Con la manovra appena licenziata dalla Camera, viene previsto, tra l'altro, che dal prossimo mese di gennaio gli operatori finanziari dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione strettamente necessaria ai controlli fiscali, nonché l'importo delle stesse.

La normativa
Il decreto "Monti" (Dl n. 201 del 6 dicembre 2011), dettato da urgenti necessità di crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici, si propone, tra i vari obiettivi, anche la lotta all'evasione e all'illegalità, e contiene, per tale necessità, disposizioni finalizzate a implementare i poteri degli uffici finanziari, allo scopo di recuperare la base imponibile sottratta alla tassazione. Per imprimere un decisivo impulso all'efficacia dell'azione di controllo fiscale, è stato deciso di mettere a disposizione degli organi preposti al contrasto dell'evasione una più vasta gamma di dati relativi a tutti i rapporti finanziari, imponendone la comunicazione agli operatori del settore.

Tra queste misure sono da annoverare, con un ulteriore impulso all'affievolimento del segreto bancario, alcune disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto, rubricato "Emersione di base imponibile", in particolare i commi dal 2 al 5, i quali hanno parzialmente modificato le procedure in tema di indagini bancarie, prevedendo che, a far data dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, e ogni altra informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali (operazioni "fuori conto": dalla richiesta di assegni per contanti, alla richiesta di bonifici per contanti, al cambio di valuta, cambio assegni), nonché l'importo delle operazioni finanziarie stesse (finora, invece, l'Amministrazione finanziaria disponeva solo dell'Archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari).

La richiamata disposizione del Dpr 605/1973 obbliga infatti i soggetti ivi indicati (istituti di credito, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, eccetera) a comunicare esclusivamente il tipo di rapporto, i dati anagrafici nonché il codice fiscale del titolare del rapporto (restano esclusi dall'obbligo quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro).
L'onere dell'importo delle operazioni finanziarie è sicuramente la novità di maggior rilievo dell'articolato di emergenza, atteso che finora i soggetti interessati erano tenuti soltanto a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intratteneva con loro qualsiasi rapporto di natura finanziaria.

Il comma 4 dell'articolo 11 precisa poi che i dati comunicati all'Anagrafe secondo la nuova prescrizione saranno utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
Il riferimento all'articolo 7, comma 11, del Dpr 605/1973 comporta che:
le comunicazioni all'Anagrafe tributaria sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui agli articoli 32, comma 1, n. 7), del Dpr 600/1973 (per le imposte su redditi), e 51, comma 2, n. 7), del Dpr 633/1972 (per l'Iva), disposizioni che postulano la preventiva autorizzazione del direttore centrale dell'Accertamento o del direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale
al di fuori delle suddette ipotesi, le relative comunicazioni possono essere utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a successivo controllo fiscale.

Ciò vuol dire, in definitiva, che a partire dal 1° gennaio 2012, tale ulteriore criterio va ad aggiungersi - nei sensi prima specificati - all'esecuzione di indagini mirate sui rapporti finanziari di contribuenti già selezionati in base ad altri criteri selettivi, costituendo quindi i dati contabili comunicati un ulteriore input per richiedere agli operatori finanziari, previa autorizzazione, i dati, le notizie e i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Ne deriva, quindi, un rafforzamento dell'azione della Finanza, finalità cui, in ultima analisi, sottende il decreto legge 201.

Nel testo approvato dalla Camera il testo normativo risulta modificato: i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria prevista dal comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 605/1973; per quanto riguarda le finalità delle informazioni inviate, esse potranno essere utilizzate dal Fisco anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio.
In sede di revisione del testo, è stato poi aggiunto il comma 4-bis, che pone l'onere a carico dell'Agenzia delle Entrate di trasmettere annualmente una relazione riepilogativa al Parlamento per comunicare i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia dei suddetti obblighi di comunicazione.

Modalità operative
Le modalità attuative della comunicazione, compresa la periodicità, sono demandate a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa consultazione con le associazioni di categoria degli operatori finanziari nonché con il Garante per la protezione dei dati personali. Il provvedimento potrà indicare anche le eventuali ulteriori informazioni relative ai rapporti da comunicare, in quanto strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali, e deve prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (quattro anni, ex articolo 43 del Dpr 600/1973).

Abrogazioni
Non essendo più compatibile con le nuove disposizioni, il legislatore ha provveduto ad abrogare la norma contenuta nell'articolo 2, comma 36-undevicies, del Dl 138/2011, in base al quale l'Agenzia delle Entrate poteva procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e operazioni di cui all'articolo 7, comma 6, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie di informazioni da acquisire.


Fonte: Agenzia Entrate

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