La cosiddetta "Tremonti-ter" è senza dubbio il pezzo forte dell'ultima "manovra d'estate". In realtà, il decreto legge 78/2009, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio, contiene diverse misure di impatto fiscale. Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali a parte, trattati in un altro intervento, un'altra misura "d'interesse" per i titolari di reddito d'impresa è, ad esempio, la revisione, prevista, dei coefficienti d'ammortamento.

La "detassazione degli utili reinvestiti in macchinari" (rubrica dell'articolo 5 della "manovra") merita, comunque, un'attenzione particolare.

Tremonti-ter

È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, fatti dall'entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

Ritorna, così, seppur modificato, il meccanismo agevolativo previsto, da ultimo, dalla legge 383/2001 (il beneficio era allora concesso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e si concretizzava nell'abbattimento del reddito di un importo pari al 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedeva la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti).

Il bonus è collegato agli investimenti fatti (come si legge dalle note esplicative della tabella Ateco 2007) in macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Una divisione, la 28, in cui si ritrovano apparecchi fissi, mobili o portatili (a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico), e che include anche alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Una disposizione antielusiva, questa, che riprende l'analoga previsione inserita nella citata legge 383/2001, in relazione alla quale l'agenzia delle Entrate, con la circolare 90/2001, ebbe modo di precisare che il reddito del periodo relativo all'esercizio in cui si fosse verificato uno degli eventi che faceva perdere il diritto al beneficio doveva essere aumentato "avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dimessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore…assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa…La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile".

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

Con una disposizione che, si legge dalla relazione tecnica di accompagnamento al Dl, non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'articolo 6 del decreto legge 78/2009 prevede, entro il 31 dicembre 2009, la revisione, in aumento, dei coefficienti d'ammortamento dei beni strumentali a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico. Revisione compensata con diversi coefficienti "per i beni industrialmente meno strategici".

Sembra, dunque, davvero imminente la più volte annunciata (e auspicata) revisione dei coefficienti tabellari, contenuti nel Dm 31 dicembre 1988.

Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top