Le addizionali regionali e comunali all’Irpef istituite con l’obiettivo di dare una significativa accelerazione

al decentramento fiscale, per effetto della legge Finanziaria per il 2007 hanno subito rilevanti

modifiche volte a migliorare l’efficacia del gettito nelle casse degli Enti interessati alla percezione degli

importi dovuti.

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef tutti i contribuenti, residenti

e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef

dopo aver scomputato:

 tutte le detrazioni d’imposta ad essi riconosciute

 i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

I contribuenti soggetti all’addizionale regionale e a quella comunale calcolano l’importo dovuto applicando

le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri

deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa e (fino al 2006, vedi capitolo IX) delle deduzioni per carichi

familiari.

L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9% ma le Regioni possono elevarla

fino all’1,4% (vedi tabella in fondo al capitolo). Nelle Regioni che presentano nel bilancio un disavanzo

sanitario si applica l’aliquota massima dell’1,4%( per il 2006, Abruzzo, Campania, Lazio, Molise

e Sicilia). La legge finanziaria 2007, inoltre prevede che a seguito del mancato raggiungimento

degli obiettivi di bilancio, l’aliquota dell’addizionale regionale si applica oltre i livelli massimi previsti

dalla legislazione vigente, fino all’integrale copertura dei mancati obiettivi (peraltro, l’accesso al

Fondo nazionale per ripianare i deficit sanitari è subordinato all’adozione di un apposito piano di

rientro concordato tra Governo e Regione).

Per quanto riguarda l’addizionale comunale all’Irpef, sono i Comuni che, entro i termini di approvazione

del bilancio di previsione, possono istituire un’addizionale all’Irpef.

La legge finanziaria per il 2007 consente ai Comuni la possibilità di deliberare variazioni dell’aliquota

dell’addizionale all’Irpef, elevando la misura massima applicabile dallo 0,5% previsto in precedenza

fino alla misura massima dello 0,8%. Ogni Comune potrà prevedere una soglia di esenzione per i

contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali. Inoltre per quei Comuni che non rispettano il

“Patto di stabilità” l’aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3 % anche se nel Comune è

stata deliberata l’aliquota massima dello 0,8%. L’elenco dei Comuni che hanno deliberato l’addizionale

è pubblicato nel sito Internet www.finanze.gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone

Fisiche.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all’Irpef

vengono determinate dai sostituti d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio

relative a tali redditi. L’addizionale regionale e comunale per il 2006 è trattenuta in un numero massimo

di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un’unica soluzione alla cessazione del

rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d’imposta. Dal 2007 per l’addizionale comunale

sarà dovuto anche un acconto nella misura del 30%, calcolato sull’addizionale dovuta sull’imponibile

dell’anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che sarà trattenuto a partire dal

mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell’addizionale comunale sarà determinato

all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di

11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il

pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui accreditare il versamento (dopo aver controllato,

nel caso dei Comuni, se questo è dovuto) che dovrà essere effettuato in base alla competenza del

proprio domicilio fiscale:

 l’addizionale comunale all’Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale

al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa

 l’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale

al 31 dicembre dell’anno cui di riferisce l’addizionale stessa.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 in via telematica oppure presso uno

sportello bancario o postale.

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