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Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>8565</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6232864623747755332</id><published>2012-02-21T08:41:00.001+01:00</published><updated>2012-02-21T08:41:29.674+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazione dei redditi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: omissione dichiarazione dei redditi.</title><content type='html'>avrei da porvi una domanda: ho ricevuto una richiesta di pagamento per omissione di dichiarazione dei redditi. Vi espongo brevemente l'accaduto.&lt;br /&gt;Nel 2005 ho partecipato ad un corso di formazione unindustria per il quale ho percepito una borsa di studio di circa 1000 euro (per la quale ho pagato le trattenute) e in quell'anno ho lavorato 3 mesi. La borsa di studio mi è stata pagata nel 2006 perchè la regione ha inviato i fondi in ritardo ma doveva essermi pagata nel 2005. Ora nel 2006 io ho lavorato tutto l'anno ma siccome mi avevano detto che avevo pagato le trattenute della borsa di studio non dovevo presentare anche questa nella dichiarazione dei redditi. Oggi mi arriva invece dall'agenzia delle entrate la richiesta di pagamento per 1050€, più di quello che ho percepito.&lt;br /&gt;Sapete cortesemente consigliarmi se devo accettare e pagare o posso fare ricorso perchè i soldi mi sono stati pagati per cause non imputabili o comunque cercare un modo per avere una riduzione di pagamento?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6232864623747755332?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6232864623747755332/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6232864623747755332' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6232864623747755332'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6232864623747755332'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-omissione-dichiarazione-dei.html' title='Quesito: omissione dichiarazione dei redditi.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7914313358751500051</id><published>2012-02-21T08:40:00.001+01:00</published><updated>2012-02-21T08:40:45.109+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazione dei redditi'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito:mancata dichiarazione.</title><content type='html'>Ho un grosso problema e avrei bisogno di aiuto per capire...&lt;br /&gt;Stamattina ho ricevuto una racocmandata di Equitalia la quale mi contesta circa 2000 euro da pagare a fronte di una dichiarazione dei redditi non presentata, l'anno in questione è il 2008.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In quell'anno appunto, nel mese di aprile, ho effettuato una collaborazione occasionale presso un Museo privato, percependo la somma di 1500 lordi.&lt;br /&gt;Nello stesso mese ho iniziato a lavorare con contratto di stagista presso un'azienda sino al mese di novembre delle stesso anno.&lt;br /&gt;La retribuzione però ha degli aspetti complessi, mi spiego: 5 mesi sono stati retribuiti dalla Regione Lombardia e non dall'azienda, la Regione mi aveva assegnato una dote come donna laureata disoccupata (in tutto 4000 euro percepite in 5 mesi); i restanti due mesi sono mi sono stati pagati dall'azienda, 900 euro netti.&lt;br /&gt;All'epoca feci controllare ad un commercialista se ero in regola con le tasse e quant'altro ma credevo anche che si fosse occupato lui delle dichiarazione...ci parlerò nel pomeriggio ma ricordo che mi disse che non superavo la sogli di guadagno necessaria alla dichairazione...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono quindi in difetto? Dovrò pagare questa cifra enorme per me visto che attualmente sono disoccupata?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7914313358751500051?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7914313358751500051/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7914313358751500051' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7914313358751500051'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7914313358751500051'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesitomancata-dichiarazione.html' title='Quesito:mancata dichiarazione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6847044316794796915</id><published>2012-02-21T08:36:00.002+01:00</published><updated>2012-02-21T08:37:13.402+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Movimenti bancari'/><title type='text'>Senza prova adeguata e specifica l’operazione in banca è tassabile.</title><content type='html'>L’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, ai sensi dell’art. 51, comma 2, n. 2, del DPR n. 633/72, costituisce una presunzione legale relativa, restando a carico del contribuente l’onere della prova contraria. La prova, in tal senso, deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari, al fine di dimostrare che gli elementi desumibili dalla documentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sentenza n. 625 del 18 gennaio 2012 (udienza 20 settembre 2011)&lt;br /&gt;Cassazione Civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Di Iasi Camilla&lt;br /&gt;Accertamento – Utilizzazione dei conti bancari – Presunzione legale – Onere della prova contraria – Verte sulle singole movimentazioni bancarie&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6847044316794796915?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6847044316794796915/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6847044316794796915' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6847044316794796915'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6847044316794796915'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/senza-prova-adeguata-e-specifica.html' title='Senza prova adeguata e specifica l’operazione in banca è tassabile.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-814641595264235993</id><published>2012-02-21T08:36:00.001+01:00</published><updated>2012-02-21T08:36:44.355+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Praticantato'/><title type='text'>Iscrizione al registro speciale dei praticanti.</title><content type='html'>E’ dovuta la tassa sulle concessioni governative dal laureato in giurisprudenza per l’iscrizione al primo anno nel Registro speciale dei praticanti?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il laureato in giurisprudenza deve versare la tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al Dpr n. 641/1972 per l’iscrizione al Registro speciale dei praticanti nella misura di 168 euro. Nel caso in cui l’iscrizione all’Albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel Registro speciale dei praticanti (articolo 8, comma 1, del Rdl n. 1578/1933), la tassa sulle concessioni governative non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa (cfr risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 103/2010).&lt;br /&gt;Il citato regio decreto legge stabilisce, infatti, all’articolo 1, che “Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale”. L’articolo 8, inoltre, prevede che “I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica (…), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-814641595264235993?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/814641595264235993/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=814641595264235993' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/814641595264235993'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/814641595264235993'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/iscrizione-al-registro-speciale-dei.html' title='Iscrizione al registro speciale dei praticanti.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5012247247684727168</id><published>2012-02-21T08:35:00.000+01:00</published><updated>2012-02-21T08:36:14.603+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tracciabilità'/><title type='text'>La tracciabilità dei pagamenti non può garantire l’impunità.</title><content type='html'>Le fatture emesse da società cartiere sono prive del valore riconosciuto ai documenti regolari e di conseguenza non possono trovare valido ingresso nella contabilità Iva. In tal caso, è legittimo il sequestro preventivo anche se i pagamenti sono tracciabili.&lt;br /&gt;Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 4947 dell’8 febbraio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;I fatti&lt;br /&gt;La legale rappresentante di una Srl, indagata del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000), ha impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, per circa 372mila euro. La donna, che si era avvalsa di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2006 e 2007 al fine di evadere l’Iva e le imposte sui redditi, si è vista rigettare il ricorso anche dal tribunale in sede di riesame e, poi, dalla Corte di cassazione, nonostante la stessa imputata ritenesse di aver dimostrato l’effettiva esistenza delle transazioni commerciali sia attraverso la documentazione relativa ai pagamenti (tutti tracciabili, in quanto effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile) sia mediante l’affermazione che le ditte fornitrici, che avevano emesso le fatture, avevano poi regolarmente consegnato la merce. Tali argomentazioni non hanno convinto i giudici di legittimità che, confermando l’ordinanza del Tribunale, hanno affermato che “il provvedimento impugnato può superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto, avendo i giudici del riesame compiutamente svolto il loro ruolo di garanzia in ossequio a quanto loro imposto dalla legge”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Osservazioni&lt;br /&gt;In materia di misure cautelari reali adottate per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la Corte compie una triplice valutazione: dopo aver individuato in astratto i poteri di verifica del Tribunale con riferimento alle condizioni di legittimità della stessa misura cautelare, la Cassazione afferma in concreto il ruolo di garanzia del giudice del riesame e ripercorre l’analisi degli elementi fattuali rappresentativi della sussistenza del fumus del reato, e cioè dell’astratta probabilità della sua effettiva realizzazione.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In generale, costituisce principio consolidato (Cassazione 18532/2010 e 27715/2010) che il giudice del riesame deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, con l’obbligo di esaminare tutte le confutazioni e gli elementi che possano incidere sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato, e con la preclusione di ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi, anticipatoria della decisione sulla questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato (Cassazione 23944/2008).&lt;br /&gt;Deve, quindi, proprio per il suo ruolo di garanzia, valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando sia le allegazioni probatorie del pubblico ministero sia le difese delle parti private che non si risolvano nella mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti e che piuttosto assumano rilevanza in modo immediato, evidente e oggettivamente determinante in relazione al fumus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte ha affermato che “i giudici del riesame … hanno compiutamente analizzato gli elementi in fatto rappresentativi della sussistenza del ‘fumus’ del reato…”.&lt;br /&gt;In particolare, nei gradi di merito era emerso che la Guardia di finanza aveva accertato, per le operazioni soggettivamente inesistenti, che le società fornitrici presentavano assoluta carenza strutturale (mancanza di mezzi adeguati per il trasporto o per l’accoglimento di partite di carne) e di personale e che, di conseguenza, le operazioni commerciali fatturate dalle stesse non erano mai avvenute con tali operatori commerciali bensì risultavano essere state compiute da una società comunitaria con sede all’estero; mentre, per le operazioni oggettivamente inesistenti, gli scambi riguardavano una ditta individuale italiana. &lt;br /&gt;In tale contesto, non solo le “fatture false” non consentivano alla società acquirente la detrazione dell’Iva, ma soprattutto comportavano per la società il rischio di una condanna per il reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs 74/2000 nonché la conferma della misura cautelare, sussistendo senza alcun dubbio il fumus del predetto reato.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ciò in quanto l’articolo 2 punisce “con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, alfine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture…per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi”. Per la definizione di fatture o altri documenti, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, prevede che “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti …, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi” e, quindi, da un lato l’inesistenza dell’operazione economica, sia essa oggettiva o soggettiva, totale o parziale, dall’altro la natura del documento che la certifica (Cassazione 46785/2011).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le fatture relative a operazioni economiche inesistenti in tutto o in parte, sia che indichino un emittente diverso da quello che in realtà ha effettuato la prestazione sia che rappresentino operazioni mai compiute nella realtà commerciale, sono documenti privi del valore di attestazione che l’ordinamento riconosce alle fatture regolari o ad altri documenti aventi “rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie”, tanto che non possono trovare valido ingresso nella contabilità a fini Iva (Cassazione 647/2012 e 10394/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ evidente che dal quadro indiziario valutato dai giudici di merito emergano elementi tali che la Corte non ha potuto non confermare la legittimità del vincolo di indisponibilità dei beni proprio del sequestro, strumentale all’esigenza di impedire all’imputata la commissione di nuovi reati o di ulteriori conseguenze del reato già commesso. La dichiarazione annuale “fraudolenta” (articolo 2, Dlgs 74/2000), infatti, non è soltanto mendace ma è caratterizzata da un particolare “coefficiente di insidiosità” per essere supportata da un particolare impianto contabile e/o documentale.La Corte, inoltre, ha tenuto conto che “il delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, seppure… diretto al risultato dell’evasione d’imposta…, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto…” (Cassazione 27/2000), con la conseguenza che, trattandosi di un reato di danno (Cassazione 41444/2011), senza tale presentazione, il solo comportamento di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si configurerebbe come ante factum strumentale e prodromico per la realizzazione dell’illecito, e perciò non punibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5012247247684727168?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5012247247684727168/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5012247247684727168' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5012247247684727168'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5012247247684727168'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-tracciabilita-dei-pagamenti-non-puo.html' title='La tracciabilità dei pagamenti non può garantire l’impunità.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1657955763525774182</id><published>2012-02-21T08:34:00.000+01:00</published><updated>2012-02-21T08:35:41.205+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Patrimonio immobiliare storico'/><title type='text'>Beni di valore storico e culturale.</title><content type='html'>Istituito il codice tributo “6836” per pagare i tributi erariali tramite la cessione di opere di “interesse culturale” (risoluzione n. 17/E del 20 febbraio).&lt;br /&gt;Il contribuente ha la facoltà di saldare, anche in parte, le imposte mediante la cessione di “beni culturali” (beni mobili e immobili d’interesse artistico, storico, archeologico eccetera), di archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico, nonché di opere di autori viventi (o la cui esecuzione risalga a epoca inferiore al cinquantennio) di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione (articolo 28-bis del Dpr 602/1973).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il codice tributo “6836” consente di pagare le imposte compensando, in F24, con il credito derivante dalla cessione delle opere.&lt;br /&gt;Va indicato nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.&lt;br /&gt;Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno del decreto ministeriale con cui sono stabilite le condizioni della cessione e la stima dei beni.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il modello F24 va presentato esclusivamente presso l’agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale del contribuente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1657955763525774182?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1657955763525774182/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1657955763525774182' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1657955763525774182'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1657955763525774182'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/beni-di-valore-storico-e-culturale.html' title='Beni di valore storico e culturale.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4870861726625532465</id><published>2012-02-21T08:33:00.005+01:00</published><updated>2012-02-21T08:39:31.085+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Contante'/><title type='text'>Limiti all'uso del contante.</title><content type='html'>Dal 6 dicembre 2011 (le sanzioni sono scattate per le infrazioni commesse a partire dal successivo 1° febbraio), i trasferimenti di contante, fra soggetti diversi,  possono essere effettuati fino alla soglia dei 1.000 euro (il vecchio limite era di 2.500 euro). Importo a cui, entro il 31 marzo 2012, debbono essere portati – se superiori - anche i saldi dei libretti di deposito al portatore, bancari o postali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe width="420" height="280" src="http://www.youtube.com/embed/5S0QoNGosII" frameborder="0" allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4870861726625532465?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4870861726625532465/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4870861726625532465' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4870861726625532465'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4870861726625532465'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/limiti-alluso-del-contante.html' title='Limiti all&apos;uso del contante.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://img.youtube.com/vi/5S0QoNGosII/default.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4900912783984258588</id><published>2012-02-21T08:32:00.000+01:00</published><updated>2012-02-21T08:33:09.674+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Appalti'/><title type='text'>Commissione giudicatrice, variazione dopo l'apertura delle buste?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Nelle gare d'appalto può procedersi alla modifica della struttura della Commissione giudicatrice (con l'aggiunta di due Commissari esterni rispetto ai tre componenti originari) in un momento successivo all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Una modifica di tal fatta deve ritenersi illegittima. Invero, la variazione della consistenza numerica dell'organo, ove intervenga in un momento in cui i membri originari avevano già potuto prendere conoscenza dei contenuti delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, si pone in contrasto con l'esigenza di trasparenza e la garanzia di continuità delle operazioni valutative che impongono di individuare in detto discrimine temporale il limite invalicabile oltre il quale non può essere variata la consistenza numerica della Commissione.&lt;br /&gt;L'alterazione della composizione numerica dell'organo collegiale si presta al rischio di alterazione del giudizio in corso di formazione e di formazione di maggioranze precostituite, in guisa da cagionare un vulnus ai principi di trasparenza, imparzialità e continuità dell'azione amministrativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4900912783984258588?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4900912783984258588/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4900912783984258588' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4900912783984258588'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4900912783984258588'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/commissione-giudicatrice-variazione.html' title='Commissione giudicatrice, variazione dopo l&apos;apertura delle buste?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5996955046408187826</id><published>2012-02-20T08:36:00.001+01:00</published><updated>2012-02-20T08:37:33.881+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Recesso soci'/><title type='text'>Recesso di socio: quali i profili fiscali della liquidazione?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Recesso socio da SRL (partecipazione qualificata), liquidato a seguito di perizia a mezzo restituzione da parte della società con l'utilizzo di riserva straordinaria (formata nel corso degli anni con l'accantonamento degli utili prodotti soggetti a tassazione Irpeg- Ires). Mentre per la società si dovrebbe semplicemente trattare di una riduzione di riserve e quindi del proprio patrimonio netto, ho necessità di avere conferma che la tassazione in capo al socio receduto sia così formata: es. valore del recesso 1000; valore della quota di capitale sociale a suo tempo sottoscritto 300; la differenza di 700 (proveniente da utili della srl già sottoposti a tassazione Irpeg o Ires) deve essere tassata in capo al socio receduto nella misura del 49,72% (reddito diverso di natura finanziaria). E' corretta tale interpretazione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;In merito ai profili fiscali del recesso di un socio da una s.r.l., si evidenzia che, ai sensi dell’art. 47, co. 5, del T.U.I.R., non costituiscono utile le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciononostante, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Secondo le regole generali, la restituzione di una somma che la società aveva conseguito a titolo di conferimento del socio va a diminuire il valore della partecipazione e non rappresenta materia imponibile per il socio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il socio recedente, se è una persona fisica, viene tassato solo sulle maggiori somme che riceve in eccedenza rispetto al costo di acquisizione delle partecipazioni annullate sia con riferimento alla parte di tali differenze derivante dalla distribuzione pro-quota del capitale che delle altre riserve di capitali. Inoltre, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato che il rimborso della partecipazione deve avvenire in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, la parte della somma ricevuta in eccedenza rispetto al prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, che di norma è imputabile al plusvalore presente nei beni societari o all'avviamento della società, costituisce utile per il socio recedente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale utile va assoggettato ad imposizione ex art. 47, co. 1, del D.P.R. n. 917/1987, se il socio è una persona fisica con partecipazione qualificata. In pratica, si tassa il 40% dell’utile distribuito dalla s.r.l. in occasione del recesso (nel caso indicato, si sconta l’imposizione sul 40% di 700 che è pari a 280).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto alla ricaduta sulla società della liquidazione della quota al socio recedente, il recesso da una società di capitali costituisce un'operazione che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente, nell’ambito della sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto, la somma pagata al socio receduto non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società, in quanto ex art. 2473 c.c. la società deve, a tale scopo, ricorrere alle riserve disponibili o al capitale sociale o, al limite, utilizzare la propria liquidazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5996955046408187826?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5996955046408187826/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5996955046408187826' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5996955046408187826'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5996955046408187826'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/recesso-di-socio-quali-i-profili_20.html' title='Recesso di socio: quali i profili fiscali della liquidazione?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8101624125152066289</id><published>2012-02-20T08:35:00.004+01:00</published><updated>2012-02-20T08:36:28.060+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Fondi immobiliari'/><title type='text'>Fondi immobiliari: imposta sostitutiva con effetto retroattivo.</title><content type='html'>Nonostante la norma che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 7% sul patrimonio netto del fondo immobiliare sia entrata in vigore solo il 13 maggio 2011, l’imposta sostitutiva sul patrimonio netto del fondo al 31.12.2010 e la successiva imposizione del 7% sui proventi derivanti dalla liquidazione del fondo sono applicabili retroattivamente anche alle liquidazioni deliberate a partire dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2011. E’ uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 2/E del 15.02.2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8101624125152066289?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8101624125152066289/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8101624125152066289' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8101624125152066289'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8101624125152066289'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/fondi-immobiliari-imposta-sostitutiva.html' title='Fondi immobiliari: imposta sostitutiva con effetto retroattivo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6197571260244199340</id><published>2012-02-20T08:35:00.003+01:00</published><updated>2012-02-20T08:35:56.675+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Società di comodo'/><title type='text'>Società di comodo: un provvedimento farà chiarezza sulle perdite.</title><content type='html'>La Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011) ha stabilito che una perdita per tre anni consecutivi fa presumere, salvo prova contraria, che la società sia di comodo. La prima applicazione di tale criterio ci sarà con la prima rata dell’acconto delle imposte sui redditi relative al 2012 (UNICO 2013). A tal proposito, è di prossima pubblicazione un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che indicherà i casi in cui le perdite verranno considerate “genuine” e non frutto della volontà di sottrarre guadagni al Fisco, anche al fine di tagliare il più possibile il numero di interpelli in arrivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6197571260244199340?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6197571260244199340/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6197571260244199340' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6197571260244199340'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6197571260244199340'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/societa-di-comodo-un-provvedimento-fara.html' title='Società di comodo: un provvedimento farà chiarezza sulle perdite.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1099137694625483739</id><published>2012-02-20T08:35:00.001+01:00</published><updated>2012-02-20T08:35:30.820+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Enti non profit'/><title type='text'>Enti no profit: principio contabile per le liberalità.</title><content type='html'>In occasione del tavolo tecnico tenutosi tra dottori commercialisti, Agenzia per il Terzo Settore e Oic, è stato redatto il secondo principio contabile per gli enti no profit, che definisce le linee guida per la contabilizzazione delle liberalità. Il testo è ora consultabile sui siti dei tre organismi interessati per raccogliere proposte di miglioramento e suggerimenti e sarà in consultazione fino al 15 maggio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1099137694625483739?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1099137694625483739/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1099137694625483739' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1099137694625483739'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1099137694625483739'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/enti-no-profit-principio-contabile-per.html' title='Enti no profit: principio contabile per le liberalità.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4984675786222363676</id><published>2012-02-20T08:34:00.002+01:00</published><updated>2012-02-20T08:35:01.438+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IMU'/><title type='text'>IMU: in arrivo ulteriori novità.</title><content type='html'>La bozza del Decreto sulle semplificazioni fiscali atteso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana dovrebbe modificare in più punti l’IMU. Tra le novità in arrivo si prevede che la detrazione IMU per l’abitazione principale per i nuclei familiari, pari a € 200 più € 50 per ogni figlio residente con meno di 26 anni, si applicherà per un solo immobile. Dovrebbe arrivare anche l’esenzione per gli immobili dei Comuni. Potrebbe, invece, essere eliminato l’esonero per gli immobili della Chiesa non dedicati al culto e per gli immobili degli enti no profit destinati ad attività commerciali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4984675786222363676?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4984675786222363676/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4984675786222363676' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4984675786222363676'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4984675786222363676'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/imu-in-arrivo-ulteriori-novita.html' title='IMU: in arrivo ulteriori novità.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-43871980650601222</id><published>2012-02-20T08:34:00.001+01:00</published><updated>2012-02-20T08:34:31.768+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Donazioni'/><title type='text'>Atto di donazione nullo: l’imposta supera ogni pregiudizio formale.</title><content type='html'>L’imposta sulle donazioni è dovuta anche se l’atto pubblico di donazione sia invalido per difetto dei requisiti di forma richiesti dalla legge a pena di nullità (art. 782 codice civile). Sono, quindi, da assoggettare all’imposta sulle donazioni gli atti di liberalità, aventi ad oggetto denaro e beni mobili, effettuati da un genitore verso i figli anche in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione. Peraltro, un diverso criterio di applicazione dell’imposta si presterebbe a prassi elusive.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sentenza n. 634 del 18 gennaio 2012 (udienza 24 novembre 2011)&lt;br /&gt;Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Merone Antonio&lt;br /&gt;Tributi erariali indiretti – Imposta sulle successioni e donazioni – Donazione – Atto pubblico – Nullità – Irrilevanza ai fini fiscali&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-43871980650601222?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/43871980650601222/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=43871980650601222' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/43871980650601222'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/43871980650601222'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/atto-di-donazione-nullo-limposta-supera.html' title='Atto di donazione nullo: l’imposta supera ogni pregiudizio formale.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6750037256976272847</id><published>2012-02-20T08:33:00.002+01:00</published><updated>2012-02-20T08:34:10.590+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ristrutturazione'/><title type='text'>Lavori "innovativi" di ristrutturazione edilizia.</title><content type='html'>Dovendo effettuare lavori innovativi (demolizione e ricostruzione) della mia abitazione anche nel rispetto della normativa antisismica, chiedo di sapere se posso fruire della detrazione Irpef del 36%?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come chiarito in più occasioni dall’Agenzia delle Entrate(circolari nn. 57/1998, 36/2007, 39/2010), gli interventi innovativi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione sono ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento solamente in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza la demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6750037256976272847?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6750037256976272847/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6750037256976272847' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6750037256976272847'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6750037256976272847'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/lavori-innovativi-di-ristrutturazione.html' title='Lavori &quot;innovativi&quot; di ristrutturazione edilizia.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3596323846817978338</id><published>2012-02-20T08:33:00.001+01:00</published><updated>2012-02-20T08:33:36.957+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='770'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><title type='text'>Modelli 770/2012 e Unico Pf 2012, via libera alle specifiche tecniche.</title><content type='html'>Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 770/2012 Ordinario, 770/2012 Semplificato e Unico 2012-Pf. Le indicazioni informatiche relative a quest'ultimo, valgono anche per i modelli ad esso integrati (dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per gli studi di settore, dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica e dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef. Il tutto in tre provvedimenti del direttore dell'Agenzia.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3596323846817978338?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3596323846817978338/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3596323846817978338' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3596323846817978338'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3596323846817978338'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/modelli-7702012-e-unico-pf-2012-via.html' title='Modelli 770/2012 e Unico Pf 2012, via libera alle specifiche tecniche.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1230420513937863545</id><published>2012-02-20T08:31:00.001+01:00</published><updated>2012-02-20T08:33:05.179+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Bene strumentale'/><title type='text'>Dismissione di un bene strumentale: contabilizzazione.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Abbiamo in programma di dismettere, dal processo produttivo, dei beni strumentali non interamente ammortizzati; al riguardo siamo a chiedere le corrette registrazioni contabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;I beni strumentali, non più efficacemente utilizzabili nel processo aziendale, devono essere dismessi cioè destituiti fisicamente e contabilmente. Tali beni - nella maggior parte dei casi, considerati obsoleti sia per il loro logorio economico e tecnico, sia per il loro superamento tecnologico - devono essere materialmente scorporati dal processo produttivo aziendale. Oltre alla destituzione e alla dismissione fisica, occorre effettuare la cancellazione contabile; essi, quindi, devono essere rimossi dal registro dei beni ammortizzabili o dal libro degli inventari e non devono più apparire nello Stato Patrimoniale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel registro dei beni ammortizzabili, o in alternativa nel libro degli inventari, sarà necessario porre in evidenza la dismissione dal processo produttivo per ognuno di tali cespiti, sia che si tratti di beni interamente o non completamente ammortizzati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualora si tratti di beni non interamente ammortizzati, occorrerà evidenziare anche il componente negativo di reddito, costituito dall'insussistenza passiva, determinata dal valore residuo del cespite non ancora ammortizzato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le scritture contabili, ipotizzando un macchinario dal valore di 20.000,00 euro, ammortizzato all'80%, sono le seguenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondo Ammortamento Macchinari  16.000,00 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Insussistenze Passive  4.000,00 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Macchinari     20.000,00&lt;br /&gt;       &lt;br /&gt;Conto economico  4.000,00 &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Insussistenze passive    4.000,00&lt;br /&gt;       &lt;br /&gt;Nello schema di CE, predisposto dall'art. 2425 del Codice civile, le insussistenze passive devono essere iscritte nella voce 10c) del raggruppamento (B) concernente i «Costi della produzione» poiché rappresentano «altre svalutazioni delle immobilizzazioni».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1230420513937863545?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1230420513937863545/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1230420513937863545' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1230420513937863545'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1230420513937863545'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dismissione-di-un-bene-strumentale.html' title='Dismissione di un bene strumentale: contabilizzazione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6548043708705124580</id><published>2012-02-17T08:41:00.002+01:00</published><updated>2012-02-17T08:42:06.989+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Assunzione'/><title type='text'>Assunzione di lavoratori disoccupati: l'agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Può un datore di lavoro assumere con l'agevolazione della legge 407/90 presso la propria azienda la stessa lavoratrice assunta precedentemente con contratto di apprendistato e dimessasi? In capo all'azienda permane il requisito di non aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione, mentre la lavoratrice risulta disoccupata da oltre 24 mesi perché anche se assunta part time non ha superato gli 8.000 euro di reddito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;A tutti i datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, come introdotto dall'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, nei casi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche part-time, di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in commento, è necessario che, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'eventuale assunzione, non abbia effettuato licenziamenti e che il lavoratore sia in possesso dello stato di disoccupato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poiché i datori di lavoro non devono assumere in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi, l'Inps, con messaggio n. 20607/2007, ha precisato che, tale condizione, può ritenersi esclusa se l'assunzione interviene una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra i lavoratori licenziati e sospesi non sono da considerarsi i rapporti di lavoro conclusi per dimissioni o per scadenza del termine inizialmente fissato (INPS messaggio n. 20399/2005 e M.L. interpello n. 37/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò premesso, quindi, il caso proposto nel quesito, ancorché carente di ulteriori indicazioni, a parere di chi scrive, sembrerebbe rientrare nella fattispecie esclusa dal vincolo preclusivo dei sei mesi e, pertanto, poiché, al momento della nuova assunzione, sussistono i requisiti fondamentali richiesti dalla norma in questione (INPS messaggio n. 19018/1999), si ritiene che il datore di lavoro possa beneficiare dell'agevolazione contributiva in commento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6548043708705124580?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6548043708705124580/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6548043708705124580' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6548043708705124580'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6548043708705124580'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/assunzione-di-lavoratori-disoccupati_17.html' title='Assunzione di lavoratori disoccupati: l&apos;agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2260236185901301642</id><published>2012-02-17T08:41:00.001+01:00</published><updated>2012-02-17T08:41:38.638+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Detrazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Detrazione dell’Iva sull’acquisto del residence.</title><content type='html'>Può essere detratta l’Iva assolta sull’acconto corrisposto nel contratto preliminare di acquisto di un immobile abitativo che, prima del rogito, è stato trasformato in residence e utilizzato per fornire prestazioni alberghiere?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 6 del Dpr 633/1972 stabilisce che il pagamento dell’acconto, per il relativo importo, costituisce ai fini dell’Iva momento di effettuazione della cessione o della prestazione e, pertanto, deve essere assoggettato a imposta in base alle norme vigenti e alla situazione in essere al momento in cui il pagamento è effettuato. Poiché l’oggetto del contratto preliminare è costituito da un immobile destinato a uso abitativo, classificato in catasto alla categoria A/2, il lettore ha assolto l’Iva dovuta senza detrarla, ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettera i) del citato Dpr, in quanto “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni...”.&lt;br /&gt;Il cambio di destinazione dell’immobile da A/2 a residence (strutture ricettive che presentano determinate caratteristiche, gestite unitariamente in forma imprenditoriale) e, dunque, di classificazione quale categoria catastale D/2, comporta il venir meno dell’indetraibilità oggettiva prevista dal citato articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972, in quanto l’immobile viene utilizzato nell’ambito di attività ricettiva imponibile ai fini Iva. E’ dunque possibile detrarre l’Iva assolta sull’acquisto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 19 del decreto citato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2260236185901301642?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2260236185901301642/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2260236185901301642' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2260236185901301642'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2260236185901301642'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/detrazione-delliva-sullacquisto-del.html' title='Detrazione dell’Iva sull’acquisto del residence.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1408671814750566472</id><published>2012-02-17T08:40:00.000+01:00</published><updated>2012-02-17T08:41:06.351+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Accertamento induttivo'/><title type='text'>Analitico o induttivo, per il Fisco una scelta più che discrezionale.</title><content type='html'>L'accertamento analitico dei redditi di impresa (articolo 39, primo comma, Dpr 600/1973) non è precluso agli uffici dal ricorrere dei presupposti per l'accertamento induttivo, disciplinato dal secondo comma dello stesso articolo, anche nel caso di inattendibilità totale della contabilità rinvenuta.&lt;br /&gt;Questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 1555 del 3 febbraio che, nell'accogliere le ragioni dell'Amministrazione finanziaria, ha ribadito la facoltà, per l'ufficio finanziario, di procedere ad accertamento analitico dei dati comunque emergenti dalle scritture sociali, pur nell'ipotesi di inaffidabilità di queste ultime.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I fatti di causa&lt;br /&gt;Una società impugna due avvisi di accertamento Irpeg e Ilor, anni 1994 e 1995, con i quali l'ufficio finanziario - pur in mancanza dei libri contabili obbligatori - determinava con metodo analitico il reddito d'impresa, sulla base del conto dei profitti e delle perdite e delle dichiarazioni annuali regolarmente presentate. Nel ricorso lamenta la mancata considerazione dei costi che assume di aver sostenuto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I giudici di merito accolgono i ricorsi di primo grado e rigettano gli appelli dell'Amministrazione finanziaria.&lt;br /&gt;Nello specifico, secondo il giudice d'appello, gli accertamenti erano fondati non sull'omessa o irregolare registrazione di costi, ma sull'assenza di tutti i libri contabili e di documentazione idonea a comprovare detti costi, attesa la mancanza di prove circa la corrispondenza del conto profitti e perdite a operazioni effettivamente realizzate.&lt;br /&gt;Pertanto, la situazione di totale irregolarità amministrativa, contabile e fiscale, riscontrata in capo alla società accertata, impediva di verificare analiticamente il reddito della stessa, con la conseguenza che l'imponibile andava calcolato in base ai ricavi al netto dei costi, e quindi, in assenza di idonea documentazione probatoria di questi ultimi, in via induttiva.&lt;br /&gt;Ciò premesso, il giudice di appello, nella considerazione che l'attività svolta dalla società - commercio all'ingrosso di materiale e attrezzature dell'edilizia - era caratterizzata da elevati costi, aveva ritenuto equo rideterminare induttivamente il reddito imponibile della società nel 20% dei ricavi dichiarati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.&lt;br /&gt;Con il primo eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del Dpr 600/1973, laddove la decisione di appello - pur avendo rilevato che non era stato dimostrato che i costi risultanti dal conto dei profitti e delle perdite fossero stati effettivamente sostenuti - aveva tuttavia ritenuto che la situazione di totale irregolarità amministrativa comportava la necessità di rideterminare induttivamente il reddito.&lt;br /&gt;Per la difesa erariale, l'accertamento del reddito imponibile con metodo induttivo, effettuata dal giudice di appello, in sostituzione dell'accertamento compiuto dall'ufficio mediante il metodo analitico, rappresenta un abuso dei poteri decisori.&lt;br /&gt;Con la seconda doglianza, l'Amministrazione lamenta la violazione dell'articolo 75 del vecchio Tuir, secondo cui i costi contabilizzati devono risultare da elementi certi e precisi, la cui prova spetta al contribuente. In assenza di tale dimostrazione, quindi, è legittimo l'operato dell'ufficio che, disconoscendo i costi non provati, ha accertato il maggior reddito in capo alla società.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;Con riferimento al primo motivo, la Cassazione ritiene erronea l'affermazione dei giudici di appello, secondo cui l'ufficio non poteva procedere all'accertamento analitico in presenza dei presupposti per l'induttivo.&lt;br /&gt;Al riguardo, la Corte suprema richiama sue precedenti pronunce nelle quali ha precisato che il rinvenimento di contabilità interamente inattendibile non comporta l'obbligo dell'ufficio di avvalersi del metodo induttivo, ma costituisce "…una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere ad una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell'imprenditore (Cass. n. 12904 del 2008)".&lt;br /&gt;In altri termini, "…l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo induttivo non esclude che l'amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico…oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie (Cass. n. 27068 del 2006; cfr., inoltre, Cass. n. 27927 del 2009 e n. 5557 del 2000)".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ordine poi ai poteri del giudice di merito, la Cassazione ricorda che, in tema di accertamento reddituale, il giudice tributario chiamato a decidere per l'annullamento dell'avviso di rettifica del reddito di impresa, accertato dall'Amministrazione finanziaria con metodo analitico, "…non può procedere alla determinazione induttiva dell'utile di gestione, atteso che il giudice, investito del sindacato sulla legittimità di un accertamento tributario, può soltanto verificare la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il potere dell'Ufficio in concreto esercitato, senza potersi ad esso sostituire nell'esercizio di un potere diverso, spettante all'amministrazione attiva, del quale vengano in ipotesi riconosciute sussistenti le condizioni…".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, riguardo al secondo motivo di ricorso, la Cassazione afferma che in relazione alla deducibilità di costi di impresa non registrati, l'onere della prova circa l'esistenza e inerenza dei componenti negativi del reddito spetta al contribuente.&lt;br /&gt;Nel caso in questione, invece, di totale irregolarità amministrativa, contabile e fiscale della società, quest'ultima non ha fornito la prova che "…le risultanze del conto dei profitti e delle perdite corrispondano ad operazioni effettivamente poste in essere".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Osservazioni&lt;br /&gt;La sentenza ci induce a due riflessioni. La prima è che il giudice tributario non può autonomamente, pena l'illegittimità del suo operato, trasformare l'accertamento da analitico a induttivo, ma solo verificare l'esistenza o meno dei presupposti normativi posti a fondamento dell'accertamento fiscale.&lt;br /&gt;La seconda riguarda il rapporto tra accertamento analitico e induttivo, previsti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 39 del Dpr 600/1973.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La differenza sostanziale tra le due tipologie impositive riguarda la rilevanza delle presunzioni, ferma restando l'infedeltà e/o l'assenza delle scritture contabili.&lt;br /&gt;Infatti, nell'accertamento induttivo - in forza del quale l'ufficio può rettificare le dichiarazioni prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e dalle risultanze del bilancio e avvalendosi di notizie e dati comunque in suo possesso - è previsto l'utilizzo di una tipologia di presunzioni più blande (cosiddette semplicissime) rispetto a quelle semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, potendo non essere né gravi, né precise, né concordanti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tali presunzioni possono trarre origine "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti…" (articolo 39, secondo comma, del Dpr 600/1973).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In linea generale, quindi, all'Amministrazione finanziaria è concessa un'ampia facoltà di scelta del modus operandi, che può manifestarsi anche nell'accertamento cosiddetto analitico-induttivo, fondato sul rinvenimento di inesattezze contabili gravi, ovvero sul riscontro di situazioni di rilevante infedeltà in fatture, atti e documentazione varia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1408671814750566472?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1408671814750566472/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1408671814750566472' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1408671814750566472'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1408671814750566472'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/analitico-o-induttivo-per-il-fisco-una.html' title='Analitico o induttivo, per il Fisco una scelta più che discrezionale.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5566625904954922665</id><published>2012-02-17T08:39:00.000+01:00</published><updated>2012-02-17T08:40:35.794+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Recesso soci'/><title type='text'>Recesso di socio: quali i profili fiscali della liquidazione?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Recesso socio da SRL (partecipazione qualificata), liquidato a seguito di perizia a mezzo restituzione da parte della società con l'utilizzo di riserva straordinaria (formata nel corso degli anni con l'accantonamento degli utili prodotti soggetti a tassazione Irpeg- Ires). Mentre per la società si dovrebbe semplicemente trattare di una riduzione di riserve e quindi del proprio patrimonio netto, ho necessità di avere conferma che la tassazione in capo al socio receduto sia così formata: es. valore del recesso 1000; valore della quota di capitale sociale a suo tempo sottoscritto 300; la differenza di 700 (proveniente da utili della srl già sottoposti a tassazione Irpeg o Ires) deve essere tassata in capo al socio receduto nella misura del 49,72% (reddito diverso di natura finanziaria). E' corretta tale interpretazione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;In merito ai profili fiscali del recesso di un socio da una s.r.l., si evidenzia che, ai sensi dell’art. 47, co. 5, del T.U.I.R., non costituiscono utile le somme e i beni ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciononostante, le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. Secondo le regole generali, la restituzione di una somma che la società aveva conseguito a titolo di conferimento del socio va a diminuire il valore della partecipazione e non rappresenta materia imponibile per il socio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il socio recedente, se è una persona fisica, viene tassato solo sulle maggiori somme che riceve in eccedenza rispetto al costo di acquisizione delle partecipazioni annullate sia con riferimento alla parte di tali differenze derivante dalla distribuzione pro-quota del capitale che delle altre riserve di capitali. Inoltre, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato che il rimborso della partecipazione deve avvenire in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, la parte della somma ricevuta in eccedenza rispetto al prezzo pagato per l'acquisto o per la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, che di norma è imputabile al plusvalore presente nei beni societari o all'avviamento della società, costituisce utile per il socio recedente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tale utile va assoggettato ad imposizione ex art. 47, co. 1, del D.P.R. n. 917/1987, se il socio è una persona fisica con partecipazione qualificata. In pratica, si tassa il 40% dell’utile distribuito dalla s.r.l. in occasione del recesso (nel caso indicato, si sconta l’imposizione sul 40% di 700 che è pari a 280).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto alla ricaduta sulla società della liquidazione della quota al socio recedente, il recesso da una società di capitali costituisce un'operazione che produce i suoi effetti direttamente ed esclusivamente, nell’ambito della sfera patrimoniale della società e nei rapporti fra i soci.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertanto, la somma pagata al socio receduto non può rilevare ai fini della determinazione del reddito della società, in quanto ex art. 2473 c.c. la società deve, a tale scopo, ricorrere alle riserve disponibili o al capitale sociale o, al limite, utilizzare la propria liquidazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5566625904954922665?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5566625904954922665/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5566625904954922665' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5566625904954922665'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5566625904954922665'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/recesso-di-socio-quali-i-profili.html' title='Recesso di socio: quali i profili fiscali della liquidazione?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-102580673613005578</id><published>2012-02-16T08:31:00.001+01:00</published><updated>2012-02-16T08:31:51.048+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Capitali all&apos;estero'/><title type='text'>Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Uno studio di architettura italiano (ITA 1) riceve un incarico da un committente italiano (ITA 2) per lavori di progettazione su un immobile situato a Nizza, di proprietà di persona fisica francese. Tutto il lavoro dello studio di architettura verrà svolto in Italia. ITA 1 fattura ad ITA 2 con Iva 21% in quanto la progettazione è svolta in Italia, oppure emette fattura fuori campo iva ai sensi dell'art. 7 quater D.P.R.n. 633/72 perchè l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia visto che l'immobile è ubicato all'estero? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Le prestazioni di servizi relative ai beni immobili ex art. 7-quater, co. 1, lett. a), del Decreto IVA si reputano effettuate in Italia se l’immobile si trova nel territorio dello Stato, altrimenti l’operazione non rileva in Italia.&lt;br /&gt;Pertanto, a nostro parere, nel caso indicato, la fattura va emessa fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-102580673613005578?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/102580673613005578/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=102580673613005578' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/102580673613005578'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/102580673613005578'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/progettazione-di-immobile-situato-fuori_16.html' title='Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6149545409066382355</id><published>2012-02-16T08:30:00.002+01:00</published><updated>2012-02-16T08:31:04.490+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Credito d&apos;imposta'/><title type='text'>Imposte versate oltre il dovuto: non è l’ufficio a porvi rimedio.</title><content type='html'>In tema di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-bis DPR n. 600/73, il potere degli uffici finanziari di correzione degli “errori materiali e di calcolo” commessi dai contribuenti o dai sostituti d’imposta, pur potendo concernere anche gli errori in danno del dichiarante, resta circoscritto agli errori inequivocabili e rilevabili “ictu oculi” dalla dichiarazione stessa, senza estendersi alle eventuali eccedenze di imposte versate. Pertanto è onere del contribuente attivarsi, nei termini di decadenza previsti dalla legge, per chiedere il rimborso di tali eccedenze.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6149545409066382355?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6149545409066382355/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6149545409066382355' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6149545409066382355'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6149545409066382355'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/imposte-versate-oltre-il-dovuto-non-e.html' title='Imposte versate oltre il dovuto: non è l’ufficio a porvi rimedio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1596540114154037607</id><published>2012-02-16T08:30:00.001+01:00</published><updated>2012-02-16T08:30:41.641+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Regime Iva per l’attività di agriturismo.</title><content type='html'>Ho ristrutturato un vecchio casale per adibirlo ad agriturismo. L’attività di agriturismo gode di un regime speciale Iva o ci sono limitazioni soggettive?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coloro che svolgono attività di agriturismo di cui alla legge n. 730/1985 applicano un regime speciale Iva. Essi, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 413/1991, determinano l’imposta sul valore aggiunto riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.&lt;br /&gt;Il regime forfetario per l’agriturismo non prevede limitazioni soggettive. Il contribuente, tuttavia, ha facoltà di non avvalersi del regime forfetario, esercitando l’opzione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto per l’anno precedente (l’opzione ha effetto per l’anno precedente). L’opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all’ufficio delle Entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l’anno precedente ed è vincolante per tre anni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1596540114154037607?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1596540114154037607/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1596540114154037607' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1596540114154037607'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1596540114154037607'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/regime-iva-per-lattivita-di-agriturismo.html' title='Regime Iva per l’attività di agriturismo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8293709256273520295</id><published>2012-02-16T08:29:00.000+01:00</published><updated>2012-02-16T08:30:09.608+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Reddito'/><title type='text'>La lite sul reddito dell’impresa  deve precedere quella sull’Irpef.</title><content type='html'>Per decidere sulla fondatezza di un accertamento eseguito nei confronti di un socio, occorre attendere che il contenzioso con la sua impresa non sia pendente. Il giudice, pertanto, deve sospendere la lite nei confronti della persona fisica in attesa della definizione del reddito societario.&lt;br /&gt;È quanto prevede l’ordinanza della Cassazione n. 1867/2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;A una società di capitali veniva rettificato il reddito d’impresa Irpeg e, conseguentemente, sul presupposto della ristretta base azionaria e della distribuzione occulta di dividendi, l’ente impositore contestava il maggior reddito Irpef, pro quota, anche ai soci. Dopo il ricorso in primo grado, la Commissione tributaria regionale annullava l’accertamento nei confronti della società e, conseguentemente, ancorché tale pronuncia non fosse divenuta definitiva, annullava anche l’atto relativo al socio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Amministrazione finanziaria, nell’impugnare in sede di legittimità la sentenza sfavorevole relativa al socio, evidenziava che, in violazione di legge, il giudice di appello aveva applicato la pronuncia relativa alla società, a beneficio del socio, pur non essendo ancora la prima divenuta definitiva ex articolo 2909 del codice civile. Rilevava, quindi, che la Commissione del riesame, prima di decidere la vertenza del socio, avrebbe dovuto sospendere il procedimento, a norma dell’articolo 295 del codice di procedura civile e attendere il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti della società.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;La Cassazione accoglie il ricorso riaffermando il principio che la sospensione necessaria del processo si applica anche al giudizio tributario quando pendano innanzi a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In particolare, la Suprema corte ha precisato, nella pur apparente succinta motivazione, che nel caso in questione, i due procedimenti tra società e socio erano legati da rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro. Conseguentemente, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la sospensione del giudizio nei confronti del socio in attesa della definizione del reddito della società a ristretta compagine sociale, proprio per i riflessi che ha la definizione dell’accertamento societario rispetto a quello dei singoli soci. E’ proprio l’inosservanza di questo consolidato principio (Cassazione, sentenze 10270/2011, 20721/2010, 7564/2003 e 10951/2002) che ha valorizzato i motivi di ricorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, è ormai prassi consolidata degli uffici finanziari dar seguito a un atto impositivo emesso nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale, con ulteriori avvisi di accertamento a carico dei soci della medesima. Infatti, mentre, per legge (articolo 5 del Tuir), per le società di persone vige il cosiddetto “principio di trasparenza” (secondo cui i redditi delle stesse sono imputati a ciascun socio nell’anno di produzione, indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili), analoga norma tributaria non è prevista per le società di capitali, i cui dividendi costituiscono reddito, per i soci, solo nel periodo di imposta in cui sono effettivamente percepiti (articolo 45 del Tuir). Detta procedura trova supporto in una costruzione di carattere meramente presuntivo, sulla scorta dell’articolo 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973 (Cassazione 20870/2010), in base alla quale gli utili extrabilancio delle società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare (affectio societatis) si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria (Cass.azione, sentenze 6517/1992, 17016/2002 e 9755/2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal momento che gli enti impositori equiparano le società di capitali a ristretta base sociale a quelle di persone, e che gli atti impositivi che interessano la società sono inscindibilmente connessi a quelli che ne scaturiscono in capo ai soci, appare correttamente adattabile alla casistica in esame il principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 14815/2008, in base al quale, in materia di accertamento “unitario” delle società di persone e dei loro soci, si applica la disciplina processuale del litisconsorzio necessario, definito secondo canoni autonomi nel processo tributario, in base all'inscindibilità della causa. Ne consegue che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contradditorio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va da sé che il giudizio rispondente a questi canoni deve essere deciso inscindibilmente e unitariamente nei confronti della società e dei soci, con antecedenza logico-giuridica del primo sul secondo, rispetto al quale la decisione è destinata a riverberare i propri effetti, ex articolo 295 codice di procedura civile (Cassazione 6159/2007).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8293709256273520295?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8293709256273520295/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8293709256273520295' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293709256273520295'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293709256273520295'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-lite-sul-reddito-dellimpresa-deve.html' title='La lite sul reddito dell’impresa  deve precedere quella sull’Irpef.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5791293172979318712</id><published>2012-02-16T08:28:00.000+01:00</published><updated>2012-02-16T08:29:38.714+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Disoccupazione'/><title type='text'>Assunzione di lavoratori disoccupati: l'agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Può un datore di lavoro assumere con l'agevolazione della legge 407/90 presso la propria azienda la stessa lavoratrice assunta precedentemente con contratto di apprendistato e dimessasi? In capo all'azienda permane il requisito di non aver licenziato nei sei mesi precedenti l'assunzione, mentre la lavoratrice risulta disoccupata da oltre 24 mesi perché anche se assunta part time non ha superato gli 8.000 euro di reddito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;A tutti i datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo, della durata di 36 mesi, come introdotto dall'art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, nei casi di assunzione con un contratto a tempo indeterminato fin dall'origine, anche part-time, di lavoratori disoccupati da più di 24 mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in commento, è necessario che, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'eventuale assunzione, non abbia effettuato licenziamenti e che il lavoratore sia in possesso dello stato di disoccupato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poiché i datori di lavoro non devono assumere in sostituzione di lavoratori per qualsiasi causa licenziati o sospesi, l'Inps, con messaggio n. 20607/2007, ha precisato che, tale condizione, può ritenersi esclusa se l'assunzione interviene una volta decorsi sei mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra i lavoratori licenziati e sospesi non sono da considerarsi i rapporti di lavoro conclusi per dimissioni o per scadenza del termine inizialmente fissato (INPS messaggio n. 20399/2005 e M.L. interpello n. 37/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò premesso, quindi, il caso proposto nel quesito, ancorché carente di ulteriori indicazioni, a parere di chi scrive, sembrerebbe rientrare nella fattispecie esclusa dal vincolo preclusivo dei sei mesi e, pertanto, poiché, al momento della nuova assunzione, sussistono i requisiti fondamentali richiesti dalla norma in questione (INPS messaggio n. 19018/1999), si ritiene che il datore di lavoro possa beneficiare dell'agevolazione contributiva in commento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5791293172979318712?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5791293172979318712/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5791293172979318712' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5791293172979318712'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5791293172979318712'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/assunzione-di-lavoratori-disoccupati.html' title='Assunzione di lavoratori disoccupati: l&apos;agevolazione sussiste per rapporti di lavoro conclusi per dimissioni?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2003544609242908078</id><published>2012-02-15T08:11:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:11:27.442+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: spiegazioni UNICO 2011 relativo all'anno 2010.</title><content type='html'>volevo delle spiegazioni relative all’incentivazione all’esodo.&lt;br /&gt;Il 31 luglio 2010 è cessato il rapporto di lavoro con un’azienda presso la quale lavoravo in qualità di dipendente.&lt;br /&gt;Mi è stato dato il cud 2011 relativo ai redditi dell’anno 2010.&lt;br /&gt;Nel cud la somma di incentivazione all’esodo compare tra le indennità soggette a tassazione separata mi viene calcolata l’importo della ritenuta operata nell’anno poi c’è un riquadro relativo al trf e c’è scritto a quanto ammonta il tfr.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ho provveduto a fare l’unico 2011 relativo relativo ai redditi 2010.&lt;br /&gt;La domanda che mi pongo è la seguente:&lt;br /&gt;nel modello Unico andava messo l’incentivazione anche se è stata tassata alla fonte?  cosa si intende per reddito a tassazione separata?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2003544609242908078?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2003544609242908078/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2003544609242908078' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2003544609242908078'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2003544609242908078'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-spiegazioni-unico-2011-relativo.html' title='Quesito: spiegazioni UNICO 2011 relativo all&apos;anno 2010.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3374906807710835779</id><published>2012-02-15T08:08:00.004+01:00</published><updated>2012-02-15T08:09:30.476+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Trattamento costi personale'/><title type='text'>Trattamento contabile dei costi per il personale.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;I costi del personale di competenza dell'anno 2011 ma che effettivamente verranno pagati nell'anno 2012 vanno considerati come ratei passivi al 31/12/2011? Come vanno rilevate le ferie maturate ma non utilizzate?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Come specificato dal principio contabile OIC n. 19 gli stipendi, le ritenute, i contributi sociali, ecc. sono rilevati secondo la loro competenza temporale, per cui i debiti verso dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato, liquidati ma non ancora corrisposti, i debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive, vengono iscritti nella voce D.14) "Altri debiti". In particolare, per quanto riguarda l'iscrizione in bilancio dell'ammontare corrispondente al costo per le ferie maturate in favore dei dipendenti e non ancora liquidate o fruite, tale passività corrisponderà al costo totale delle singole ferie maturate (inclusiva di eventuali ferie pregresse non godute) ossia a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti ed agli enti previdenziali nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recentemente l'organismo italiano di contabilità ha proposto una versione aggiornata del suddetto principio (in discussione entro il 30 giugno 2012) dove viene comunque confermato questo trattamento contabile dei costi per il personale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3374906807710835779?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3374906807710835779/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3374906807710835779' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3374906807710835779'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3374906807710835779'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/trattamento-contabile-dei-costi-per-il.html' title='Trattamento contabile dei costi per il personale.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8293839150428065843</id><published>2012-02-15T08:08:00.003+01:00</published><updated>2012-02-15T08:08:49.191+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Liquidazione Iva trimestrale: rileva il fatturato.</title><content type='html'>La Legge di Stabilità 2012 ha voluto eliminare, dal periodo d’imposta 2012, il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva creatosi a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Sviluppo 2011 esclusivamente alle soglie di accesso alla contabilità semplificata e non anche alle soglie per la liquidazione Iva trimestrale. La Legge di Stabilità ha, così, parificato i due tipi di soglie e, quindi, anche per la liquidazione Iva trimestrale rilevano i limiti di: € 400.000 (anziché € 309.874,14) per i contribuenti che svolgono attività di servizi e € 700.000 (anziché € 516.456,90) per i contribuenti che svolgono altri tipi di attività. Ora, con Risoluzione n. 15/E di ieri 13 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il richiamo ai limiti fissati per la contabilità semplificata opera solo per gli importi, non anche per i parametri di misura; pertanto, mentre per la contabilità semplificata si fa riferimento alle soglie di ricavi, per la liquidazione Iva trimestrale il riferimento è alle soglie di volume d’affari.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8293839150428065843?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8293839150428065843/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8293839150428065843' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293839150428065843'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8293839150428065843'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/liquidazione-iva-trimestrale-rileva-il.html' title='Liquidazione Iva trimestrale: rileva il fatturato.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-941378308854494625</id><published>2012-02-15T08:08:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:08:27.621+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva di gruppo'/><title type='text'>Iva di gruppo: comunicazione opzione entro il 16 febbraio.</title><content type='html'>Entro il prossimo giovedì 16 febbraio le società di capitali legate da rapporti di partecipazione e controllo, che intendono affidare alla capogruppo sia i versamenti Iva periodici sia il conguaglio di fine anno, devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate tramite modello Iva 26, esclusivamente per via telematica. Esercitando tale opzione per la liquidazione Iva di gruppo, la società tenuta alla trasmissione (controllante) è liberata dall’obbligo di inviare le copie del modello ai singoli uffici delle Entrate competenti per le varie controllate. Lo stesso modello è, inoltre, utilizzabile per comunicare anche le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di adesione, entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificate.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-941378308854494625?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/941378308854494625/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=941378308854494625' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/941378308854494625'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/941378308854494625'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/iva-di-gruppo-comunicazione-opzione.html' title='Iva di gruppo: comunicazione opzione entro il 16 febbraio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2457345318102495987</id><published>2012-02-15T08:07:00.003+01:00</published><updated>2012-02-15T08:07:59.260+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Società agricole'/><title type='text'>Agricoltura: contratto scritto per le cessioni di prodotti.</title><content type='html'>In base all’art. 62 del D.L. n. 1/2012 (D.L. Liberalizzazioni), i contratti agricoli per la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari devono essere redatti in forma scritta, indicando, a pena di nullità , la durata del contratto, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. La norma, che si propone di favorire le fasce più deboli del settore agroindustriale, è già in vigore, ma rischia di mettere in difficoltà le aziende della grande distribuzione, che pagano i generi alimentari anche a sei mesi. Le categorie interessate si auspicano che il legislatore conceda una moratoria di sei mesi senza sanzioni per consentire alle imprese del settore di adeguarsi a tale innovazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2457345318102495987?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2457345318102495987/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2457345318102495987' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2457345318102495987'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2457345318102495987'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/agricoltura-contratto-scritto-per-le.html' title='Agricoltura: contratto scritto per le cessioni di prodotti.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5162565145702837184</id><published>2012-02-15T08:07:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:07:31.060+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quadro RW'/><title type='text'>Immobili all’estero nel quadro RW.</title><content type='html'>Il quadro RW di UNICO accoglie le imposte patrimoniali sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche. L’imposta straordinaria sugli immobili è omologata all’IMU dovuta sugli immobili in Italia: l’aliquota applicabile coincide con quella base dell’IMU, ma non sono previste le riduzioni di aliquota e le detrazioni ammesse, invece, per alcune casistiche di immobili italiani. E’ diversa, inoltre, la base imponibile, in quanto per gli immobili esteri l’imposta patrimoniale è dovuta sul costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, sul valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per l’IMU, invece, la base imponibile si calcola sulla rendita catastale incrementata in base a determinati moltiplicatori.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5162565145702837184?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5162565145702837184/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5162565145702837184' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5162565145702837184'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5162565145702837184'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/immobili-allestero-nel-quadro-rw.html' title='Immobili all’estero nel quadro RW.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-329548048874414345</id><published>2012-02-15T08:06:00.002+01:00</published><updated>2012-02-15T08:07:10.937+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Iva in più “fuori” dichiarazione: per riaverla c’è solo il rimborso.</title><content type='html'>La mancata esposizione dell’eccedenza Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far valere tale credito, se lo stesso emerge dalle scritture contabili. La modalità di soddisfacimento del credito è tuttavia solo quella del rimborso del credito maturato, sempreché il credito risulti dalle scritture contabili e la richiesta sia esercitata nel rispetto dei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza. Resta, infatti, preclusa la modalità alternativa del recupero dell’eccedenza attraverso la compensazione con la dichiarazione dell’anno successivo.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sentenza n. 268 del 12 gennaio 2012 (udienza 23 novembre 2011)&lt;br /&gt;Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Terrusi Francesco&lt;br /&gt;Iva – Eccedenza di versamento – Omessa presentazione della dichiarazione annuale – Diritto al rimborso – Istanza soggetta ai limiti ed alle forme previste dalla legge&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-329548048874414345?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/329548048874414345/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=329548048874414345' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/329548048874414345'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/329548048874414345'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/iva-in-piu-fuori-dichiarazione-per.html' title='Iva in più “fuori” dichiarazione: per riaverla c’è solo il rimborso.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2456577261244776433</id><published>2012-02-15T08:06:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:06:48.203+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Riscatto'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Laurea'/><title type='text'>Riscatto laurea: deducibilità piena  solo per contributi pagati post 2001.</title><content type='html'>I contributi volontari versati per il cosiddetto riscatto del periodo di laurea sono deducibili per intero dal reddito personale solo se versati successivamente al 1° gennaio 2001.&lt;br /&gt;Questo il principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 1569 del 3 febbraio, che ha fornito una interpretazione sistematica degli articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000, nonché dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prima di esaminare da vicino le argomentazioni della Corte suprema, riepiloghiamo brevemente le disposizioni normative richiamate.&lt;br /&gt;L’articolo 13 del Dlgs 47/2000 – decreto delegato che ha riformato la disciplina fiscale della previdenza complementare – nel modificare l’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, in materia di oneri deducibili, ha esteso la deducibilità integrale, originariamente prevista solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, “…anche a quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il successivo articolo 16, ha poi previsto che le “Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonché per i premi versati dalle forme pensionistiche complementari gestite mediante convenzioni assicurative a decorrere dal 1° gennaio 2001”.&lt;br /&gt;Per i contributi volontari versati prima del 1° gennaio 2001, invece, l’articolo 13-bis del Tuir ne consente soltanto una parziale detrazione d’imposta – nel limite del 19% – e per un ammontare complessivo non superiore a 1.291,14 euro, per ciascun periodo d’imposta (cfr risoluzione 205/1995).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;Un contribuente chiede il rimborso dei contributi versati nel 1999 per il riscatto degli anni universitari, ritenendo gli stessi totalmente deducibili in virtù del citato articolo 10 del Tuir.&lt;br /&gt;Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, il contribuente lo impugna vittoriosamente, sia in primo grado sia in appello.&lt;br /&gt;In particolare, i giudici di secondo grado ritengono che i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea devono essere assimilati ai contributi previdenziali obbligatori previsti dal richiamato articolo 10, essendo gli stessi funzionali al raggiungimento dell’anzianità pensionistica.&lt;br /&gt;Stante la loro natura giuridica, quindi, tali contributi devono essere considerati interamente deducibili dal reddito, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni analoghe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione ed eccepisce la violazione dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir (vigente ratione temporis) nonché dei citati articoli 13 e 16 del Dlgs 47/2000.&lt;br /&gt;Secondo la difesa erariale, i contributi volontari per il riscatto degli anni di laurea – versati anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche all’articolo 10 apportate dal Dlgs 47/2000 (ossia, prima del 1° gennaio 2001) – non sono integralmente deducibili dal reddito personale del contribuente, non essendo la predetta disposizione normativa da considerarsi di interpretazione autentica e, in quanto tale, retroattiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;Per i giudici di legittimità, il ricorso è fondato, sulla base del principio – già consolidato in materia – secondo cui la deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito complessivo è “…limitata ai casi in cui l’obbligo della contribuzione deriva direttamente ed esclusivamente da disposizioni di legge”, con la conseguenza che la stessa non è applicabile “…nelle diverse ipotesi in cui, invece, la contribuzione si riconnetta a una scelta volontaria del lavoratore”, come nel caso in questione (Cassazione, sentenze 8208/2011, 6724/2008 e 3560/2002).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In altre parole, deve essere escluso che l’articolo 13 del Dlgs 47/2000 – che ha esteso il beneficio della deducibilità alle contribuzioni di carattere facoltativo versate a decorrere dal 1° gennaio 2001 – “…abbia natura di norma interpretativa…”, e quindi efficacia retroattiva, rispetto a ipotesi come quella in esame, soggette, invece, all’articolo 10, comma 1, lettera e) ed all’articolo 13-bis del Tuir nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal richiamato decreto delegato 47.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da ultimo, la Corte suprema si sofferma anche sul dubbio di costituzionalità della normativa in esame, ipotizzato dai giudici di appello, e da questi ultimi posto a fondamento della tesi (erronea) della necessaria equiparazione, a fini fiscali, tra contributi obbligatori e volontari per il riscatto della laurea.&lt;br /&gt;Al riguardo, la Cassazione osserva che il principio costituzionale di uguaglianza, evocato dai giudici di appello, presuppone l’esistenza di situazioni uguali riferibili a uno stesso periodo di tempo.&lt;br /&gt;Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando si ha, come nel caso in esame, il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate, anzi, proprio “…la successione della legge nel tempo, purchè rispondente a criteri di ragionevolezza, non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sé il fluire del tempo un fatto di disomogeneità delle situazioni poste a confronto”.&lt;br /&gt;Vale a dire che la disciplina degli oneri deducibili costituisce, sia con riferimento all’an sia al quantum, materia riservata alla discrezionalità del legislatore, il quale, con il richiamato articolo 13-bis del Tuir, l’ha regolata in modo manifestamente ragionevole, in considerazione, appunto, del carattere volontario della contribuzione stessa.&lt;br /&gt;In linea con questa interpretazione della Cassazione, l’Amministrazione finanziaria ha emanato, a suo tempo, la risoluzione 298/2002.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2456577261244776433?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2456577261244776433/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2456577261244776433' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2456577261244776433'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2456577261244776433'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/riscatto-laurea-deducibilita-piena-solo.html' title='Riscatto laurea: deducibilità piena  solo per contributi pagati post 2001.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5131925594144317596</id><published>2012-02-15T08:05:00.002+01:00</published><updated>2012-02-15T08:06:04.118+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Onlus'/><title type='text'>Controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.</title><content type='html'>Vorrei chiarimenti sull’applicazione del contributo unificato al valore delle controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 9 del Dpr n. 115/2002 (Tusg - Testo unico delle spese di giustizia) - come modificato dall’articolo 37, comma 6, lettera b), del Dl n. 98/2011 - prevede che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario. L’ammontare del contributo è commisurato al valore della controversia (articolo 13, comma 6-quater, Tusg). Per valore della lite tributaria, “…si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste” (articolo 12, comma 5, Dlgs n. 546/1992).&lt;br /&gt;Il provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 460/1997 costituisce una ipotesi di valore indeterminabile della controversia, fattispecie per la quale il contributo è dovuto nella misura di 120 euro per i ricorsi notificati a decorrere dal 17 settembre 2011 (per quelli notificati precedentemente, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari a 30 euro).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5131925594144317596?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5131925594144317596/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5131925594144317596' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5131925594144317596'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5131925594144317596'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/controversie-relative-al-diniego-di.html' title='Controversie relative al diniego di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7497719191451771261</id><published>2012-02-15T08:05:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:05:30.627+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Operazioni finanziarie'/><title type='text'>Attività finanziarie emerse.  Domina il valore di mercato.</title><content type='html'>L’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate e ancora in anonimato e quella straordinaria, che, per il solo 2012, colpisce chi al 6 dicembre scorso aveva ridotto o estinto il conto segretato, vanno calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie - rispettivamente alla data di riferimento e a quella del prelievo - oppure, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. E’ una delle indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, firmato il 14 febbraio, che dà attuazione alle norme contenute nel decreto “salva Italia”, introduttive sul prelievo sui valori emersi avvalendosi delle procedure previste dai decreti legge n. 78/2009 e n. 350/2001.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le due imposte&lt;br /&gt;L’articolo 19 del decreto legge 201/2011 ha introdotto un’imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie “emerse”, fintanto che usufruiscono ancora del regime di riservatezza. Il tributo è del 10 per mille per il 2011, del 13,5 per mille per il 2012 e del 4 per mille dal 2013 in poi.&lt;br /&gt;La stessa norma ha previsto che, per quelle immesse in conti segretati che, al 6 dicembre 2011, erano state in tutto o in parte prelevate, fosse dovuta, per il solo 2012, un’imposta straordinaria una tantum, pari al 10 per mille.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le regole del rimbalzo fra conti&lt;br /&gt;Il provvedimento, oltre a ricordare che l’omesso pagamento dei 2 tributi è punito con una sanzione pari all’importo non versato, dà indicazione operative per i casi in cui le attività finanziarie siano transitate su conti diversi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nello specifico, quando il contribuente ha trasferito il conto segretato, mantenendo il regime della riservatezza, tenuto al prelievo delle imposte è l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nel caso, invece, in cui il contribuente abbia trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso un altro intermediario in un conto non segretato, il primo intermediario applica l’imposta speciale annuale sulle attività finanziarie ancora segretate e quella straordinaria sui valori eventualmente trasferiti o prelevati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7497719191451771261?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7497719191451771261/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7497719191451771261' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7497719191451771261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7497719191451771261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/attivita-finanziarie-emerse-domina-il.html' title='Attività finanziarie emerse.  Domina il valore di mercato.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8317824359902644013</id><published>2012-02-15T08:04:00.001+01:00</published><updated>2012-02-15T08:04:59.378+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavoro all&apos;estero'/><title type='text'>Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Uno studio di architettura italiano (ITA 1) riceve un incarico da un committente italiano (ITA 2) per lavori di progettazione su un immobile situato a Nizza, di proprietà di persona fisica francese. Tutto il lavoro dello studio di architettura verrà svolto in Italia. ITA 1 fattura ad ITA 2 con Iva 21% in quanto la progettazione è svolta in Italia, oppure emette fattura fuori campo iva ai sensi dell'art. 7 quater D.P.R.n. 633/72 perchè l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia visto che l'immobile è ubicato all'estero? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Le prestazioni di servizi relative ai beni immobili ex art. 7-quater, co. 1, lett. a), del Decreto IVA si reputano effettuate in Italia se l’immobile si trova nel territorio dello Stato, altrimenti l’operazione non rileva in Italia.&lt;br /&gt;Pertanto, a nostro parere, nel caso indicato, la fattura va emessa fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8317824359902644013?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8317824359902644013/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8317824359902644013' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8317824359902644013'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8317824359902644013'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/progettazione-di-immobile-situato-fuori.html' title='Progettazione di immobile situato fuori Italia: la prestazione è esente Iva?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7310102370599181961</id><published>2012-02-15T08:03:00.000+01:00</published><updated>2012-02-15T08:04:04.991+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Google'/><title type='text'>Nuova privacy di Google.</title><content type='html'>In questi giorni, la società Google ha dovuto interagire con l'Unione Europea, nelle particolari vesti del gruppo art. 29 Working Party, con particolare riferimento alla sua nuova policy sulla privacy, la cui "entrata in vigore" è prevista per il prossimo marzo. Al riguardo, Google pare aver cercato - pur progressivamente e con qualche difficoltà - adeguare tale politica acquisendo e tenendo conto degli spunti utili emersi già negli Stati Uniti e nei Paesi UE.&lt;br /&gt;Ma vediamo più nel dettaglio di seguito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il nuovo testo privacy di Google&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andando ad analizzare l’attuale testo della privacy fornito da Google, si evincono, prima facie, anzitutto i due principali obiettivi perseguiti dalla nuova privacy policy di Google:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) trasparenza e semplificazione delle proprie regole privacy;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) miglioramento dell’esperienza già maturata rispetto ai vari servizi forniti dal colosso americano, in un’ottica evidentemente pragmatica e inevitabilmente economica,poiché l’obiettivo in vero sotteso è lo sviluppo della propria operatività sul mercato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora passiamo però a considerare le finalità del trattamento - o meglio dei trattamenti dati ! - posti in essere da Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le finalità del trattamento&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel nuovo testo in questione ritroviamo che i dati personali raccolti dai suoi vari servizi sono utilizzati “per offrire, gestire, proteggere e migliorare i servizi, per svilupparne di nuovi e per proteggere Google medesima e i suoi utenti.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma il medesimo testo precisa che queste informazioni sono utilizzate anche “anche per offrire contenuti personalizzati, ad esempio per visualizzare risultati di ricerca e annunci più pertinenti.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma questo tipo di finalità sottintende una attività di profilazione degli utenti e quella correlata della pubblicità mirata, con tutte le conseguenze problematiche, del caso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Conta sottolineare che Google tende a unificare l’erogazione dei propri servizi sotto l’aspetto del godimento dei medesimi da parte degli utenti, in particolare utilizzando il nome specificato dall’utente per il suo profilo Google anche per tutti i servizi abbinati a un account Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va la pena evidenziare anche che la società americana intende anche rappresentare in modo uniforme l’utente rispetto a tutti i i suoi servizi di cui il medesimo utente si avvalga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò con la possibile unificazione della posizione giuridica di “interessato” - ai sensi dell’art. 4 Codice – in capo all’utente di Google che sia dotato anche di un relativo profilo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma anche con il concreto rischio di costruire profili degli utenti sempre più dettagliati e invasivi per l’identità personale e la riservatezza dei medesimi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Va evidenziato, tuttavia, che Google tratta le informazioni personali sui suoi server in diversi Paesi sparsi in tutto il mondo e soprattutto tratta dati personali su un server sito in un Paese diverso da quello in cui si trova l’utente, con l’evidente necessità, peraltro, di individuare la normativa applicabile in concreto, volta per volta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Occorre soffermarsi sull’obiettivo manifestato da Google di garantire trasparenza riguardo ai dati che raccoglie in modo da consentire agli utenti di prendere decisioni informate e consapevoli sulla modalità e finalità di utilizzo di tali dati, nonché sui propri diritti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ad esempio, gli utenti possono esaminare e controllare alcuni tipi di dati collegati all’account Google, scegliere, e quindi selezionare, i soggetti, rectius gli account, con chi condividere informazioni, o anche “recuperare” propri dati da molti dei servizi offerti dal colosso americano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È interessante anche considerare la facoltà per gli utenti di impostare il browser in modo da bloccare tutti i cookies di Google, compresi quelli associati ai servizi goduti. Ben tenendo a mente tuttavia che vari cookies son in realtà necessari per poter usufruire dei servizi in questione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dati condivisi sui servizi Google&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Molti dei servizi consentono agli utenti di condividere informazioni con altri utenti fino a renderle pubbliche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò però nella necessaria consapevolezza che tali informazioni, una volta pubbliche, possono essere indicizzate dai motori di ricerca, compreso quello di Google, ma che la detta società offre anche appositi strumenti atti a garantire la non visualizzabilità temporanea o persino la rimozione di contenuti già immessi dagli utenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Google si preoccupa espressamente che gli utenti possano accedere ai loro dati personali, ed eventualmente aggiornarli rapidamente o eliminarli, fatta salva la necessità di conservazione per “legittime finalità commerciali o legali”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È tuttavia indubbio il carattere ambiguo e indeterminato di tale formula, pur con le specifiche date dal testo informativo in questione, quali la tutela dei diritti o della sicurezza di Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Occorre esprimere riserva di giudizio, in attesa di singole concrete questioni, sulla dichiarazione di Google di voler respingere richieste degli utenti che Google definisce “irragionevolmente ripetitive”, mentre può comprendersi tale politica per quelle richieste che richiedano un impegno tecnico eccessivo, come lo sviluppo di un nuovo sistema eccessivamente complicato e costoso a tutela di dati personali non sensibili o che possano porre a rischio la privacy di altre persone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Appare scontato, nonché indifferibile e assolutamente dovuto, l’impegno dichiarato dalla società americana di proteggere i dati personali “raccolti” dalla distruzione accidentale o dolosa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il riferimento evidente è ai casi di “data breach” di cui si occupa la direttiva UE n. 136/2009, solo in parte attuata all’interno degli ordinamenti nazionali e che ha già creato un gran vespaio sulla possibilità di coniugare tutela della privacy e libertà di impresa, e ancor prima corretto funzionamento dei servizi resi dagli operatori della società dell’informazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E soprattutto appare poco logico e chiaro il nesso fra tale impegno e la susseguente dichiarazione di Google che potrebbe decidere di non rimuovere i dati dai suoi sistemi di backup.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per essere compatibile tale trattamento dati con la normativa nazionale e comunitaria occorrerà che Google adegui il periodo di conservazione in questione ai fondamentali principi di proporzionalità e stretta necessità del trattamento di cui all’art. 11 del Codice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comunicazione/cessione dei dati personali&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È ora il caso di soffermarsi sul rilevante profilo della comunicazione/cessione dei dati personali raccolti da Google.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ebbene quest’ultima dichiara di fornire dati personali a società, organizzazioni e persone ch fanno parte del gruppo Google, pur sulla base di non ben chiare istruzioni e nel rispetto delle proprie norme sulla privacy e di altre eventuali misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Google dichiara poi di comunicare i dati in questione anche al di fuori della propria sfera organizzativa, nei seguenti casi:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Quando vi sia il consenso dell’utente, con particolare riferimento alla condivisione di dati personali sensibili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qui rimane il dubbio se Google ritenga di non aver bisogno di acquisire il consenso per poter condividere dati personali che siano invece comuni (quali nome,cognome, età….)….&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) agli amministratori di dominio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In vero, non desta particolari preoccupazioni invece la previsione secondo cui Google fornisce i dati degli utenti agli amministratori di dominio, come nel caso degli utenti Google Apps, sia per la presumibile - anche se da verificare in concreto - esperienza tecnica di tale tipo di soggetto e anche perché Google delimita espressamente i trattamenti del detto amministratore e fra questi include trattamenti apparentemente poco invasivi per la riservatezza degli utenti:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- la visualizzazione statistica relative alle applicazioni installate;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- il trattamento dei dati dell’account dell’utente per rispettare una legge o una norma vigente, o una richiesta governativa applicabile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Procedure di audit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non è del tutto rassicurante l’affermazione di Google che procede alla verifica regolare del rispetto delle norme sulla privacy e al rispetto di diversi “accordi di autoregolamentazione”, evidentemente autoreferenziali, collegati alle best practises in atto, e posti al di fuori di una rigida attività di controllo e verifica da parte delle Authorities nazionali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se non altro perché non è facilmente individuabile il substrato di regole e principi sicuramente applicabili a una società che ha comunque sede legale negli Stati Uniti, e quindi in territorio extracomunitario (v. art. 5 del Codice italiano).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Del resto non è sempre agevolmente individuabile un sicuro criterio di collegamento fra l’ordinamento comunitario e i vari servizi di Google, tale da radicare la competenza del primo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentre presenta un valore sicuramente rilevante e significativo la dichiarazione di impegno “a non ridurre i diritti degli utenti previsti dalle presenti Norme sulla privacy senza il loro esplicito consenso”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciò in chiave di garanzia di rispetto dei principi fondamentali del trattamento dati come quelli di finalità, proporzionalità e necessità del medesimo trattamento, per ciascun tipo di operazione svolta.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7310102370599181961?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7310102370599181961/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7310102370599181961' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7310102370599181961'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7310102370599181961'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/nuova-privacy-di-google.html' title='Nuova privacy di Google.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7308775406664762153</id><published>2012-02-14T08:27:00.002+01:00</published><updated>2012-02-14T08:28:43.745+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: mora per non apposizione marche da bollo su cedolini affitto.</title><content type='html'>dal 2011 ho un contratto di affito, vorrei quindi detrarlo con il modello 730. Il proprietario mi ha però rilasciato i cedolini d'affitto senza la marca da bollo, ed io, ho scoperto solo ora che le marche da bollo dovevano essere apposte prima della data scritta. Come posso fare ora? Ho letto che ci sarebbe una mora da pagare, di quanto in più alla marca da1.81 €?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7308775406664762153?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7308775406664762153/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7308775406664762153' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7308775406664762153'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7308775406664762153'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-mora-per-non-apposizione-marche.html' title='Quesito: mora per non apposizione marche da bollo su cedolini affitto.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6300957721533632742</id><published>2012-02-14T08:27:00.001+01:00</published><updated>2012-02-14T08:27:45.391+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Srl'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: vendita diretta.</title><content type='html'>io e un altro socio stiamo per costituire una srl di&lt;br /&gt;vendita diretta (domicilio del cliente).&lt;br /&gt;Vorremmo sapere se noi stessi&lt;br /&gt;possiamo svolgere l'attività, cioè in qualità di soci. Nel senso che&lt;br /&gt;dobbiamo essere paragonati a degl iincaricati alle vendite con&lt;br /&gt;percentuali etc, ?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6300957721533632742?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6300957721533632742/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6300957721533632742' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6300957721533632742'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6300957721533632742'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-vendita-diretta.html' title='Quesito: vendita diretta.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1998337335080866110</id><published>2012-02-14T08:26:00.000+01:00</published><updated>2012-02-14T08:27:16.230+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vendite private'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: vendite private - obblighi fiscali.</title><content type='html'>Premesso che sono già titolare di una partita IVA di merceologia totalmente diversa, adesso sarebbe mia intenzione far stampare privatamente il mio lavoro e distribuirlo (a pagamento) presso le venti sedi regionali.&lt;br /&gt;Vorrei sapere quali sono gli obblighi fiscali ai quali sarei sottoposto per tale operazione o quale alternativa potrei adottare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1998337335080866110?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1998337335080866110/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1998337335080866110' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1998337335080866110'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1998337335080866110'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-vendite-private-obblighi.html' title='Quesito: vendite private - obblighi fiscali.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5154241255333407294</id><published>2012-02-14T08:25:00.002+01:00</published><updated>2012-02-14T08:26:25.562+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Capitale sociale'/><title type='text'>Reintegro del capitale sociale a seguito di perdite di esercizio e scritture contabili.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;In riferimento agli artt. 2446-2447-2482 bis e 2482 ter c.c. quali le relative scritture contabili a reintegro del capitale in assenza di utili e/o riserve disponibili? In quale voce del patrimonio netto dovrebbero confluire i relativi versamenti da parte dei soci a seguito di specifica delibera? In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, dovendosi procedere tanto alla riduzione del capitale quanto al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, al momento della relative sottoscrizioni si dovrebbero rispettare anche i presupposti previsti rispettivamente ai sensi degli artt. 2342 e 2464 c.c.? In caso di perdite non al di sotto del minimo legale, invece, tali adempimenti sembrerebbero non richiesti. Infine, quale la relativa scrittura contabile per l'abbattimento della perdita a seguito dei versamenti a copertura della medesima? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;In modo schematico, evitando considerazioni di tipo procedurale in relazione ai diversi adempimenti richiesti dalle vigenti disposizioni, si pone in rilievo che:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Per la copertura reale delle perdite, che implica l'apporto da parte dei soci di nuovi mezzi nella gestione aziendale al fine di reintegrare le risorse perdute, la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.II.5] Soci c/reintegrazioni a [SP - A.IX] Perdita d'esercizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;in quanto il credito vantato verso i soci non può confluire alla voce A.1 dell'attivo patrimoniale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;All'effettivo versamento la rilevazione sarà la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.IV.1] C/C Bancario a [SP C.II.5] Soci c/reintegrazioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Nel caso di copertura mista (con riporto a nuovo di parte della perdita), la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diversi a [SP - A.IX] Perdita d'esercizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.II.5] Soci c/reintegrazioni&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP - A.VIII] Perdite portate a nuovo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Nell'ipotesi di copertura perdite con rinuncia di crediti da parte dei soci (anche utilizzando versamenti che possono precedere la deliberazione), la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP D.3] Debiti verso soci per finanziamenti a [SP - A.IX] Perdita d'esercizio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Nelle situazioni di perdita già preventivata (es. da bilanci straordinari o da situazioni patrimoniali di dettaglio), è anche possibile eseguire versamenti - da parte dei soci - di nuove risorse nel corso dell'esercizio (vedere, in merito, il principio contabile 28 Oic), la scrittura contabile generale può essere la seguente:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[SP C.IV.1] C/C Bancario a [SP A.IX] Versamenti a copertura perdite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tenendo presente che quest'ultimo conto sarà poi girocontato con contropartita in avere del conto "Perdita di esercizio".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini contabili è necessario rispettare i principi di competenza delle rilevazioni in relazione alle delibere assunte e ai conseguenti comportamenti adottati e, quindi, nel fornire la risposta non sono stati seguiti i diversi quesiti, in quanto non conoscendo il deliberato relativo alla situazione non è configurabile l'ipotesi concreta di comportamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso, si ritiene che adattando gli esempi predetti, al caso concreto, è possibile pervenire a dare soluzione alle diverse ipotesi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5154241255333407294?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5154241255333407294/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5154241255333407294' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5154241255333407294'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5154241255333407294'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/reintegro-del-capitale-sociale-seguito.html' title='Reintegro del capitale sociale a seguito di perdite di esercizio e scritture contabili.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8182324438427041802</id><published>2012-02-14T08:25:00.001+01:00</published><updated>2012-02-14T08:25:35.269+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TFR'/><title type='text'>Rivalutazione Tfr: sostituti d’imposta alla cassa entro il 16 febbraio.</title><content type='html'>Entro giovedì 16 febbraio 2012 i sostituti d’imposta dovranno versare il saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti, che si sono determinate nel 2011. L'importo da pagare è ciò che rimane scalando dall'importo complessivo l'acconto corrisposto a dicembre. La scadenza non riguarda la liquidazione "finale" del Tfr, che segue le regole ordinarie, ma la sua rivalutazione annuale, prevista dall'articolo 2120 del codice civile.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8182324438427041802?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8182324438427041802/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8182324438427041802' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8182324438427041802'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8182324438427041802'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/rivalutazione-tfr-sostituti-dimposta.html' title='Rivalutazione Tfr: sostituti d’imposta alla cassa entro il 16 febbraio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7998179854320312296</id><published>2012-02-14T08:24:00.000+01:00</published><updated>2012-02-14T08:25:14.463+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Interessi legali'/><title type='text'>Telefisco 2012: Decreto Proroghe e interessi 2011 con ritenuta del 27%.</title><content type='html'>Sugli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati entro il 31.12.2011, anche se esigibili a partire dall’anno successivo, si applica la ritenuta del 27%. Questo è uno dei chiarimenti più importanti forniti in occasione di Telefisco 2012 dagli esperti fiscali circa il contenuto dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011 (Decreto proroghe). Tale norma ha, infatti, regolamentato la decorrenza dell’unificazione al 20% delle precedenti aliquote del 12,50% e del 27% delle ritenute e delle imposte sostitutive da applicare ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7998179854320312296?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7998179854320312296/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7998179854320312296' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7998179854320312296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7998179854320312296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/telefisco-2012-decreto-proroghe-e.html' title='Telefisco 2012: Decreto Proroghe e interessi 2011 con ritenuta del 27%.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2764274701612131103</id><published>2012-02-10T08:14:00.005+01:00</published><updated>2012-02-10T08:15:35.725+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavori in economia'/><title type='text'>Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il comma 3-bis aggiunto dalla L. 22-12-2011, n. 214 all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. A tenore dell'art. 121, tale disposizione contenuta nella Parte II del Codice, in quanto non derogata, si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si richiede pertanto se anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ci si debba obbligatoriamente avvalere della centrale unica di committenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Al fine di rispondere al quesito posto è opportuno premettere che ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, "Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:&lt;br /&gt;a) mediante amministrazione diretta;&lt;br /&gt;b) mediante procedura di cottimo fiduciario".&lt;br /&gt;Con riferimento al cottimo fiduciario, il successivo comma 4 della norma invocata ne conferma la natura di procedura negoziata, con conseguente procedimentalizzazione della fase di affidamento, assoggettata alle regole di evidenza pubblica quali il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuarsi mediante indagini di mercato ovvero elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.&lt;br /&gt;L'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante amministrazione diretta, invece, non sembra annoverabile nel genus delle procedure di evidenza pubblica, atteso che non è procedimentalizzata, neppure dal nuovo D.P.R. 05-10-2010, n. 207, in quanto non sussiste alcun affidamento a terzi di prestazioni.&lt;br /&gt;Tanto premesso, è di particolare interesse evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, Codice Appalti, introdotto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06-12-2011, n. 201, "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".&lt;br /&gt;Benché la norma più su riprodotta si riferisca testualmente all'"acquisizione di lavori, servizi e forniture", dunque senza distinguere tra le varie tipologie di gare ammesse dal Codice Appalti, l'art. 23, comma 5, D.L. 06-12-2011, n. 201, ha espressamente circoscritto l'applicazione dell'invocato art. 33, comma 3-bis, solo alle "gare bandite successivamente al 31 marzo 2012".&lt;br /&gt;Dunque, sembrerebbe che agli Enti Locali con meno di 5.000 abitanti sia fatto divieto di gestire autonomamente ed in proprio i procedimenti finalizzati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in cui la selezione dell'offerente debba avvenire mediante un confronto concorrenziale tra più candidati.&lt;br /&gt;In tal senso sembra deporre anche la relazione di accompagnamento al D.L. 06-12-2011, n. 201, ove è stato evidenziato che la finalità di detta norma è superare la frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure di evidenza pubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2764274701612131103?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2764274701612131103/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2764274701612131103' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2764274701612131103'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2764274701612131103'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/enti-locali-con-meno-di-5000-abitanti-e_10.html' title='Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2065065888664485810</id><published>2012-02-10T08:14:00.003+01:00</published><updated>2012-02-10T08:14:53.433+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Elusione fiscale'/><title type='text'>Lo sconto fiscale vuole fatti non parole, se no è elusione.</title><content type='html'>Con l’ordinanza 1530 del 2 febbraio, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito, in tema di imposta di registro, che è elusione fiscale beneficiare delle agevolazioni prima casa senza possedere la residenza anagrafica o il lavoro nel comune dove è ubicato l’immobile, in quanto solo il dato anagrafico o il lavoro danno diritto al risparmio d’imposta.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;Con avviso di liquidazione, il competente ufficio del Registro revocava i benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa”, concessi al contribuente in sede di registrazione del rogito di acquisto di un immobile, procedendo alla contestazione delle normali imposte. Ciò perché l’interessato non aveva la residenza nel comune in cui era ubicato il bene.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’impugnazione dell’atto veniva per tale ragione respinta sia dalla Commissione tributaria di primo grado sia dalla Ctr.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Con il conseguente ricorso al giudice di legittimità, il ricorrente deduceva principalmente violazione dell’articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, atteso che la legge di Registro non richiederebbe il requisito dello stabilimento della residenza anagrafica nel comune dove è posto l’immobile acquistato. La sentenza impugnata avrebbe quindi privilegiato – anche a danno del principio di buona fede nei rapporti tra le parti, sancito dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente – questo insussistente elemento formale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;Non avendo riscontrato, nel caso concreto, le condizioni indicate dalla norma per la conferma dell’originaria tassazione, non è stato difficile per la Corte suprema approdare a un terzo giudizio conforme, considerato che la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel ritenere che, in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, la legge prevede, tra le altre condizioni, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore. La lettera e la formulazione della norma dell’articolo 1, nota 2-bis, del Dpr 131/1986, portano, infatti, a escludere la possibilità di dare rilevanza giuridica alla realtà fattuale, ove in contrasto con il dato anagrafico (Cassazione 1173/2008).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il dato letterale, trova, peraltro, conferma e logico riscontro nelle ulteriori disposizioni della norma, laddove sono previsti gli unici due casi in cui, eccezionalmente, può farsi a meno del dato anagrafico della residenza, ritenendosi meritevole di considerazione la situazione fattuale e, in particolare, quello in cui l’immobile da acquistare sia ubicato nel comune ove il contribuente “svolge la propria attività” e quell’altro, trattandosi di soggetto “trasferito all’estero per ragioni di lavoro”, in cui “ha sede l’impresa da cui dipende”. E’ evidente, perciò, che essendo stati espressamente indicati i casi eccettuati in cui, in deroga alla ordinaria previsione, il beneficio può essere riconosciuto sulla base del presupposto fattuale, un’interpretazione della norma, rispettosa dei canoni ermeneutici, induce a escludere la possibilità di estendere il beneficio ad altre casistiche non contemplate (Cassazione n. 8377/2001).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nella stessa ordinanza 1530/2012, la Cassazione conclude affermando che il principio fatto valere è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Occorre precisare, a quest’ultimo riguardo, che viene comunemente definito come abuso del diritto o elusione fiscale quell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione (che non trova ancora rispondenza in precise norme di diritto positivo) che permette all’Amministrazione finanziaria di recuperare le maggiori imposte su operazioni commerciali, spesso complesse, che, pur non contravvenendo a disposizioni legislative, possono essere ritenute come illegittime in quanto permettono un indebito risparmio fiscale (cfr Cassazione 25537/2011, 18907/2011, 14231/2011).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il trascritto principio comporta l’inopponibilità del negozio all’Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall’operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell’operazione (cfr Cassazione 30055/2008, 10257/2008, 8772/2008, 20398/2005).&lt;br /&gt;Tale divieto è ormai assurto al rango di principio generale antielusivo, finalizzato a garantire la piena e compiuta applicazione del sistema comunitario di imposta (cfr Cassazione 4737/2010, 11162/2010).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2065065888664485810?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2065065888664485810/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2065065888664485810' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2065065888664485810'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2065065888664485810'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/lo-sconto-fiscale-vuole-fatti-non.html' title='Lo sconto fiscale vuole fatti non parole, se no è elusione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-680704095977873226</id><published>2012-02-10T08:14:00.001+01:00</published><updated>2012-02-10T08:14:23.344+01:00</updated><title type='text'>Il confronto è indispensabile per uscire dagli “standard”.</title><content type='html'>La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, pur non essendo ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Quest’ultimo ha l’onere di provare, senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che ne giustificano l’esclusione dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard, ovvero la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo preso in esame (principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009).&lt;br /&gt;Il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 non viola l’art. 17 della legge n. 400/88 per essere stato emanato senza il parere preventivo del Consiglio di Stato, trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere generale e non di atto avente natura regolamentare.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-680704095977873226?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/680704095977873226/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=680704095977873226' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/680704095977873226'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/680704095977873226'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/il-confronto-e-indispensabile-per.html' title='Il confronto è indispensabile per uscire dagli “standard”.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7427302378608185544</id><published>2012-02-10T08:13:00.002+01:00</published><updated>2012-02-10T08:14:05.498+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><title type='text'>Regime Iva del cambio di destinazione d’uso dell’immobile.</title><content type='html'>Vorrei sapere se l’esenzione dall’Iva è applicabile anche in caso di cambio della destinazione d’uso non collegata a degrado dell’immobile?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 10, comma 1, n. 8-bis), del Dpr n. 633/1972 stabilisce che sono esenti dall’Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all' art. 31, comma 1, lettere c) d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.&lt;br /&gt;Relativamente agli immobili ristrutturati, la norma richiamata non richiede che gli interventi di recupero siano collegati a una condizione di degrado dell’immobile, per cui può trovare applicazione anche in ipotesi di cambio di destinazione d’uso non collegato a degrado del bene (v. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2009).&lt;br /&gt;Lo stato di degrado dell’immobile non è necessario neppure ai fini dell’applicabilità della norma di cui al n. 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % ai “fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7427302378608185544?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7427302378608185544/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7427302378608185544' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7427302378608185544'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7427302378608185544'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/regime-iva-del-cambio-di-destinazione.html' title='Regime Iva del cambio di destinazione d’uso dell’immobile.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6400296806428425968</id><published>2012-02-10T08:13:00.001+01:00</published><updated>2012-02-10T08:13:32.291+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Codice Tributo'/><title type='text'>Attività emerse, ecco i codici per bollo e imposta straordinaria.</title><content type='html'>Istituiti i codici tributo “8111”, “8112”, “8113” per versare, tramite modello F24, rispettivamente l’imposta di bollo speciale, l’imposta straordinaria e le relative sanzioni, previste dal decreto Salva Italia, per le attività finanziarie emerse (articolo 19, commi 6, 10 e 12 del Dl 201/2011). Il comma 6 dell’articolo 19 stabilisce, inoltre, che, per gli anni 2012 e 2013, l’aliquota del bollo speciale sale rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille.&lt;br /&gt;È quanto prevede la risoluzione n.14/E del 9 febbraio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In particolare, il codice “8111” consente il versamento dell’imposta di bollo speciale, pari al 4 per mille, sulle attività finanziarie che al 31 dicembre scorso, erano ancora secretate. Con il codice “8112” si potrà pagare l’imposta straordinaria del 10 per mille sui “valori” che al 6 dicembre scorso sono stati in tutto o in parte prelevati dal rapporto acceso presso l’intermediario per effetto della vecchia procedura di emersione. Infine, con il codice “8113” si potranno corrispondere le sanzioni per l’omesso versamento dei tributi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I codici sono esposti nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno del versamento, nel formato “AAAA”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6400296806428425968?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6400296806428425968/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6400296806428425968' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6400296806428425968'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6400296806428425968'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/attivita-emerse-ecco-i-codici-per-bollo.html' title='Attività emerse, ecco i codici per bollo e imposta straordinaria.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8024939741476401999</id><published>2012-02-10T08:12:00.000+01:00</published><updated>2012-02-10T08:13:01.544+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='TFR'/><title type='text'>Tfr, saldo ormai dietro l'angolo. Il versamento entro il 16 febbraio.</title><content type='html'>Sostituti d'imposta in cassa entro giovedì 16 febbraio per rispettare, senza sanzioni, l'appuntamento con il saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, che si sono determinate nel 2011. L'importo da pagare è ciò che rimane scalando dall'importo complessivo l'acconto corrisposto a dicembre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rivalutazione Tfr e imposta sostitutiva&lt;br /&gt;Innanzitutto è bene chiarire che la scadenza del 16 febbraio non riguarda la liquidazione "finale" del Tfr, che segue le regole ordinarie, ma la sua rivalutazione annuale, prevista dall'articolo 2120 del codice civile che disciplina la materia. Esclusi dal tributo, inoltre, i fondi pensionistici complementari.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno (escluse quelle maturate nell'anno stesso) dai sostituti d'imposta per i loro assistiti vengono, dunque, "maggiorate" applicando un coefficiente costituito da un tasso fisso dell'1,5%, più uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.&lt;br /&gt;L'11% per cento di questo aumento di capitale costituisce l'imposta sostitutiva dell'Irpef da versare al Fisco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pagamento in due tempi&lt;br /&gt;Doppia scadenza per "onorare" il tributo: il 16 dicembre dell'anno di competenza in cassa per l'acconto (nella misura del 90%), calcolato con il metodo storico o previsionale, e il successivo 16 febbraio per il versamento del saldo. In cassa, il 16 febbraio, anche i datori di lavoro che hanno saltato l'acconto di dicembre perché sostituti d'imposta soltanto dall'anno precedente a quello per il quale era dovuto l'anticipo, ossia, nel nostro caso, dal 2010. Non scontano l'imposta, invece, per mancanza di rivalutazioni, i sostituti "nati" nel 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il modello F24, via libera alle compensazioni&lt;br /&gt;I titolari di partita Iva possono utilizzare, per il pagamento, soltanto il canale telematico, attraverso il modello F24, che consente di compensare eventuali altri crediti tributari e contributivi: il codice da indicare nella "Sezione Erario" è il 1713.&lt;br /&gt;Gli altri contribuenti possono invece effettuare il versamento anche alle poste, in banca o presso gli agenti della riscossione, presentando il modello F24 in formato cartaceo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8024939741476401999?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8024939741476401999/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8024939741476401999' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8024939741476401999'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8024939741476401999'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/tfr-saldo-ormai-dietro-langolo-il.html' title='Tfr, saldo ormai dietro l&apos;angolo. Il versamento entro il 16 febbraio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6885099828029513456</id><published>2012-02-10T08:09:00.000+01:00</published><updated>2012-02-10T08:12:31.364+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='A.I.A.'/><title type='text'>Variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A, quali gli obblighi e sanzioni.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Questo Ufficio ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per un'acciaieria. Nelle more della validità dell'A.I.A., la ditta che gestisce l'impianto è mutata senza che sia stata fatta al riguardo alcuna comunicazione all'Autorità competente. Gradiremmo conoscere se la comunicazione del subentro di un nuovo gestore dell'impianto autorizzato A.I.A. è doverosa e, in caso affermativo, se l'inadempimento espone l'obbligato e/o gli obbligati a sanzioni penali o amministrative.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Al fine di rispondere al quesito giova ricordare che con l'introduzione del Titolo III-bis - L'autorizzazione integrata ambientale - ad opera dell'art. 2, D.Lgs. 29-06-2010, n. 128, si è provveduto ad introdurre la normativa in materia di A.I.A. nel corpo del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, prevedendo l'abrogazione del D.Lgs. 18-02-2005, n. 59.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art. 29-nonies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 contiene la disciplina relativa alla modifica degli impianti o variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A., prevedendo in particolare, che "Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La comunicazione del subentro di un nuovo gestore di impianto soggetto ad A.I.A. costituisce un obbligo dei due soggetti attori dell'avvicendamento, il vecchio ed il nuovo gestore. Tuttavia, l'inosservanza di tale obbligo non trova una sanzione penale o amministrativa nel corpus normativo del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 e s.m.i..&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art. 29-quattuordecies, D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, dedicato specificatamente alle sanzioni per violazioni di obblighi previsti dal Titolo III-bis, in materia di A.I.A., non prevede alcuna sanzione per l'inadempimento di questo specifico obbligo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6885099828029513456?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6885099828029513456/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6885099828029513456' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6885099828029513456'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6885099828029513456'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/variazione-del-gestore-di-impianto.html' title='Variazione del gestore di impianto soggetto ad A.I.A, quali gli obblighi e sanzioni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8532482767738332305</id><published>2012-02-09T08:29:00.000+01:00</published><updated>2012-02-09T08:30:12.758+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Agenti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: progetto rete vendita diretta.</title><content type='html'>mi occupo di realizzare gioielli in argento artigianalmente, attivita' che ho intrapreso da circa 3 mesi con regolare iscrizione alla camera di commercio settore artigiani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ho deciso di voler distribuire i miei gioielli attraverso la rete vendita di collaboratori /trici attraverso la vendita diretta.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Vi chiedo a questo proposito di spiegarmi quali sono gli obblighi fiscali a cui sono tenuta, quali nei confronti dei collaboratori/trici  e come procedere in tal senso.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8532482767738332305?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8532482767738332305/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8532482767738332305' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8532482767738332305'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8532482767738332305'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-progetto-rete-vendita-diretta.html' title='Quesito: progetto rete vendita diretta.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-348460111192217872</id><published>2012-02-09T08:28:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:29:04.490+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione'/><title type='text'>La deduzione dei canoni di locazione è subordinata alla registrazione del contratto?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;E' corretto per un imprenditore portare in deduzione i canoni di locazione dell'immobile strumentale anche se il proprietario non ha registrato il contratto di affitto?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;La disciplina fiscale relativa alla locazione di beni immobili ha subito, com'è noto rilevanti modifiche ad opera del D.L. n. 223/2006, attraverso la riformulazione dell'articolo 10, comma primo, n. 8) del D.P.R. n. 633/1972. &lt;br /&gt;Tali novità, come evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E/2006, comportano che:&lt;br /&gt;i) le locazioni di immobili strumentali scontino il regime dell'esenzione IVA, previsto in linea generale per tutte le locazioni comprese quelle finanziarie con alcune eccezioni. Sono infatti imponibili al tributo:&lt;br /&gt;a) le locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione;&lt;br /&gt;b) le locazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che hanno un pro rata di detraibilità non superiore al 25%;&lt;br /&gt;le locazioni in relazione alle quali il locatore ha espresso l'opzione per l'imponibilità ad IVA.&lt;br /&gt;A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006, tutti i contratti di locazione (anche finanziaria e di affitto) aventi per oggetto immobili strumentali, devono essere registrati in termine fisso e assoggettati al pagamento dell'imposta di registro nella misura proporzionale dell'1%, indipendentemente dal regime di esenzione o di imponibilità, ancorché per opzione, ai fini IVA, dei suddetti contratti.&lt;br /&gt;La menzionata aliquota, prevista dall'articolo 5, lett. a-bis), della Tariffa, Parte Prima, del citato D.P.R. n. 131/1986 è specificamente riferita alle locazioni di immobili strumentali di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, effettuate da locatori che agiscono nella veste di soggetti Iva.&lt;br /&gt;La mancata registrazione del contratto di locazione comporta l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo che possono variare dal 120% a 240% dell'imposta dovuta, oltre che il versamento della stessa.&lt;br /&gt;Tale regime sanzionatorio, non dovrebbe, però, limitare il diritto di deduzione previsto in materia di imposte sui redditi dei canoni corrisposti a fronte della locazione degli immobili strumentali, ma quale dovrebbe essere garantita indipendentemente dal fatto che sia stata omessa la registrazione del contratto medesimo.&lt;br /&gt;Infatti, stante il dettato del'articolo 102, del D.P.R. n. 917/1986, la deduzione dei canoni di locazione sostenuti non è subordinata alla registrazione del contratto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte:IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-348460111192217872?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/348460111192217872/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=348460111192217872' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/348460111192217872'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/348460111192217872'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-deduzione-dei-canoni-di-locazione-e.html' title='La deduzione dei canoni di locazione è subordinata alla registrazione del contratto?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-589761878336852440</id><published>2012-02-09T08:28:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:28:30.587+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='OIC'/><title type='text'>OIC: certificati ambientali rilevanti per competenza.</title><content type='html'>L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha diffuso due principi contabili nazionali nella forma di bozza per commenti da inviare entro il 10 aprile 2012 e relativi ai certificati ambientali, che costituiscono in incentivo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili introdotto dal decreto di liberalizzazione del settore energetico. In base ai principi contabili diffusi dall’OIC, i certificati verdi, rilasciati dal Gestore servizi energetici (Gse), devono essere rilevati nella parte ordinaria del bilancio in base al principio di competenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-589761878336852440?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/589761878336852440/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=589761878336852440' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/589761878336852440'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/589761878336852440'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/oic-certificati-ambientali-rilevanti.html' title='OIC: certificati ambientali rilevanti per competenza.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8160411304885694744</id><published>2012-02-09T08:27:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:28:08.272+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto semplificazioni'/><title type='text'>D.L. Semplificazioni: cambio di residenza in due giorni.</title><content type='html'>Il D.L. Semplificazioni prevede una norma con la quale sarebbe possibile cambiare la residenza entro due giorni dalla richiesta. In base a tale norma, infatti, gli effetti giuridici del cambio di residenza decorrono dall’atto della dichiarazione e l’iscrizione va effettuata dal Comune entro due giorni dalla richiesta, contro i 45 giorni attuali. Nella versione finale del D.L. Semplificazioni, la norma concede ora 90 giorni di tempo al Governo a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. Liberalizzazioni per la partenza effettiva di tale procedura ultra-veloce. In questi tre mesi, il Governo ha il compito di uniformare le regole evitando il rischio di “doppie residenze”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8160411304885694744?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8160411304885694744/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8160411304885694744' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8160411304885694744'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8160411304885694744'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dl-semplificazioni-cambio-di-residenza.html' title='D.L. Semplificazioni: cambio di residenza in due giorni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8342130801196193423</id><published>2012-02-09T08:27:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:27:43.301+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto semplificazioni'/><title type='text'>D.L. Semplificazioni: avvio di un’attività solo con una comunicazione.</title><content type='html'>Il D.L. Semplificazioni continua il programma di semplificazioni relative all’apertura di una nuova attività intrapreso nella primavera del 2010 con il recepimento della direttiva sui servizi e con l’introduzione della procedura Comunica. L’art. 12 dello schema di decreto legge sulle semplificazioni, prevede, infatti, al comma 4, che alcune attività possano essere iniziate sulla base di semplici comunicazioni, senza obbligo di certificazione, e altre siano del tutto libere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8342130801196193423?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8342130801196193423/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8342130801196193423' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8342130801196193423'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8342130801196193423'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dl-semplificazioni-avvio-di-unattivita.html' title='D.L. Semplificazioni: avvio di un’attività solo con una comunicazione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1567737830235774199</id><published>2012-02-09T08:26:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:27:19.995+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Celiachia'/><title type='text'>Test di autorilevazione della celiachia.</title><content type='html'>Vorrei sapere se il test di autorilevazione della celiachia può essere considerato dispositivo medico e se la spesa sostenuta è detraibile? Esiste un elenco dei dispositivi medici consultabile?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (nn. 507/1992, 46/1997 e 332/2000), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative e ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.&lt;br /&gt;Non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.&lt;br /&gt;Per agevolare l’attività dei contribuenti volta a individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, il ministero della Salute ha fornito un elenco non esaustivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD), rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune.&lt;br /&gt;Ai fini della detrazione Irpef ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir, è necessario che:&lt;br /&gt;dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico&lt;br /&gt;si possa comprovare che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee 93/42/Cee , 90/385/Cee e 98/79/Ce; per i dispositivi medici compresi nell’elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.&lt;br /&gt;Premesso ciò, il test di autodiagnosi per la celiachia è un dispositivo medico diagnostico in vitro secondo il Dlgs 332/2000 e, pertanto, la relativa spesa di acquisto è detraibile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1567737830235774199?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1567737830235774199/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1567737830235774199' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1567737830235774199'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1567737830235774199'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/test-di-autorilevazione-della-celiachia.html' title='Test di autorilevazione della celiachia.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2975679985138422334</id><published>2012-02-09T08:26:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:26:43.797+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Contenzioso'/><title type='text'>La parte contumace in appello si preclude eccezioni e domande.</title><content type='html'>Nel caso di contumacia della parte appellata, alla Commissione tributaria regionale è vietato pronunciarsi su questioni di merito da essa non espressamente riproposte, qualora le stesse non siano state accolte dalla precedente pronuncia emessa dai giudici di primo grado.&lt;br /&gt;Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla pronuncia della Cassazione 295 del 12 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La vicenda&lt;br /&gt;Il contenzioso è conseguente all’impugnazione di un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini Irpeg e Ilor.&lt;br /&gt;La parte ricorrente risultava vittoriosa nel giudizio di primo grado. I giudici della Commissione tributaria provinciale, senza entrare nel merito, si limitavano ad accogliere l’eccezione pregiudiziale concernente un vizio di notifica dell’atto.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Contro la sentenza sfavorevole della Ctp, l’Agenzia dell’Entrate proponeva appello. In sede di gravame, il ricorrente sceglieva di rimanere contumace e pertanto non svolgeva alcuna attività difensiva.&lt;br /&gt;Nonostante avesse accolto l’appello dell’ufficio, ritenendo sanato il vizio di notifica in virtù della costituzione in giudizio in Ctp del ricorrente, la Commissione tributaria regionale annullava l’atto poiché riteneva di dover accogliere le eccezioni di merito formulate dal contribuente col ricorso introduttivo. Ciò a prescindere dalla circostanza che le predette eccezioni non fossero state riproposte nel giudizio di appello.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Agenzia delle Entrate ricorreva, quindi, per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso. Deduceva in particolare che, ai sensi dell’articolo 346 cpc, nonché per il processo tributario dello “speculare” articolo 56 del Dlgs 546/1992, le domande ed eccezioni non riproposte in appello, anche ove l’appellato fosse rimasto contumace, avrebbero dovuto intendersi come rinunciate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La pronuncia della Cassazione&lt;br /&gt;Il Supremo collegio ha accolto il motivo di doglianza dell’Agenzia e, decidendo nel merito, ha respinto definitivamente il ricorso introduttivo del giudizio.&lt;br /&gt;Per i giudici, infatti, l’articolo 346 cpc trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace in sede di gravame. Pertanto, vale il principio secondo cui le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, debbono intendersi rinunciate e non più riesaminabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ proprio il carattere devolutivo dell’appello che impone a entrambe le parti l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni, siano esse domande o eccezioni, risolte in senso a essi sfavorevole.&lt;br /&gt;L’unica differenza, secondo la Cassazione, è che “…mentre il soccombente soggiace ai vincoli di forme e di tempo previsti per l'appello, la parte vittoriosa ha solo un onere di riproposizione, in difetto presumendosi che manchi un interesse alla decisione…”. Tale difetto di interesse, continuano i giudici, può essere imputato anche alla parte che non si è difesa nel giudizio di gravame in quanto ha scelto di non parteciparvi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In definitiva, secondo la Cassazione, la Ctr è incorsa in errore laddove ha considerato come riproposte in appello le questioni sollevate dal ricorrente, anche se questi è rimasto contumace nel giudizio di gravame.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ulteriori considerazioni&lt;br /&gt;Con riferimento al processo tributario, il principio espresso dall’articolo 346 cpc è essenzialmente trasfuso nell’articolo 56 del Dlgs 546/1992 il quale testualmente dispone che “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s' intendono rinunciate”.&lt;br /&gt;Secondo l’unanime e recente orientamento di legittimità, la suddetta rinuncia può essere desunta dal comportamento processuale della parte che non si sia costituita nel giudizio di appello (Cassazione 1239872009, 238/2009, 19648/2008 e 9217/2007).&lt;br /&gt;Ne consegue che l’effetto devolutivo, che è proprio dell’appello, non può essere inteso in senso troppo ampio, ossia come implicita riproposizione al giudice del gravame di tutte le deduzioni, di diritto e di fatto, avanzate dall’appellato in primo grado anche se non accolte dal primo giudice.&lt;br /&gt;Il processo tributario, infatti, è un processo a impulso di parte, ove le stesse parti sono poste in condizione di parità nel rispetto del principio del contraddittorio.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In secondo grado, pertanto, l’inerzia della parte contumace presuppone, seppure implicitamente, la carenza di interesse a proseguire il giudizio. D’altro canto, i giudici del gravame, essendo soggetti terzi e imparziali, non possono sostituirsi alle parti colmandone l’inerzia e pronunciandosi su questioni “non devolute”, poiché non esaminate o non accolte nella sentenza di primo grado.&lt;br /&gt;Diversamente opinando, il prolungarsi del giudizio per accertamenti che trascendono gli interessi delle parti, nella valutazione desumibile seppure in maniera implicita dal loro comportamento processuale, violerebbe il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (cfr Cassazione 7316/2003).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Resta comunque inteso che la parte vincitrice, risultata poi contumace in Ctr, a differenza di quella soccombente che deve agire seguendo le rigorose regole procedimentali previste per la presentazione dell’appello, ha il semplice onere di costituirsi in giudizio e riproporre le questioni precedentemente sollevate e non esaminante nella pronuncia della Ctp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2975679985138422334?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2975679985138422334/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2975679985138422334' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2975679985138422334'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2975679985138422334'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/la-parte-contumace-in-appello-si.html' title='La parte contumace in appello si preclude eccezioni e domande.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-987825126884579101</id><published>2012-02-09T08:25:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:26:12.690+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Reverse charge'/><title type='text'>Reverse charge obbligatorio anche per i dispositivi multicore.</title><content type='html'>Con la risoluzione n. 13/E del 7 febbraio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’obbligo di inversione contabile per le cessioni di dispositivi a circuito integrato.&lt;br /&gt;Come è noto, l’obbligo di inversione contabile alle cessioni di tali sistemi, disciplinato dall’articolo 17, comma 6, lett. c), del Dpr 633/1972, è stato autorizzato, con decisione del Consiglio dell’Ue del 22 novembre 2010, limitatamente a:&lt;br /&gt;“a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;&lt;br /&gt;b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Amministrazione, in risposta ad alcuni quesiti pervenuti sull’argomento, fornisce ulteriori indicazioni per meglio definire l’ambito di applicazione del reverse charge a tali congegni.&lt;br /&gt;In proposito, sentita l’Agenzia delle Dogane, secondo cui i dispositivi a circuito integrato, quali le unità centrali di elaborazione, “…specie negli ultimi tempi, vengono anche realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che la CPU è costituita da più core, ovvero da più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package, classificabile al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85 NC”, l’Agenzia delle Entrate precisa che debbono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il chiarimento segue quanto già precisato con la risoluzione n. 36/2011 riguardo all’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da assoggettare a reverse charge. Il documento di prassi specificava che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici” di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il riferimento ai codici NC 8542 3190 e NC 8542 3110 intende individuare, in modo più oggettivo possibile, al fine di soddisfare esigenze di certezze degli utenti, i meccanismi a circuito integrato che devono essere assoggettati all’obbligo di inversione contabile.&lt;br /&gt;Precisa, infine, l’Agenzia che, ai fini dell’applicazione del regime, rileva l’oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal computer o apparati analoghi. Il sistema dell’inversione contabile deve pertanto essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei a essere inseriti in personal computer o sistemi simili, a prescindere dal fatto che siano destinati a essere incorporati in tali apparecchi o in altri congegni come, ad esempio, gli elettrodomestici.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’Amministrazione aveva già fornito chiarimenti in materia con la circolare n. 59/2010 e, in particolare, come anticipato, con la risoluzione n. 36/2011, con la quale è stato precisato che:&lt;br /&gt;l’inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio e non per le attività di commercio al minuto e attività assimilate, previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972. Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante&lt;br /&gt;sono esclusi dall’obbligo di reverse charge anche i soggetti diversi da quelli individuati dall’articolo 22 del Dpr 633/1972 che, tuttavia, effettuano il trasferimento dei beni in argomento direttamente a utilizzatori finali. Si tratta delle ipotesi in cui la fornitura del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del “traffico telefonico”, anche nelle ipotesi in cui, nell’ambito del medesimo rapporto principale di cessione del traffico telefonico siano ceduti all’utente (titolare di una o più Simcard) più cellulari che appaiono, ragionevolmente, riconducibili a un rapporto di accessorietà con l’operazione principale. Circostanza sussistente quando i telefoni ceduti non eccedono di oltre il 10% il numero delle Simcard consegnate all’utente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-987825126884579101?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/987825126884579101/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=987825126884579101' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/987825126884579101'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/987825126884579101'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/reverse-charge-obbligatorio-anche-per-i.html' title='Reverse charge obbligatorio anche per i dispositivi multicore.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8401007374877188296</id><published>2012-02-09T08:25:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:25:42.985+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><title type='text'>Modelli Unico e Consolidato doc. L’Agenzia cala un poker di definitivi.</title><content type='html'>Dichiarazioni 2012, ultima puntata. Con quattro provvedimenti del 31 gennaio, entrano nella rosa dei definitivi Unico persone fisiche, Unico società di persone, Unico società di capitali e Consolidato nazionale e mondiale.&lt;br /&gt;Tutti e quattro i modelli hanno acquisito il bollino senza particolari modifiche contenutistiche rispetto alle bozze ed entrano a pieno titolo nella vetrina della sezione “modelli” del sito internet dell’Agenzia.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Segnaliamo, in estrema sintesi, le novità di maggior rilievo, ricordando innanzitutto che in tutti i modelli compare, nel frontespizio, la casella da barrare quando si presenta una dichiarazione integrativa (al massimo entro 120 giorni da quella originaria) per modificare la precedente richiesta di rimborso dell’eccedenza in scelta di utilizzo in compensazione.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;In Unico PF, occhio ai quadri RB (ospita nuovi spazi per consentire a chi ha optato per la cedolare secca di inserire i relativi dati), CS (per determinare il contributo di solidarietà del 3% dovuto dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 300mila euro lordi), RP (con la nuova sezione in cui riportare i dati catastali degli immobili, indicazione necessaria per fruire del bonus del 36% dopo la soppressione dell’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori), RM (vi debuttano le sezioni XV e XVI, destinate, rispettivamente, ai contribuenti tenuti a versare l’imposta sostitutiva per la partecipazione superiore al 5% al fondo comune d’investimento immobiliare e a quelli che sono proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Altre modifiche normative, invece, hanno interessato contemporaneamente più modelli.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Unico SC e il modello CNM hanno recepito l’innovato trattamento delle perdite fiscali, ora evergreen, in base al quale la perdita di un’annualità può essere scalata dal reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Riguarda invece Unico SP e Unico SC il riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali delle operazioni straordinarie, anche nel caso di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo, e l’imposta sostitutiva del 5% per coloro che, al 31 dicembre 2010, detenevano una quota di partecipazione a un fondo comune d’investimento immobiliare superiore al 5% (vanno segnalati nel quadro RQ).&lt;br /&gt;Nello stesso quadro RQ di Unico SC trova spazio la maggiorazione dell’Ires di 10,5 punti percentuali per i soggetti “non operativi”, mentre nel quadro RF debutta la variazione in aumento per i costi relativi ai beni di impresa concessi in godimento ai soci per un corrispettivo inferiore al valore di mercato, non più deducibili dal reddito imponibile.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Ritocchi anche per il quadro RS, nell’ambito del quale compare il prospetto per calcolare l’agevolazione legata agli aumenti di capitale sotto forma di conferimenti in denaro effettuati dai soci o per la destinazione di utili a riserva, mentre il rigo RS84 di Unico SC recepisce la detrazione del 55% per chi sostituisce gli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore.&lt;br /&gt;Nel rigo RS44 di Unico SP è presente una casella che andrà barrata dai contribuenti che intendono avvalersi, dal 2013, del regime premiale introdotto a favore di chi si rende “trasparente”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Sempre in Unico SC, nei quadri RH e RI, viene gestita la modifica del regime dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani e esteri e della disciplina fiscale degli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Infine, nei quadri RT e RM di Unico SP, i contribuenti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola possono detrarre dalla relativa imposta sostitutiva da pagare le eventuali somme già versate in occasione di una precedente rivalutazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8401007374877188296?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8401007374877188296/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8401007374877188296' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8401007374877188296'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8401007374877188296'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/modelli-unico-e-consolidato-doc.html' title='Modelli Unico e Consolidato doc. L’Agenzia cala un poker di definitivi.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8739706936036325157</id><published>2012-02-09T08:24:00.000+01:00</published><updated>2012-02-09T08:25:00.570+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavoro dipendente'/><title type='text'>Registrazione delle telefonate dei dipendenti: è controllo a distanza dei lavoratori?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'installazione di un sistema in grado di fare registrazioni audio delle chiamate in uscita e in entrata, finalizzato al monitoraggio della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela forniti dall'impresa, costituisce un controllo a distanza dei lavoratori soggetto alle regole dello Statuto dei lavoratori e del Codice della privacy?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Se l'impresa che intende installare il sistema di registrazione delle telefonate adotta alcune regole precauzionali che annullano il rischio di trattamenti non autorizzati di dati personali della clientela e dei lavoratori, a mio avviso la fattispecie non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni della legge n. 300/70 e del D.Lgs. n. 196/03.&lt;br /&gt;In particolare perché l'apparecchiatura sia legittima è necessario che:&lt;br /&gt;- i controlli non siano fatti in maniera sistematica e automatica, ma solamente a campione;&lt;br /&gt;- le voci degli operatori e dei clienti registrate dal sistema siano criptate, in modo tale da non essere riconoscibili e di non permettere di risalire all'identità del singolo operatore o cliente; &lt;br /&gt;- i primi secondi di conversazione siano eliminati, in modo che sia impossibile ascoltare il nome dell'operatore che ha risposto al cliente; &lt;br /&gt;- non siano tracciati né il nome dell'operatore, né alcun altro dato che possa permettere la sua identificazione;&lt;br /&gt;- il sistema di monitoraggio non fornisca alcun report contenente informazioni sul singolo operatore del servizio assistenza clienti;&lt;br /&gt;- l'accesso ai dati registrati sia tracciabile e sia limitato solamente ai soggetti espressamente autorizzati (cioè formalmente incaricati del trattamento) dall'impresa per la finalità di monitoraggio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8739706936036325157?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8739706936036325157/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8739706936036325157' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8739706936036325157'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8739706936036325157'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/registrazione-delle-telefonate-dei.html' title='Registrazione delle telefonate dei dipendenti: è controllo a distanza dei lavoratori?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2023012218942634372</id><published>2012-02-09T08:23:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:24:25.756+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Parentela'/><title type='text'>Zio di primo grado.</title><content type='html'>Lo zio di primo grado facente parte del mio nucleo familiare nel corso dell’anno 2011 può essere considerato tra i familiari a carico nella prossima dichiarazione?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ai fini fiscali lo zio di primo grado non può rientrare tra i familiari a carico. Infatti, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir (che rinvia all’articolo 433 del codice civile), si considerano familiari a carico, al verificarsi delle previste condizioni, i genitori (e, in loro assenza, gli ascendenti prossimi, anche naturali), gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2023012218942634372?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2023012218942634372/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2023012218942634372' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2023012218942634372'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2023012218942634372'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/zio-di-primo-grado.html' title='Zio di primo grado.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4947978013120387827</id><published>2012-02-09T08:23:00.001+01:00</published><updated>2012-02-09T08:23:49.469+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Credito d&apos;imposta'/><title type='text'>Decadenza del credito d'imposta svincolata dai tempi sui "controlli".</title><content type='html'>Non ha rilievo agli effetti del computo e del decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso di eccedenze a credito esposte nella dichiarazione il termine relativo alla disciplina del controllo automatico (articolo 36-bis Dpr 600/1973): questo il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza 633 del 18 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;La controversia trae origine da una richiesta di rimborso Irpeg e Ilor relativa a redditi anni 1989 e 1990 presentata da un Comune per eccedenze di versamenti di imposta.&lt;br /&gt;Le relative dichiarazioni dei redditi, recanti i versamenti in eccedenza, sono state presentate rispettivamente in data 20 ottobre 1990 e 30 ottobre 1991, ossia entro il termine di un mese dall'approvazione del bilancio consuntivo comunale, avvenuto entro il mese di settembre.&lt;br /&gt;Il rimborso è stato sollecitato dall'ente con una serie di atti a partire dal 5 aprile 2001, fino alla formale diffida all'ottenimento del rimborso notificata all'Agenzia delle Entrate il 23 settembre 2002.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A fronte del silenzio-rifiuto dell'istanza di rimborso, il Comune ha proposto ricorso, accolto sia in Ctp che in Ctr.&lt;br /&gt;I giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio hanno accolto le doglianze di parte sul presupposto che, ritenute validamente presentate le dichiarazioni dei redditi contenenti le richieste di rimborso, il credito vantato dal Comune non si sarebbe prescritto.&lt;br /&gt;Infatti, sull'assunto in base al quale il termine di prescrizione decennale previsto ex articolo 2946 cc cominci a decorrere dalla scadenza del termine per il controllo formale delle dichiarazioni, individuato dalla Ctr nella data del 1° gennaio 1993, il credito non si sarebbe mai estinto tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti fino al 23 settembre 2002, tutti anteriori alla data di prescrizione del diritto (1 gennaio 2003).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione, contro la decisione di secondo grado.&lt;br /&gt;Il Comune resisteva con controricorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Suprema corte, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'articolo 384 cpc, ha rigettato il controricorso del Comune "in quanto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso comporta, ipso iure, il rigetto del ricorso introduttivo del Comune".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La decisione&lt;br /&gt;La Corte di cassazione, decidendo nel merito della questione, ha accolto le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria contro la tesi avanzata dal Comune.&lt;br /&gt;In sintesi, la Commissione tributaria regionale, così come quella provinciale, aveva accolto le doglianze del Comune ritenendo tempestive e valide le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ottobre del 1990 e del 1991 e parimenti tempestive le conseguenti richieste di rimborso, interruttive della prescrizione, notificate a settembre 2002.&lt;br /&gt;A parere delle adite Commissioni, infatti, esse risultavano presentate entro il termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 cc decorrente dalla data di scadenza del termine per i controlli ex articolo 36-bis Dpr 600/1973, ossia il 1° gennaio 1993.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Diversa la posizione dell'Agenzia delle Entrate, che contestava su tutta la linea le argomentazioni della controparte. In primo luogo, le dichiarazioni presentate nell'ottobre successivo agli esercizi finanziari non erano valide per violazione dell'articolo 9, comma 2, Dpr 600/1973 vigente ratione temporis, in forza del quale la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio o del rendiconto.&lt;br /&gt;Al contempo, l'Agenzia contestava l'asserita tempestività della richiesta di rimborso basata sul presupposto che il termine iniziale della prescrizione del diritto al rimborso coincidesse con la data di scadenza del termine del controllo formale della dichiarazione (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) e non con quella di presentazione della dichiarazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Suprema corte, considerando fondate le censure avanzate dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato che è irrilevante, ai fini della decorrenza dei tempi di prescrizione del credito d'imposta, il termine di cui dispone l'Amministrazione finanziaria per i controlli "automatizzati" delle dichiarazioni: nel caso di specie, considerato che l'ultima dichiarazione contenente l'esposizione del credito è stata presentata il 30 ottobre 1991, il termine di prescrizione è maturato il 30 ottobre 2001, prima degli atti interruttivi notificati dal contribuente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al riguardo, confermando la giurisprudenza della stessa Corte (cfr, Cassazione 2687/2007), i giudici hanno chiarito in prima istanza che, in presenza di un credito d'imposta, ai fini del relativo recupero non trovano applicazioni i termini di decadenza di cui all'articolo 38 del Dpr 602/1973: pertanto, il contribuente non è tenuto alla presentazione di un'apposita istanza (entro il termine decadenziale di 48 mesi dalla data del versamento eccedente), in quanto l'Amministrazione, resa edotta mediante la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta nella condizione di conoscere la pretesa creditoria.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fermo restando questo assunto, dunque, il diritto al recupero del credito d'imposta è sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/1973, né il limite della proponibilità della relativa eccezione, posto dall'articolo 2, comma 58, legge 350/2003.&lt;br /&gt;La prima disposizione è volta, infatti, a imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, senza stabilire un limite all'esercizio dei diritti del contribuente, mentre la seconda (che testualmente recita "Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti") contiene un mero "invito" rivolto agli uffici, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In seconda istanza, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondate anche le ulteriori censure avanzate dall'Agenzia delle Entrate.&lt;br /&gt;In particolare, accogliendo la tesi secondo cui le dichiarazioni dei redditi presentate dall'ente comunale fossero tardive, in quanto inviate con un ritardo di oltre un mese rispetto al termine ordinario previsto dall'articolo 9, comma 2, Dpr 600/1973 (nel testo vigente all'epoca dei fatti), i giudici hanno derivato l'inesistenza delle conseguenti richieste di rimborso perché "se le dichiarazioni in questione sono da considerare inesistenti, nessun valore interruttivo della prescrizione potevano avere i successivi, ma non meglio specificati, atti di sollecito".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Richiamando la conforme sentenza 26314/2010, la Corte ha ribadito che la dichiarazione dei redditi presentata tardivamente, seppur costituisca titolo per la riscossione delle imposte corrispondenti agli imponibili ivi indicati, non è idonea a confermare il credito d'imposta da essa risultante, in quanto l'articolo 9, comma 6, Dpr 600/1073, che considerava omesse le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a un mese, era una disposizione di tipo sanzionatorio volta a disincentivare i ritardi nella presentazione della dichiarazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I giudici, considerando il caso concreto, vanno oltre la lettera della norma, affermando che, nonostante il ritardo, il diritto al rimborso permane ugualmente in capo al contribuente, avendo però questi l'onere di presentare apposita istanza, anche nella stessa dichiarazione, "ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso".&lt;br /&gt;Nella specie, l'adito collegio di legittimità ha confermato nel testo della sentenza di non essere nella condizione di verificare la presenza di tale specifica istanza, "ma anche ammesso che (le dichiarazioni) contenessero una formale istanza di rimborso, il Comune, per ottenere quanto richiesto avrebbe potuto e dovuto impugnare il silenzio rifiuto dinanzi al giudice tributario entro il termine di prescrizione decennale (Cass. Sent. n. 6724/2008), ampiamente scaduto quando è iniziato l'odierno contenzioso, che ha ad oggetto il diverso provvedimento di silenzio rifiuto seguito alla diffida notificata all'Agenzia delle entrate il 22 settembre 2002".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4947978013120387827?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4947978013120387827/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4947978013120387827' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4947978013120387827'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4947978013120387827'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/decadenza-del-credito-dimposta.html' title='Decadenza del credito d&apos;imposta svincolata dai tempi sui &quot;controlli&quot;.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2901207893895808613</id><published>2012-02-09T08:22:00.002+01:00</published><updated>2012-02-09T08:23:17.337+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Lavori in economia'/><title type='text'>Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il comma 3-bis aggiunto dalla L. 22-12-2011, n. 214 all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. A tenore dell'art. 121, tale disposizione contenuta nella Parte II del Codice, in quanto non derogata, si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si richiede pertanto se anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ci si debba obbligatoriamente avvalere della centrale unica di committenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Al fine di rispondere al quesito posto è opportuno premettere che ai sensi dell'art. 125, comma 1, D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, "Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:&lt;br /&gt;a) mediante amministrazione diretta;&lt;br /&gt;b) mediante procedura di cottimo fiduciario".&lt;br /&gt;Con riferimento al cottimo fiduciario, il successivo comma 4 della norma invocata ne conferma la natura di procedura negoziata, con conseguente procedimentalizzazione della fase di affidamento, assoggettata alle regole di evidenza pubblica quali il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuarsi mediante indagini di mercato ovvero elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.&lt;br /&gt;L'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante amministrazione diretta, invece, non sembra annoverabile nel genus delle procedure di evidenza pubblica, atteso che non è procedimentalizzata, neppure dal nuovo D.P.R. 05-10-2010, n. 207, in quanto non sussiste alcun affidamento a terzi di prestazioni.&lt;br /&gt;Tanto premesso, è di particolare interesse evidenziare che ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, Codice Appalti, introdotto dall'art. 23, comma 4, D.L. 06-12-2011, n. 201, "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici".&lt;br /&gt;Benché la norma più su riprodotta si riferisca testualmente all'"acquisizione di lavori, servizi e forniture", dunque senza distinguere tra le varie tipologie di gare ammesse dal Codice Appalti, l'art. 23, comma 5, D.L. 06-12-2011, n. 201, ha espressamente circoscritto l'applicazione dell'invocato art. 33, comma 3-bis, solo alle "gare bandite successivamente al 31 marzo 2012".&lt;br /&gt;Dunque, sembrerebbe che agli Enti Locali con meno di 5.000 abitanti sia fatto divieto di gestire autonomamente ed in proprio i procedimenti finalizzati all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in cui la selezione dell'offerente debba avvenire mediante un confronto concorrenziale tra più candidati.&lt;br /&gt;In tal senso sembra deporre anche la relazione di accompagnamento al D.L. 06-12-2011, n. 201, ove è stato evidenziato che la finalità di detta norma è superare la frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure di evidenza pubblica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2901207893895808613?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2901207893895808613/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2901207893895808613' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2901207893895808613'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2901207893895808613'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/enti-locali-con-meno-di-5000-abitanti-e.html' title='Enti locali con meno di 5000 abitanti, è previsto il ricorso ai lavori in economia?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4057703835510193438</id><published>2012-02-09T08:21:00.000+01:00</published><updated>2012-02-09T08:22:08.198+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Credito documentario'/><title type='text'>I termini del credito documentario.</title><content type='html'>Credito documentario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Su ordine e precise disposizioni del compratore importatore (ordinante) una banca assume l'impegno inderogabile (salvo diverso accordo delle parti) di pagare al venditore esportatore (beneficiario) una certa somma, contro presentazione conforme, entro il termine di validità del credito, di un insieme di documenti richiesti dall'ordinante e concordati di norma con il beneficiario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca emittente (issuing bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca che, su incarico dell'ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Tale banca è irrevocabilmente impegnata a onorare le prestazioni conformi effettuate alla stessa o alla banca designata.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca avvisante (advising bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca su cui viene appoggiata l'apertura di credito documentario. La banca avvisante, dopo aver verificato l'autenticità del credito, lo notifica semplicemente al beneficiario oppure, se richiesta, aggiunge alla notifica la sua conferma. Tale banca assicura l’autenticità del credito, ma non assume alcun altro impegno (salvo che sia anche banca confermante).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca designata (nominated bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione, secondo le modalità indicate dalla banca emittente, ma non è obbligata a onorare la prestazione (salvo che sia anche banca confermante).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca confermante (confirming bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca che, su richiesta della banca emittente, aggiunge il proprio impegno inderogabile ad effettuare la prestazione, in aggiunta a quello originario della banca emittente. La banca confermante ha la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare l'incarico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Banca rimborsante (reimbursement bank)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;È la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che effettua la prestazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beneficiario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colui a favore del quale è aperto il credito documentario (di norma il venditore).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Credito rotativo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per ”revolving credit“ si intende una singola lettera di credito che copre spedizioni multiple di merceologie omogenee frazionate nel tempo. Si tratta di un credito ripristinabile, che viene emesso in presenza di una transazione commerciale distribuita su un lungo periodo, tra il medesimo esportatore e importatore. Questo tipo di L/C si caratterizza per il ripristino dell’importo originario del credito ogni volta che viene utilizzato. Le parti evitano, così, l’apertura di un credito documentario per ogni spedizione, con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Credito confermato&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per credito confermato s’intende il credito documentario assistito dall’impegno inderogabile assunto dalla banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, di onorare e negoziare una prestazione conforme. Con la conferma, l’esportatore neutralizza il rischio paese e il rischio banca, ben potendo affidarsi alla solvibilità, alla conoscenza e alla professionalità della propria banca nazionale o di una primaria banca estera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Credito trasferibile&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se un credito è trasferibile il venditore (primo beneficiario) ha la facoltà di chiedere alla banca designata di rendere utilizzabile la garanzia, in tutto o in parte, a uno o più soggetti terzi (secondo/i beneficiario/i). Il ricorso a questo tipo di strumento si realizza in presenza di sub-forniture, ovvero nel caso in cui il beneficiario si rivolga a terzi per approvvigionarsi delle merci oggetto dell’esportazione. Il credito oggetto della prima transazione (credito trasferibile) permette di regolare/finanziare la seconda transazione (credito trasferito), che è strumentale alla prima. Le parti coinvolte nel trasferimento del credito sono: l’ordinante (importatore), il primo beneficiario (intermediario) e il secondo beneficiario (esportatore).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guarantee of letter of credit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Documento con cui l’importatore si impegna, nei confronti della banca emittente, a fornire i fondi per i pagamenti che saranno effettuati a fronte degli utilizzi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modifica di un credito documentario&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Modificare un credito documentario vuol dire cambiare uno o più termini previsti dalla garanzia, a causa dell’impossibilità del compratore e/o del venditore di rispettare le condizioni originarie fissate nell’accordo commerciale e riflesse nello strumento di pagamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Norme ed usi uniformi ICC sui crediti documentari&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Raccolta di norme della Camera di Commercio Internazionale (ICC) tese ad uniformare e regolare la materia dei crediti documentari a livello internazionale (Pubblicazione NUU 600/07).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ordinante&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'importatore chiede alla propria banca l'apertura del credito a favore del fornitore. Generalmente in questa fase l'istituto bancario richiede la sottoscrizione di un modulo che riporta i termini e le condizioni dell'operazione, secondo gli accordi contrattuali stipulati fra le parti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per impegnarsi direttamente nei confronti del beneficiario la banca chiederà all'ordinante di costituire un deposito in denaro o titoli a garanzia dell'operazione oppure, se richiesta, vaglierà l'opportunità della concessione di un finanziamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Espletate tutte le formalità la banca provvede all'emissione dello strumento per l'apertura di credito e alla sua trasmissione ad una banca che si trova nel Paese del venditore per la successiva notifica al beneficiario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riserve&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le riserve bancarie di fatto impediscono nella maggior parte dei casi il corretto utilizzo del credito documentario. La consegna dei documenti alla banca, che deve essere preceduta da un controllo rigoroso della loro rispondenza formale alle disposizioni, va fatta nei termini di validità del credito, richiedendo su una copia della lettera di trasmissione un timbro di protocollo che attesti data ed ora nella quale i documenti sono stati consegnati. Ogni banca ha massimo cinque giorni lavorativi, successivi al giorno di presentazione, per controllare e stabilire se una presentazione è conforme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Silent confirmation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con il termine silent confirmation si intende la conferma di una lettera di credito da parte di un istituto bancario o finanziario esterno al credito - di solito si tratta di un forfaiter - in assenza di specifica richiesta/autorizzazione della banca emittente. Ricorrendo a tale strumento, il venditore si garantisce contro il rischio insolvenza banca emittente e il rischio Paese, che vengono trasferiti direttamente al forfaiter con cui ha stipulato il contratto di silent confirmation. &lt;br /&gt;La silent confirmation potrebbe, inoltre, anche coprire il rischio di contestazione sui documenti per riserve pretestuose sollevate dalla banca emittente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stand by letter of credit&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La stand-by letter of credit è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario a onorare la sua eventuale richiesta di rimborso Questo strumento riassume le caratteristiche del credito documentario e della lettera di garanzia: per tale ragione è prevista e regolata dalle Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari. &lt;br /&gt;Rispetto al credito documentario, la stand-by letter of credit è uno strumento più snello: il pagamento della fornitura viene effettuato al di fuori della stessa stand-by letter (analogamente a quanto avviene per la lettera di garanzia), normalmente a mezzo di bonifico bancario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Star del credere&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo star del credere è rappresentata da una garanzia unilaterale di pagamento, vale dire un contratto (extra credito documentario) con cui un soggetto, di solito una banca, si assume l’impegno a coprire il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese. A differenza della silent confirmation, la banca che emette la garanzia sotto forma di star del credere, sarà la stessa banca designata che compare nella lettera di credito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dopo aver attentamente valutato lo "standing" della banca emittente e la situazione del paese in cui essa opera, la banca designata - proponendo al venditore lo star del credere - diventa di fatto la banca confermante seppur extra credito documentario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ricorrendo a tale strumento il beneficiario è garantito non solo contro il rischio insolvenza banca emittente e rischio paese, ma anche contro il rischio tecnico del controllo documentale. La banca designata con il contratto dello star del credere si assume, infatti, anche il rischio della verifica dei documenti, in quanto pagherà il beneficiario a presentazione di documenti conformi.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4057703835510193438?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4057703835510193438/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4057703835510193438' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4057703835510193438'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4057703835510193438'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/i-termini-del-credito-documentario.html' title='I termini del credito documentario.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1971310562678424849</id><published>2012-02-06T15:35:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:36:07.844+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Vendite on-line'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: negozio online.</title><content type='html'>sono socio non lavorante presso un centro estetico,non lavorando ma avendo maturato una buona conoscenza delle attrezzature e prodotti del settore,vorrei iniziare l'attività complementare di fornitura all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti stessi.&lt;br /&gt;Ho la voce riportata nello statuto aziendale ma mi viene chiesto uno spazio commerciale che non ho visto che per centro estetico si intende attività artigianale e pertanto i locali sono a uso artigianale.&lt;br /&gt;Non vorrei gravare ulteriormente l'attivita con un affitto di un'altro locale anche perchè ho a disposizione 98 mq interrati uso magazzino deposito non sfruttati.&lt;br /&gt;Vi chiedo un consiglio su come comportarmi e se l'ipotersi di un negozio on line mi possa aiutare per ottimizzare l'attività.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1971310562678424849?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1971310562678424849/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1971310562678424849' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1971310562678424849'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1971310562678424849'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-negozio-online.html' title='Quesito: negozio online.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8085163077528465845</id><published>2012-02-06T15:34:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:35:22.300+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Residente all&apos;estero'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: residenza estero legale rappresentante.</title><content type='html'>Sono amministratore unico di Srl in Italia e vivo a Mosca/Russia per piu' di 6 mesi all'anno, l'ambasciatore mi ha fatto notare che il codice civile prevede che se io non trasferisco la mia residenza commetto un reato. Tra l'altro a me non dispiacerebbe trasferire la residenza.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La mia domanda e': posso trasferire la mia residenza presso l'ambasciata ma comunque continuare a fare l'amministratore in Italia pur pagando le tasse e compilando il modello unico e quindi pagando tutte le regolari tasse ?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8085163077528465845?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8085163077528465845/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8085163077528465845' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8085163077528465845'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8085163077528465845'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-residenza-estero-legale.html' title='Quesito: residenza estero legale rappresentante.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4543750029440890479</id><published>2012-02-06T15:34:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:34:39.156+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Prima casa'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: compensazione iva prima casa, riacquisto in fase di costruzione.</title><content type='html'>Ho acquistato abitazione adibita a prima casa nel 2005 (soggetta a IVA 4%).   &lt;br /&gt;Sono trascorsi 5 anni e vendo l'immobile con ri-acquisto di altro fabbricato in costruzione da adibire a prima casa (soggetta sempre a iva 4%) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La nuova costruzione non sarà finita (ne rogitata) entro l'anno dalla vendita, ma sarà comunque sottoscritto un compromesso a pagamento tramite anticipi. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La data del compromesso può far fede per il recupero IVA come credito d'imposta?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4543750029440890479?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4543750029440890479/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4543750029440890479' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4543750029440890479'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4543750029440890479'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-compensazione-iva-prima-casa.html' title='Quesito: compensazione iva prima casa, riacquisto in fase di costruzione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1414728114282626980</id><published>2012-02-06T15:20:00.003+01:00</published><updated>2012-02-06T15:21:21.431+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intrastat'/><title type='text'>Rettifica del modello Intrastat.</title><content type='html'>Il contribuente che ha commesso errori relativi a operazioni indicate nell'elenco Intrastat, come può effettuare variazioni o rettifiche? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, di operazioni già poste in essere e indicate negli elenchi riepilogativi (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi), i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.&lt;br /&gt;Se invece il contribuente ha omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi (rese o ricevute), è necessario compilare un’apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando l’apposita sezione del modello.&lt;br /&gt;In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette a imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti.&lt;br /&gt;Il contribuente, se si rende conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla correzione nell’immediato, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1414728114282626980?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1414728114282626980/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1414728114282626980' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1414728114282626980'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1414728114282626980'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/rettifica-del-modello-intrastat_06.html' title='Rettifica del modello Intrastat.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6121262910758670273</id><published>2012-02-06T15:20:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:20:43.519+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Azione sociale'/><title type='text'>Esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis, comma 3, c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. In particolare, tale azione è esercitabile da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista da statuto, comunque non superiore a un terzo.&lt;br /&gt;Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità, che seppur esercitata nell'interesse della società, ha quali attori principali i soci, i quali agiscono in nome proprio.&lt;br /&gt;Da qui discende, di conseguenza, l'esigenza che l'atto di citazione sia notificato anche alla società (anche in persona del presidente del collegio sindacale) anche se - ovviamente - i destinatari principali sono gli amministratori di cui si vuol far valere la responsabilità. &lt;br /&gt;La legittimazione passiva della società si spiega, altresì, con la duplice circostanza che:&lt;br /&gt;i) l'eventuale accoglimento della domanda - così come ogni corrispettivo per la rinuncia o frutto di transazione - andrebbe a beneficio solo della società (e, quindi, solo indirettamente dei soci "attori");&lt;br /&gt;ii) sempre nel caso di accoglimento della domanda, la società stessa è tenuta all'integrale rimborso ai soci "attori" di tutte le spese di giudizio e di accertamento sostenute. Tale rimborso - che prescinde da un'apposita pronuncia del giudice - è subordinato alla mancata condanna alle spese e/o all'impossibilità di recupero delle stesse dai convenuti. In caso di soccombenza degli attori, invece, la società non è tenuta ad alcun rimborso.&lt;br /&gt;Con riferimento poi alla possibilità di nominare un curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio, si precisa che ormai da tempo la giurisprudenza (cfr. ex multis Trib. Roma 04/04/2005) ha riconosciuto come pacifica la possibilità - anche per il pubblico ministero - di richiedere al giudice la nomina dello stesso.&lt;br /&gt;Pertanto, tale istanza di nomina può essere richiesta sia nel caso di azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia in caso di azione di responsabilità esercitata dai soci ex art. 2393 bis c.c.&lt;br /&gt;Quanto, infine, ai poteri conferibili al curatore speciale, si ricorda che questi, al cui conferimento provvede il giudice con decreto ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. - sono quelli inerenti all'"attività richiesta con l'istanza di nomina" (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2005 n. 12170).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6121262910758670273?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6121262910758670273/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6121262910758670273' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6121262910758670273'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6121262910758670273'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/esercizio-dellazione-sociale-di_06.html' title='Esercizio dell&apos;azione sociale di responsabilità da parte dei soci.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1270045553641091415</id><published>2012-02-06T15:19:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:19:55.052+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Impronta digitale'/><title type='text'>Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.</title><content type='html'>Con comunicato stampa del 31 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate rinvia di 30 giorni il termine per inviare la comunicazione dell’impronta digitale dell’archivio informatico tributario relativa all’annualità 2010 e pregresse. La scadenza quindi, originariamente fissata al 31 gennaio 2012, slitta al prossimo 1° marzo. I motivi sono dovuti alle numerose segnalazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate, che riportavano le difficoltà nel rispettare il termine di invio, dovute anche “al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1270045553641091415?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1270045553641091415/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1270045553641091415' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1270045553641091415'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1270045553641091415'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/impronta-digitale-il-termine-di-invio_06.html' title='Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6209753859189269948</id><published>2012-02-06T15:18:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:19:25.817+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Decreto proroghe'/><title type='text'>Decreto proroghe al Senato.</title><content type='html'>Il Decreto proroghe è stato approvato in via definitiva dalla Camera e ora passa all’esame del Senato. Nel testo uscito dalla Camera tra le principali misure vi sono: la possibilità di pagare somme ridotte fino al 31 marzo 2012 per definire le liti fiscali pendenti al 31.12.2011, la proroga al 30.06.2012 del Sistri (il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), lo slittamento al 16 luglio 2012 degli adempimenti fiscali e previdenziali nei territori alluvionati di Liguria e Toscana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6209753859189269948?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6209753859189269948/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6209753859189269948' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6209753859189269948'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6209753859189269948'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/decreto-proroghe-al-senato.html' title='Decreto proroghe al Senato.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1936428969307440542</id><published>2012-02-06T15:18:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:18:50.816+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intermediazione'/><title type='text'>Spesa di intermediazione immobiliare.</title><content type='html'>E’ detraibile la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta al momento dell'accettazione della proposta di acquisto finalizzata ad acquistare un appartamento da adibire ad abitazione principale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”. Con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2008 e n. 39/2010, è stato chiarito che l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Il predetto beneficio, pertanto, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia concluso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1936428969307440542?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1936428969307440542/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1936428969307440542' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1936428969307440542'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1936428969307440542'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/spesa-di-intermediazione-immobiliare_06.html' title='Spesa di intermediazione immobiliare.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4981892661194179142</id><published>2012-02-06T15:17:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:18:20.953+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Iva'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Peschereccio'/><title type='text'>Non imbarca l'Iva il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio.</title><content type='html'>I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella risoluzione n. 10/E dell'1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di Iva finalizzati al recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/Ce e 2009/162/Ue, ha tra l'altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità Iva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dubbi interpretativi&lt;br /&gt;La precedente versione dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, assimilava alle cessioni all'esportazione "le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La norma comunitaria, nell'individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine "vettovagliamento" con l'espressione "provviste di bordo" utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce.&lt;br /&gt;Ciò ha comportato incertezze interpretative in ordine all'applicabilità del regime di non imponibilità alle forniture di carburante utilizzato per le suddette imbarcazioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il dubbio deriva, in particolare, dall'articolo 252 del Dpr 43/1973 (Testo unico in materia doganale - Tud), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano "i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo". Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La soluzione dell'Agenzia delle Entrate&lt;br /&gt;Poiché la modifica dell'articolo 8-bis è stata apportata nell'ottica di rendere il testo della disposizione interna più aderente a quello della norma comunitaria, la soluzione dell'Amministrazione finanziaria prende le mosse dall'esame della versione in lingua italiana dell'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, ai sensi del quale gli Stati membri esentano "le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo".&lt;br /&gt;L'analisi testuale porta a ritenere che il termine "provviste di bordo" non possa essere identificato con i "beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento", ai quali si riferisce la prima parte della norma, altrimenti per le navi adibite alla pesca costiera non ci sarebbe alcun margine per l'applicazione del regime di non imponibilità previsto dall'articolo 148 della direttiva.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A sostegno di tale interpretazione, l'Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni "fuelling" (rifornimento) e "provisioning" (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine "ships' provisions" (vettovagliamento).&lt;br /&gt;Dall'analisi comparata dei testi, risulta confermato che il termine "provviste di bordo" è usato nella normativa comunitaria come sinonimo di "vettovagliamento".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Considerato, poi, che dall'iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine "vettovagliamento" e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972, al termine "provviste di bordo" va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall'articolo 252 del Tud.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4981892661194179142?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4981892661194179142/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4981892661194179142' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4981892661194179142'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4981892661194179142'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/non-imbarca-liva-il-peschereccio-che-fa.html' title='Non imbarca l&apos;Iva il peschereccio che fa il rifornimento di gasolio.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1614929368117127020</id><published>2012-02-06T15:17:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:17:44.980+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CCNL'/><title type='text'>C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il caso riguarda un dipendente con contratto terziario Confcommercio (commesso addetto alla vendita di materiale elettrico). Il magazzino del negozio è oggi accessibile a tutti (dipendenti e clienti) e spesso, causa furti, viene a mancare parte della merce e del denaro incassato. E' possibile rendere responsabile il dipendente del materiale del magazzino e del denaro derivante dagli incassi? Il tutto, rendendo il magazzino accessibile solo a lui, nonché regolamentando gli eventuali periodi di assenza per malattia/ferie (tipo: stampa e controverifica iniziale dei pezzi del magazzino ad ogni consegna/riconsegna). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Sulla base delle informazioni che ci sono state fornite va preliminarmente osservato che, in via generale, compito dell'addetto alla vendita, o commesso, è quello di commercializzare il prodotto e di assistere il cliente nelle attività di vendita. Se questa è la funzione principale, va però tenuto in considerazione che ve ne sono molte altre, di natura accessoria dipendenti da diversi fattori. Tra queste può rientrare anche l'attività di controllo del magazzino, specie, come nel caso segnalato, quando il magazzino sia adiacente e, di fatto, di supporto all'attività di vendita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In via preliminare, come è noto, il lavoratore, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. è tenuto all'osservanza dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In merito, l'art. 220 del Ccnl Terziario Confcommercio stabilisce che "il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal tenore generale della disposizione di cui sopra e tenendo conto dei principi civilistici su enunciati, ne deriva che la inosservanza dei principali doveri del prestatore di lavoro sarebbe già sufficiente per procedere disciplinarmente, comportando, pertanto, l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze del caso concreto (art. 225 Ccnl Terziario Confcommercio).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fatta tale premessa può dirsi che, in merito a quanto richiesto, sono individuabili le seguenti alternative:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- vietare l'accesso al magazzino ai terzi. Ciò consentirebbe di circoscrivere l'ambito delle eventualità responsabilità in caso di ammanchi, concretamente accertati, solo al personale addetto al punto vendita, determinando i presupposti per agire disciplinarmente in base alle previsioni di legge e del contratto collettivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- nell'ipotesi in cui la limitazione dell'accesso al magazzino ai soli dipendenti non dovesse essere considerata risolutiva, rendere responsabile il dipendente del magazzino sia delle merci in loco che degli incassi. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro indichi concretamente al lavoratore le funzioni che gli competono nonché le effettive mansioni da svolgere in relazione a specifiche esigenze di organizzazione del magazzino e di registrazione delle merci e degli incassi. In tal caso, è da ritenersi opportuno che vengano disciplinati anche aspetti di organizzazione della gestione del magazzino diretti a regolare le ipotesi di assenza del dipendente responsabile, onde provvedere per tempo alla sua sostituzione. A tal fine, si ritiene opportuna la sottoscrizione di un accordo con il quale il lavoratore si assume le nuove responsabilità e le nuove mansioni, purché coerenti con il suo inquadramento contrattuale, prevedendo, altresì, la corresponsione di specifiche indennità del tipo dell'indennità di cassa e maneggio di denaro così come disciplinata dall'art. 205 del Ccnl Terziario Confcommercio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso e in situazioni in cui fosse ritenuto indispensabile per evitare furti, previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento di autorizzazione da parte della DPL, è possibile dotare il magazzino di strumenti di controllo (art. 4 L. n. 300/70; Provv. Garante Privacy 27 aprile 2010) unicamente diretti a tutelare il patrimonio aziendale o, comunque, ad accertare condotte illecite ma che non possono essere finalizzati a controllare il lavoratore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1614929368117127020?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1614929368117127020/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1614929368117127020' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1614929368117127020'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1614929368117127020'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ccnl-terziario-confcommercio-il_06.html' title='C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7611247079983437007</id><published>2012-02-06T15:16:00.004+01:00</published><updated>2012-02-06T15:17:13.123+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRAP'/><title type='text'>Irap 2012 in versione definitiva.</title><content type='html'>Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012, è stata approvata la versione definitiva del modello IRAP 2012. Diverse sono le modifiche intervenute rispetto al modello dello scorso anno. Tra le novità, vi è stata l’introduzione di una nuova sezione nel quadro IS, dedicata all’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni. In particolare, in essa andranno specificati gli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7611247079983437007?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7611247079983437007/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7611247079983437007' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7611247079983437007'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7611247079983437007'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/irap-2012-in-versione-definitiva.html' title='Irap 2012 in versione definitiva.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4461516981996989925</id><published>2012-02-06T15:16:00.003+01:00</published><updated>2012-02-06T15:16:53.341+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Targa'/><title type='text'>Ciclomotori con targa fissa entro il 12 febbraio 2012.</title><content type='html'>Entro il 12 febbraio prossimo i ciclomotori e le microcar immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 dovranno passare dal vecchio targhino alla targa fissa. In caso contrario, potrà essere applicata una multa fino a 1.500 euro. L’Isvap (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) ha ricordato alle assicurazioni che i ciclomotori devono essere assicurati sulla base del telaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4461516981996989925?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4461516981996989925/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4461516981996989925' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4461516981996989925'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4461516981996989925'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ciclomotori-con-targa-fissa-entro-il-12.html' title='Ciclomotori con targa fissa entro il 12 febbraio 2012.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8228587363486772917</id><published>2012-02-06T15:16:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:16:29.190+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Conto corrente'/><title type='text'>Le indagini sui conti correnti non sono presunzioni.</title><content type='html'>Il decreto “salva Italia” ha stabilito che gli operatori finanziari hanno l’obbligo di trasmettere periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni dei contribuenti, nonché ogni informazione utile ai fini dei controllo. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Befera, in un’audizione tenuta in Commissione Finanze alla Camera, ha chiarito che le comunicazioni delle movimentazioni finanziarie saranno utilizzate esclusivamente per selezionare le posizioni da sottoporre a controllo. Non saranno, quindi, tradotte automaticamente in presunzioni di maggior reddito o di maggior ricavi o compensi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8228587363486772917?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8228587363486772917/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8228587363486772917' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8228587363486772917'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8228587363486772917'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/le-indagini-sui-conti-correnti-non-sono.html' title='Le indagini sui conti correnti non sono presunzioni.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8119955381452200895</id><published>2012-02-06T15:15:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:16:05.203+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRPEF'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRAP'/><title type='text'>Accordo su Irap e addizionale regionale Irpef.</title><content type='html'>Cresce il rapporto di collaborazione tra la Regione Liguria e l’ Agenzia delle Entrate con la convenzione per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. L’intesa è stata raggiunta tra il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate, Alberta De Sensi e l’assessore regionale alle Risorse finanziarie, Sergio Rossetti.&lt;br /&gt;I contribuenti liguri potranno ricevere assistenza e informazione in proposito presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Irap e addizionale Irpef saranno gestiti interamente dai funzionari delle Entrate, che cureranno la liquidazione e l’iscrizione a ruolo, l’esame delle richieste di rimborso e la tutela della Regione in sede di contenzioso. Per queste due imposte regionali, Regione ed Agenzia delle Entrate collaboreranno a 360 gradi, dall’assistenza ai contribuenti al controllo ed al contenzioso.&lt;br /&gt;“La collaborazione tra i diversi enti presenti sul territorio – sottolinea Alberta De Sensi - produce servizi migliori, aumenta la capacità di controllo e crea benefici per tutti, cittadini ed istituzioni. La stipula della convenzione rappresenta un passo ulteriore nella direzione dell’integrazione dei sistemi telematici per lo scambio di dati e informazioni di interesse comune”.&lt;br /&gt;“La decisione di stipulare l’accordo – ha rilevato l’assessore regionale Sergio Rossetti – deriva dalla considerazione del momento congiunturale molto difficile e dalla necessità di promuovere meccanismi di collaborazione tra i due Enti per contenere i costi. La stipula di questa nuova convenzione rappresenta uno dei primi passi concreti di un nuovo modo di operare tra pubbliche amministrazioni anche molto differenti tra loro per raggiungere l’obiettivo della tutela del contribuente, dell’equità e del contrasto all’evasione”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8119955381452200895?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8119955381452200895/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8119955381452200895' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119955381452200895'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119955381452200895'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/accordo-su-irap-e-addizionale-regionale.html' title='Accordo su Irap e addizionale regionale Irpef.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3283354768124112123</id><published>2012-02-06T15:15:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:15:34.716+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione'/><title type='text'>Canoni di locazione commerciale  non percepiti: no al rimborso Irpef.</title><content type='html'>La Corte di cassazione, con la sentenza n. 651 del 18 gennaio, inserendosi in un contrastante orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che il proprietario-locatore di un locale commerciale non ha diritto al rimborso Irpef relativo ai canoni di locazione non percepiti. Ciò anche se ha ottenuto lo sfratto per morosità del conduttore. Infatti, la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il fatto&lt;br /&gt;Un contribuente si è visto accogliere dalla Commissione tributaria provinciale adita la richiesta di rimborso dell’Irpef versata per la locazione di un immobile a uso commerciale, fondata sul fatto che, in realtà, i canoni non erano mai stati percepiti (l’interessato, a seguito mancato pagamento, aveva chiesto e ottenuto dal giudice civile lo sfratto per morosità).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Commissione regionale ha, invece, accolto l’appello dell’ufficio, affermando che l’istanza di rimborso era stata proposta oltre il termine di decadenza previsto all’epoca dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 e che la possibilità di non dichiarare i redditi da locazione non percepiti, in base all‘articolo 8 della legge 431/1998, riguardava i soli contratti di locazione a uso abitativo e non anche a uso commerciale, così come stabilito dalla sentenza 362/2000 della Corte costituzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il contribuente ha quindi proposto ricorso di legittimità, sostenendo, tra l’altro, con specifico riferimento alla sentenza della Cassazione n. 6911/2003, che i canoni non percepiti non possono in ogni caso costituire base imponibile di qualsivoglia imposta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La convalida dello sfratto per morosità&lt;br /&gt;Si premette che la regola generale fissata dal Tuir (articolo 23 del Dpr 917/1986, nel testo vigente ratione temporis) prevede che i canoni di locazione devono essere dichiarati, a prescindere dal fatto se siano stati incassati o meno.&lt;br /&gt;Il legislatore, però, con l’articolo 8, comma 5, della legge 431/1998, ha introdotto un’eccezione al principio generale in base al quale i canoni di locazione sono assoggettati a tassazione indipendentemente dalla loro percezione. Infatti, in base alla suddetta deroga, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente a condizione che la morosità del locatario risulti dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità.&lt;br /&gt;Al riguardo, il ministero delle Finanze (circolare n. 150/1999) ha precisato che il locatore può non dichiarare i canoni di locazione previsti dal contratto e non riscossi soltanto dal periodo d’imposta in cui ottiene il provvedimento giurisdizionale, a norma dell’articolo 663 cpc ovvero dell’articolo 665 del codice penale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Motivi della decisione&lt;br /&gt;Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione, prendendo posizione su una tematica non pacifica, ha respinto la censura del ricorrente, affermando sostanzialmente che la tassazione del reddito locativo è agli specifici fini collegata alla mera maturazione del diritto di percezione di un reddito.&lt;br /&gt;Sull’argomento si contendono il campo due opposti orientamenti giurisprudenziali:&lt;br /&gt;il primo, che fa capo alla sentenza 6911/2003, afferma che, in tema di determinazione del reddito dei fabbricati, l’articolo 35 del Dpr 597/1973, laddove stabilisce che il reddito lordo effettivo è costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda soltanto i criteri applicabili per la revisione della rendita catastale e non può essere invocato nella diversa ipotesi di tassazione del reddito effettivo di un immobile&lt;br /&gt;il secondo, propugnato dalla successiva pronuncia 12095/2007, sostiene invece che il solo fatto dell’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di locazione, unito alla circostanza del mancato pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non è idoneo, di per sé, a escludere che tali canoni concorrano a formare la base imponibile Irpef (articolo 23, Dpr 917/1986), salvo che non risulti la volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva (Cassazione 24444/2005).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La Corte costituzionale aveva precisato in merito che, poiché si può parlare di canoni di locazione solo in presenza di un contratto, se questo viene a cessare per una qualsiasi causa di risoluzione, non si può configurare l’esistenza di un canone dal quale si genera una base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (sentenza 362/2000).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Con la sentenza 651/2012, dunque, la Corte di legittimità non esita ad accogliere la seconda opinione, decidendo, pertanto, che i canoni di locazione devono essere dichiarati fino alla data in cui è intervenuta la risoluzione del contratto, anche se non incassati (la morosità del locatario risulta dal provvedimento di convalida dello sfratto per morosità).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3283354768124112123?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3283354768124112123/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3283354768124112123' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3283354768124112123'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3283354768124112123'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/canoni-di-locazione-commerciale-non.html' title='Canoni di locazione commerciale  non percepiti: no al rimborso Irpef.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8877553229689779395</id><published>2012-02-06T15:14:00.002+01:00</published><updated>2012-02-06T15:15:03.840+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Locazione immobiliare'/><title type='text'>Operazioni inerenti locazioni immobiliari: sono escluse dalla comunicazione all'Anagrafe tributaria?1, D.L. n. 78/2010?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;In merito allo spesometro sembrerebbero da escludere le operazioni inerenti locazioni immobiliari: sul punto gradirei conferma che sono esonerati sia i proprietari (imprese individuali, società enti) che emettono le fatture sia per abitativo (esente) che per usi diversi; sia i conduttori. La società immobiliare che riscuote affitti abitativi da soggetti IVA è esonerata?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;In merito alla fattispecie considerata, l'Agenzia delle Entrate ha risposto in modo esplicito ai quesiti delle associazioni di categoria con nota del 22/12/2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'esclusione dallo spesometro riguarda anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria, tra le quali rientrano a titolo esemplificativo i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisti\cessioni intracomunitarie, e altre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quindi, i contratti di locazione di immobili non rientrano nella comunicazione di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8877553229689779395?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8877553229689779395/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8877553229689779395' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8877553229689779395'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8877553229689779395'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/operazioni-inerenti-locazioni.html' title='Operazioni inerenti locazioni immobiliari: sono escluse dalla comunicazione all&apos;Anagrafe tributaria?1, D.L. n. 78/2010?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5857048201599334672</id><published>2012-02-06T15:14:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:14:22.023+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazioni'/><title type='text'>Dichiarazioni Iva 2012: pronti i software.</title><content type='html'>Dal 1° febbraio 2012 sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i software dedicati alla compilazione ed al controllo on line dei modelli Iva 2012. I pacchetti informatici riguardano, in particolare, le dichiarazioni Iva base e Iva. Le procedure di controllo permettono l’individuazione delle eventuali anomalie o incongruenze rilevate tra i dati inseriti nella dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5857048201599334672?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5857048201599334672/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5857048201599334672' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5857048201599334672'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5857048201599334672'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dichiarazioni-iva-2012-pronti-i.html' title='Dichiarazioni Iva 2012: pronti i software.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2005811678634640023</id><published>2012-02-06T15:13:00.003+01:00</published><updated>2012-02-06T15:13:58.927+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Depositi IVA'/><title type='text'>Depositi Iva: non sempre è necessaria la garanzia.</title><content type='html'>Il Decreto Sviluppo 2011 ha stabilito che le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva devono essere effettuate previa prestazione di una garanzia commisurata all’imposta, tranne per gli operatori economici autorizzati (Aeo) ed i soggetti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Tuld). Con la nota n. 148047/2012, tuttavia, l’Agenzia delle Dogane ha fornito agli operatori economici nuove indicazioni per ottenere l’esonero dalla prestazione di tale garanzia. In particolare, viene precisato che i soggetti non residenti possono ottenere il beneficio dell’esonero presentando i documenti del Paese dove ha sede l’impresa. Il soggetto non residente, inoltre, non è tenuto a prestare la garanzia se dimostra di avere la certificazione Aeo rilasciata da un altro Stato comunitario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2005811678634640023?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2005811678634640023/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2005811678634640023' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2005811678634640023'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2005811678634640023'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/depositi-iva-non-sempre-e-necessaria-la.html' title='Depositi Iva: non sempre è necessaria la garanzia.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1830916440487026970</id><published>2012-02-06T15:13:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:13:34.802+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO Enc'/><title type='text'>UNICO ENC 2012 in versione definitiva.</title><content type='html'>L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito la versione definitiva del modello Unico Enti non commerciali 2012, approvata con provvedimento del 31.01.2012. Il modello conferma le integrazioni e i ritocchi già presenti nella bozza, resisi necessari a seguito delle numerose novità normative intervenute lo scorso anno, tra cui il “decreto sviluppo” (Dl n. 71/2011), la “manovra di ferragosto (Dl n. 138/2011), il “decreto salva Italia” (Dl n. 201/2011). Nel frontespizio debutta la casella “Dichiarazione integrativa”, per trasformare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione già presentata in richiesta di utilizzo in compensazione, facoltà possibile fino a 120 giorni dal termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia già stato erogato (Dl 70/2011, articolo 7, comma 1, lettera g).&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1830916440487026970?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1830916440487026970/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1830916440487026970' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1830916440487026970'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1830916440487026970'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/unico-enc-2012-in-versione-definitiva.html' title='UNICO ENC 2012 in versione definitiva.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5405996665979040500</id><published>2012-02-06T15:12:00.001+01:00</published><updated>2012-02-06T15:12:58.265+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Redditometro'/><title type='text'>Nuovo redditometro operativo forse già da marzo.</title><content type='html'>Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Befera, il nuovo redditometro potrebbe essere uscire dalla fase sperimentale ed essere operativo già da marzo ed essere uno strumento di orientamento per la prossima dichiarazione dei redditi. Il nuovo redditometro è uno strumento automatico e standardizzato di controllo basato su coefficienti di conversione di spese (ben 100 voci di spesa) in reddito, che consente di determinare una soglia di coerenza reddituale dei contribuenti. La metodologia statistico-matematica è applicata a gruppi omogenei di famiglie differenziate per aree geografiche.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Il Sole 24 Ore&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5405996665979040500?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5405996665979040500/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5405996665979040500' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5405996665979040500'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5405996665979040500'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/nuovo-redditometro-operativo-forse-gia.html' title='Nuovo redditometro operativo forse già da marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2430414012788574556</id><published>2012-02-06T15:11:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:12:26.516+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Dichiarazione omessa'/><title type='text'>Dichiarazione omessa.</title><content type='html'>Può essere considerata omessa e, dunque, essere considerata reato la dichiarazione tardiva? In caso di omissione sanzionabile, trova applicazione l’articolo 163 del codice penale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il reato di dichiarazione omessa è previsto dall’articolo 5 del Dlgs 74/2000, novellato dall’articolo 2 del Dl 138/2011. La norma stabilisce che si configura l’illecito quando il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’Iva, non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, quando l’imposta evasa è superiore a 30mila euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Al di sotto dei 30mila euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile per dichiarazione omessa. Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato e scattano le sanzioni della reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2 del Dlgs 74/2000). Non sono possibili i seguenti provvedimenti: intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio.&lt;br /&gt;Per tale illecito, l’istituto della sospensione condizionale della pena – di cui all’articolo 163 del codice penale – non trova applicazione quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:&lt;br /&gt;- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore al 30% del volume d’affari&lt;br /&gt;- l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a tre milioni di euro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2430414012788574556?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2430414012788574556/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2430414012788574556' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2430414012788574556'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2430414012788574556'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dichiarazione-omessa.html' title='Dichiarazione omessa.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6700374461624070895</id><published>2012-02-06T15:10:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:11:40.209+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Amministratore società'/><title type='text'>“Dipendente” e “amministratore”, attività compatibili ma distinte.</title><content type='html'>La Commissione tributaria provinciale di Firenze, con la sentenza 141/04/2009, aveva già respinto il ricorso di una società, che si opponeva al recupero dell’Ufficio relativo alla deducibilità della retribuzione per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 95, comma 1 (già articolo 62), del Tuir, erogata al dirigente che ricopriva anche funzioni di amministratore. La pronuncia di primo grado viene confermata dalla Ctr Toscana con la sentenza 4/30/12 del 30 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il giudizio atteneva dunque al problema della compatibilità del ruolo di amministratore con quello di lavoratore dipendente, laddove la sovrapposizione delle predette funzioni nell’ambito della stessa società, ad avviso dell’Ufficio, doveva ritenersi ammissibile solo nel caso in cui sussistesse un vincolo di subordinazione e le attività svolte non rientrassero già nel mandato di amministratore.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nel caso di specie, in particolare, come risultava da apposito verbale di assemblea societaria, era stata conferita al dirigente delega nel settore amministrativo, fiscale e finanziario.&lt;br /&gt;Tale delega era peraltro comprensiva di un’ampia gamma di poteri, fra i quali assumevano rilevanza determinante la facoltà di compiere qualsiasi operazione e di rappresentare la società nei confronti della Pubblica amministrazione e in qualsiasi giudizio, la facoltà di conciliare qualsiasi controversia, di riscuotere e stipulare contratti di deposito bancario e titoli ed effettuare ogni altra operazione bancaria. Lo stesso dirigente/amministratore era poi responsabile dell’osservanza delle norme di legge anche per eventuali violazioni compiute dal personale facente parte della sua “giurisdizione”.&lt;br /&gt;La società, da parte sua, nell’impugnare gli avvisi di accertamento, eccepiva come il rapporto di lavoro dipendente del dirigente risultava confermato da regolare iscrizione al libro paga, dalle regolari buste paga e dalla documentazione delle presenze in azienda. La società faceva inoltre presente che esisteva un consiglio di amministrazione formato da sei membri e che solo a tale organo collegiale, oltre che al presidente, spettavano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con effettivi poteri gerarchici su tutto il personale dipendente.&lt;br /&gt;La società sottolineava, infine, come, in base alla giurisprudenza della Corte suprema, la posizione di membro del consiglio di amministrazione fosse già stata considerata compatibile con quella di dipendente, essendo stata considerata incompatibile solo la posizione del presidente e dell’amministratore unico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’Ufficio, costituendosi in giudizio, evidenziava invece come la stessa Corte suprema avesse già riconosciuto che “Invero, in tema di idoneità della delega di funzioni aziendali al fine di trasferire la responsabilità incombente sul titolare dell'impresa …” bisogna fare “ricorso al principio di effettività, … il soggetto responsabile va individuato in base, non alle qualifiche formali, ma alle mansioni effettivamente esercitate nell'ambito dell'organizzazione aziendale…” (sentenza 33308/2005) e che "la cumulabilità nello stesso soggetto della qualità di amministratore di una società e di dipendente della medesima deve escludersi allorché non sia configurabile una volontà imprenditoriale che si formi in modo autonomo al dipendente, sì che possano attuarsi i poteri di controllo e disciplinare che caratterizzano in termini di subordinazione lo stesso svolgersi del rapporto di lavoro e in definitiva la causa del relativo negozio costitutivo" (sentenza 7562/1983).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Pur riconoscendo dunque che l'amministratore potesse anche essere, in linea teorica, un lavoratore dipendente della società (con deducibilità della relativa retribuzione), l’Ufficio ribadiva però che tale commistione di funzioni era possibile solo a condizione che le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato fossero estranee all'attività tipica di amministratore e che tale separazione fosse evidente e provata, anche considerato che "la natura subordinata, anziché autonoma, del rapporto di lavoro non è presunta neppure juris tantum ma deve essere dimostrata dal soggetto che la deduce" (Cassazione, sentenze 4150/1988 e 524/1989).&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La Ctp di Firenze, quindi, dopo aver osservato che “l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente implica necessariamente la subordinazione del lavoratore e la sua soggezione al potere di controllo di direzione e disciplinare del datore di lavoro”, riteneva che “nel caso di specie la posizione del Sig … nell’ambito della società … risulta connotata dalla duplice qualificazione, peraltro teoricamente ammissibile, di consigliere di amministrazione e dipendente. Tuttavia è da considerare che il predetto consigliere di amministrazione risulta titolare di una delega per la gestione del settore amministrativo, fiscale e finanziario, a firma libera, cioè in piena autonomia, che gli conferisce poteri talmente ampi da rendere inammissibile la concentrazione nella stessa sua persona della contemporanea asserita posizione di lavoratore dipendente, subordinato cioè ad altrui potere di direzione e controllo”.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La Ctp conclude poi affermando che “… mancando in tale asserito rapporto di lavoro, il vincolo di subordinazione, che è imprescindibile elemento costitutivo del rapporto di lavoro dipendente e che costituisce altresì il presupposto di cui all’art. 95 del TUIR per la deduzione del relativo costo …” e non avendo peraltro la società provato che l’amministratore “svolgesse mansioni ed attività che potessero ritenersi non comprese nell’ampio mandato di amministratore delegato”, gli avvisi di accertamento impugnati dovevano considerarsi legittimi.&lt;br /&gt;Il contribuente, contro la citata sentenza, presentava comunque appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana.&lt;br /&gt;Anche l’appello, però, è stato recentemente respinto dai giudici di secondo grado con la sentenza della Ctr Toscana n. 4/30/12 del 30 gennaio.&lt;br /&gt;Il contribuente peraltro, nel cercare di affrontare la questione del rapporto tra l’attività del mandato di amministratore e quella di lavoro subordinato, affermava in sede di appello che i poteri delegati dal consiglio di amministrazione erano un quid pluris rispetto al rapporto di lavoro (e relativo vincolo di subordinazione) esistente tra la società e il contribuente stesso, mirando prevalentemente ad attribuire a quest’ultimo la rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;La tesi dell'Ufficio era invece che in questi casi, anche a prescindere dalle deleghe (che, come visto, nel caso di specie già confermavano comunque la insussistenza di un vincolo di subordinazione) bisogna guardare alla sostanza del rapporto, laddove, affinché la prestazione di lavoro sia considerata come effettuata in regime di subordinazione, vi devono essere due condizioni essenziali:&lt;br /&gt;che le attività svolte in forza del contratto di lavoro siano diverse da quelle attribuite allo stesso soggetto in quanto amministratore&lt;br /&gt;che l'amministratore si trovi in posizione subordinata nei confronti della società&lt;br /&gt;Sul piano pratico e procedurale è quindi opportuno (il minus probatorio richiesto) in questi casi:&lt;br /&gt;specificare nella delibera che l'amministratore viene assunto per esercitare un'attività diversa, e comunque estranea, ai suoi compiti di organo della società e indicare in maniera precisa e dettagliata oltre le mansioni attribuite e il relativo trattamento economico-normativo, anche il superiore gerarchico (che non può certo essere il collegio di cui lo stesso consigliere fa parte) cui il dirigente è sottoposto nell'espletamento delle sue mansioni.&lt;br /&gt;Se (almeno) queste due condizioni non vengono rispettate (e provate) il relativo costo non è quindi ascrivibile a lavoro dipendente.&lt;br /&gt;L'amministratore può dunque anche essere legittimamente un lavoratore dipendente della società, a condizione però che le prestazioni rese in funzione del rapporto di lavoro subordinato (e la relativa retribuzione), oltre a svolgersi effettivamente in regime di subordinazione, siano estranee e diverse rispetto all'attività tipica di amministratore (Cassazione, sentenza 329/2002) e che tale separazione sia evidente e provata.&lt;br /&gt;In particolare, nel caso di amministratore delegato è, quindi, esclusa (salvo prova contraria) la possibilità che questi sia titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato, dato che, in questo caso, il dirigente/amministratore esprime la volontà propria della società ed è titolare dei poteri di controllo, di comando e di disciplina.&lt;br /&gt;Per tutti questi motivi, pertanto, la Commissione tributaria regionale sopra citata, ha concluso che "l'elemento tipico che contraddistingue il rapporto di lavoro dipendente è costituito dalla subordinazione … Nel caso in esame al … è stata data delega per la gestione del settore amministrativo, fiscale e finanziario, in piena autonomia, senza sottoposizione ad alcun controllo da parte del Consiglio di Amministrazione e/o del Presidente … In questa ottica è difficile potere sostenere che il .. ricopriva la funzione di lavoratore dipendente, dato che nessun controllo eseguiva la società sul suo operato e nessuna prova ha fornito la società di prestazioni rese nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato estranee all'attività tipica di amministratore".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6700374461624070895?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6700374461624070895/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6700374461624070895' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6700374461624070895'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6700374461624070895'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/dipendente-e-amministratore-attivita.html' title='“Dipendente” e “amministratore”, attività compatibili ma distinte.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3792225425955455687</id><published>2012-02-06T15:09:00.000+01:00</published><updated>2012-02-06T15:10:43.814+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Imposta aerei privati'/><title type='text'>Imposta erariale sugli aerei privati. Tutte le regole su come e quando.</title><content type='html'>Approvate, con provvedimento direttoriale del 3 febbraio, le modalità di pagamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati, introdotta dal decreto “salva Italia” (articolo 16, commi da 11 a 15-bis, Dl 201/2011).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tributo deve essere corrisposto tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, con indicazione del codice tributo 3368, appositamente istituito dalla risoluzione n. 11/E del 3 febbraio. Nella sezione “Contribuente” vanno riportati dati anagrafici e codice fiscale di chi versa, mentre nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”, oltre al codice tributo nel campo “codice”, devono essere inseriti la lettera “R” nel campo “tipo”, le marche di nazionalità e di immatricolazione dell’aeromobile nel campo “elementi identificativi”, l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.&lt;br /&gt;Con lo stesso documento di prassi, sono stati previsti anche gli specifici codici tributo da utilizzare in caso di ricorso al ravvedimento operoso: 8935 per la sanzione, 1930 per gli interessi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I soggetti impossibilitati a utilizzare il modello F24 possono effettuare un bonifico a favore del Bilancio dello Stato (capo 8 - capitolo 1223), indicando: il codice Bic BITAITRRENT; come causale del bonifico, le generalità di chi è tenuto al versamento dell’imposta, l’identificativo dell’aeromobile, il codice tributo e il periodo di riferimento; il codice Iban IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’imposta è dovuta dal proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, o dal locatore finanziario dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità, per l’intero periodo di validità del certificato stesso. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l’imposta è dovuta, per ciascun mese di validità, nella misura di un dodicesimo degli importi previsti.&lt;br /&gt;Queste le misure annuali dell’imposta per i velivoli (aeroplani, idrovolanti, anfibi); con peso massimo al decollo:&lt;br /&gt;fino a 1.000 kg., 1,50 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 2.000 kg., 2,45 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 4.000 kg., 4,25 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 6.000 kg., 5,75 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 8.000 kg., 6,65 euro al kg&lt;br /&gt;fino a 10.000 kg., 7,10 euro al kg&lt;br /&gt;oltre 10.000 kg., 7,55 euro al kg.&lt;br /&gt;Per gli elicotteri, l’imposta è in misura doppia rispetto a quella stabilita per i veicoli dello steso peso.&lt;br /&gt;Per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, il tributo si applica nella misura fissa di 450 euro all’anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se il certificato di revisione era in corso di validità alla data di entrata in vigore del Dl n. 201 (6 dicembre 2011), l’imposta dovrà essere versata entro 90 giorni da tale data, rapportata al numero dei mesi compresi tra la data di entrata in vigore del decreto e la scadenza del certificato.&lt;br /&gt;Stessa scadenza di pagamento anche per gli aeromobili il cui rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità è avvenuto tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio italiano per più di 48 ore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3792225425955455687?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3792225425955455687/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3792225425955455687' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3792225425955455687'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3792225425955455687'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/imposta-erariale-sugli-aerei-privati.html' title='Imposta erariale sugli aerei privati. Tutte le regole su come e quando.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-9222390245487503811</id><published>2012-02-02T08:32:00.002+01:00</published><updated>2012-02-02T08:33:15.768+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Reddito'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: reddito extra UE.</title><content type='html'>Lavoro in Ucraina per circa 6 mesi l'anno e percepisco uno stipendio da una societa' del posto, semplicemente come collaboratore.&lt;br /&gt;Ai fini fiscali devo pagare le tasse anche in Italia ?&lt;br /&gt;E se voglio portare i proventi in Italia come posso fare?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-9222390245487503811?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/9222390245487503811/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=9222390245487503811' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/9222390245487503811'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/9222390245487503811'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-reddito-extra-ue.html' title='Quesito: reddito extra UE.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1901838782031394873</id><published>2012-02-02T08:32:00.001+01:00</published><updated>2012-02-02T08:32:42.323+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='UNICO'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><title type='text'>Quesito: unico socio e titolare pensione.</title><content type='html'>un contribuente in qualita' di socio accomnadante di una societa' e titolare di un reddito di pensione di circa ?. 3000,00 e' tenuto alla compilazione del modello unico??&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1901838782031394873?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1901838782031394873/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1901838782031394873' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1901838782031394873'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1901838782031394873'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-unico-socio-e-titolare-pensione.html' title='Quesito: unico socio e titolare pensione.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-651832366703594158</id><published>2012-02-02T08:29:00.002+01:00</published><updated>2012-02-02T08:30:09.439+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Azione di responsabilità'/><title type='text'>Esercizio dell'azione sociale di responsabilità da parte dei soci.</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis c.c. al comma terzo recita espressamente: "La società deve essere chiamata in giudizio ... del collegio sindacale". Quale sarebbe la ratio per cui la società dovrebbe essere chiamata in giudizio? Analoga disposizione non è prevista, invece, con riferimento all'azione prevista dall'art. 2393 c.c. La ratio potrebbe essere forse giustificata dal fatto che l'azione disciplinata ai sensi dell'art. 2393 dovrebbe formare oggetto di specifica deliberazione, a differenza di quanto, invece, previsto dall'art. 2393 bis c.c.? In entrambe le due fattispecie sarebbero comunque applicabili i dettami previsti dall'art. 81 c.p.c. (nomina del curatore speciale) in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio? Quali i relativi poteri in capo al curatore speciale e chi li determinerebbe a seconda delle azioni di cui agli art. 2393 e 2393 bis c.c.?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;L'art. 2393 bis, comma 3, c.c. disciplina l'azione sociale di responsabilità esercitata dai soci. In particolare, tale azione è esercitabile da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista da statuto, comunque non superiore a un terzo.&lt;br /&gt;Si tratta, quindi, di un'azione di responsabilità, che seppur esercitata nell'interesse della società, ha quali attori principali i soci, i quali agiscono in nome proprio.&lt;br /&gt;Da qui discende, di conseguenza, l'esigenza che l'atto di citazione sia notificato anche alla società (anche in persona del presidente del collegio sindacale) anche se - ovviamente - i destinatari principali sono gli amministratori di cui si vuol far valere la responsabilità. &lt;br /&gt;La legittimazione passiva della società si spiega, altresì, con la duplice circostanza che:&lt;br /&gt;i) l'eventuale accoglimento della domanda - così come ogni corrispettivo per la rinuncia o frutto di transazione - andrebbe a beneficio solo della società (e, quindi, solo indirettamente dei soci "attori");&lt;br /&gt;ii) sempre nel caso di accoglimento della domanda, la società stessa è tenuta all'integrale rimborso ai soci "attori" di tutte le spese di giudizio e di accertamento sostenute. Tale rimborso - che prescinde da un'apposita pronuncia del giudice - è subordinato alla mancata condanna alle spese e/o all'impossibilità di recupero delle stesse dai convenuti. In caso di soccombenza degli attori, invece, la società non è tenuta ad alcun rimborso.&lt;br /&gt;Con riferimento poi alla possibilità di nominare un curatore speciale di cui all'art. 78 c.p.c., in presenza di conflitto di interessi nei confronti degli amministratori convenuti in giudizio, si precisa che ormai da tempo la giurisprudenza (cfr. ex multis Trib. Roma 04/04/2005) ha riconosciuto come pacifica la possibilità - anche per il pubblico ministero - di richiedere al giudice la nomina dello stesso.&lt;br /&gt;Pertanto, tale istanza di nomina può essere richiesta sia nel caso di azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., sia in caso di azione di responsabilità esercitata dai soci ex art. 2393 bis c.c.&lt;br /&gt;Quanto, infine, ai poteri conferibili al curatore speciale, si ricorda che questi, al cui conferimento provvede il giudice con decreto ai sensi dell'art. 80, comma 2, c.p.c. - sono quelli inerenti all'"attività richiesta con l'istanza di nomina" (cfr. Cass., sez. I, 09/06/2005 n. 12170).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-651832366703594158?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/651832366703594158/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=651832366703594158' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/651832366703594158'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/651832366703594158'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/esercizio-dellazione-sociale-di_02.html' title='Esercizio dell&apos;azione sociale di responsabilità da parte dei soci.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-3120442455986618262</id><published>2012-02-02T08:29:00.001+01:00</published><updated>2012-02-02T08:29:30.659+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Impronta digitale'/><title type='text'>Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.</title><content type='html'>Con comunicato stampa del 31 gennaio 2012 l’Agenzia delle Entrate rinvia di 30 giorni il termine per inviare la comunicazione dell’impronta digitale dell’archivio informatico tributario relativa all’annualità 2010 e pregresse. La scadenza quindi, originariamente fissata al 31 gennaio 2012, slitta al prossimo 1° marzo. I motivi sono dovuti alle numerose segnalazioni pervenute all’Agenzia delle Entrate, che riportavano le difficoltà nel rispettare il termine di invio, dovute anche “al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata”.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-3120442455986618262?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/3120442455986618262/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=3120442455986618262' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3120442455986618262'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/3120442455986618262'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/impronta-digitale-il-termine-di-invio.html' title='Impronta digitale, il termine di invio slitta al 1° marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-5689064218854783253</id><published>2012-02-02T08:28:00.002+01:00</published><updated>2012-02-02T08:29:05.058+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intermediazione'/><title type='text'>Spesa di intermediazione immobiliare.</title><content type='html'>E’ detraibile la spesa per l’intermediazione immobiliare sostenuta al momento dell'accettazione della proposta di acquisto finalizzata ad acquistare un appartamento da adibire ad abitazione principale?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, prevede che sono detraibili “dal 1 gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità”. Con le circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 34/2008 e n. 39/2010, è stato chiarito che l’agevolazione è subordinata alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Il predetto beneficio, pertanto, viene meno nel caso in cui l’acquisto non sia concluso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-5689064218854783253?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/5689064218854783253/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=5689064218854783253' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5689064218854783253'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/5689064218854783253'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/spesa-di-intermediazione-immobiliare.html' title='Spesa di intermediazione immobiliare.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-4955897655443596023</id><published>2012-02-02T08:28:00.001+01:00</published><updated>2012-02-02T08:28:36.716+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='IRAP'/><title type='text'>Irap 2012.</title><content type='html'>A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione della prima bozza, acquisisce la veste finale il modello che i contribuenti dovranno utilizzare per la dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa all’anno d’imposta 2011.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il via libera con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Più di una le modifiche rispetto al modello dello scorso anno.&lt;br /&gt;La prima si rileva già nel frontespizio, dove è stata inserita una nuova casella, denominata “Dichiarazione integrativa” (art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98): andrà barrata dal contribuente che, dopo aver già presentato una dichiarazione Irap, intende trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte.&lt;br /&gt;Più ricca la tabella delle aliquote applicabili per il 2011: oltre alle modifiche introdotte da leggi regionali, sono presenti anche le aliquote statali, comprese quelle maggiorate per effetto del Dl 98/2011 (“manovra di luglio”), che riguardano le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, le banche e gli altri enti e società finanziari, le imprese di assicurazione. La tabella presenta un elenco completo, suddiviso per regione, di tutte le aliquote applicabili, a ciascuna delle quali corrisponde un codice che va riportato nel quadro IR per la ripartizione regionale della base imponibile e dell’imposta.&lt;br /&gt;Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, è stata prevista una nuova ipotesi di variazione in aumento e in diminuzione (quadri IP e IC): si tratta dei componenti rilevanti ai fini Irap, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, per i quali non è mai prevista l’imputazione a conto economico e che rilevano fiscalmente secondo le disposizioni Irap.&lt;br /&gt;Introdotta una nuova sezione del quadro IS, dedicata all’affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni. In particolare, vi andranno specificati gli importi assoggettati a imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento.&lt;br /&gt;Infine, nel quadro IR, debutta la colonna “deduzioni regionali” nella sezione relativa alla ripartizione della base imponibile. Interessa, quest’anno, i contribuenti delle regioni Piemonte e Umbria per i quali è stata introdotta una deduzione in caso di incremento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-4955897655443596023?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/4955897655443596023/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=4955897655443596023' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4955897655443596023'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/4955897655443596023'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/irap-2012.html' title='Irap 2012.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-7712719975447005435</id><published>2012-02-02T08:27:00.000+01:00</published><updated>2012-02-02T08:28:06.590+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='CCNL'/><title type='text'>C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;Il caso riguarda un dipendente con contratto terziario Confcommercio (commesso addetto alla vendita di materiale elettrico). Il magazzino del negozio è oggi accessibile a tutti (dipendenti e clienti) e spesso, causa furti, viene a mancare parte della merce e del denaro incassato. E' possibile rendere responsabile il dipendente del materiale del magazzino e del denaro derivante dagli incassi? Il tutto, rendendo il magazzino accessibile solo a lui, nonché regolamentando gli eventuali periodi di assenza per malattia/ferie (tipo: stampa e controverifica iniziale dei pezzi del magazzino ad ogni consegna/riconsegna). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Sulla base delle informazioni che ci sono state fornite va preliminarmente osservato che, in via generale, compito dell'addetto alla vendita, o commesso, è quello di commercializzare il prodotto e di assistere il cliente nelle attività di vendita. Se questa è la funzione principale, va però tenuto in considerazione che ve ne sono molte altre, di natura accessoria dipendenti da diversi fattori. Tra queste può rientrare anche l'attività di controllo del magazzino, specie, come nel caso segnalato, quando il magazzino sia adiacente e, di fatto, di supporto all'attività di vendita.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In via preliminare, come è noto, il lavoratore, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. è tenuto all'osservanza dei doveri di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In merito, l'art. 220 del Ccnl Terziario Confcommercio stabilisce che "il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto d'ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dal tenore generale della disposizione di cui sopra e tenendo conto dei principi civilistici su enunciati, ne deriva che la inosservanza dei principali doveri del prestatore di lavoro sarebbe già sufficiente per procedere disciplinarmente, comportando, pertanto, l'applicazione di provvedimenti disciplinari graduati in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze del caso concreto (art. 225 Ccnl Terziario Confcommercio).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fatta tale premessa può dirsi che, in merito a quanto richiesto, sono individuabili le seguenti alternative:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- vietare l'accesso al magazzino ai terzi. Ciò consentirebbe di circoscrivere l'ambito delle eventualità responsabilità in caso di ammanchi, concretamente accertati, solo al personale addetto al punto vendita, determinando i presupposti per agire disciplinarmente in base alle previsioni di legge e del contratto collettivo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- nell'ipotesi in cui la limitazione dell'accesso al magazzino ai soli dipendenti non dovesse essere considerata risolutiva, rendere responsabile il dipendente del magazzino sia delle merci in loco che degli incassi. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro indichi concretamente al lavoratore le funzioni che gli competono nonché le effettive mansioni da svolgere in relazione a specifiche esigenze di organizzazione del magazzino e di registrazione delle merci e degli incassi. In tal caso, è da ritenersi opportuno che vengano disciplinati anche aspetti di organizzazione della gestione del magazzino diretti a regolare le ipotesi di assenza del dipendente responsabile, onde provvedere per tempo alla sua sostituzione. A tal fine, si ritiene opportuna la sottoscrizione di un accordo con il quale il lavoratore si assume le nuove responsabilità e le nuove mansioni, purché coerenti con il suo inquadramento contrattuale, prevedendo, altresì, la corresponsione di specifiche indennità del tipo dell'indennità di cassa e maneggio di denaro così come disciplinata dall'art. 205 del Ccnl Terziario Confcommercio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso e in situazioni in cui fosse ritenuto indispensabile per evitare furti, previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di accordo, con provvedimento di autorizzazione da parte della DPL, è possibile dotare il magazzino di strumenti di controllo (art. 4 L. n. 300/70; Provv. Garante Privacy 27 aprile 2010) unicamente diretti a tutelare il patrimonio aziendale o, comunque, ad accertare condotte illecite ma che non possono essere finalizzati a controllare il lavoratore.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-7712719975447005435?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/7712719975447005435/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=7712719975447005435' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7712719975447005435'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/7712719975447005435'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ccnl-terziario-confcommercio-il.html' title='C.c.n.l. terziario Confcommercio: il controllo del magazzino è attività del commesso?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1251549972409282366</id><published>2012-02-01T08:18:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:18:51.297+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Quesiti'/><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Contributi previdenziali'/><title type='text'>Quesito: lavoro all'estero e cittadinanza italiana.</title><content type='html'>sono cittadina italiana ma non ho mai lavorato in Italia. Mantengo la mia residenza in Italia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dato che non ho mai versato contributi in Italia, vorrei sapere se e' possible versare dei contributi previdenziali volontari. O e' meglio aprire un fondo previdenziale privato?&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1251549972409282366?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1251549972409282366/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1251549972409282366' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1251549972409282366'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1251549972409282366'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/quesito-lavoro-allestero-e-cittadinanza.html' title='Quesito: lavoro all&apos;estero e cittadinanza italiana.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-6197237145300598232</id><published>2012-02-01T08:17:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:17:48.461+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Ipoteche'/><title type='text'>Ipoteca ventennale in scadenza: come nel fallimento?</title><content type='html'>Domanda&lt;br /&gt;L'inottemperanza all'onere di rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca nel ventennio, in pendenza del fallimento del debitore, comporta la perdita del rango privilegiato che assiste il credito?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risposta&lt;br /&gt;Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 1 aprile 2011, n. 7570) ha risolto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla permanenza dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria nell'ambito del fallimento, con riferimento al decreto di trasferimento o alla domanda di ammissione al passivo, preferendo la seconda soluzione.&lt;br /&gt;Secondo i giudici di legittimità, in tema di ripartizione dell'attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria.&lt;br /&gt;Ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione.&lt;br /&gt;Infatti, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l'unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva.&lt;br /&gt;La Suprema Corte rileva che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa, ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione.&lt;br /&gt;Pertanto, se alla data della domanda (tempestiva o tardiva) l'iscrizione non ha superato il ventennio, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: IPSOA&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-6197237145300598232?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/6197237145300598232/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=6197237145300598232' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6197237145300598232'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/6197237145300598232'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/ipoteca-ventennale-in-scadenza-come-nel.html' title='Ipoteca ventennale in scadenza: come nel fallimento?'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-1555082901426728436</id><published>2012-02-01T08:16:00.002+01:00</published><updated>2012-02-01T08:17:11.805+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Intrastat'/><title type='text'>Rettifica del modello Intrastat.</title><content type='html'>Il contribuente che ha commesso errori relativi a operazioni indicate nell'elenco Intrastat, come può effettuare variazioni o rettifiche? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell’articolo 26 del Dpr n. 633/1972, di operazioni già poste in essere e indicate negli elenchi riepilogativi (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi), i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.&lt;br /&gt;Se invece il contribuente ha omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi (rese o ricevute), è necessario compilare un’apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando l’apposita sezione del modello.&lt;br /&gt;In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette a imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti.&lt;br /&gt;Il contribuente, se si rende conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla correzione nell’immediato, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-1555082901426728436?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/1555082901426728436/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=1555082901426728436' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1555082901426728436'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/1555082901426728436'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/rettifica-del-modello-intrastat.html' title='Rettifica del modello Intrastat.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-8119053282354113040</id><published>2012-02-01T08:16:00.001+01:00</published><updated>2012-02-01T08:16:39.059+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Documenti tributari'/><title type='text'>Impronta dei documenti tributari:  “riconoscibile” fino al 1° marzo.</title><content type='html'>Il codice alfanumerico, che si genera utilizzando la specifica funzione crittografica di hash, sinteticamente denominato “impronta” – in questo caso, dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva – da inviare on line all’Agenzia delle Entrate entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010, cioè entro oggi, slitta al 1° marzo prossimo. La proroga della scadenza è arrivata con un comunicato stampa diffuso questa mattina.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Per capire di cosa si parla, è necessario fare un passo indietro nel tempo, fino al 2004. Risale, infatti, al 23 gennaio di quell’anno il decreto ministeriale del Mef che ha disciplinato in maniera unitaria la procedura informatica relativa all’emissione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici tributari, nonché quella di conservazione digitale dei documenti analogici, con la conseguente possibilità di distruzione degli archivi cartacei.&lt;br /&gt;Nelle “istruzioni” del Dm (articolo 5) è stato previsto, inoltre, l’invio (nel termine predetto) all’Agenzia della comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico da conservare, rimandando la definizione degli ulteriori dati ed elementi da comunicare a un successivo provvedimento del direttore delle Entrate.&lt;br /&gt;Ed ecco che, con il provvedimento del 25 ottobre 2010, sono state approvate le disposizioni attuative di tale comunicazione, vale a dire, il contenuto e le modalità di trasmissione, i soggetti obbligati e i termini di trasmissione dell’impronta, la possibilità di inviare comunicazioni correttive in sostituzione di quella ordinaria precedentemente trasmessa.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Dalla lettura delle richiamate disposizioni normative, l’adempimento, come anticipato, deve essere effettuato entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, utilizzando esclusivamente i canali Entratel o Fisconline. Inoltre, considerato che le aziende potevano dematerializzare i documenti fiscalmente rilevanti già dal 2004, si capisce che la scadenza odierna avrebbe riguardato, non soltanto le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, ma anche quelle riguardanti le annualità precedenti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tanto premesso, in considerazione delle numerose segnalazioni di problematiche nel rispettare il termine di invio previsto, problematiche dovute anche al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere agli interessati una proroga di 30 giorni: dal 31 gennaio al 1° marzo 2012.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-8119053282354113040?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/8119053282354113040/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=8119053282354113040' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119053282354113040'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/8119053282354113040'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/impronta-dei-documenti-tributari.html' title='Impronta dei documenti tributari:  “riconoscibile” fino al 1° marzo.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-17866964.post-2710973622491451420</id><published>2012-02-01T08:15:00.000+01:00</published><updated>2012-02-01T08:16:01.371+01:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Registratori di cassa'/><title type='text'>Nuova carta termosensibile per i registratori di cassa.</title><content type='html'>Cambiano le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. La modifica delle prescrizioni riguardanti i “rotoli” da utilizzare con gli apparecchi misuratori fiscali è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 30 gennaio, che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;L’adeguamento si è reso necessario poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, proprio per le prescrizioni contenute nel Dm del 1983 ormai obsolete, non possono essere omologate e utilizzate dagli operatori del settore. Questo crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Il provvedimento direttoriale introduce delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.&lt;br /&gt;Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale.&lt;br /&gt;Nella seconda parte del provvedimento sono dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Individuato, infine, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style:italic;"&gt;Fonte: Agenzia Entrate&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/17866964-2710973622491451420?l=ilcommercialista.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/feeds/2710973622491451420/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=17866964&amp;postID=2710973622491451420' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2710973622491451420'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/17866964/posts/default/2710973622491451420'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ilcommercialista.blogspot.com/2012/02/nuova-carta-termosensibile-per-i.html' title='Nuova carta termosensibile per i registratori di cassa.'/><author><name>Il Commercialista in Rete</name><uri>http://www.blogger.com/profile/00309583830374874349</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='14' src='http://4.bp.blogspot.com/_QBgx04obQUk/StOBe2BPtyI/AAAAAAAAAPU/7UU6iP25E5U/S220/ilcommercialistainrete.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
