28:00.002+01:00</published><updated>2012-02-02T08:29:05.058+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intermediazione'/><title type='text'>Spesa di intermediazione immobiliare.</title><content type='html'>E’ detraibile la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta al momento dell'accettazione della proposta di acquisto finalizzata ad acquistare un appartamento da adibire ad abitazione principale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”. Con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2008 e n. 39/2010, è stato chiarito che l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Il predetto beneficio, pertanto, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia concluso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5689064218854783253?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5689064218854783253/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5689064218854783253' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5689064218854783253'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5689064218854783253'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/spesa-di-intermediazione-immobiliare.html' title='Spesa di intermediazione immobiliare.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4955897655443596023</id><published>2012-02-02T08:28:00.001+01:00</published><updated>2012-02-02T08:28:36.716+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRAP'/><title type='text'>Irap 2012.</title><content type='html'>A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione della prima bozza, acquisisce la veste finale il modello che i contribuenti dovranno utilizzare per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa all’anno d’imposta 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il via libera con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Più di una le modifiche rispetto al modello dello scorso anno.&lt;br /&gt;La prima si rileva già nel frontespizio, dove è stata inserita una nuova casella, denominata “Dichiarazione integrativa” (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98): andrà barrata dal contribuente che, dopo aver già presentato una dichiarazione Irap, intende trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.&lt;br /&gt;Più ricca la tabella delle aliquote applicabili per il 2011: oltre alle modifiche introdotte da leggi regionali, sono presenti anche le aliquote statali, comprese quelle maggiorate per effetto del Dl 98/2011 (“manovra di luglio”), che riguardano le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione. La tabella presenta un elenco completo, suddiviso per regione, di tutte le aliquote applicabili, a ciascuna delle quali corrisponde un codice che va riportato nel quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta.&lt;br /&gt;Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, è stata prevista una nuova ipotesi di variazione in aumento e in diminuzione (quadri IP e IC): si tratta dei componenti rilevanti ai fini Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni Irap.&lt;br /&gt;Introdotta una nuova sezione del quadro IS, dedicata all’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni. In particolare, vi andranno specificati gli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.&lt;br /&gt;Infine, nel quadro IR, debutta la colonna “deduzioni regionali” nella sezione relativa alla ripartizione della base imponibile. Interessa, quest’anno, i contribuenti delle regioni Piemonte e Umbria per i quali è stata introdotta una deduzione in caso di incremento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4955897655443596023?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4955897655443596023/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4955897655443596023' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4955897655443596023'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4955897655443596023'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/irap-2012.html' title='Irap 2012.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7712719975447005435</id><published>2012-02-02T08:27:00.000+01:00</published><updated>2012-02-02T08:28:06.590+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CCNL'/><title type='text'>C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il caso riguarda un dipendente con contratto terziario Confcommercio (commesso addetto alla vendita di materiale elettrico). Il magazzino del negozio è oggi accessibile a tutti (dipendenti e clienti) e spesso, causa furti, viene a mancare parte della merce e del denaro incassato. E' possibile rendere responsabile il dipendente del materiale del magazzino e del denaro derivante dagli incassi? Il tutto, rendendo il magazzino accessibile solo a lui, nonché regolamentando gli eventuali periodi di assenza per malattia/ferie (tipo: stampa e controverifica iniziale dei pezzi del magazzino ad ogni consegna/riconsegna). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Sulla base delle informazioni che ci sono state fornite va preliminarmente osservato che, in via generale, compito dell'addetto alla vendita, o commesso, è quello di commercializzare il prodotto e di assistere il cliente nelle attività di vendita. Se questa è la funzione principale, va però tenuto in considerazione che ve ne sono molte altre, di natura accessoria dipendenti da diversi fattori. Tra queste può rientrare anche l'attività di controllo del magazzino, specie, come nel caso segnalato, quando il magazzino sia adiacente e, di fatto, di supporto all'attività di vendita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In via preliminare, come è noto, il lavoratore, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. è tenuto all'osservanza dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In merito, l'art. 220 del Ccnl Terziario Confcommercio stabilisce che "il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal tenore generale della disposizione di cui sopra e tenendo conto dei principi civilistici su enunciati, ne deriva che la inosservanza dei principali doveri del prestatore di lavoro sarebbe già sufficiente per procedere disciplinarmente, comportando, pertanto, l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze del caso concreto (art. 225 Ccnl Terziario Confcommercio).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fatta tale premessa può dirsi che, in merito a quanto richiesto, sono individuabili le seguenti alternative:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- vietare l'accesso al magazzino ai terzi. Ciò consentirebbe di circoscrivere l'ambito delle eventualità responsabilità in caso di ammanchi, concretamente accertati, solo al personale addetto al punto vendita, determinando i presupposti per agire disciplinarmente in base alle previsioni di legge e del contratto collettivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- nell'ipotesi in cui la limitazione dell'accesso al magazzino ai soli dipendenti non dovesse essere considerata risolutiva, rendere responsabile il dipendente del magazzino sia delle merci in loco che degli incassi. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro indichi concretamente al lavoratore le funzioni che gli competono nonché le effettive mansioni da svolgere in relazione a specifiche esigenze di organizzazione del magazzino e di registrazione delle merci e degli incassi. In tal caso, è da ritenersi opportuno che vengano disciplinati anche aspetti di organizzazione della gestione del magazzino diretti a regolare le ipotesi di assenza del dipendente responsabile, onde provvedere per tempo alla sua sostituzione. A tal fine, si ritiene opportuna la sottoscrizione di un accordo con il quale il lavoratore si assume le nuove responsabilità e le nuove mansioni, purché coerenti con il suo inquadramento contrattuale, prevedendo, altresì, la corresponsione di specifiche indennità del tipo dell'indennità di cassa e maneggio di denaro così come disciplinata dall'art. 205 del Ccnl Terziario Confcommercio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso e in situazioni in cui fosse ritenuto indispensabile per evitare furti, previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento di autorizzazione da parte della DPL, è possibile dotare il magazzino di strumenti di controllo (art. 4 L. n. 300/70; Provv. Garante Privacy 27 aprile 2010) unicamente diretti a tutelare il patrimonio aziendale o, comunque, ad accertare condotte illecite ma che non possono essere finalizzati a controllare il lavoratore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7712719975447005435?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7712719975447005435/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7712719975447005435' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7712719975447005435'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7712719975447005435'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ccnl-terziario-confcommercio-il.html' title='C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1251549972409282366</id><published>2012-02-01T08:18:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:18:51.297+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Contributi previdenziali'/><title type='text'>Quesito: lavoro all'estero e cittadinanza italiana.</title><content type='html'>sono cittadina italiana ma non ho mai lavorato in Italia. Mantengo la mia residenza in Italia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dato che non ho mai versato contributi in Italia, vorrei sapere se e' possible versare dei contributi previdenziali volontari. O e' meglio aprire un fondo previdenziale privato?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1251549972409282366?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1251549972409282366/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1251549972409282366' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1251549972409282366'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1251549972409282366'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-lavoro-allestero-e-cittadinanza.html' title='Quesito: lavoro all&apos;estero e cittadinanza italiana.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6197237145300598232</id><published>2012-02-01T08:17:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:17:48.461+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ipoteche'/><title type='text'>Ipoteca ventennale in scadenza: come nel fallimento?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'inottemperanza all'onere di rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca nel ventennio, in pendenza del fallimento del debitore, comporta la perdita del rango privilegiato che assiste il credito?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 1 aprile 2011, n. 7570) ha risolto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla permanenza dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria nell'ambito del fallimento, con riferimento al decreto di trasferimento o alla domanda di ammissione al passivo, preferendo la seconda soluzione.&lt;br /&gt;Secondo i giudici di legittimità, in tema di ripartizione dell'attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria.&lt;br /&gt;Ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione.&lt;br /&gt;Infatti, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l'unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva.&lt;br /&gt;La Suprema Corte rileva che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa, ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione.&lt;br /&gt;Pertanto, se alla data della domanda (tempestiva o tardiva) l'iscrizione non ha superato il ventennio, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6197237145300598232?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6197237145300598232/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6197237145300598232' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6197237145300598232'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6197237145300598232'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ipoteca-ventennale-in-scadenza-come-nel.html' title='Ipoteca ventennale in scadenza: come nel fallimento?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1555082901426728436</id><published>2012-02-01T08:16:00.002+01:00</published><updated>2012-02-01T08:17:11.805+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intrastat'/><title type='text'>Rettifica del modello Intrastat.</title><content type='html'>Il contribuente che ha commesso errori relativi a operazioni indicate nell'elenco Intrastat, come può effettuare variazioni o rettifiche? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, di operazioni già poste in essere e indicate negli elenchi riepilogativi (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi), i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.&lt;br /&gt;Se invece il contribuente ha omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi (rese o ricevute), è necessario compilare un’apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando l’apposita sezione del modello.&lt;br /&gt;In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette a imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti.&lt;br /&gt;Il contribuente, se si rende conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla correzione nell’immediato, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1555082901426728436?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1555082901426728436/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1555082901426728436' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1555082901426728436'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1555082901426728436'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/rettifica-del-modello-intrastat.html' title='Rettifica del modello Intrastat.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8119053282354113040</id><published>2012-02-01T08:16:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:16:39.059+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Documenti tributari'/><title type='text'>Impronta dei documenti tributari:  “riconoscibile” fino al 1° marzo.</title><content type='html'>Il codice alfanumerico, che si genera utilizzando la specifica funzione crittografica di hash, sinteticamente denominato “impronta” – in questo caso, dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva – da inviare on line all’Agenzia delle Entrate entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010, cioè entro oggi, slitta al 1° marzo prossimo. La proroga della scadenza è arrivata con un comunicato stampa diffuso questa mattina.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Per capire di cosa si parla, è necessario fare un passo indietro nel tempo, fino al 2004. Risale, infatti, al 23 gennaio di quell’anno il decreto ministeriale del Mef che ha disciplinato in maniera unitaria la procedura informatica relativa all’emissione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici tributari, nonché quella di conservazione digitale dei documenti analogici, con la conseguente possibilità di distruzione degli archivi cartacei.&lt;br /&gt;Nelle “istruzioni” del Dm (articolo 5) è stato previsto, inoltre, l’invio (nel termine predetto) all’Agenzia della comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico da conservare, rimandando la definizione degli ulteriori dati ed elementi da comunicare a un successivo provvedimento del direttore delle Entrate.&lt;br /&gt;Ed ecco che, con il provvedimento del 25 ottobre 2010, sono state approvate le disposizioni attuative di tale comunicazione, vale a dire, il contenuto e le modalità di trasmissione, i soggetti obbligati e i termini di trasmissione dell’impronta, la possibilità di inviare comunicazioni correttive in sostituzione di quella ordinaria precedentemente trasmessa.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Dalla lettura delle richiamate disposizioni normative, l’adempimento, come anticipato, deve essere effettuato entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, utilizzando esclusivamente i canali Entratel o Fisconline. Inoltre, considerato che le aziende potevano dematerializzare i documenti fiscalmente rilevanti già dal 2004, si capisce che la scadenza odierna avrebbe riguardato, non soltanto le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, ma anche quelle riguardanti le annualità precedenti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tanto premesso, in considerazione delle numerose segnalazioni di problematiche nel rispettare il termine di invio previsto, problematiche dovute anche al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere agli interessati una proroga di 30 giorni: dal 31 gennaio al 1° marzo 2012.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8119053282354113040?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8119053282354113040/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8119053282354113040' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119053282354113040'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119053282354113040'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/impronta-dei-documenti-tributari.html' title='Impronta dei documenti tributari:  “riconoscibile” fino al 1° marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2710973622491451420</id><published>2012-02-01T08:15:00.000+01:00</published><updated>2012-02-01T08:16:01.371+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Registratori di cassa'/><title type='text'>Nuova carta termosensibile per i registratori di cassa.</title><content type='html'>Cambiano le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. La modifica delle prescrizioni riguardanti i “rotoli” da utilizzare con gli apparecchi misuratori fiscali è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 30 gennaio, che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’adeguamento si è reso necessario poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, proprio per le prescrizioni contenute nel Dm del 1983 ormai obsolete, non possono essere omologate e utilizzate dagli operatori del settore. Questo crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il provvedimento direttoriale introduce delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.&lt;br /&gt;Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale.&lt;br /&gt;Nella seconda parte del provvedimento sono dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Individuato, infine, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2710973622491451420?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2710973622491451420/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2710973622491451420' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2710973622491451420'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2710973622491451420'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/nuova-carta-termosensibile-per-i.html' title='Nuova carta termosensibile per i registratori di cassa.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3912024173358889896</id><published>2012-02-01T08:14:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:15:34.894+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Responsabilità soci'/><title type='text'>Esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis, comma 3, c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. In particolare, tale azione è esercitabile da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista da statuto, comunque non superiore a un terzo.&lt;br /&gt;Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità, che seppur esercitata nell'interesse della società, ha quali attori principali i soci, i quali agiscono in nome proprio.&lt;br /&gt;Da qui discende, di conseguenza, l'esigenza che l'atto di citazione sia notificato anche alla società (anche in persona del presidente del collegio sindacale) anche se - ovviamente - i destinatari principali sono gli amministratori di cui si vuol far valere la responsabilità. &lt;br /&gt;La legittimazione passiva della società si spiega, altresì, con la duplice circostanza che:&lt;br /&gt;i) l'eventuale accoglimento della domanda - così come ogni corrispettivo per la rinuncia o frutto di transazione - andrebbe a beneficio solo della società (e, quindi, solo indirettamente dei soci "attori");&lt;br /&gt;ii) sempre nel caso di accoglimento della domanda, la società stessa è tenuta all'integrale rimborso ai soci "attori" di tutte le spese di giudizio e di accertamento sostenute. Tale rimborso - che prescinde da un'apposita pronuncia del giudice - è subordinato alla mancata condanna alle spese e/o all'impossibilità di recupero delle stesse dai convenuti. In caso di soccombenza degli attori, invece, la società non è tenuta ad alcun rimborso.&lt;br /&gt;Con riferimento poi alla possibilità di nominare un curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio, si precisa che ormai da tempo la giurisprudenza (cfr. ex multis Trib. Roma 04/04/2005) ha riconosciuto come pacifica la possibilità - anche per il pubblico ministero - di richiedere al giudice la nomina dello stesso.&lt;br /&gt;Pertanto, tale istanza di nomina può essere richiesta sia nel caso di azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia in caso di azione di responsabilità esercitata dai soci ex art. 2393 bis c.c.&lt;br /&gt;Quanto, infine, ai poteri conferibili al curatore speciale, si ricorda che questi, al cui conferimento provvede il giudice con decreto ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. - sono quelli inerenti all'"attività richiesta con l'istanza di nomina" (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2005 n. 12170).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3912024173358889896?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3912024173358889896/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3912024173358889896' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3912024173358889896'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3912024173358889896'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/esercizio-dellazione-sociale-di.html' title='Esercizio dell&apos;azione sociale di responsabilità da parte dei soci.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5459754832014677411</id><published>2012-01-31T09:03:00.000+01:00</published><updated>2012-01-31T09:04:07.850+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Contribuenti minimi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: concetto di mera prosecuzione attività.</title><content type='html'>Un giovane ingegnere ha aperto partita iva nel 2008 in regime dei minimi.Successivamente è stato assunto come dipendente mantenendo al tempo stesso l'attività di lavoratore autonomo.Attualmente desidera licenziarsi volontariamente e continuare in via esclusiva la libera professione.Può ancora usufruire del nuovo regime minimi 2012?  E' da tenere presente che l'attività non usufruisce nè dei locali,nè della clientela e neanche dell'attrezzatura sfruttata in qualità di dipendente ed in più, a mio parere,ritengo non possa avere il carattere di NOVITA' visto che è già in essere dal 2008. Gradirei delucidazioni in merito.In pratica per capire se l'attività intrapresa costituisce mera prosecuzione di un'attività svolta precedentemente si fa riferimento alla situazione odierna (nel qual caso l'ingegnere in questione avrebbe già alle spalle due anni circa di lavoro dipendente)o al momento in cui il contribuente ha aperto partita iva(situazione in cui il contribuente non avrebbe svolto in precedenza alcuna attività di nessun genere).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5459754832014677411?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5459754832014677411/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5459754832014677411' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5459754832014677411'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5459754832014677411'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/quesito-concetto-di-mera-prosecuzione.html' title='Quesito: concetto di mera prosecuzione attività.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2481440986123829374</id><published>2012-01-31T09:02:00.000+01:00</published><updated>2012-01-31T09:03:24.336+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ritenute'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: applicazione ritenuta acconto per committente comunitario.</title><content type='html'>Un professionista svolge attività di consulenza aziendale a favore di una società olandese. L'attività consiste in ricerche di mercato svolte sul territorio italiano, quindi le prestazioni verranno  svolte unicamente in Italia.Mi chiedo se nelle fatture che emetterà dovrà applicare la ritenuta oppure no.&lt;br /&gt;Per quanto riguarda l'iva credo troverà applicazione l'art.7 ter, quindi la non imponibilità.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2481440986123829374?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2481440986123829374/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2481440986123829374' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2481440986123829374'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2481440986123829374'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/quesito-applicazione-ritenuta-acconto.html' title='Quesito: applicazione ritenuta acconto per committente comunitario.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5571617655718421391</id><published>2012-01-31T09:01:00.002+01:00</published><updated>2012-01-31T09:02:46.463+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Congedo militare'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: congedo per inabilità al servizio militare.</title><content type='html'>sono un ex appartenente alla forze dell'ordine. Sono stato congedato per inabilita' a svolgere il servizio militare(idoneo per servizi civili) e percepisco una sorta di pensione inpdap . Volevo chiederLe se nella mia condizione e' possibile aprire una partita IVA con previsto ammontare reddito annuo complessivo non superiore ai 5 -7 mila euro senza andare in conflitto con la suddetta pensione inpdap. Ed eventualmente quali sarebbero i costi e se vi sono obblighi particolari.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5571617655718421391?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5571617655718421391/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5571617655718421391' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5571617655718421391'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5571617655718421391'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/quesito-congedo-per-inabilita-al.html' title='Quesito: congedo per inabilità al servizio militare.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4200947806576647463</id><published>2012-01-31T09:01:00.001+01:00</published><updated>2012-01-31T09:01:38.639+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='INPS'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Partita IVA'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: informazione partita IVA e INPS.</title><content type='html'>ho installato un impianto fotovoltaico con potenza inferiore ai 20 kw cadauno.&lt;br /&gt;impianto destinato alla sola vendita. mi hanno detto che deve aprire la partite iva.la domanda è questa :si devono versare i contributi INPS oppure no? Chiedo questo perchè con il versamento dei contributi si perderebbe quasi tutto l’utile degli impianti.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4200947806576647463?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4200947806576647463/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4200947806576647463' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4200947806576647463'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4200947806576647463'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/quesito-informazione-partita-iva-e-inps.html' title='Quesito: informazione partita IVA e INPS.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5891443102436033807</id><published>2012-01-31T09:00:00.000+01:00</published><updated>2012-01-31T09:01:01.295+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='730'/><title type='text'>Quesito: istruzioni mod 730/2012 Redditi Fabbricati.</title><content type='html'>Mod 730/2012: quest'anno , per i redditi fabbricati quadro B, hanno inserito il nuovo codice 16: edifici storici vincolati. Ma solo per quelli affittati . Ma che codice si indica se uno possiede (come nel mio caso) un garage non affittato in edificio vincolato? Mi sembrerebbe strano dover pagare più tasse se non l'affitto rispetto al caso che ne ricavassi un reddito.&lt;br /&gt; PS: l'anno scorso con il codice 9 si includeva tutti gli edifici vincolati , affittati o no&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5891443102436033807?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5891443102436033807/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5891443102436033807' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5891443102436033807'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5891443102436033807'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/quesito-istruzioni-mod-7302012-redditi.html' title='Quesito: istruzioni mod 730/2012 Redditi Fabbricati.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2092504774343279403</id><published>2012-01-31T08:52:00.000+01:00</published><updated>2012-01-31T08:53:05.018+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Convenzione Italia-Regno Unito'/><title type='text'>Convenzione contro le doppie imposizioni: Regno Unito.</title><content type='html'>CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO&lt;br /&gt;1 &lt;br /&gt;Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; desiderosi di concludere una nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: &lt;br /&gt;Articolo 1 -I soggetti &lt;br /&gt;La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. &lt;br /&gt;Articolo 2 -Imposte considerate &lt;br /&gt;1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: &lt;br /&gt;a) per quanto concerne il Regno Unito: i) l'imposta sul reddito (the income tax); ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); iii) l'imposta sugli utili di capitale (the capital gains tax); iv) l'imposta sul reddito derivante dal petrolio (the petroleum revenue tax); (qui di seguito &lt;br /&gt;indicate quali «imposta del Regno Unito»); &lt;br /&gt;b) per quanto concerne l'Italia: &lt;br /&gt;i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; &lt;br /&gt;ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; &lt;br /&gt;iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito &lt;br /&gt;indicate quali «imposta italiana»). &lt;br /&gt;1 L. 5 novembre 1990, n. 329 Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1990, n. 267, S.O. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 30 novembre 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell'art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 30 dicembre 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, &lt;br /&gt;n. 20, nel quale è indicato erroneamente, quale data di entrata in vigore, il 31 dicembre 1990). &lt;br /&gt;2. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di detto Stato contraente indicate nel paragrafo 1 del presente articolo. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali. &lt;br /&gt;Articolo 3 -Definizioni generali &lt;br /&gt;1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: &lt;br /&gt;a) il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord, ivi comprese le zone al di fuori del mare territoriale del Regno Unito le quali in conformità al diritto internazionale sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla piattaforma continentale, come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Regno Unito riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino nonché le loro risorse naturali; &lt;br /&gt;b) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, ai sensi della legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino, nonché le loro risorse naturali; &lt;br /&gt;c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, il Regno Unito o l'Italia; &lt;br /&gt;d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone, ma non comprende le società di persone le quali non sono considerate persone giuridiche ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato contraente; &lt;br /&gt;e) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; &lt;br /&gt;f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente una impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; &lt;br /&gt;g) il termine «nazionale» designa: &lt;br /&gt;i) per quanto concerne il Regno Unito, ogni cittadino del Regno Unito od ogni soggetto britannico che non possiede la cittadinanza di ogni altro Paese o territorio del Commonwealth, a condizione che abbia il diritto di risiedere nel Regno Unito, nonché ogni persona giuridica, società di persone, associazione o altro ente costituito in conformità alla legislazione in vigore nel Regno Unito; &lt;br /&gt;ii) per quanto concerne l'Italia, ogni persona fisica che possiede la cittadinanza italiana, nonché ogni persona giuridica, società di persone ed associazione costituita in conformità alla legislazione in vigore in Italia; &lt;br /&gt;h) per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; &lt;br /&gt;i) il termine «Autorità competente» designa, per quanto concerne il Regno Unito, i Commissioners of Inland Revenue od un loro rappresentante autorizzato e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze; &lt;br /&gt;j) il termine «imposta» designa, come il contesto richiede, l'imposta del Regno Unito o l'imposta italiana. &lt;br /&gt;2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. &lt;br /&gt;Articolo 4 -Domicilio fiscale &lt;br /&gt;1.  Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate. &lt;br /&gt;2.  Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata in conformità alle seguenti disposizioni: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); &lt;br /&gt;b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; &lt;br /&gt;c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; &lt;br /&gt;d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. &lt;br /&gt;3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. &lt;br /&gt;Articolo 5 -Stabile organizzazione &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o ogni altro luogo di estrazione o di &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sfruttamento di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; &lt;br /&gt;b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; &lt;br /&gt;c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; &lt;br /&gt;d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; &lt;br /&gt;e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 del presente articolo - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa. &lt;br /&gt;5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. &lt;br /&gt;6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. &lt;br /&gt;Articolo 6 -Redditi immobiliari &lt;br /&gt;1.  I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;2.  L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati «beni immobili» l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. &lt;br /&gt;1.  Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. &lt;br /&gt;2.  Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 7 -Utili delle imprese &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. &lt;br /&gt;2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. &lt;br /&gt;3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese direttamente connesse con l'attività della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. &lt;br /&gt;4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. &lt;br /&gt;5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. &lt;br /&gt;Articolo 8 -Navigazione marittima e aerea &lt;br /&gt;1.  Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. &lt;br /&gt;2.  Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave. &lt;br /&gt;3.  Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune «(pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 9 -Imprese associate &lt;br /&gt;Allorché: &lt;br /&gt;a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o &lt;br /&gt;b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. &lt;br /&gt;Articolo 10 -Dividendi &lt;br /&gt;1.  I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;2.  Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che controlla, direttamente o indirettamente, almeno il 10 per cento del potere di voto della società che paga i dividendi; &lt;br /&gt;b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. &lt;br /&gt;3. Fino a quando una persona fisica residente nel Regno Unito ha diritto, secondo la legislazione del Regno Unito, ad un credito d'imposta sui dividendi pagati da una società che è residente nel Regno Unito, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica ai dividendi pagati da una società che è residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia. In tal caso si applicano le seguenti disposizioni del presente paragrafo: &lt;br /&gt;a) i) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo b) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con una aliquota che non eccede il 15 per cento. &lt;br /&gt;ii) Se un residente dell'Italia ha diritto ad un credito d'imposta su tali dividendi ai sensi del sub-paragrafo c) del presente paragrafo, anche il Regno Unito può, in conformità alla propria legislazione, prelevare l'imposta sul totale dell'ammontare o del valore di tali dividendi e dell'ammontare di detto credito d'imposta con un'aliquota che non eccede il 5 per cento. &lt;br /&gt;iii) Fatta eccezione per quanto previsto nei sub-paragrafi a) i) e a) ii) del presente paragrafo, i dividendi pagati da una società residente del Regno Unito ad un residente dell'Italia che ne sia il beneficiario effettivo sono esenti da qualsiasi imposta che nel Regno Unito è applicabile ai dividendi. &lt;br /&gt;b) Un residente dell'Italia che riceve dividendi da una società che è residente del Regno Unito ha diritto, fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo c) del presente paragrafo ed a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente del Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi, ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. &lt;br /&gt;c) Le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è, o è associato ad, una società che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10% o più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente dell'Italia che riceve dividendi da una società residente del Regno Unito ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito d'imposta pari alla metà del credito di imposta cui una persona fisica residente nel Regno Unito avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto i dividendi stessi ed al pagamento di ogni eccedenza di tale credito d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe. &lt;br /&gt;d) Il presente paragrafo non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta italiana. &lt;br /&gt;4. a) Un residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell'Italia - fatte salve le disposizioni del sub-paragrafo b) del presente paragrafo - ha diritto, se è il beneficiario effettivo dei dividendi, al credito d'imposta con riguardo a tali dividendi cui una persona fisica residente dell'Italia avrebbe avuto diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista nel sub-paragrafo b) del paragrafo 2 del presente articolo. Questa disposizione non si applica se la persona che percepisce i dividendi ed il credito di imposta non è a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito. &lt;br /&gt;b) Le disposizioni del sub-paragrafo a) del presente paragrafo non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi è una società che controlla da sola od insieme ad una o più società collegate, direttamente o indirettamente, il 10 per cento o più del potere di voto nella società che paga i dividendi. In tal caso, una società residente del Regno Unito che riceve dividendi da una società residente dell'Italia ha diritto, a condizione che sia la beneficiaria effettiva dei dividendi, ad un credito di imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, previa deduzione dell'imposta prevista al sub-paragrafo a) del paragrafo 2 del presente articolo ed a condizione che la società la quale riceve i dividendi ed il credito d'imposta sia a tal titolo soggetta all'imposta del Regno Unito. Ai fini del presente sub-paragrafo, due società si considerano collegate se una di esse controlla, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del potere di voto nell'altra società oppure una terza società controlla più del 50 per cento del potere di voto di entrambe. &lt;br /&gt;c) I crediti di imposta previsti ai sub-paragrafi a) e b) del presente paragrafo sono considerati dividendi ai fini del presente articolo. &lt;br /&gt;1.  Le disposizioni dei sub-paragrafi b) e c) del paragrafo 3 e dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4 del presente articolo non si applicano a meno che la persona che percepisce i dividendi dimostri (su richiesta dell'autorità competente, rispettivamente, del Regno Unito o dell'Italia all'atto della ricezione di un'istanza da parte di detta persona per ottenere il credito di imposta nei confronti dell'imposta sui redditi rispettivamente del Regno Unito o italiana ad essa applicabile ovvero il rimborso del credito per la parte eccedente detta imposta sui redditi) che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta previsto al sub-paragrafo b) al sub-paragrafo c) del paragrafo 3 o dei sub-paragrafi a) e b) del paragrafo 4 del presente articolo, a seconda del caso. &lt;br /&gt;2.  Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Le disposizioni del paragrafo 1 e dei paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. &lt;br /&gt;8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. &lt;br /&gt;9. Se il beneficiario effettivo di un dividendo, residente di uno Stato contraente, possiede il 10 per cento o più della classe delle azioni per le quali viene pagato il dividendo, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nei limiti in cui: &lt;br /&gt;a) il dividendo stesso può essere stato pagato soltanto con utili che la società distributrice ha realizzato o con altri redditi che essa ha ricevuto in un periodo anteriore ai 12 mesi precedenti la «data rilevante»; e &lt;br /&gt;b) le azioni per le quali il dividendo viene pagato non sono state possedute in modo continuativo per un periodo di 12 mesi precedenti la data di delibera di distribuzione dei dividendi. Ai fini del presente paragrafo il termine «data rilevante» designa la data in cui il beneficiario effettivo dei dividendi è divenuto proprietario del 10 per cento o più della classe di azioni in questione. Il presente paragrafo non si applica se il beneficiario effettivo dei dividendi dimostra che le azioni erano state acquistate, in buona fede, per ragioni commerciali e non essenzialmente al fine di ottenere i benefici del presente articolo. &lt;br /&gt;Articolo 11 -Interessi &lt;br /&gt;1.  Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;2.  Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. &lt;br /&gt;3.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona che riceve gli interessi, se detta persona è il beneficiario effettivo degli interessi e gli stessi sono pagati: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) in relazione alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, o &lt;br /&gt;b) in relazione alla vendita a credito di merci consegnate da un'impresa ad un'altra impresa. &lt;br /&gt;4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona che riceve gli interessi è residente, quando tale persona è il beneficiario effettivo degli interessi e: &lt;br /&gt;a) il debitore degli interessi è il primo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;o una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o uno dei suoi enti locali o organizzazioni o istituzioni del Governo o di un ente locale (per quanto riguarda il Regno Unito); o &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito contratto, garantito o assicurato dal secondo Stato contraente di cui al paragrafo 1 del presente articolo «(il secondo Stato contraente»), compresa la Società di assicurazione ai crediti per l'esportazione, o da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o da uno dei suoi enti locali (per quanto riguarda l'Italia) &lt;br /&gt; . o da uno dei suoi enti locali o dal Dipartimento del Regno Unito di garanzia dei crediti all'esportazione (Export Credits Guarantee Department) (per quanto riguarda il Regno Unito) o da una pubblica istituzione del secondo Stato contraente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.  Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito, ma non include i redditi considerati nell'articolo 10 della presente Convenzione. &lt;br /&gt;2.  Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. &lt;br /&gt;3.  Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. &lt;br /&gt;4.  Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. &lt;br /&gt;5.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il credito generatore degli interessi era stato costituito o ceduto essenzialmente al fine di beneficiare del presente articolo e non, in buona fede, per ragioni commerciali. &lt;br /&gt;6.  Le riduzioni d'imposta previste ai paragrafi 2, 3 o 4, a seconda del caso, del presente articolo non si applicano se il beneficiario effettivo degli interessi è esente da imposta per tali redditi nello Stato contraente di cui è residente ed il predetto percipiente vende o sottoscrive un contratto per vendere la partecipazione da cui traggono origine gli interessi entro i tre mesi successivi alla data in cui il percipiente stesso ha acquistato siffatta partecipazione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 12 -Canoni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. &lt;br /&gt;3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. &lt;br /&gt;4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. &lt;br /&gt;5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. &lt;br /&gt;6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. &lt;br /&gt;Articolo 13 -Utili di capitale &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 della presente Convenzione situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;3. Gli utili derivanti dalla alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. &lt;br /&gt;4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente. &lt;br /&gt;5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che: &lt;br /&gt;a) è residente dell'altro Stato contraente; e &lt;br /&gt;b) è stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene; e &lt;br /&gt;c) non è soggetta ad imposta per tali utili nell'altro Stato contraente. &lt;br /&gt;Articolo 14 -Professioni indipendenti &lt;br /&gt;1.  I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. &lt;br /&gt;2.  L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 15 -Lavoro subordinato &lt;br /&gt;1.  Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. &lt;br /&gt;2.  Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale; e &lt;br /&gt;b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e &lt;br /&gt;c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. &lt;br /&gt;3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. &lt;br /&gt;Articolo 16 -Compensi e gettoni di presenza &lt;br /&gt;La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;Articolo 17 -Artisti e sportivi &lt;br /&gt;1.  Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. &lt;br /&gt;2.  Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 18 -Pensioni &lt;br /&gt;1.  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della presente Convenzione, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato. &lt;br /&gt;2.  Il termine «annualità» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 19 -Funzioni pubbliche &lt;br /&gt;1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. &lt;br /&gt;b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1 a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato che: &lt;br /&gt;i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o &lt;br /&gt;ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da, uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 della presente Convenzione, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 20 -Insegnanti &lt;br /&gt;1.  Una persona fisica che soggiorna in uno degli Stati contraenti per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto di istruzione riconosciuto di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per un periodo che non superi due anni dalla data in cui egli abbia soggiornato per la prima volta in detto Stato per tali scopi. &lt;br /&gt;2.  Il presente articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 21 -Studenti e apprendisti &lt;br /&gt;Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato. &lt;br /&gt;Articolo 22 -Altri redditi &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, esclusi i redditi derivanti da associazioni commerciali (trusts) o da eredità giacenti nel corso della loro amministrazione, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. &lt;br /&gt;2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti dai beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, qualora il beneficiario di tali redditi residente di uno Stato contraente eserciti nell'altro Stato contraente sia una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. &lt;br /&gt;Articolo 23 -Disposizioni varie applicabili a talune attività di alto mare &lt;br /&gt;1.  Le disposizioni del presente articolo si applicano nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione. &lt;br /&gt;2.  Ai fini del presente articolo il termine «attività di alto mare» (offshore activities) designa le attività svolte in alto mare (offshore) connesse alla esplorazione ed allo sfruttamento del fondo e del sottosuolo marino e delle loro risorse naturali situati in uno Stato contraente. &lt;br /&gt;3.  Se un'impresa di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente, si considera che essa esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. &lt;br /&gt;4.  Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo non si applicano se le attività di alto mare sono svolte nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. Ai fini del presente paragrafo: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) se un'impresa che svolge attività di alto mare nell'altro Stato è associata ad un'altra impresa che vi svolge attività sostanzialmente analoghe, si considera che la prima impresa svolga tutte le attività esercitate dalla seconda impresa, fatta eccezione del caso in cui dette attività siano esercitate contestualmente come proprie attività; &lt;br /&gt;b) si considera che un'impresa è associata ad un'altra impresa se una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra oppure se le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese. &lt;br /&gt;1.  Se un residente di uno Stato contraente svolge attività di alto mare nell'altro Stato contraente consistenti nell'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente, si considera che tale residente eserciti dette attività con una base fissa nell'altro Stato contraente. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se le attività in questione sono svolte nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 30 giorni nell'arco di 12 mesi. &lt;br /&gt;2.  I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente connessa con attività di alto mare nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato se l'attività dipendente è svolta in alto mare in detto altro Stato. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica se l'attività dipendente è svolta nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano 30 giorni nell'arco di 12 mesi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 24 -Eliminazione della doppia imposizione &lt;br /&gt;1.  La doppia imposizione dei redditi sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo. &lt;br /&gt;2.  Fatte salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito concernenti la concessione di una deduzione dall'imposta del Regno Unito dell'imposta dovuta in un paese diverso dal Regno Unito (che non modificano il principio generale qui previsto): &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) l'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, sugli utili o redditi provenienti da fonti site in Italia (fatta eccezione nel caso dei dividendi, dell'imposta dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi stessi) è ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito calcolata sugli stessi utili o redditi per i quali è stata calcolata l'imposta italiana; &lt;br /&gt;b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia ad una società residente nel Regno Unito che controlla direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del potere di voto nella società che paga i dividendi, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana deducibile ai sensi del sub-paragrafo a) del presente paragrafo) dell'imposta italiana dovuta dalla società sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. &lt;br /&gt;1.  Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Regno Unito, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Regno Unito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. &lt;br /&gt;2.  Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili e i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente che possono essere tassati nell'altro Stato contraente in conformità alla presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato contraente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 25 -Non discriminazione &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. &lt;br /&gt;2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione allo loro situazione o ai loro carichi di famiglia o ad ogni altra circostanza di carattere personale. &lt;br /&gt;3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato. &lt;br /&gt;4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate in detto primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. &lt;br /&gt;5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni genere e denominazione. &lt;br /&gt;Articolo 26 -Procedura amichevole &lt;br /&gt;1.  Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. &lt;br /&gt;2.  L'Autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. &lt;br /&gt;3.  Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. &lt;br /&gt;4.  Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 27 -Scambio di informazioni &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, ed in particolare per prevenire l'evasione o le frodi fiscali e per agevolare l'operatività delle norme contro l'elusione. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. &lt;br /&gt;2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: &lt;br /&gt;a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; &lt;br /&gt;b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; &lt;br /&gt;c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. &lt;br /&gt;Articolo 28 -Membri delle missioni diplomatiche o permanenti e degli uffici consolari &lt;br /&gt;Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o permanenti o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. &lt;br /&gt;Articolo 29 -Rimborsi &lt;br /&gt;1.  L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata su domanda del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli è residente se tale residente ha diritto ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione. &lt;br /&gt;2.  La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata e deve essere corredata di un attestato dello Stato contraente - del quale il contribuente è residente - certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. &lt;br /&gt;3.  Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 30 -Entrata in vigore &lt;br /&gt;1.  La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. &lt;br /&gt;2.  La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica2 ed avrà quindi effetto: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è avvenuto il 30 novembre 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 30 dicembre 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 24 gennaio 1991, n. 20, nel quale è indicato erroneamente, quale data di entrata in vigore, il 31 dicembre 1990). &lt;br /&gt;a) nel Regno Unito: &lt;br /&gt;i) con riferimento all'imposta sul reddito ed all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno d'accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; &lt;br /&gt;ii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; &lt;br /&gt;iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; &lt;br /&gt;b) in Italia: &lt;br /&gt;con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. &lt;br /&gt;3. La vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata a Londra il 4 luglio 19603, ed il protocollo che modifica tale Convenzione, firmato a Londra il 28 aprile 19694, sono abrogati e cessano di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. &lt;br /&gt;Articolo 31 -Denuncia &lt;br /&gt;La presente Convenzione rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: &lt;br /&gt;a) nel Regno Unito: &lt;br /&gt;i) con riferimento all'imposta sul reddito e all'imposta sugli utili di capitale, per ciascun anno di accertamento che inizia il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica; &lt;br /&gt;ii) con riferimento all'imposta sulle società, per ciascun anno finanziario che inizia il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della notifica; &lt;br /&gt;iii) con riferimento all'imposta sul reddito derivante dal petrolio, per ciascun periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della notifica; &lt;br /&gt;3 La Convenzione del 4 luglio 1960 è stata ratificata con L. 12 agosto 1962, n. 1378 (Gazz. uff. 26 settembre 1962, n. 242), ed è entrata in vigore il 28 novembre 1962 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 11 dicembre 1962, n. 315). &lt;br /&gt;4 Il protocollo di modifica del 28 aprile 1969 è stato ratificato con L. 12 aprile 1973, n. 194 (Gazz. Uff. 16 maggio 1973, n. 125), ed è entrata in vigore il 4 novembre 1973 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 17 ottobre 1973, n. 269). &lt;br /&gt;b) in Italia: con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello della notifica. &lt;br /&gt;In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988 in duplice esemplare, in lingua italiana ed inglese, entrambi i &lt;br /&gt;testi aventi eguale valore. (Si omettono le firme) &lt;br /&gt;SCAMBIO DI NOTE &lt;br /&gt;Pallanza, 21 ottobre 1988 &lt;br /&gt;Vostra Eccellenza, &lt;br /&gt;ho l'onore di accusare ricevuta della nota in data odierna di Vostra Eccellenza del seguente tenore: &lt;br /&gt;«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di proporre per conto del Governo del Regno Unito che ai fini di detta Convenzione resta inteso che: &lt;br /&gt;1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 30 (Entrata in vigore), l'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) avrà effetto con riferimento agli utili realizzati nei periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974. &lt;br /&gt;2) Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" non deve essere interpretata nel senso che i termini previsti dalla legislazione nazionale non devono essere osservati; un reclamo ai sensi dell'articolo 26 non può essere preso in considerazione qualora il contribuente non abbia avviato l'azione prescritta dalla legislazione nazionale per impedire la scadenza di detti termini. &lt;br /&gt;3) Con ulteriore riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 26 (Procedura amichevole) tale disposizione non limita in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine in favore del residente medesimo dalla legislazione dello Stato contraente di cui lo stesso è residente. &lt;br /&gt;4) Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 29 (Rimborsi), le disposizioni ivi contenute non devono essere interpretate nel senso che impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla Convenzione. &lt;br /&gt;5) Qualora, in conformità all'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione, da parte di uno Stato contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state accettate tra persone indipendenti, attua le adeguate variazioni nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione ed al paragrafo 6 del presente Scambio di Note. &lt;br /&gt;6) Con riferimento all'articolo 26 (Procedura amichevole) della Convenzione, resta inteso che variazioni di imposte in conformità a detto articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Nel caso dell'Italia, resta altresì inteso che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere le controversie fiscali. &lt;br /&gt;7) Con riferimento al paragrafo 7 dell'articolo 10 (Dividendi), al paragrafo 6 dell'articolo 11 (Interessi), al paragrafo 4 dell'articolo 12 (Canoni) ed al paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi), l'ultima frase in essi contenuta non può essere interpretata nel senso che permetta di non tener conto dei princìpi contenuti negli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione. &lt;br /&gt;Se la suddetta proposta risulta accettabile da parte del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente nota e la relativa risposta di Vostra Eccellenza siano considerate come costituenti un Accordo tra i due Governi in questa materia che entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione». &lt;br /&gt;In risposta ho l'onore di dichiarare che il Governo italiano accetta la proposta che precede e che concorda sul fatto che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscano un Accordo tra il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito in questa materia. &lt;br /&gt;Voglia accettare, Vostra Eccellenza, l'assicurazione della mia più alta considerazione. &lt;br /&gt;(Si omette la firma)&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2092504774343279403?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2092504774343279403/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2092504774343279403' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2092504774343279403'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2092504774343279403'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/convenzione-contro-le-doppie.html' title='Convenzione contro le doppie imposizioni: Regno Unito.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5320399369113488068</id><published>2012-01-31T08:38:00.000+01:00</published><updated>2012-01-31T08:39:22.551+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazione IVA'/><title type='text'>Dichiarazione Iva 2012: approvati i Modelli e istruzioni.</title><content type='html'>Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012, sono stati approvati i Modelli di dichiarazione IVA/2012 concernenti l’anno 2011, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2012 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I Modelli approvati:&lt;br /&gt;Modello IVA/2012 composto da:&lt;br /&gt;- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;&lt;br /&gt;- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VR, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;&lt;br /&gt;Modello IVA BASE/2012 composto da:&lt;br /&gt;- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;&lt;br /&gt;- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VX e VT;&lt;br /&gt;Modello IVA 26 LP/2012 - Prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato agli enti o società controllanti di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5320399369113488068?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5320399369113488068/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5320399369113488068' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5320399369113488068'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5320399369113488068'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/01/dichiarazione-iva-2012-approvati-i.html' title='Dichiarazione Iva 2012: approvati i Modelli e istruzioni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3083044601712284938</id><published>2012-01-31T08:34:00.002+01:00</published><updated>2012-01-31T08:42:30.018+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto Liberalizzazioni'/><title type='text'>Decreto Liberalizzazioni: il testo definitivo pubblicato in Gazzetta.</title><content type='html'>Decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 ¬&lt;br /&gt;Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. &lt;br /&gt;Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - supplemento ordinario &lt;br /&gt;Preambolo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 1 &lt;br /&gt;Art. 1 Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese &lt;br /&gt;Articolo 2 &lt;br /&gt;Art. 2 Tribunale delle imprese &lt;br /&gt;Articolo 3 &lt;br /&gt;Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata &lt;br /&gt;Articolo 4 &lt;br /&gt;Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali &lt;br /&gt;Articolo 5 &lt;br /&gt;Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie &lt;br /&gt;Articolo 6 &lt;br /&gt;Art. 6 Norme per rendere efficace l'azione di classe &lt;br /&gt;Articolo 7 &lt;br /&gt;Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive &lt;br /&gt;Articolo 8 &lt;br /&gt;Art. 8 Contenuto delle carte di servizio &lt;br /&gt;Articolo 9 &lt;br /&gt;Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate &lt;br /&gt;Articolo 10 &lt;br /&gt;Art. 10 Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi &lt;br /&gt;Articolo 11 Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci &lt;br /&gt;Articolo 12 &lt;br /&gt;Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti &lt;br /&gt;Articolo 13 &lt;br /&gt;Art. 13 Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili &lt;br /&gt;Articolo 14 &lt;br /&gt;Art. 14 Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese &lt;br /&gt;Articolo 15 &lt;br /&gt;Art. 15 Disposizioni in materia di separazione proprietaria &lt;br /&gt;Articolo 16 &lt;br /&gt;Art. 16 Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche &lt;br /&gt;Articolo 17 &lt;br /&gt;Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti &lt;br /&gt;Articolo 18 &lt;br /&gt;Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati &lt;br /&gt;Articolo 19 &lt;br /&gt;Art. 19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti &lt;br /&gt;Articolo 20 &lt;br /&gt;Art. 20 Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti &lt;br /&gt;Articolo 21 &lt;br /&gt;Art. 21 Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica &lt;br /&gt;Articolo 22 &lt;br /&gt;Art. 22 Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas &lt;br /&gt;Articolo 23 Art. 23 Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale &lt;br /&gt;Articolo 24 &lt;br /&gt;Art. 24 Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari &lt;br /&gt;Articolo 25 &lt;br /&gt;Art. 25 Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali &lt;br /&gt;Articolo 26 Art. 26 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi &lt;br /&gt;Articolo 27 &lt;br /&gt;Art. 27 Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base &lt;br /&gt;Articolo 28 &lt;br /&gt;Art. 28 Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari &lt;br /&gt;Articolo 29 &lt;br /&gt;Art. 29 Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica &lt;br /&gt;Articolo 30 &lt;br /&gt;Art. 30 Repressione delle frodi &lt;br /&gt;Articolo 31 Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada &lt;br /&gt;Articolo 32 &lt;br /&gt;Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni &lt;br /&gt;Articolo 33 &lt;br /&gt;Art. 33 Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da incidenti &lt;br /&gt;Articolo 34 &lt;br /&gt;Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto &lt;br /&gt;Articolo 35 Art. 35 Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica &lt;br /&gt;Articolo 36 &lt;br /&gt;Art. 36 Regolazione indipendente in materia di trasporti &lt;br /&gt;Articolo 37 &lt;br /&gt;Art. 37 Misure per il trasporto ferroviario &lt;br /&gt;Articolo 38 &lt;br /&gt;Art. 38 Liberalizzazione delle pertinenze delle strade &lt;br /&gt;Articolo 39 Art. 39 Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore &lt;br /&gt;Articolo 40 Art. 40 Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti &lt;br /&gt;Articolo 41 &lt;br /&gt;Art. 41 Emissioni di obbligazioni da parte delle societa' di progetto - project bond &lt;br /&gt;Articolo 42 &lt;br /&gt;Art. 42 Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche &lt;br /&gt;Articolo 43 &lt;br /&gt;Art. 43 Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie &lt;br /&gt;Articolo 44 &lt;br /&gt;Art. 44 Contratto di disponibilita' &lt;br /&gt;Articolo 45 &lt;br /&gt;Art. 45 Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico &lt;br /&gt;Articolo 46 &lt;br /&gt;Art. 46 Disposizioni attuative del dialogo competitivo &lt;br /&gt;Articolo 47 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Art. 47 Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;legge n. 717/1949 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Articolo 48 Art. 48 Norme in materia di dragaggi &lt;br /&gt;Articolo 49 &lt;br /&gt;Art. 49 Utilizzo terre e rocce da scavo &lt;br /&gt;Articolo 50 &lt;br /&gt;Art. 50 Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche &lt;br /&gt;Articolo 51 &lt;br /&gt;Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni &lt;br /&gt;Articolo 52 &lt;br /&gt;Art. 52 Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti &lt;br /&gt;Articolo 53 Art. 53 Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali &lt;br /&gt;Articolo 54 Art. 54 Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche &lt;br /&gt;Articolo 55 &lt;br /&gt;Art. 55 Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo &lt;br /&gt;Articolo 56 &lt;br /&gt;Art. 56 Norma nel settore edilizio &lt;br /&gt;Articolo 57 &lt;br /&gt;Art. 57 Ripristino IVA per housing sociale &lt;br /&gt;Articolo 58 &lt;br /&gt;Art. 58 Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa &lt;br /&gt;Articolo 59 &lt;br /&gt;Art. 59 Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali &lt;br /&gt;Articolo 60 &lt;br /&gt;Art. 60 Regime doganale delle unita' da diporto &lt;br /&gt;Articolo 61 &lt;br /&gt;Art. 61 Anticipo recupero accise per autotrasportatori &lt;br /&gt;Articolo 62 &lt;br /&gt;Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari &lt;br /&gt;Articolo 63 &lt;br /&gt;Art. 63 Attivazione nuovi "contratti di filiera" &lt;br /&gt;Articolo 64 &lt;br /&gt;Art. 64 Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 &lt;br /&gt;Articolo 65 &lt;br /&gt;Art. 65 Impianti fotovoltaici in ambito agricolo &lt;br /&gt;Articolo 66 &lt;br /&gt;Art. 66 Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola &lt;br /&gt;Articolo 67 &lt;br /&gt;Art. 67 Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca &lt;br /&gt;Articolo 68 &lt;br /&gt;Art. 68 Repertorio nazionale dei dispositivi medici &lt;br /&gt;Articolo 69 &lt;br /&gt;Art. 69 Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di servizi &lt;br /&gt;Articolo 70 &lt;br /&gt;Art. 70 Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree &lt;br /&gt;Articolo 71 &lt;br /&gt;Art. 71 Oggetto e ambito di applicazione &lt;br /&gt;Articolo 72 &lt;br /&gt;Art. 72 Definizioni &lt;br /&gt;Articolo 73 &lt;br /&gt;Art. 73 Autorita' nazionale di vigilanza &lt;br /&gt;Articolo 74 &lt;br /&gt;Art. 74 Reti aeroportuali &lt;br /&gt;Articolo 75 &lt;br /&gt;Art. 75 Non discriminazione &lt;br /&gt;Articolo 76 &lt;br /&gt;Art. 76 Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione &lt;br /&gt;Articolo 77 &lt;br /&gt;Art. 77 Trasparenza &lt;br /&gt;Articolo 78 &lt;br /&gt;Art. 78 Norme di qualita' &lt;br /&gt;Articolo 79 &lt;br /&gt;Art. 79 Differenziazione dei servizi &lt;br /&gt;Articolo 80 &lt;br /&gt;Art. 80 Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva &lt;br /&gt;Articolo 81 &lt;br /&gt;Art. 81 Aeroporti militari aperti al traffico civile &lt;br /&gt;Articolo 82 &lt;br /&gt;Art. 82 Clausola di invarianza finanziaria &lt;br /&gt;Articolo 83 Art. 83 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Articolo 84 Art. 84 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 Articolo 85 Art. 85 Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 Articolo 86 &lt;br /&gt;Art. 86 Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione &lt;br /&gt;Articolo 87 &lt;br /&gt;Art. 87 Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in materia di brevetti &lt;br /&gt;Articolo 88 &lt;br /&gt;Art. 88 Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di smaltimento e depurazione &lt;br /&gt;Articolo 89 &lt;br /&gt;Art. 89 Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09 &lt;br /&gt;Articolo 90 &lt;br /&gt;Art. 90 Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese &lt;br /&gt;Articolo 91 &lt;br /&gt;Art. 91 Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141 &lt;br /&gt;Articolo 92 Art. 92 Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale &lt;br /&gt;Articolo 93 Art. 93 Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica &lt;br /&gt;Articolo 94 &lt;br /&gt;Art. 94 Domanda di sgravio dei diritti doganali &lt;br /&gt;Articolo 95 &lt;br /&gt;Art. 95 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie &lt;br /&gt;Articolo 96 &lt;br /&gt;Art. 96 Residenza OICR &lt;br /&gt;Articolo 97 Art. 97 Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 &lt;br /&gt;Articolo 98 &lt;br /&gt;Art. 98 Entrata in vigore &lt;br /&gt;Preambolo - Preambolo &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA &lt;br /&gt;Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; &lt;br /&gt;Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa; &lt;br /&gt;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012; &lt;br /&gt;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; &lt;br /&gt;Emana &lt;br /&gt;il seguente decreto-legge: &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 1 ¬&lt;br /&gt;Art. 1 Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 13, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: &lt;br /&gt;a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalita'; &lt;br /&gt;b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica. &lt;br /&gt;3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 40, per individuare le attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. &lt;br /&gt;4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell' articolo 120 della Costituzione.A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti. &lt;br /&gt;5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall' articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 , di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 2 - Art. 2 Tribunale delle imprese &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni: &lt;br /&gt;a) agli articoli 1 e 2 le parole: "sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite, ovunque compaiano, dalle seguenti: "sezioni specializzate in materia di impresa"; &lt;br /&gt;b) all'articolo 2, le parole: "in materia di proprieta' industriale ed intellettuale" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di impresa"; &lt;br /&gt;c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: &lt;br /&gt;"Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). &lt;br /&gt;1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: &lt;br /&gt;a) controversie di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni; &lt;br /&gt;b) controversie in materia di diritto d'autore; &lt;br /&gt;c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 20, e successive modificazioni. &lt;br /&gt;2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le controllano, per le cause: &lt;br /&gt;a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto di controversia; &lt;br /&gt;b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; &lt;br /&gt;c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; &lt;br /&gt;d) tra soci e societa'; &lt;br /&gt;e) in materia di patti parasociali; &lt;br /&gt;f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; &lt;br /&gt;g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; &lt;br /&gt;h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile; &lt;br /&gt;i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' quadruplicato. Si applica il comma 1-bis". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente: &lt;br /&gt;"4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita' relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 3 - Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita' limitata &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente articolo: &lt;br /&gt;"Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita' limitata) La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della costituzione. &lt;br /&gt;L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: &lt;br /&gt;1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; &lt;br /&gt;2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; &lt;br /&gt;3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; &lt;br /&gt;4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463; &lt;br /&gt;5) luogo e data di sottoscrizione. &lt;br /&gt;L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. &lt;br /&gt;L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto. &lt;br /&gt;Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci e' redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed e' depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. &lt;br /&gt;Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa', e' escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta' in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo 2484. &lt;br /&gt;La denominazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. &lt;br /&gt;Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa' semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.". &lt;br /&gt;Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile , e' inserito il seguente: "La societa' semplificata a responsabilita' limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta' di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.". &lt;br /&gt;2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa' e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 4 - Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione europea e la tutela dell'unita' giuridica e dell'unita' economica dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni: &lt;br /&gt;a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza; &lt;br /&gt;b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; &lt;br /&gt;c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 5 - Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: &lt;br /&gt;"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e &lt;br /&gt;consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita', sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita' in merito alle vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita' dei professionisti nei confronti dei consumatori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita', adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 6 - Art. 6 Norme per rendere efficace l'azione di classe &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. All' articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: &lt;br /&gt;a) al comma 2: &lt;br /&gt;-alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle seguenti "del tutto omogenea"; &lt;br /&gt;-la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti: "del tutto omogenei"; &lt;br /&gt;-alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti "del tutto omogenei". &lt;br /&gt;b) al comma 6: &lt;br /&gt;-al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle seguenti: "l'evidente omogeneita'". &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 7 - Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e aggressive &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) "microimprese": entita', societa' di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica esercitano un'attivita' economica artigianale e altre attivita' a titolo individuale o familiare."; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 8 - Art. 8 Contenuto delle carte di servizio &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura. &lt;br /&gt;2. Le Autorita' indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di &lt;br /&gt;regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura definiscono autonomamente. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 9 - Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; &lt;br /&gt;b) la lettera d) e' soppressa. &lt;br /&gt;7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 10 - Art. 10 Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci". &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 11 - Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al contempo una piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, il &lt;br /&gt;secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti: &lt;br /&gt;"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. &lt;br /&gt;La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia puo' essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti, non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle procedure concorsuali. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unita' sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, possono istituire una farmacia: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensita' di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri; &lt;br /&gt;b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarita' della sede farmaceutica assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attivita' svolta dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per i secondi 10 anni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al presente articolo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero, "non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu' basso, salvo diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nel secondo periodo, dopo le parole " e' possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto prevista dal comma 2 &lt;br /&gt;dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista dallo stesso articolo 32. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale per l'assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo e' finanziato dalle farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita' che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente periodo. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 12 - Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 8, come revisionata da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292, e' aumentata di cinquecento posti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il 31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per gli anni successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i posti che si rendono disponibili. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono sostituiti dai seguenti: &lt;br /&gt;"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. &lt;br /&gt;Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa". &lt;br /&gt;5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: &lt;br /&gt;"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui distretto e' ubicata la sua sede.". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 8, come modificato dall' articolo 39 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e' stato commesso; &lt;br /&gt;b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e' stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis, comma 5.". &lt;br /&gt;8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 24, le parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "in cui il notaio ha sede". &lt;br /&gt;9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 13 - Art. 13 Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti vulnerabili &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri in base ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 14 - Art. 14 Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui all' articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 , nonche' delle nuove modalita' di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, &lt;br /&gt;n.164 , come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalita' di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1, e' ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 15 - Art. 15 Disposizioni in materia di separazione proprietaria &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 16 - Art. 16 Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 88, sono svolte secondo le norme vigenti, le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 17 - Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino la realizzazione. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni gia' pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento." 3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni: &lt;br /&gt;a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: &lt;br /&gt;"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: &lt;br /&gt;a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e &lt;br /&gt;il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, &lt;br /&gt;n. 59; &lt;br /&gt;b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq; &lt;br /&gt;c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.". &lt;br /&gt;b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: &lt;br /&gt;"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo svolgimento delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate al 30 giugno 2012"; &lt;br /&gt;c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili." d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. &lt;br /&gt;Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32 , dichiarata dal Comune competente.". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinche' nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita' per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche' per la riduzione delle penali per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 18 - Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: &lt;br /&gt;"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.". &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 19 - Art. 19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione &lt;br /&gt;1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione. &lt;br /&gt;2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 20, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 20 - Art. 20 Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98 le parole "in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato" sono abrogate, le parole "due esercizi annuali" sono sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza." &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 21 - Art. 21 Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato. &lt;br /&gt;2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 , sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 28 febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito alla predetta analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni, le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le modalita' per la rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non programmabile." &lt;br /&gt;3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore flessibilita' e sicurezza al sistema elettrico, puo' essere rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. &lt;br /&gt;4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt". &lt;br /&gt;5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1 marzo 1968, n. 186. &lt;br /&gt;6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete di interesse nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto alla regolazione in corso. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 22 - Art. 22 Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 , e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 23 - Art. 23 Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 24 - Art. 24 Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 &lt;br /&gt;febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle Autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 24, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. &lt;br /&gt;4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.23, nonche' le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi &lt;br /&gt;o maggiori oneri per la finanza pubblica. &lt;br /&gt;5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,e successive modifiche e integrazioni, e' quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilita' correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attivita' funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attivita' connesse e conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti. &lt;br /&gt;6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito dal seguente comma: &lt;br /&gt;"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 3. I tempi e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.". &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Articolo 25 - Art. 25 Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali &lt;br /&gt;In vigore dal 24 gennaio 2012 &lt;br /&gt;1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138 , convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni: &lt;br /&gt;A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: &lt;br /&gt;"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di &lt;br /&gt;valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 11. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. &lt;br /&gt;3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.". &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: &lt;br /&gt;a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: &lt;br /&gt;"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari region
