lunedì 30 luglio 2007

Dividendi black list.

È possibile ottenere la disapplicazione della normativa CFC e di quella relativa alla tassazione integrale dei dividendi provenienti da un paese a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'art. 167, comma 5, lettera b) D.P.R. n. 917/1986, anche nel caso di società black list svolgente attività di subholding pura. Nel caso di specie la società italiana controlla una holding a Hong Kong (paese rientrante nella black list) che, a sua volta, detiene la totalità delle partecipazioni di una società operativa localizzata in Cina.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007, n. 191/E)

Apparecchi di gioco.

Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono definiti i dati relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico per le annualità 2004 e 2005, dovuto sugli apparecchi di gioco, che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione.
(Decreto AAMS 12/07/2007, G.U. 27/07/2007, n. 173)


AAMS definisce le modalità di controllo dei versamenti relativi alla liquidazione del prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi di gioco.
(Decreto AAMS 12/07/2007, G.U. 27/07/2007, n. 173)

Eccedenze di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita: modalità di recupero.

Fino a quando sussiste la possibilità di effettuare la compensazione, l'Agenzia delle Entrate esclude per una compagnia di assicurazioni (nel caso di specie con sede legale in Lussemburgo che opera in Italia in regime di libera prestazioni di servizi) il rimborso dell'eventuale eccedenza di imposta sulle riserve matematiche versate nel quinto anno precedente, rispetto all'ammontare complessivo delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007, n. 193/E)

Riduzione del cuneo fiscale: mancata conversione del D.L. n. 67/2007.

Non è stato convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione (in G.U. 28 maggio 2007, n. 122) il D.L. 28 maggio 2007, n. 67, recante "Misure urgenti in materia fiscale".Si precisa che - in base all'art. 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del D.L. n. 81/2007 (approvato dalla Camera dei Deputati il 25 luglio 2007 e attualmente all'esame del Senato), sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato D.L. n. 67/2007.(Comunicato Ministero giustizia 28/07/2007, G.U. 28/07/2007, n. 174)

IVA all'importazione.

Relativamente all'immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA, l'Agenzia delle Dogane delinea il regime sanzionatorio applicabile nell'ipotesi in cui a tale destinazione doganale non è seguita l'effettiva introduzione delle merci nel deposito IVA, con conseguente sottrazione dei beni al pagamento dell'IVA all'importazione, anche nell'ipotesi in cui siano stati materialmente posti in essere gli adempimenti previsti dall'art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993, per attestare l'estrazione dei beni dal deposito stesso.
(Circolare Agenzia Dogane 27/07/2007, n. 23/D)

Indennità di anzianità.

A parere delle Entrate, gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi fino alla cessazione del rapporto di lavoro eccedenti l'indennità di anzianità, spettante per regolamento ai dipendenti del CNR, non devono essere considerati nella determinazione del "reddito di riferimento", al pari degli interessi di mora, delle rivalutazioni monetarie, dei premi di prepensionamento e degli altri trattamenti aggiuntivi dell'indennità di fine rapporto, poiché il valore facciale dei B.P.F. attribuiti al dipendente al momento della sua collocazione a riposo corrisponde esattamente all'indennità di anzianità accantonata.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007, n. 194/E)

LAVORO - Sommerso, solo due mesi per sanare.

Restano solo due mesi alle imprese per usufruire delle sanatorie previste dalla Legge Finanziaria 2007 (296/2006) finalizzate all'emersione di tutti quei lavoratori che "non risultano dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria" la cui scadenza è fissata al 30 settembre 2007. Per non perdere le ingenti agevolazioni offerte dai programmi di stabilizzazione di lavori occulti, i datori di lavoro dovranno darsi da fare dato che non rimane molto tempo a disposizione.

Affitto d'azienda.

Il contratto d’affitto d’azienda è regolato dagli articoli 2561 e 2562 del Codice civile. Di fatto è un atto con cui un soggetto concede a un altro il diritto di utilizzare la propria azienda – o un ramo di essa – dietro corrispettivo di un canone.

In via preliminare, bisogna ricordare il concetto di azienda che l’articolo 2555 cc definisce come "il complesso di beni organizzato dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa".

L’affittuario deve gestire l’azienda senza modificarne la denominazione e deve conservare l’efficienza economica dei beni ricevuti.

Tale contratto, così concepito, deve essere obbligatoriamente provato per iscritto, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, salva l’osservanza delle forme dovute dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (immobili, veicoli, eccetera), o per la particolare natura del contratto.

Da un punto di vista fiscale, il regime di tassazione dell’affitto d’azienda è piuttosto complesso e varia a seconda delle situazioni regolate da detto contratto. Ai fini delle imposte dirette, risulta necessario distinguere il caso in cui il locatore sia una società o un imprenditore individuale, che affitta un ramo d’azienda o una fra le più aziende possedute, e il caso in cui sia un imprenditore individuale che affitta l’unica azienda posseduta.

Nella prima fattispecie, infatti, il locatore mantiene la qualifica di imprenditore, nel secondo la perde.

Per la società o imprenditore individuale che affitta una fra più aziende, i canoni di affitto maturati nel singolo periodo di imposta concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali proventi, quindi, sono soggetti a tassazione anche ai fini Irap.

Per il titolare che affitta l’unica azienda e che, pertanto, perde la qualifica di imprenditore, detti proventi rientrano nella categoria dei redditi diversi. In questo caso, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra i canoni incassati e le spese documentate – anche di manutenzione ordinaria e straordinaria – ove contrattualmente risultino a carico del proprietario.

La distinzione tra società o imprenditore individuale che affitta un ramo d’azienda o una fra più aziende possedute e l’imprenditore individuale che affitta l’unica azienda posseduta risulta necessaria anche per la tassazione del contratto di affitto d’azienda ai fini delle imposte indirette.

Nel primo caso, l’affitto d’azienda è soggetto a Iva con aliquota ordinaria del 20 per cento e a imposta di registro in misura fissa pari a 168 euro; nel secondo caso, invece, il contratto è escluso dall’applicazione dell’Iva, ma rimane soggetto a imposta di registro in misura proporzionale. In questa seconda situazione, se il contratto prevede canoni separati per la parte immobiliare e per tutti gli altri beni che compongono l’azienda, vanno applicate, rispettivamente, le aliquota del 2 e del 3 per cento. Se il contratto, invece, prevede un unico canone, sia per la componente immobiliare che mobiliare dell’azienda, l’aliquota applicabile è del 3 per cento. L’articolo 23, comma 1, Dpr n. 131/1986, infatti, prevede che "se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti".

Un caso particolare è rappresentato dall’affitto di azienda con prevalenza di fabbricati. Il legislatore, di recente, con l’articolo 35, comma 10-quater, Dl n. 223/2006, ha introdotto una norma antielusiva volta a impedire che i contribuenti occultino sotto la veste formale di affitto d’azienda operazioni che sostanzialmente rappresentano locazioni di immobili. Detto articolo normativo recita testualmente che "le disposizioni di imposte in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

In sostanza, il regime di tassazione previsto per le locazioni immobiliari viene esteso agli affitti di azienda, qualora risulti meno favorevole per il contribuente e si verifichino le seguenti due condizioni:

il valore normale dei fabbricati risulti superiore al 50 per cento del valore complessivo dell’azienda

le regole di applicazione delle imposte indirette per gli affitti d’azienda, unitariamente considerate, permettano di ottenere un risparmio di imposta rispetto a quanto dovuto per la locazione di fabbricati.

Con la circolare n. 12/E del 1 marzo 2007, l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione di tale norma antielusiva.

In particolare, per quanto concerne la prima condizione, è stato chiarito che il valore complessivo dell’azienda deve essere determinato non già in considerazione del valore contabile della stessa, ma del suo valore corrente. Tale necessità sorge per rendere omogeneo, e pertanto comparabile, il valore dell’azienda affittata con gli immobili che ne fanno parte e che vengono stimati al valore di mercato.

In merito alla seconda condizione, infine, l’agenzia delle Entrate ha concluso che la tassazione dell’affitto di azienda risulta sempre più vantaggiosa rispetto a quella riservata agli immobili, nella considerazione che nel complesso aziendale siano ricompresi i fabbricati strumentali.

Fonte: Filippo Gagliardi Agenzia Entrate.

I costi per organizzare "giornate informative" rappresentano spese di pubblicità e propaganda.

Ribadendo i canoni interpretativi sedimentati nel corso della decennale attività, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, con l’ultimo dei pareri resi in materia, definisce ancora una volta quale sia il contenuto di un corretto approccio interpretativo.

Il parere in esame, prendendo abbrivio dal dettato normativo (articolo 108, comma 2, del Tuir) che non brilla per la latitanza del legislatore nella qualificazione delle categorie di spese, sopperisce alla levità espressiva con la puntuale evocazione delle pronunce del Comitato e dell’Agenzia, le quali, ispirandosi alla celeberrima sentenza della Corte di cassazione n. 7803 dell’8 giugno 2000, hanno colmato, con argomentazioni sillogistiche, la lacuna definitoria causa di possibili astuzie proditorie dal parte di elusori pervicaci.

L’articolo 108, comma 2, del Tuir dispone, infatti, che: "Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente euro 25,82".

Come icasticamente affermato nel parere, il diverso regime di deducibilità sottende un giudizio differenziato sull’intensità della relazione che corre, rispettivamente, tra le spese di pubblicità e rappresentanza, da un lato, e le attività o i beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa dall’altro.

La necessità di distinguere le due categorie, a fronte di una così rilevante differenza di trattamento, ha portato all’elaborazione di vari criteri distintivi che, col tempo, più che escludersi a vicenda, si sono sovrapposti. Una definizione puntuale dell’una e dell’altra fattispecie deve essere rinvenuta necessariamente dai pronunciamenti della giurisprudenza e della prassi, stante l’assenza di normative precise in materia.

L’Amministrazione finanziaria si è più volte espressa sul tema. Già nella risoluzione ministeriale n. 9/1992 aveva, infatti, precisato che per spese di rappresentanza si intendono quelle sostenute dall’impresa per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stessa e della propria attività in termini di floridezza ed efficienza.

A questa caratteristica si aggiunge quella della loro gratuità, vale a dire della mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari, cioè di un obbligo di “dare” o “facere” a carico degli stessi, se non quello generico di porre all’attenzione del pubblico la prestazione finanziaria dell’impresa erogante.

Le spese di pubblicità, viceversa, sono connesse a un rapporto sinallagmatico, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere.

Nella risoluzione ministeriale n. 148/1998 è stato ribadito che mentre la pubblicità consente di portare a conoscenza "della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, stimolando la formazione e l’intensificazione della domanda", le spese di rappresentanza servono a offrire al pubblico un’immagine positiva dell’impresa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza.

Ne consegue che, nonostante le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità abbiano un legame più o meno stretto con la capacità dell’impresa di essere redditizia, nel caso delle spese di rappresentanza questo legame è indiretto e implicito; l’obiettivo realmente perseguito non è diffondere notizie sulle caratteristiche dei prodotti ma, più precisamente, diffondere un’immagine positiva dell’azienda, allo scopo di migliorare le condizioni competitive sul mercato di riferimento.

Caratterizzano le spese di rappresentanza il fatto che non sottendono la volontà di comunicare al pubblico le proprie strategie commerciali, ma l’obiettivo è dato dal migliorare le pubbliche relazioni, cercando di incrementare, anche se solo in maniera prospettica, i propri risultati reddituali.

La risoluzione ministeriale n. 316/2002 chiariva che le spese sostenute nell’ambito di una manifestazione fieristica (offerta gratuita di un servizio bus navetta, intrattenimenti serali con cene a buffet e spettacoli circensi) devono essere considerate spese di pubblicità in quanto "hanno chiari scopi promozionali dell’azienda e della sua immagine" e sono finalizzate "all’intrattenimento dei potenziali clienti dell’azienda ed a stabilire un significativo contatto con la comunità".

Repertoriando le diverse pronunce dell’Amministrazione finanziaria, si rileva, dunque, che le spese di rappresentanza sono sostenute al fine di promuovere o consolidare il prestigio della propria immagine, non sono direttamente correlate al conseguimento di ricavi e si caratterizzano per la gratuità ossia per la mancanza di corrispettivo, non sussistendo un rapporto sinallagmatico che giustifichi una specifica controprestazione a carico dei destinatari.

Tale definizione costituisce il principale parametro interpretativo, ma non esclusivo, della norma che va applicata tenendo comunque sempre presente qual è concretamente lo scopo del costo aziendale e prescindendo da una discriminazione fondata sul momento realizzativo.

In tale ottica appare ragionevole sostenere, accedendo alla più recente dottrina, che, se il costo è essenzialmente sostenuto per promuovere l’immagine dell’impresa, esso costituisce spesa di rappresentanza, perché l’inerenza che esso manifesta appare dimessa rispetto a un costo abbinato con criterio diretto al processo produttivo e che non può escludersi la piena deducibilità relativamente a spese sostenute in funzione di una specifica strategia commerciale e dirette a promuovere il prestigio dell’impresa solo in via secondaria e subordinata.

Tali considerazioni generali conducono alla conclusione che l’esame del caso specifico non può prescindere da una valutazione delle singole voci di costo relative alla campagna pubblicitaria descritta dalla società istante e, in particolare, dai diversi pareri deliberati dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive sull’argomento.

Da quanto si evince dalla richiesta presentata, l’istante esercita l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di materiali per idrica, climatizzazione e riscaldamento e dispone di una rete di clienti artigiani, i quali provvedono a installare presso i clienti finali i prodotti acquistati.

Al fine di consentire una corretta installazione dei prodotti commercializzati con la conseguente fidelizzazione sia del cliente artigiano che del cliente finale e mettere in atto moderne tecniche di vendita già in uso e ampiamente collaudate in altre regioni, l’istante intende organizzare giornate informative rivolte esclusivamente ai propri clienti installatori operanti in determinate aree della Sardegna. Tali giornate informative si svolgerebbero presso una sede, non ancora individuata, dotata di apposita sala attrezzata di sedie, banchi, lavagna luminosa, video proiettore e quant’altro necessario a seconda delle esigenze formative, quali computer, con accesso a internet, software specifici, attrezzature per simulazioni di installazione e funzionamento.

La società istante ritiene che i costi da sostenere per l’organizzazione delle giornate informative debbano essere qualificati quali spese di pubblicità e propaganda, in quanto sopportati al fine di non perdere quote di mercato, a causa della mancata conoscenza da parte dei clienti installatori degli aggiornamenti in materia di prodotti e tecniche di installazione e per incrementare i ricavi di vendita portando a conoscenza della clientela i possibili impieghi dei prodotti commercializzati e per fornire un servizio complementare alla semplice cessione del prodotto, attuando una moderna strategia commerciale.

In dettaglio, i costi per l’organizzazione delle “giornate informative” risultano essere sostenuti in funzione dell’aspettativa di incrementare i processi di vendita e caratterizzati dalla non “gratuità”. In particolare, la sinallagmaticità risiederebbe nell’obbligo dei destinatari della formazione di effettuare una corretta installazione dei prodotti e di fornire all’utilizzatore finale le opportune informazioni circa il funzionamento degli apparecchi.

La pronuncia del Comitato riprende le tesi elaborate in passato.

Con parere n. 13/1998, l’Organo consultivo aveva qualificato come spese di rappresentanza quelle sostenute per ospitare clienti al fine di mostrare nuove linee di prodotto e in occasione di trattative di vendita.

Con successivi pareri, il Consesso introdusse nuovi criteri di valutazione che permisero di uscire dalla sclerotizzazione interpretativa, fondata sui criteri della corrispettività ovvero sulla gratuità delle prestazioni e assunte a criterio quasi esclusivo della distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, per accogliere l’orientamento giurisprudenziale espresso nella citata sentenza della Cassazione n. 7803/2000, con la quale la Corte suprema ha ritenuto determinante l’esistenza di una relazione diretta tra i costi sostenuti nell’intento di determinare le vendite dipendente dal fatto che il servizio offerto era inserito in un contesto nel quale i beneficiari avevano posto in essere un comportamento sintomatico di un minimo interesse all’acquisto.

In quest’ottica, con parere n. 1/2001, il Comitato ha ritenuto che le spese di viaggio, vitto e alloggio dei clienti invitati a mostre e fiere per la presentazione, promozione e vendita di nuovi prodotti, non costituiscono né spese di rappresentanza né di pubblicità ma costi inerenti all’adozione di una particolare tecnica di vendita.

Diversamente, per un caso analogo (parere n. 4/2002), il Comitato ha qualificato tale tipologia di oneri (spese di vitto, alloggio, apprestamento di locali idonei a incontri collettivi in funzione dell’illustrazione degli specifici servizi resi) come spese di rappresentanza nella convinzione che, sebbene inerenti all’attività svolta, non integrino propriamente un sistema specifico di collocamento dei servizi, ma tendono unicamente ad accreditare, favorendo i contatti con soggetti qualificati, un’immagine positiva dell’impresa al fine di acquistare la fiducia dei clienti.

Dello stesso avviso i pareri n. 11/2003, n. 1/2004 e, in particolare, il n. 13/2004, con il quale sono state classificate come spese di rappresentanza quelle relative all’organizzazione di un meeting (con spese di viaggio, vitto e alloggio), con la partecipazione dei clienti abituali e finalizzato al lancio di una nuova linea produttiva, in quanto, pur non essendo "sottacibile la finalizzazione alla realizzazione di fatti economici generatori di ricavi, i vantaggi reddituali ipotizzabili nella fattispecie sono indiretti e solo eventuali, dal momento che il sostenimento delle spese relative è volto a rendere nota e a migliorare l'immagine positiva dell'impresa in sé, sia in termini di floridezza che di efficienza prescindendo da altre pianificazioni in funzione dei benefici economici successivi".

Con parere n. 26/2004, il Comitato, esaminando un caso simile a quello oggetto del presente interpello, ha ritenuto di qualificare come spese di rappresentanza quelle afferenti trasporto, pernottamento, coffee-break, cena, in quanto sostenute a titolo gratuito e rispondenti a esigenze di affermazione dell’immagine dell’azienda, e come spese di pubblicità quelle adottate con finalità promozionali del prodotto (allestimento stand espositivo, campioni di prodotto, eccetera).

Tale orientamento è stato di fatto confermato anche nelle ultime pronunce del Comitato. In particolare, con parere n. 8/2005, è stata effettuata una distinzione tra quelle che possono essere considerate spese di pubblicità (quelle che pubblicizzano il nome della banca senza recare utilità a terzi) e quelle che possono essere considerate spese di rappresentanza (quelle che recano utilità a terzi).

In conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato e nei limiti delle dichiarazioni e argomentazioni fornite dalla società istante, il Comitato afferma che le spese sostenute dalla società relativamente agli eventi informativi da organizzare a cura della stessa, essendo stata rappresentata la circostanza che saranno sostenute in funzione dell’aspettativa di incrementare i processi di vendita e, conseguentemente, i ricavi, sono da considerare spese di pubblicità e propaganda e, come tali, soggette alla relativa disciplina.

In particolare, l’Organo consultivo precisa che i costi relativi alle spese da sostenere per l’organizzazione delle “giornate informative” risultano essere sostenute in funzione dell’aspettativa di incrementare i processi di vendita e caratterizzate dalla non “gratuità”. La sinallagmaticità - si legge nel parere - consiste nell’obbligo dei destinatari della formazione di effettuare una corretta installazione dei prodotti e di fornire all’utilizzatore finale le opportune informazioni circa il funzionamento degli apparecchi.

Nel dettaglio, i costi sostenuti dalla società istante per la locazione dell’aula, l’onorario del docente, la preparazione delle dispense su carta o supporto informatico, vanno inquadrati nell’ambito delle spese per l’organizzazione delle “giornate informative” finalizzate alla presentazione dei prodotti e all’illustrazione del corretto utilizzo e montaggio degli stessi.

Tale attitudine fa sì che gli oneri possano, pertanto, essere qualificati come spese di pubblicità e propaganda ai sensi dell’articolo 108, comma 2, primo periodo, del Tuir, in quanto funzionali alla formazione degli installatori e all’incentivazione della domanda dei prodotti (e tautologicamente a incrementare i ricavi dell’impresa).

Alla stessa stregua, le spese di vitto (pranzo o buffet freddo), seppure non correlate direttamente alla finalità delle “giornate informative” che, come espressamente dichiarato nell’istanza, sono orientate esclusivamente alla presentazione e all’illustrazione dei prodotti, risultano essere, comunque, anch’esse riconducibili a spese sostenute all’interno di un "contenitore che certamente è uno strumento di promozione delle vendite". Pertanto, "le spese inerenti ad una manifestazione pubblicitaria, assumono la stessa qualificazione di questa" (vedi Cassazione, n. 7803/2000).

Il Comitato consultivo condivide, dunque, la soluzione interpretativa formulata dal contribuente interpellante per concludere che, in considerazione e nei limiti delle dichiarazioni e argomentazioni fornite dalla società istante, i costi afferenti al vitto, in quanto riconducibili alle spese di pubblicità e propaganda, sono deducibili ai sensi dell’articolo 108, comma 2, primo periodo, del Tuir in quanto "trattasi di spese sostenute a vantaggio esclusivo di clienti installatori dell’impresa interpellante coinvolti nella predetta azione di informazione e promozione dei prodotti aziendali, sempre che, queste ultime siano, in termini quantitativi, ragionevolmente congrui rispetto al totale dei costi che la X. S.r.l. sosterrà per l’organizzazione in toto dell’evento formativo".

Il parere favorevole lascia, tuttavia, "impregiudicato, in ogni caso, il riscontro materiale che gli uffici accertatori potranno più adeguatamente, ricorrendone le circostanze, verificare in concreto".


Fonte: Antonina Giordano Agenzia Entrate.

sabato 28 luglio 2007

Quesito: Money Transfer.

Salve, mi chiamo Stefano e vorrei avere informazioni da professionisti come Lei per quanto riguarda il servizio di Money Transfer.
Io avrei intenzione non di aprire un punto tipo Western Union ma di creare una vera e propria società privata e mia per il trasferimento di denaro
che operi in Italia e all'estero (in Romania per esempio ho contatti).
Che normativa e che requisiti sono richiesti?


Ringraziando porgo i  miei saluti

Autovetture: la deducibilità al 25% non ammette prova contraria.

Nell'esercizio di arti e professioni in forma individuale, l'art. 164, D.P.R. n. 917/1986 prevede la deduzione nella misura del 25% delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture; l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale norma, non avendo natura antielusiva, non possa essere disapplicata ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 27/07/2007, n. 190/E)

Diritto di superficie. Solo se illimitato è da "scorporare".

In caso di acquisto, in proprietà o mediante contratto di locazione finanziaria, di un fabbricato strumentale con connesso diritto di superficie costituito a tempo determinato, la quota di ammortamento, o l'eventuale quota capitale del canone di leasing, risultano integralmente deducibili. L'agenzia delle Entrate conferma quanto già affermato con la risoluzione n. 157/E del 5 luglio 2007: la disciplina dello "scorporo" del costo dell'area da quello dell'immobile si applica solo quando il diritto di superficie ha durata illimitata.

Acquisto di ausili informatici per non vedenti.

È applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento - senza che sia necessario acquisire alcuna certificazione sanitaria - all'acquisto da parte di un istituto di formazione di ausili informatici che, per le loro specifiche caratteristiche tecniche, possono essere utilizzati unicamente ed esclusivamente da soggetti non vedenti. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate.
(risoluzione n. 175/e del 20 luglio 2007)

Noleggio e installazione di ponteggi per conto terzi.

Alle prestazioni di una ditta che provvede al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile (reverse-charge), in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Il meccanismo è invece applicabile, in presenza dei requisiti richiesti, ai contratti relativi all'installazione di ponteggi per conto terzi. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate.
(risoluzione n. 187/e del 26 luglio 2007 )

Cessione di fabbricati adibiti a seconde case.

L'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso dei fabbricati adibiti a seconde case di cui all'art. 2, legge n. 4/2006 della Regione Sardegna.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 26/07/2007, n. 188/E)

Concessione scommesse, ribattezzato il codice tributo.

Cambia denominazione il codice tributo "5152", istituito - con risoluzione n. 149/2006 - per consentire il versamento tramite modello F24, con cadenza semestrale, del canone dovuto dai concessionari per l'affidamento dei giochi pubblici sportivi e su base ippica (articolo 28, commi 2 e 4, decreto legge n. 223/2006). Ferme restando le modalità di compilazione della delega di pagamento, la nuova dicitura è "Canone di concessione scommesse a quota fissa, giochi pubblici sportivi, giochi pubblici su base ippica".

Reverse charge, decisivo il ruolo della posa in opera.

All'attività di noleggio di ponteggi con relativa installazione non si applica il meccanismo dell'inversione contabile; la posa in opera, in tale ipotesi, assume infatti una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Il reverse charge trova invece applicazione quando il soggetto appaltatore già possiede i ponteggi e richiede alla ditta esclusivamente l'installazione degli stessi.

Le conclusioni a cui giunge l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 187/E del 26 luglio 2007 ribadiscono i principi già espressi nella circolare n. 37/2006, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all'estensione del sistema dell'inversione contabile a talune prestazioni rese nel settore edile.

In quella sede, in particolare, è stato puntualizzato che il reverse charge va applicato anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera (articolo 2222 del Codice civile), ma non alle forniture di beni con posa in opera. In quest'ultimo caso, infatti, la posa in opera ha valenza accessoria rispetto alla vendita del bene; l'operazione, pertanto, ai fini Iva, si configura come cessione di beni e non prestazione di servizi.

Il caso portato ora all'attenzione dei tecnici delle Entrate riguarda una ditta che, fondamentalmente, svolge due attività:

installazione di ponteggi per conto terzi (codice attività 45.34.0, rientrante nella sezione F della tabella Atecofin, alla quale occorre far riferimento per individuare le prestazioni assoggettabili al particolare sistema)

noleggio di ponteggi, con relativa installazione.

Se l'applicazione del reverse charge non appare in discussione per la prima attività, per l'altra la ditta che propone il quesito ritiene invece che non vada adottato.

L'agenzia, come detto, prendendo le mosse da quanto precisato nel precedente documento di prassi, conclude concordando con entrambe le soluzioni prospettate dall'interpellante:

per i contratti relativi all'installazione di ponteggi per conto terzi, se presenti tutti i requisiti prescritti, si applica il meccanismo del reverse charge

per i contratti che prevedono il noleggio delle impalcature, con la relativa installazione, considerata la mera funzione accessoria della posa in opera rispetto al noleggio, non si applica l'inversione contabile.

(Risoluzione n. 187/E del 26 luglio 2007)

Invio telematico dei corrispettivi.

Parte l'invio telematico dei corrispettivi da parte dei soggetti minimi in franchigia (contribuenti che non superano un volume d'affari di 7.000 euro l'anno): il primo invio dei dati deve avvenire entro il 25 settembre, per i corrispettivi conseguiti dal 1° gennaio al 31 agosto 2007.
(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 24/07/2007)

Agevolazioni subordinate all'esistenza di edifici da recuperare o risanare.

Le agevolazioni di cui all'art. 5, legge n. 168/1982 (imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa) non si applicano alle cessioni di immobili ricadenti in un programma integrato di intervento - in specie della regione Campania - in assenza della finalità di recupero del patrimonio edilizio.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/07/2007, n. 181/E)

Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari.

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la tabella T3 - Codici degli enti territoriali emittenti prestiti obbligazionari - per operare il riversamento dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge n. 724/1994, anche alla Provincia di Forlì-Cesena e al Comune di Carrara.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/07/2007, n. 182/E)

Applicazione dell'imposta al supplemento al diploma di laurea.

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano indicazioni sull'applicazione dell'imposta di bollo alla documentazione integrativa al Diploma di Laurea denominata "Supplemento al Diploma".(Risoluzione Agenzia delle Entrate 25/07/2007, n. 185/E)

Agenti di commercio: indetraibile l'acquisto dell'elicottero non strumentale.

Per agenti e rappresentanti di commercio è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di un aeromobile che non formi oggetto dell'attività propria dell'impresa o non sia destinato a essere utilizzato esclusivamente come strumentale; come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, infatti, la sentenza della Corte di Giustizia CE C-228/05 esplica efficacia con esclusivo riferimento alla normativa nazionale oggetto di controversia (autoveicoli aziendali) e non può valere anche per la diversa fattispecie di acquisto di aeromobili.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 23/07/2007, n. 177)

Versamenti con F24. Attribuzione codici ente territoriale.

Aggiornamento per la "Tabella T3" da utilizzare per il riversamento dell'imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali. In particolare, vengono aggiunti i codici "00FC" per la Provincia di Forlì-Cesena e "B832" per il Comune di Carrara. Vanno inseriti nella "sezione erario" del modello F24, nel campo "rateazione/regione/provincia", in corrispondenza dell'indicazione del codice tributo 1241. I nuovi codici saranno attivi dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.

Aree pertinenziali: la destinazione effettiva prevale sul dato catastale.

In tema di ICI, affinché un fabbricato abbia natura pertinenziale ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 504/1992, è necessario che sia destinato effettivamente e concretamente al servizio od ornamento di un altro, senza che assuma rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbricato, né il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all'area pertinenziale.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 13/07/2007, n. 15739)

Deducibilità dei costi black list.

Il tema della deducibilità dei costi da black list ha assunto particolare rilievo nel quadro delle attività di controllo eseguite dall’Amministrazione finanziaria a partire dall’anno 2006, nel corso del quale, l’Agenzia delle entrate ha effettuato una serie di verifiche inerenti le operazioni commerciali intrattenute da operatori nazionali con soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati come tali dal decreto ministeriale 23/01/2002.

All’esito dell’attività istruttoria, compiuta anche con l’ausilio della Guardia di finanza, sono stati emessi una serie di avvisi di accertamento, con cui si è provveduto a contestare l’omessa annotazione separata in dichiarazione, da parte dei soggetti d’imposta, dei costi cosiddetti da black list.

Le riprese a tassazione sono state effettuate in aderenza a quanto disposto dall’articolo 110, comma 11, Dpr n. 917/86, il quale, nel testo vigente ratione temporis, subordinava la deducibilità del costo alla separata indicazione nella denuncia fiscale nonché alla prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni rispondessero a un effettivo interesse economico e avessero avuto concreta esecuzione.

In assenza del primo requisito (separata indicazione in dichiarazione), l’Amministrazione finanziaria ha effettuato i recuperi a tassazione, prescindendo, naturalmente, da ogni indagine in merito alla sussistenza del secondo.

Stante la giuridica impossibilità di una definizione della vicenda in chiave deflativa, i destinatari delle riprese fiscali hanno contestato gli atti impositivi davanti agli organi di giustizia tributaria sulla base di tre, distinte, argomentazioni:

la scusabilità dell’errore, annoverabile – secondo i deducenti – tra le violazioni meramente formali (alcuni utilizzano il termine “mera dimenticanza”)

la validità delle dichiarazioni integrative/correttive, presentate successivamente alle contestazioni, attraverso le quali si è provveduto alla separata annotazione dei costi

la rispondenza ai requisiti “sostanziali” previsti dalla norma dei componenti negativi di reddito.

La presentazione della dichiarazione integrativa: conseguenze ai fini della deducibilità dei costi e primi orientamenti giurisprudenziali

Come detto in precedenza, alcuni destinatari delle riprese fiscali hanno presentato agli uffici finanziari le denunce integrative ai sensi dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, Dpr n. 322/98, in cui è stata eseguita l’annotazione separata dei costi, omessa nelle denunce originarie.

La questione relativa all’efficacia delle dichiarazioni integrative, ai fini dell’annotazione separata dei costi, è stata ampiamente affrontata in sede parlamentare e amministrativa.

Il 15 novembre 2005, il vicepresidente della commissione Finanze della Camera ha rivolto un’interrogazione parlamentare (n. 5-04959) al ministro dell’Economia e delle Finanze per conoscere la posizione del governo circa la possibilità di "sopperire a detta omissione, che non ha comportato alcun danno alle ragioni dell’erario, presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, in cui indicare gli ammontari di tali componenti negativi dedotti e non evidenziati nella dichiarazione originaria, valida anche nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria abbia già iniziato la sua attività di controllo".

La risposta è stata resa il 30 novembre 2005 dal sottosegretario all’Economia, il quale ha osservato: "La separata indicazione dei componenti negativi costituisce… condizione autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della deducibilità degli stessi, come peraltro già precisato nella risoluzione 46/E del 16 marzo 2004 dell'Agenzia delle entrate. Ciò premesso, si ritiene, in relazione al quesito posto, che nel caso in cui i costi non siano stati separatamente indicati in dichiarazione, al contribuente non è consentito correggere la dichiarazione, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 2, commi 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

Nell’ambito della stessa risposta, il sottosegretario ribadiva, tuttavia, la necessità di coordinare la predetta conclusione con i principi generali del sistema tributario, e in particolare con quelli della emendabilità della dichiarazione tributaria e della tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente: "da tali principi discende, allora, la possibilità di rimediare errori od omissioni della dichiarazione anche nei casi… in cui i citati commi 8 e 8 bis non sono applicabili, a condizione, ovviamente, che le susseguenti iniziative, volte all'integrazione della dichiarazione, non contrastino con le finalità della norma violata. In particolare, tenuto conto della precipua funzione della norma di cui al citato articolo 110, comma 11, Tuir, chiaramente eccezionale e preordinata ad assicurare l'efficacia dell'azione di controllo, si ritiene che la possibilità di consentire l'integrazione della dichiarazione, con separata indicazione dei costi derivanti dalle operazioni con Paesi black list, sia ammessa a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza".

La posizione del dicastero economico è stata ribadita dall’Agenzia delle entrate, la quale, con la risoluzione n. 12/E del 17 gennaio 2006, dopo aver negato l’emendabilità della dichiarazione secondo il disposto dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del Dpr n. 322/98, giacché effetto della correzione non sarebbe quello di determinare un aumento né una diminuzione dell’imponibile, ha inteso dare sostanza al principio generale di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, codificato dall’articolo 10 della legge n. 212/2000, con il ritenere possibile la presentazione di una dichiarazione correttiva, la quale, attraverso la separata indicazione dei costi per operazioni con imprese residenti in tax haven, ponga rimedio alla precedente omissione.

Ciò a condizione, però, che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento nei confronti del contribuente, delle quali questo abbia avuto formale conoscenza.

Pertanto, deve ritenersi che la previsione della condizione per cui il ravvedimento opera solo qualora non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche è da ritenersi pienamente coerente con il sistema normativo.

La risoluzione n. 12/2006 ammette, infatti, la rettificabilità della dichiarazione e la conseguente applicazione delle sanzioni ridotte, ma ciò solo qualora l’Amministrazione non abbia compiuto alcuna attività di accertamento.

Diversamente si perverrebbe alla conclusione, incomprensibile, di consentire l’applicazione di un regime sanzionatorio premiale anche laddove il contribuente addivenga a una modifica della propria dichiarazione in seguito all’intervento dell’Amministrazione finanziaria.

Sotto tale profilo, pertanto, la fattispecie si conforma a quanto dettato nell’ambito della disciplina del ravvedimento operoso, ex articolo 13 Dlgs n. 472/97, con riferimento al quale è esclusa l’applicazione nel caso di violazione già constatata o nel caso in cui siano iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore della violazione (o i soggetti per i quali ha agito) abbia avuto formale conoscenza.

Ancor più, dopo la soppressione dell’istituto del ravvedimento operoso gratuito, che escludeva l’applicazione delle sanzioni in caso di rettifica entro tre mesi dall’omissione o dall’errore, nel caso di fattispecie che non incidevano sulla determinazione dell’imponibile, l’impostazione sopra descritta deve ritenersi l’unica idonea all’interpretazione dell’istituto, con conseguente impossibilità di sanare la posizione fiscale a seguito di correzione della dichiarazione operata successivamente alle operazioni di controllo da parte del Fisco.

Antitetica all’impostazione offerta dall’Amministrazione finanziaria risulta, però, l’interpretazione offerta sul punto dalle prime pronunce giurisprudenziali, che hanno avallato, sul piano giuridico, i comportamenti assunti dai contribuenti (cfr Ctp Treviso n. 77/2006 e n. 99/2006), ritenendo valide le dichiarazioni integrative sul presupposto del carattere formale dell’omissione, idonea, come tale, a essere sanata in qualsiasi momento.

Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza veneta appaiono discutibili, a parere di chi scrive, oltre che sotto il profilo della mancata correlazione tra il comma 8 e il comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/98, soprattutto per avere classificato come meramente formale la violazione in questione.

A tal fine, si tratta di capire se il requisito della separata indicazione dei costi sostenuti assume, ai fini della deducibilità degli stessi, natura di obbligo meramente formale, o non piuttosto quello di onere di natura sostanziale, per cui, in caso di omessa indicazione, i costi, seppure effettivamente sostenuti, sono soggetti al disconoscimento, seppure ai soli fini della loro deducibilità dal reddito del periodo di sostenimento.

Sul punto offre delucidazioni la risoluzione n. 46/E del 2004, la quale prevede espressamente che ai fini della deducibilità dei costi, in disapplicazione delle disposizioni stabilite dal Tuir, il contribuente deve fornire prova, mediante idonea documentazione, sia dell’effettivo vantaggio economico derivante dall’intrattenimento di rapporti commerciali con società estere, sia l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, restando salvo che In ogni caso il contribuente è tenuto ad indicare separatamente in dichiarazione i costi relativi alle operazioni in questioni, nonché a dimostrare in sede di accertamento che le stesse abbiano avuta concreta esecuzione nei termini prospettati.

Sembra pertanto che la norma vada interpretata nel senso che a nulla vale la prova relativa alle operazioni effettivamente sostenute, se le stesse non vengono poi indicate separatamente in dichiarazione, ovvero che l’indicazione separata costituisce obbligo autonomo, ai fini della deducibilità, in aggiunta e non a semplice conferma o attestazione delle operazioni intercorse con imprese fiscalmente domiciliate in paesi a regime privilegiato, principio agevolmente ricavabile già dal testo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico 2004 per il 2003.

Le stesse istruzioni ai modelli di dichiarazione prevedono infatti che "Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l’onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l’importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione".

In ossequio al dettato normativo, non può dunque che attribuirsi, sul piano sanzionatorio, valenza “sostanziale” all’obbligo della separata annotazione, finalizzato a consentire all’Amministrazione finanziaria l’effettuazione “immediata” dei controlli e suscettibile di essere sanzionato con l’indeducibilità del costo nell’ipotesi di omessa separata indicazione in dichiarazione (cfr risposta sottosegretario Economia citato: "Una simile conclusione è supportata, nel caso in esame, anche dalla ratio della norma recata dal citato articolo 110, comma 11, che, nel prescrivere la separata indicazione in dichiarazione dei costi e nel subordinare espressamente la deducibilità degli stessi a questa condizione, intende predisporre le condizioni necessarie perché il monitoraggio delle operazioni intercorse con paesi a regime fiscale privilegiato possa effettuarsi costantemente e con la medesima efficacia").

L’intervento del legislatore tributario del 2007

Com’è noto, la questione dei costi da black list è stata oggetto, di recente, di una modifica legislativa, formulata anche al fine di eliminare le rilevanti conseguenze che erano derivate dagli accertamenti, emessi dagli uffici sulla base della semplice carenza dell’annotazione separata.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per l’anno 2007), ha infatti modificato radicalmente la disciplina in esame.

Con l’articolo 1, comma 301, è stato inserito, dopo il primo periodo dell’articolo 110, comma 11, del Tuir, il seguente: Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.

E’ stato, nel contempo, soppresso l’ultimo periodo della predetta disposizione (la deduzione è comunque subordinata alla separata indicazione…).

Il successivo comma 302 ha invece aggiunto all’articolo 8 del Dlgs n. 471/97 il seguente periodo: 3 bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’art. 110, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.

Da ultimo, con il comma 303, è stata introdotta una disposizione di carattere transitorio, che sancisce l’applicabilità delle modifiche di cui al comma 302 anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presenta legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, co. 11, primo periodo (il soggetto nazionale ha l’onere di provare che le imprese fornitrici estere svolgano prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione).

L’intervenuta modifica della norma ha comportato, per l’interprete, alcune difficoltà operative, con particolare riferimento alle violazioni commesse in epoca precedente all’entrata in vigore della legge finanziaria.

Sul punto, è intervenuta la circolare n. 11/E/07, elaborata a seguito degli incontri con la stampa specializzata.

Con specifico riferimento alla questione in esame, l’Agenzia delle entrate, oltre a precisare che, a seguito della novella legislativa, la deducibilità delle spese non è più subordinata alla separata indicazione in dichiarazione, bensì soltanto al rispetto delle condizioni richieste dal primo periodo dell’articolo 110, comma 11, Tuir, ribadisce, quale unica conseguenza scaturente dall’inosservanza dell’adempimento, l’applicabilità delle sanzioni previste dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 8 del Dlgs n. 471/97, introdotto dall’articolo 1, comma 302, della legge finanziaria 2007.

Limitatamente all’aspetto temporale e, quindi, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della modifica (1° gennaio 2007), il citato documento di prassi riconosce la possibilità di ottenere la deducibilità del costo a condizione che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma 11, primo periodo, Tuir.

Quanto all’efficacia di una eventuale dichiarazione integrativa, l’Agenzia evidenzia la necessità di distinguere il momento temporale in cui essa è presentata, potendosi considerare validamente efficace nella sola ipotesi in cui il contribuente non abbia subito accessi, ispezioni o verifiche, egli potrà presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma), come già chiarito nella risoluzione 17 gennaio 2006, n. 12/E.

A parere di chi scrive, l’articolo 1, comma 303, della legge finanziaria per il 2007, nell’introdurre una disposizione a carattere transitorio, ha fatto esclusivo riferimento alla disciplina sanzionatoria di cui al precedente comma 302 e non, anche, al comma 301, che ha abolito la condizione della separata annotazione del costo ai fini della sua deducibilità.

Di conseguenza, seguendo l’interpretazione letterale della norma, l’applicabilità della nuova disposizione alle violazioni commesse prima del gennaio 2007 dovrebbe limitarsi alla sola sanzione, introdotta dal comma 302, mentre, l’indeducibilità del costo dovrebbe colpire tutte le ipotesi, precedenti alla modifica legislativa, in cui il contribuente abbia omesso l’annotazione separata.

In tal senso si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Bologna, la quale, in una delle prime decisioni sul punto (sentenza n. 32/12/06, depositata il 5 marzo 2007), ha attribuito valenza letterale alla disposizione transitoria (comma 303 citato), negando così ogni efficacia retroattiva della norma sotto il profilo della violazione dell’obbligo “sostanziale” (mancata annotazione in dichiarazione) e annullando, tuttavia, l’avviso di accertamento sottoposto alla sua cognizione sul presupposto della validità della dichiarazione integrativa, presentata, nelle more, dal ricorrente.

Nonostante l’applicazione retroattiva della novella legislativa sia stata formulata soltanto con riferimento al trattamento sanzionatorio, l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate (Fermo restando che per beneficiare della deducibilità dei costi non indicati separatamente in dichiarazione occorre fornire la prova di cui al citato art. 110, comma 11, primo periodo, del Tuir) appare più coerente sotto il profilo dell’interpretazione logico-sistematica della norma.

L’intervento del legislatore del 2007 è stato dettato, com’è noto, dall’esigenza di porre rimedio alle situazioni createsi sotto il regime della precedente disciplina nonché di contemperare il fine di salvaguardare l’effettività dei controlli fiscali, garantito dalla permanenza dell’obbligo di separata annotazione, con la possibilità, offerta ai soggetti d’imposta, di provare, in ogni caso, la rispondenza del costo ai requisiti normativi.

In altre parole, il divieto di retroattività della legge troverebbe un limite, nell’ipotesi in esame, nella necessità di evitare evidenti disparità di trattamento tra i contribuenti, alcuni dei quali pesantemente penalizzati dalla mancata applicazione della nuova disciplina.

Privilegiando, infatti, l’interpretazione letterale della norma, si dovrebbe giungere alla conclusione che, per le violazioni commesse ante 2007 e in assenza di una dichiarazione integrativa (almeno secondo la convinzione delle prime pronunce giurisprudenziali), il contribuente non potrebbe essere ammesso a provare l’effettività del costo, stante il carattere insormontabile del requisito della separata annotazione.

L’esito del contenzioso dovrebbe, quindi, ritenersi scontato: indeducibilità del costo e applicazione del nuovo trattamento sanzionatorio.

Eventuali riflessi della modifica legislativa sui rapporti processuali pendenti

L’applicazione della novella legislativa alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore impone, tuttavia, alcune precisazioni di carattere “metodologico”.

Gli avvisi in questione sono stati emessi, infatti, sulla base della semplice mancanza di annotazione separata dei costi, prescindendo da ogni indagine in merito all’effettività degli stessi.

L’applicazione delle modifiche legislative ai procedimenti in corso richiederebbe, di conseguenza, una sorta di “riscrittura” della motivazione degli avvisi, che tenga conto della documentazione probatoria offerta dalle parti private.

L’ingresso dei “nuovi” documenti nell’ambito dei procedimenti pendenti potrebbe avvenire secondo una duplice modalità: tramite la presentazione agli uffici di un’istanza di autotutela dell’atto, corroborata dalla documentazione idonea a superare la prova contraria di cui all’articolo 110, comma 11, Tuir, oppure mediante il ricorso alla procedura di cui all’articolo 24, comma 2, Dlgs n. 546/92.

Nel primo caso e nell’eventualità che l’ufficio impositore dovesse riconoscere l’idoneità della documentazione prodotta, la parte pubblica formalizzerà la richiesta di estinzione (parziale) del giudizio per cessazione della materia del contendere, affidando alla commissione la decisione relativa alla sanzione applicabile nel senso sopra indicato.

Nella seconda ipotesi, sarà compito del giudice pronunciarsi in merito (anche) all’idoneità probatoria dei documenti prodotti ai sensi dell’articolo 24, comma 2, citato, nonché riguardo alla sanzione eventualmente applicabile, ferma restando, in entrambi i casi, la possibilità, per la commissione, di rimodulare la pretesa in base alle giustificazioni offerte in corso di causa e alle argomentazioni dell’ente impositore, in ossequio al principio giurisprudenziale che riconosce al giudizio tributario la qualifica di impugnazione - merito.

Quanto alla efficacia estintiva delle dichiarazioni integrative, presentate successivamente alla contestazione delle riprese fiscali, la convinzione espressa dalle prime pronunce giurisprudenziali, nel senso della validità delle denunce, si ritiene non condivisibile alla luce del dettato legislativo vigente (articolo 13 del Dlgs n. 472/97).

Chiamata a pronunciarsi in merito alla conformità ai precetti costituzionali dell’articolo 9, ultimo comma, Dpr n. 600/73, nella parte in cui subordinava la possibilità di correggere la dichiarazione fiscale all’assenza di accessi, ispezioni o verifiche, la Corte costituzionale (ordinanza 23/07/2002, n. 392) ha testualmente evidenziato come, in assenza di quei presupposti, la correzione cesserebbe di essere un rimedio accordato dal legislatore per ovviare ad un errore del contribuente, per trasformarsi in un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte dal legislatore per l’inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione della dichiarazione de redditi.

L’insegnamento del Giudice delle leggi rimane tutt’ora valido nonostante l’attuale formulazione della norma (articolo 2, comma 8, Dpr n. 322/98), che ha soppresso ogni richiamo alle attività di accesso, ispezione e/o verifica, contenuta nell’omologa disposizione del Dpr 600/73.

Nella disciplina generale delle sanzioni tributarie esiste, infatti, una disposizione normativa, l’articolo 13, primo comma, da cui poter evincere il principio, applicabile anche nel caso che ci occupa, secondo cui la modificabilità della dichiarazione è ammessa soltanto nell’ipotesi in cui non siano iniziati ispezioni, accessi o verifiche.

Aderire alla tesi fatta propria dalle prime pronunce giurisprudenziali significherebbe, oltre che vanificare sistematicamente ogni attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, ammettere implicitamente l’esistenza di un vuoto normativo.


Fonte: Margherita Di Paolo e Berardino Librandi Agenzia Entrate.

Tenuta e conservazione delle scritture contabili.

L'unico soggetto responsabile della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti è il contribuente; ciò vale anche quando il processo di conservazione è stato affidato in outsourcing. La risoluzione n. 161/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate afferma che eventuali inadempienze del soggetto incaricato non potranno essere opposte all'Amministrazione finanziaria per giustificare irregolarità o errori nella tenuta e nella conservazione della contabilità.

Disciplina fiscale sugli impianti fotovoltaici.

Il contributo per la produzione di energia mediante impianti fotovoltaici non è soggetto a Iva. Se l'impianto è utilizzato da persona fisica a fini esclusivamente privati, l'incentivo non ha alcuna rilevanza fiscale. Così pure l'eventuale energia prodotta in eccesso per la quale si decide l'immissione nella rete elettrica per un futuro utilizzo nei tre anni successivi (cosiddetto "scambio sul posto"); se invece il surplus di energia prodotta è venduta alla rete, i relativi proventi rappresentano redditi diversi.

Questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha dettagliatamente illustrato la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dall'articolo 7 del Dlgs n. 387/2003 ("Disposizioni specifiche per il solare").

La norma, finalizzata - più che a favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici - a incentivare la produzione di energia "alternativa", riconosce, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, la corresponsione di un contributo ("tariffa incentivante"), che varia in base alla potenza e alla tipologia dell'impianto.

Per gli impianti fino a 20 kW, è possibile accedere al servizio di "scambio sul posto" (in questo caso, la tariffa incentivante spetta solo per l'energia prodotta e consumata dall'utente), che consente di immagazzinare l'energia prodotta e non consumata e di prelevarla dalla rete in caso di necessità nei successivi tre anni, o, in alternativa, cedere l'energia prodotta al gestore della rete elettrica (in questa seconda ipotesi, la tariffa spetta per tutta la produzione).

Realizzazione dell'impianto: disciplina Iva

Per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica l'aliquota Iva del 10 per cento. La detrazione dell'imposta pagata è ammessa - secondo i principi generali dettati dall'articolo 19 del Dpr n. 633/1972  - in funzione dell'utilizzo dell'impianto nell'esercizio di impresa, arte o professione; pertanto, in caso di utilizzo promiscuo, non sarà detraibile l'Iva corrispondente alla quota imputabile a impieghi per fini privati o, comunque, estranei all'esercizio dell'attività.

Contributo: disciplina Iva

La tariffa incentivante è esclusa in ogni caso dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, anche quando l'impianto fotovoltaico è realizzato nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Manca, infatti, per l'applicazione dell'Iva il presupposto oggettivo: le cifre erogate non rappresentano un corrispettivo per la fornitura dell'energia, ma una sorta di risarcimento per il titolare dell'impianto a fronte dei costi sostenuti per la sua costruzione e di quelli di esercizio.

Contributo: ritenuta d'acconto

Quando l'impianto è utilizzato nell'ambito di un'attività di impresa, la tariffa incentivante rappresenta un contributo in conto esercizio e non in conto impianti, poiché viene erogato per sostenere la produzione dell'energia e non per finanziare l'investimento. Di conseguenza, al momento dell'erogazione, deve essere operata una ritenuta a titolo di acconto delle imposte dirette nella misura del 4 per cento (articolo 28, secondo comma, Dpr n. 600/1973 ).

Persona fisica o ente non commerciale: utilizzo, al di fuori di attività, per soli fini privati

La tariffa incentivante percepita dalla persona fisica (o ente non commerciale) per l'utilizzo di impianti fotovoltaici a soli fini privati (usi domestici, di illuminazione, alimentazione di elettrodomestici, eccetera) rappresenta un contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dal Tuir. Pertanto, non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette.

Persona fisica o ente non commerciale: produzione, al di fuori di attività, di energia eccedente i consumi privati

In questo caso, bisogna distinguere l'ipotesi in cui l'impianto abbia potenza non superiore a 20 kW da quella in cui la potenza sia superiore a detto limite.

Impianti con potenza non superiore a 20 kW

Se si opta per lo "scambio sul posto", la tariffa incentivante è ininfluente ai fini fiscali.

Se invece si decide di vendere l'energia prodotta in più, la disciplina fiscale cambia a seconda che l'impianto sia o no posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale.

Impianto posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale

In questo caso, risultano fiscalmente rilevanti i soli proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso rispetto al proprio fabbisogno, che andranno qualificati come redditi diversi, ossia come redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Il costo per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto non potrà essere considerato inerente alla produzione del reddito, né sarà detraibile la relativa Iva pagata.

Impianti diversi

In questa ipotesi, diventano fiscalmente rilevanti anche le somme percepite a titolo di tariffa incentivante, concorrendo, come contributo in conto esercizio e in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, alla determinazione del reddito di impresa e della base imponibile Irap. Andrà anche applicata, sempre con riferimento alla parte relativa all'energia ceduta, la ritenuta d'acconto del 4 per cento.

Per quanto riguarda poi i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, essi andranno assoggettati all'Iva (con possibilità, laddove sussistano i requisiti, di ricorrere al regime della franchigia), all'Irap e alle imposte dirette. In tale fattispecie, però, l'impianto rappresenta bene strumentale all'attività ed è ammortizzabile con coefficiente del 9 per cento.

Impianti con potenza superiore a 20 kW

Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, non essendo possibile optare per il servizio di "scambio sul posto", l'energia esuberante potrà essere solo venduta alla rete locale, con conseguente realizzazione di un'attività di tipo commerciale. La disciplina fiscale risulta quindi identica a quella descritta nel punto precedente per gli "impianti diversi".

Persona fisica o giuridica nell'ambito di attività commerciale

Se la produzione di energia tramite impianto fotovoltaico costituisce l'oggetto principale dell'attività commerciale svolta o l'energia prodotta viene utilizzata prioritariamente nell'ambito della diversa attività commerciale esercitata, la tariffa incentivante rappresenta sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante. Anche in questo caso, si renderà applicabile, in relazione sia alla tariffa incentivante che ai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, la disciplina esaminata per gli "impianti diversi".

Professionista o associazione professionale

Se l'acquisto o la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è realizzato da un lavoratore autonomo o da un'associazione professionale e l'energia prodotta è utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività o anche in modo promiscuo (per consumi personali o familiari), la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva e non concorre alla determinazione del reddito imponibile. L'impianto costituisce, comunque, bene strumentale dell'attività di lavoro autonomo e l'Iva pagata per l'acquisto o la realizzazione dell'impianto è detraibile ai sensi dell'articolo 19 del Dpr n. 633/1972 , tenendo conto dell'utilizzo promiscuo del bene.

Se l'impianto produce energia in eccesso, la vendita costituisce in ogni caso attività commerciale. Andranno, pertanto, tenute due contabilità separate, una per l'attività di lavoro autonomo e una per quella di impresa. La tariffa incentivante, in proporzione alla quantità di energia ceduta, costituisce contributo in conto esercizio, concorre alla determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile Irap e va assoggettata alla ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia sono rilevanti ai fini Ires, Irap e Iva; l'impianto costituisce bene strumentale ad entrambe le attività e gli ammortamenti del costo vanno ripartiti, ad esempio facendo riferimento alla proporzione tra energia ceduta ed energia complessivamente prodotta (naturalmente, se l'impianto è utilizzato anche per fini personali o familiari, la deduzione del costo da ripartire tra le due attività non può essere superiore al 50 per cento). Anche l'Iva pagata all'atto dell'acquisto o realizzazione del bene è detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate, a condizione che le stesse siano gestite, come detto, con contabilità separate.

IVA - Sui pagamenti anticipati gestione mirata.

L'entrata in vigore del reverse charge al 1° ottobre prossimo per le cessioni di fabbricati strumentali con opzione Iva pone una serie di problemi operativi. Il primo è legato alla gestione dei pagamenti anticipati che verranno effettuati fino al 30 settembre e relativi a successive vendite di fabbricati strumentali assoggettate dalla disciplina dell'inversione contabile. Un altro aspetto che merita di essere considerato riguarda le cessioni di fabbricati strumentali dove l'opzione consentita dall'articolo 10 comma 1 numero 8-ter del DPR 633/72 viene effettuata per garantire comunque il regime di imponibilità della cessione.

martedì 24 luglio 2007

Quesito: Splafonamento IVA.

NEL CASO DI SPLAFONAMENTO IVA(PER EMISSIONE D.I. OLTRE IL LIMITE) ACCERTATO DALL'UFFICIO LO STESSO RITIENE CHE IL CONTRIBUENTE OLTRE LA SANZIONE DAL 100 AL 200% DELL'IMPOSTA DEBBA VERSARE ANCHE L'IMPOSTA SENZA POTERLA DETRARRE DALL'IVA DA VERSARE_(SI TRATTEREBBE DI UNA DUPLICAZIONE D'IMPOSTA)

 
SI CHIEDE SE QUESTO E' CORRETTO O SE DEBBA ESSERE VERSATA LA SOLA SANZIONE VISTO CHE IL CONTRIBUENTE NON  HA DETRATTO ALCUNA IMPOSTA.
 
GRAZIE
 

Studi di settore: pubblicate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate approva le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore e dei modelli M ed N per la comunicazione dei dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi dell'annotazione separata, da utilizzare per il periodo d'imposta 2006 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello UNICO 2007.

Comunicazioni minusvalenze e differenze negative

In G.U. il provvedimento che rimodula i termini


L'Agenzia delle Entrate modifica - rimodulando i termini per la presentazione della comunicazione dei dati e delle notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative indicate all'art. 109, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986 - il provvedimento 29 marzo 2007, pubblicato in G.U. 13 aprile 2007, n. 86.Con tali modifiche (resesi necessarie per uniformare le scadenze precedentemente determinate con quelle per le quali è intervenuto il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'IRAP, dell'IVA e dei redditi modello 730/2007, come previsto dal D.P.C.M. 31 maggio 2007) vengono individuati nuovi termini per la presentazione della comunicazione:

  • nei casi «a regime» , di cui al punto 2 del provvedimento 29 marzo 2007;
  • nei casi di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi prima della pubblicazione in G.U. del provvedimento stesso;
  • per le ipotesi relative alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate antecedentemente al 1° gennaio 2006, nei periodi d'imposta a partire da quello in cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 344/2003.


In particolare, il provvedimento dispone che la comunicazione deve essere effettuata:

  • entro 45 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le minusvalenze e le differenze negative sono state realizzate;
  • entro il 15 novembre 2007, nel caso in cui il termine per l'effettuazione della comunicazione stessa, come previsto al punto precedente, sia antecedente alla stessa data.

domenica 22 luglio 2007

Indennità di mobilità: nuovo modulo.

Per la concessione dell’indennità di mobilità, è stato elaborato un modulo specifico per la dichiarazione del datore di lavoro. Il nuovo modulo DS22 Mobilità, che si affianca al precedente modello DS22 (che rimane comunque in uso per l’indennità di disoccupazione ordinaria e per i trattamenti speciali per l’edilizia), è disponibile in allegato al messaggio 18312 del 12 luglio, insieme alle istruzioni per la compilazione.

mercoledì 18 luglio 2007

Congedo di maternità ante partum.

L'INPS fornisce nuove istruzioni circa il criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum di cui all'art. 16, D.Lgs. 151/2001 (già art. 4, comma 1, lettera a, legge n. 1204/1971).
(Messaggio INPS 12/07/2007, n. 18311)

Indennità di mobilità.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di mobilità, l'INPS rende disponibile lo specifico modello di dichiarazione del datore di lavoro, con le relative istruzioni, denominato DS22 Mobilità, che sostituisce - a decorrere dal 12 luglio 2007 - il precedente modello DS22.
(Messaggio INPS 12/07/2007, n. 18312)

Artigiani, commercianti e liberi professionisti: quota eccedente il minimale.

Il versamento dei contributi previdenziali afferenti la quota di reddito eccedente il minimale, dovuti dagli iscritti alle Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo 2006 e di primo acconto 2007, può essere eseguito entro il 18 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interessi.(Messaggio INPS 13/07/2007, n. 18393)

Rapporti di lavoro dei cittadini stranieri: il protocollo d'intesa INPS-Interno.

In data 18 giugno 2007 è stato siglato l'accordo per lo scambio e l'incrocio dei dati sui rapporti di lavoro dei cittadini stranieri stipulato tra l'INPS e il Ministero dell'Interno. Il protocollo - allegato alla circolare prot. 3275/2007 del Ministero dell'Interno - è finalizzato a migliorare lo scambio e l'incrocio dei dati che riguardano cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro o che comunque consenta di svolgere attività lavorativa in Italia.
(Circolare Ministero Interno 12/07/2007, n. prot. 3275)

Blackout: rimborsi a carico delle imprese di distribuzione e trasmissione.

Il provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in corso di pubblicazione in G.U., disciplina le modalità di rimborso a favore dei clienti finali (famiglie e imprese) in caso di blackout di durata superiore agli standard fissati dalla delibera stessa, in ipotesi di interruzione del servizio con preavviso o senza.
(Delibera Autorità per l'energia elettrica e il gas 12/07/2007, n. 172, in corso di pubblicazione G.U.)

Il Treaty shopping.

E’ di questi giorni la notizia che la procura della Repubblica di Pescara sta conducendo un’indagine a tappeto su presunti fenomeni di treaty shopping e dividend washing posti in essere da big internazionali della finanza.

Tutto nasce dalla stipulazione dell’Italia con la Francia e con la Gran Bretagna di due convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che, a differenza di tutte le altre stipulate, prevedevano la possibilità del rimborso del credito d’imposta sui dividendi, qualora i soggetti percettori fossero stati residenti in Francia e Gran Bretagna.

Il giochetto posto in essere era semplice: prima dello stacco della cedola dei dividendi, le partecipazioni erano trasferite da parte di soggetti esteri che non fossero né francesi né inglesi a istituti bancari residenti nei predetti due Stati, i quali incassavano i dividendi e retrocedevano le partecipazioni agli originari proprietari.

Questi ultimi erano sostanzialmente gli effettivi beneficiari dei flussi reddituali (beneficial owner), i quali, a seguito dell’operazione di dividend washing, assumevano la veste giuridica di plusvalenze su partecipazioni; i dividendi erano, infatti, formalmente incassati dagli istituti bancari che provvedevano successivamente a richiedere la restituzione del credito d’imposta sugli stessi.

L’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2004 dell’Ires ha posto termine al problema, essendo stato abrogato il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi.

Tuttavia, la descritta vicenda offre lo spunto per sviluppare alcune considerazioni su fenomeni simili di treaty shopping, ma, per così dire, “meno visibili”, in quanto non impongono alcun obbligo di presentazione di richiesta di rimborso di crediti d’imposta.

Ci si riferisce al gettito derivante dalle ritenute alla fonte per flussi reddituali in uscita dal territorio dello Stato italiano (dividendi, interessi, royalties in prima linea).

Senza dilungarci nei particolari, a seguito dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie n. 90/435/Cee (come modificata dalla direttiva n. 2003/123/Ce) e n. 2003/49/Ce, rispettivamente in materia di dividendi “madre-figlia” e di interessi e royalties infragruppo, il rischio che siano perpetrati fenomeni di treaty shopping concettualmente simili a quello sopra esposto è alto.

Infatti, le predette direttive, così come attuate in Italia rispettivamente dagli articoli 27-bis e 26-quater del Dpr n. 600 del 1973, prevedono che nessuna ritenuta a titolo d’imposta sia dovuta in Italia quale Stato della fonte dei redditi.

Viceversa, in mancanza dei presupposti di applicabilità delle predette direttive, tornerebbero applicabili le disposizioni previste dalle varie convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati di residenza dei soggetti esteri percettori dei flussi reddituali, ovvero le disposizioni interne previste dal Tuir in assenza di convenzioni.

E’ evidente, allora, la convenienza, per tutti coloro che non abbiano i requisiti per beneficiare dell’agevolazione prevista dalle due citate direttive, di “canalizzare” i flussi reddituali su soggetti all’uopo costituiti e aventi i predetti requisiti.

Tanto per fare un banale esempio, qualora un investitore americano voglia effettuare un investimento in Italia, dal quale ritrarre dividendi, al fine di evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione Italia-Usa, troverà convenienza a costituire una società in Olanda, la quale controlli la società residente in Italia che distribuisce i dividendi.

In tal modo, dall’Italia fuoriesce un dividendo cui si applicherebbe la direttiva madre-figlia in quanto destinato all’Olanda, da cui fuoriuscirebbe il dividendo verso gli Stati Uniti esentato da alcuna ritenuta alla fonte per la politica di attrazione di capitali da sempre seguita dall’Olanda.

Ciò posto, la rilevante differenza sul piano operativo tra l’appena menzionato fenomeno di treaty shopping e quelli balzati agli onori della cronaca, è che il primo non lascerebbe traccia alcuna, non imponendo alcuna richiesta di rimborso di imposte preventivamente versate all’Erario italiano.

Infatti, con la canalizzazione ad hoc dei predetti flussi reddituali attraverso Stati membri dell’Unione europea si evita in nuce l’applicazione di qualsivoglia ritenuta alla fonte in Italia.

Insomma, il danno all’Erario è ugualmente rilevante, solo che, mentre nel caso di Pescara "prima si doveva pagare e poi si poteva chiedere il rimborso", in caso di dividendi, interessi e royalties formalmente ricadenti nell’ambito di applicazione delle due menzionate direttive comunitarie, "si evita di pagare e così non si ha nessun problema di rimborso".


Fonte: Michele Andriola Agenzia Entrate.

Proroga termini di versamento per gli studi di settore.

Il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti - disposto dal D.P.C.M. 14 giugno 2007 nei confronti dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore - può aver luogo anche con riferimento ai contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. (non "trasparenti"), artigiane o commerciali, iscritti negli elenchi IVS che - ai fini previdenziali - sono tenuti alla compilazione del quadro RR del modello UNICO-PF per liquidare i contributi previdenziali calcolati sulla base di un reddito (figurativo) proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/07/2007, n. 173/E)

Come ottenere un prestito con la pensione.

L’8 febbraio 2007 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo n. 80 che disciplina i prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione. L’Inps ha così stabilito modalità e regole che tutelino al massimo i pensionati. Come funziona Il pensionato chiede il prestito alla Banca o all’Intermediario Finanziario e l’Inps gli paga le rate trattenendole dalla pensione. Le rate possono essere pagate cedendo fino ad un quinto della pensione. La durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni. Il prestito si può chiedere con tutte le pensioni eccetto: >le pensioni e assegni sociali; >le invalidità civili; >assegno mensile per l’assistenza ai pensionati per inabilità; >gli assegni di sostegno al reddito; >le pensioni del personale bancario; >assegni al nucleo familiare. L’Inps versa l’importo della rata alla Banca o Intermediario Finanziario, con cui il pensionato ha stipulato il contratto, solo dopo aver verificato alcune condizioni a tutela del pensionato. Cosa fare prima di chiedere il prestito Per verificare la possibilità di chiedere un prestito il pensionato deve richiedere alla sede Inps, che ha in carico la sua pensione, la Comunicazione di cedibilità, che indica l’importo massimo della rata del prestito pagabile con la pensione. La Comunicazione di cedibilità è indispensabile perché l’Inps possa versare alla Banca o all’Intermediario Finanziario le rate relative al prestito, trattenendo l’importo dalla pensione. La stessa comunicazione va esibita alla Banca o alla Finanziaria per stipulare il contratto di prestito. Come si calcola la rata “a misura di pensione” Il pensionato può cedere fino ad un quinto della propria pensione. L’importo cedibile è calcolato, al netto delle tasse e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima (436,14 euro nel 2007). Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione. Esempi di calcolo della quota cedibile Caso 1 pensione lorda 476,30- ritenute fiscali 0.00 pensione netta = 476,30 - pensione min. 436,14 quota cedibile* = 40,16 *con salvaguardia della pensione minima, inferiore in questo caso all’importo del quinto = 95,26 euro Caso 2 pensione lorda 1.200,00- ritenute fiscali 300.00 pensione netta = 900,00 - 1/5 del netto 180,00 quota cedibile* = 180,00 *con salvaguardia della pensione minima (436,14 euro) Nel caso si sia titolari di più pensioni, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite. Come Inps tutela i pensionati Quando la Banca o la Finanziaria notifica all’Inps il contratto di prestito del pensionato per ottenere il pagamento delle rate, l’Inps controlla che: >la Banca o la Finanziaria abbiano i requisiti richiesti dalla legge per questo tipo di operazione; >il tasso effettivo globale (TEG) applicato al prestito sia inferiore al “tasso soglia” anti-usura (calcolato aumentando del 50% il tasso effettivo globale medio relativo ai prestiti con cessione del quinto della pensione nel trimestre di riferimento). Ad esempio, per i prestiti fino a 5000 euro richiesti nel I trimestre 2007: il tasso medio è 10,93(aumentato del 50%=5,46) =16,39 che è il tasso limite al di sotto del quale devono mantenersi i tassi di interesse applicati da Banche e Intermediari Finanziari. >la rata prevista sia inferiore o pari ad un quinto dell’importo della pensione; >nel contratto siano indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, tasso di interesse e TEG complessivo). Per contenere il livello dei tassi di interesse applicati, l’Inps sta proponendo alle Banche e agli Intermediari Finanziari di sottoscrivere una Convenzione, con la quale si impegnano a rispettare i tassi più favorevoli indicati dall’Istituto. Per esempio, nella Convenzione per i prestiti al di sotto dei 5000 euro, il tasso non potrà superare l’8,45%. Per quelli al di sopra dei 5000 euro, il tasso non potrà superare il 7,55%. L’elenco delle Banche e degli Intermediari Finanziari convenzionati sarà messo a disposizione dei pensionati in tutte le sedi Inps. L’Inps ha stipulato inoltre un accordo con l’Inpdap per coprire le spese di assicurazione a garanzia dei creditori con un apposito fondo rischi.

sabato 14 luglio 2007

Marca da bollo addio: da settembre diventa telematica

Le marche da bollo tradizionali vanno in soffitta. Dal 1 settembre 2007, a seguito della dichiarazione di fuori corso, non avranno più alcun valore in quanto saranno sostituite definitivamente dai contrassegni emessi in via telematica. E' quanto rende noto un comunicato dell'Agenzia delle Entrate.E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con il quale sono stati dichiarati fuori corso, a decorrere dal prossimo 1 settembre, tutti i valori bollati in lire, in lire-euro ed in euro, ad eccezione dei foglietti e delle marche per cambiali.«L'Agenzia delle Entrate invita pertanto coloro che fossero ancora in possesso di tali valori ad utilizzarli entro il 31 agosto 2007, integrandoli eventualmente con le nuove marche emesse in via telematica, allo scopo di raggiungere l'importo dovuto», recita la nota.Il contrassegno telematico, già in uso dal giugno 2005, sostituirà quindi dal 1 settembre in maniera stabile e definitiva la tradizionale marca cartacea. «Questa decisione si inserisce nel progetto più ampio, perseguito dall'Amministrazione finanziaria, di una progressiva informatizzazione dei propri servizi, allo scopo di migliorare e semplificare i rapporti con i contribuenti», termina il comunicato.

Anche il Prosciutto di Parma tra i prodotti da tutelare in Cina

Accordo Bruxelles-Pechino

L'Ue e la Cina si sono scambiati una lista di prodotti che saranno protetti dall'Indicazione Geografica che ne certifica la qualità. Tra i prodotti europei ci sono il Prosciutto di Parma ed il Grana Padano. Lo scambio delle liste è avvenuto durante l'incontro a Pechino tra il direttore del dipartimento per l'agricoltura Ue e il vicedirettore dell'ufficio cinese per i controlli di qualità.

TFR: aggiornamento per il mese di Giugno


Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2007 e il 14 luglio 2007, la quota accantonata a titolo di TFR deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: 1,626168.Gli importi si ricavano sommando il rateo fisso annuo dell'1,50% (frazionato per i periodi inferiori all'anno) con il 75% dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati elaborato dall'ISTAT è pari a 129,9.Si forniscono tutti i coefficienti:
a) Rateo fisso annuo 1,5%: 0,75
b) Indice ISTAT: 129,90
c) Percentuale indice: 1,168224
d) 75% indice: 0,876168
e) Coefficiente rivalutazione (a+d): 1,626168

Comunicato ISTAT 13/07/2007

Quesito: Tasse automobilistiche: esenzioni per moto storiche (ultraventennali).

 In riferimento all'oggetto,  pongo il quesito:

> Nelle Regioni che, come l'Abruzzo (Regione  in cui risiedo), non hanno provveduto ad emanare apposita Legge Regionale in materia di tasse automobilistiche, per il caso specifico,

vige, va applicata e rispettata la Legge Statale 342/2000 art.63 comma 2 e 3, compreso la nota a chiarimento C.M. 81335 dell' 01/06/2001 emanata dalla   AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO?,

                                                                              oppure

ci sono deroghe, norme o quant'altro, che consentono ai dirigenti degli uffici finanziari delle Amministrazioni locali (Regione), di interpretare la Legge in maniera personale, eludendo quanto chiaramente diposto dalla Amministrazione finanziaria Centrale competente (AGENZIA DELLE ENTRATE C.M. 81335), dando cosi' vita ad evidenti discriminazioni dei contribuenti  sotto il profilo tributario? 

 

Riporto di seguito un riassunto della mia vicenda, per meglio rendere l'idea da cosa scaturisce il quesito posto.

Sono proprietario di una moto ultraventennale e risiedo nella Regione Abruzzo,
non sono iscritto a nessuna associazione (ASI) o federazione (FMI)e, poiche' la moto, la cui marca e modello sono compresi nello
"elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico individuati sulla base di quanto previsto dalla legge 342/2000 art.63 comma 2", aggiornata annualmente dalla FMI, non ha circolato dal 2003 e non ho pagato la tassa automobilistica in base a quanto previsto dalla legge 342/2000 art. 63 comma 2 e 3 e successiva nota 81335 del 01/06/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.                              
Si e' innescato cosi' un contenzioso fra me ed il Dirigente del competente ufficio della Regione Abruzzo, il quale, per riconoscermi    l'esenzione     dal pagamento   della   tassa automobilistica,
pretende l'iscrizione della mia moto nei registri ASI o FMI.  

Da parte mia, dopo aver rivolto istanza di interpello alla Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate, la quale, non essendo piu' competente in materia, ha inviato la documentazione al competente ufficio della Regione, da cui, a firma dello stesso Dirigente di cui prima (accusa e giudice sono la stessa persona: alla faccia del conflitto di interessi), ho avuto la risposta con la quale  mi e' stato, ovviamente,  ribadito l'obbligo al pagamento della tassa,  ho fatto notare che, secondo il mio modesto parere, nella Regione Abruzzo, non avendo, la stessa, emanata una Legge Regionale in materia di tasse automobilistiche, vige la Legge dello Stato: la 342/2000 art.63 comma 2 e 3, i cui dubbi interpretativi successivamente chiariti dalla C.M. 81335 del 01/06/2001 dell'Agenzia delle Entrate, non dovrebbe lasciare spazio a dubbi interpretativi nella sua applicazione.

Diversamente, se nella Regione Abruzzo, il  Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie, nell'esercizio delle proprie funzioni, anziche' riferirsi alla 342/2000 Legge dello Stato e a quanto indicato dall'Amministrazione Finanziaria competente (C.M. 81335 dell'Agenzia delle Entrate), in mancanza della Legge Regionale in materia,  interpreta la Legge in maniera del tutto personale, pretendendo requisiti senza alcun supporto legislativo,   Vi lascio immaginare a quali e quante discriminazioni in materia fiscale si daranno vita, in considerazione anche del fatto che il tutto e'  lasciato alla libera interpretazione del Dirigente di oggi che potrebbe non essere lo stesso di ieri e diverso da quello di domani.

Naturalmente queste mie considerazioni scaturiscono dal mio modesto modo di vedere la vicenda, privo dei piu' elementari supporti di giurisprudenza,                                                                                                                                                        
sarei infinitamente riconoscente se le mie considerazioni fossero poste all'attenzione di  esperti in materia, in modo da essere confermate o smentite: 
l'importante e' conoscere il parere dell'esperto in particolare sulla posizione del dirigente e se ci fossero metodi per indurlo alla ragione.

In attesa di VS gradito parere,  ringrazio e saluto
con infinita cordialita' ………..

Risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007: Reverse Charge.

Per qualificare esattamente il rapporto giuridico in essere tra le parti, è necessario attribuire rilevanza agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, senza limitarsi al dato formale del nomen iuris attribuito all'accordo quando tale elemento appaia in contrasto con la funzione economico sociale, ossia la causa, del rapporto stesso. E' questo, sinteticamente, il contenuto della risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha spiegato, attraverso la soluzione di casi pratici, quando, ai fini dell'applicazione del meccanismo del reverse charge, un contratto configuri un appalto, una prestazione d'opera o una fornitura con posa in opera.

Il regime dell'inversione contabile, originariamente limitato alle cessioni imponibili di oro da investimento, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati, è oggi applicabile, oltre al settore dell'edilizia, anche alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative(1), alle cessioni di personal computer e dei loro componenti e accessori, alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere(2), come risulta dal novellato articolo 17 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche.

Il meccanismo rappresenta una deroga al principio generale previsto in materia Iva dall'articolo 17, comma 1, in base al quale l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19.

Infatti, al ricorrere dei presupposti di legge, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, vale a dire il destinatario delle cessioni o prestazioni; il cedente o prestatore emetterà fattura, senza addebito, al cessionario/committente, il quale dovrà integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta.

Con specifico riferimento al regime del reverse charge nell'edilizia, l'Agenzia si è pronunciata, a breve distanza di tempo, dapprima con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, fornendo i primi chiarimenti, in seguito con la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, in cui è stata esaminata l'ipotesi di operazioni poste in essere mediante società consorziate.

In particolare, è stato chiarito che il settore edile deve essere identificato nell'attività di costruzione e, per individuare le prestazioni per le quali deve essere adottato detto sistema, occorre fare riferimento alla tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004), che deve essere utilizzata dai contribuenti negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate e alle relative note esplicative, con particolare riferimento alla sezione F della richiamata tabella, che indica i codici riferiti alle attività di "Costruzioni".

Il regime in esame trova applicazione nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Per converso, non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione.

A tale fine, i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto, ma anche se effettuati in base a un contratto di prestazione d'opera, che si differenzia dall'appalto per la prevalenza dell'attività lavorativa del prestatore rispetto alla struttura organizzativa. Diversamente, rimangono escluse le forniture di beni con posa in opera, posto che, in tali operazioni, la posa in opera assume di regola una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

Si è detto all'inizio delle modalità di individuazione della natura del rapporto in essere fra le parti e della necessità di non limitarsi al dato formale del nomen iuris attribuito al contratto. Il pregio del documento di prassi in commento è proprio quello di chiarire, attraverso la soluzione di casi pratici proposti dal contribuente, come il regime trovi applicazione in diverse fattispecie.

Caso 1

Viene stipulato un contratto di fornitura con posa in opera direttamente tra la società che ha promosso istanza di interpello (che, per comodità espositiva, sarà denominata società A) e il committente. La società istante conferisce, successivamente, l'incarico di posa in opera ad altra impresa Y, sulla base di un contratto che, per espressa pattuizione convenzionale, viene qualificato come contratto di subappalto.

La società A, peraltro, svolge in via prevalente attività di produzione, commercializzazione e posa in opera di prodotti siderurgici e, in via secondaria, realizza opere e lavori stradali nonché relativi alla sicurezza della viabilità.


In questo caso, il regime dell'inversione contabile non potrà trovare applicazione. Infatti, come già accennato, a prescindere dalla qualificazione giuridica data dalle parti al contratto, lo stesso si sostanzia in un contratto di fornitura con posa in opera, pertanto escluso dal nuovo regime. Pertanto, la società A, per le prestazioni effettuate direttamente nei confronti della società committente, è tenuta a emettere fattura con applicazione dell'Iva secondo la regola generale prevista dall'articolo 17 del Dpr n. 633 del 1972. Anche l'impresa Y, del resto, è tenuta a emettere fattura secondo la regola generale, posto che la stessa non rende, nel caso di specie, servizi a un'impresa che si pone come appaltatore o, a sua volta, subappaltatore, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio.

Caso 2

Viene stipulato un contratto d'appalto tra committente e appaltatore (impresa X). Quest'ultimo stipula, a sua volta, un contratto di fornitura con posa in opera con la società istante (società A), che conferisce l'incarico di posa in opera ad altra impresa Y sulla base di un contratto che, per espressa pattuizione convenzionale, viene qualificato come contratto di subappalto.



Anche in questo caso, le operazioni poste in essere dovranno essere fatturate secondo le regole ordinarie, posto che il meccanismo del reverse charge trova applicazione nel solo caso in cui i soggetti subappaltatori rendano servizi a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Nel caso sopra prospettato, infatti, la società A non può qualificarsi né appaltatore né subappaltatore, posto che la stessa assume con l'impresa X obbligazioni derivanti da un rapporto di fornitura con posa in opera, espressamente escluse dal sistema di inversione contabile, stante la loro equiparazione alle cessioni di beni.

Pertanto, sia per operazioni effettuate dalla società A nei confronti dell'impresa appaltatrice X, sia per le prestazioni rese dalla società subappaltatrice direttamente alla società A, dovrà essere emessa fattura secondo le regole ordinarie.

Caso 3

Viene stipulato un contratto d'appalto tra committente e l'impresa X, che stipula a sua volta un contratto di subappalto con la società A, che affida successivamente l'esecuzione dei lavori all'impresa Y sulla base di un contratto di subappalto. Nel caso di specie, l'impresa Y pure svolgendo, nel caso concreto, prestazioni classificabili nella lettera F della tabella Atecofin 2004, non dispone del relativo codice attività.


Nel caso prospettato, l'Agenzia delle entrate ha preliminarmente chiarito che la circostanza che l'impresa Y non abbia comunicato di svolgere un'attività rientrante nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin (2004), pur svolgendo di fatto un'attività classificabile in tale sezione, non preclude l'applicazione del regime dell'inversione contabile al ricorrere dei presupposti di legge. Rimane fermo, peraltro, l'obbligo dell'impresa di comunicare, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del Dpr n. 633 del 1972, l'effettiva attività esercitata.

Quanto al regime Iva da applicare al caso concreto, la società A, per le prestazioni effettuate nei confronti dell'impresa appaltatrice in esecuzione del contratto di appalto, è tenuta a emettere fattura senza applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a) del Dpr n. 633/1972. Lo stesso regime trova applicazione con riferimento alle prestazioni rese, in esecuzione del contratto di subappalto, dall'impresa Y.

Caso 4

Viene stipulato un contratto d'appalto tra committente e l'impresa X, che successivamente stipula un contratto di fornitura con posa in opera con l'Associazione temporanea d'imprese, nella quale la società A riveste la qualifica di capogruppo.


Prima di dare la soluzione al caso concreto, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sulla soggettività giuridica delle associazioni temporanee d'impresa. In particolare è stato precisato che l'articolo 37, comma 17, del Dlgs 12 aprile 2006 n. 163 - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che ha abrogato il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158 ("Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi") - con specifico riferimento alle associazioni temporanee d'impresa, dispone che "il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", con ciò riprendendo la testuale formulazione dell'abrogato articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

Pertanto, l'Ati, in linea di principio, deve ritenersi, civilisticamente e fiscalmente, soggetto trasparente, che non dà vita a un autonomo soggetto di diritto. Con risoluzione n. 550231 del 28 giugno 1988, da ritenersi ancora attuale in considerazione dell'odierna formulazione della norma, è stato chiarito che elemento decisivo affinché possa determinarsi un'autonomia soggettiva in capo all'Ati è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso sia nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere.

Né, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l'opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell'opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale.

Pertanto, poiché l'Ati è, naturalmente, soggetto trasparente, in cui la soggettività giuridica deve essere riconosciuta alle singole imprese facenti parte dell'associazione, in via generale - salvo che l'Ati assuma soggettività nel senso sopra precisato - non trovano applicazione i principi espressi con la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007. In tale sede, è stato chiarito che, quando nella esecuzione dei lavori edili intervengano organismi di natura associativa ai quali sia attribuita una funzione esterna, da un lato si deve escludere che le imprese consorziate possano fatturare direttamente all'appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse charge, dall'altra che le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Dpr n. 633/1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

Conseguentemente, solo quando l'Ati assume funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto.

Ciò premesso, nel caso 4, poiché il rapporto tra appaltatore e società A (capogruppo dell'Ati) ha natura di contratto di fornitura con posa in opera, non potrà trovare applicazione il meccanismo del reverse charge, per mancanza del presupposto oggettivo. Pertanto, per le prestazioni effettuate dall'Ati nei confronti dell'impresa appaltatrice, trovano applicazione le ordinarie regole di fatturazione, con applicazione dell'Iva secondo la regola ordinaria.

Caso 5

Viene stipulato un contratto d'appalto tra committente e l'impresa X, che stipula un contratto di subappalto con l'Associazione temporanea d'imprese, nella quale la società A (quale capogruppo) fornisce esclusivamente i beni, che verranno installati da altra società dell'Ati, ed emette fattura nei confronti dell'impresa X.



Salve le considerazioni sopra espresse nel caso 4, in questa fattispecie ricorrono i presupposti per l'applicazione del meccanismo del reverse charge solamente in relazione alle prestazioni rese dalla società Y, posto che la società A pone in essere un'attività di mera fornitura di beni, sottratta, per le ragioni anzidette, al regime dell'inversione contabile.

NOTE

1. Di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al Dpr 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del ministro delle Finanze 28 dicembre 1995.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 17, quinto comma (e, dunque, il regime dell'inversione contabile), si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal ministro dell'Economia e delle Finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/Ce del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977.

Incasso documentario: fasi dell'operazione.

L’incasso documentario è una forma di pagamento che vede il venditore conferire alla propria banca mandato ad incassare l’importo della fornitura dal compratore o raccoglierne l’accettazione su una tratta, contro consegna dei documenti commerciali (fatture, documenti di spedizione, ecc.) ed eventuali documenti finanziari. (Prima parte).

Tale forma di pagamento è conosciuta anche con il nome C.A.D. “Cash Against Documents” (nel sistema di pagamento C.O.D. - Cash On Delivery - i documenti viaggiano con la merce, nell’incasso documentario essi viaggiano separatamente, generalmente tramite banca).

Nell’intento di uniformare le diverse interpretazioni nell’ambito degli scambi internazionali e di disciplinare obblighi e responsabilità delle parti interessate, la Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI) ha regolamentato questa forma di pagamento con la Pubblicazione n. 522 "Norme uniformi relative agli incassi" conosciuta con il nome NUI, in vigore dal 1° gennaio 1996.

Soggetti

Cedente: è l’esportatore che affida l’operazione d’incasso alla propria banca

Banca trasmittente: è la banca alla quale il cedente-esportatore ha affidato l’operazione d’incasso

Banca presentatrice: è la banca incaricata dell’incasso, che effettua la presentazione dei documenti al trassato-importatore

Trassato: è l’importatore al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l’ordine di incasso.

Modalità di regolamento

Documenti contro pagamento (D/P), ovvero "documents against payment": la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all’importatore contro il pagamento della somma indicata.

Documenti contro accettazione (D/A), ovvero "documents against acceptance”: la banca presentatrice è tenuta a consegnare i documenti all’importatore contro l’accettazione di una o più cambiali tratte o firma di pagherò cambiario. Tali effetti possono essere trattenuti per il successivo incasso sino alla scadenza stabilita, oppure possono essere restituiti alla banca trasmittente, secondo le istruzioni ricevute.

Documenti contro garanzia bancaria: prevede, ai fini della consegna dei documenti, un duplice adempimento: accettazione di effetti a scadenza e contemporaneo rilascio di una garanzia bancaria a favore del venditore o avallo dei predetti titoli. In tal modo la banca garante si impegna al pagamento degli effetti alla scadenza in caso di inadempienza del compratore.

Documenti contro ricevuta o impegno chirografario: in presenza di un preesistente rapporto fiduciario fra le parti, i documenti possono essere consegnati dalla banca anche previo rilascio da parte del compratore di una semplice ricevuta o di un impegno a pagarne il prezzo; in tal caso il pagamento avverrà d’iniziativa del compratore.

Documenti franco pagamento: i documenti sono consegnati all’importatore contro semplice attestazione di ricevuta degli stessi; si versa, evidentemente, in una situazione di fiducia o di accordi pregressi che hanno regolato diversamente il pagamento del prezzo.

Documenti

Generalmente sono oggetto di un’operazione di incasso documentario i seguenti documenti:

fattura

documento di trasporto

documento di assicurazione

eventuale tratta

eventuali documenti necessari al transito doganale

eventuali altri documenti connessi alla natura della transazione, richiesti dalle norme dei Paesi interessati ovvero contrattualmente convenuti.

Fasi dell’incasso documentario

1. Conclusione del contratto commerciale: le controparti stipulano il contratto di vendita prevedendo il pagamento a mezzo incasso documentario, e definiscono il dettaglio dell’operazione di incasso.

2. Spedizione delle merci: l’esportatore invia le merci all’importatore secondo quanto pattuito contrattualmente.

3. Invio documenti alla banca trasmittente: il venditore consegna alla propria banca la documentazione richiesta dall’operazione d’incasso, accompagnata da un documento denominato istruzioni d’incasso, che contiene il dettaglio dell’operazione e le modalità cui le banche dovranno attenersi nel dare esecuzione al mandato.

La lettera di istruzioni deve indicare chiaramente:

il nominativo del trassato, cioè dell’acquirente estero con il relativo indirizzo

la banca estera d’appoggio, cioè la banca estera cui spedire i documenti e a cui dare le istruzioni circa l’incasso e/o l’accettazione

il soggetto/i cui compete il pagamento delle spese e delle commissioni d’incasso

ulteriori istruzioni per gestire l’incasso.

4. Ricevuta la documentazione la banca trasmittente verificherà che le istruzioni d’incasso siano pienamente applicabili e che tutti i documenti ricevuti siano ad esse conformi.

La banca dell’esportatore inoltra l’ordine d’incasso alla banca dell’importatore, provvedendo all’invio dei documenti alla banca presentatrice, limitandosi all’attività di gestione della rimessa e al controllo sull’operato della banca estera.

5. La banca presentatrice consegna i documenti all’importatore, nel rispetto delle indicazioni ricevute.

6. Ricevuta la notifica, l’importatore ritira i documenti ed effettua la prestazione secondo quanto stabilito nelle istruzioni di incasso.

7. Trasferimento interbancario dei fondi: la banca presentatrice trasmette alla banca trasmittente l’importo riscosso dall’importatore all’atto della consegna dei documenti o alla scadenza degli effetti.

8. Accredito del c/c dell’esportatore: la banca trasmittente accredita i fondi ricevuti al proprio cliente.

Ruolo delle banche

Nell’incasso documentario le banche si limitano a gestire i documenti e a rispettare scrupolosamente le istruzioni di incasso che rappresentano l’unica fonte di riferimento da cui sono desunte le rispettive responsabilità.

È opportuno che le banche coinvolte siano di elevato standing e intrattengano rapporti di corrispondenza.

Le banche non entrano nel rapporto contrattuale che lega importatore ed esportatore e non rispondono del buon fine dell’operazione.

Al contrario, nel credito documentario le banche svolgono un ruolo attivo, assumendo a favore dell’esportatore un impegno di pagamento autonomo.

Questa forma di pagamento presenta, quindi, diversi rischi.

18 luglio 2007: Il versamento dell'Irap.

Il 18 luglio scade il termine per il versamento del saldo Irap 2006 e della prima rata di acconto Irap 2007 con la maggiorazione delle somme da versare dello 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. La scadenza interessa le persone fisiche, le società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, nonché le società e gli enti soggetti all'Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore possono effettuare i predetti versamenti:

entro il 9 luglio, senza alcuna maggiorazione

dal 10 luglio all'8 agosto, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

I codici delle Regioni e delle Province autonome da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

01 Abruzzo 08 Lazio 15 Sardegna

02 Basilicata 09 Liguria 16 Sicilia

03 Bolzano 10 Lombardia 17 Toscana

04 Calabria 11 Marche 18 Trento

05 Campania 12 Molise 19 Umbria

06 Emilia Romagna 13 Piemonte 20 Valle d'Aosta

07 Friuli Venezia Giulia 14 Puglia 21 Veneto


I codici tributo da indicare nella sezione Regioni del modello F24 sono i seguenti:

tipo versamento  codice tributo

Irap, acconto prima rata 3812

Irap, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3813

Irap, saldo 3800

Irap, interessi per pagamento rateizzato 3805


Con comunicato stampa del 10 giugno 1999, il ministero delle Finanze ha precisato che quando l'Irap è dovuta a più Regioni, il versamento va effettuato indicando nella "Sezione Regioni" del modello F24 il codice di quella a cui spetta l'imposta più elevata. L'Amministrazione finanziaria provvederà a effettuare i conguagli sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale Irap, evitando al contribuente di compilare tanti moduli di versamento quante sono le Regioni destinatarie.

La rateizzazione

Le imposte dovute a titolo di saldo Irap 2006 e di prima rata di acconto Irap 2007, possono essere rateizzate con l'osservanza delle seguenti modalità:

a prescindere dal numero delle rate, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre 2007

la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima, per i soggetti titolari di partita Iva, è il 16 di ogni mese, fermo restando che, se il termine per il versamento coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo

è previsto, su ogni rata, un interesse mensile pari allo 0,50 per cento (6 per cento annuo), da calcolarsi secondo il metodo commerciale (considerando quindi i mesi sempre di trenta giorni), tenendo conto che, per le rate successive alla prima, è sufficiente sommare 0,50 (tasso di interesse mensile) al valore precedente.

Gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima per i soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 18 giugno, vanno calcolati sulla base del seguente prospetto.

Rata Scadenza Giorni Interesse

1 18 giugno 0   0,00%

2 16 luglio 28 [28 x 0,5] / 30 = 0,47%

3 16 agosto 28 + 30 = 58 0,47 + 0,50 = 0,97%

4 17 settembre 58 + 30 = 88 0.97 + 0,50 = 1,47%

5 16 ottobre 88 + 30 = 118 1,47 + 0,50 = 1,97%

6 16 novembre 118 + 30 = 148 1,97 + 0,50 = 2,47%


Nel caso di rateizzazione del versamento effettuato successivamente alla scadenza del 18 giugno ed entro il 18 luglio, ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima sono calcolati con le stesse modalità.

Rata Scadenza Giorni Interesse

1 18 luglio 0   0,00%

2 16 agosto 28* [28 x 0,5] / 30 = 0,47%

3 17 settembre 28 + 30 = 58 0,47 + 0,50 = 0,97%

4 16 ottobre 58 + 30 = 88 0,97 + 0,50 = 1,47%

5 16 novembre 88 +30 = 118 1,47 + 0,50 = 1,97%

* applicando il metodo commerciale, il mese di luglio si considera di 30 giorni. I 28 giorni risultano, pertanto, dalla seguente somma: 12 giorni di luglio (dal 19 luglio al 30 luglio) + 16 giorni di agosto

Gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima per i soggetti titolari di partita Iva a cui si applicano gli studi di settore e che hanno versato la prima rata entro il 9 luglio, vanno calcolati sulla base dei tassi di interessi indicati nel seguente prospetto.

Rata Scadenza Giorni Interesse

1 9 luglio 0   0,00%

2 16 luglio 7 [7 x 0,5] /30 = 0,12%

3 16 agosto 7 + 30 = 37 0,12 + 0,50 = 0,62%

4 16 settembre 37 + 30 = 67 0,62 + 0,50 = 1,12%

5 16 ottobre 67 +30 = 97 1,12 + 0,50 = 1,62%

6 16 novembre 97 +30 = 127 1,62 + 0,50 = 2,12%


Nel caso di rateizzazione del versamento effettuato dopo la scadenza del 9 luglio ed entro l'8 agosto, ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, gli interessi dovuti sulle rate successive alla prima sono calcolati con le stesse modalità prima viste in caso di versamento della prima rata entro il 9 luglio.

Rata Scadenza Giorni Interesse

1 8 agosto 0   0,00%

3 16 agosto 8 [8 x 0,5] / 30 = 0,13%

4 17 settembre 8 + 30 = 8 0,13 + 0,50 = 1,63%

5 16 ottobre 38 +30 = 68 0,63 + 0,50 = 1,13%

6 16 novembre 68 + 30 = 98 1,13 + 0,50 = 1,63%


Nel modello F24, gli interessi da rateizzazione non vanno cumulati all'imposta, ma versati separatamente indicandoli in un apposito rigo con il codice tributo 3805.

Si ipotizzi, ad esempio, una società di persone cui non si applicano gli studi di settore, che operi in Umbria, con un saldo Irap relativo all'anno 2006 di ammontare pari a 5mila euro, con versamento rateizzato in cinque rate ed effettuato successivamente al 18 giugno, ma entro il 18 luglio 2007.

In tale ipotesi, occorre anzitutto maggiorare il debito totale da versare dello 0,40 per cento.

Il saldo Irap da versare sarà pari a 5.000 + [0,40% x 5.000] = 5.020 euro.

L'importo di ciascuna delle cinque rate sarà pari a 5.020 / 5 = 1.004 euro.

Gli interessi dovuti sulle cinque rate saranno calcolati sulla base del prospetto sotto riportato.

Rata Scadenza Tasso d'interesse Capitale Interessi

1 18 luglio 0,00% 1004 0,00%

3 16 agosto 0,47% 1004 0,47% x 1.004 = 4,71

4 17 settembre 0,97% 1004 0,97% x 1.004 = 9,73

5 16 ottobre 1,47% 1004 1,47% x 1.004 = 14,75

6 16 novembre 1,97% 1004 1,97% x 1.004 = 19,77

Ristrutturazioni edilizie: ok alle fatture d'acconto senza manodopera.

Non si può parlare di "parti comuni" quando un edificio è costituito da una sola unità abitativa, oltre che da eventuali pertinenze, con la conseguenza che non può esserci un autonomo limite di spesa, a esse riferito, sul quale applicare la detrazione fiscale connessa ai lavori di ristrutturazione edilizia. Inoltre, nella fattura d'acconto, a differenza di quella a saldo, non risulta necessaria l'indicazione del costo della manodopera come condizione per fruire del beneficio. Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 167/E del 12 luglio 2007.

La risoluzione: tra richiami e novità

La risoluzione scaturisce dall'istanza di interpello con cui l'Amministrazione finanziaria è stata chiamata a rispondere su diverse questioni, alcune delle quali, in realtà, già affrontate in precedenti documenti di prassi.

Tra queste, due riguardano il tetto di spesa, pari a 48mila euro, su cui applicare la detrazione. Tale limite:

a decorrere dal 1° ottobre "si riferisce alle singole unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati gli interventi di recupero e, pertanto, prescinde dal numero degli aventi diritto alla detrazione". La circolare n. 28/E, infatti, aveva già precisato che "il limite sul quale calcolare la detrazione Irpef è ora fissato espressamente nella sua misura massima e complessiva in relazione all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione"

è unico anche se gli interventi di ristrutturazione interessano non solo l'unità abitativa, ma anche le pertinenze della stessa. Al riguardo viene richiamata la recente risoluzione n. 124/E del 4 giugno 2007.

Infine, il richiamo alla risoluzione n. 184/E del 2002, per rispondere alla terza e ultima delle questioni che possono definirsi "pacifiche". L'intervento aveva previsto, in presenza di diversi beneficiari, una semplificazione nell'iter procedimentale finalizzato a ottenere la detrazione: è sufficiente che gli adempimenti richiesti dalla norma siano posti in essere da uno solo degli aventi diritto, mentre ai restanti rimane l'onere di indicare nel modello di dichiarazione dei redditi il codice fiscale del primo.

Fattura d'acconto e costo della manodopera

Nella risoluzione n. 167/E, per la prima volta, è stata invece affrontata la questione riguardante l'indicazione anche nella fattura d'acconto del costo della manodopera.

L'obbligo di evidenziare nella fattura il costo della manodopera era stato inserito dall'articolo 35, comma 19, del Dl n. 223/2006, a pena di decadenza dal beneficio della detrazione.

L'Agenzia delle entrate, ritenendo che non sia necessaria l'indicazione del suddetto costo anche nella fattura d'acconto, ha però puntualizzato che in quella a saldo deve essere indicato "il costo relativo alla manodopera impiegata per l'intera esecuzione dei lavori, tenendo conto anche della manodopera impiegata da eventuali subappaltatori".

Limite di spesa autonomo per le "parti comuni"?

Il documento di prassi in commento ha affrontato nuovamente la questione relativa alle "parti comuni".

Infatti, dalle circolari n. 121 del 1998 e n. 95 del 2000 si poteva desumere che la locuzione "parti comuni", utilizzata dal legislatore nell'articolo 1117, comma 1, del Codice civile, andasse considerata "in senso oggettivo, e non soggettivo", e pertanto fosse corretto parlare di parti comuni a due o più unità immobiliari, anche se di proprietà di un solo soggetto.

La risoluzione n. 167/E, però, ha aggiunto un'importante precisazione: perché possa parlarsi di "parti comuni", le unità abitative devono essere necessariamente due o più, altrimenti l'aggettivo "comuni", riferito a muri maestri, scale, tetti, portone, eccetera, non avrebbe un senso, per quanto l'edificio sia costituito, oltre che dall'unità abitativa, anche da pertinenze.

Valore probatorio delle dichiarazioni rese da terzi nella fase accertativa.

In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prove testimoniali, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative: hanno, pertanto, il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice.(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 19/06/2007, n. 14228)

Rettifica del reddito societario: efficacia di giudicato esterno rilevabile d'ufficio.

In relazione al rapporto di conseguenzialità tra l'accertamento del reddito della società e di quello di partecipazione del socio, la Corte chiarisce che il principio generale della prevenzione del contrasto tra giudicati, e del divieto del ne bis in idem, impone al giudice di legittimità di verificare, anche d'ufficio, l'esistenza di giudicato esterno, evitando che si formino due regole giuridiche ex iudicato sulla stessa materia controversa.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 15/06/2007, n. 14011)

Contratti in economia.

Gli ordinativi per l'esecuzione di lavori affidati mediante procedure in economia sono riconducibili ai documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine, indipendentemente dall'ammontare della spesa. Inoltre, vanno registrati in caso d'uso se tutte le disposizioni contenute riguardano operazioni soggette a Iva e al pagamento della relativa imposta, nel contratto in cui è parte lo Stato, deve provvedere unicamente l'altra parte contraente, a meno che l'atto non sia presentato volontariamente per la registrazione dall'amministrazione statale.

Queste le precisazioni contenute nella risoluzione n. 162/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate risponde al quesito posto da un ufficio del ministero della Difesa che intende conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, per i contratti in economia stipulati per l'esecuzione di lavori di importo non superiore a 20mila euro.

Il dubbio viene sciolto rifacendosi al contenuto dell'articolo 2 della tariffa allegata al Dpr n. 642/1972, secondo cui scontano l'imposta di bollo, nella misura di 14,62 euro per ogni foglio, le "scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti", tra le quali sono riconducibili - sostiene il documento di prassi - gli ordinativi per l'esecuzione dei lavori, sottoscritti dal responsabile del procedimento e dalla ditta che esegue gli interventi.

Dal momento che la norma richiamata non fa riferimento ad alcun limite di spesa, l'imposta sarà sempre dovuta, a prescindere appunto dall'ammontare indicato nell'ordinativo.

Relativamente, invece, agli obblighi di registrazione, la soluzione va ricercata nel Dpr n. 131/1986. In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per le scritture private non autenticate (tali vanno considerati gli ordinativi in esame), l'adempimento in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'Iva. Mentre l'articolo 57, nei contratti in cui è parte lo Stato, individua nell'altra parte il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, a meno che non sia l'amministrazione statale a presentare volontariamente l'atto per la registrazione.

Modello IVA-TR: codice 2 per gli operatori del riciclaggio di rottami metallici.

Al via la procedura del rimborso IVA in via prioritaria per gli operatori del settore recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici: ai fini della compilazione del modello IVA-TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, tali operatori comunicano all'Amministrazione finanziaria di possedere i requisiti per ottenere il rimborso in via prioritaria indicando nell'apposito spazio del modello il codice 2.
(Circolare Agenzia delle Entrate 10/07/2007, n. 45/E)

Doppia sanzione per le ritenute non operate e versate nei termini.

Il sostituto d'imposta che non effettua le ritenute sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti e non le versa nei termini di legge commette due violazioni, distintamente sanzionabili. A nulla rileva la circostanza che le stesse sono state operate e versate successivamente, a distanza di diversi mesi. Tuttavia, poiché le violazioni sono state commesse nel 2006, è ancora possibile regolarizzarle, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, provvedendo a pagare tributo, sanzione ridotta e interessi entro il termine di presentazione del modello 770/2007.

E'quanto chiarito dalla risoluzione n. 165/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate risponde al quesito presentato da un'azienda sanitaria che aveva corrisposto, nel gennaio del 2006, dei compensi arretrati ai propri dirigenti senza effettuare alcuna ritenuta alla fonte. Nel novembre dello stesso anno la società aveva poi recuperato le somme precedentemente erogate e le aveva nuovamente assegnate, questa volta sia operando la ritenuta sia effettuando il relativo versamento nel mese di dicembre.

L'azienda propende, in via principale, per la non applicabilità delle sanzioni, adducendo un "errore tecnico e involontario", e, in subordine, per l'applicazione della sola sanzione solo per la mancata effettuazione delle ritenute nel mese di gennaio, in quanto il versamento di quelle operate a novembre è stato eseguito, nei termini previsti, nel successivo mese di dicembre.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver specificato l'inammissibilità dell'istanza di interpello in questione perché relativa a un comportamento già posto in essere dal contribuente, fornisce comunque dei chiarimenti in proposito.

La risoluzione ricorda prima di tutto l'obbligo per i sostituti d'imposta di operare, all'atto del pagamento di somme e valori, una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti e che tali ritenute devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui sono effettuate.

Nel caso in esame, quindi, l'azienda non ha nè operato le ritenute (nel mese di gennaio) né le ha versate nei termini stabiliti; di conseguenza si rendono applicabili le sanzioni per entrambe le violazioni.

L'Agenzia, però, ricorda alla società istante che è ancora in tempo per regolarizzare la propria posizione, beneficiando della riduzione a un quinto della sanzione minima, se utilizzerà il ravvedimento operoso entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui l'infrazione è stata commessa, quindi entro la data di presentazione del modello 770 relativo al 2006.

Insieme alla sanzione ridotta, rammenta la risoluzione, vanno pagati il tributo o la differenza, se dovuti, e gli interessi moratori maturati dal giorno successivo alla data di scadenza a quello in cui viene effettivamente eseguito il versamento.

Tfr con scadenze differenziate.

Pluralità di fondi e procedure disomogenee nella comunicazione delle informazioni, scadenze diversificate e quote personalizzate di contribuzione: la gestione della previdenza complementare sta complicando la vita degli uffici delle aziende che curano l'amministrazione del personale. Tanto più che, almeno in questa fase, mancano ancora le applicazioni informatiche (che comunque rappresenteranno costi aggiuntivi).

Infatti, le novità introdotte dalla riforma della previdenza complementare comportano per i fondi la necessità di implementare e aggiornare le procedure (i cosiddetti tracciati) e, in alcuni casi, anche di modificare la decorrenza dell'iscrizione. Il risultato di tutto ciò è che le aziende si trovano a gestire più fondi, con scadenze, modalità di calcolo e di comunicazione diverse e in moltissimi casi non ancora rese note.

Per cercare di mettere ordine, il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro, Marina Calderone, ha chiesto a Luigi Scimia, presidente della Covip, l'apertura di un tavolo tecnico così da formulare «regoli uniformi per la molteplicità dei soggetti chiamati a operare».

In cerca di informazioni

Mentre l'Inps ha fornito alle aziende le istruzioni per la gestione del rapporto con il fondo di Tesoreria, la maggior parte delle forme pensionistiche complementari tarda nell'indicare i tempi e le modalità con cui devono essere versati le quote di Tfr e i contributi devoluti nel primo semestre.

In assenza di informazioni sul sito internet, le aziende sono obbligate a contattare direttamente il fondo, per conoscere le scadenze, nonché le modalità con cui le somme devono essere trasferite (si veda l'altro articolo).

I maggiori ritardi si registrano soprattutto sul fronte dei fondi pensione aperti e i piani individuali di previdenza. Per questi ultimi i datori di lavoro hanno solo ricevuto i moduli di adesione da parte dei dipendenti iscritti (moduli allegati ai modelli Tfr1/Tfr2), ma non hanno indicazioni su modalità e tempistiche di versamento.

La gestione dei silenti

Un altro punto dolente, ancora in fase di definizione procedurale è la gestione dei lavoratori silenti, che non hanno cioè espresso alcuna scelta.

Alcuni fondi negoziali hanno già indicato alle aziende le modalità con cui i nominativi dei lavoratori tacitamente iscritti devono essere comunicati, nonché le scadenza dei versamenti del Tfr maturato da luglio (si vedano gli esempi riportati nella tabella).

Altri, invece, si sono limitati a chiedere alle aziende i nominativi dei dipendenti che non hanno espresso alcuna scelta, mentre le altre indicazioni verranno conferite in un momento successivo, dopo che è terminata la gestione amministrativa del primo semestre 2007.

Nel frattempo le aziende, sebbene non obbligate dal decreto legislativo 252/05 a comunicare ai lavoratori silenti la loro tacita iscrizione al fondo (gli obblighi informativi si chiudevano con la seconda informativa fornita entro il 31 maggio), è opportuno che informino i dipendenti che la mancata scelta ha comportato l'iscrizione al fondo negoziale previsto dal contratto/ accordo collettivo.

In questo modo i datori eviteranno ai lavoratori che non hanno optato sulla destinazione del Tfr la sorpresa di vedersi recapitare dal fondo di categoria una lettera di benvenuto.


Fonte: Il Sole 24 Ore.

Giuoco e scommessa.

Con la peculiare sentenza n. 13374 del 2007 la Corte di legittimità, occupatasi di una controversia in tema di gioco del lotto, precisa che non ogni irregolarità del tratto grafico con il quale risultano segnati i numeri della matrice (e della bolletta) può essere considerata alterazione e legittimare il rifiuto di pagare la vincita, dovendosi, in via decisiva, procedere all'accertamento della concorde indicazione dei numeri sui predetti due documenti.
(Cassazione civile Sentenza 08/06/2007, n. 13374)

Fondo di tesoreria: recupero somme non dovute.

Con il messaggio n° 17959 del 9 luglio 2007 vengono forniti chiarimenti a riguardo delle modalità di recupero (da parte dei datori di lavoro) di somme già versate al Fondo di Tesoreria e da destinare, invece, in tutto o in parte, alla previdenza complementare, in seguito alla scelta da parte del lavoratore successiva al momento della chiusura delle paghe.

Imprese statali privatizzate.

In seguito al parere espresso dal Consiglio di Stato, le imprese industriali dello Stato e degli Enti pubblici trasformate in società di capitali privatizzate sono tenute al versamento della contribuzione per la cassa integrazione (CIG), cassa integrazione straordinaria (CIGS) e per la mobilità. Le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi sono disponibili nel messaggio 18089 del 10 luglio 2007

Scadenzario luglio 2007.

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale

Che cosa:   Presentazione elenchi intrastat delle cessioni intracomunitarie effettuate nel 2° trimestre 2007

Come:   Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   4 - 9

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Titolari di abbonamento alla radio o alla televisione

Che cosa:   Versamento della 3^ rata trimestrale o della 2^ rata semestrale del canone annuo

Come:   Presso le agenzie postali con apposito bollettino di c/c/p intestato all'URAR di Torino o i rivenditori di generi di monopolio autorizzati (tabaccherie)

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   A - B - C - D - E - F - G - H

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Effettuazione delle operazioni di conguaglio a credito o a debito delle imposte risultanti dal modello 730/2007 redditi 2006 dei lavoratori dipendenti o pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale

Come:   Mediante rimborso o trattenuta in busta paga o nel cedolino di pensione

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G - H

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Persone fisiche non titolari di partita Iva

Che cosa:   Presentazione della dichiarazione Ici (in caso di variazioni) degli immobili

Come:   Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici comunali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   5 - 9

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Persone fisiche non titolari di partita Iva

Che cosa:   Presentazione della dichiarazione dei redditi Unico 2007 e della scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille

Come:   Mediante invio telematico

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   9

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007

Che cosa:   Versamento della 3^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,70%)

Come:   Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario

3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

3804 - Interessi pagamento dilazionato tributi enti locali

3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali - autotassazione

3861 - Addizionale comunale all'IRPEF -autotassazione. Acconto

4001 - Irpef - Saldo

4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione

4033 - Irpef acconto - prima rata

4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Tipologie tributi:   1 - 8

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Persone fisiche non titolari di partita Iva

Che cosa:   Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' ICI relativa all'anno 2006 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento)

Come:   Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali, e della sanzione ridotta al 6%, con bollettino di c/c/p intestato al Concessionario presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate o bollettino di c/c/p intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   5

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Contribuenti non titolari di partita Iva e che non partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno ed il 18 luglio 2007

Che cosa:   Versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007 con maggiorazione dello 0,4% (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,20%)

Come:   Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario

3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

3804 - Interessi pagamento dilazionato tributi enti locali

3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali - autotassazione

3861 - Addizionale comunale all'IRPEF -autotassazione. Acconto

4001 - Irpef - Saldo

4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione

4033 - Irpef acconto - prima rata

4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Tipologie tributi:   1 - 8

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi tenuti a presentare la dichiarazione ICI per l'anno 2006 entro il 31 luglio 2007

Che cosa:   Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' ICI relativa all'anno 2006 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento)

Come:   Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali, e della sanzione ridotta al 6%, con bollettino di c/c/p intestato al Concessionario presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate o bollettino di c/c/p intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   5

Categorie contribuenti:   A - B - C - D - E - F - G - H

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Imprese di assicurazione

Che cosa:   Versamento dell'imposta dovuta su premi ed accessori incassati nel mese di giugno 2007, e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2007

Come:   Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   527T - Imposta sulle assicurazioni

528T - Aumento aliquota imposta sulle assicurazioni

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   E

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Enti non commerciali

Che cosa:   Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno 2007

Come:   Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   G

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Contribuenti non titolari di partita Iva che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 o 116 del Tuir, a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007

Che cosa:   Versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,35%)

Come:   Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario

3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

3804 - Interessi pagamento dilazionato tributi enti locali

3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali - autotassazione

3861 - Addizionale comunale all'IRPEF -autotassazione. Acconto

4001 - Irpef - Saldo

4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione

4033 - Irpef acconto - prima rata

4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Tipologie tributi:   1 - 8

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 31-07-2007

Chi:   Persone fisiche non titolari di partita Iva

Che cosa:   Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte relative all'anno 2006 - non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) - ravvedimento

Come:   Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta al 6% con Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   1989 - Interessi sul ravvedimento - Irpef

1994 - Interessi sul ravvedimento - AddizionaleRegionale

1995 - Interessi sul ravvedimento - AddizionaleComunale

8901 - Sanzione pecuniaria IRPEF

8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF

8903 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Tipologie tributi:   1

Categorie contribuenti:   A

Entro il: 30-07-2007

Chi:   Titolari di contratti di locazione

Che cosa:   Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2007

Come:   Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo

108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive

114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)

115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   A - B - C - D - E - F - G - H

Entro il: 25-07-2007

Chi:   Datori di lavoro agricolo

Che cosa:   Versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli

Come:   Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C - D - E

Entro il: 25-07-2007

Chi:   Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Che cosa:   Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2007

Come:   Mediante invio telematico

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   4 - 9

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 20-07-2007

Chi:   Aziende ed Istituti di Credito, SIM, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti autorizzati al versamento della tassa sui contratti di borsa in modo virtuale

Che cosa:   Versamento, in modo virtuale, della tassa sui contratti di borsa dovuta per il mese precedente

Come:   Modello F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   456T - Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   F

Entro il: 20-07-2007

Chi:   Imprese di spedizione e agenzie marittime

Che cosa:   Versamento dei contributi integrativi, a favore del Fondo di Previdenza, calcolati sulle retribuzioni degli impiegati relative al mese precedente

Come:   Secondo le specifiche modalità previste dal Fondo di Previdenza

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   D - E

Entro il: 20-07-2007

Chi:   Aziende Industriali

Che cosa:   Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al PREVINDAI

Come:   Bollettino di c/c/p presso le Agenzie Postali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   E - F - G - H

Entro il: 20-07-2007

Chi:   Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti

Che cosa:   Versamento dei contributi CASAGIT per il periodo di paga scaduto il mese precedente

Come:   Secondo le specifiche modalità previste dalla Cassa di Previdenza

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C - D – E

Entro il: 20-07-2007

Chi:   Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Che cosa:   Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno 2007

Come:   Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici doganali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   4 - 9

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 20-07-2007

Chi:   Aziende Industriali

Che cosa:   Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al PREVINDAPI

Come:   Secondo specifiche modalità previste dal Fondo Pensione

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   E - F - G - H

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Contribuenti che hanno rivalutato i beni materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, nonché aree fabbricabili (non ancora edificate) ai sensi della L. 342/2000 e della L. 266/2005

Che cosa:   Versamento della 2^ rata dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, delle partecipazioni e delle aree fabbricabili - con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1811 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - articolo 1, comma 469, legge 23 dicembre 2005, n. 266

1812 - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili - articolo 1, comma 473, legge 23 dicembre 2005, n. 266

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   C - D - E - F

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Contribuenti che hanno deciso di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni operata ai sensi della L. 342/2000 e della L. 266/2005

Che cosa:   Versamento della 2^ rata dell'imposta sostitutiva sul saldo di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni - con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1813 - Imposta sostitutiva relativa al saldo di rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 472, legge 23 dicembre 2005, n. 266

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   C - D - E - F

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1108 - Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni

4006 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   A - B - C - D

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell'IVA relativa al 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2007 - 18/6/2007, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   B - C - D

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino)

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   B - C

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007 e che si avvalgono del regime agevolato delle attività marginali (c.d. forfettone)

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   4026 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attivita' marginali

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   B - C

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Che cosa:   Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 giugno 2007 (ravvedimento)

Come:   Versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75% con Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA

8904 - Sanzione pecuniaria IVA

8906 - Sanzione pecuniaria sostituti di imposta

Tipologie tributi:   4 - 7 - 8

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Società non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 che hanno deliberato lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice (articolo 1, comma 112, Legge 296/2006)

Che cosa:   Versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1666 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditie dell'imposta sulle attività produttive, società nonoperative poste in liquidazione - articolo 1, comma 112, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296

1667 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditie dell'imposta sulle attivita' produttive, società nonoperative trasformate in società semplici - articolo 1, comma112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   D - E – F

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Soggetti iscritti alla Camera di Commercio

Che cosa:   Versamento diritto annuale alla Camera di Commercio di appartenenza con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   3850 - Diritto camerale

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   C - D - E - F - G

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2006 con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2006 con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91

Che cosa:   Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2006 con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Soggetti IRES, cui non si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello Unico 2007 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2006 e di 1° acconto per l'anno 2007 con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   2001 - Ires acconto - prima rata

2003 - Ires - Saldo

3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

3812 - Irap acconto - prima rata

Tipologie tributi:   2 - 3

Categorie contribuenti:   E - F

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Soggetti IRES, cui non si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello Unico 2007 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell'IVA relativa al 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2007 - 18/6/2007, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   E - F

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Contribuenti, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - tenuti all'iscrizione nella gestione INPS artigiani e commercianti

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dei contributi INPS dovuti, a titolo di saldo per il 2006 e di 1° acconto per il 2007, sul reddito eccedente il minimale con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

APR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale

CPR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   C

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Contribuenti, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - a titolo di saldo per l'anno 2006 e di 1° acconto per l'anno 2007 con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   PXX - Versamenti dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (aliquota 14%) - acconti e saldo non rateizzati

PXXR - Versamenti dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (aliquota 14%) - rateizzati

P10 - Versamenti dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%) - acconti e saldo non rateizzati

P10R - Versamenti dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%) - rateizzati

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino)

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell'IVA relativa all'intero anno 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2007 - 18/6/2007, con ulteriore maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   B - C

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata, non soggetti a ritenuta d'acconto, con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Tipologie tributi:   1

Categorie contribuenti:   A - B – C

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell' imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   A - B - C

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati, cui non si applicano gli studi di settore, che presentano la dichiarazione dei redditi - Unico 2007

Che cosa:   Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2006 e di 1° acconto per l'anno 2007, con maggiorazione dello 0,4%

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

3812 - Irap acconto - prima rata

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali - autotassazione

3861 - Addizionale comunale all'IRPEF -autotassazione. Acconto

4001 - Irpef - Saldo

4033 - Irpef acconto - prima rata

Tipologie tributi:   1 - 3

Categorie contribuenti:   A - B - C - D

Entro il: 18-07-2007

Chi:   Proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli stessi

Che cosa:   Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' acconto ICI 2007 non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 18 giugno 2007 (ravvedimento)

Come:   Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali, e della sanzione ridotta al 3,75%, con bollettino di c/c/p intestato al Concessionario presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate o bollettino di c/c/p intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché utilizzando il Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   5

Categorie contribuenti:   A - B - C - D - E - F - G - H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Società di capitali, cooperative a responsabilità limitata, banche popolari

Che cosa:   Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1 luglio 1998 nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto

1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Come:   Con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p presso le Agenzie Postali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Che cosa:   Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

Come:   Con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p presso le Agenzie Postali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Come:   Con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p presso le Agenzie Postali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Che cosa:   Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

Come:   Con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p presso le Agenzie Postali

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale dell'imposta relativa al 2006

Che cosa:   Versamento della 5^ rata dell'IVA relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,5% mensile a decorrere dal 16 marzo 2007)

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Contribuenti Iva mensili

Che cosa:   Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6006 - Versamento Iva mensile giugno

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Soggetti obbligati al pagamento dell'accisa

Che cosa:   Versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario

2802 - Accisa spiriti

2803 - Accisa birra

2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi

2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti

2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica

2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511

2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332

2809 - Accisa gas metano autotrazione

2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.09.89

2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L.28.11.88, n.511

2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato

2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo

2814 - Accisa sul gas metano per combustione

2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica

2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume

2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto

2818 - Entrate accise eventuali e diverse

2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   C - D - E

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98

Che cosa:   Versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6006 - Versamento Iva mensile giugno

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti

Che cosa:   Versamento dei contributi INPGI per il periodo di paga scaduto il mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   C001 - Contributi obbligatori correnti

FA01 - Addizionale Fondo Integrativo

FR01 - Contributi Fondo Integrativo - Gruppo RAI

F001 - Contributi Fondo Integrativo

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C - D - E

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Datori di lavoro

Che cosa:   Versamento del contributo INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata INPS di cui alla L. 335/95

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   CXX - Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (aliquota 14%)

C10 - Versamenti dei committenti per i collaboratori coordinati e continuativi già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10% o 12,50%)

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G - H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Datori di lavoro

Che cosa:   Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   DM10 - Versamenti o compensazioni relativi a modelli DM10/2

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   A - B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)

Che cosa:   Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero

1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti

1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali

1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   E - F – G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1032 - Ritenute su proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari

1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza

1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni

1048 - Ritenute su altre vincite e premi

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   C - D - E - F - G - H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa

1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti

1031 - Redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi - Soggetti non residenti

1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti

1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Associanti in partecipazione

Che cosa:   Versamento dei contributi INPS - Gestione separata associati in partecipazione - sugli utili corrisposti nel mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata Inps di cui all'articolo 43 L. 326/2003

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   ASS - Contributi relativi agli associati in partecipazione

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Contribuenti Iva che hanno ricevuto le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

Che cosa:   Presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

Come:   Mediante invio telematico

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   4 - 9

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Imprese di assicurazione

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, corrisposti o maturati nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   E

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

1002 - Ritenute su emolumenti arretrati

1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Soggetti che esercitano attività di intrattenimento

Che cosa:   Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6728 - Imposta sugli intrattenimenti

Tipologie tributi:   8

Categorie contribuenti:   C - D - E

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Aziende del settore dello spettacolo e dello sport

Che cosa:   Versamento dei contributi ENPALS dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   CCLS - Contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo

CCSP - Contributi correnti dovuti per sportivi professionisti

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   C - D - E

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati

Che cosa:   Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente sulle plusvalenze (regime del risparmio amministrato)

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   3860 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   3816 - addizionale all'Irpef enti locali - sostituti d'imposta

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   3816 - addizionale all'Irpef enti locali - sostituti d'imposta

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di giugno 2007 a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   3802 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Sostituti d'imposta

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa

Come:   Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari

Codici tributo:   1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostitutod'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente

1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d'imposta a titolo di accontodell'IRES dovuta dal percipiente

Tipologie tributi:   1 - 2 - 7

Categorie contribuenti:   G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici

Che cosa:   Versamento dell'acconto mensile IRAP dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente

Come:   Con operazioni di giroconto o con bollettini di c/c/p in relazione alle varie Amministrazioni ed Enti Pubblici

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   3

Categorie contribuenti:   H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Come:   Presso le sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato

Codici tributo:  

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   H

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2007 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007, ovvero entro il 9 luglio 2007 se soggetti agli studi di settore

Che cosa:   Versamento della 2^ rata delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l'anno 2006 e di 1° acconto per l'anno 2007 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,47% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 18 giugno 2007, ovvero nella misura dello 0,12% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 9 luglio 2007

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario

1807 - Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta

2001 - Ires acconto - prima rata

2003 - Ires - Saldo

3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

3812 - Irap acconto - prima rata

Tipologie tributi:   2 - 3 - 8

Categorie contribuenti:   E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2007 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007, ovvero entro il 9 luglio 2007 se soggetti agli studi di settore

Che cosa:   Versamento della 2^ rata dell'Iva relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2007 - 18/6/2007 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,47% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 18 giugno 2007, ovvero nella misura dello 0,12% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 9 luglio 2007)

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   E - F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il 1° versamento entro il 18 giugno 2007, ovvero entro il 9 luglio 2007 se soggetti agli studi di settore

Che cosa:   Versamento della 2^ rata dell'Iva relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2007 - 18/6/2007 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,47% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 18 giugno 2007, ovvero nella misura dello 0,12% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 9 luglio 2007)

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Tipologie tributi:   4

Categorie contribuenti:   B - C - D

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi - Unico 2007 - il pagamento rateale ed hanno effettuato il 1° versamento entro il 18 giugno 2007, ovvero entro il 9 luglio 2007 se soggetti agli studi di settore

Che cosa:   Versamento della 2^ rata delle imposte e dei contributi dovuti a titolo di saldo e di 1° acconto risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2007 (con applicazione degli interessi nella misura dello 0,47% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 18 giugno 2007, ovvero nella misura dello 0,12% se il 1° versamento è stato effettuato entro il 9 luglio 2007)

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   API - Interessi per rateazioni o differimento

APR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

CPI - Interessi per rateazioni o differimento

CPR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate

DPPI - Versamenti dei professionisti - interessi per rateazioni e differimento

PXXR - Versamenti dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (aliquota 14%) - rateizzati

P10R - Versamenti dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10%) - rateizzati

1668 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili: sezione 2 del modello di versamento unitario

1807 - Imposta sostitutiva delle imposte sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta

3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

3804 - Interessi pagamento dilazionato tributi enti locali

3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

3812 - Irap acconto - prima rata

3817 - Addizionale all'Irpef enti locali - autotassazione

3861 - Addizionale comunale all'IRPEF -autotassazione. Acconto

4001 - Irpef - Saldo

4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

4026 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per i soggetti che si avvalgono del regime agevolato delle attivita' marginali

4033 - Irpef acconto - prima rata

4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

Tipologie tributi:   1 - 3 - 6 - 8

Categorie contribuenti:   B - C - D

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Pescatori autonomi

Che cosa:   Versamento dei contributi INPS dovuti mensilmente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   PESC - Versamenti dei pescatori autonomi

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Banche, SIM e società fiduciarie

Che cosa:   Versamento dell' imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Che cosa:   Versamento dell' imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Istituti di credito ed altri intermediari

Che cosa:   Versamento dell' imposta sostitutiva, risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, S.p.A. quotate ed Enti pubblici

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   F

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Lavoratori autonomi agricoli o concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari

Che cosa:   Versamento 1^ rata dei contributi INPS dovuti per il 2007

Come:   Modello F24 con modalità telematiche

Codici tributo:   LAA - Contributi dovuti dai CD, CM, IATP

Tipologie tributi:   6

Categorie contribuenti:   B - C

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   B - C - D - E - F - G

Entro il: 16-07-2007

Chi:   Sostituti d'imposta

Che cosa:   Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

Come:   Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva

Codici tributo:   1045 - Ritenute su contributi corrisposti a imprese da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici

1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise

1052 - Indennità di esproprio

Tipologie tributi:   1 - 7

Categorie contribuenti:   E - G - H

giovedì 12 luglio 2007

Abitazioni coop senza imposta di registro

Importante precisazione è contenuta nella risoluzione n. 163 dell’11 luglio 2007, emanata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una cooperativa. Se gli atti di assegnazione in proprietà degli alloggi costruiti dalla cooperativa sono esenti dall’Iva dovranno scontare l’imposta di registro in misura proporzionale; deve infatti ritenersi superata dalle modifiche introdotte dal Dl n. 223/2006 la disposizione dell’articolo 66 del dl n. 331/93, che assoggettava tali atti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa nel presupposto che si trattava di operazioni imponibili all’Iva.
Franco Ricca, Coop, abitazioni leggere, in Italia Oggi, 12/07/2007, pag. 32

Deducibilità auto, via libera per decreto

Con un nuovo emendamento è pronto il via libera sulle auto. Le nuove misure proposte possono così riassumersi: 1) in tema di redditi di lavoro dipendente la percentuale forfetarie dei costi auto che costituiscono benefit tassato è ridotta al 50 al 30%; 2) gli automezzi aziendali tornano ad avere rilevanza ai fini della deducibilità per il 40%; 3) le auto dei professionisti agguantano una deducibilità del 40% invece che dell’attuale 25%; 4) nel caso di automezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti la deducibilità è concessa nella misura del 90%. Le regole così descritte in base\all’emendamento trovano applicazione per i periodi d’imposta in corso al 27 giugno 2007.
Norberto Villa, Auto, deducibilità 2006, in Italia Oggi, 12/07/2007, pag. 31

Pedaggi autostradali 2006: domande di concessione della riduzione compensata e del rimborso

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ha fissato le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nel 2006 (deliberazione n. 08/07), al fine di favorire l'utilizzo delle categorie di veicoli più rispettosi dell'ambiente.In particolare, viene prevista - a partire dall'anno 2006 - l'esclusione da tali riduzioni dei veicoli Euro 0 ed Euro 1, e la conseguente rimodulazione degli indici di sconto. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle seguenti imprese:
imprese iscritte - al 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006 - all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché cooperative aventi i requisiti mutualistici, consorzi e società consortili aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti all’Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006;
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi UE titolari, alla data del 31 dicembre 2005 ovvero nel corso dell'anno 2006, di licenza comunitaria;
imprese e raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, nonché imprese e raggruppamenti aventi sede in altro Paese UE, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio,
sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.I pedaggi autostradali sono soggetti ad un’ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2006, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne.Ai fini dell’ottenimento delle riduzioni dei pedaggi per i transiti effettuati nel 2006, il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ha inoltre definito i criteri e le modalità con cui i soggetti aventi titolo procedono alla compilazione e presentazione della domanda e della relativa documentazione e, in particolare:
della domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi (deliberazione n. 09/07);
della domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto proprio (deliberazione n. 10/07),
nonché le modalità di istruttoria delle domande avanzate. Vengono infine disciplinati i criteri e le modalità di presentazione della domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di cose per conto proprio (deliberazione n. 11/07).Le domande devono essere trasmesse entro il termine ultimo del 20 luglio 2007, a mezzo raccomandata a.r.

mercoledì 11 luglio 2007

Le linee guida del Garante per la privacy nel pubblico impiego.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha elaborato le Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

Nelle graduatorie relative a concorsi o selezioni vanno riportati solo dati pertinenti ossia elenchi nominativi abbinati ai risultati, elenchi di ammessi alle prove scritte o orali, con divieto di pubblicare recapiti telefonici, codice fiscale.

E' disponibile il testo del comunicato stampa tratto dalla banca dati UnicoLavoro


Fonte: Il Sole 24 Ore.

Datori di lavoro agricolo: omesso versamento dei contributi.

Assume rilevanza penale il mancato versamento all’Inps – da parte dei datori di lavoro agricolo – delle trattenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Essendo prevista la non punibilità del reato in caso di regolarizzazione entro tre mesi dalla comunicazione del debito, i datori di lavoro per i quali non risulta ancora effettuato tale adempimento riceveranno una lettera di diffida con allegato un prospetto dove sono indicati l’importo a debito e i dati da esporre nel modello F24 per il versamento.

Circolare n° 103 dell’11 luglio 2007.

martedì 10 luglio 2007

CAF, sostituti d'imposta e professionisti abilitati: nuova misura dei compensi.

Con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha adeguato la misura dei compensi spettanti ai CAF, ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2006, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997.(D.M. Ministero Economia e finanze 21/05/2007, G.U. 09/07/2007, n. 157)

Compensazione ICI.

Se un contribuente - in sede di pagamento dell'ICI per l'anno 2006 tramite delega di pagamento (modello F24) - ha utilizzato in compensazione un credito IVA eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, spetta al Comune rimborsare la somma corrisposta in eccedenza.(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/07/2007, n. 159/E)

Effetti dell'opzione: compensazione di perdite pregresse per il consolidato.

Non è ammessa la compensazione di perdite pregresse all'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale realizzata mediante l'effettuazione della rettifica di consolidamento relativa ai dividendi scambiati tra soggetti appartenenti alla medesima fiscal unit, in violazione dell'art. 118, comma 2, D.P.R. n. 917/1986.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/07/2007, n. 160/E)

Paradisi fiscali: l'effettivo interesse economico va dimostrato.

Il parere n. 15, deliberato dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive il 22 marzo scorso, offre lo spunto per richiamare i vincoli procedurali imposti tassativamente dalla normativa in materia d’interpello antielusivo e per una disamina della normativa afferente la deducibilità dei costi relativi a operazioni intercorse con società ubicate in territori a fiscalità privilegiata.

Nel caso in esame, il primo dei vincoli è stato ritenuto dal Comitato assorbente e dirimente la possibilità di una valutazione di merito dal momento che l’onere probatorio imposto dal legislatore regolamentare (decreto ministeriale n. 194 del 13 giugno 1997) è assolto dal contribuente interpellante solo in modo parziale.

Il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive rende, infatti, il proprio parere relativamente a un interpello formulato al fine di consentire il superamento della presunzione di elusività prefigurata per situazioni analoghe dal comma 10 dell’articolo 110 del Tuir.

L’articolo 110, comma 10, prevede l’indeducibilità, dal reddito d’impresa del soggetto residente, dei costi e dei componenti negativi relativi a operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea con regime fiscale privilegiato.

Con decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2002, è stato individuato, tra gli Stati e territori avente regime fiscale privilegiato, anche lo stato delle Filippine.

La preclusione prevista dal comma 10 dell’articolo citato può essere superata, ai sensi del successivo comma 11, nel caso in cui la società residente in Italia dimostri la non virtualità della struttura estera nonché la effettività delle prestazioni rese, ossia fornisca la prova, nel corso del procedimento di accertamento, che le imprese estere svolgono principalmente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Ai fini della disapplicazione, l’articolo 11, comma 13, della legge n. 413/91 - più volte emendato, per effetto di interventi legislativi successivi, fino alla sua formulazione attuale, che risale al 2001 (articolo 9, comma 16, legge n. 448 del 28 dicembre 2001) - prevede, in sede di accertamento, che le prove "non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni dell'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria, in merito alla norma ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione", esibendo tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

Da quanto premesso consegue che l’Amministrazione - come peraltro evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 46/E del 16 marzo 2004 - non è chiamata a rendere una risposta all’interpello in base a una verifica a posteriori, ma a una valutazione preventiva dell’operazione prospettata, verificando che la società estera svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che l’operazione posta in essere risponde a un effettivo interesse economico, lasciando comunque impregiudicato l’onere del contribuente di indicare separatamente in dichiarazione i costi sostenuti nei paesi off-shore e di dimostrare in sede accertativa che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione.

Propone interpello una Spa che ha per oggetto la fabbricazione e la commercializzazione anche all’estero di macchine per la lavorazione del legno e che intrattiene rapporti commerciali con una società ubicata in Quezon City Philippines. Quest’ultima fornisce servizi di intermediazione per la vendita a fronte di una provvigione che viene concordata di volta in volta con la Spa e il cui ammontare solitamente coincide con lo sconto commerciale che abitualmente la società italiana applicherebbe ai propri clienti. Riferisce l’istante che solitamente le commissioni passive a favore della società estera vengono compensate e con fatture emesse nei suoi confronti per la vendita di macchinari o, sempre su richiesta della società delle Filippine, con fatture emesse dalla Spa nei confronti di clienti finali, i quali pagano tramite l’intermediario stesso che trattiene la sua provvigione per liquidare il saldo a favore della Spa.

Al fine di giustificare la ricorrenza dei requisiti prescritti dall’articolo 110, comma 11, del Tuir, in presenza dei quali non dovrebbe applicarsi la regola dell’indeducibilità dei costi sostenuti in conseguenza di tale particolare tipologia di operazioni come previsto nel precedente comma 10 dello stesso articolo, l’interpellante ancora le proprie asserzioni a taluni elementi circostanziali e documentali adducendoli come parametri di liceità della disapplicazione della disposizione recata dall’appena citato comma 10.

Infatti, l’effettivo esercizio dell’attività da parte dell’impresa estera fornitrice è giustificata con l’allegazione di un report fornito da un sito internet di informazioni commerciali, mentre la rispondenza delle operazioni poste in essere a un effettivo interesse economico è ricondotta all’interposizione dell’intermediario filippino nell’effettuazione delle transazioni commerciali nei confronti di clienti residenti nelle stesse Filippine.

La dimostrazione della concreta esecuzione delle operazioni è invece documentata attraverso le copie delle dichiarazioni doganali, delle fatture commerciali e della documentazione attestante i “pagamenti canalizzati attraverso il sistema bancario”.

L’insieme degli elementi di fatto forniti, sebbene supportato da motivazioni argomentative astrattamente condivisibili, non appare tuttavia dotato di un grado di esaustività tale da consentire il superamento della presunzione di elusività prefigurata dall’articolo 110, comma 10, dal momento che la scelta di avvalersi della società estera sembrerebbe, in assenza di elementi confortanti dell’esistenza di un’unità organizzativa imprenditoriale come prevista dall’articolo 2195 del Codice civile (in materia d’esercizio in via prevalente di un’attività commerciale effettiva, con la circolare 26 gennaio 2001, n. 9/E, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che attività commerciale si intendono quelle indicate dall’articolo 2195 cc, ossia: attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi; attività intermediarie alla circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; attività bancarie e assicurative; altre attività ausiliarie delle precedenti), orientata al conseguimento di meri benefici fiscali e dunque attrarrebbe la fattispecie inconfutabilmente nell’impianto interdittivo dell’articolo 110, comma 10, del Tuir. D’altra parte, come evidenziato nella circolare n 46/E/2004 (e ancora prima nelle circolari n. 18/E del 12 febbraio 2002 e n. 29/E del 25 maggio 2003), l’impresa italiana intenzionata a richiedere la disapplicazione della norma sull’indeducibilità dei costi deve esibire documenti idonei a dimostrare tale circostanza in quanto i presupposti probatori indicati dalla norma sono alternativi, con la conseguenza che il contribuente può limitarsi a fornire elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza anche di uno solo di essi. La dimostrazione che il fornitore estero svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva o, in alternativa, che l’operazione posta in essere risponda ad un effettivo interesse economico lascia comunque impregiudicato l’onere del contribuente di indicare separatamente in dichiarazione i costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata e di dimostrare in sede di controllo che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione.

La stessa circolare n. 29/2003 propone un elenco di documenti atti a giustificare la condizione richiesta per la disapplicazione, prevista dal comma 10 dell’articolo 110 del Tuir. Essi sono:

il bilancio

l’atto costitutivo

un prospetto descrittivo dell’attività esercitata

i contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell’attività

la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati

i contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell’attività lavorativa e le mansioni svolte

i conti correnti bancari aperti presso istituti locali

estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate

copia dei contratti di assicurazione relative ai dipendenti e agli uffici

autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali.

L’elencazione è meramente esemplificativa e non esaustiva, come precisato anche nella risoluzione n. 46/E del 16 marzo 2004.

Nel caso in esame, l’interpellante non ha fornito la rappresentazione di elementi dai quali sia possibile ricavare con sufficiente grado di attendibilità e argomentabilità la giustificazione economica dell’operazione, giacché questa essenzialmente si riduce alla mera affermazione dell’utilità (o forse necessità) del ruolo di intermediazione svolto dalla società filippina senza alcuna giustificazione probatoria dell’effettivo interesse economico.

L’esimente evocata reca come unica dote circostanziale la mera affermazione della generica convenienza nell’effettuare le transazioni commerciali, anziché direttamente nei confronti dei clienti filippini, attraverso l’intermediazione. Sul punto, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 127/E del 6 giugno 2003 contiene alcune indicazioni di viatico, dal momento che vi si legge che la effettività dell’operazione può essere dimostrata esibendo la documentazione doganale di importazione ed ogni altro elemento di prova documentale imposto dalla normativa o dalla prassi di settore (ad esempio: contratto di fornitura o ordine di acquisto; fattura del fornitore; eventuale autofattura della società residente per l’estrazione della merce dal deposito IVA; documentazione attestante il pagamento del bene acquistato).

Le rilevate carenze inducono, dunque, il Comitato a non ritenere di poter sollevare la società istante dall’onere di provare, in sede di accertamento, la sussistenza dei presupposti richiesti dall’articolo 110, comma 11, del Tuir, al fine di ammettere in deduzione le componenti negative di reddito correlate con le operazioni indicate nell’istanza.

Modifiche alla disciplina del credito al consumo.

Nella riunione del 6 luglio 2007, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in materia di credito al consumo e di vigilanza sulle assicurazioni private.
(Comunicato stampa Consiglio dei Ministri 06/07/2007, n. 58)

Immatricolazione e trasferimento della proprietà di macchine agricole: chiarimenti.

Nell'ipotesi di imprese individuali, intestatario della macchina agricola è l'imprenditore individuale e sulla carta di circolazione deve essere annotata la residenza anagrafica di quest'ultimo; diversamente, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale degli UMC, deve farsi riferimento al luogo ove è ubicata l'azienda agricola.
(Circolare Ministero dei Trasporti 09/07/2007, n. prot. 64931)

Indennità suppletiva di clientela.

Gli accantonamenti operati dalle società ai fini dell'indennità suppletiva di clientela - riconosciuta agli agenti e ai rappresentanti di commercio in caso di scioglimento anticipato del contratto per iniziativa della società - sono deducibili solo nell'esercizio in cui l'indennità viene concretamente corrisposta. L'Agenzia delle Entrate recepisce l'orientamento della Corte di Cassazione, modificando la precedente posizione assunta con risoluzione n. 59/E/2004.
(Circolare Agenzia delle Entrate 06/07/2007, n. 42/E)

Meno dubbi sulla fatturazione elettronica.

Con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, l'Agenzia delle entrate ha definitivamente chiarito alcuni aspetti connessi alla fatturazione elettronica e alla conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari. Numerosi i quesiti affrontati, raggruppati in quattro categorie principali: adempimenti preliminari all'attivazione del servizio, tipologia dei documenti oggetto della conservazione sostitutiva, tempistica della conservazione, accessi, ispezioni e verifiche.

Alcune delle problematiche avevano già trovato soluzione nelle circolari 19 ottobre 2005, n. 45/E, e 6 dicembre 2006, n. 36/E; tuttavia, anche per esse è stato ribadito, in termini più specifici, l'orientamento interpretativo espresso a suo tempo.

Adempimenti preliminari all'attivazione del servizio di conservazione sostitutiva dei documenti rilevanti ai fini tributari

Tra questi, rientra l'invio della comunicazione prescritta dall'articolo 7, comma 1, del Dm 24 gennaio 2004, per il pagamento dell'imposta d bollo sui documenti informatici.

Al riguardo è stato chiarito che la comunicazione ha natura preventiva, ossia deve essere effettuata prima dell'avvio della conservazione; inoltre, è stato puntualizzato che per soggetto "interessato" deve intendersi "la persona fisica o giuridica tenuta a corrispondere l'imposta di bollo sui documenti informatici".

Ciò significa che, anche nelle ipotesi in cui l'incarico della conservazione venga affidato a terzi in outsourcing, soggetto interessato e, quindi, tenuto alla comunicazione preventiva, rimane il contribuente che affida l'incarico.

Il secondo dei quesiti posti riguardava il concetto di registrazione ai fini del pagamento dell'imposta di bollo sui registri tenuti con modalità informatiche.

In via generale, la risoluzione ha provveduto a chiarire che "per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalla righe di dettaglio".

Dunque, per il libro degli inventari "accadimento contabile" va inteso come registrazione relativa a ciascun cespite (nonché la registrazione della nota integrativa), mentre per il libro giornale il concetto di registrazione va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.

Tipologia dei documenti oggetto di conservazione

E' stato definitivamente affermato che i cosiddetti spool di stampa non possono essere conservati senza transitare per le fasi della materializzazione su supporto cartaceo e dell'acquisizione della relativa immagine.

Il documento che da origine alla spool è, infatti, un documento analogico, cioè un documento formato utilizzando una grandezza fisica e, pertanto, non può farsi a meno di acquisire l'immagine della suddetta grandezza fisica, carta, film o nastro magnetico che sia, così come prescritto dall'articolo 4 del citato Dm.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che "né è possibile immaginare, allo stato della legislazione, un documento che abbia natura analogica ma veste informatica".

Dunque, le argomentazioni relative alla natura dello spool sono destinate a valere anche per altre tipologie di documenti quali, ad esempio, scan to mail, fax server, e-mail, links e simili, che non nascono fin dall'origine con le caratteristiche dei documenti informatici rilevanti ai fini della disposizioni tributarie.

Fatta questa premessa di carattere generale, la risoluzione ha affrontato questioni inerenti alla natura di documento analogico originale unico della nota spese dipendenti e della scheda carburante.

Quanto alla prima, in considerazione delle diverse modalità con cui può essere effettuato il rimborso delle spese ai dipendenti (analitica, forfetaria o mista) e della mancanza di un documento unico utilizzabile come nota spese dipendenti, è stato richiamato l'orientamento espresso con la circolare n. 36/E del 2006, punto 4, con la conclusione che "se si utilizza una modalità analitica di rimborso spese ai dipendenti ed insieme alla nota spese sono conservati i documenti giustificativi della stessa, la nota può rientrare nel novero dei documenti analogici originali non unici, qualora sia possibile ricostruirne il contenuto attraverso la combinazione dei predetti documenti giustificativi e dei dati risultanti dalla contabilità".

Al contrario, la scheda carburante deve essere istituita in conformità con il modello allegato al Dpr 10 novembre 1997, n. 444. Gli elementi che devono risultare dalla scheda non possono essere desunti dalle annotazioni che della stessa fanno tanto l'acquirente quanto il distributore di carburante, nei registri previsti dalla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto.

Da ciò consegue che "soltanto nel caso in cui tali elementi essenziali possano essere ricostruiti sulla base delle annotazioni della scheda carburante nella contabilità generale sarà possibile considerare tale documento analogico un originale non unico con conseguente esclusione dell'intervento del pubblico ufficiale nel processo di conservazione sostitutiva".

Per ciò che concerne il libro degli inventari è stato chiarito che, stando al disposto dell'articolo 39 del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 (recante il codice dell'amministrazione digitale), norma applicabile anche a privati, esso può essere formato e tenuto con modalità informatiche.

Ai fini della conservazione, l'Agenzia delle entrate ha ribadito la possibilità di coesistenza di fatture analogiche e digitali, rimettendo al contribuente la scelta tra l'istituzione di appositi registri sezionali o la creazione di blocchi sezionali distinti di un unico registro, "a condizione che le fatture siano annotate e numerate progressivamente con distinta serie numerica (alfabetica o alfanumerica) in ordine cronologico e senza soluzioni di continuità per periodo d'imposta".

Non viene affrontata la problematica relativa alla legittimità di una clausola che preveda l'esclusiva per tipologia di documenti, in caso di affidamento a terzi dell'incarico della conservazione.

Si tratta, infatti, di una clausola contrattuale la cui interpretazione è estranea all'istituto dell'interpello.

Tempistica della conservazione

Si è ribadito che la conservazione delle fatture attive deve essere operata entro quindici giorni dall'emissione, momento che per le fatture elettroniche coincide con quello della trasmissione telematica, mentre per i documenti analogici si identifica con quello di consegna o spedizione.

La possibilità per il contribuente di effettuare la conservazione a intervalli più ravvicinati porta a ritenere che sia regolare una conservazione effettuata entro quindici giorni dalla data indicata in fattura se "il termine quindicinale, calcolato con decorrenza dalla data indicata nella fattura emessa, viene a scadere prima di quanto avverrebbe facendo decorrere il medesimo termine dalla data di trasmissione telematica, ovvero della consegna o spedizione della fattura cartacea".

Non è stata condivisa, invece, l'opzione interpretativa secondo cui il termine quindicinale per la conservazione delle fatture passive decorre, non dalla ricezione, ma dalla annotazione del documento in contabilità generale.

Per i documenti diversi alla fatture, il termine di conservazione è almeno annuale; se si tratta di documenti inerenti alle dichiarazioni annuali, la loro conservazione dovrà essere completata entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.

I documenti che non hanno inerenza con le dichiarazioni annuali dovranno essere conservati entro un anno dalla loro formazione.

La risoluzione ha poi ribadito che, in caso di avvio del processo di conservazione in corso d'anno, i termini annuale e quindicinale non sono vincolanti per i documenti analogici già formati in precedenza; l'Agenzia delle entrate ha richiamato, comunque, l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 4, comma 2, del Dm.

Anche relativamente all'idoneità del sistema HSM (acronimo che sta per Hardware Security Module o anche Host Security Module), utilizzato in modalità unattended, a creare una firma elettronica qualificata idonea al perfezionamento del processo di conservazione sostitutiva, nessuna risposta è stata fornita, esulando la questione dall'ambito applicativo dell'interpello del contribuente, trattandosi di una valutazione eminentemente tecnica e non giuridica.

Accessi, ispezioni e verifiche

Gli ultimi quesiti si sono incentrati su accessi, ispezioni e verifiche. Per fornire adeguato riscontro, l'Agenzia delle entrate è partita dalla seguente premessa: "in tutti i casi in cui il contribuente affida, in tutto o in parte, il processo di conservazione a soggetti terzi continuerà a rispondere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria della corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili e di tutti i documenti fiscalmente rilevanti. Eventuali inadempienze del soggetto incaricato della conservazione non potranno essere opposte all'Amministrazione finanziaria per giustificare irregolarità o errori nella tenuta e nella conservazione della contabilità o, più in generale, di tutti i documenti rilevanti ai fini tributari".

Da ciò discende non solo che il soggetto incaricato della conservazione dovrà effettuare la stessa anche quando i documenti siano messi a sua disposizione oltre il termine di legge, ma anche che l'eventuale superamento del termine quindicinale per la conservazione delle fatture sarà addebitato al contribuente.

Per converso, le regole del concorso di persone nell'illecito, di cui all'articolo 9 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, comportano che, se l'applicazione della sanzione è conseguenza di un azione o omissione, dolosa o colposa, dell'incaricato della conservazione, questi è tenuto a rispondere della sanzione in concorso con il contribuente.

Infine, è stato chiarito che fino all'adozione del provvedimento indicato dall'articolo 6, comma 2, del Dm 23 gennaio 2004, i contribuenti non possono avvalersi della facoltà di esibire telematicamente i documenti conservati.

Tuttavia, ciò non inficia l'obbligo, previsto dal comma 1 del menzionato articolo 6, di rendere i documenti leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico presso il luogo di conservazione delle scritture, in caso di verifiche, controlli o ispezioni.

"Né la mancata adozione del provvedimento in parola influenza in alcun modo l'estensione dell'ispezione documentale a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non siano obbligatorie, che sono accessibili dalle apparecchiature informatiche installate nei locali in cui viene eseguito l'accesso" (come previsto dall'articolo 52, comma 4, del Dpr n. 633 del 1972).

Fonte: Antonio Nuzzolo Agenzia Entrate.

Termine per la notifica degli avvisi di accertamento IRPEG e ILOR.

Gli avvisi di accertamento dell'IRPEG e dell'ILOR delle persone giuridiche, dovute per i periodi d'imposta per i quali il temine per la proposizione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente ai 30 novembre 1991 e per i quali è, quindi, ammessa la presentazione di dichiarazioni integrative, devono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 20/06/2007, n. 14376)

Spese mediche per l'acquisto di farmaci.

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al contenuto dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, in considerazione delle recenti modifiche normative intervenute in materia di detraibilità delle spese mediche sostenute per l'acquisto di medicinali.(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/07/2007, n. 156/E)

Acquisto del terreno con diritto di superficie: deducibilità.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, le disposizioni recate dall'art. 36 commi 7 e 8, D.L. n. 223/2006 in merito al trattamento fiscale dei terreni su cui insistono i fabbricati strumentali, non trovano applicazione nel caso in cui il diritto di superficie è stato acquistato a tempo determinato.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/07/2007, n. 157/E)

Tfr all’Inps: recupero dei contributi già versati al Fondo.

L’Istituto di previdenza rende note le modalità che i datori di lavoro devono seguire per recuperare la contribuzione già destinata o versata al Fondo istituito dai commi 755 e successivi della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007): la fattispecie rappresentata nel messaggio si riferisce all’ipotesi in cui i lavoratori - assunti successivamente al 1° gennaio 2007 - manifestano la volontà di aderire a previdenza complementare (con il modello TFR2) dopo che l’azienda - avvalendosi della possibilità di versare la contribuzione al suddetto Fondo già dal mese di assunzione - ha provveduto a destinarvi la quota di TFR relativa al periodo di paga in cui interviene la scelta.

Retribuzioni 2007 per i premi Inail.

L’Inail ha diramato i valori 2007 delle retribuzioni convenzionali di ragguaglio nonché di minimali e massimali ai fini del calcolo dei premi. Tra le novità si segnalano quelle relative ai soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto, per i quali i premi vanno calcolati non più su valore convenzionale, ma in base alle retribuzioni effettive come per la generalità dei lavoratori.

Disciplina del Fondo a sostegno del settore trasporto aereo.

Con la circolare 102 del 9 luglio 2007 vengono disciplinate le modalità di accesso al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale a favore del personale del settore del trasporto aereo. Il Fondo è finanziato con un contributo pari allo 0,50% (0,375% a carico del datore di lavoro e 0,125% a carico del lavoratore) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono attività di navigazione aerea, con personale iscritto al fondo volo e con personale impiegato nella gestione delle attività di terra, e delle imprese di gestione delle attività aeroportuali relative alla movimentazione di passeggeri, bagagli e merci. Nella circolare vengono descritte nel dettaglio le modalità di versamento della contribuzione e di accesso alle prestazioni.

lunedì 9 luglio 2007

Agenti di commercio: le Entrate sulla deducibilità dell’indennità suppletiva di clientela.

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela, ritenendoli deducibili solo nell’esercizio nel quale viene corrisposta l’indennità.L’Agenzia si adegua in tal modo all’orientamento consolidato della Cassazione e modifica la sua precedente posizione espressa con risoluzione n. 59/E del 9 aprile 2004.

Convenzione per la trasmissione dei modelli RED relativi agli anni 2006-2007.

I professionisti abilitati alla trasmissione dei modelli RED possono stipulare convenzioni direttamente con l’Inps. I professionisti iscritti alle associazioni professionali firmatarie delle convenzioni a livello nazionale per l’invio telematico dei modelli RED (Consiglio nazionale Consulenti del Lavoro, Istituto Nazionale Revisori Contabili, Sindacato Nazionale Ragionieri Commercialisti e i Consulenti Tributari di ANCIT, ANCOT, INT e LAPET), possono rivolgersi alle stesse associazioni per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati, oppure possono stipulare convenzioni singole presso le direzioni provinciali e subprovinciali dell’Inps competenti per territorio. Per farlo, però, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: abilitazione alla certificazione del reddito; iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e Finanze; possesso di un certificato digitale valido emesso dallo stesso Dipartimento delle Entrate ovvero da una delle autorità di certificazione InfoCamere, Actalis, Postecom, CNIPA. Circolare 100 del 5 luglio 2007

sabato 7 luglio 2007

Lo scontrino parlante non viola la privacy.

Il contenuto dettagliato dello scontrino fiscale rilasciato dalle farmacie non determina violazione della privacy dei contribuenti. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007, con la quale l'Agenzia delle entrate ha risposto alle perplessità manifestate da un farmacista sull'applicazione della disposizione introdotta dall'ultima Finanziaria in materia di deducibilità/detraibilità delle spese mediche.

I commi 28 e 29 della legge n. 296/2006 hanno infatti introdotto, con decorrenza 1° luglio 2007, un'ulteriore condizione per il riconoscimento del beneficio fiscale relativo all'acquisto di medicinali: la spesa deve essere certificata con fattura o "scontrino parlante" da cui risultino natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, nonché codice fiscale del destinatario (fino al 31 dicembre 2007 - specifica la norma - "...nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario...").

La risoluzione, in prima battuta, precisa che, affinché siano soddisfatti i citati requisiti, è sufficiente che sul documento fiscale sia riportata - quale indicazione della natura - la dizione generica di "farmaco" o "medicinale", ma - dal momento che la norma richiede, tra l'altro, l'informazione sulla qualità del prodotto - occorre che venga espressa anche la denominazione del farmaco.

Circa i dubbi espressi dall'interpellante sulla possibile violazione della privacy dei contribuenti, l'Agenzia, dopo aver ricordato che i dati relativi agli oneri deducibili e/o detraibili sono forniti dal contribuente facoltativamente solo quando intende avvalersi dei benefici fiscali (come risulta illustrato nell'informativa contenuta nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi), rappresenta che il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003) inserisce l'Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Inoltre - conclude la risoluzione - già prima della modifica normativa introdotta dalla Finanziaria 2007, le informazioni su natura e qualità dei prodotti erano e sono desumibili dalla ricetta medica che, relativamente ai farmaci soggetti a prescrizione, il contribuente può essere chiamato ad esibire agli uffici fiscali per fruire della detrazione/deduzione per le spese sanitarie.

Sull'argomento, infine, va ricordato che, con nota del 28 giugno scorso, l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, per venire incontro alle difficoltà di adeguamento segnalate dagli operatori del settore, fino al 31 dicembre 2007 lo scontrino parlante potrà essere sostituito da una attestazione rilasciata dal farmacista, contestualmente allo scontrino fiscale, nella quale vanno specificate natura, qualità e quantità dei prodotti venduti.

Effett0 degli indicatori di normalità sugli studi di settore.

Il contribuente è considerato "congruo" alle risultanze degli studi se i ricavi o compensi dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, sono pari o superiori al maggiore tra il livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore tenendo conto degli effetti degli indicatori di normalità economica e il livello puntuale di riferimento derivante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi. Dal 2007, sostituzione annunciata per l'indicatore "valore aggiunto per addetto".

Nella circolare n. 41/E del 6 luglio, l'Agenzia delle entrate fornisce gli ultimi chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale 4 luglio 2007, che ha introdotto modifiche in materia di indicatori di normalità economica, e del Dpcm 14 giugno 2007, che ha stabilito la proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività per cui risultano approvati studi di settore.

Il decreto 4 luglio 2007 recepisce gli accordi raggiunti attraverso una serie di incontri svoltisi tra i rappresentanti del governo, dell'amministrazione finanziaria e delle categorie firmatarie del protocollo d'intesa del 14 dicembre 2006, formalizzati, da ultimo, nei comunicati stampa del vice ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno e del 3 luglio.

L'articolo unico del citato decreto introduce i commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007, concernente l'"Approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".

Il comma 1-bis stabilisce che gli accertamenti fondati sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento previsto dall'articolo 2 del Dpr n. 195 del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori:

il livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore comprensivo delle risultanze degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (sulla base dell'analisi della congruità e dell'analisi della normalità economica)

il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi (sulla base della sola analisi della congruità).

In riferimento agli studi di settore in vigore nel periodo d'imposta 2006 - per i quali trovano applicazione gli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007 - il contribuente è, pertanto, considerato "congruo" alle risultanze degli studi qualora dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi per un ammontare pari o superiore al maggiore dei predetti valori di riferimento.

Nella circolare in commento sono riportati alcuni esempi sulla concreta applicazione della nuova norma, con distinto riferimento ai seguenti casi:

il ricavo/compenso dichiarato (105.000) è inferiore sia al ricavo/compenso minimo risultante dall'analisi di congruità e dall'analisi di normalità economica (115.000) che al ricavo/compenso derivante dalla sola analisi di congruità (108.000)

il ricavo/compenso dichiarato (105.000) è superiore al ricavo/compenso minimo con indicatori (100.000), ma inferiore al ricavo/compenso puntuale senza indicatori (110.000)

il ricavo/compenso dichiarato (110.000) è superiore al ricavo/compenso puntuale senza indicatori (108.000), ma inferiore al ricavo/compenso minimo con indicatori (115.000)

il ricavo/compenso dichiarato (117.000) è superiore sia al ricavo/compenso minimo risultante dall'analisi di congruità e dall'analisi di normalità economica (115.000) che al ricavo/compenso derivante dalla sola analisi di congruità (108.000).

Nei casi 1 e 3, il contribuente risulta non congruo (rispettivamente per 10.000 e 5.000), e la stima della congruità sarà riferita al ricavo/compenso minimo determinato tenendo conto dell'effetto degli indicatori, superiore al ricavo puntuale senza indicatori.

Nel caso 2, il contribuente risulta non congruo (per 5.000), con riferimento, questa volta, al ricavo/compenso puntuale determinato senza tener conto degli indicatori (superiore al ricavo/compenso minimo calcolato con gli indicatori).

Nel caso 4, invece, il contribuente risulta congruo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che quanto dichiarato risulti inferiore al ricavo/compenso puntuale calcolato tenendo conto anche dell'analisi di normalità economica.

Il comma 1-ter, introdotto all'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007 dal decreto 4 luglio 2007, rimanda alla nozione di congruità definita dalle nuove regole sopra descritte anche ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 10, comma 4-bis della legge n. 146 del 1998, riguardante la preclusione degli accertamenti analitico-induttivi per i soggetti congrui.

In base a tale disposizione, l'accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr n. 633 del 1972, potrà essere effettuato, alle condizioni stabilite dalla norma in esame, nei confronti dei contribuenti che dichiarino ricavi o compensi (anche per adeguamento in dichiarazione) in misura non inferiore al maggiore dei due livelli sopra indicati.

La circolare in commento anticipa una significativa innovazione in tema di valenza probatoria degli studi di settore, in vista dell'approvazione in Senato dell'emendamento all'Atto 1485, proposto in ossequio agli impegni presi con le Associazioni di categoria dall'organo governativo e trasfusi nei comunicati stampa del vice ministro dell'Economia e delle finanze del 27 giugno 2007 e del 3 luglio 2007.

Tale innovazione consiste nella attribuzione alle risultanze degli indicatori di normalità economica della natura di presunzioni semplici. Da questo deriva, secondo la circolare in esame, la necessità per l'ufficio accertatore di motivare l'avviso di accertamento fornendo ulteriori elementi probatori per avvalorare i maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dei nuovi indicatori, tenendo comunque conto delle specifiche condizioni del contribuente e dell'attività svolta, nonché delle possibili cause giustificative già evidenziate nelle circolari n. 31/E e n. 38/E del 2007.

Con riferimento all'esempio n. 1 sopra riportato (maggior ricavo/compenso accertabile pari a 10.000), la specifica motivazione dovrà pertanto riguardare i maggiori ricavi/compensi (pari a 7.000) eccedenti l'ammontare dei maggiori ricavi/compensi puntuali di riferimento calcolati senza tener conto degli indicatori (3.000).

Precisazioni ulteriori sono poi fornite in ordine all'applicazione della maggiorazione del 3 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 2-bis del Dpr n. 195 del 1999.

Per effetto del decreto 4 luglio 2007, e in linea con quanto precisato nella circolare n. 31/E del 2007, la maggiorazione del 3 per cento non troverà applicazione, relativamente al periodo d'imposta 2006, qualora il valore di adeguamento in dichiarazione, necessario per evitare l'accertamento sulla base degli studi, risulti pari al ricavo o compenso minimo stimato da Gerico tenendo conto degli indicatori di normalità economica. Si rammenta, in proposito, che, con la circolare n. 31/E del 22 maggio 2007, è stato chiarito che l'introduzione, per gli studi in vigore per il periodo d'imposta 2006, dei nuovi indicatori di normalità economica possa essere assimilata a una "revisione" degli studi medesimi, in quanto tale novità comporta meccanismi di stima dei ricavi/compensi parzialmente differenti rispetto a quelli adottati negli anni precedenti.

Qualora, invece, tale valore di riferimento risulti pari al ricavo o compenso puntuale determinato con la sola analisi della congruità (essendo tale ammontare superiore al ricavo o compenso minimo tenendo conto degli indicatori stessi), il contribuente, alle condizioni previste dalla norma, sarà tenuto in caso di adeguamento al versamento della maggiorazione in parola.

In sostanza, il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione dovrà essere effettuato solo da parte dei soggetti per i quali la stima dei maggiori ricavi o compensi non sia influenzata dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge finanziaria per il 2007.

Nella circolare in commento si illustra inoltre la disposizione di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio, cha ha disposto il differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Tale norma ha previsto lo spostamento al 9 luglio (senza alcuna maggiorazione) o all'8 agosto (con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo) del termine del 18 giugno 2007, stabilito per l'effettuazione dei versamenti derivanti dalla dichiarazione unificata annuale che deve essere presentata dai soggetti che esercitano un'attività interessata dagli studi di settore.

La proroga riguarda anche i soci delle società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali (di cui all'articolo 5 del Tuir), nonché i soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale (di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir). La proroga in questione, pertanto, è disposta anche per coloro i quali devono dichiarare un reddito imputato per "trasparenza" da un soggetto che eserciti un'attività per la quale sia stato approvato lo studio di settore per il predetto periodo d'imposta.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare n. 41/E, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore; in ogni caso, risultano esclusi i soggetti che - pur esercitando un'attività economica per la quale è prevista l'approvazione di uno studio di settore - dichiarino, per il periodo d'imposta 2006, ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del ministro dell'Economia e delle finanze.

La proroga non riguarda, altresì, i contribuenti per i quali trovano applicazione i parametri di cui all'articolo 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché coloro che non presentano la dichiarazione unificata annuale di cui all'articolo 3, comma 1 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, ossia i soggetti diversi da quelli con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In merito alla possibilità di rateizzare gli importi dovuti, inoltre, è precisato che il Dpcm 14 giugno 2007 non modifica le modalità e i termini stabiliti dall'articolo 20 del Dlgs n. 241 del 20 luglio 1997.

Pertanto, optando per la rateazione, il termine di versamento della prima rata (coincidente con il termine di versamento del saldo o dell'acconto), deve intendersi differito, per i soggetti interessati dalla proroga, al 9 luglio (o all'8 agosto, nel caso in cui si sia optato per il pagamento con la maggiorazione dello 0,40 per cento).

Per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimane invariato il termine previsto dal comma 4 del citato articolo 20 del Dlgs n. 241 del 1997 (giorno 16 di ciascun mese, per i per soggetti titolari di partita Iva, e fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti).

Infine, la circolare, confermando quanto anticipato dal comunicato stampa del vice ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 luglio, ribadisce che nei prossimi studi di settore in evoluzione, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2007 (di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2007) l'indicatore "Valore aggiunto per addetto" verrà utilizzato non per la stima di maggiori ricavi o compensi, bensì ai fini dell'analisi della coerenza economica dei singoli contribuenti e, pertanto, quale variabile di riferimento per elaborare liste selettive delle posizioni da sottoporre a controllo.

Fonte: Elisabetta Pellegrini e Mario Scalia Agenzia Entrate.

IVA sui servizi di lavanderia.

I servizi di lavanderia resi da una società cooperativa non possono usufruire dell'aliquota agevolata Iva al 4 per cento, anche se forniti all'interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne o strutture simili. Di conseguenza, vanno assoggettati all'aliquota ordinaria del 20 per cento.

Questa la conclusione a cui giunge l'Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 151/E del 5 luglio 2007, rispondendo al quesito proposto da una lega provinciale di cooperative in merito al trattamento tributario da riservare alle suddette prestazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Facendo riferimento alla disposizione dettata al n. 41-bis della tabella A, parte II allegata al Dpr n. 633/72, il richiedente propendeva per l'applicabilità dell'aliquota ridotta del 4 per cento prevista per le attività svolte dalle cooperative nei confronti di soggetti svantaggiati, ipotizzando la riconducibilità a tali prestazioni dei servizi di lavanderia svolti all'interno delle strutture indicate.

La risoluzione puntualizza che, per il riconoscimento della tassazione agevolata in relazione alle prestazioni rese da cooperative (o loro consorzi), è necessario che le stesse siano:


socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili

e

rese nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

I servizi di lavanderia, invece, non soddisfano i requisiti richiamati, in quanto non rappresentano prestazioni con funzioni socio-sanitarie o assistenziali. Questa attribuzione, inoltre, non può discendere semplicemente dal fatto che gli stessi vengano forniti all'interno di strutture che operano con le citate finalità.

Di conseguenza, le attività in esame vanno considerate servizi generici, non riconducibili nell'ambito delle prestazioni elencate nel n. 41-bis della tabella e, quindi, non tassabili con l'aliquota Iva del 4 per cento, bensì con quella ordinaria del 20 per cento.

Ristrutturazione e riqualificazione energetica.

Se su uno stesso immobile si esegue un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e tali lavori comprendono, altresì, interventi diretti al conseguimento del risparmio energetico, il contribuente può usufruire, in alternativa alla prima agevolazione e limitatamente a tali ultimi interventi e alle relative spese sostenute nel 2007, del più vantaggioso beneficio, introdotto dalla Finanziaria 2007.

Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152/E del 5 luglio 2007.

L’agevolazione in questione consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 55 per cento delle spese sostenute, per i citati interventi, nel periodo d’imposta 2007 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente.

L’Amministrazione ha rilevato che il beneficio si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, rappresentandone, in sostanza, una specificazione, in quanto concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell’edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile.

A tal proposito, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, rubricato “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, all’articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, tale divieto di cumulo, come ha chiarito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, opera nel senso che "le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse".

Pertanto, solo nel caso in cui in relazione a interventi “energetici” il contribuente non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale, e sempreché le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d’imposta 2007, egli può usufruire della detrazione del 55 per cento, ai sensi della Finanziaria 2007.

Naturalmente, tale detrazione compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano uno o più interventi, finalizzati al risparmio energetico, riconducibili all’elencazione contenuta nell’articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.

E’ necessario, inoltre, che siano osservati gli adempimenti procedurali previsti dall’articolo 4 e seguenti dello stesso provvedimento.

L’Agenzia ha precisato che, sotto il profilo fiscale, il legislatore ha operato la scelta di ridurre gli adempimenti formali e documentali dei contribuenti rispetto a quanto previsto dal decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante "norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia", pur seguendone l’impostazione di base, al fine di massimizzare la fruizione di detta detrazione.

Pertanto, è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Quindi, l’effettuazione dei lavori non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl.

Per contro, si è posto l’accento sull’attestato di certificazione energetica e sull’attestato di qualificazione energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

La conservazione delle fatture e delle ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione, per la successiva esibizione in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, garantiscono che in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento del risparmio energetico, il contribuente non usufruisca di ulteriori agevolazioni fiscali.

Fonte: Deborah Suma Agenzia Entrate.

Reverse Charge sulle manutenzioni idrauliche.

Il meccanismo del reverse-charge è applicabile alle prestazioni relative all'attività di installazione e di manutenzione di impianti idraulico-sanitari. Nessuna rilevanza assume la circostanza che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato o da una impresa edile. Lo ha specificato l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 154/E del 5 luglio 2007, chiarendo che anche l'attività di mera manutenzione di impianti idraulici esistenti può essere inquadrata fra quelle rese nel comparto delle costruzioni.

L'interpello da cui è scaturito il documento di prassi era stato presentato da una ditta subappaltatrice che, precisato di avere in comune con il soggetto appaltatore il tipo di attività (precisamente, codice Atecofin 45.33.0 "Istallazione di impianti idraulico-sanitari", attività compresa nella sezione F intitolata "Costruzioni"), chiedeva di conoscere se il regime dell'inversione contabile fosse applicabile:

alla mera manutenzione di un impianto idraulico già esistente

all'istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, per cui l'appaltatore aveva ottenuto la commessa direttamente da un privato, proprietario dell'immobile

all'istallazione dell'impianto idraulico di un immobile in costruzione, per cui l'appaltatore aveva ottenuto la commessa direttamente dall'impresa edile, proprietaria dell'immobile

al rifacimento dell'impianto idraulico per conto di un appaltatore che aveva ottenuto la commessa direttamente dal privato, proprietario dell'immobile. Il lavoro non fa, però, parte di un intervento più ampio di costruzione o ristrutturazione.

La soluzione interpretativa è arrivata al termine di una lineare ricostruzione della normativa in materia, operata richiamando precedenti interventi della stessa Amministrazione.

E' stato ricordato come destinatari della norma della Finanziaria 2007, che ha esteso l'applicazione del meccanismo del reverse-charge al settore dell'edilizia, fossero i soggetti (appaltatore e subappaltatore) operanti nel quadro di un'attività riconducibile alla sezione "Costruzioni" della tabella Atecofin.

Richiamando la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006, documento nel quale sono specificati i lavori compresi nell'attività di costruzione, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, fugato il principale dubbio del subappaltatore. L'istallazione di impianti idraulico-sanitari va considerata attività resa nell'ambito delle "costruzioni"; del resto, come si è detto, l'attività è espressamente compresa nella sezione F della tabella Atecofin. Ma sono inerenti al comparto anche le prestazioni di "riparazione" e, quindi, l'attività di mera manutenzione di impianti già esistenti.

In conclusione, a tutte le descritte prestazioni, eseguite dall'istante e fatturate all'appaltatore, è applicabile il regime dell'inversione contabile, a nulla rilevando, come specificato all'inizio, che il soggetto appaltatore abbia a sua volta ricevuto l'incarico da un privato o da una impresa edile.

venerdì 6 luglio 2007

Contributi lavoratori domestici.

Scade martedì 10 luglio il termine per pagare i contributi per i lavoratori domestici, relativi al periodo aprile/giugno 2007. Per il pagamento è necessario utilizzare uno dei bollettini di conto corrente postale inviati dall’Inps direttamente a casa degli interessati. È possibile, inoltre, effettuare il pagamento dei contributi con il servizio “Pagamento online contributi lavoratori domestici” (disponibile nella sezione servizi online per il cittadino) al quale è stata aggiunta una nuova funzionalità che prevede la stampa della ricevuta di versamento tramite il codice BancoPosta. Sempre online, infine, è possibile chiedere l’invio di nuovi bollettini e utilizzare un’apposita procedura semplificata per il calcolo dei contributi dovuti. Il contributo è determinato in base alla retribuzione e all’orario di lavoro. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,27 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,43 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,75 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,92 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore). Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono:
• per retribuzioni orarie fino a 6,83 €: 1,23 € (di cui 0,30 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 6,83 € e fino a 8,34 €: 1,39 € (0,34 € a carico del lavoratore);
• per retribuzioni orarie oltre 8,34 €: 1,70 € (0,42 € a carico del lavoratore).
In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l’importo orario del contributo dovuto è di 0,90 € (di cui 0,22 € a carico del lavoratore).

mercoledì 4 luglio 2007

Studi di settore, i criteri per multipunto e multiattività.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007 è stato pubblicato il decreto 25 maggio 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze che detta le disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa (multiattività) ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita (multipunto) e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore, anche se congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

A tali contribuenti, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 marzo 2002 che, tra l'altro, definisce i criteri per l'applicazione degli studi di settore nel caso di annotazione separata: neutralizzazione delle componenti promiscue relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso, ripartizione delle componenti promiscue ed attribuzione delle relative quote alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita, analisi della congruità e della coerenza in caso di annotazione separata.

I suddetti criteri non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che, fra le varie attività esercitate, svolgono prevalentemente quella di commercio al dettaglio di giornali, riviste, periodici (codice attività 52.47.2). Tali soggetti compileranno lo specifico studio di settore TM13U.

Al Dm 25 maggio 2007 sono allegati:

l'elenco degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2006 per i quali si applicano i criteri previsti nel caso di annotazione separata

la nota tecnica e metodologica sulla base della quale sono determinati gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi

la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Fabbricati strumentali: dal 1° ottobre cessione con reverse charge.

A decorrere dal prossimo primo ottobre, il meccanismo dell'inversione contabile si applicherà anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali, per le quali il cedente abbia espressamente optato per l'assoggettamento a Iva. E' quanto disposto dal decreto 25 maggio 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 152 del 3/7/2007.

Si ricorda che, per effetto di quanto previsto dal decreto-legge "Visco-Bersani", sono considerate esenti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di fabbricati strumentali o loro porzioni, "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni".

L'esenzione è, tuttavia, esclusa quando:

la cessione è effettuata, entro quattro anni dalla costruzione o dall'intervento, dalle imprese costruttrici ovvero da parte di quelle che vi hanno eseguito lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica

la cessione è effettuata nei confronti di soggetti passivi che svolgono attività, in via esclusiva o prevalente, che danno diritto a una detrazione dell'Iva pari o inferiore al 25 per cento

la cessione è effettuata nei confronti di soggetti che non esercitano attività d'impresa, arte o professione.

In più, nei casi diversi da quelli appena illustrati, è prevista la possibilità, concessa ai soggetti interessati alla cessione, di optare per l'imponibilità dell'operazione, in luogo del naturale regime di esenzione. La norma (Dpr n. 633/1972, articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lettera d) si riferisce, in sostanza, alle cessioni di immobili strumentali effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta che non subiscono limitazioni, se non in via marginale, all'esercizio della detrazione (cfr circolare n. 27/E del 4 agosto 2006).

Proprio in relazione a quest'ultimo tipo di transazioni, è stata stabilita l'estensione del meccanismo del reverse charge, "sfruttando" la disposizione (Dpr n. 633/1972, articolo 17, comma 7) in base alla quale è concessa al ministro dell'Economia e delle Finanze la possibilità di individuare, con propri decreti, ulteriori ipotesi di applicabilità dell'inversione contabile, originariamente introdotta in relazione alle cessioni imponibili di oro da investimento e a quelle di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.

Dal prossimo primo ottobre, perciò:

chi vende il fabbricato strumentale emetterà la fattura senza addebito dell'imposta

chi acquista il fabbricato strumentale integrerà la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, provvedendo, poi, ad annotare il documento sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse.

Omissione di scontrino fiscale.

Tre violazioni dell'obbligo di emettere lo scontrino fanno scattare la sospensione della licenza anche nel caso in cui il contribuente ha optato per il pagamento della sanzione pecuniaria in via agevolata. L'Agenzia delle entrate torna sulle sanzioni previste in caso di contestazione di tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale e lo fa con la risoluzione n. 150/E del 4 luglio 2007.

Come già chiarito con la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, infatti, la sospensione va essenzialmente applicata quand'anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria.

A sollecitare il chiarimento, una direzione regionale alle prese con l'impugnazione, in forza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 del Dlgs n. 472 del 1997, di un provvedimento di sospensione della licenza all'esercizio dell'attività: la norma in questione stabilisce che la definizione agevolata della controversia, attraverso il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione indicata (e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo) impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Secondo l'Agenzia delle entrate, per dirimere la controversia, bisogna fare invece riferimento all'articolo 12, comma 2, del Dlgs n. 471 del 1997, rimasto sostanzialmente immutato nonostante le modifiche apportate alla disciplina nel 2006. In base all'interpretazione letterale della norma in questione, infatti, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima, è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal Dlgs n. 472 del 1997.

La definizione agevolata della sanzione principale non può, in altre parole, impedire l'irrogazione della sanzione in questione, in quanto quest'ultima gode di una disciplina speciale. Al medesimo criterio della specialità aveva fatto ricorso anche la Corte di cassazione, accogliendo, con la recente sentenza n. 2439 del 5 febbraio 2007, la tesi dell'Amministrazione finanziaria sulla questione.

Fonte: Chiara Ciranda Agenzia Entrate.

Sentenza n. 13811 del 13 giugno 2007.

L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva”, rispetto a quella propria del professionista, determinata dalla sua cultura e preparazione professionale, e presuppone una struttura organizzativa, che risulti in grado di realizzare un “incremento potenziale” della produttività, derivante dall’“auto organizzazione” del lavoro personale. Il riscontro dei dati, rilevanti ai fini della configurabilità dell’autonoma organizzazione, va rinvenuto dalla dichiarazione dei redditi del contribuente o dalla certificazione dell’anagrafe tributaria, con particolare riferimento alle appostazioni contenute nelle righe di dettaglio del quadro RE.