Quesito: autofattura agricola.
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1 commenti:
Il comma 6 dell'articolo 34 del Dpr 633/72 individua una categoria di produttori agricoli che, a determinate condizioni, sono sollevati da una serie di adempimenti ai fini Iva.
Tale normativa interessa "obbligatoriamente" i contribuenti con volume d'affari inferiore a 2.582,28 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di cui alla prima parte della tabella A.
Tale limite è elevato a 7.746,86 euro per i produttori che "esercitino la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti facendo riferimento all'ultimo censimento ufficiale, ovvero nei centri abitati con meno di 500 abitanti che sono stati ricompresi ed individuati nell'ambito degli altri comuni montani ad opera delle rispettive regioni come previsto dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97" (circolare 328/97).
Pertanto, gli operatori, in tale fattispecie, secondo la previsione normativa del comma 6 dell'articolo 34 del Dpr 633/72, "sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39...".
La risoluzione 445126 del 25/3/1991 stabilì, tuttavia, che i soggetti in questione sono comunque tenuti alla presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 35, "con conseguente attribuzione del numero di partita Iva...".
Ai fini del versamento dell'imposta, va sottolineato come la circolare 328/97 chiarisca che tali soggetti "sono esonerati dal versamento dell'imposta relativa alle operazioni diverse da quelle strettamente agricole indicate nel primo comma dell'art. 34...".
Tuttavia, il citato comma 6 contiene altre due rilevanti previsioni normative:
i cessionari o committenti dei beni prodotti dai soggetti esonerati devono emettere fattura (autofattura), che viene consegnata agli stessi, indicando solo il prezzo stabilito e non anche l'imposta (risoluzione 500866 del 17/4/73). Essa, poi, va registrata nel solo registro degli acquisti (circolare 328/97). In questo modo l'imposta è detraibile
l'imposta è applicata, se trattasi di cessione di prodotti agricoli, secondo le cosiddette "percentuali di compensazione", previste dai decreti ministeriali 12/5/92 e 30/12/97.
Si badi che, anche in caso di acquisto di prodotti non compresi nella prima parte della tabella A, va emessa autofattura, applicando, però, l'aliquota corrispondente (risoluzione 384076 del 13/01/1981). In pratica l'acquirente di questi soggetti, dopo aver emesso l'autofattura, annota la medesima nel registro degli acquisti, separatamente dalle altre (circolare 328/97). Tuttavia, tali autofatture non vanno annotate nel registro delle vendite, poiché l'acquirente versa l'Iva all'agricoltore insieme al prezzo pattuito per il prodotto, poiché questi la trattiene in compensazione su quella relativa ai suoi acquisti.
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