giovedì 30 luglio 2009

Documenti di spesa attestanti l'acquisto di medicinali - specificazioni richieste ai fini della deduzione e della detrazione d'imposta.

Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2009, ha

emesso un Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11

maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di

medicinali con il quale ha disposto che l’Agenzia delle Entrate deve fornire

“indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della

deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di

farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione

commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in

commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla

quantità dei medicinali acquistati”.

Per quanto concerne gli aspetti operativi, il Provvedimento prevede,

altresì, che i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini

fiscali per l’acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni

entro e non oltre la data del 1° gennaio 2010.

La scrivente fa presente, in via preliminare, che la normativa fiscale

vigente in materia, recata dagli articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett.

c), del Tuir, come modificati dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede espressamente che il diritto

alla deduzione dall’imponibile e alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie

relative all’acquisto di medicinali, spetta a condizione che dette spese siano

certificate “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della

natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del

destinatario”.

In relazione al soddisfacimento dei predetti requisiti informativi, la

scrivente, con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, ha precisato che, per quanto

concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, è sufficiente

che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”,

mentre, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, tale

requisito risulta soddisfatto qualora il documento di spesa rechi la denominazione

del farmaco acquistato.

In merito alle indicazioni sulla qualità del prodotto sono pervenute al

Garante numerose segnalazioni volte ad evidenziare che la menzione in chiaro

del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei

contribuenti.

Il Garante, accogliendo le suddette segnalazioni, ha rilevato che all’atto

della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi

presso i Caf oppure presso i commercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale,

“oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e

della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento

sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne

anche le patologie”.

Per contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse

pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali, il

Garante, con il Provvedimento in esame, ha quindi disposto che la specificazione

sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso

l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC),

rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.

Ad avviso del Garante, infatti, “l’univoca individuazione “codificata”

della qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e prezzo consente,…, di

rendere comunque trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello

scontrino al fine della verifica dell'importo pagato per ciascun farmaco

acquistato. Pertanto per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito

fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o

della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione

commerciale del farmaco acquistato.”

Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della

detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più

indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali

acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di

autorizzazione all’immissione in commercio.

In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali

dovranno contenere:

-natura e quantità dei medicinali acquistati;

-codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;

-codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi

validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema

(con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia

quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.


Fonte: Circolare Agenzia Entrate 40/E del 30 luglio 2009.

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Quesito: info regime dei minimi.

Mio marito ha una sua ditta dal 2007, regime normale, la commercialista ci ha roposto con il 1 gennaio 2008 di rientrare nel regime dei minimi, lui ha anche un lavoro dipendende e per lei questa era la soluzione ideale, visto che mutuo e altro potevano venire recuperati dal redito da lavoro dipendende.Oggi abbiamo cambiato commercialista e quella che ci fa la dichiarazione ha messo in evidenza che dal 2007 mio marito e i suoi faratelli hanno una società agricola, quindi lei avanza il dubbio che ci sia l'esclusione dal regime dei minimi. Ho contattato la mia ex commercialista e mi dice che lei non è iu' la nostra consulente e che ci dobbiamo arrangiare, e comunque che le società agricole hanno un rwgime fiscale a parte per questo ce l'ha roposto a suo tempo e se qualora avesse sbagliato che glielo comunichiamo. Ora puo' risondermi nel caso di esclusione dal regime dei minimi ci troviamo qualche bel problemino....

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Quesito: assoggettamento IVA.

ho bisogno di risolvere questo problema, un'impresa edile slovena lavorain italia acquistando materiali in italia con fatture o con ricevute fiscali;volevo sapere se possono lavorare per privati e la fattura se è soggetta a ivaoppure no. Loro dicono che non sono soggetti all'Iva perche' non possonoscaricarla e quindi emettono fattura esente iva. Secondo me no, altrimentitutti i privati in italia contatterebbero le imprese estere per svolgere lavoriin italia senza dover pagare l'Iva.Come dovrebbero operare correttamente se vogliono svolgere lavori a privatiin Italia?

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Quesito: lavori di ristrutturazione.

avreida porvi le domande che elenco qui di seguito:1. Ho presentato tutta la documentazione prevista per avviare laprocedura di cui alla legge 449/97 e successive modifiche. Michiedevoquale fosse il periodo massimo previsto entro il quale far rientrareilavori di ristruturazione. Se se ne efettuano alcuni oltre iltriennioin cui è valida la DIA sono normalmente detraibili?2. Se si eseguono dei lavori che non sono stati elencati nella DIA,ma che si rendono necessari successivamente (es. si prevede dirisanaresolo i muri, pi quando si va ad operare ci si acirge che anche isolaisono ammalorati) come bisogna procedere?3. Sto eseguendo la ristrutturazione su un immobile ricevuto incomodato dai miei genitori, in attesa della definitiva donazione.Quando ho tramesso la documentazione al Cntro di Pescara, ilcontrattodi comodato, non era stato regfistrato, oggi, a distanza di quasidueanni ho appreso che era necessario registralo. Come possoprocedere?POsso registrarlo oggi? La mancta registrazione comporta solo lesanzioni previste dalla legge oppure può venire meno anche ilbeneficio fiscale sulla ristrutturazione? Quale sarebbe il modomigliore per risanare la faccenda?

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mercoledì 29 luglio 2009

Inammissibile la questione incostituzionalità dell'atto tributario notificato prima di sessanta giorni dal pvc.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per l’atto di accertamento che sia stato notificato prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione al contribuente del processo verbale di constatazione.

Così ha concluso la Corte costituzionale - chiamata a giudicare della conformità di detta norma dello Statuto del contribuente, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione - con l’ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009, che ha anche indicato alcuni criteri guida per l’interpretazione della disposizione tributaria.

L’ordinanza di rimessione

Con ordinanza del 5 dicembre 2007, la Commissione tributaria regionale della Campania – nel corso del giudizio di appello proposto da un contribuente nei confronti dell’ufficio delle Entrate di Caserta avente a oggetto la sentenza con la quale la Ctp della stessa città aveva ritenuto valido l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio prima del decorso di sessanta giorni dalla notificazione al contribuente del processo verbale di accesso – sollevava, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). Secondo tale disposizione, “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

In particolare, il giudice tributario, sul rilievo che la citata disposizione dello Statuto disciplina “una fase procedimentale – diretta a garantire e incentivare il principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente – che esalta la funzione propria del contraddittorio”, affermava che il principio del contraddittorio è desumibile dagli articoli 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, facendone derivare la conseguenza che – stante la mancata previsione di qualunque sanzione per il caso in cui non venga rispettato il termine di sessanta giorni che deve intercorrere fra la data di consegna del processo verbale di contestazione e la notifica dell’atto di accertamento - l’emanazione dell’avviso di accertamento prima dello spirare del suddetto lasso temporale violerebbe sia il diritto di difesa del contribuente sia il principio del contraddittorio garantititi dalle richiamate norme della Carta costituzionale.

La pronuncia della Corte costituzionale

Il giudice delle leggi, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale “perché il giudice, invece di sollevarla, avrebbe dovuto preliminarmente esperire un tentativo di interpretare diversamente la disposizione censurata ed il complessivo quadro normativo in cui essa si inserisce, cosí da consentire di superare il prospettato dubbio di costituzionalità”.

Nello specifico, i giudici della Consulta hanno rilevato che il collegio tributario avrebbe dovuto verificare la possibilità di ritenere invalido l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, nel caso in cui tale avviso fosse privo di una adeguata motivazione sulla sua “particolare urgenza” (elemento richiesto dalla norma sottoposta al sindacato di legittimità).

L’ordinanza n. 244/2009 indica al proposito alcuni criteri guida che potrebbero orientare successive interpretazioni della norma contenuta nell’articolo 12 dello Statuto.

In particolare, secondo la Corte costituzionale, la norma in questione deve essere valutata in relazione al complessivo quadro di diritto positivo in cui si inserisce e, particolarmente, in raffronto, tra l’altro, con le norme di cui all’articolo 7, comma 1, della stessa legge 212/2000 nonché con la disciplina generale dettata dall’articolo 3 della legge 241/1990, sul procedimento amministrativo.

Dette norme, invero, enucleano uno specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo dell’urgenza, l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di controllo, esplicitando la regola del generale obbligo di motivazione degli atti amministrativi (articolo 3 della legge 241/1990) e, tra essi, di quelli dell’amministrazione finanziaria (articolo 7, comma 1, dello Statuto).

Considerazioni

Alla luce dell’ordinanza in rassegna, dunque, resta aperto il dibattito – sul quale si riscontrano orientamenti giurisprudenziali contrastanti – circa gli effetti, in termini di validità dell’atto di accertamento tributario, del mancato rispetto del termine di sessanta giorni dal rilascio di copia del processo verbale.

La Consulta, come rilevato, ha dettato alcune linee interpretative, che potranno utilmente orientare l’attività degli operatori della materia.

Di certo, in base alla pronuncia, si può ora ritenere che non sia sufficiente l’affermazione che il comma 7 dello statuto non è assistito da alcuna sanzione di invalidità per far derivare da tale mera asserzione una illegittimità rispetto ai parametri costituzionali.

Soprattutto, non possono costituire metro di valutazione della norma di legge in questione gli articoli 24 e 111 della Costituzione, considerato che l’articolo 12 della legge 212/2000 è norma procedimentale che, in quanto “diretta a regolare il procedimento di accertamento tributario, non ha natura processuale ed è, quindi, estranea all’ambito di applicazione dei suddetti parametri costituzionali”.


Fonte: Agenzia Entrate

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Novità e ritocchi nella manovra d'estate.

Via libera dalla Camera, con 285 voti a favore e 250 voti contrari, alla manovra d’estate (Dl 78/2009) che adesso passerà al vaglio del Senato. Il testo approvato presenta numerose novità rispetto alla versione originaria, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio. Vediamo, in sintesi, i principali interventi in ambito fiscale.

Maglie più strette per le compensazioni Iva (articolo 10)

Con l’articolo 10 diventano più rigorosi i controlli finalizzati a contrastare le compensazioni illecite. È introdotta, infatti, una procedura preventiva di verifica a cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva superiori a 10mila euro annui. Con le nuove regole il recupero dell’imposta eccedente potrà essere effettuata soltanto a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Nel contempo, la dichiarazione Iva si sgancia da Unico e può essere presentata dal 1° febbraio successivo all’anno d’imposta. Niente definizione agevolata, inoltre, per chi recupera crediti inesistenti. La sanzione prevista è del 100%, fino a un massimo del 200% delle somme scontate indebitamente e nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro. È stato portato, infine, a 15mila euro il tetto oltre il quale per fruire della compensazione occorre che un intermediario autorizzato all’invio delle dichiarazioni telematiche apponga il visto di conformità.

Più garanzie e meno costi per il conto in banca (articolo 2)

L’articolo 2 rivede i rapporti tra banca e utente a favore di quest’ultimo. Il primo comma, innanzitutto, stabilisce che la data di valuta e di disponibilità, per l’intestatario di bonifici e assegni circolari, non potrà superare, a partire dal 1° gennaio 2010, il giorno successivo a quello di versamento; tre, invece, i giorni da calcolare per gli assegni bancari. A tutela del risparmiatore anche il comma 2. La commissione omnicomprensiva per il massimo scoperto non potrà superare lo 0,5%, per trimestre, dell’importo dell’affidamento. Più garanzie, infine, per la surrogazione dei mutui (comma 3), che dovrà essere perfezionata entro 30 giorni dalla richiesta della banca cessionaria, altrimenti il cliente avrà diritto a un risarcimento pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.

Tremonti-ter, buone nuove per le imprese che investono (articolo 5)

La manovra punta sulle imprese per il rilancio dell’economia e, con la cosiddetta “Tremonti-ter”, introduce agevolazioni a favore delle aziende che investono in determinate tipologie di beni strumentali. L’articolo 5 esclude dal reddito di impresa il 50% delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, per l’acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Lo sconto sarà fruibile dal saldo delle imposte 2009, in pagamento a giugno 2010. Attenzione però, il bonus è revocato in caso di cessione del bene o di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto, o – prescindendo dall’intervallo trascorso – se il bene è venduto a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Nella versione emendata del decreto, arriva anche il semaforo verde per una misura di incentivo alla patrimonializzazione delle società di capitali o di persone da parte delle persone fisiche. La norma riconosce, infatti, per un rendimento presunto del 3% annuo, l’esclusione dall’imposizione fiscale. L’agevolazione avrà durata di cinque anni e sarà valida per i conferimenti avvenuti entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

Via libera alla regolarizzazione di colf e badanti (articolo 1-ter)

Sanatoria per colf e badanti che, alla data del 30 giugno, lavoravano da almeno tre mesi presso la famiglia che ne richiede la regolarizzazione. Il datore di lavoro, insieme alla dichiarazione di emersione - da presentare dal 1° al 30 settembre 2009 - deve versare un contributo forfetario di 500 euro. Esclusivamente per i collaboratori domestici, la norma prevede una soglia di reddito non inferiore a 20mila euro annui per le famiglie con un solo componente percettore di reddito e 25mila per i nuclei composti da più soggetti conviventi percettori di reddito. Le badanti, inoltre, non devono essere necessariamente assunte dalla persona che assistono, ma il rapporto di lavoro può essere stipulato anche da un familiare non convivente del soggetto non autosufficiente.

Iva anche a rate per l’adeguamento agli studi di settore (articolo 15, comma 6)

I contribuenti che svolgono attività economiche rientranti negli studi di settore potranno versare l’Iva da adeguamento a rate, secondo le stesse modalità delle imposte sui redditi. La norma è entrata in vigore già dai pagamenti in scadenza lo scorso 6 luglio. Chi opta per la rateazione, quindi, può versare l’importo dovuto entro il 16 di ciascun mese fino a novembre, maggiorato con i relativi interessi.

Una riscossione sempre più forte (articolo 15)

Numerose le misure in ambito riscossione. Si va dalla piena validità attribuita alla firma digitale sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione delle Agenzie fiscali, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e su quelli in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ai nuovi termini per la notifica della cartella di pagamento. Per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 31 ottobre 2009, infatti, ai fini del diritto al discarico per inesigibilità, la cartella dovrà essere notificata entro il nono mese successivo, non più entro il quinto. E ancora, ritenuta del 20% in caso di pagamento effettuato tramite pignoramento presso terzi, se questi ultimi rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.

Ampio spazio anche alle novità in materia contributiva. Dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni pubbliche dovranno fornire all’Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria i dati in loro possesso funzionali ai controlli sulle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate. Sono previste, inoltre, nuove regole sulla comunicazione dei dati reddituali da parte dei percettori di tali prestazioni. Agenzia delle Entrate e Inps potranno scambiare informazioni reciproche sulle violazioni contributive e tributarie. Le modalità di trasmissione saranno stabilite all’interno della convezione, stipulata dai due enti, prevista dall’articolo 83 del Dl 112/2008, sullo scambio di dati finalizzato all’attuazione di specifici controlli.

Pacchetto-lavoro (articoli 1 e 1-bis)

Molteplici gli strumenti varati a sostegno dei lavoratori. Tra questi, la possibilità per chi intraprende un’iniziativa imprenditoriale autonoma ed è in cassa integrazione di chiedere il trattamento spettante in un’unica soluzione per avviare la nuova attività. I lavoratori in cassa integrazione, inoltre, potranno essere inseriti dalla stessa impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione. Sono istituiti fondi ad hoc per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. E ancora rafforzamento in vista per i contratti di solidarietà, il cui trattamento economico viene aumentato del 20% (passa, infatti, dal 60% all’80% dello stipendio). Previste, infine, disposizioni sugli ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

Lotta ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali (articoli 12 e 13)

Nuovi strumenti per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale internazionale. Si inverte l’onere della prova per le attività e gli investimenti realizzati nei cosiddetti paradisi fiscali che si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Lotta serrata anche agli arbitraggi fiscali. Il decreto dispone che l’accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento (con particolare riferimento a operazioni infragruppo) deve essere subordinato a una verifica di effettività sostanziale. Novità anche per le Cfc, per cui la disapplicazione della disciplina antielusiva può avvenire solo se il soggetto residente in Italia dimostri l’effettivo radicamento economico della società estera controlla nello Stato in cui ha sede. Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative, in particolare, il collegamento con il tessuto economico è dimostrato quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi derivano dal mercato in cui è insediata la società. Infine, il decreto stabilisce alcuni casi specifici in cui non si può disapplicare la disciplina Cfc. Per rafforzare il contrasto alle frodi internazionali, è prevista la creazione di una task force speciale tra agenzia delle Entrate e Guardia di finanza.

“Scudo fiscale” (articolo 13-bis)

Sì alla possibilità di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali possedute all’estero. Il rimpatrio è previsto per le attività localizzate in Paese extraUe, per quelle, invece, detenute in un Paese Ue o dello See (Spazio economico europeo) che ha sottoscritto con l’Italia la convezione sullo scambio di informazioni fiscali, si può optare tra il rimpatrio o la regolarizzazione, continuando in questo caso a mantenere i propri capitali all’estero.

Chi sceglie di regolarizzare o rimpatriare dovrà, tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010,presentare a un intermediario una dichiarazione riservata e pagare un’imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali con aliquota pari al 50% applicata al rendimento presunto del 2% annuo per un periodo di cinque anni. La norma si applica sui capitali posseduti almeno al 31 dicembre 2008. Vengono, inoltre, inasprite le sanzioni amministrative per chi non dichiara i redditi posseduti fuori dell’Italia. Lo “scudo fiscale” sarà attuato secondo le regole del Dl 350/2001 che contiene la precedente disciplina in materia. E’ comunque previsto un provvedimento delle Entrate che definirà in dettaglio la procedura.

Lotta all’evasione: accesso ai dati di Banca d’Italia, Consob e Isvap (articolo 15, commi 8-quinquies, 8-sexies)

Si aprono le porte della Banca d’Italia, della Consob e dell’Isvap agli ispettori del fisco. L’agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, infatti, potranno richiedere alle Authority, nell’ambito della lotta all’evasione, dati di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, anche in deroga a specifiche norme di legge. La richiesta deve essere autorizzata dal direttore centrale Accertamento o dai direttori regionali dell’agenzia delle Entrate o dai comandanti regionali della Gdf e deve osservare le modalità concordate tra Mef e l’Authority interessata.

Misure cautelari ad ampio raggio (articolo 15, commi da 8-bis a 8-quater )

L’agenzia delle Entrate, durante l’attività di accertamento, potrà richiedere informazioni e documenti a categorie di imprese che svolgono attività legate alla finanza e al credito anche per richiedere l’iscrizione di ipoteca e l’applicazione del sequestro conservativo, per non perdere la garanzia del credito da parte del contribuente oggetto di sanzioni fiscali. Gli stessi strumenti possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria pure in altri casi di applicazione del sequestro conservativo e dell’ipoteca. Infine, in relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dell’accertamento di maggiori tributi, l’iscrizione di ipoteca e il sequestro conservativo mantengono la loro validità in favore dell’agente di riscossione, che potrà agire sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni in materia (Dpr 602/1973).

Porno-tax (articolo 11-quater)

Il decreto, ai fini dell’attuazione della disciplina relativa all’addizionale sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (introdotta dalla legge 266/2005), prevede la possibilità di accordi tra agenzia delle Entrate, dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, direzioni generali per il cinema e per lo spettacolo dal vivo del Mibac, dipartimento per le Comunicazioni del ministero dello Sviluppo economico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le maggiori entrate andranno al ministero dei Beni culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

La tassa aurea (articolo 14 )

Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla disponibilità di metalli preziosi non industriali da parte di società ed enti sono tassate separatamente dall’imponibile complessivo. Su di esse viene applicata un’imposta sostitutiva del 6%, entro l’importo massimo di 300 milioni di euro. La misura si applica anche sulla disponibilità in oro della Banca d’Italia previo parere “non ostativo” della Banca centrale europea.

Il Pra segnala i pluri-intestatari (articolo 15, comma 8-octies)

Segnalazione in arrivo per le persone fisiche che possiedono dieci o più veicoli. Gli uffici del Pubblico registro automobilistico saranno tenuti a indicare i nominativi all’agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

Giochi sotto osservazione (articolo 15, comma 8-decies e 8-duodecies e 8-quaterdecies)

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni per il monitoraggio delle attività o degli adempimenti relativi all’esercizio dei giochi pubblici.

Gli uffici dell’Aams, inoltre, possono avvalersi, nell’espletamento delle proprie attività amministrative e tributarie, degli stessi poteri di accertamento e di ispezione riconosciuti agli uffici delle Entrate in materia di controlli Iva.

Il decreto, infine, affina gli strumenti per identificare, nell’ambito dell’attività di accertamento e dei controlli sul prelievo erariale unico, chi commette delle violazioni e offre la possibilità all’Aams, tramite la stipula di un’apposita convezione, di delegare i controlli in materia di Preu alla Siae.


Fonte: Agenzia Entrate

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martedì 28 luglio 2009

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo di seguito indicati.Per semplificare i riscontri dei contribuenti, sono riportati i corrispondenti codici tributo utilizzati per i versamenti spontanei.

Codici tributo per versamenti ai sensi dell’articolo 36-bis delD.P.R. n. 600/1973;
Codici tributo per versamenti spontanei

“9703” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Irap – versamento mensile – art. 10 bis, comma 1, D. Lgs 446/97. Imposta”;
3858

“9704” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Irap – versamento mensile – art. 10 bis, comma 1, D. Lgs 446/97. Interessi”;

“9705” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Irap – versamento mensile – art. 10 bis, comma 1, D. Lgs 446/97. Sanzioni”;

“7418”
– “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Irap – utilizzo incompensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008. Interessi”;
3859

“7419”
– “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Irap – utilizzo incompensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l. 185/2008. Sanzioni”;

“7420” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per le spese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l’anno 2006 – articolo 9 del decreto legge 14 maggio 2005, n. 80. Imposta”;
6792


“7421” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per lespese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l’anno 2006 – articolo 9 del decreto legge 14 maggio 2005, n. 80. Interessi”;

“7422” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per lespese sostenute per studi e consulenze inerenti operazioni di concentrazione delle micro, piccole e medie imprese, a valere sui fondi stanziati per l’anno 2006 – articolo 9 del decreto legge 14 maggio 2005, n. 80. Sanzioni”;

“7423” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” – Legge 296/2006, art. 1, c. 224. Imposta”;
6794

“7424” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” – Legge 296/2006, art. 1, c. 224. Interessi”;

“7425” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come “euro 0” o “euro 1” – Legge 296/2006, art. 1, c. 224. Sanzioni”;

“7426” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - Legge 296/2006, art. 1, c. 226. Imposta”;
6795

“7427” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - Legge 296/2006, art. 1, c. 226. Interessi”;

“7428” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - Legge 296/2006, art. 1, c. 226. Sanzioni”;


“7429” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - Legge 296/2006, art. 1, c. 227. Imposta”;
6796

“7430” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - Legge 296/2006, art. 1, c. 227. Interessi”;

“7431” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come “euro 4” o “euro 5” - Legge 296/2006, art. 1, c. 227. Sanzioni”;

“7432” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo all’acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - Legge 296/2006, art. 1, c. 228. Imposta”;
6797

“7433” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo all’acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - Legge 296/2006, art. 1, c. 228. Interessi”;


“7434” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo all’acquisto dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - Legge 296/2006, art. 1, c. 228. Sanzioni”;

“7435” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - Legge 296/2006, art. 1, c. 236. Imposta”;
6798

“7436” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - Legge 296/2006, art. 1, c. 236. Interessi”;

“7437” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria “euro 0”, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria “euro 3” - Legge 296/2006, art. 1, c. 236. Sanzioni”;

“7438” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1. Imposta”;
6800

“7439” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1. Interessi”;

“7440” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1. Sanzioni”;

“7441” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per ilcontributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2. Imposta”;
6801


“7442” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per ilcontributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2. Interessi”;

“7443” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per ilcontributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2. Sanzioni”;

“7444” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta percontributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007. Imposta”;
6802

“7445” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007. Interessi”;

“7446” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007. Sanzioni”;

“7447” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4. Imposta”;
6803


“7448” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4. Interessi”;

“7449” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4. Sanzioni”;

“7471” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande – Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Imposta”;
6804

“7472” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande – Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Interessi”;

“7473” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande – Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sanzioni”;

“7474” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’acquisizione el’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Imposta”;
6805


“7475” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Interessi”;

“7476” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta, agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, per le spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica – Articolo 1, commi da 233 a 237 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sanzioni”;

“7477” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del dl 159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222. Imposta”;
6806

“7478” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del dl 159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222. Interessi”;

“7479” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favoredegli istituti universitari di diretta emanazione delleuniversità estere – art. 31, comma 3-ter, del dl159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222.Sanzioni”;

“7480” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007. Imposta”;
6807

“7481” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate – art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007. Interessi”;


“7482” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta per lenuove assunzioni nelle aree svantaggiate – art. 1, commi da 539 a 547, della legge 244/2007. Sanzioni”;

“7483” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favoredelle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Imposta”;
6808

“7484” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favoredelle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Interessi”;

“7485” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sanzioni”;

“7486” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’impostacorrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Imposta”;
6809

“7487” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’impostacorrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Interessi”;

“7488” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’impostacorrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto – articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sanzioni”;

“7489” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta di cuiall’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27/9/2007 n. 227 in favore delle imprese di autotrasporto. Imposta”;
6810


“7490” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta di cuiall’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27/9/2007 n. 227 in favore delle imprese di autotrasporto. Interessi”;

“7491” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta di cuiall’articolo 2, comma 2, del d.P.R. 27/9/2007 n. 227 in favore delle imprese di autotrasporto. Sanzioni”;

“7492” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. “IRES - utilizzo incompensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008. Interessi”;
2120

“7493” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. “IRES - utilizzo incompensazione del credito d’imposta – articolo 10, comma 2, d.l.185/2008. Sanzioni”;

“7494” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favoredelle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttiveubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunity europea – art. 1, c.271-279, l. 296/2006.Imposta”;
6817

“7495” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favoredelle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttiveubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunity europea – art. 1, c.271-279, l. 296/2006. Interessi”;

“7496” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Credito d’imposta in favoredelle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttiveubicate nelle aree delle regioni ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunity europea – art. 1, c.271-279, l. 296/2006. Sanzioni”;

“9727” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutivadell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126. Imposta”;
1120

“9728” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73.Imposta sostitutivadell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126. Interessi”;


“9729” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutivadell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126. Sanzioni”;

“9730” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutivadell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140. Imposta”;
1121

“9731” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutivadell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140. Interessi”;

“9732” –“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutivadell’imposta sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140. Sanzioni”;

“9733” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione – Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007. Imposta”;
1122

“9734” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione – Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007. Interessi”;

“9735” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione – Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007. Sanzioni”;

“9736” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per ilrecupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007. Imposta”;
1123

“9737” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per ilrecupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007. Interessi”;

“9738” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per ilrecupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir – Art. 1, comma 48,legge n. 244/2007. Sanzioni”;

“9739” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per ilriallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle societàaderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007. Imposta”;
1125


“9740” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle societàaderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007. Interessi”;

“9741” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle societàaderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007. Sanzioni”;

“9742” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti inbilancio alle immobilizzazioni materiali edimmateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007. Imposta”;
1126

“9743” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti inbilancio alle immobilizzazioni materiali edimmateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007. Interessi”;

“9744” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti inbilancio alle immobilizzazioni materiali edimmateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007. Sanzioni”;

“9746” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunale all'IRPEF - Autotassazione. Acconto. Interessi”;
3843

“9747” –
“Art. 36-bis D.P.R. 600/73. “Addizionale comunale all'IRPEF - Autotassazione. Acconto. Sanzioni”;


“9748” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto. Imposta”;
3845

“9749” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunaleall'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto. Interessi”;

“9750” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunaleall'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730. Acconto. Sanzioni”;

“9755” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunaleall'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto. Imposta”;
3847

“9756” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunaleall'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto. Interessi”;

“9757” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Addizionale comunaleall'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto. Sanzioni”.

“9758” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Recupero crediti d’imposta utilizzati oltre il limite previsto dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Imposta”;

“9759” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Recupero crediti d’imposta utilizzati oltre il limite previsto dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Interessi”;

“9760” – “Art. 36-bis D.P.R. 600/73. Recupero crediti d’imposta utilizzati oltre il limite previsto dall’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Sanzioni”.
Tali codici sono utilizzati dai contribuenti nell’ eventualità in cui il destinatario delle predette comunicazioni, alle quali viene allegato il modello F24 precompilato, intenda versare solo una quota dell’importo complessivo richiesto con il codice tributo 9001.In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) presenti nelle suddette comunicazioni.Per i codici tributo “7418”, “7419” e da “9703” a “9705” nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, è indicato il codice territoriale riportato nella tabella “T0 - Codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata nella sezione “Codici attività e tributo” del sito Internet http://www.agenziaentrate.gov.it/, nella forma “00T0”.Per i codici tributo da “9746” a “9750” e da “9755” e da “9757” nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, è indicato il codice territoriale riportato nella tabella “T1 - Codici degli Enti Locali”, pubblicata nella sezione“Codici attività e tributo” del sito Internet http://www.agenziaentrate.gov.it/, nella forma “00T 1 ”.

Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 193/E del 27 luglio 2009.

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Onlus erogative: cinque per mille buono per la "beneficenza".

Anche le erogazioni, derivanti dalle quote del "5 per mille", agli enti senza scopo di lucro possono, verificate determinate condizioni, configurare attività di beneficienza, permettendo di acquisire e/o mantenere la qualifica di Onlus e usufruire del relativo regime fiscale agevolato. L'Agenzia ritorna, con la risoluzione n. 192/E, sul tema, dopo i chiarimenti arrivati con la circolare 12/E/2009.

Il "caso"

Il comma 2-bis), inserito nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 dall'articolo 30, comma 4, del Dl 185/2008, ha qualificato e delimitato la nozione di beneficenza, prevedendo che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

Attualmente, quindi, possono acquisire e/o mantenere la qualifica di Onlus e usufruire del relativo regime fiscale agevolato, perchè operanti nel settore "beneficenza", oltre agli enti che concedono erogazioni gratuite in danaro o in natura direttamente agli indigenti, anche quei soggetti che concedono "erogazioni gratuite in danaro...a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

In particolare, come precisato dalla circolare n. 12/E/2009, gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono:

•essere senza scopo di lucro

•operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460/1997, e, quindi, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca.

Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è, inoltre, necessario che:

•provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte

•siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Riguardo a quest'ultima previsione, la risoluzione ha evidenziato che gli enti beneficiari devono utilizzare "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale: la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle Onlus "erogative" possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione, attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e, dall'altra, l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell'ente (ad esempio, formazione, istruzione eccetera), a particolari tipologie di soggetti o collettività svantaggiate, ovvero per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell'intervento proposto (ad esempio, tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale) a vantaggio della collettività diffusa.

In relazione alla provenienza dei fondi attraverso i quali le Onlus erogative possono sostenere l'attività posta in essere da altri soggetti, l'Agenzia ha, quindi, precisato che anche le somme derivanti dalla quota del 5 per mille dell'Irpef, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, possono essere erogate, ai sensi del citato articolo 10, comma 2-bis), del Dlgs 460/1997, sempre che, in presenza della condizioni sopra esposte, gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.


Fonte: Agenzia Entrate

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lunedì 27 luglio 2009

Quesito: locazione immobili.

un soggetto fitta abitualmente degli immobili (3/4 appartamenti)con regolare contratto registrato. A tal fine intende costituire una società di servizi avente ad oggetto la locazione dei suddetti immobili oltre che a consulenza informatica.Le chiedo: è fattibile e quali adempimenti richiede?? C'è convenienza fiscale??Attualmente ha anche un contratto a tempo indeterminato part -time presso una società.

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Quesito: agevolazioni per ristrutturazione immobili.

Sto eseguendo dei lavori di ristruturazione su un immobile dei miei genitori che sarà destinato a mia dimora. L'immobile in questione è tuttora di proprietà dei miei, ma in attesa di atto di donazione, abbiamo redatto un contratto di comodato d'uso a titolo gratuito, atto che è stato allegato alla documentazione depositata presso il Centro Operativo di Pescara. L'atto però non è stato registrato, ho saputo in seguito che era invece necessario farlo. Vorrei sapere se l'anomalia suddetta preclude il beneficio previsto dalla Legge. Si può rimediare registrando oggi l'atto precitato?

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Quesito: 770/2009 ambasciata.

per gentilezza avrei bisogno di sapere per la compilazione del modello 770/09 quali quadri oltre i dati previdenziali una ambasciata deve compilare.

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Quesito: costruzione di un fabbricato ad uso abitazione su terreno ricevuto in successione mortis causa all'estero.

Sono un cittadino italiano, residente in Italia. Ho ricevuto in successione mortis causa, nel 2005, un terreno non edificabile all’estero (Croazia).
Oggi quel terreno è divenuto edificabile. E’ mia intenzione costruire su quel terreno una casa prefabbricata, una volta ottenuti i permessi relativi. L’immobile non sarà né locato, né affittato ma solo utilizzato dalla famiglia.
Il quesito è il seguente:

1) – effettuando i pagamenti della costruzione attraverso la mia banca (bonifico), quali sono i miei obblighi dichiarativi?

2) – una volta accatastato l’immobile in quello Stato, quali sono i miei obblighi dichiarativi e fiscali in Italia?

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Quesito: lavoro autonomo più dipendendte.

So che saro ripetitivo, è possibile aprire una ditta individuale essendo dipendente? Inoltre se la ditta è di quelle soggette a studi di settore, come viene inquadrata la posizione? Mi spiego meglio, i redditi da lavoratore dipendente sono divisi o cumulati con quelli da lavoratore autonomo? Bisogna quindi raggiungere gli studi di settore con il solo lavoro autonomo o è cumulabile con quello da dipendente? Oppure in questo caso non vengono applicati gli studi di settore?

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sabato 25 luglio 2009

Valutazione dei crediti al fair value.

Con risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha precisato il trattamento tributario applicabile ai maggiori valori evidenziati, con riferimento ai crediti, nel primo bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS e nei bilanci successivi per effetto della designazione al fair value dei crediti stessi.

(risoluzione n. 189/e del 20 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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Nautica da diporto – Regime fiscale.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul trattamento fiscale da applicare alla nautica da diporto e, in particolare, sull’applicazione del principio secondo cui le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto “se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa”.

(circolare n. 38/e del 22 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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venerdì 24 luglio 2009

Quesito: lavoro all'estero come freelance.

lavoro come tecnico per delle compagnie di navigazione con contratti temporanei (max 60 giorni) all'estero, in vari paesi europei o extraeuropei, in pratica sono un freelance che trova lavoro tramite agenzie inglesi; vengo pagato settimanalmente attraverso un'agenzia di servizi finanziari svizzera (inmodo da evitare la tassazione inglese).In pratica, per l'Italia sono disoccupato, non ho immobili di proprietà, ma solo un'auto a me intestata.Non ho certezza di lavorare con regolarità (esempio 183 giorni l'anno), non ho certificati (tipo CUD) rilasciati dalle agenzie inglesi o dalle compagnia dinavigazione.Sono residente in Italia. Devo pagare le tasse in Italia? Come?Quando scattano i controlli bancari su bonifici provenienti dall'estero?

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Quesito: delucidazioni su cartella esattoriale.

non sono un commercialista e vorrei avere spiegazioni in merito ad una cartella esattoriale pari ad euro 24.000,00 pervenutaci senza preavviso bonario ( per importi dovuti e non pagati a ns. conoscenza pari a 13.000 euro). L'agenzia delle entrate mi ha fatto una dichiarazione di avere inviato all'intermediario ( ex commercialista ) l'avviso che ha scaricato il flusso nel giugno del 2008.io ho pagato integralmente la cartella ( tranne uno sgravio parziale di euro 3.000,00 ) ora cosa posso e devo richiedere al mio ex consulente?

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Quesito: provvigione mediatori/proc.ri/agenti.

Avrei bisogno di una informazione riguardo le provvigioni in materia di mediazione agenzia e/o procacciatore di affari. Nello specifico vorrei sapere se il mediatore puo' avere una provvigione anche sulle vendite derivanti dall'installazione di un'attività grazie al suo intervento.... o se questo, eventualmente, è contrario a qualche norma. E' competenza della Camera di commercio esprimere un parere nel caso? Ci sono degli usi che è possibile consultare?

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Quesito: reverse charge in edilizia.

vorrei un chiarimento in merito all'applicazione della reverse charge sulla fatturazione delle forniture in opera in edilizia e precisamente:premesso che operiamo in una società di produzione e commercializzazione di conglomerati cementizi e bituminosi (codice attività 26660), effettuiamo, anche, la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi per pavimentazioni stradali, vorrei sapere se si deve applicare il meccanismo della reverse charge alla fatturazione di questi lavori se sono commissionati non direttamente dall'ente appaltante, ma dall'impresa vincitrice di gara.

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Quesito: regime dei minimi ingegnere.

Ho una domanda riguardo al post: http://ilcommercialista.blogspot.com/2009/07/plusvalenza-su-usufrutto-acquisito.html
Se sono iscritto all'ordine degli Ingegneri, ma non esercito la professione (sono dipendente di una società) e volessi aprire una partita IVA per vendere la pubblicità sui miei siti, posso rientrare nel regime dei minimi?

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Quesito: Reverse charge.

un'impresa acquita da un privato un immobile cat A2 in condizioni di inabitabilita', con l'intento di ristrutturarlo e rivenderlo.Nel frattempo vince una grande gara in appalto e decide di rivendere il fabbricato ad altra impresa di costruzioni con il suo stesso intento di partenza ed eventualmente se necessario cambiarne anche la destinazione.secondo Voi e' applicabile l'inversione contabile o se altro quale articolo di esenzione devo applicare.

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Quesito: iva agevolata 4%.

iva agevolata 4%, vale anche per lavori di movimento terra?

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Quesito: membri del consiglio direttivo.

vorrei sapere se i membri del consiglio direttivo di un'associazione possano avere una percentuale - provvigione per ogni persona che contribuiscano a far aderire all'associazione stessa. Ci sono parametri normativi di riferimento?

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Quesito: apertura società dipendente.

lavoro da quattro anni come dipendente privato presso una società a responsabilità limitata.Vorrei ora costituire una società, sempre s.r.l, ma che non è concorrenziale all'attività dell'azienda.Avrei bisogno di un parere professionale relativamente al quesito che espongo qui di seguito:dal punto di vista burocratico, le due attività possono coesistere in parallelo?E quali sarebbero le differenze se invece dovessi aprire una partita iva individuale?

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Quesito: iva agevolata e detrazioni.

ho aperto da poco una attività di tipo fisioterapico e relativa società SAS di cui sono il socio accomandatario.
Ho comprato un immobile dove svolgere l'attività e l'ho intestato a me e non alla Società.
Sto svolgendo lavori di ristrutturazione e mi hanno parlato di iva agevolata al 10% (invece del 20%) e di utilizzare la detrazione del 55% per l'impianto dicondizionamento/riscaldamento poichè utilizza caldaie a condensazione a basso consumo energetico.Posso appliccare questa detrazione e l'iva agevolata? Oppure no?
Qualcuno mi dice che non posso perchè sono spese che vanno in ammortamento.Cosa mi conviene fare?

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Quesito: ICI e reddito in Italia per chi risiede all'estero.

Sono italiana, ho 71 anni, nata e residente a Roma fino al 30/6/09. Ero iscritta all'Ordine degli Psicologi del Lazio e all'IVA, fino al 31/12/08. Ho chiuso in tale data la partita IVA e mi sono cancellata dall'Ordine, in quanto dal 1° luglio u.s. ho fissato la mia residenza in Argentina, presso mia figlia. Risulto ora regolarmente iscritta all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero). Possiedo però un appartamentino a Roma, di cui continuerò a percepire l'affitto (il contratto è regolarmente dichiarato), ed ho un piccolissimo vitalizio proveniente da un'assicurazione vita, oltre che una pensione di vecchiaia erogata dall'ENPAP (ente previdenziale per gli psicologi italiani), di appena 459 euro ogni tre mesi.Il mio commercialista continuerà a gestire questa piccola contabilità....ma in quali termini? devo richiedere la domiciliazione fiscale presso il suo studio, in modo che arrivi a lui qualunque eventuale comunicazione che mi riguardi? Ho richiesto ad esempio un rimborso IRAP per tasse pagate indebitamente: come sapere se questo rimborso verrà effettuato?Nel caso fosse necessario richiedere tale domiciliazione fiscale, a chi mi devo rivolgere e quali documenti sono necessari?

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Aumentato ad Euro 15mila il limite per le compensazioni dei crediti Iva.

In tema di compensazioni, il maxi-emendamento al decreto anticrisi prevede che il visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva può essere apposto anche da tutti i soggetti ammessi al rilascio del "timbro" di conformità. Il limite per il rilascio del visto è stato aumentato, portandolo da Euro 10mila ad Euro 15mila.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Deduzioni Irap: i limiti del Tuir non hanno valore di presunzioni.

Il principio di inerenza da seguire ai fini Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Dopo l'abrogazione dell'articolo 11-bis del Dlgs 446/1997, non c'è più legame tra il tributo regionale e l'Ires.

A ribadire il concetto è la circolare 39/E del 22 luglio, con la quale l'agenzia delle Entrate torna sulla modifica dei criteri di determinazione della base imponibile Irap, per puntualizzare ulteriormente quanto già espresso nella circolare 36/2009 del 16 luglio.

In particolare, è confermato che le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 50, della legge 244/2007) hanno reso indipendente l'imposta regionale sulle attività produttive dall'imposta sul reddito. Vale a dire che la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico.

Ai fini poi della deducibilità dei componenti negativi, occorre che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap. Se un costo non attiene all'attività d'impresa, ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci, non può essere dedotto soltanto perché civilisticamente è stato imputato al conto economico; in tal caso, l'ufficio può contestare l'assenza di inerenza del costo.

A tal proposito, la circolare 36/2009, per limitare eventuali controversie tra contribuenti e Fisco sulle corrette modalità di applicazione dei principi enunciati, ha indicato la possibilità di evitare le conseguenze derivanti dai dubbi sull'inerenza di alcuni componenti negativi: il requisito è certamente rispettato se si deducono importi non superiori a quelli determinati applicando le disposizioni previste dal Tuir per l'applicazione delle imposte sul reddito.

In modo particolare, la soluzione può tornare utile in riferimento a quei costi per i quali il Testo unico delle imposte sui redditi ha limitato la deducibilità, introducendo presunzioni legali di parziale inerenza (ad esempio, apparecchiature per servizi di comunicazione, spese di rappresentanza, mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio dell'attività di impresa, oneri di utilità sociale eccetera).

Resta fermo - ribadisce la circolare 39/2009 - che ai costi dedotti integralmente o in misura superiore "l'Amministrazione non potrà opporre le forfetizzazioni del Tuir", che "nel sistema dell'Irap non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici per contestare l'inerenza dei costi dedotti".


Fonte: Agenzia Entrate

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Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.

L’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, nel quadro delle misure anti¬recessione, riconosce a coloro che fruiscono dell’agevolazione prevista in materia di ristrutturazioni edilizie “ limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro ”.

1. I SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE

La nuova detrazione, come si evince dalla formulazione della norma, è ancorata alla fruizione dell’altro beneficio fiscale previsto dall’art. 1 Legge 27 dicembre 1997 n. 449 relativamente ai soli “... interventi di recupero del

patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data...”

Ciò comporta che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, in ossequio a quanto disposto dal decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici del 18 febbraio 1998, n. 41 e successive modificazioni, recante il Regolamento attuativo per poter beneficiare delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione di quest’ultima agevolazione.

In particolare, deve aver inviato, anche in data anteriore all’ 1 ° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’ 1.07.2008 ovvero una data ad essa posteriore.

Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione in commento, il legislatore richiede tuttavia che il contribuente, dopo l’invio della dovuta comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36 per cento.

2. GLI INTERVENTI EDILIZI CHE COSTITUISCONO IL PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE

Nel limitare la fruizione del nuovo beneficio “....agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali...” per i quali si gode della detrazione prevista dal richiamato art. 1, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio de quo nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano ad oggetto parti comuni degli edifici o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Inoltre, in considerazione del riferimento puntuale del legislatore alla Legge 449 del 1997, l’agevolazione prevista per l’acquisto dei mobili non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.

Pertanto essa è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:

• manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

• restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;

• ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

La scrivente ha precisato la diversa portata di ciascuna categoria di intervento con circolare 24 febbraio 1998, n. 57.

Per completezza, si osserva che il regime agevolativo previsto per gli interventi di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 è stato, da ultimo disciplinato dall’articolo 1, comma 17, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), come modificato dall’ articolo 2, comma 15, della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008), che ha disposto la proroga della detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese di ristrutturazione sostenute fino al 31 dicembre 2011 e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo (è prevista la possibilità di ripartizione in 5 o 3 rate nel caso di contribuenti di età non inferiore, rispettivamente, a 75 e 80 anni).

3. I BENI AGEVOLABILI

La detrazione in argomento è relativa alle spese sostenute per l’acquisto di :

• Mobili;

• Elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+;

• Apparecchi televisivi;

• Computer.

Ai fini della fruizione del beneficio, la norma richiede che detti beni siano tutti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione e che l’acquisto sia effettuato dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.

Per espressa previsione normativa, l’agevolazione in commento non spetta in caso di acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, atteso che per tali elettrodomestici resta confermata la detrazione prevista dall’art. 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006, come prorogata dal comma 20 dell’ art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Quest’ultima detrazione, pari al 20 per cento delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010 per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, è cumulabile con il beneficio introdotto dall’art. 2 del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5.

4. AMMONTARE DELLA SPESA DETRAIBILE

Il secondo comma dell’ art. 2 del D.L. 5/2009 precisa che “La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.”.

Ne consegue che il predetto importo massimo detraibile dovrà essere riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità abitative, e sempreché per ognuna di esse abbia espletato gli adempimenti richiesti per fruire del beneficio previsto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il diritto al beneficio di cui all’art. 2 del Decreto in commento, dovrà essere riconosciuto più volte così che l’importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

5. ADEMPIMENTI

Il legislatore, poi, nel legare le due agevolazioni, più volte menzionate, richiede che anche per l’acquisto dei beni finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione il pagamento avvenga tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

6. MONITORAGGIO DELL’AGEVOLAZIONE

L’ultimo comma dell’art. 2, prevede che il Ministro per lo Sviluppo economico effettui il monitoraggio degli effetti economici derivanti dall’applicazione dell’agevolazione in questione sul il settore interessato. A tal fine, il richiamato Ministero dovrà promuovere un protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi, con l’obiettivo di verificare il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere stesse, nonché il mantenimento delle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l’ offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

La norma dispone, inoltre, l’emanazione da parte dello stesso Ministero di un decreto che stabilisca le modalità da attuare per realizzare la vigilanza sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

La disposizione di cui al comma 3, finalizzata a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle filiere produttive e distributive, non subordina all’adozione dei provvedimenti indicati l’applicazione del beneficio fiscale, il quale è comunque applicabile agli acquisti effettuati a partire dal 7 febbraio 2009 .


Fonte: Circolare Agenzia Entrate 35/E del 16 luglio 2009.

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Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap.

Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di semplificare la modalità di

determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, ha modificato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Si evidenziano, di seguito, ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già contenuti nella circolare n. 27/E del 26 maggio 2009.

1. Modifiche alla determinazione della base imponibile 1.1 Contributi erogati in base a norme di legge

L’articolo 11 del decreto Irap, al terzo comma, dispone la concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP dei “contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.”

In relazione alle deduzioni dalla base imponibile Irap di cui al comma 4- quarter dell’ articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato precisato che eventuali contributi percepiti dal datore di lavoro in relazione ai nuovi dipendenti assunti concorrono alla formazione della base imponibile Irap, in quanto costituiscono componenti correlati a costi ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione (cfr. circolare del 12 luglio 2006, n. 26/E).

Considerato che la deduzione in esame spetta nei limiti di quanto stabilito nello stesso comma 4-quater, si ritiene che i contributi correlati all’assunzione di nuovi dipendenti assumono rilevanza ai fini Irap nei limiti dell’ammontare del costo del personale ammesso in deduzione, ai sensi del citato comma 4-quater.

1.2 Inerenza delle spese

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società di capitali e degli enti

commerciali, stabilisce che “la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”.

In linea generale, quindi, la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, così che la ricorrenza del requisito di inerenza rileva – già ai fini civilistici – come condizione per imputare a conto economico un determinato componente negativo di reddito .

I componenti negativi correttamente imputati a conto economico in applicazione dei principi civilistici, in altri termini, sono normalmente connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap.

Tale inerenza, che è declinata dal contribuente nella compilazione del conto economico, è tuttavia sindacabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Tale sindacato di inerenza si pone in modo particolare con riferimento a determinati costi, per i quali il TUIR introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità. Per esigenze di semplificazione, l’inerenza dei medesimi componenti negativi può essere considerata senz’altro sussistente anche ai fini dell’IRAP, qualora vengano dedotti importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l’applicazione delle imposte sul reddito.

Si pensi, ad esempio, agli oneri di utility sociale imputati, secondo corretti principi contabili, in una voce rilevante ai fini del tributo regionale. Tali componenti di reddito potranno considerarsi senz’ altro inerenti - e, dunque, deducibili dalla base imponibile Irap - secondo le limitazioni contenute nell’ articolo 100 del TUIR.

Analoghe considerazioni valgono per le spese relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione, per le spese di rappresentanza e per le spese relative a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati promiscuamente nell’ esercizio di

imprese: tali componenti negativi di reddito, salvo diversa prova analitica dell’inerenza fornita dal contribuente, assumeranno rilevanza ai fini Irap, quindi, nei limiti rispettivamente previsti dagli articoli 102 comma 9, 108 comma 2 e 164 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi.

1.3 Ammortamento aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali

L’art. 36, comma 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 stabilisce che “ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza”. Il successivo comma 7- bis prevede, inoltre, che “le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria”.

Considerato il tenore letterale della norma - che fa generico riferimento alle “quote di ammortamento deducibili” - si ritiene che l’indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

2. Regime transitorio

2.1 Svalutazione di beni materiali

Nella circolare n. 27/E del 2009 è stato precisato che le quote di

ammortamento dei beni materiali non dedotte nella previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi, possono essere portate in deduzione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Al riguardo, si evidenzia che il medesimo criterio è applicabile con riferimento alle svalutazioni di beni materiali imputate in bilancio ante riforma Irap ma irrilevanti ai fini del tributo regionale.

In tale ipotesi, i beni risultano iscritti, nei bilanci relativi agli esercizi anteriori all’ entrata in vigore della riforma IRAP, secondo valori inferiori a quelli fiscali, in quanto oggetto di svalutazioni rilevanti ai soli fini civilistici.

I maggiori valori fiscali, derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazione operate in bilancio, sono deducibili dal valore della produzione Irap, quindi, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui si conclude l’ammortamento contabile, nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

2.2 Rivalutazione dei beni materiali

Il medesimo principio appena richiamato per le svalutazioni di beni materiali, è applicabile anche alla rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’articolo 1, commi 469 e seguenti della legge n. 266 del 2005.

Si ricorda, al riguardo, che tale norma prevedeva il differimento degli effetti fiscali del maggior valore rivalutato al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’iscrizione civilistica della rivalutazione e, quindi, a partire dal periodo d’imposta 2008 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

In tal caso, i maggiori valori fiscali - che per effetto del predetto differimento non sono stati fiscalmente dedotti nel periodo di sospensione (2006- 2007) - assumono rilevanza Irap dal 2008 nei limiti della quota di ammortamento imputata a conto economico. Terminato l’ammortamento civilistico, il residuo valore fiscale diviene deducibile nei limiti dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

Si consideri, a titolo esemplificativo, un bene materiale oggetto di rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2005 che risulti iscritto a un costo storico di 10.000 euro interamente ammortizzato e sul quale è iscritto un maggior valore a titolo di rivalutazione per un importo pari a 20.000 euro.

Supponendo un piano d’ ammortamento civile in 4 anni (e, quindi, dal 2006 al 2009) e un coefficiente d’ammortamento tabellare pari al 3%, il contribuente:

• negli esercizi 2006-2007, imputa a conto economico un importo pari a 5.000 euro che non assume rilevanza ai fini fiscali;

• negli esercizi 2008-2009 imputa a conto economico un importo pari a 5.000 euro, deducibile anche ai fini Irap;

• dal 2010 non imputa a conto economico alcun importo (essendo terminato l’ammortamento civilistico) e deduce ai fini Irap un quota di ammortamento determinata mediante l’applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988.

3. Determinazione della base imponibile IRAP delle banche ed altri enti e società finanziari

Nella circolare n. 27/E del 2009 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di determinazione della base imponibile IRAP a seguito delle modifiche recate dalla legge finanziaria per il 2008. In particolare, nel paragrafo 3.2 - riguardante le banche e gli altri enti e società finanziari – è stato affermato che le componenti valutative dei crediti diversi da quelli detenuti per la negoziazione ovvero quelli classificati tra i “Finanziamenti e crediti” (“L&H”), tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (“AFS”) e quelli detenuti fino a scadenza (“HTM”), non rilevanti ai fini IRAP al momento della loro imputazione a conto economico, concorrono a determinare la base imponibile al momento della cessione dei relativi crediti.

Occorre precisare, al riguardo, che le componenti valutative che possono assumere rilevanza al momento della cessione dei crediti, ai fini dell’imposta regionale, sono esclusivamente quelle imputate in bilancio in vigenza del nuovo regime. Restano, al contrario, escluse dal computo della base imponibile le rettifiche e le riprese di valore operate prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, vale dire quando la deducibilità/imponibilità di tali componenti, sulla base della previgente formulazione dell’ articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997, non era in ogni caso ammessa dal legislatore.

Le stesse considerazioni valgono per i titoli classificati tra le attività finanziarie disponibili per la vendita (“AFS”) e le attività finanziarie detenute fino a scadenza (“HTM”) le cui svalutazioni/rivalutazioni civilistiche risultavano sempre escluse dalla base imponibile IRAP, anche in sede di cessione dei titoli medesimi, dalla previgente disciplina.

Si evidenzia, pertanto, che l’affermazione contenuta nella citata circolare n. 27/E sulla rilevanza, in sede di realizzo, delle componenti valutative riguardanti i titoli in esame (imputate nella voce 130 del conto economico bancario) deve intendersi riferita alle sole operazioni di valutazione operate in bilancio in vigenza delle nuove regole di determinazione della base imponibile IRAP.


Fonte: Circolare Agenzia Entrate 36/E del 16 luglio 2009

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La detassazione degli investimenti richiede il requisito della novità.

Il maxi-emendamento al decreto anticrisi introduce delle modifiche nella disciplina della Tremonti ter, agevolazione che consente la detassazione degli investimenti. L'agevolazione in esame può avere ad oggetto solamente beni nuovi; viene inoltre prevista la revoca dell'incentivo in caso di cessione dei beni agevolati a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Marche e foglietti per cambiali: fuori corso dal 7 dicembre.

Amministrazioni, enti e privati sono invitati a smaltire le scorte di marche e foglietti di carta bollata per cambiali utilizzarli entro il prossimo 6 dicembre.

(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 21/07/2009)


Fonte: IPSOA

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Otto nuovi codici tributo per l'F24.

Detassazione degli straordinari e versamenti rateizzati in sede di assistenza fiscale sono gli ambiti di operatività degli otto codici tributo istituiti con la risoluzione 190/E del 22 luglio. Cinque riguardano l'imposta sostitutiva sui compensi per incremento della produttività, tre gli interessi per saldare a rate Irpef e relative addizionali regionale e comunale.

Va ricordato che il decreto legge 93/2008 ha previsto, in via sperimentale per il secondo semestre del 2008, un'imposta sostitutiva, con aliquota del 10%, dell'Irpef e delle relative addizionali, sulle somme versate dai datori di lavoro del settore privato ai propri dipendenti per straordinari e premi di produttività (per questi ultimi, l'esperimento continua anche nel 2009 - Dl 185/2008).

Tali importi potrebbero essere stati assoggettati a tassazione ordinaria, mentre i percettori in possesso dei requisiti per accedere al regime più favorevole potrebbero aver avuto interesse ad applicare l'imposta sostitutiva, indicando a tal fine l'opzione in sede di compilazione del 730. Di conseguenza, il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a rideterminare l'imposta dovuta applicando la sostitutiva del 10 per cento. A questo punto entrano in gioco i nuovi codici che il sostituto dovrà indicare nel modello F24 per effettuare i relativi versamenti:

1057 - "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale"

1606 - "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale"

1907 - "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale"

1908 - "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati n Valle d'Aosta e versata fuori regione a seguito di assistenza fiscale"

1307 - "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni, a seguito di assistenza fiscale".


Nella stessa risoluzione trovano spazio altri tre codici utili per versare gli interessi dovuti per il pagamento frazionato di Irpef e relative addizionali, trattenute dal sostituto a seguito di assistenza fiscale: 1630 (Irpef), 3790 (addizionale regionale), 3795 (addizionale comunale).


Fonte: Agenzia Entrate

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Interessi su mutui deducibili per le immobiliari di gestione.

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare numero 37/E, riguardante la disciplina degli interessi passivi. Secondo quanto indicato nella circolare, gli interessi su mutui ipotecari contratti dalle società immobiliari di gestione non devono affrontare il test del reddito operativo lordo (ROL), e quindi sono integralmente deducibili.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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mercoledì 22 luglio 2009

Processo verbale di constatazione.

Il pvc ha natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata, ex articolo 2700 cc, anche rispetto a quegli atti richiamati esplicitamente nel medesimo processo verbale, che siano stati posti pure in essere da pubblici ufficiali. Ne deriva che, qualora l'interessato voglia contestare la veridicità dell'atto richiamato nel pvc, dovrà necessariamente proporre querela di falso. Così la Cassazione, con la sentenza n. 14328 del 19 giugno 2009.

La vicenda

A seguito di un pvc della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno di imposta 1996, fondato sul rilievo che dalla verifica fiscale erano emersi ricavi non contabilizzati, determinati applicando una percentuale di ricarico del 103 per cento.

Il contribuente presentava ricorso, accolto, in Ctp, deducendo, tra l'altro, l'omessa verbalizzazione del contraddittorio. Favorevole all'ufficio risultava l'appello in Commissione tributaria regionale.

La sentenza della Cassazione

Tra i motivi del ricorso, il contribuente "batteva" sulla pretesa valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui lo stesso, successivamente, aveva fatto rilevare numerose inesattezze contenute nel pvc; la Ctr avrebbe, dunque, fondato la sua decisone su un presupposto falso (cioè, la circostanza non veritiera che l'operazione della Guardia di finanza si era svolta in contraddittorio fra le parti), omettendo, inoltre, di esaminare e di motivare sulla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Corte non ha accolto la censura. I giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, con una considerazione pienamente aderente a precedente pronunce della stessa Cassazione (sentenze 2949/2006 e 24856/2006), che la dichiarazione non valeva "ad inficiare le risultanze contenute nel verbale giacché l'intero processo verbale di constatazione, essendo redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, rientra nella categoria degli atti pubblici che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. fanno piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti".

Relativamente all'efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, i giudici di legittimità hanno stabilito che questa "così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale, trovando ostacolo invalicabile, nel contenzioso tributario, la previsione dell'articolo 7, comma 4, del Dlgs n. 546/1992 e ciò perché altrimenti si finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento sancito dalla richiamata disposizione - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo" (Cassazione, sentenze 703/2007, 7445/2003, 1856/2004 e 5321/2006).


Fonte: Agenzia Entrate

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Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

Entro il 30 settembre 2009, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2008, soggetti – per tale anno - al divieto di cumulo parziale con la pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel corso dell’anno 2008. A tale scopo deve essere utilizzato il modello 503 AUT allegato al messaggio 16380 del 20 luglio 2009. Nello stesso messaggio, inoltre, vengono fornite tutte le necessarie informazioni per una corretta dichiarazione.


Fonte: INPS

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martedì 21 luglio 2009

Plusvalenza su usufrutto acquisito a pagamento.

Per determinare l'eventuale plusvalenza generata dalla vendita dell'immobile per il quale nuda proprietà e usufrutto sono stati acquistati in momenti distinti, occorre valutare separatamente i due diritti. In particolare, il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto sarà calcolato applicando al prezzo di vendita gli appositi coefficienti, mentre il giorno a partire da cui scatta la decorrenza dei cinque anni tra la data di acquisto e la data di rivendita - prevista a fini anti-speculativi dall'articolo 67 del Tuir - sarà individuato tenendo conto, rispettivamente, della data di acquisto della nuda proprietà e dell'usufrutto.

E', in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 188/E del 20 luglio, a un contribuente che ha comprato dal coniuge la nuda proprietà di un fabbricato avvalendosi dei benefici "prima casa" e, l'anno successivo, ha acquistato l'usufrutto, senza aspettare il "naturale ricongiungimento" dei due diritti reali nella piena proprietà, eleggendo successivamente l'immobile a sua residenza principale. Dato che adesso vuole rivenderlo, chiede chiarimenti sull'eventuale formazione di una plusvalenza tassabile e su come individuare il giorno cui fare riferimento per il calcolo della decorrenza dei cinque anni.

Dettagliata la risposta dell'Agenzia che, dopo aver ricordato il dettato dell'articolo 67 (comma1, lettera b) del Testo unico, entra nel merito chiarendo che, in caso di vendita di un immobile per cui la nuda proprietà e l'usufrutto sono stati acquistati in due momenti diversi, per capire se effettivamente emerge una plusvalenza imponibile occorre prima individuare il momento in cui il bene si considera acquistato. Essendo infatti la norma finalizzata a "colpire" le operazioni caratterizzate da un intento speculativo, la fattispecie imponibile si realizza solo se l'acquisto e la rivendita dell'immobile si verificano nell'arco del quinquennio.

"Ai fini reddituali - spiegano i tecnici delle Entrate - nell'operazione di riacquisto dell'usufrutto e successiva rivendita entro i cinque anni della piena proprietà del bene è ravvisabile l'intento speculativo (…) che configura l'ipotesi di plusvalenza tassabile". Posto che lo stesso Tuir (articolo 9, comma 5) stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, nel caso in questione, al momento della vendita dell'immobile, per determinare l'eventuale plusvalenza tassabile, devono essere valutate separatamente la nuda proprietà e il diritto di usufrutto, dato che si tratta di diritti acquistati separatamente e, di conseguenza, oggetto di distinta valutazione economica.

Nel calcolo della plusvalenza, dunque, per individuare il valore della nuda proprietà e dell'usufrutto si applicheranno al prezzo di vendita i coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto indicati nel prospetto dei coefficienti allegato al Tur (Dpr 131/1986), mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di rivendita in riferimento alla nuda proprietà e all'usufrutto separatamente. Stesso criterio per verificare se l'immobile è stato adibito ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo trascorso tra l'acquisto e la cessione, condizione, questa, il cui verificarsi esclude comunque la realizzazione di plusvalenza tassabile. Quanto alle modalità di tassazione dell'eventuale plusvalenza, concludono le Entrate, su richiesta del venditore resa al notaio può essere applicata l'imposta sostitutiva del 20 per cento.

Fonte: Agenzia Entrate

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lunedì 20 luglio 2009

Gli accertamenti nelle srl a ristretta base societaria si allargano ai soci.

Di frequente, dagli accertamenti fiscali eseguiti nei confronti delle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria conseguono implicazioni anche per i soci. Nell'ambito degli accertamenti che terminano con la rettifica di maggiori ricavi o con il disconoscimento di costi definiti come fittizi, l'amministrazione finanziaria è solita contestare anche ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, i ricavi non tassati o i costi indebitamente dedotti dalla società.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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domenica 19 luglio 2009

Quesito: avvio attività e-commerce.

Sono attualmente impiegato con assunzione a tempo indeterminato, guadagno 1200 euro netti al mesee vorrei incrementare il mio guadagno aprendo un e-commerce
considerando che non ho da anticipare soldi per programmazione e gestione del sito, non ho da anticipare soldi per merce ( poichè i fornitori mi fanno il pagamentosul venduto )Quale sarebbe in termini di utile lordo la cifra che mi permetterebbe di guadagnare ( a tasse e spese fiscali pagate ) all'incirca 1000 euro al mese?
lo so che è molto approssimativa, ma anche la risposa mi basterebbe indicativa,giusto per capire se è una cosa fattibile o decisamente insostenibile.

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Quesito: agevolazioni prima casa.

Da circa due mesi ho comprato una casa nuova.Mutuo intestato direttamente a me (100 %) e casa cointestata al 50 % a me e 50 % alla mia ragazza polacca.Lei ha la residenza in polonia e non può spostarla in italia perchè ha una società in polonia.Volevo sapere se lei deve spostare lo stesso la residenza in italia per avere diritto alle agevolazione per l'acquisto della prima casa oppure può rimanere tutto così?Secondo: oltre alle agevolazioni della prima casa potrebbe avere qualche problema con il fisco avendo comprato casa in italia ma avendo un reddito non riconosciuto?

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sabato 18 luglio 2009

IVA. Custodia di beni per conto terzi non residenti.

La società che intende istituire un deposito Iva per la custodia di beni per conto di un soggetto non residente e la successiva vendita della merce all'interno del deposito, deve assumere la veste di rappresentante fiscale e "formalizzare" sia l'acquisto intracomunitario che la successiva vendita dei beni introdotti. E’ in sintesi il parere dell’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 180/e del 10 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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Riporto delle perdite in caso di scissione.

Qualsiasi flessione dei ricavi che rilevi ai fini del mancato superamento del test di vitalità costituisce un segnale di depotenziamento aziendale che rileva ai fini della valutazione presente e prospettica dell'impresa. Ne consegue l’impossibilità di modificare l’applicazione del test di vitalità al fine di neutralizzare l’effetto sui ricavi derivante da modifiche organizzative e/o produttive.

(risoluzione n. 183/e del 13 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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Spese di rappresentanza.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità sulla disciplina fiscale delle spese di rappresentanza, introdotte dalla legge finanziaria 2008 e dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008.

(circolare n. 34/e del 13 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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Acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer.

Con circolare l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni e chiarimenti sui nuovi incentivi fiscali, introdotti dall’articolo 2 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza, tv e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di lavori di ristrutturazione.

(circolare n. 35/e del 16 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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venerdì 17 luglio 2009

Convenzione contro la doppia imposizione fra Italia e India.

CONVENZIONE  TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO 

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: 

Capitolo I 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Art. 1

Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 2 

Imposte considerate

1. Le imposte cui si applica la Convenzione sono: 

a) per quanto concerne l'India: 1 - l'imposta sul reddito (income tax) e le relative sopratasse (surcharge); 2 - la sovraimposta (surtax); 

(qui di seguito indicate quali "imposta indiana");

b) per quanto concerne l'Italia: 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3 - l'imposta locale sui redditi, ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; 

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

2. La presente Convenzione si applicherà alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione, da ciascuno Stato contraente, in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali oggetto della presente Convenzione, e forniranno copia dei relativi decreti e regolamenti. 

Capitolo II 

DEFINIZIONI 

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: 

a) il termine "India" designa il territorio dell'India e comprende il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante nonché qualsiasi altra zona marina sulla quale l'India esercita diritti sovrani, altri diritti e giurisdizioni, ai sensi della legislazione dell'India ed in conformità con quella internazionale; 

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende il mare territoriale italiano e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone al di fuori di detto mare territoriale; in particolare esso comprende il fondo e il sottosuolo marini adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalla legislazione italiana sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone; 

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'India o l'Italia; 

d) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta indiana o l'imposta italiana; tuttavia essa non include gli ammontari dovuti per un'inadempienza od omissione relative alle imposte cui si applica la presente Convenzione o che rappresenta una penalita' applicata relativamente a dette imposte; 

e) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali in vigore nei rispettivi Stati contraenti; 

f) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una società od una persona giuridica dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti; 

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 

h) il termine "anno fiscale" riferito all'imposta indiana designa "l'anno precedente", così come definito nell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961); 

i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; 

j) il termine "nazionale" designa le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente e le persone giuridiche, società di persone od associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore nello Stato contraente; 

k) il temine "autorità competente" designa per quanto concerne l'India, il Governo Centrale del Ministero delle Finanze (Dept. of Revenue), o un suo rappresentante autorizzato, e per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno degli Stati contraenti, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione in vigore in detto Stato relativamente alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione. 

Art. 4 

Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione fiscale di detto Stato, è considerata ivi residente. 

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1), una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il suo status di residente ai fini della presente Convenzione è determinata dalle seguenti norme: 

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (da qui in avanti denominato "centro degli interessi vitali"); 

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; 

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità; 

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa èresidente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. 

Art.  5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. 

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: 

a) una sede di direzione; 

b) una succursale; 

c) un ufficio; 

d) un'officina; 

e) un laboratorio; 

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas una cava od altro luogo di estrazione di risorse naturali; 

g) un magazzino collegato ad una persona che fornisce servizi di deposito per altri; 

h) dei locali utilizzati per la vendita o per la ricezione o l'esecuzione di ordini; 

i) un'installazione o struttura utilizzata ai fini di ricerca o sfruttamento di risorse naturali; 

j) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attività di supervisione, quando tale cantiere o tale attività di supervisione (insieme ad eventuali altri cantieri od attività) abbiano una durata superiore a sei mesi, o quando l'attività di progettazione o di supervisione in quanto collegata alla vendita di macchinari o di impianti, abbia una durata non superiore a sei mesi e gli oneri dovuti per la predetta attività di progettazione o di supervisione eccedano il 10% del prezzo di vendita dei macchinari e degli impianti medesimi. Resta inteso che ai fini del presente paragrafo un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente ed esercita un'attività tramite detta stabile organizzazione se fornisce servizi o relative attrezzature od impianti di approvvigionamento e macchinari a noleggio utilizzati o da utilizzare nella ricerca o estrazione o produzione di olii minerali nello Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: 

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; 

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; 

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; 

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; 

e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni o di ricerche scientifiche, o di attività analoghe che abbiano carattere esclusivamente preparatorio o ausiliario per l'impresa. Tuttavia, le disposizioni dei sub-paragrafi da a) ad e) non saranno applicabili se l'impresa ha un'altra sede fissa d'affari nell'altro Stato contraente per qualsiasi altro fine diverso da quello specificato nei suddetti sotto-paragrafi.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - è considerata "stabile organizzazione" di detta impresa nel primo Stato se essa: 

a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; 

b) non ha alcun potere ma dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegne di merci per conto dell'impresa stessa; 

c) abitualmente assicura ordini nel primo Stato menzionato, interamente o quasi a favore dell'impresa stessa o per l'impresa ed altra impresa controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso controllo comune, come detta impresa; 

d) agendo in tal modo, detta persona produce o trasforma in detto Stato per l'impresa beni o merci appartenenti all'impresa stessa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività in detto altro Stato per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di detto intermediario sono svolte interamente o quasi per conto dell'impresa stessa o per conto di quella impresa o di un'altra controllante, controllata da, o assoggettata allo stesso comune controllo, come detta impresa, egli non sarà considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo. 

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra. 

Capitolo III 

IMPOSIZIONE DEI REDDITI 

Art. 6 

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi derivanti dalle imprese agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì beni immobili l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti od altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili sono considerati beni immobili. 

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione. 

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma solo nella misura in cui detti utili sono attribuibili: 

(a) a detta stabile organizzazione; 

(b) alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta stabile organizzazione; o 

(c) alle altre attività d'impresa svolte in detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche od analoghe in condizioni identiche od analoghe ed in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce stabile organizzazione. In ogni caso, se non è possibile determinare l'esatto ammontare degli utili attribuibili alla stabile organizzazione o se il suo accertamento presenta difficoltà eccezionali, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione possono essere valutati su di una base ragionevole. 

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per l'attività industriale e commerciale della stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci da esportare a favore dell'impresa di cui è una stabile organizzazione. 

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. 

Art. 8

Navigazione aerea

1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili da parte di un'impresa di uno degli Stati. contraenti non sono imponibili nell'altro Stato contraente. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 

3. Ai fini del presente articolo: 

a) gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio in traffico internazionale di aereomobili, sono da considerarsi reddito derivante dall'esercizio di tali aereomobili, e 

b) l'espressione "esercizio di aereomobili" designa l'attività di trasporto aereo di persone, di bestiame, di merci o posta, esercitata da armatori, conduttori o noleggiatori di aereomobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio per tale trasporto per conto di altre imprese, la locazione occasionale di aereomobili ed ogni altra attività direttamente connessa con tale trasporto.

Art. 9

Navigazione marittima

1. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili derivanti da partecipazione ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio impegnati nell'esercizio di navi. 

3. Ai fini del presente articolo, gli interessi maturati su fondi connessi con l'esercizio di navi in traffico internazionale sono considerati reddito derivante da dette operazioni cui non si applicano le disposizioni dell'articolo 12. 

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo negli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono inclusi: 

a) gli utili derivanti dall'affitto di navi, armate ed equipaggiate, o non, qualora detti utili da affitto siano occasionali rispetto all'esercizio di navi in traffico internazionale, e 

b) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dall'affitto di containers (inclusi i rimorchi e il connesso equipaggiamento per il trasporto di containers) effettuati in connessione con il trasporto di merci in traffico internazionale.

5. Il paragrafo 1 non si applica agli utili derivanti dallo svolgimento di traffico costiero. 

Art. 10 

Imprese associate

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o 

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 

Art. 11 

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, tali dividendi, possono essere tassati anche nello Stato Contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta così applicata non può eccedere: 

a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società che detiene almeno il 10 per cento delle azioni della societa' che corrisponde ai dividendi; 

b) il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 (a) si applicano ai dividendi derivanti dagli investimenti effettuati successivamente alla data della firma della presente Convenzione. 

4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la società distributrice. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente in cui la società che corrisponde i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o reddito dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi corrisposti o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato. 

Art. 12 

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'imposta applicabile in uno Stato Contraente sugli interessi provenienti da detto Stato e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente in relazione a prestiti o debiti, non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo di tali interessi. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato Contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: 

a) il debitore degli interessi è il governo di detto Stato Contraente o un suo ente locale, o 

b) gli interessi sono pagati ad enti ed organismi (compresi gli istituti finanziari) che possono essere a tal fine concordati dai due Stati Contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il percettore degli interessi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa , gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 13 

Canoni e corrispettivi per servizi tecnici

1. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente di un altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Tuttavia, detti canoni e corrispettivi per servizi tecnici possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il percettore è il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovrà essere superiore al 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici. 

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso, o la concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali, o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 

4. Ai fini del presente articolo l'espressione "corrispettivi per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati a chiunque, ad eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, in corrispettivo di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale. 

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente da cui provengono i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto, la proprietà o il contratto in virtù di cui i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 

6. I canoni e i corrispettivi per servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando la persona che paga i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici, sia essa residente o non di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni o i corrispettivi per servizi tecnici stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici pagati eccede quello che sarebbe stato convenuto in assenza di tale relazione, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

Art. 14

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti a una sede fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aereomobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aereomobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

4. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale di una societa' i cui beni consistono direttamente o indirettamente principalmente di beni immobili situati nello Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 

5. Gli utili provenienti dall'alienazione di quote di capitale, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, in una società residente di uno Stato Contraente sono imponibili in quello Stato. 

6. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente. 

Art. 15

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato Contraente se le predette attivita' sono esercitate in detto altro Stato e se il medesimo: 

a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che ammontano a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; o

b) dispone abitualmente in detto Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', ma unicamente nella misura in cui tali redditi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché attività indipendenti dei medici, chirurghi, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili. 

Art. 16

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che il residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se: 

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e 

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e 

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo; le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 

Art. 17 

Compensi e gettoni di presenza

I compensi e i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato Contraente. 

Art. 18

Artisti ed atleti

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato Contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio, della televisione, o come musicista, o in qualità di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito può, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 15 e 16, essere tassato nello Stato Contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte. 

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il reddito proveniente dalle prestazioni che un'artista dello spettacolo o uno sportivo residente di uno Stato Contraente esercita personalmente ed in tale qualità nell'altro Stato Contraente, è imponibile soltanto nel detto primo Stato Contraente, se le attività esercitate nell'altro Stato Contraente sono totalmente o quasi finanziate con fondi pubblici del primo Stato Contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale. 

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 7, 15 e 16, quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualità in uno Stato Contraente è attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, tale reddito è  imponibile solo nell'altro Stato Contraente se detta altra persona è in tutto o quasi finanziata con fondi pubblici di detto primo Stato, di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale. 

Art. 19

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 20, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Art. 20 

Funzioni pubbliche

1. 

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato. 

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato che: i) abbia la nazionalitàdi detto Stato; oppure ii) non sia divenuto residente di detto Stato solamente al fine di rendere quei servizi. 

2. 

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in quello Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità. 

3. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. 

Art. 21 

Professori, insegnanti e ricercatori

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorna temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, allo scopo di insegnare od effettuare ricerche presso un'università, collegio scuola od altro istituto d'istruzione, appartenente al Governo o ad organizzazioni non aventi scopo lucrativo, il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca. 

2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate. 

Art. 22 

Studenti e apprendisti

1. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente unicamente: 

a) in qualità di studente presso un'università, collegio od altro istituto d'istruzione riconosciuto in detto altro Stato contraente, o

b) in qualità di apprendista, o 

c) ai fini di studio, ricerca o formazione professionale, in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un assegno o premio di un'organizzazione governativa, religiosa, assistenziale, scientifica o d'istruzione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente: i) per le remunerazioni e per tutte le somme ricevute dall'estero per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale; ii) per le borse di studio, assegni o premi; e iii) per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente per un periodo di tempo necessariamente richiesto per il completamento degli studi, della ricerca o della formazione professionale, a seconda dei casi.

2. Una persona fisica residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno alle dipendenze di, o sotto contratto presso un'impresa di detto primo Stato contraente o delle organizzazioni indicate al paragrafo 1, con lo scopo principale di acquisire esperienze tecniche, professionali o commerciali, da una persona diversa da detta impresa od organizzazione, è esente da imposizione in detto altro Stato contraente per le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta in detto altro Stato contraente nel periodo considerato purché tali remunerazioni non eccedano nell'anno 5.000.000 di lire italiane o l'equivalente in rupie indiane, a seconda dei casi. 

Art. 23 

Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 

Capitolo IV

Art. 24

Metodo per evitare le doppie imposizioni

1. Le leggi in vigore in entrambi gli Stati contraenti continueranno a disciplinare la tassazione dei redditi nell'ambito dei rispettivi Stati contraenti a meno che nella presente Convenzione non vi siano disposizioni contrarie. 

2. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformitàcon i seguenti paragrafi del presente articolo. 

3. 

a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, è ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito della proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

b) Ai fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India è una società debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta indiana è imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito (income tax), ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa. 

4. 

a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in India, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 

b) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi, sui canoni o sui compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente non è prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata. 

5. Il reddito, che in virtù delle disposizioni della presente Convenzione non è assoggettabile ad imposizione in uno Stato ontraente, può essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi. 

Capitolo V 

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 25 

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad esso relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nelle stesse circostanze e condizioni. 

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività nelle stesse circostanze e condizioni. 

3. Il presente articolo non può essere interpretato nel senso che esso faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone non residenti in detto Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che sono accordate in base alla legislazione soltanto alle persone residenti. 

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono state assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa dell'imposizione e degli obblighi relativi cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato nelle stesse circostanze e condizioni. 

5. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione. 

Art. 26 

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il ricorso deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o del prelievo alla fonte dell'imposta, se posteriore. 

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato o se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno, altresì, consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora si ritenga che gli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti. 

Art. 27

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni e le frodi fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, oppure dalle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o le autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: 

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente; 

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; 

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Art. 28

Attività diplomatiche e consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 

Art. 29

Rimborsi

1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta o per conto del contribuente o dello Stato contraente di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia disciplinato dalle disposizioni della presente Convenzione. 

2. Le istanze di rimborso devono essere prodotte entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente in cui sono state effettuate le ritenute alla fonte e devono essere corredate di un attestato, rilasciato dallo Stato contraente in cui l'istante è residente, che certifichi che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. 

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità con le disposizioni dell'articolo 26 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo. 

Capitolo VI

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 30

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione verrà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 

2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: 

a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; 

b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

3. Il vigente Accordo tra il Governo indiano ed il Governo italiano per evitare le doppie imposizioni e prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 12 gennaio 1981, cesserà di produrre i suoi effetti nel momento in cui le disposizioni della presente Convenzione avranno effetto in conformità delle disposizioni del paragrafo 2. 

Art. 31

Denuncia

1. La presente Convenzione avrà durata indefinita, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, all'altro Stato contraente per via diplomatica entro il 30 giugno di ciascun anno solare. 

2. In questo caso, la Convenzione cesserà di applicarsi: 

a) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta ("previous year") che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello della denuncia; 

b) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. 

Fatta in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 

  Per il Governo della  Repubblica indiana

(M. V. Chandrashekara Murthy)

 Per il Governo della Repubblica italiana

(Claudio Vitalone)

 


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. 

Resta inteso che:

a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi dell'attività industriale e commerciale della stabile organizzazione" indica le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione, nonche' i canoni, le provvigioni e gli interessi nei limiti dell'ammontare effettivo delle spese rimborsate e, in entrambi i casi, in quanto siano consentite dalla legislazione fiscale dello Stato contraente nel quale è situata la stabile organizzazione; 

b) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, l'espressione "prestiti o debiti" designa, per quanto concerne l'India, prestiti o debiti espressamente autorizzati dal Governo dell'India; 

c) con riferimento all'articolo 20, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia, alle Ferrovie dello Stato italiano (FF.SS.), alle Poste dello Stato italiano (PP.TT.), all'Istituto Nazionale per il Commercio Estero Italiano (I.C.E.), all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (E.N.I.T.), nonché agli enti o alle istituzioni corrispondenti indiani, sono contemplate dalle disposizioni concernenti le funzioni pubbliche e, di conseguenza, dai paragrafi 1 e 2 del predetto articolo. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, di comune accordo, inserire nella lista precedente altri enti o istituti pubblici. 

d) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 4 (b), per "imposta non prelevata in tutto o in parte" s'intendono, per quanto concerne l'India, le somme che avrebbero dovuto essere corrisposte, come imposta indiana e con riferimento al periodo d'imposta, ma che non lo sono state in virtù di una deduzione accordata nella determinazione del reddito imponibile o di una esenzione o riduzione d'imposta concessa per detto anno ai sensi: i. delle sezioni 10(4), 10(4A), 10(4B), 10(15) (iv), 10A, 32AB, 80HH, 80HHC, 80-I e 80-0 dell'Income-Tax Act del 1961 (43 del 1961), in quanto vigenti e non modificate successivamente alla firma della presente Convenzione, o che lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da modificarne i principi generali; ii. delle altre disposizioni che possono successivamente introdurre un'esenzione o una riduzione d'imposta che le autorità competenti degli Stati contraenti ritengano concordemente analoghe nella sostanza, qualora esse non siano state successivamente modificate oppure lo siano state soltanto in minima parte ed in modo tale da non modificarne i principi generali. 

e) con riferimento all'articolo 26, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con l'ordinaria procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione; 

f) con riferimento al paragrafo 3, dell'articolo 29 le disposizioni in esso contenute non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire alle autorità competenti degli Stati contraenti di trovare un accordo amichevole in ordine ad una procedura diversa per concedere i benefici fiscali previsti dalla presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. 

Fatto in duplice esemplare a New Delhi, il 19 febbraio 1993, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti testi avendo eguale valore ma prevalendo, in caso di dubbio, il testo inglese. 

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Inerenza ai fini Irap soddisfatta con deduzioni nei limiti del Tuir.

La circolare 36/E del 16 luglio fornisce ulteriori chiarimenti ai fini della corretta determinazione della base imponibile Irap e integra le precisazioni già contenute nella precedente circolare 27/2009.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 1, comma 50, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irap prevedendo, tra l'altro, lo "sganciamento" del tributo regionale dall'imposta sul reddito.

In altri termini, il legislatore ha reso irrilevanti ai fini Irap le variazioni fiscali operate ai fini Ires con l'obiettivo di rendere la base imponibile più aderente ai criteri adottati in contabilità nazionale per il calcolo del valore della produzione e del valore aggiunto nei vari settori economici.

 

Determinazione della base imponibile Irap

In linea generale, la rilevanza Irap dei componenti positivi e negativi di reddito segue il principio di derivazione dalle voci rilevanti del conto economico. In particolare, la base imponibile Irap è determinata mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).

La circolare ha chiarito, al riguardo, che ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito, è necessario che gli stessi siano connotati dal generale requisito di inerenza al valore della produzione Irap.

Tale inerenza è declinata dal contribuente nella compilazione del conto economico ed è sindacabile dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. In particolare, il sindacato di inerenza si pone con riferimento a determinati costi per i quali il Tuir introduce presunzioni legali di parziale inerenza, ponendo limiti alla relativa deducibilità.

In tali casi, per esigenze di semplificazione, la circolare ha ritenuto sussistente l'inerenza se il contribuente deduce ai fini Irap importi di ammontare non superiore a quelli determinati applicando le disposizioni previste per l'applicazione delle imposte sul reddito.

Ad esempio, se l'impresa sostiene degli oneri di utilità sociale che imputa in una voce rilevante del conto economico, tali oneri potranno essere dedotti dal tributo regionale secondo le limitazioni contenute nell'articolo 100 del Tuir. La deduzione per un ammontare non superiore a quello stabilito del Tuir, infatti, fa considerare sussistente il requisito dell'inerenza.

Analoghe considerazioni possono essere estese alle spese:

•relative ad apparecchiature per servizi di comunicazione, deducibili ai fini Ires nei limiti stabiliti dall'articolo 109, comma 9 del Tuir

•di rappresentanza, deducibili ai fini Ires con le limitazioni di cui all'articolo 108, comma 2, del Tuir

•relative a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, deducibili ai fini Ires nei limiti dell'articolo 164, comma 1, del Tuir.

La circolare fornisce, inoltre, due chiarimenti riguardanti la determinazione della base imponibile Irap in presenza di contributi erogati sulla base di norme di legge e di aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati industriali.

In particolare, i contributi correlati all'assunzione di nuovi dipendenti assumono rilevanza ai fini Irap nei limiti dell'ammontare del costo del personale ammesso in deduzione dal comma 4-quater dell'articolo 11 del decreto Irap (Dlgs 446/1997).

Anche ai fini Irap, inoltre, si applica l'indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali prevista - dall'articolo 36, comma 7, del decreto legge 223/2006 - ai fini Ires. In altri termini, il valore delle aree sottostanti o di pertinenza dei fabbricati strumentali, determinato con le regole forfetarie stabilite dai commi 7 e 7-bis del citato articolo 36, non è deducibile neppure dall'imponibile Irap.

Con specifico riferimento alla determinazione della base imponibile Irap delle banche, la circolare ha precisato, infine, che le componenti valutative che possono assumere rilevanza al momento della cessione dei crediti sono esclusivamente quelle imputate in bilancio in vigenza del nuovo regime. Restano, al contrario, escluse dal computo della base imponibile le rettifiche e le riprese di valore operate prima delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, vale dire quando la deducibilità/imponibilità di tali componenti, sulla base della previgente formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, non era in ogni caso ammessa dal legislatore.

 

Regime transitorio

La circolare ha fornito, inoltre, alcuni chiarimenti su come dedurre dalla base imponibile Irap il maggior valore fiscale di un bene materiale rispetto a quello civilistico.

Può verificarsi, infatti, che il bene abbia, nel periodo d'imposta 2008, un valore fiscale più alto rispetto al valore civile in quanto sul bene stesso sono state effettuate:

•quote di ammortamento non dedotte nella previgente disciplina, perché eccedenti i limiti fiscalmente ammessi

•svalutazioni di beni materiali imputate in bilancio ante riforma Irap ma irrilevanti ai fini del tributo regionale

•rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 469 e seguenti della legge 266/2005 in cui gli effetti fiscali si producevano solo a partire dal 1° gennaio 2008 mentre quelli civili emergevano già dal 2006.

La circolare ha precisato che, in tutte le fattispecie sopra evidenziate, il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap a partire dall'esercizio successivo a quello in cui si conclude l'ammortamento contabile, nei limiti dell'importo derivante dall'applicazione dei coefficienti tabellari previsti dal d.m. 31 dicembre 1988.

Tale criterio era stato già affermato nella precedente circolare 27/2009, con riferimento alla deducibilità delle quote di ammortamento non dedotte nella previgente disciplina. La circolare, in sostanza, ha esteso la regola anche alla deducibilità del maggior valore derivante da svalutazioni operate ante riforma Irap e da rivalutazioni effettuate ai sensi della legge 266/2005.


Fonte: Agenzia Entrate

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Bonus arredi per ogni abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia.

Bonus arredi, istruzioni per l'uso. Con la circolare n. 35/E del 16 luglio, l'agenzia delle Entrate illustra l'agevolazione introdotta dal decreto legge 5/2009 a favore di chi acquista mobili ed elettrodomestici per arredare immobili oggetto di ristrutturazione e consistente in una detrazione Irpef del 20% della spesa sostenuta.

Chi può accedere alla detrazione

Il bonus riguarda i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possono beneficiare della detrazione del 36%. Gli interventi devono essere stati avviati dopo il 1° luglio 2008, così come indicato nella comunicazione preventiva di inizio lavori inviata al Centro operativo di Pescara.

Gli interventi edilizi agevolati con il bonus ristrutturazioni che consentono l'accesso all'ulteriore bonus arredi sono esclusivamente quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31 della legge 457/1978, lettere b, c e d), effettuati su unità immobiliari residenziali. Pertanto, la detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta in caso di lavori condominiali, di interventi di manutenzione ordinaria, di realizzazione di garage e posti auto pertinenziali, e di acquisto o assegnazione di immobile facente parte di un edificio ristrutturato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia.

I beni che danno diritto al bonus

La detrazione spetta per le spese, sostenute dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, finalizzate all'arredo dell'immobile in ristrutturazione. I beni agevolabili sono i mobili, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, i televisori e i computer. Il loro acquisto deve avvenire necessariamente tramite bonifico bancario o postale riportante causale del versamento, codice fiscale di chi paga e codice fiscale (o partita Iva) del beneficiario del pagamento.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, la norma specifica che non vi rientrano frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, fino a tutto il 2010, un'altra disposizione normativa già riconosce - in caso di acquisto di un nuovo apparecchio di classe energetica non inferiore ad A+ e contestuale "rottamazione" dell'usato - la detrazione del 20%, fino a un valore massimo della stessa di 200 euro per ciascun apparecchio. I due benefici (bonus arredi e detrazione del 20%) sono comunque cumulabili.

Consistenza del beneficio

L'agevolazione per chi arreda l'immobile ristrutturato consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10mila euro e ripartita in cinque quote annuali; pertanto, la detrazione annua non potrà essere superiore a 400 euro.

Il tetto di 10mila euro - sottolinea la circolare - deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Pertanto:

•se la spesa è sostenuta da più contribuenti, l'agevolazione è comunque calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a 10mila euro

•se il contribuente ha effettuato lavori che danno diritto al 36% su più appartamenti, il bonus arredi spetta per ciascuno di essi (in pratica, per ogni unità abitativa, saranno agevolabili le relative spese sostenute fino all'importo massimo di 10mila euro), sempre che ovviamente siano stati rispettati tutti gli adempimenti richiesti per la fruizione del bonus ristrutturazioni.

Bonus anche senza i provvedimenti per il monitoraggio

La circolare precisa infine che il riconoscimento del beneficio non è subordinato ai provvedimenti che il ministero per lo Sviluppo economico è chiamato ad adottare per monitorare gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'agevolazione. Pertanto, anche in assenza di tali provvedimenti, il bonus spetta comunque per gli acquisti effettuati dal 7 febbraio scorso.


Fonte: Agenzia Entrate

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Assegni con tempi abbreviati.

Il Decreto Legge numero 78 del 2009 introduce delle disposizioni relative ai giorni di valuta per gli assegni circolari e bancari; secondo quanto contenuto negli emendamenti presentati alla Camera, a decorrere dal 1° Novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai oltrepassare, per gli assegni circolari, quattro giorni lavorativi successi alla data del versamento e, per gli assegni bancari, cinque giorni lavorativi.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Deducibilità anche se la clientela è solo potenziale.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che solamente le spese di ospitalità sopportate a diretto vantaggio della clientela possono essere dedotte per intero, anche se si tratta di clienti solo potenziali; inoltre, anche gli oneri diretti a beneficio di altri soggetti possono rilevare in applicazione del principio generale di inerenza stabilito dall'articolo 109 del Tuir.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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martedì 14 luglio 2009

Quesito: chiarimento iva 2009.

Quest’anno è previsto che la dichiarazione Irap debba essere compilata separatamente dalla dichiarazione IVA. Vorrei sapere se per la compilazione di quest’ultima deve essere utilizzato il modello autonomo, anziché quello dell’Unico ENC, come fatto in passato.

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Quesito: Fattura di Prestazioni a Soc. Indiana.

abbiamo emesso alcune fatture Fuori campo IVA ex art.7 DPR 633/72 (per prestazioni e spese viaggio) ad una società Indiana per attività di consulenza svolte sul posto. In sede di pagamento hanno decurtato il 20% a titolo di “20% withholding tax payable to the Indian Government as per the bilateral agreement with the Italian Government”. E’ corretto ? Come possiamo recuperare in Italia il 20% non pagato ?

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Quesito: Inquadramento e codice attività.

ho una ditta individuale, il mio lavoro consiste nella realizzazione di siti internet. Sono iscritta alla Camera di Commercio come artigiana. Mi hanno consigliato di cambiare la mia attività inquadrandomi come libero professionista. Mi può dare un consiglio? Mi può dire a quale codice di attività può appartenere la mia tipologia di lavoro?

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Quesito: eredità e successione.

Mio padre è morto circa 15 anni fa e possiede con mia madre la casa dove abitano, più tre terreni agricoli. Siamo 11 figli e mia madre è ancoro in vita. chiedo come vanno suddivisi i bene di mio padre, quali spettano a mia madre e come dobbiamo fare se uno dei figli non accetta un accordo.

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Trattamento dei costi per eventi con i soli dipendenti in azienda.

Spese di rappresentanza deducibili dal reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui vengono sostenute e non più in modo forfetario, ma in funzione del volume dei ricavi secondo un determinato plafond.

La circolare 34/E del 13 luglio illustra le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007, articolo 1, comma 33, lettera p) e dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2008, fornendo indicazioni ai contribuenti anche sulla documentazione necessaria per ottenere la deduzione e su come indicare le spese in dichiarazione.

Inerenza e congruità

La circolare ricorda in primo luogo quali sono i criteri che qualificano le spese di rappresentanza, riportando la casistica individuata dal decreto Mef.

Inerenza e congruità sono i due requisiti che le spese di rappresentanza devono possedere per garantirsi la deducibilità. Deve quindi trattarsi di spese gratuite (elemento che le contraddistingue dalle spese di pubblicità) finalizzate alla promozione sul mercato delle attività e/o dei beni o servizi dell'azienda o alla gestione delle pubbliche relazioni; inoltre, devono essere ragionevoli, cioè funzionali al raggiungimento di obiettivi economici, oppure coerenti con le pratiche e gli usi commerciali propri del settore in cui opera l'impresa.

Tipologia di spese

Sono spese di rappresentanza - per citare solo qualche esempio - quelle sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o dell'inaugurazione di nuovi stabilimenti o uffici o ancora in occasione di mostre e fiere in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa; quelle per viaggi turistici durante i quali si svolgono attività di promozione di beni e servizi prodotti o ceduti dall'azienda.

A tal proposito, la circolare puntualizza che non possono essere qualificate di rappresentanza le spese sostenute per eventi aziendali cui partecipano esclusivamente dipendenti dell'impresa, in quanto, non configurandosi come "significativa attività promozionale", viene meno il requisito della ragionevolezza.

Per quanto riguarda i viaggi turistici con promozione di beni e servizi, l'impresa deve attestare, tramite idonea documentazione, l'effettivo svolgimento e la "significatività" delle attività promozionali.

Infine, per gli eventi di intrattenimento in occasione di mostre e fiere, occorre documentare la circostanza che i propri beni siano stati effettivamente esposti.

Plafond di deducibilità

Le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per gli esercizi precedenti, valgono ancora i "vecchi" criteri: deduzione forfetaria di un terzo delle spese, suddivisa in parti uguali nel periodo di sostenimento e nei quattro successivi.

Secondo le nuove disposizioni, le spese sono deducibili in funzione dei ricavi e dei proventi della gestione dichiarati nel periodo d'imposta in cui sono effettuate.

In pratica, possono essere dedotte entro un determinato importo ("plafond di deducibilità") pari:

•all'1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro

•allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

•allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.

La parte delle spese che eccede il plafond non può essere dedotta e in dichiarazione andrà indicata come variazione in aumento; se invece il tetto delle spese è inferiore al plafond previsto, la differenza non potrà essere utilizzata come copertura di spese sostenute in esercizi successivi.

In dichiarazione, l'intero importo delle spese di rappresentanza va riportato come variazione in aumento, quello delle spese deducibili come variazione in diminuzione. Nell'esempio, quindi, la società, in Unico 2009, indicherà tra le variazioni in aumento, all'interno del quadro RF, rigo RF24, colonne 1 e 2, l'importo di 400.000. Nel rigo RF43, invece, colonna 1 e 2, tra le variazioni in diminuzione, andrà riportato 350.000.

In presenza di spese di rappresentanza sostenute in periodi di imposta in cui era in vigore la precedente disciplina, nel rigo RF43 andranno indicate anche le variazioni in diminuzione relative ai "quinti" delle spese la cui deduzione è stata rinviata.

Beni di valore non superiore a 50 euro

La circolare, dopo aver ricordato che la Finanziaria ha elevato a 50 euro (rispetto ai precedenti 25,82 euro) il limite del valore unitario dei beni la cui distribuzione gratuita è integralmente deducibile e che il decreto Mef ne ha stabilito l'irrilevanza ai fini della determinazione dell'importo complessivo delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità, sottolinea che tale disposizione si applica esclusivamente ai "beni" e non anche alle spese relative a "servizi".

Inoltre, tali omaggi devono comunque essere effettuati con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondere ai criteri di ragionevolezza e coerenza.

Quando poi l'omaggio è composto da più beni (ad esempio, un cesto natalizio), il limite di 50 euro va riferito al valore complessivo dell'omaggio e non a quello dei singoli beni che lo compongono.

Vitto e alloggio

Ulteriori chiarimenti riguardano le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (diverse da quelle che costituiscono spese per prestazioni di lavoro) che si configurano come spese di rappresentanza. Esse soggiacciono prima alla limitazione prevista dall'articolo 109, comma 5, del Tuir (deducibilità nei limiti del 75%) e poi vanno sommate alle eventuali altre spese di rappresentanza per l'applicazione della deducibilità entro i limite di congruità.

Esempio tratto dalla circolare

Si consideri l'ipotesi di un'impresa che nell'anno d'imposta 2009 abbia conseguito ricavi ed altri proventi della gestione caratteristica per euro 70.000.000 e abbia sostenuto spese di rappresentanza per euro 400.000, così suddivise:

a) spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande - qualificabili come spese di rappresentanza - pari ad euro 100.000;

b) spese di rappresentanza - diverse dalle precedenti - pari ad euro 300.000. Preliminarmente, le spese di cui al punto a) dovranno essere assoggettate al limite di deducibilità del 75 per cento previsto dall'articolo 109, comma 5, per cui l'importo teoricamente deducibile sarà pari ad euro 75.000 (100.000 x 75%).

Tale importo (75.000) dovrà essere sommato all'importo delle altre spese di rappresentanza (300.000); l'importo complessivo di tali spese, pari a 375.000, dovrà essere confrontato con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, pari a euro 350.000.

Ne consegue che l'impresa, nell'anno d'imposta 2009, potrà dedurre spese di rappresentanza per un importo pari al suddetto plafond, mentre l'eccedenza rispetto al totale delle spese sostenute, pari ad euro 50.000 (400.000 - 350.000), dovrà essere ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Imprese di nuova costituzione

Trattamento speciale per le imprese di nuova costituzione. Nella fase di start up, infatti, di norma accade che vengono sostenuti costi rilevanti prima di conseguire ricavi, con impossibilità quindi di dedurre le spese. Per evitare tale inconveniente, la norma consente la deduzione delle spese di rappresentanza nell'anno di conseguimento dei primi ricavi e in quello successivo. Ciò è possibile se le medesime spese effettuate nei due periodi sono inferiori al relativo plafond di deducibilità.

Sono escluse da tale agevolazione le spese per ospitalità dei clienti in quanto - per espressa previsione normativa - "non costituiscono spese di rappresentanza" e i piccoli omaggi di valore unitario, poiché non soggetti ai limiti quantitativi previsti dal decreto e deducibili per intero nell'esercizio di sostenimento.

Spese di ospitalità

Non sono spese di rappresentanza e quindi sono pienamente deducibili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti (attuali o potenziali) in occasione di mostre, fiere, visite agli stabilimenti dell'impresa. Per la loro forte connotazione commerciale, in quanto strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell'impresa, sono considerate alla stregua dei costi ordinari di produzione e, quindi, non soggette alle limitazioni previste per le spese di rappresentanza.

La circolare precisa che non rientrano in tale previsione le spese di ospitalità sostenute per soggetti diversi dai clienti, quali i fornitori e i giornalisti che partecipano all'evento e gli agenti della stessa impresa, non sussistendo un collegamento diretto tra le spese e il conseguimento di ricavi.

Se la spesa è effettuata in modo indistinto per clienti e altri destinatari (ad esempio, un buffet in occasione di una fiera), la stessa viene considerata di rappresentanza e sottoposta allo specifico regime fiscale.

Attività di controllo

Per consentire all'Amministrazione finanziaria un'efficace attività di controllo, la norma richiede l'assolvimento di determinati oneri documentali.

Relativamente alle spese di ospitalità dei clienti, occorre tenere un'apposita documentazione dalla quale risultino le generalità degli ospiti, durata e luogo dell'evento e la natura dei costi sostenuti. In particolare - specifica la circolare - deve risultare il nesso "tra la spesa sostenuta a favore dei clienti, anche potenziali, e la loro partecipazione all'evento promozionale".

Per le spese di rappresentanza, l'Amministrazione finanziaria può richiedere al contribuente di fornire indicazioni sull'ammontare complessivo delle erogazioni e su quello di ricavi e proventi utilizzati per calcolare la percentuale di deducibilità.

Indetraibilità Iva

La norma dispone che l'Iva sulle spese di rappresentanza è indetraibile. Fanno eccezione quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.

Se il contribuente, precedentemente all'entrata in vigore del decreto, ha liquidato l'imposta esercitando il diritto alla detrazione su spese per le quali, in base ai nuovi criteri, lo stesso non spetta più, potrà effettuare il conguaglio della detrazione in sede di dichiarazione annuale Iva, senza sanzioni e interessi.


Fonte: Agenzia Entrate

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lunedì 13 luglio 2009

Convenzione contro la doppia imposizione Italia - Olanda.

CONVENZIONE TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL REGNO DEI PAESI BASSI

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

desiderosi di sostituire con una nuova Convenzione la Convenzione firmata a l'Aja il 24 gennaio 1957 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I - Campo di applicazione della Convenzione

Articolo 1 - Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati.

Articolo 2 - Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno degli Stati, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari pagati dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne i Paesi Bassi:

- l'imposta sul reddito;

- l'imposta sugli stipendi, salari, pensioni;

- l'imposta sulle società ivi compresa la quota del Governo sugli utili netti derivanti dallo sfruttamento di risorse naturali determinate in base alla Legge mineraria del 1810 relativamente alle concessioni assegnate dal 1967, o ai sensi della Legge mineraria per la piattaforma continentale del 1965;

1 L. 26 luglio 1993, n. 305 Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 agosto 1993, n. 194, S.O. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a L'Aja l'8 maggio 1990. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 3 settembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convezione qui allegata; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell'art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 3 ottobre 1993 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

- l'imposta sui dividendi;

- l'imposta sul patrimonio;

- l'imposta comunale sugli immobili; ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «l'imposta dei Paesi Bassi»);

b) per quanto concerne l'Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

- l'imposta locale sui redditi; ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «l'imposta italiana»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che saranno istituite dopo la firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o le sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II - Definizioni

Articolo 3 - Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine « Stato» designa, come il contesto richiede, i Paesi Bassi o l'Italia; il termine « Stati» designa i Paesi Bassi e l'Italia;

b) il termine «Paesi Bassi» designa la parte del Regno dei Paesi Bassi che è situata in Europa e la parte del fondo marino e del suo sottosuolo situata al disotto del mare del Nord, sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita, conformemente al diritto internazionale, diritti di sovranità;

c) il termine « Italia» designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia le quali, conformemente al diritto consuetudinario internazionale ed alle leggi italiane concernenti l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone all'interno delle quali i diritti di sovranità italiani relativi al fondo e al suo sottosuolo, così come alle loro risorse naturali, possono essere esercitati;

d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le society ed ogni altra associazione di persone;

e) il termine « society» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) le espressioni « impresa di uno degli Stati)) e « impresa dell'altro Stato)) designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno degli Stati e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;

g) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;

h) il termine "nazionali" designa:

i) tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno degli Stati;

ii) tutte le persone giuridiche, society di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno degli Stati;

i) l'espressione «Autorità competente» designa:

i) nei Paesi Bassi: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante debitamente autorizzato;

ii) in Italia: il Ministero delle finanze.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di ciascuno degli Stati, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 - Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno degli Stati)) designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 - Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione» se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per la impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno degli Stati per conto di un'impresa dell'altro Stato - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno degli Stati ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno degli Stati controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III - Tassazione dei redditi

Articolo 6 - Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili)) ha il significato che ad essa attribuisce il diritto dello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì «beni immobili)) l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1, si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7 - Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno degli Stati svolge la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono a detto Stato di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune («pool»), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 - Imprese associate Allorché:

a) un'impresa di uno degli Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno degli Stati e di un'impresa dell'altro Stato, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state concluse tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10 - Dividendi

1. I dividendi pagati da una society residente di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato di cui la society che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

a) i) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una society che ha detenuto oltre il 50 per cento delle azioni con diritto di voto della society che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, e

ii) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una society che non ha diritto al trattamento previsto al punto precedente i) ma che ha detenuto il 10 per cento o più delle azioni con diritto di voto della society che paga i dividendi durante un periodo di 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi; e

b) il 15 per cento, in tutti gli altri casi. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della society per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Una persona residente dei Paesi Bassi che riceve dividendi distribuiti da una society residente dell'Italia ha diritto al rimborso dell'ammontare corrispondente alla «maggiorazione di conguaglio» afferente tali dividendi, se dovuta da detta society, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa society che in questo caso agisce a suo nome e per conto di detto residente dei Paesi Bassi. La presente disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. La society distributrice può pagare l'ammontare suddetto a un residente dei Paesi Bassi al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre, nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento, lo stesso ammontare dall'imposta da essa dovuta. Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla «maggiorazione di conguaglio» spetta a un residente dei Paesi Bassi a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2, a), che egli detenga le azioni durante un periodo di 12 mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della society distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla society per il periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla «maggiorazione di conguaglio» ed effettivamente versata all'Erario.

4. Le autorità competenti dei due Stati stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. a) Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, nonché i redditi dei crediti portanti una clausola di partecipazione agli utili ed i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la society distributrice.

b) Sono altresì considerati come dividendi pagati da una society residente dell'Italia gli importi lordi rimborsati a titolo della «maggiorazione di conguaglio» di cui al paragrafo 3 ed afferenti i dividendi pagati da detta society.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato di cui è residente la society che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

7. Qualora una society residente di uno degli Stati ricavi utili o redditi dall'altro Stato, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla society, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della society, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato.

Articolo 11 - Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati sono esenti da imposta in detto Stato se:

a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato, una sua suddivisione politica o amministrativa od un suo ente locale, o

b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) appartenenti interamente a questo Stato, a una sua suddivisione politica o amministrativa, o a un suo ente locale, o

c) gli interessi sono pagati ad altri istituti od organismi (compresi gli istituti finanziari) a motivo di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati.

4. Le Autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono; esso non comprende, tuttavia, i redditi considerati all'articolo 10.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in questo altro Stato secondo la propria legislazione interna.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e che come tale ne sopporta l'onere, detti interessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno degli Stati e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 - Canoni

1. I canoni provenienti da uno degli Stati e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti dei due Stati regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di questo paragrafo.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno degli Stati quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno degli Stati, ha in uno degli Stati una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 - Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno degli Stati ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi ed aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato di cui l'alienante è residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno degli Stati di prelevare, in conformità della propria legislazione, un'imposta sugli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di diritti di godimento di una society residente di detto Stato il cui capitale sia, in tutto o in parte, ripartito in azioni, allorché detti utili siano realizzati da una persona fisica residente dell'altro Stato, la quale abbia la nazionalità del primo Stato senza possedere quella dell'altro Stato e sia stata residente del primo Stato durante gli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione.

Articolo 14 - Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma solamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 - Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato, sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno degli Stati riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 16 - Compensi e gettoni di presenza

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni che un residente di uno degli Stati riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le retribuzioni suddette che sono percepite da persone che esercitano funzioni effettive e permanenti in una stabile organizzazione situata nello Stato diverso da quello di cui la società è residente e che come tali sono a carico di detta stabile organizzazione, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 - Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno degli Stati ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Articolo 18 - Pensioni

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno degli Stati in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non aventi carattere periodico, pagate a un residente di uno degli Stati che possiede la nazionalità dell'altro Stato senza possedere quella del primo Stato, relative ad un cessato impiego esercitato nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 19 - Funzioni pubbliche

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato in cui i servizi sono resi qualora il beneficiario delle remunerazioni sia un residente di detto Stato:

i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza possedere quella dell'altro Stato, o

ii) che, senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era un residente del primo Stato prima di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato se il beneficiario è un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato da dove provengono le pensioni.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate a titolo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20 - Professori e ricercatori

1. Le remunerazioni che un professore, un altro membro del corpo insegnante o un ricercatore che è, o che era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo fine di insegnarvi o di svolgervi ricerche, riceve in corrispettivo di queste attività non sono imponibili in questo Stato per un periodo non superiore a due anni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle remunerazioni ricevute in corrispettivo di lavori di ricerca intrapresi non nell'interesse pubblico ma principalmente in vista della realizzazione di un particolare vantaggio a favore di una o più persone determinate.

Articolo 21 - Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno degli Stati, un residente dell'altro Stato e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Articolo 22 - Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno degli Stati, di qualsiasi provenienza, che non sono trattati nei precedenti articoli della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno degli Stati, eserciti nell'altro Stato sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione interna.

Capitolo IV - Imposizione del patrimonio

Articolo 23 - Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall'articolo 6, posseduti da un residente di uno degli Stati e situati nell'altro Stato, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, è imponibile soltanto nello Stato dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno degli Stati è imponibile soltanto in detto Stato.

Capitolo V

Articolo 24 - Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni

1. I Paesi Bassi, nel prelevare le imposte a carico dei loro residenti, potranno includere nella base cui l'imposta è commisurata, gli elementi di reddito o del patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia.

2. Tuttavia, se un residente dei Paesi Bassi riceve elementi di reddito o possiede elementi di patrimonio che, in virtù degli articoli 6, 7, 10 paragrafo 6, 11 paragrafo 6, 12 paragrafo 4, 13 paragrafi 1 e 2, 14, 15 paragrafo 1, 16, 19, 22 paragrafo 2 e 23 paragrafi 1 e 2, della presente Convenzione, sono imponibili in Italia e che sono inclusi nella base prevista al paragrafo 1, i Paesi Bassi esenteranno tali elementi accordando una riduzione della loro imposta. Questa riduzione è calcolata conformemente alle disposizioni della legislazione olandese intese ad evitare le doppie imposizioni con le modifiche che essa può subire, senza che ne vengano modificati i princìpi generali. A tal fine, gli elementi suddetti sono considerati inclusi nell'ammontare complessivo degli elementi di reddito o del patrimonio che, in virtù di tali disposizioni, sono esenti dall'imposta olandese.

3. Inoltre, i Paesi Bassi accorderanno una deduzione dall'imposta olandese così calcolata sugli elementi di reddito imponibili in Italia ai sensi degli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 2, 12 paragrafo 2 e 17 della presente Convenzione, nella misura in cui tali elementi siano compresi nella base prevista al paragrafo 1. L'ammontare di questa deduzione è pari all'imposta pagata in Italia su questi elementi di reddito, ma non eccede l'ammontare della riduzione che verrebbe accordata se gli elementi di reddito compresi nella base imponibile fossero i soli elementi di reddito esenti dall'imposta olandese in virtù delle disposizioni della legislazione olandese intesa ad evitare le doppie imposizioni.

4. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nei Paesi Bassi, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non vi si oppongano. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nei Paesi Bassi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana. Gli incentivi agli investimenti e i pagamenti per i disinvestimenti previsti dalla Legge olandese sui Fondi di investimento non saranno presi in considerazione nel determinare l'ammontare dell'imposta olandese.

5. Se degli utili, che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'articolo 13, paragrafo 5, o dei redditi che sono imponibili in uno degli Stati secondo l'articolo 18, paragrafo 2, affluiscono o sono pagati ad un residente dell'altro Stato, il primo Stato accorda una deduzione dalla propria imposta relativa a tali utili o redditi di un ammontare pari all'imposta prelevata dall'altro Stato su detti utili o redditi. In tal caso, la deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota dell'imposta relativa a tali utili o redditi, calcolata prima della deduzione, corrispondente agli utili o redditi imponibili nel primo Stato.

Capitolo VI - Disposizioni speciali

Articolo 25 - Non discriminazione

1. I nazionali di uno degli Stati non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno, essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno degli Stati o di entrambi gli Stati.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno degli Stati di accordare ai residenti dell'altro Stato le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno degli Stati ad un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno degli Stati nei confronti di un residente dell'altro Stato sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno degli Stati, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 26 - Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno degli Stati o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la stessa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione interna di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le Autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 27 - Scambio di informazioni

1. Le Autorità competenti dei due Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle della legislazione interna degli Stati relativa alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato sono tenute segrete come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati l'obbligo:

a) di adottare misure amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato;

c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 28 - Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 29 - Estensione territoriale

1. La presente Convenzione potrà essere estesa, interamente o con le modifiche necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi situate al di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche e alle condizioni, ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilità, che saranno stabilite di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche, o seguendo ogni altra procedura conforme alle disposizioni costituzionali dei due Stati.

2. A meno che non sia diversamente convenuto, quando la Convenzione avrà termine, essa cesserà di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in base al presente articolo.

Capitolo VII - Disposizioni finali

Articolo 30 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui i due Governi si saranno data comunicazione dell'adempimento delle formalità costituzionalmente richieste nei loro rispettivi Paesi2.

2. La Convenzione si applicherà:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore;

b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e periodi d'imposta che iniziano a partire dal primo gennaio dell'anno dell'entrata in vigore.

3. L'entrata in vigore della presente Convenzione porrà fine alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con scambio di lettere, firmata all'Aja il 24 gennaio 19573. Le disposizioni di detta Convenzione cesseranno di applicarsi a partire dalla data dalla quale le disposizioni corrispondenti della presente Convenzione si applicheranno per la prima volta in base al precedente paragrafo 2.

2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 3 settembre 1993 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della presente Convenzione; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 3 ottobre 1993 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226).

3 La Convenzione del 24 gennaio 1957 è stata ratificata con L. 18 giugno 1960, n. 704 (Gazz. Uff. 22 luglio 1960, n. 179), ed è entrata in vigore il 18 novembre 1960 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 1 ° dicembre 1960, n. 294).

Articolo 31 - Denuncia

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati. Ciascuno degli Stati può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno solare e a partire dal quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte: ai redditi attribuiti o messi in pagamento al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;

b) con riferimento alle altre imposte: per gli anni e i periodi d'imposta che terminano al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a l'Aja l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e italiano, prevarrà il testo francese.

PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. All'articolo 2

Se successivamente alla data della firma della Convenzione viene introdotta in Italia un'imposta sul patrimonio, l'Italia potrà richiedere ai Paesi Bassi l'inclusione di detta imposta nella Convenzione conclusa in data odierna.

2. All'articolo 4

a) Una persona fisica che dimora a bordo di una nave, senza avere un effettivo domicilio in uno degli Stati, sarà considerata residente dello Stato in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave.

b) Ai fini della presente Convenzione una persona fisica che è membro di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati nell'altro Stato o in un terzo Stato e che possiede la nazionalità dello Stato di invio, è considerata residente dello Stato di invio se essa è sottoposta in detto Stato agli stessi obblighi concernenti le imposte sul reddito e sul patrimonio dei residenti di detto Stato.

3. All'articolo 7

a) Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 7, quando un'impresa di uno degli Stati vende merci o esercita un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo ricevuto dall'impresa ma sulla base della remunerazione attribuibile all'effettiva attività svolta dalla stabile organizzazione per dette vendite o per la predetta attività. Nel caso di contratti di studio, di fornitura, di installazione o di costruzione di attrezzature o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, o di opere pubbliche, quando l'impresa ha una stabile organizzazione, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo del contratto, ma sono determinati solamente sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita da tale stabile organizzazione nello Stato in cui la stessa è situata. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguito dalla sede dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui detta impresa è residente.

b) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7 si intendono per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» le spese che sono direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

4. All'articolo 9

a) Resta inteso che il fatto che le imprese associate abbiano concluso degli accordi, quali accordi per ripartire i costi o accordi generali di servizio per, o basati su imputazione di spese di direzione, di costi generali di amministrazione, di costi tecnici e commerciali, di costi di ricerca e sviluppo e di altri costi similari, non costituisce di per sé una condizione prevista nell'articolo 9.

b) Se uno degli Stati opera, in conformità al principio stabilito dal presente articolo, un aggiustamento dell'imposta dovuta da una persona, l'altro Stato, nella misura in cui riconosce che detto aggiustamento è stato operato in conseguenza di condizioni che sarebbero state concluse tra persone indipendenti, procede ad un aggiustamento appropriato dell'imposta dovuta dalle persone che sono in relazione con detta persona e che sono assoggettate alla giurisdizione fiscale di detto altro Stato; tale aggiustamento sarà operato solo in conformità della procedura amichevole stabilita all'articolo 26 della Convenzione nonché del paragrafo 11 del presente protocollo.

5. Agli articoli 10, 11 e 12

Le organizzazioni internazionali, i loro organi e i loro funzionari, che si trovano nel territorio di uno degli Stati non hanno diritto, nell'altro Stato, alle riduzioni o esenzioni di imposta previste agli articoli 10, 11 e 12 per quanto riguarda i dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, qualora detti redditi non sono assoggettati all'imposta sul reddito nel primo Stato.

6. Agli articoli 10, 11, 12 e 22

Per quanto concerne il paragrafo 6 dell'articolo 10, il paragrafo 6 dell'articolo 11, il paragrafo 4 dell'articolo 12 e il paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata nel senso che costituisca una deroga ai princìpi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.

7. Agli articoli 11 e 12

La fissazione delle aliquote di ritenuta alla fonte previste al paragrafo 2 dell'articolo 11 e al paragrafo 2 dell'articolo 12 tiene conto del fatto che nei Paesi Bassi non esiste un'imposta speciale alla fonte sugli interessi e sui canoni pagati a non residenti.

8. All'articolo 16

L'espressione «membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza» designa:

a) nel caso di una society che è residente dei Paesi Bassi un «bestuurder» o «commissaris»;

b) nel caso di una society che è residente dell'Italia un membro del «consiglio d'amministrazione» o del «collegio sindacale».

9. All'articolo 19

a) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dai servizi o organismi italiani seguenti:

- l'Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato (F.S.);

- l'Amministrazione dei Servizi delle poste e telecomunicazioni; - l'Ente italiano per il turismo (E.N.I.T.);

- l'Istituto per il commercio con l'estero (I.C.E.); - la Banca d'Italia.

b) Quando, in conformità alle disposizioni dell'articolo 19, le remunerazioni e le pensioni che un residente di uno degli Stati riceve sono esentate da imposta in detto Stato, questo può tuttavia, per calcolare l'ammontare dell'imposta sulla parte residua dei redditi o del patrimonio di tale residente, tener conto delle remunerazioni e delle pensioni esentate.

10. All'articolo 24

Resta inteso che per il calcolo della riduzione menzionata all'articolo 24, paragrafo 2, gli elementi del patrimonio previsti all'articolo 23, paragrafo 1 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei debiti garantiti da ipoteca su detto patrimonio e gli elementi del patrimonio considerati all'articolo 23, paragrafo 2 saranno presi in considerazione per il loro valore al netto del valore dei debiti che si ricollegano effettivamente alla stabile organizzazione o alla base fissa.

11. All'articolo 26

a) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 26, all'espressione «indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale» si attribuisce il significato secondo cui l'avvio della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione.

b) Si possono operare aggiustamenti di imposte ai sensi del presente articolo soltanto prima della determinazione definitiva di dette imposte.

12. a) Per quanto concerne l'Italia e ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte con le aliquote stabilite dalla legislazione interna italiana saranno rimborsate su domanda dell'interessato quando il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le domande di rimborso, da presentare nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, devono essere accompagnate da una attestazione ufficiale delle competenti Autorità olandesi certificante che le condizioni richieste per beneficiare degli esoneri o delle riduzioni previste dalla Convenzione sono assolte. La presente disposizione non esclude l'interpretazione secondo la quale le competenti Autorità italiane possono stabilire altre procedure per l'applicazione delle riduzioni di imposta cui di diritto la Convenzione.

b) Per quanto concerne i Paesi Bassi, le domande di rimborso dell'imposta olandese riscossa non in conformità delle disposizioni della presente Convenzione devono essere presentate all'Autorità competente che ha riscosso l'imposta nei termini previsti dalla legislazione olandese.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a l'Aja, l'8 maggio 1990, in duplice esemplare, in lingua olandese, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione tra il testo olandese e quello italiano, prevarrà il testo francese.

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Quesito: dichiarazione dei redditi lavoratore estero.

Sono un italiano, lavoro e vivo all'estero (olanda) da alcuni anni; Nonostante mi sia iscritto all'anagrafe comunale estera (non sono iscritto all'AIRE) non ho ancora cancellato la mia residenza in Italia( risulto ancora iscritto all'anagrafe comunale in Italia)Ho un contratto di lavoro a temp ind in Olanda e faccio la dichiarazione dei redditi in questo paese, ho un contratto di affitto e sono su territorio olandese per piu' di 183 giorni all'anno ;Domanda: Vorrei tornare in italia l'anno prossimo, potrebbe il fisco italiano tassare il mio reddito da lavoratore dipendente olandese(in regime TAX free tra l'altro, organizzazione comunitaria) per tutti gli anni trascorsi all'estero?

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Quesito: errore scelta regime dei minimi.

il mio commercialista fine 2007 inizio 2008 all' uscita della legge finanziaria 2008 mi ha detto che io rientravo nel regime dei minimi, ma ha distanza di un anno e mezzo con la compilazione del modello unico Persone Fisiche per i redditi del 2008 (GIUGNO/LUGLIO 2009) mi dice che non ho diritto a questo regime.Il fatto che per tutto il 2008 e i primi sei mesi del 2009 ho fatturato con la dicitura (REGIME FISCALE PER CONTRIBUENTI MINIMI - ART. 1 COMMI DA 96 A 117, DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008) non prendendo iva ne versando iva e neanche acconti. Vorrei sapere a cosa vado incontro?Come tutelarmi nei confronti del fisco?Cosa deve fare il mio commercialista in questi casi visto che la colpa e tutta sua? N.B.Dopo un anno e mezzo legge la FINANZIARIA 2008 dicendomi che non ho diritto perché percepisco il 9% da un'altra società (per il 2008 un reddito di € 3.456,00)Moglie e figlio a carico.

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sabato 11 luglio 2009

Deposito Iva per conto terzi Ue.

La società che vuole istituire un deposito Iva per la custodia di beni per conto di un soggetto non residente e la successiva vendita della merce all'interno del locale, deve assumere i panni di rappresentante fiscale e "formalizzare" sia l'acquisto intracomunitario che la successiva vendita dei beni introdotti.

Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'Agenzia con la risoluzione n. 180/E del 10 luglio, in riposta all'interpello di una società italiana, esercente attività di commercio all'ingrosso di macchine e prodotti per l'agricoltura, intenzionata a creare un deposito Iva per conto di un soggetto passivo identificato in un altro Stato membro della Ue.

Nel dettaglio, l'Agenzia ripercorre le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione a istituire un deposito Iva, dedicato alla semplice custodia delle merci per conto di soggetti non residenti. In primis, è fondamentale che i locali disponibili siano idonei a mantenere i beni. Inoltre, per gestire correttamente un deposito si deve tenere un registro ad hoc, che evidenzi i vari movimenti della merce.

Nel caso in cui i beni vengano custoditi nel locale per conto terzi, il via libera alla gestione del deposito può essere rilasciato solo a determinate società o enti, il cui capitale sociale o fondo di dotazione non scenda sotto un miliardo delle vecchie lire. La società, quindi, può avere l'ok all'apertura del deposito Iva soltanto se possiede i requisiti dettati dalla norma in materia.

Una volta verificati i presupposti per l'istituzione del locale, la società, se introduce beni nel deposito per conto di un terzo non residente, deve assumere la veste di rappresentante fiscale, assolvendo per suo conto gli obblighi tributari relativi alle operazioni sulle merci immesse. Nel caso in questione, infatti, il soggetto comunitario non ha provveduto a identificarsi direttamente in Italia ed è rimasto identificato ai fini fiscali in un altro Stato Ue.

Il ruolo di rappresentante fiscale per la società interpellante comporta la "formalizzazione" delle operazioni di introduzione e cessione dei beni ai clienti. Infatti, si tratta di operazioni senza Iva, che non implicano il pagamento dell'imposta, per cui al rappresentante fiscale non resta che eseguire gli obblighi di fatturazione delle operazioni intracomunitarie e compilare gli elenchi Intrastat.

I tecnici delle Entrate si soffermano così sugli adempimenti fiscali in capo alla società rappresentante.

In particolare, l'acquisto intracomunitario realizzato introducendo i beni nel deposito Iva deve essere formalizzato dal gestore proprio al momento dell'ingresso delle merci nel locale, con l'integrazione della fattura comunitaria, in cui va indicata, al posto dell'imposta, la causa di "non pagamento".

La stessa operazione va attuata nella fase di vendita dei beni. Nel momento in cui la merce custodita nel deposito è ceduta ai clienti, l'operazione avviene senza pagare l'Iva: andrà emessa una fattura che, al posto dell'imposta, indicherà il titolo di inapplicabilità del tributo e la relativa norma.

Infine, il pagamento dell'Iva dovrà avvenire nella fase di estrazione dei beni dal deposito. L'imposta sarà assolta, attraverso il meccanismo del reverse charge, da chi procede ad estrarre la merce.

In chiusura, la risoluzione ricorda che il gestore del deposito risponde in solido con il soggetto passivo Iva della eventuale mancata o irregolare applicazione dell'imposta al momento all'estrazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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Residenza di cittadini comunitari, senza bollo se per fini elettorali.

I certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari che vivono in Italia per consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel Paese di provenienza, sono emessi in esenzione dall’imposta di bollo. Le persone appartenenti all’Unione europea, infatti, titolari del diritto di stabilirsi in qualunque Stato membro, godono in quel Paese dello stesso trattamento che le norme di diritto interno riconoscono ai propri cittadini.

E’ il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con risoluzione 181/E del 10 luglio al Settore servizi demografici ed elettorali di un Comune che, in occasione delle elezioni parlamentari che si sono tenute in Romania lo scorso novembre, è ricorso all’interpello per chiarire i dubbi sul trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei certificati di residenza necessari ai cittadini rumeni a fini elettorali.

L’Agenzia ricorda che, in linea generale, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo di 14,62 euro per foglio (articoli 1 e 4, Tariffa allegata al Dpr 642/1972). Un’espressa deroga a questo principio è prevista per gli “…atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali”, che ne sono esentati (articolo 1, Tabella allegata al Dpr 642/1972).

Il documento di prassi, inoltre, riporta alcuni principi del Trattato che istituisce la Comunità europea, come il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (articolo 12), l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione (articolo 17), il diritto di voto per i cittadini residenti in un altro Stato (articolo 19).

Sulla base del quadro normativo nazionale e comunitario, l’Agenzia ritiene che l’esenzione prevista per gli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali possa applicarsi anche al caso in esame. Di conseguenza, i certificati di residenza rilasciati ai cittadini comunitari, rumeni in questa circostanza, per consentire loro l’esercizio del diritto di voto nel paese di origine, non scontano il bollo. Una diversa interpretazione contrasterebbe con il divieto di discriminazione, previsto dall’articolo 12 del Trattato della Comunità.


Fonte: Agenzia Entrate

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Casa di cura con Ires al 50%,se l'istituto "integra" la Usl.

Ok dell’agenzia delle Entrate allo sconto del 50% di Ires per le strutture private riconosciute come presidi ospedalieri delle Usl. Esse, infatti, possono essere ricondotte tra i beneficiari dell’agevolazione prevista dall’articolo 6 del Dpr 601/1973.

A chiarirlo la risoluzione 179/E del 10 luglio, nel rispondere a una casa di cura, che, avendo ottenuto il riconoscimento di presidio ospedaliero dell’Unità sanitaria locale, chiede se può usufruire della riduzione di imposta prevista dall’articolo 6.

Il dubbio nasce perché la norma indica con esattezza i soggetti per i quali è ridotta a metà l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora Ires). Si tratta di “enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza”.

Non sono dunque menzionati i “presidi ospedalieri”, bensì gli “enti ospedalieri”, organismi, quest’ultimi, che hanno cessato di esistere dopo la riforma sanitaria avviata nel 1978.

La stessa riforma, però, ha visto nascere altri istituti di supporto alla rete ospedaliera pubblica. Queste strutture, se rispondenti a determinati requisiti e se previsti dal piano regionale sanitario, possono, su richiesta alla Regione, essere riconosciuti, appunto, “presidi di assistenza sanitaria” della Usl. In pratica, vanno così a rivestire lo stesso ruolo degli ospedali direttamente gestiti dal servizio nazionale.

L’Agenzia, valutata la ratio della norma agevolativa e l’attività svolta dagli istituti sopra descritti, ritiene che gli stessi – e quindi anche la casa di cura che ha presentato l’interpello – possano essere equiparati ai soppressi “enti ospedalieri” e usufruire dello sconto Ires previsto dall’articolo 6.


Fonte: Agenzia Entrate

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Quesito: scontrini farmacia.

vorrei chiedere per favore se sia corretta la procedura seguita dal mio commercialista, che quest’anno, per la prima volta, ha depennato da tutti gli scontrini farmaceutici “parlanti” la dicitura di “ricetta” , perché non accompagnata dalla ricetta medica in fotocopia a comprova dell’acquisto fatto. Lo stesso sostiene che tale normativa è contenuta in un recente decreto legge, è vero?

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venerdì 10 luglio 2009

Quesito: detrazione per sostituzione pavimenti e sanitari.

gradirei sapere se posso usufruire della detrazione del 36% per la sostituzione di pavimenti e sanitari. Se si è necessaria una D.I.A.per ottenere la detrazione del 51% sugli infissi questi devono essere di una marca e/o un modello particolare?

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Costituzione di un'associazione professionale.

Non assume rilevanza fiscale l’apporto gratuito della clientela personale di un professionista alla costituzione di uno studio associato, anche se l’operazione rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 177/e del 9 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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Fusione di società di diversi Stati membri.

La fusione per incorporazione tra società residenti in Stati membri diversi dell'Unione europea aventi stabili organizzazioni in Italia, con successiva costituzione di una stabile organizzazione, non determina il realizzo delle plusvalenze per il complesso aziendale della stabile organizzazione cessata dell’incorporata. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 175/e del 6 luglio 2009 )

Fonte: Min.Finanze

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La soggettività Ici nei contratti di leasing.

L'articolo 8 del Ddl sviluppo introduce una modifica con riguardo alla soggettività Ici nell'ambito dei contratti di leasing: per i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore della norma oggetto di variazione, l'imposta sarà sempre dovuta dall'utilizzatore a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Meccanismo del "prezzo valore" resistente agli errori di calcolo.

L'indicazione in un atto di compravendita immobiliare di un valore catastale inferiore rispetto a quello scaturente dall'applicazione dei coefficienti di legge non preclude l'operatività del meccanismo del "prezzo valore".

Questo è, in sintesi, quanto affermato dall'agenzia delle Entrate (risoluzione n. 176/E del 9 luglio), in risposta a un interpello con il quale un notaio rappresentava che nell'atto di acquisto di un immobile abitativo, con opzione esercitata dall'acquirente per l'applicazione del cosiddetto "prezzo valore", era stato indicato un valore catastale inferiore a quello derivante dalla corretta applicazione dei coefficienti di legge. Il notaio chiedeva, appunto, di sapere se, in tale circostanza, l'ufficio potesse procedere alla rettifica del valore venale dell'immobile, ovvero dovesse limitarsi alla sola rettifica del valore catastale, recuperando la relativa differenza d'imposta.

Soluzione

La legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) ha introdotto, in deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, la disciplina del "prezzo valore". In particolare, su richiesta della parte acquirente, resa al notaio, la base imponibile delle cessioni aventi per oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, deve essere individuata nel valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del Testo unico dell'imposta di registro, comunemente denominato valore catastale o tabellare, indipendentemente dal corrispettivo pattuito.

Tale disposizione costituisce, quindi, una deroga al criterio generale di determinazione della base imponibile propria del sistema impositivo del Registro, in base al quale, per gli atti a titolo oneroso che hanno a oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita "dal valore del bene o del diritto", da individuarsi in quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, nel corrispettivo pattuito (articoli 43 e 51, comma 1, Dpr 131/1986). Il richiamato articolo 51, al comma 2 stabilisce, poi, che "…si intende per valore il valore venale in comune commercio".

L'Agenzia ha precisato che la determinazione della base imponibile, ancorata ai coefficienti catastali secondo la regola del "prezzo valore", è possibile a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi (cessioni poste in essere nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e oggettivi (immobili a uso abitativo e relative pertinenze), e che la parte acquirente formuli apposita richiesta al notaio rogante, indicando in atto il corrispettivo pattuito.

In presenza dei presupposti normativi e della richiesta di parte, l'indicazione nell'atto di cessione di un valore catastale inferiore rispetto a quello derivante dalla corretta applicazione dei coefficienti catastali, di cui ai parametri fissati dai medesimi commi 4 e 5 dell'articolo 52, non comporta, l'inapplicabilità del citato articolo 1, comma 497, della Finanziaria 2006, ma la piena operatività del sistema di tassazione su base tabellare.

Conseguentemente, l'insufficiente indicazione in atto del valore catastale non "riespande" il potere accertativo dell'ufficio sulla base del "valore venale in comune commercio", ma consente allo stesso di quantificare la maggiore imposta scaturente dalla base imponibile catastale, rideterminata secondo i criteri dettati dagli stessi commi 4 e 5 dell'articolo 52.


Fonte: Agenzia Entrate

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Innalzato il limite della deducibilità delle svalutazioni dei crediti.

L'articolo 7 del Decreto Legge numero 78 del 2009, meglio conosciuto come "manovra d'estate", modifica le disposizioni contenute nell'articolo 106 del Tuir; secondo quanto indicato dal nuovo comma 3-bis, per i crediti erogati a partire dal 1° Luglio 2009, il limite di deducibilità viene elevato allo 0,50 per cento e l'eventuale eccedenza può essere ripartita in nove esercizi.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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giovedì 9 luglio 2009

Quesito: piccole vendite on-line.

Nel tempo libero io ed una mi amica creiamo per hobby dei piccoli gioielli in Fimo (una pasta modellabile) e ogni volta che li indossiamo molte persone ci chiedono di averli.Ci piacerebbe poterli vendere on line, anche se i ricavi sarebbero molto bassi (si parla di oggetti da 10 € ad un massimo di 25 €). Ovviamente vorremmo stare quanto più possibile nella legalità, abbiammo pensato di aprire un account paypal per i pagamenti.
Può per cortesia dirmi cosa è necessario a i fini legali per poter iniziare un'attività di questo tipo?Entrambe abbiamo già un lavoro a tempo pieno.

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Quesito: Realizzazione di impianto Fotovoltaico su tetto di proprietà.

ho intenzione di realizzare un impianto FV sopra la pensilina di un distributore di benzina (di mia proprietà) ma dato in gestione ad un altra società. Non potendo vendere l'energia prodotta, non avendo i requisiti di grossista richiesti per legge, Come posso usufruire del vantaggio dello scambio sul posto?

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L'annullamento dell'accertamento induttivo non è sempre possibile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 15717 del 3 Luglio 2009, ha stabilito che il giudice tributario non ha il potere di annullare l'accertamento induttivo nel caso in cui non condivida le modalità di determinazione del reddito non dichiarato applicate dal Fisco; il giudice tributario fornisce invece un giudizio di merito sulla somma delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall'Agenzia delle Entrate.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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La non congruità non determina controlli automatici da parte dell'Agenzia.

La non congruità alle risultanze di Gerico, per quanto attiene al periodo d'imposta 2008, non espone il contribuente ad accertamenti automatici. Pur tuttavia, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 13/E del 2009, una posizione di non congruità esprime di per sé uno specifico fattore di rischio, in grado di far rientrare il contribuente nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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Rateazione per tutte le cartelle di pagamento.

Il contribuente che abbia una rateazione in corso può richiedere la dilazione anche per le cartelle di pagamento ricevute successivamente. Equitalia, con la direttiva DSR/MR/2009/03 dell'8 luglio, indica le modalità per concedere la seconda rateazione e per calcolare numero e importo delle rate. Le vie da seguire sono diverse a seconda che il debito complessivo (costituito dalla somma di quello della prima rateazione non ancora saldato e del nuovo) superi o meno la soglia dei 5mila euro.

Richiesta di rateazione per importi superiori a 5mila euro

Se il contribuente è una persona fisica o titolare di una ditta individuale in regime fiscale semplificato, deve presentare all'agente della riscossione l'istanza di rateazione, l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta della prima dilazione e la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare. Poiché il documento ha validità annuale, non occorre presentarlo quando la nuova domanda viene consegnata entro dodici mesi dalla data di rilascio del precedente. In questo caso, il contribuente può comunque decidere di presentare una nuova certificazione Isee per segnalare un peggioramento della sua situazione economica.

Per valutare l'eventuale concessione della seconda rateazione e calcolare il numero e l'importo delle rate, Equitalia verificherà prima di tutto la regolarità dei pagamenti relativi alla prima dilazione e successivamente quantificherà il debito complessivo del contribuente, costituito dall'importo di quello della prima rateazione non ancora saldato (con eventuali interessi sia di rateazione che di mora) sommato al secondo (meno eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, aggio, diritti di notifica della cartella, interessi di mora e spese esecutive).

Per il calcolo verrà utilizzata una griglia di differenti classi Isee, ciascuna delle quali corrispondente a una "soglia di accesso", cioè un importo a partire dal quale il contribuente viene considerato in condizioni di non poter pagare il proprio debito in un'unica soluzione, pertanto in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Se, in base a tali parametri, la seconda dilazione viene approvata, numero e importo delle rate saranno calcolate in questo modo:

•numero delle rate: rapporto tra debito complessivo e la "rata indicativa minima" (comunque non inferiore a 100 euro) della classe Isee a cui appartiene il contribuente

•importo della rata: rapporto tra debito complessivo e numero della rate.

Stesso iter per le richieste di rateazione da parte delle restanti categorie giuridiche di soggetti(1). In questo caso, si applicheranno i parametri dell'Indice di liquidità [(liquidità immediata + liquidità differita) / passività corrente] che indica la capacità di un'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide e dell'indice Alfa (debito complessivo / valore della produzione x 100) che individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione.

Alla richiesta di dilazione andrà allegata la documentazione sullo stato economico-patrimoniale, a meno che la nuova istanza sia presentata entro sei mesi dalla data della documentazione prodotta per la prima istanza. Anche in questo caso, comunque, il contribuente è libero di presentare nuova documentazione se vuole evidenziare un aggravio della propria situazione finanziaria.

Richiesta di rateazione per importi fino a 5mila euro

Se il debito complessivo (dato dalla somma di quello rimanente dalla prima rateazione più quello relativo alla seconda) è uguale o inferiore a 5mila euro, quello pregresso non viene considerato e l'istanza va riferita solo al nuovo. Quindi, il contribuente può dilazionare i pagamenti in questo modo:

•importi fino a 2.000 euro, massimo 18 rate

•importi da 2.001 a 3.500 euro, massimo 24 rate

•importi da 3.501 a 5.000 euro, massimo 36 rate.

Se il contribuente richiede la rateazione di una somma pari o inferiore a 5mila euro che, sommata a quello pregresso, fa "lievitare" il debito complessivo a una cifra superiore a 5mila euro, può seguire due vie:

1. l'accesso semplificato, considerando solo il nuovo debito

2. l'accesso ordinario, secondo le modalità viste per gli importi superiori a 5mila euro.

In entrambi i casi, comunque, andrà allegata copia dell'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla prima rateazione.

Infine, passa da 15mila a 25mila euro la soglia del debito per cui le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, le società di persone in contabilità ordinaria e semplificata, le ditte individuali in contabilità ordinaria, hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di rateazione la comunicazione relativa alla determinazione degli indici di liquidità ed Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati. Tali soggetti possono, in alternativa, presentare l'atto costitutivo o lo statuto.

(1) Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, gli enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche

Fonte: Agenzia Entrate

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mercoledì 8 luglio 2009

Quesito: Contributo enasarco su acconti di provvigioni.

vorrei cortesemente sapere il numero di legge o normativa specifica relativo al fatto che, negli acconti provvigionali inseriti in fattura vada o meno compreso il contributo enasarco. Si tratta di un nuovo cliente, agente di commercio, e ci dice che questa voce va invece inserita. A noi non ci risulta, dato che per altri nostri clienti, anch’essi agenti, non lo abbiamo mai fatto.Si può quindi inserire anche per i soli acconti delle provvigioni?E se sì, qual’è la normativa di riferimento?

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